Contract
1) PARTI
SCHEMA DI ATTO DI SUBCONCESSIONE
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI AEROPORTUALI
SAVE S.p.A. Unipersonale, con sede in Venezia Tessera, Xxxxx Xxxxxxx 00/0, CF e P.IVA n. 02193960271, cap. soc. € 35.971.000,00 i.v., in qualità di gestore totale dell'Aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia ai sensi della Convenzione di concessione tra SAVE ed ENAC del 19.07.2001, in persona del Legale Rappresentante pro tempore ;
e
[…], con sede in …………, Piva: …………, CF di seguito denominato (di seguito definita il “Subconcessionario”), in persona
del legale rappresentante pro tempore ………………………………………..
2) SPAZI CONCESSI PRESSO L’AEROPORTO DI VENEZIA
2.1 SAVE affida al Subconcessionario, che, a tale titolo, accetta, uno spazio di mq …. circa, ubicato presso dell’aeroporto “Xxxxx
Xxxx” di Venezia, identificato con il numero VCE-………, OL Il tutto come individuato dalla planimetria in Allegato 1 (di
seguito definito lo “Spazio”).
3) USO DEGLI SPAZI
3.1 Nello spazio oggetto di assegnazione il Subconcessionario dovrà organizzare e gestire a suo onere e cura, senza diritti di esclusiva, presso l’aeroporto Xxxxx Xxxx, il servizio test Covid-19 (di seguito il “Servizio test Covid”). Più precisamente, il Subconcessionario dovrà utilizzare lo Spazio per garantire ai passeggeri, al personale aeroportuale e, ove consentito dalle normative aeroportuali e dalle disposizioni sanitarie vigenti, anche ai terzi (su libera richiesta dell’utenza e senza necessità di prescrizione medica) un servizio di diagnostica volto alla verifica della positività al virus SARS-COV2. Il servizio dovrà essere assicurato sia in modalità “drive-in”, sia in modalità a libero accesso.
3.2 Nell’ambito dell’attività organizzata presso lo Spazio il subconcessionario potrà eseguire soltanto i seguenti test validati dalla competente autorità sanitaria (Ministero della Salute): i) tampone rapido per la ricerca antigenica; ii) tampone per la ricerca di RNA virale con metodo molecolare. Sono fatte salve future modifiche della regolamentazione sanitaria relativa all’esecuzione di test Covid-
19. Pertanto, non è escluso che il Subconcessionario possa in futuro utilizzare anche eventuali ulteriori metodologie per la rilevazione della positività al virus SARS-COV2, qualora espressamente approvate e autorizzate dal Ministero della Salute.
3.3 Il Subconcessionario, per tutta la durata del presente atto, dovrà essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/nulla osta, rilasciate dalle componenti autorità, necessarie per eseguire i test ed essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili all’esercizio dell’attività svolta presso l’Aeroporto. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ed in particolare, il Servizio test Covid, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 come da fac-simile allegato. I test dovranno essere materialmente eseguiti da operatori specializzati ed abilitati.
3.4 È vietata, a pena di decadenza e/o risoluzione del presente accordo, la cessione, anche parziale e anche tramite affitto d’azienda, comodato o concessione in uso, anche temporaneo, affitto o locazione, subconcessione, dello Spazio ed il suo uso/utilizzo a soggetti diversi dal Subconcessionario, dei suoi consorziati o dipendenti.
4) DURATA - RECESSO
4.1 La possibilità di utilizzare lo Spazio di cui alla presente Convenzione decorrerà dalla data del verbale di consegna dello Spazio (come attestata da verbale di consegna) e cesserà il 31.01.2024.
4.2 Decorsi i primi sei mesi di durata del contratto (termine durante il quale non è prevista la facoltà di recesso), ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente dal rapporto di subconcessione, con comunicazione da trasmettersi all’altra Parte, con preavviso di almeno 2 mesi, a mezzo lettera raccomandata AR o via PEC.
4.3 Entro 15 giorni della data di cessazione dell’efficacia del presente atto, il Subconcessionario dovrà riconsegnare lo Spazio a SAVE completamente pulito e sanificato, libero da persone e cose del Subconcessionario o di terzi da questo coinvolti nell’esercizio dell’attività. Lo Xxxxxx dovrà essere riconsegnato nella condizione in cui lo stesso si trovava al momento della consegna (e a tal fine sarà predisposto specifico verbale di riconsegna).
5) CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA’ DI PAGAMENTO - FORNITURE
5.1 Per l’affidamento dello Spazio il Subconcessionario corrisponderà a SAVE:
a) una royalty pari al […] % + I.V.A. da calcolarsi sul fatturato conseguito nello svolgimento del Servizio test Covid presso lo Spazio,
al netto dell’I.V.A., sulla base dei rendiconti inviati mensilmente dal Subconcessionario alla SAVE;
b) le Parti convengono che i corrispettivi variabili di cui sopra non potranno essere inferiori al Minimo annuo garantito (“MAG”) pari a € […] (Corrispondente al Canone minimo garantito moltiplicato per 12 mensilità), oltre all’IVA di legge;
5.2 La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile e sarà pari ad un dodicesimo del MAG (Canone mensile minimo garantito). Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno SAVE verificherà l’ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel semestre ed applicate ai fatturati registrati nell’esercizio del Servizio test Covid - netto Iva - sarà risultata superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate ed il MAG fatturato) sarà fatturata da SAVE entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.
5.3 Qualora la data di efficacia del presente atto non coincida con il primo giorno dell’anno, SAVE, per la verifica dell’ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato pro-rata, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 30 giugno o 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, mutatis mutandis, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.
5.4 Il valore del MAG verrà aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell’anno precedente a quello di competenza.
5.5 SAVE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l’applicazione dell’IVA previsto dall’art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.
5.6 Il versamento dei corrispettivi di cui all’art. 5.1 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di SAVE senza oneri per quest’ultima, presso il seguente istituto di credito/IBAN:
nei seguenti termini:
a) il Canone mensile minimo garantito di cui all’art. 5.1, lettera a, il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
b) l’eventuale corrispettivo variabile di cui all’art. 5.1 lettera b, il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.
5.7 Il Subconcessionario dovrà trasmettere a SAVE entro il giorno 10 di ogni mese copia delle disposizioni di bonifico all’istituto bancario e la documentazione attestante il fatturato realizzato nello Spazio oggetto di subconcessione, vale a dire il rendiconto su base mensile che riepiloga i fatturati generati dai documenti commerciali emessi dai registratori telematici o registratori di cassa telematici atti alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri come previsto dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
5.8 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati SAVE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.
5.9 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, SAVE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.
5.10 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da SAVE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l’ammontare del fatturato, al netto dell’IVA, registrato dal Subconcessionario nell’anno di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).
5.11 In aggiunta ai corrispettivi come indicati all’art. 5.1, il Subconcessionario è tenuto a corrispondere, a titolo di contributo forfettario per spese generali (fornitura energia elettrica, wi-fi e pulizia dello scoperto di parcheggio) la somma di € 50,00 mq/anno, oltre Iva se dovuta. Il corrispettivo per spese generali verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti trimestrali. Le spese per la pulizia delle parti comuni sono incluse nell’importo sopra individuato, dal quale sono, però, escluse le spese per la pulizia all’interno degli spazi subconcessi, che, insieme alla relativa igienizzazione sono di onere esclusivo del Subconcessionario.
Il contributo spese generali dovuto di cui all’art. 5.11 sarà sottoposto a verifica da parte di SAVE al termine di ciascun anno solare. Nel caso in cui le spese generali sostenute da SAVE abbiano superato nel corso dell’anno solare l’importo determinato quale contributo spese del contratto (a titolo esemplificativo per l’aumento dei costi delle materie prime o per l’aumento delle tasse sui rifiuti solidi urbani o per un consumo di energia elettrica da parte del Subconcessionario in termini superiori a quelli stimati), verrà effettuato un aggiornamento del contributo stesso che sarà comunicato per iscritto ed entrerà in vigore a far data dal 1° Gennaio dell’anno successivo.
6) GARANZIA
A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a SAVE, alla firma del presente atto, una garanzia per l’importo di € […] (pari all’importo del MAG oltre IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante garanzia bancaria emessa da primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello di cui all’Allegato A.
6.2 I diritti derivanti a SAVE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.
6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest’ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal presente atto di subconcessione.
6.6 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.
7) ASSICURAZIONI
7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno
€ 2.000.000 (duemilioni), e fornire a SAVE, alla firma del presente atto di subconcessione e, comunque, in seguito ad ogni eventuale richiesta di verifica da parte della stessa, il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:
- specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con
l’oggetto della subconcessione;
- includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per
l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
- non escludere l’operatività della copertura in ambito aeroportuale.
La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di SAVE e dei suoi dipendenti.
7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a SAVE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.
7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.
7.4 In caso di mancata consegna del certificato assicurativo alla firma del presente atto o di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (come prescritto all’art. 7.3), SAVE applicherà una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l’efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza
in caso di xxxxxxx), SAVE potrà dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l’applicazione delle penali. Qualora SAVE rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, SAVE potrà applicare una penale di € 5.000 e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione È fatto comunque salvo il diritto di SAVE al risarcimento dell’eventuale maggior danno derivante da carenze nell’operatività delle polizze assicurative.
7.5 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.7 non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione a SAVE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l’assunzione di qualsivoglia responsabilità per SAVE.
7.6 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative di SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell’aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con “parti comuni”: le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.
7.7 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area “air side” dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area “air side”.
8) RINVIO
8.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia all’allegato Regolamento Generale che
costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
8.2 Alla sottoscrizione del presente accordo, il Subconcessionario dovrà consegnare a SAVE le autodichiarazioni di cui agli Allegati B e C debitamente sottoscritte.
8.3 Il legale rappresentante del Subconcessionario, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 sulla responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di essere in possesso di tutti i poteri per firmare la presente Convenzione.
VENEZIA, DATA
Per SAVE S.p.A. Per il Subconcessionario (Timbro e Firma)
ACCETTAZIONE ESPRESSA DA PARTE DEL SUBCONCESSIONARIO
Con la firma della presente Convenzione l’Subconcessionario dichiara di accettare tutte le disposizioni ivi contenute e le disposizioni dell’allegato Regolamento Generale. Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Subcessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 4), art. 5), art. 6); e i seguenti articoli del Regolamento Generale: art. 2) Divieto d’uso diverso, art. 5) Obblighi a carico dell’Subconcessionario, art. 6) Restituzione Spazi, art.
7) Divieto di cessioni e modifiche, art. 8) Responsabilità e Assicurazioni, art. 10) Chiusura aeroporto-Rapporti con ENAC, art. 11) Revoca, art. 12) Decadenza, art. 13) Integrazioni, art. 14) Foro Esclusivo.
VENEZIA, DATA
Per il Subconcessionario (Timbro e Firma)
REGOLAMENTO GENERALE
Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale della “Convenzione per l’utilizzo saltuario di spazi aeroportuali” (di seguito “Convenzione”)
Art. 1) Il Subconcessionario degli Spazi aeroportuali, come identificati in Convenzione, è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le Parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti, sia per esigenze del servizio stesso. In forza di tale regime, gli affidamenti di spazi aeroportuali sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della Concessione a SAVE. Il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da SAVE sull’utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità del sedime aeroportuale.
Art. 2) È vietato, senza l’espressa autorizzazione della SAVE, prestare servizi diversi da quelli indicati nella sezione “Uso degli Spazi” della Convenzione. Le Parti convengono che qualora il Subconcessionario presti servizi diversi, non preventivamente autorizzati da SAVE, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.
Art. 3) Gli Spazi vengono assegnati nello stato di fatto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura degli stessi e all’allestimento degli Spazi, previa autorizzazione scritta di SAVE che provvederà a fornire, attraverso il proprio personale, le indicazioni operative relative modalità di esecuzione. Il Subconcessionario prende atto che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile, saranno soggetti alle restrizioni imposte da SAVE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell’Aeroporto. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali del Subconcessionario, le cui dimensioni devono essere concordate con SAVE. Per danni causati dall’inosservanza di tali norme, saranno addebitate le spese che SAVE sosterrà per il ripristino e l’approntamento degli Spazi. Gli Spazi aeroportuali concessi in uso sono rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.
Art. 4) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Spazi assegnati e dei relativi impianti e delle attrezzature in dotazione saranno eseguiti rispettivamente a cura e spese del Subconcessionario, in conformità alle indicazioni operative fornite dai tecnici SAVE. Per danni causati dall’inosservanza di tali norme, saranno addebitate le spese che SAVE sosterrà per il ripristino e l’approntamento degli Spazi. Resta a carico di SAVE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.
Art. 5)
• L'attività all’interno degli Spazi oggetto della Convenzione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
• Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la SAVE potrà dichiarare la risoluzione della Convenzione.
• Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la risoluzione della Convenzione.
• Il Subconcessionario dovrà, inoltre, a propria cura e spese, mantenere gli Spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia. È vietato, colorare o sporcare pareti e pavimenti, affiggere o incollare manifesti adesivi che non siano montati su appositi supporti ed autorizzati d SAVE. Per danni causati dall’inosservanza di tali norme, saranno addebitate le spese che SAVE sosterrà per il ripristino e l’approntamento degli Spazi. È vietata altresì l’introduzione di materiali infiammabili e la modifica allo stato dei luoghi.
• Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di manutenzione e di pulizia degli Spazi, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà SAVE addebitando successivamente i relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione.
• Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l’abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all’edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.
• Il Subconcessionario dovrà svolgere l’attività oggetto della Convenzione assicurando la copertura del servizio in modo tale che sia garantita la regolare funzionalità delle attività aeroportuali ed un efficiente servizio all’utenza aeroportuale. In ogni caso SAVE ha il diritto di intervenire per fissare orari minimi che devono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. Qualora SAVE rilevi che la mancata erogazione del servizio da parte del Subconcessionario determina un disservizio all’utenza aeroportuale e/o intralci il regolare funzionamento delle attività aeroportuali ne darà comunicazione al Subconcessionario. Al terzo richiamo, anche verbale, effettuato da SAVE il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a 500 Euro.
• Il Subconcessionario, dovrà munire i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti.
• Il Subconcessionario dichiara di essere a conoscenza degli obblighi formativi in merito all’assistenza ai Passeggeri Ridotta Mobilità, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1107 del 05/07/2006 e della Circolare ENAC GEN-02A del 19/12/2014. Si obbliga, pertanto, ad adoperarsi affinché tutto il personale (dipendenti, collaboratori e chiunque sia, a qualunque titolo, a diretto contatto con i passeggeri) partecipi ai corsi di formazione periodicamente organizzati nella sede aeroportuale da SAVE e/o delle Società Controllate. La mancata partecipazione e/o il rifiuto e/o il mancato riscontro alle comunicazioni effettuate dalle suddette Società verranno considerati quale intenzione di assolvere l’obbligo formativo autonomamente, con relativi oneri a carico del Subconcessionario e con esonero di ogni responsabilità nei confronti delle Società stesse.
SAVE potrà chiedere in qualunque momento l’esibizione di documentazione comprovante la partecipazione ai suddetti corsi; il rifiuto e/o mancato adempimento verranno considerati quali inadempimento contrattuale.
• SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli Spazi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dalla Convenzione e dal presente Regolamento Generale da parte del Subconcessionario.
• Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione della Convenzione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità dell’eventuale personale impiegato. In particolare:
- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza;
- per quanto attiene all’organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
• Sono a carico del Subconcessionario:
- la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
• Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame da SAVE soltanto se presentati per iscritto. SAVE deciderà con provvedimenti definitivi ed insindacabili.
• Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’Aeroporto
di Venezia ai sensi della normativa vigente.
Art. 6) In caso di cessazione della Convenzione per qualsivoglia ragione o causa, ivi inclusi i casi la risoluzione, decadenza o revoca, il Subconcessionario è tenuto a restituire gli Spazi liberi da persone e cose e al ripristino degli stessi, a proprie spese, nelle condizioni iniziali in cui li ha ricevuti SAVE. Alla cessazione della Convenzione verrà revocata l’autorizzazione all’accesso all’aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso. Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di Convenzione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall’art. 1161 cod. nav. In mancanza di restituzione degli Spazi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per SAVE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a 200 Euro, nonché il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 7) È vietata la cessione della Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione stessa. Eventuali cessioni, affitti d’azienda,
fusioni, scissioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto da SAVE.
Art. 8) Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di SAVE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla Convenzione e si impegna a tenere manlevata e indenne SAVE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest’ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione alla Convenzione. Il Subconcessionario esonera altresì SAVE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall’interruzione delle utenze. Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di SAVE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale. Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi. SAVE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere SAVE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.
Art. 9) SAVE per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento delle attività/servizi aeroportuali, potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere al Subconcessionario nuovi spazi in sostituzione a quelli di cui alla Convezione. Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che il Subconcessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla Convenzione.
Art. 10) Qualora per esigenze di SAVE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno. La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-SAVE determinano la decadenza/risoluzione della Convenzione. La Convenzione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la concessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.
Art. 11) SAVE potrà revocare la Convenzione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del Codice della navigazione. Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito la sottoscrizione della Convenzione si provvederà in conformità a quanto sopra. SAVE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la Convenzione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni aeroportuali. In tali casi il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno.
Art. 12) SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza/risoluzione nel presente Regolamento, nonché: a) nell’ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali e/o esecutiva; b) nell’ipotesi di esistenti o sopravvenuti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011; c) violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 231/01; d) variazione o modifica della composizione societaria del Subconcessionario a seguito della quale SAVE ritenga venuti meno i requisiti di affidabilità esistenti al momento della conclusione del contratto; e) violazione, accertata dalle competenti Autorità, delle norme vigenti in materia tributaria, contributiva, fiscale, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, igienico-sanitaria (è sufficiente la violazione anche di una sola norma di una sola materia tra le materie elencate); f) ritiro e/o cessazione e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali/amministrative prescritte dalle competenti Autorità; g) grave violazione, anche parziale, da parte del Subconcessionario, dell’attività indicata nel presente contratto (ad es. svolgimento di attività diversa da quella prevista o utilizzo degli spazi in subconcessione da parte di soggetti diversi dal subconcessionario stesso); h) omesso o ritardato pagamento dei corrispettivi di subconcessione, anche per una sola volta, salva la dimostrazione da parte del debitore che tale ritardo derivi da causa a lui non imputabile; i) mancata e/o ritardata consegna della garanzia e/o della copia dei certificati/quietanze assicurative; j) venir meno del rapporto fiduciario a causa di grave violazione della buona fede contrattuale; k) gravi disservizi al pubblico che possano comportare un danno economico e/o di immagine per SAVE; l) subappalto/subconcessione, cessione dell’attività, anche parziale, non espressamente autorizzata da SAVE. Resta salvo il diritto di SAVE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 13) SAVE si riserva la facoltà di integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento generale con disposizioni intese a regolare e
armonizzare l’attività in ambito aeroportuale.
Art. 14) Per ogni controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione o diversa controversia comunque riguardante il presente Regolamento e/o la Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
Art. 15) I dati di cui alla Convenzione vengono trattati da SAVE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, in conformità all’”Informativa Vettori aerei Subconcessionari e altri Clienti” resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e consultabile al sito xxxxx://xx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
LOTTO 2
PLANIMETRIA PARCHEGGIO P4
ALLEGATO A
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ED IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE APPLICABILI
Alla SAVE S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/0 - XXXXXXX TESSERA
OGGETTO: Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio test Covid-19 che dovrà essere esercitato nello spazio oggetto di subconcessione.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a …………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della società/impresa…………………………….………
con sede in………………………………………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:
che la società è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio del Servizio test Covid-19 esercitato nello spazio oggetto di subconcessione.
DATA, FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.
Allegato B Autocertificazione Covid-19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la Sottoscritto/a C.F.
in qualità di Legale Rappresentante della società
(di seguito la “Società”), subconcessionaria, all’interno dell’Aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia Tessera (di seguito la “Aeroporto Xxxxx Xxxx”), di spazi aeroportuali (di seguito “Locali”)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci,
che la Società ha adottato un protocollo anti-contagio da Covid-19, conforme alla normativa
nazionale vigente, applicabile ai Locali gestiti dalla Società presso l’Aeroporto Xxxxx Xxxx;
ha recepito e diffuso al proprio personale impiegato nei Locali, l’“Informativa a tutti i fornitori e subconcessionari sulle misure di prevenzione del contagio da covid-19 cui attenersi presso l’Aeroporto Xxxxx Xxxx” emessa da SAVE S.p.A.;
e in ogni caso che, sino al venire meno dei relativi obblighi di legge o esigenze di sanità pubblica, la Società: si impegna ad effettuare la sanificazione almeno giornaliera dei Locali a proprio onere e cura e sotto la propria responsabilità, (in particolare dei banconi e dei piani di appoggio, delle maniglie, dei camerini se presenti, della merce esposta, delle casse, dei sistemi di pagamento carte/bancomat/pos, dell’eventuale condizionamento in gestione diretta, di tavoli e sedute), in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute;
documenta le suddette sanificazioni in apposite registrazioni a disposizione anche del gestore aeroportuale;
ha organizzato i locali in modo da garantire la distanza interpersonale minima della clientela (1 metro) e la corretta gestione delle compresenze, nonché la separazione dei flussi in ingresso e uscita di Locali, predisponendo l’adeguata segnaletica prevista dalla normativa per distanziamento e flussi;
ha disposto che la propria clientela ed il proprio personale indossino sempre adeguati DPI (es: mascherine) e che vi sia a disposizione gel igienizzante per mani;
ha disposto che la temperatura corporea del proprio personale venga verificata quotidianamente prima di prendere servizio presso i locali nonché che i propri dipendenti vengano immediatamente allontanati ove durante il servizio manifestino sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5° C;
ha previsto che non venga adibito al servizio il personale che ha avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 nei 14 giorni precedenti;
In fede
,
Luogo e data Firma del dichiarante (leggibile)
Si allega copia del documento di identità del dichiarante
Allegato C
FAC-SIMILE DI GARANZIA
ENTE GARANTITO SAVE S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/0 00000 Xxxxxxx Tessera
PREMESSO
- che con atto di subconcessione da stipularsi con la SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, che gestisce l'Aeroporto Xxxxx Xxxx, la Società si impegna a gestire in regime di subconcessione il servizio test Covid-19 presso aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia;
- che, con il predetto atto, la Società si impegna a consegnare a SAVE una garanzia bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro [pari al MAG annuo offerto più IVA] a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;
- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell’atto di subconcessione sopra indicato;
TUTTO CIO' PREMESSO
la sottoscritta Banca , in persona di , nella sua qualità di
,
DICHIARA
di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore della SAVE S.p.A., e nell'interesse della Società , fino alla concorrenza di euro (euro italiane ), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla
Società nei confronti di SAVE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di
subconcessione di cui alle premesse.
Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca
, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a SAVE S.p.A. le somme garantite, come richieste da SAVE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R., o pec. In caso di escussione parziale, l’importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza
della presente garanzia come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e
corrisposta, salvo reintegrazione dell’originario importo da parte del debitore.
Tale garanzia viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società fino al 30.04.2024 (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione) e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di SAVE attestato da quest’ultima.
La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.
Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
(firma)..................
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
(firma)..................