ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
per la reciproca collaborazione nelle attività di elisoccorso, lotta attiva A.I.B. e protezione civile
L’anno duemilasette, il giorno tredici del mese di marzo, presso la sede della Presidenza della Regione autonoma della Sardegna
TRA
la Regione autonoma della Sardegna, di seguito denominata “R.A.S.”, rappresentata dal Presidente, Xxxxxx Xxxx,
E
il Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - rappresentato dal Sottosegretario di Stato, Xxxxxx Xxxxxx,
VISTO lo Statuto della Regione autonoma della Sardegna;
VISTO l’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 14 marzo 1997, n. 59”, dove vengono individuate le “funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali” tra le quali quelle relative all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile” e successive modificazioni, che all’articolo 11 individua il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile e all’articolo 12 definisce le competenze delle Regioni nell’ambito del Servizio nazionale della Protezione civile;
VISTA la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 con la quale è costituito il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, posto alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno, che rappresenta un presidio istituzionale su tutto il territorio nazionale incluso quindi quello della Regione autonoma della Sardegna;
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell’articolo 11 della legge 25 luglio 2003, n. 229”;
VISTA la legge 13 maggio 1961, n. 469 “Ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”, che attribuisce al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco i servizi tecnici per la tutela delle persone, la
preservazione dei beni, l’addestramento e l’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione;
VISTA la legge xxxxxxxxx x. 00/0000 xxxxxxx “Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda”;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, che all’articolo 1 e successivi prevede la competenza in capo alle regioni nella approvazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed il coordinamento della lotta attiva, con la possibilità di avvalersi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso appositi accordi di programma;
VISTA la legge regionale n. 3/1989 e successive modifiche ed integrazioni, che reca provvedimenti in materia di protezione civile regionale;
VISTO il complesso dei provvedimenti disposti in materia di protezione civile dalla Regione con i quali sono state organizzate le strutture regionali centrali e periferiche del sistema di Protezione civile, ed in particolare la direttiva assessoriale 27 marzo 2006 recante “Prima attuazione in Sardegna del DPCM del 27 febbraio 2004” che emana indirizzi per il coordinamento delle strutture dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e dell’Ente Foreste della Sardegna;
VISTA la legge 8 dicembre 1970, n. 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile” la quale prevede che gli Ispettori regionali o interregionali (oggi direttori regionali) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco coordinino le attività dei Comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile;
VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l’altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
VISTO il DPR 6 febbraio 2004, n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere l’acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;
VISTO il DPR 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F.” che all’articolo 2 istituisce le
Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;
VISTO l’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro dell’Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali (per le quali contribuzioni non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
CONSIDERATO che la R.A.S. ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi presenti nel territorio regionale attribuiscono il massimo interesse a rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e di protezione civile nel territorio regionale in relazione all’integrazione sul territorio delle forze istituzionalmente preposte sia agli interventi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 sia agli interventi conseguenti a pubbliche calamità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992 le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale;
CONSIDERATO che le attuali strutture del Corpo nazionale VV.F. sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dagli insediamenti industriali;
RITENUTO necessario integrare l’esistente sistema di protezione civile regionale anche mediante la costituzione di Distaccamenti Volontari costituiti da personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di Distaccamenti stagionali VV.F. in aree ad elevata concentrazione turistica;
RITENUTO che per perseguire tutti gli obiettivi suindicati è necessario pervenire ad un accordo di reciproca collaborazione tra la R.A.S. ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in forma di Accordo di Programma Quadro successivamente denominato “Accordo”;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Finalità e oggetto
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo che ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra la R.A.S. ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nel territorio della Regione, in applicazione delle disposizioni e dei considerata citati in premessa.
In relazione a quanto precede, oggetto del presente Accordo sono le seguenti attività:
a) la definizione di una procedura operativa che stabilisca modalità di attivazione e di coordinamento da adottarsi in situazioni di crisi e/o emergenza, ai fini di protezione civile tra la R.A.S. e la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, ai fini ed in relazione all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’attivazione di sistemi di comunicazione radio, di telefonia dedicata e video tra il Centro Operativo Regionale (C.O.R.), Centri Operativi Provinciali (C.O.P.), la Direzione Regionale VV.F. ed i Comandi Provinciali VV.F. della Sardegna, per garantire i collegamenti in caso di crisi;
c) la realizzazione di Distaccamenti Volontari, stagionali e/o permanenti sulla base del progetto “Soccorso Italia in 20 minuti” relativo al territorio regionale e della pianificazione regionale antincendio e della protezione civile; ove possibile la R.A.S. assicurerà propri contributi sia in termini logistici che strumentali o finanziari secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 3;
d) la collaborazione per l’acquisizione e l’eventuale ricovero, qualora gli spazi disponibili lo consentano, a titolo completamente gratuito, presso le sedi dei Comandi provinciali
VV.F. e distaccamenti volontari e permanenti della Sardegna, delle attrezzature per interventi di protezione civile di proprietà regionale nonché la possibile concessione ai
VV.F. di attrezzature e mezzi acquistati dalla Regione al fine di potenziare e migliorare il quadro delle disponibilità di materiale e mezzi della Protezione civile regionale il cui onere per la manutenzione resta comunque a carico della Regione stessa;
e) il concorso e l’intervento delle strutture regionali VV.F. per lo svolgimento di esercitazioni congiunte;
f) l’attivazione degli interventi relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, per i quali, in relazione alle previsioni contenute nel Piano regionale contro gli incendi boschivi, la Regione ritiene necessario il concorso delle strutture regionali VV.F. secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 6;
g) la formazione e l’addestramento dei volontari e degli altri soggetti facenti parte del sistema regionale di protezione civile, nelle specifiche materie della protezione civile e dell’antincendio, da realizzarsi presso le strutture VV.F. o della Regione;
h) la attivazione del servizio di elisoccorso, d’intesa con il Sistema sanitario regionale “118” ed a copertura dell’intero territorio regionale con le modalità stabilite nel successivo articolo 8.
Art. 2
Procedure operative, partecipazione all’attività del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) ed attivazione dei sistemi di telecomunicazione
Al verificarsi di situazioni di emergenza, il C.O.R., operante H24, costituisce lo strumento tecnico-operativo di supporto per il coordinamento delle azioni di competenza della R.A.S.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998 in ordine alla possibilità per le Regioni di avvalersi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al verificarsi o nell’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, della legge 225/1992, durante le fasi di crisi o di emergenza la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, su richiesta del dirigente responsabile del C.O.R., rende disponibile personale professionalmente qualificato ed esperto nella gestione delle sale operative, quali figure di collegamento con le strutture VV.F. che, in relazione alle esigenze, attiva ogni azione per assicurare il soccorso tecnico urgente e, ove necessario, anche il concorso alle attività logistiche necessarie per l’assistenza alle popolazioni (trasporto di materiali, rifornimenti idrici, etc.).
La R.A.S., in aggiunta ai collegamenti radio-telefonici già in uso, potrà collegare il C.O.R. con la Direzione regionale VV.F. ed i COP con i centri operativi dei Comandi provinciali anche a mezzo di linee telefoniche dedicate “punto a punto”, installate a cura e spese della regione medesima. La definizione delle procedure operative di cui alla lettera a) dell’articolo 1 del presente Accordo sarà oggetto di un protocollo che verrà successivamente sottoscritto tra le parti.
Art. 3
Apertura di distaccamenti permanenti e volontari
Per assicurare una adeguata e diffusa struttura di Protezione civile sull’intero territorio regionale, la R.A.S. ed il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile ravvisano la necessità di istituire Distaccamenti volontari costituiti da personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e da volontari appartenenti al sistema regionale di Protezione civile.
Per le finalità di cui sopra la Direzione regionale dei VV.F. ed il Servizio Protezione civile della R.A.S. definiscono d’intesa un progetto organico per la realizzazione di Distaccamenti permanenti e/o volontari, corredato dalle relative specifiche tecniche e dalle previsioni di spesa per l’impianto e la gestione degli stessi. Tale progetto dovrà essere sottoposto al parere preliminare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - ed alla successiva approvazione della Giunta regionale anche per gli aspetti connessi alla copertura della spesa da porre a carico della Regione.
Per la realizzazione di tali programmi straordinari di incremento dei servizi per la sicurezza dei cittadini la R.A.S., unitamente agli Enti locali, potrà contribuire logisticamente e finanziariamente.
La concreta attivazione dei singoli distaccamenti previsti dal piano avverrà attraverso la stipula di successivi protocolli sottoscritti dalla R.A.S. e dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.
Art. 4
Utilizzo di attrezzature e mezzi di proprietà della Regione
Al fine di migliorare la collaborazione con i VV.F. nelle attività relative ad interventi di protezione civile e le potenzialità operative dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nella Regione e dei distaccamenti volontari di cui al precedente articolo 3, a seguito di accordi con la Direzione regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, il Servizio di Protezione civile della R.A.S., compatibilmente con i propri programmi potrà mettere a disposizione dei predetti Comandi, nell’ambito del presente Accordo, le attrezzature, i mezzi, gli equipaggiamenti e le risorse strumentali speciali di protezione civile acquistati dalla Regione.
Le procedure di utilizzo, ricovero, manutenzione e l’elenco delle attrezzature disponibili, saranno successivamente definite in un protocollo che verrà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Protezione civile della R.A.S. e dal Direttore regionale dei VV.F.
Art. 5
Concorso in simulazioni di emergenza
In base a programmi di interventi concordati tra le parti, la R.A.S. potrà chiedere l’intervento e il concorso delle strutture della Direzione Regionale VV.F. per lo svolgimento di esercitazioni con la presenza di altre componenti istituzionali e di volontariato.
Gli oneri per la partecipazione del personale VV.F. alle attività di cui al comma precedente sono posti a carico della R.A.S..
A sua volta il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco potrà rendere partecipe la R.A.S., in occasione di proprie esercitazioni, affinché possano essere autorizzati a partecipare anche altri soggetti appartenenti al sistema regionale di Protezione civile e alla struttura antincendio.
Art. 6
Concorso del Corpo nazionale VV.F. della campagna A.I.B.
Per l’attivazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi, la R.A.S. prevede attraverso il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi il concorso del Dipartimento dei VV.F. che, per parte sua e sulla base dell’evidenza dei dati storici, riconosce come proprio compito istituzionale l’intervento nelle aree periurbane e nelle zone ad alta concentrazione turistica ove nell’incendio boschivo possono configurarsi le condizioni per l’attivazione dei servizi di soccorso pubblico e protezione civile.
Per la specifica esigenza, la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna adotterà i seguenti provvedimenti a far data dal 1° luglio e sino al 31 agosto di ciascuna stagione estiva nel periodo di vigenza del presente Accordo di programma quadro:
− potenziamento di tutte le sedi istituzionali mediante il richiamo in servizio di personale volontario e contestuale attivazione, presso le medesime sedi, di squadre orientate alla lotta A.I.B.;
− apertura di sedi distaccate stagionali nei territori ad alta concentrazione turistica;
− partecipazione di proprio qualificato personale all’azione di coordinamento degli interventi sia sullo scenario di lotta che nei centri di comando secondo procedure concordate che saranno inserite nello stesso Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.
Il piano di potenziamento, nel dettaglio tecnico/finanziario, sarà elaborato dal Direttore regionale VV.F. d’intesa con la Direzione del Corpo Forestale e di V.A. entro il 30 aprile di ciascun anno; le maggiori spese che il C.N.VV.F. dovrà impegnare per i provvedimenti di cui
sopra troveranno copertura anche da un contributo a carico della R.A.S. e dall’eventuale contributo del Dipartimento della Protezione civile che sarà congiuntamente richiesto dalle due Amministrazioni interessate e direttamente corrisposto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Tale previsione troverà apposita specifica entro il Piano regionale antincendio, approvato con delibera della Giunta regionale, sulla base del quale sarà sottoscritta annualmente un’apposita convenzione tra la Direzione del Corpo Forestale e di V.A. ed il Prefetto di Cagliari.
Art. 7
Formazione professionale
La Direzione regionale VV.F., unitamente ad altre componenti scientifiche ed istituzionali, coopera con il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale e il Servizio di Protezione civile della R.A.S. per la definizione di un progetto di formazione e di addestramento dei soggetti appartenenti al sistema regionale di protezione civile.
La Direzione regionale VV.F. si rende inoltre disponibile a partecipare direttamente alle attività di formazione nonché a predisporre e somministrare interventi formativi specialistici anche di elevato contenuto tecnico.
Le modalità di organizzazione e di articolazione dei corsi, nonché l’ammontare delle somme da corrispondere per la cooperazione della Direzione regionale VV.F., saranno definite in apposita convenzione da sottoscrivere tra il dirigente del Servizio di Protezione civile della
R.A.S. ed il Prefetto di Cagliari.
Art. 8
Elisoccorso
Sulla base delle sperimentazioni positivamente condotte d’intesa con l’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale della Regione, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile approva la costituzione da parte della Direzione regionale VV.F. del Nucleo di Soccorso Speciale VV.F. elitrasportato (N.S.S.) sulla base dell’esperienza maturata durante l’attività di elisoccorso fin qui prestata in collaborazione con i servizi “118” della Regione.
Al fine di assicurare tempi di intervento entro i 30 minuti su tutto il territorio regionale e di far fronte alle maggiori esigenze della stagione estiva, si concorda quanto segue:
- nel periodo giugno-settembre saranno operativi due N.S.S. con basi rispettivamente presso gli aeroporti di Cagliari Elmas ed Alghero Fertilia;
- inizialmente, nei restanti mesi dell’anno, sarà operativo un solo N.S.S. con base presso il 7° Reparto Volo della Polizia di Stato di Abbasanta (OR);
- quindi vi sarà una graduale estensione del servizio di elisoccorso con due N.S.S. con basi presso gli aeroporti citati in tutto l’arco dell’anno.
Il Dipartimento VV.F. supporterà la Direzione regionale per la Sardegna mediante il rischieramento sull’Isola di un ulteriore velivolo e l’invio in missione di piloti e specialisti di rinforzo per la costituzione del secondo N.S.S.
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro, le parti definiscono le modalità e i tempi di attuazione degli impegni assunti.
Saranno a carico della Regione tutte le spese relative all’approntamento logistico delle basi aeronautiche e le spese per le relative utenze (con esclusione della base di Alghero Fertilia).
Il servizio sarà attivato mediante sottoscrizione di una convenzione annuale fra il Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale ed il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile che definirà le modalità di funzionamento del servizio, secondo le linee operative e gestionali della sperimentazione attuata e la quota di partecipazione alle spese da porsi a carico della Regione per il periodo di operatività della convenzione.
Art. 9
Verifica annuale
Annualmente sarà condotta una verifica sullo stato di attuazione dell’Accordo e sarà valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure.
A questo scopo sarà mantenuto operativo un gruppo di governo dell’Accordo presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco, cui partecipano i vertici della R.A.S. e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.
Art. 10
Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2009; le parti si impegnano annualmente alla sua eventuale revisione al fine di migliorarne d’intesa tutti gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula.
Art. 11
Controversie
Eventuali controversie derivanti dalla applicazione del presente Accordo verranno risolte da un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione Sardegna, il secondo dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.
La sede esclusiva dell’arbitrato sarà Cagliari.
Art. 12
Registrazione
Il presente Accordo e le conseguenti convenzioni saranno soggette a registrazione a cura e spese della parte che ha eventualmente avuto interesse alla registrazione.
Art. 13
Norme transitorie e finali
Il presente Accordo di Programma Quadro sarà integrato dalle convenzioni attuative citate negli articoli precedenti, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie, le quali, una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti, ne diverranno parte integrante.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
P. IL MINISTRO DELL’INTERNO Il Sottosegretario di Stato
Xxxxxx Xxxxxx
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Il Presidente Xxxxxx Xxxx