Delibera nº 1222
Delibera nº 1222
Estratto del processo verbale della seduta del
7 agosto 2020
oggetto:
L 14n/2o18 - SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E DI UDINE DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI. APPROVAZIONE.
Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX | Presidente | presente | |
XxXXxxxx XXXXXXXX | Xxxx Presidente | presente | |
Xxxxxx Xxxxxx XXXX | Assessore | assente | |
Xxxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | assente | |
Xxxxxxxx XXXXXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxx XXXXXXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxx XXXX Xxxxxxxxxx generale (assente) Il Vicesegretario generale Xxxxxx XXXXXXXX
In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Richiamata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. che, all’art.1 commi 547 e seguenti, in ordine al reclutamento, in particolare, degli specializzandi medici dispone:
- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza sanitaria e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono assumere, fino al 31 dicembre 2022, coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative;
- i medici in formazione specialistica così assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale ed al loro trattamento economico si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica-veterinaria nonché dell’area della sanità;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’art.22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con accordi tra le Regioni e Province autonome e le Università sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione universitaria, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
Dato atto che ad oggi non è intervenuto tale accordo quadro definito con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute;
Richiamati i confronti promossi dal gruppo tecnico interregionale a supporto della Commissione salute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in esito ai quali è stato elaborato uno schema di accordo Regioni-Università in attuazione alla Legge n.145/2018;
Precisato che lo schema di accordo è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 20 febbraio 2020, giusta nota prot. n. 1150/C7SAN di trasmissione del documento ad oggetto “Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di Accordo Regione/Provincia autonoma e Università per l’assunzione di specializzandi medici ex L. 145/2018”, con il precipuo scopo di garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale;
Atteso che in data 14 luglio 2020, con nota prot. 15750, la proposta di accordo regionale per la formazione specialistica è stata inviata ai Magnifici Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;
Acquisiti in merito i pareri favorevoli espressi dalle Università di Trieste e di Udine rispettivamente con nota prot.n.96996 dd. 31.7.2020 e prot.n.34472 dd.23.7.2020;
Ravvisata l’opportunità e la necessità di completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla Legge 145/2018, nell’ottica di assicurare una celere assunzione dei medici specializzandi;
Ritenuto, conseguentemente, di approvare, ai sensi della citata normativa e in coerenza agli ordinamenti e regolamenti didattici delle scuole di specializzazione universitaria, lo “Schema di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145”, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;
Dato atto che lo schema di accordo oggetto del presente provvedimento potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni non aventi carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie;
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,
La Giunta regionale, all’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate
1. di approvare lo “Schema di Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di precisare che lo schema di accordo sub 1) potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni non aventi carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie;
3. di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni del presente schema a seguito dell’approvazione dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’art.1 comma 548-bis della Legge 30 dicembre 2018, n.145;
4. di autorizzare il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
IL PRESIDENTE
IL VICESEGRETARIO GENERALE