TRADUZIONE DI CORTESIA
TRADUZIONE DI CORTESIA
ACCORDO AMMINISTRATIVO
TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il 10 gennaio 2014, il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato un Accordo intergovernativo ("IGA") intitolato "Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana per migliorare la compliance fiscale internazionale ed attuare la normativa FATCA". L'IGA richiede, in particolare, lo scambio su base automatica di talune informazioni relative ai conti statunitensi e italiani oggetto di comunicazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali, firmato a Washington il 25 agosto 1999 (la "Convenzione").
L’articolo 3 (6) dell'IGA prevede che le Autorità Competenti degli Stati Uniti e dell'Italia (le "Autorità Competenti") “convengono per iscritto ai sensi della procedura amichevole di cui all’articolo 25 della Convenzione” le norme e le procedure necessarie per attuare alcune disposizioni dell'IGA. L'articolo 25 della Convenzione consente alle Autorità Competenti di affrontare anche altre questioni relative all'attuazione della Convenzione. Tali questioni potrebbero essere affrontate nel presente documento in quanto l'IGA viene stipulato in forza della Convenzione. Conformemente all'IGA e a seguito di consultazioni tra Autorità Competenti, le Autorità Competenti hanno raggiunto il seguente accordo (questo "Accordo").
I termini utilizzati in questo Accordo che sono presenti anche nell’IGA assumono il significato ad essi attribuito nell’IGA a meno che il presente Accordo non stabilisca diversamente. Se non diversamente specificato, i riferimenti ai paragrafi riguardano i paragrafi del presente Accordo. Salvo quanto diversamente previsto nell'IGA, qualsiasi riferimento ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti si riferiscono alle disposizioni di legge in vigore al momento della loro applicazione. I riferimenti alle pubblicazioni dell'Internal Revenue Service ("IRS") comprendono le versioni aggiornate. Tutti i riferimenti ai giorni, inclusi i periodi di tempo per il completamento dei comportamenti, si riferiscono a giorni solari e non a giorni lavorativi. Tuttavia, se il termine del periodo coincide con il sabato, domenica o altro giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Paragrafo 1
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Come previsto dall'articolo 3, (6) del IGA, il presente Accordo stabilisce le procedure per gli obblighi riguardanti lo scambio automatico di cui all’articolo 2 dell’IGA nonché per quelli relativi allo scambio di informazioni di cui all’articolo 4(1)(b) dell’IGA. Le informazioni da scambiare ai sensi degli articoli 2 e 4(1)(b) dell'IGA comprendono le informazioni fornite:
1.1.1 da un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione,
1.1.2 da ciascuna delle seguenti istituzioni finanziarie italiane non tenute alla
comunicazione che sono trattate come FFI considerate adempienti ai sensi dell’Allegato II dell’IGA per i fini di cui alla sezione 1471 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti ("Istituzioni Finanziarie del Paragrafo 1.1.2."):
- Istituzioni finanziarie locali, come definite nella Sezione II(i) dell'Allegato II della IGA; o
- taluni veicoli di investimento collettivo, come definiti nella Sezione II(ii), dell'Allegato II dell’IGA; o
1.1.3 da Istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione.
1.2 Un’Istituzione finanziaria italiana potenzialmente qualificabile come un’Istituzione finanziarie di cui al Paragrafo 1.1.2, e quindi come un’Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 1(1)(q) dell'IGA, ma che non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dall'Allegato II o dai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, si considera un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 1(1)(o) dell'IGA.
1.3 Come previsto dall'articolo 3(6) dell'IGA, il presente Accordo stabilisce regole e procedure necessarie per attuare l'articolo 5 dell'IGA.
1.4 Ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione, il presente Accordo affronta altre questioni concernenti l'attuazione dell'IGA, tra cui: registrazione, procedure per la riservatezza dei dati, costi, consultazione e modifica, e la pubblicazione del presente Accordo.
Paragrafo 2
REGISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE
2.1 In generale: Le Autorità Competenti notano che, ai sensi dell'articolo 4(1)(c), e dell'allegato II dell'IGA, un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un’Istituzione finanziaria di cui al paragrafo 1.1.2 verrebbe considerato compliant e non assoggettata alla ritenuta ai sensi della sezione 1471 dell’U.S. Internal Revenue Code se l'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o quella prevista dal paragrafo 1.1.2 (o, a seconda dei casi, il suo sponsor o trustee), risulta, nell’ambito dei requisiti richiesti, in regola con gli obblighi di registrazione presenti sul sito web di FATCA. Le Autorità Competenti notano anche che l'IRS intende emettere un unico Global Intermediary Identification Number ("GIIN") per ogni Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e per ogni Istituzione finanziaria di cui al paragrafo 1.1.2, in grado di ottemperare con successo ai requisiti di registrazione FATCA.
2.2 Inserimento delle Istituzioni finanziarie italiane nella lista FFI dell’IRS: L'IRS intende includere nella "IRS FFI list" (come definita nella sezione 1,1471-1(b)(73) dei regolamenti del Tesoro degli Stati Uniti), la denominazione e il GIIN di ogni Istituzione finanziaria italiana che ha ottenuto un GIIN dal sistema di registrazione FATCA. Ai sensi dell'articolo 5(2)(b) dell'IGA e del paragrafo 4.3.2.2, tuttavia, una
Istituzione finanziaria italiana registrata viene rimossa dalla IRS FFI list se un problema di grave non conformità non viene risolto entro un periodo di diciotto (18) mesi.
2.3 Scambio di informazioni di registrazione: L'Autorità Competente degli Stati Uniti intende fornire annualmente all'Autorità Competente italiana le informazioni necessarie per identificare ogni Istituzione finanziaria italiana inclusa nella IRS FFI list.
Paragrafo 3
TEMPI E MODALITA' DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
3.1 Scambio automatico entro nove (9) mesi: In linea con l'articolo 3(5) e 3(6) dell'IGA, le Autorità Competenti intendono scambiare automaticamente le informazioni di cui agli Articoli 2 e 4(1)(b) dell'IGA entro nove (9) mesi dalla fine dell'anno civile al quale le informazioni si riferiscono.
3.2 Format:
3.2.1 Informazioni descritte negli Articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA: Il tracciato FATCA XML, come descritto nella Guida all’utente per il tracciato FATCA XML (Pubblicazione IRS 5124), e il tracciato FATCA Metadata XML, come descritto nella Guida all’utente per il tracciato FATCA METADATA XML (Pubblicazione IRS 5188), pubblicati sul sito XXX.xxx, saranno utilizzati come format per lo scambio di informazioni descritto negli articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA. La Guida all’utente per il tracciato FATCA XML (Pubblicazione IRS 5124) e la Guida all’utente per il tracciato FATCA METADATA XML (IRS Pubblicazione 5188) descrivono la struttura dei tracciati e comprendono le definizioni dei dati pertinenti.
3.2.2 Avvisi di notifica: L'Autorità Competente degli Stati Uniti intende utilizzare i tracciati descritti nella Guida all’utente per il tracciato FATCA XML (Pubblicazione IRS 5124), nella Guida all’utente per il tracciato FATCA METADATA XML (Pubblicazione IRS 5188), e nella Guida all’utente per il tracciato FATCA Reports ICMM Notification XML (Pubblicazione IRS 5216), pubblicati sul sito XXX.xxx, come format per la fornitura di avvisi di notifica ai sensi del presente Accordo.
3.2.3 Modifiche ai tracciati: L'IRS intende pubblicare le modifiche ai tracciati riferiti a un determinato anno solare su xxxx://xxx.xxx.xxx/XXXXX nel più breve tempo possibile. Quando possibile, l'IRS intende fornire avvisi di notifica di tali modifiche prima della pubblicazione. Le Autorità Competenti prevedono un processo collaborativo per le modifiche ai tracciati.
3.3 Modalità di trasmissione delle informazioni:
3.3.1 Metodo: Le Autorità Competenti intendono utilizzare il servizio International Data Exchange Services ("IDES"), come descritto nella Guida per l’Utente FATCA IDES (Pubblicazione IRS 5190) e nella Guida per l’utente al
tracciato FATCA METADATA XML (Pubblicazione IRS 5188), pubblicate sul sito XXX.xxx, per ogni scambio di informazioni, tra cui le notifiche di cui al paragrafo 4.3, ai sensi dell'IGA.
3.3.1.1 Utilizzo di Router Regionale per la Trasmissione: L'Autorità Competente italiana può scegliere di utilizzare un router regionale (esempio "Speed 2" dell'Unione europea) per la trasmissione e lo scarico di informazioni da IDES, quando l'Autorità Competente degli Stati Uniti abbia approvato per iscritto quel router regionale verificandone la conformità con specifici standard, tra cui i protocolli di crittografia e di trasmissione Internet. Questa scelta deve essere effettuata per iscritto e consegnata all'Autorità Competente degli Stati Uniti prima di trasmettere o scaricare informazioni tramite il router regionale a o da IDES.
3.3.1.2 Utilizzo di IDES come Strumento di Raccolta Dati: L'Autorità Competente italiana può scegliere di utilizzare IDES come strumento di raccolta dati Modello 1 Opzione 2 ("M102") per il suo scambio di informazioni ai sensi dell'IGA. Le procedure e le metodologie per l'utilizzo di IDES in questa modalità sono descritte più dettagliatamente nella Guida per l'Utente FATCA IDES (Pubblicazione IRS 5190). La scelta dell'M102 deve essere effettuata per iscritto e consegnata all'Autorità Competente degli Stati Uniti prima del caricamento o scaricamento di informazioni da o verso IDES da parte di un’Istituzione finanziaria italiana o da o per conto di un’Istituzione finanziaria del paragrafo 1.1.2.
3.3.1.3 Coerenza: Le Autorità Competenti intendono che una scelta di cui al paragrafo 3.3.1.1 o 3.3.1.2 verrebbe applicata in modo coerente a tutte le informazioni caricate o scaricate dal momento di tale scelta, a meno che quest'ultima non venga correttamente revocata in conformità al paragrafo 3.3.1.4.
3.3.1.4 Revoca della scelta: L'Autorità Competente italiana può revocare una scelta di cui al paragrafo 3.3.1.1 o 3.3.1.2 previa consultazione e comunicazione scritta all'Autorità Competente degli Stati Uniti.
3.3.2 Quando le informazioni si considerano scambiate: Le informazioni descritte negli articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA vengono considerate scambiate al momento della ricezione previsto al paragrafo 3.3.4. Vedere il paragrafo
5.2 per quanto riguarda la responsabilità di ciascuna Autorità Competente per il rispetto della riservatezza e delle altre protezioni concernenti le informazioni scambiate.
3.3.3 Feedback e consultazione: Le Autorità Competenti convengono che un feedback relativo alla qualità e utilizzo dei dati è un elemento importante del processo di scambio e potranno consultarsi secondo quanto previsto nel paragrafo 7.2 riguardante gli errori nei dati o i problemi di trasmissione non adeguatamente affrontati attraverso processi di notifica standard a mezzo IDES.
3.3.4 Data di avvenuta ricezione: Fatto salvo quanto descritto di seguito, le informazioni trasmesse via IDES dall'Autorità Competente italiana vengono considerate fornite e ricevute dall'Autorità Competente degli Stati Uniti alla data in cui le informazioni sono state caricate con successo su IDES. Fatto salvo quanto descritto di seguito, le informazioni trasmesse dall'Autorità Competente degli Stati Uniti attraverso IDES vengono considerate fornite e ricevute dall'Autorità Competente italiana alla data in cui le informazioni sono disponibili per lo scarico da IDES.
3.3.4.1 Router regionale: Se l'Autorità Competente italiana sceglie di utilizzare un router regionale per la trasmissione di informazioni via IDES, le informazioni trasmesse dal router regionale vengono considerate fornite e ricevute dall'Autorità Competente degli Stati Uniti alla data in cui vengono caricate con successo dal router a IDES, e le informazioni trasmesse dall'Autorità Competente degli Stati Uniti vengono considerate fornite e ricevute dall'Autorità Competente italiana alla data in cui divengono disponibili per lo scarico da IDES al router.
3.3.4.2 Strumento di Raccolta Dati M1O2: Se l'Autorità Competente italiana sceglie di utilizzare IDES come strumento di raccolta dati M102, le informazioni vengono considerate fornite e ricevute dall'Autorità Competente degli Stati Uniti alla data i cui l'Autorità Competente italiana approva e quindi carica le informazioni su IDES per l'Autorità competente degli Stati Uniti, e le informazioni trasmesse dall'Autorità Competente degli Stati Uniti vengono considerate fornite e ricevute dall'Autorità Competente italiana alla data in cui divengono disponibili per lo scarico da IDES. Vedere la Guida per l'utente FATCA IDES (IRS Pubblicazione 5190).
3.4 Notifica con esito positivo o negativo nella ricezione die dati:
3.4.1. Notifica di successo nella ricezione dei dati: Entro quindici (15) giorni dalla corretta ricezione di un file contenente le informazioni di cui agli articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA secondo i tempi e modi descritti nell’articolo 3(5) dell'IGA e nel paragrafo 3, l'Autorità Competente che riceve il file (l'"Autorità Competente ricevente") notifica l'avvenuta ricezione all'Autorità Competente che fornisce il file (l'"Autorità Competente fornitrice"). L'Autorità Competente degli Stati Uniti prevede di generare tale notifica automaticamente attraverso l'International Compliance Management Model ("ICMM") e di trasmetterla via IDES. La notifica non deve contenere il parere dell'Autorità Competente ricevente circa l'adeguatezza delle informazioni ricevute o comunicare se l'Autorità Competente ricevente ritenga che l'Autorità Competente fornitrice debba adottare misure a norma dell'articolo 5 della IGA per ottenere informazioni corrette o complete.
3.4.2. Notifica con esito negativo nella ricezione dei dati: Entro quindici (15) giorni dal ricevimento di un file contenente informazioni che non possono essere trattate, l'Autorità Competente ricevente deve notificare tale impossibilità di elaborazione all'Autorità Competente fornitrice. L'Autorità Competente
degli Stati Uniti prevede di generare tale notifica automaticamente attraverso l'ICMM e di trasmetterla via IDES.
3.4.3 ICMM: La descrizione e ulteriori informazioni in merito all'ICMM, tra cui la
(i) Guida all’utente FATCA Reports ICMM Notifications (Pubblicazione IRS 5189), e la (ii) la Guida all’utente per il tracciato FATCA Reports ICMM Notification XML (Pubblicazione IRS 5216), si possono reperire sul sito XXX.xxx.
3.5 Traslitterazione: Si prevede che tutte le informazioni scambiate dall'Autorità Competente italiana in un alfabeto o sistema di scrittura nazionale non latino siano traslitterate nell'alfabeto latino in conformità alle procedure nazionali italiane o a norme in linea con gli standard internazionali per la traslitterazione (per esempio, come specificato nella norma ISO 8859). Se ritiene opportuno, l'Autorità Competente italiana può inviare i dati di designazione (ad esempio, nome o indirizzo) sia nell'alfabeto o sistema di scrittura nazionale che, separatamente, nell'alfabeto latino all'interno di ciascun record relativo al conto. L'Autorità Competente italiana dovrebbe anche essere preparata a traslitterare le informazioni che riceve dall'Autorità Competente degli Stati Uniti dall'alfabeto latino a qualsiasi alfabeto nazionale o sistema di scrittura non latini che vengono utilizzati o accettati.
Paragrafo 4
MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
4.1 In generale: L'Autorità Competente degli Stati Uniti e l'Autorità Competente Italiana dovrebbero cercare di garantire che tutte le informazioni di cui agli Articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA siano state identificate e comunicate all'Autorità competente degli Stati Uniti e a quella italiana, a seconda dei casi, in modo che tali informazioni siano disponibili per lo scambio nei tempi e nelle modalità di cui all'Articolo 3(5) dell'IGA e al paragrafo 3.
4.2 Categorie di non conformità: Il mancato rispetto dell’IGA può dipendere da errori amministrativi o altri errori minori o può costituire una grave non conformità.
4.2.1 Grave non conformità: Ai sensi dell'Articolo 5(2) dell'IGA, l'Autorità Competente ricevente ha la facoltà di stabilire se vi sia una grave non conformità agli obblighi per ottenere e scambiare informazioni descritti negli articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA relativamente a un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione. L'Autorità Competente degli Stati Uniti ha anche la facoltà di determinare gravi non conformità sulla base del mancato rispetto della due diligence, delle comunicazioni, della ritenuta e di altri obblighi relativamente a un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. L'autorità ricevente può stabilire che determinati errori costituiscono gravi non conformità relativamente a un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione indipendentemente dal fatto che l'errore sia imputabile all'Autorità Competente inviante o all’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Esempi di gravi non conformità sono esposti ai paragrafi da 4.2.1.1 a 4.2.1.3.
4.2.1.1 Segnalazione Errori: L'Autorità Competente degli Stati Uniti può riscontrare una grave non conformità sulla base della mancata comunicazione, da parte di un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, di informazioni sui conti statunitensi oggetto di comunicazione, di cui all'articolo 4(1)(a) dell'IGA, o sui pagamenti effettuati a Istituzioni finanziarie non partecipanti nel 2015 e 2016, come specificato all'articolo 4(1)(b) dell'IGA.
4.2.1.2 Mancata correzione tempestiva: La mancata correzione da parte di un un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di errori amministrativi o altri errori minori può, a discrezione dell'Autorità Competente ricevente, portare alla determinazione di una grave non conformità. Le Autorità Competenti si aspettano però che, in via ordinaria, la determinazione di tale grave non conformità non dovrebbe avvenire fino almeno ai 120 giorni successivi alla data in cui la notifica di cui al paragrafo 4.3.1 è fornita a, e ricevuta da, l’Autorità Competente inviante (in conformità al paragrafo 3.3.4).
4.2.1.3 Altre non conformità in base all'IGA: L'Autorità Competente degli Stati Uniti può determinare una grave non conformità relativamente a un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nella misura in cui essa non soddisfi le condizioni di cui all'Articolo 4 dell’IGA, compreso il caso in cui si ometta di (i) applicare la ritenuta d’imposta, ove prevista, sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di Istituzioni finanziarie non partecipanti nella misura richiesta dall'Articolo 4(1)(d) dell'IGA; (ii) fornire al pagatore interessato di un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile al ritenuta le informazioni necessarie per la ritenuta stessa e per le comunicazioni relative agli stessi pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti nella misura specificata all'Articolo 4(1)(e) dell'IGA; e (iii) rispettare l'articolo 4(5) dell’IGA in relazione alle entità collegate e filiali che costituiscono istituzioni finanziarie non partecipanti. La mancanza di rispetto delle altre condizioni previste all'articolo 4, quali il rispetto dei requisiti di registrazione applicabili, può anche portare a una determinazione di grave non conformità nei confronti di un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.
4.2.1.4 Consultazione: In via ordinaria, le Autorità Competenti prevedono una consultazione prima di determinare una grave non conformità.
4.2.2 Errori amministrativi o altri errori minori: Ai sensi dell'articolo 5(1) dell'IGA, gli errori amministrativi e gli altri errori minori comprendono la comunicazione errata o incompleta delle informazioni descritte negli Articoli 2(2) e 4(1)(b) dell'IGA nonché altri errori che si traducono in
violazioni dell'IGA.
4.2.2.1 Correttive spontanee alle comunicazioni: Nel caso in cui l'Autorità competente inviante riceva una comunicazione da un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione o da un’istituzione finanziaria di cui al paragrafo 1.1.2 riguardante un'omissione o altro errore in una comunicazione già scambiata, detta comunicazione deve essere modificata. L'Autorità competente inviante dovrà inoltrare tutte le comunicazioni modificate all'Autorità Competente ricevente nel tempo più breve possibile.
4.3 Procedure di notifica: Al fine di comunicare la non conformità, l'Autorità Competente ricevente effettua una notifica all'Autorità Competente inviante ai sensi dell'Articolo 5 dell'IGA. Le procedure di notifica differiscono a seconda che l'Autorità Competente ricevente desideri comunicare errori amministrativi o altri errori minori, ovvero una grave non conformità.
4.3.1 Procedure per errori amministrativi o altri errori minori: Come previsto all'articolo 5(1) dell'IGA, l'Autorità Competente ricevente invia una notifica all’'Autorità Competente inviante qualora l'Autorità Competente ricevente abbia motivo di ritenere che gli errori amministrativi o gli altri errori minori possano aver condotto a comunicazioni di informazioni inesatte o incomplete o aver causato altre violazioni dell'IGA. L'Autorità Competente inviante dovrebbe allora applicare il proprio diritto nazionale (comprese le sanzioni applicabili) per ottenere informazioni complete e corrette o per risolvere altre violazioni minori o amministrative dell'IGA e scambiare tali informazioni con l'Autorità Competente ricevente.
4.3.2 Procedure per la Grave Non Conformità:
4.3.2.1 In generale: Ai sensi dell'articolo 5(2) dell'IGA, l'Autorità Competente ricevente effettua notifica all’Autorità Competente inviante qualora l'Autorità Competente ricevente determini l'esistenza di una grave non conformità agli obblighi previsti dall'IGA relativamente ad un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. Dopo tale notifica di grave non conformità da parte dell'Autorità Competente ricevente, l'Autorità Competente inviante applica la legge nazionale (comprese le sanzioni applicabili) per risolvere la grave non conformità descritta nella notifica. Le Autorità Competenti possono consultarsi sui passi necessari per risolvere tale non conformità. Se l'Autorità Competente degli Stati Uniti dovesse notificare all'Autorità competente italiana una determinazione di grave non conformità, la data in cui la notifica è stata inviata alla, e ricevuta dalla, Autorità Competente italiana (in base al paragrafo 3.3.4) costituirebbe l'inizio del periodo di diciotto
(18) mesi previsto dall'articolo 5(2)(b) dell'IGA.
4.3.2.2 Notifica all’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione: L’autorità Competente Italiana notifica
all’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione la determinazione di grave non conformità, inclusa la data in cui l’Autorità Competente degli Stati Uniti ha a sua volta notificato tale non conformità all’Autorità Competente Italiana (paragrafo 3.3.4). La notifica deve inoltre indicare che, nel caso in cui la grave non conformità non venga risolta entro diciotto (18) mesi dalla data in cui l'Autorità Competente degli Stati Uniti ha effettuato la notifica all'Autorità Competente italiana, la relativa Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può essere trattata come un’Istituzione Finanziaria non partecipante, la sua denominazione può essere rimossa dalla IRS FFI list, e l'Istituto stesso può pertanto essere soggetto alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi della sezione 1471 (a) dell'U.S. Internal Revenue Code.
4.4 Periodo di transizione per il rimedio e l’applicazione:
4.4.1 Le Autorità Competenti considerano gli anni 2014 e 2015 un periodo di transizione ai fini dell’applicazione e amministrazione dei requisiti relativi alla raccolta di dati, alla due diligence, alla comunicazione delle informazioni, allo scambio automatico di informazioni, all’applicazione della ritenuta descritti nell'IGA. Ciascuna Autorità Competente terrà conto degli sforzi in buona fede compiuti dall’altra, oltre che dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e dalle istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1.1.2, in relazione a ciascuno dei suddetti requisiti durante tale periodo di transizione tendente all’applicazione.
4.4.2 Il periodo di transizione di cui al Paragrafo 4.4.1 può essere prorogato per iscritto tramite una decisione congiunta delle Autorità Competenti.
Paragrafo 5
RISERVATEZZA E SALVAGUARDIA DEI DATI
5.1 Riservatezza e Uso: Ai sensi dell'articolo 3(7) dell'IGA, tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'IGA sono soggette a riservatezza e alle altre misure di protezione previste dall'Articolo 26 della Convenzione (di seguito "Protezione sulla riservatezza"), comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate. Le Autorità Competenti intendono mantenere adeguate misure di salvaguardia e infrastrutture ("Salvaguardia dei dati").
5.2 Rischio di trasmissione e responsabilità: L'Autorità Competente italiana intende mantenere misure di Protezione sulla riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse dall'Autorità Competente degli Stati Uniti tramite IDES a partire dal momento in cui esse siano state con successo scaricate da IDES. L'Autorità Competente degli Stati Uniti intende mantenere misure di Protezione sulla riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse via IDES dal momento in cui tali informazioni siano state con successo caricate in IDES. Qualora l'Autorità Competente italiana decida di utilizzare IDES come strumento di raccolta dati M1O2,
l'Autorità Competente italiana manterrà misure di Protezione sulla riservatezza dal momento in cui le informazioni saranno caricate con successo su IDES da un’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o da o per conto di un'istituzione finanziaria di cui al paragrafo 1.1.2. Vedere la Guida per l'utente FATCA IDES (Pubblicazione IRS 5190).
5.3 Notifica di violazione effettiva o potenziale della riservatezza e delle misure di salvaguardia: Un'Autorità Competente dovrebbe notificare tempestivamente all'altra Autorità Competente ogni violazione effettiva o potenziale delle misure di riservatezza, o il caso in cui l'Autorità Competente non intenda più mantenere le misure di salvaguardia dei dati.
Paragrafo 6 COSTI
6.1 A meno che le Autorità Competenti specifichino diversamente in forma scritta, ciascuna Autorità Competente sostiene i propri costi ordinari sostenuti per applicare la propria legislazione nazionale e fornire assistenza ai sensi del presente Accordo. Le Autorità Competenti possono consultarsi reciprocamente in anticipo per esaminare l'incidenza dei costi straordinari e per determinare se, ed eventualmente come, suddividere tali costi tra le Autorità Competenti.
Paragrafo 7
EFFETTI, CONSULTAZIONE E MODIFICA
7.1 Data di entrata in vigore: Il presente Accordo entra in vigore all'ultima data tra (i) la data di entrata in vigore dell'IGA, o (ii) la data in cui l'Accordo è firmato dagli Stati Uniti e dalle Autorità Competenti italiane. Una volta che l'Accordo è operativo, le sue disposizioni si applicano a tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'IGA, comprese le informazioni per gli anni che precedono la data di entrata in vigore.
7.2 Consultazione: Ogni Autorità Competente può, in qualsiasi momento, chiedere consultazioni in merito all'attuazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Tale consultazione (attraverso discussione o corrispondenza) dovrebbe avvenire entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta, salvo diversamente convenuto. Se l'Autorità Competente di uno Stato contraente ritiene che l’altro Stato contraente sia venuto meno agli obblighi contratti ai sensi dell'IGA, può chiedere consultazioni immediate per assicurarsi dell'esecuzione dell'IGA.
7.3 Modifica: Questo accordo può essere modificato in qualsiasi momento per mutuo consenso delle Autorità Competenti, per iscritto.
7.4 Sospensione: Il presente Accordo sarà interrotto automaticamente al termine dell'IGA. In caso di sospensione, tutte le informazioni precedentemente ricevute nell'ambito del presente Accordo rimangono soggette alle misure di Protezione sulla riservatezza.
Paragrafo 8
Pubblicazione
Le Autorità Competenti rendono questo Accordo disponibile al pubblico mediante pubblicazione ufficiale da parte di ciascuno Stato contraente entro trenta (30) giorni dall’ultima data della firma del presente Accordo. Le Autorità Competenti fissano la data e l’ora precisa attraverso la consultazione.