Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) dell'Helvetia
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) dell'Helvetia
per le assicurazioni rate facoltative «ProtectLease» (incapacità di guadagno/ disoccupazione) e «ProtectLease Light» (incapacità di guadagno) per il con- tratto di leasing della RCI Finance XX
0 Basi dell’assicurazione
1.1 Basi contrattuali
Costituiscono le basi del contratto d’assicurazione:
▪ il contratto di leasing tra la RCI Finance SA (denominata in seguito RCI) e il beneficiario del leasing;
▪ la dichiarazione d'adesione e le informazioni per i clienti all'assicurazione facoltativa;
▪ le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA);
▪ in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Al fine di garantire una migliore leggibilità è utilizzata solo la forma maschile.
1.2 Rapporto d'assicurazione e parti coinvolte
Tra la RCI in veste di stipulante e l'Helvetia Assicurazioni, costituita dall’Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni sulla Vita SA, e dall'Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA (di seguito denominate Helvetia), in veste di assicuratore sussiste un contratto d'assicurazione collettiva a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di leasing del beneficiario del leasing (perso- na assicurata).
I diritti assicurativi derivanti dalle presenti CGA riguardano esclusivamente l’Helvetia. Se si dovesse verificare un caso d'assicurazione non sussiste alcun diritto assicurativo nei confronti della RCI.
1.3 Condizioni Generali d'Assicurazione
Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona assicurata risp. dell'avente diritto. In particolare definiscono in modo esau- stivo i diritti a prestazioni.
2 Modalità dell’assicurazione
2.1 Rischi assicurati
La presente assicurazione è facoltativa, ossia essa viene stipulata su richiesta e per conto della persona assicurata e comprende la copertura dei seguenti rischi:
ProtectLease
▪ incapacità di guadagno in seguito a infortunio o malattia
▪ disoccupazione non imputabile ProtectLease Light
▪ incapacità di guadagno in seguito a infortunio o malattia
2.2 Persona assicurata
Possono beneficiare della copertura assicurativa le persone fisiche con domicilio in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa e stipulano il contratto di leasing con la RCI, è compresa tra l’età d’entrata e l’età termine. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non sono assicurate contro il rischio di disoccupazione. Se il contratto di leasing prevede una solidarietà passiva, risulta assicurata solo la prima persona indicata nel contratto. Non possono essere assicurate più persone, risp. persone giuridiche.
2.3 Ammissione all’assicurazione
L'ammissione all'assicurazione facoltativa avviene apponendo data e firma alla dichiarazione d’adesione con la quale il beneficiario del leasing conferma di aver fornito dati veritieri e corretti.
2.4 Età d’entrata ed età termine
L'assicurazione inizia non prima del compimento del 18° anno di vita (età d'entrata) e termina al più tardi il giorno del compimento del 65° anno di vita (età termine) della persona assicurata.
2.5 Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre con la consegna del veicolo.
2.6 Termine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa cessa con il termine ordinario o anticipato del contratto di leasing o con la disdetta dell'assicurazione alla scadenza del termine di disdetta (secondo la cifra 6), al più tardi tuttavia nel momento in cui viene rimborsata la somma di leasing, al massimo alla scadenza di 60 mesi.
Senza termine ordinario o anticipato del contratto di leasing risp. senza disdetta dell'assicurazione, la copertura assicurativa cessa nei seguenti casi:
Per tutti i rischi:
a) il giorno successivo al compimento del 65° anno di età;
b) con il decesso della persona assicurata;
c) in caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera;
d) in caso di pensionamento o pensionamento anticipato;
e) con l'abbandono dell’attività lucrativa;
f) con il raggiungimento della durata massima di prestazione (cfr. cifra 3.5). Per il rischio di disoccupazione:
g) in caso di passaggio da un'attività lucrativa dipendente ad una indipendente.
In riferimento ai casi summenzionati, ad eccezione delle lett. a e f, sussiste un obbligo di comunicazione della persona assicurata risp. dei suoi eredi nei confronti del Servizio alla clientela RCI.
3 Prestazioni assicurative
3.1 Somme d'assicurazione
Nell'ambito della presente assicurazione l'Helvetia eroga prestazioni d'assicurazione complessive fino a un importo massimo pari a CHF 100'000 per contratto di leasing.
3.2 Prestazioni in caso d’incapacità di guadagno
3.2.1 Diritto in caso d’incapacità di guadagno
a) Diritto a versamenti mensili
Il diritto a fruire dei versamenti mensili in caso d’incapacità di guadagno sussiste non appena la persona assicurata a causa di un pregiudizio alla salute (malattia o infortunio) è al 100% incapace di svolgere, nella propria usuale professione o sfera di competenza, un’attività lavorativa ragionevolmente esigibile.
Il diritto a fruire delle prestazioni mensili fino a un importo massimo di CHF 2'000 al mese in conformità al contratto di leasing sussiste nel momento in cui, nell'ambito della copertura assicurativa in essere, la persona assicurata durante e dopo la scadenza del termine d'attesa di 2 mesi civili, in base a documentazione medica prodotta da un medico praticante in Svizzera, risulti incapace di guadagno al 100% e sotto trattamento medico. Un'incapacità di guadagno attestata da certificato medico inferiore al 100% non comporta alcun diritto a prestazioni assicurative. I pagamenti arretrati e gli interessi di mora non vengono corrisposti.
Il termine d’attesa decorre dal giorno in cui la persona assicurata, in relazione alla malattia o all’infortunio che causa l’incapacità di guadagno, consulta per la prima volta un medico praticante in Svizzera e questi attesta un grado d’incapacità di guadagno del 100%. Un'incapacità di guadagno attestata retroattivamente non ha alcun effetto.
Se l’obbligo di prestazione ha inizio dopo la scadenza del termine d’attesa entro un mese già iniziato, il primo versamento mensile sarà erogato per intero. Le prestazioni per eventuali mesi seguenti saranno corrisposte solo dopo 1 mese civile d'incapacità di guada- gno protratta, altrimenti non sarà più erogata alcuna prestazione.
In caso di ricaduta risp. di ripetuta incapacità di guadagno al 100%, conseguente ai disturbi avuti in precedenza, entro i 3 mesi suc- cessivi alla fine di un’incapacità di guadagno totale già notificata, non sarà calcolato un nuovo termine d’attesa. Un’ulteriore incapacità di guadagno dopo tre mesi è considerata un nuovo caso di sinistro con un nuovo termine d’attesa.
b) Durata dell'erogazione dei versamenti mensili
Nell’ambito dell’incapacità di guadagno protratta attestata da certificato medico e della copertura assicurativa in essere, l’Helvetia fornisce per ciascun sinistro i versamenti delle rate per un massimo di 12 mesi, al massimo fino al raggiungimento dell’età termine.
c) Diritto alla corresponsione di una prestazione unica in capitale
Il diritto alla prestazione unica in capitale in caso d’incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio sussiste se, nell’ambito della copertura assicurativa, per la persona assicurata è stata attestata da certificato medico e accertamento da parte dell’ufficio AI, un’incapacità permanente di guadagno pari almeno al 70% di esercitare la propria professione o un'altra attività lucrativa ragionevol- mente esigibile e se al momento della rivendicazione del diritto, la copertura assicurativa è data. Un grado AI inferiore al 70% non prevede alcuna prestazione.
La prestazione unica in capitale in caso d'incapacità di guadagno si calcola in base alla somma di tutte le rate non ancora versate, in base all’originario contratto di leasing, (senza valore residuo del veicolo) al momento dell'inizio dell'incapacità di guadagno pari alme- no al 70% accertata dall'AI, meno le rate mensili già erogate dall'Helvetia nonché la differenza degli interessi risultante dalla risoluzio- ne anticipata del contratto di leasing. Eventuali arretrati e interessi di mora non vengono rimborsati.
3.2.2 Nessun diritto a prestazioni in caso d'incapacità di guadagno
Non vengono corrisposte prestazioni in seguito:
a. a un pregiudizio alla salute (malattia o infortunio) a causa del quale, al momento della sottoscrizione della dichiarazione d'adesio- ne, la persona assicurata è totalmente incapace di svolgere, nella propria usuale professione o sfera di competenza, un’attività la- vorativa ragionevolmente esigibile;
b. a una malattia o le conseguenze di un infortunio per le quali la persona assicurata negli ultimi 12 mesi precedenti la sottoscrizione della dichiarazione d'adesione risp. al momento della sottoscrizione dello stesso ha dovuto ricorrere a un esame e/o a un tratta- mento o ad un controllo medico regolare oppure assentarsi dal suo posto di lavoro;
c. a un'incapacità di guadagno provocata e causata intenzionalmente (tra l'altro per autolesione);
d. alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
e. alla pratica di sport professionali, all’allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l’utilizzo di un apparec- chio a motore; alla pratica di pugilato; immersione (con profondità superiore a 40m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; ba- se jumping; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore a VI, scala UIAA), canyoning e vela d’altura;
f. a disturbi di natura psichica (ad es. depressione), purché non siano stati accertati e trattati da un medico operante in Svizzera, specialista in psichiatria, o per i quali la persona assicurata non si sia dovuta ricoverare in ospedale, in una casa di cura, in una clinica, ecc. in Svizzera per sottoporsi ad un trattamento duraturo;
g. a incidenti causati sotto l’effetto di stupefacenti nonché incidenti causati o provocati in stato di ebbrezza, in presenza di un tasso alcolemico pari o superiore ai livelli consentiti dalla legge per la guida di un veicolo;
h. all’assunzione o iniezione di farmaci, stupefacenti e sostanze chimiche non prescritti dal medico e abuso di alcol;
i. a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali.
3.3 Prestazioni in caso di disoccupazione
3.3.1 Diritto in caso di disoccupazione
È considerata disoccupazione la perdita totale e non imputabile del posto di lavoro che prevedeva un orario lavorativo della persona assicurata di almeno 25 ore settimanali e per il quale le vengono erogate le indennità di disoccupazione totali previste dall’Assicurazione federale contro la disoccupazione (AD).
Il diritto a fruire dei versamenti rateali mensili fino a un importo massimo di CHF 2'000 al mese in conformità al contratto di leasing sussiste nel momento in cui, nell’ambito della copertura assicurativa, la persona assicurata allo scadere del termine d’attesa di 2 mesi civili risulti disoccupata al 100% ai sensi dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD).
I pagamenti arretrati e gli interessi di mora non vengono corrisposti. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non han- no alcun diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Il termine d’attesa inizia solo a partire dalla data di decorrenza del diritto alla prestazione nell’ambito dell’Assicurazione contro la disoccupazione (AD). Se l’obbligo di prestazione ha inizio dopo la scadenza del termine d’attesa entro un mese già iniziato, il primo versamento mensile sarà erogato per intero. Le prestazioni per il mese successivo vengono corrisposte solo dopo 1 mese civile di disoccupazione protratta; altrimenti non viene più erogata alcuna prestazione.
La persona assicurata potrà fruire delle prestazioni mensili solo se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:
▪ al momento della comunicazione dello scioglimento del/dei rapporto/i di lavoro era impiegata da almeno 6 mesi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali;
▪ è attivamente alla ricerca di un rapporto di lavoro.
3.3.2 Periodo di carenza
Le disdette del rapporto di lavoro comunicate entro i primi tre mesi civili a partire dal primo giorno dopo la data di inizio dell’assicurazione non comportano alcun diritto a prestazioni assicurative.
3.3.3 Durata della corresponsione delle prestazioni di disoccupazione
Nell’ambito della disoccupazione protratta e comprovata e della copertura assicurativa in essere, l’Helvetia fornisce per ciascun sini- stro i versamenti delle rate in caso di disoccupazione per un massimo di 12 mesi, al massimo fino al raggiungimento dell’età termine.
3.3.4 Diritto in caso di disoccupazione ripetuta
Una disoccupazione ripetuta entro i 3 mesi successivi all’inizio di un nuovo rapporto di lavoro conseguente ad un licenziamento non imputabile a colpa non è considerato un nuovo caso di sinistro e non fa scattare un nuovo termine d’attesa. Un’ulteriore disoccupa- zione dopo tre mesi è considerata un nuovo caso di sinistro con un nuovo termine d‘attesa.
Per poter far valere un ulteriore diritto a versamenti delle rate in caso di disoccupazione, dopo la liquidazione del sinistro la persona assicurata deve essere stata impiegata per almeno 6 mesi in un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di almeno 25 ore settimanali.
3.3.5 Nessun diritto a prestazioni in caso di disoccupazione
La prestazione in caso di disoccupazione non sarà corrisposta:
a. se la persona assicurata prima, risp. al momento della sottoscrizione della dichiarazione d'adesione (i) non era impiegata da almeno 6 mesi con un orario di lavoro di almeno 25 ore settimanali o (ii) si trovava in un rapporto di lavoro a tempo determinato o disdetto o era prossima al pensionamento anticipato;
b. in seguito a licenziamento del rapporto di lavoro comunicato prima della sottoscrizione della dichiarazione d'adesione o di stato di disoccupazione sussistente al momento della sottoscrizione della dichiarazione d'adesione;
c. qualora non si sia occupati per colpa propria, per esempio in seguito allo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del dipen- dente, risp. della persona assicurata;
d. in seguito a regolare scadenza o risoluzione anticipata di contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali o a progetto nell’ambito del lavoro interinale;
e. per i quali non sussiste alcun diritto alla riscossione d’indennità giornaliere per disoccupazione secondo quanto stabilito dall’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) in Svizzera (ad es. in caso di disoccupazione conseguente alla perdita dell’attività lucrativa indipendente), risp. se i diritti derivanti dall’Assicurazione contro la disoccupazione sussistono solo sotto for- ma di assegni;
f. in seguito a pensionamento o pensionamento anticipato.
3.4 Coordinamento delle prestazioni
Le prestazioni assicurative per incapacità di guadagno e disoccupazione nello stesso lasso di tempo non possono essere cumulate, ma vengono erogate solo in forma alternativa.
3.5 Prestazione massima
In caso di ripetuta incapacità di guadagno e/o ripetuta disoccupazione le prestazioni derivanti dal presente contratto d’assicurazione vengono erogate per un massimo di 24 mesi. La prestazione in capitale in caso d’incapacità di guadagno viene erogata in ogni caso.
4 Diritto alle prestazioni e pagamento del premio
4.1 Diritto alle prestazioni
In veste di stipulante la RCI è l'avente diritto per tutte le prestazioni nei confronti dell'Helvetia. Tali prestazioni servono esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pagamento contrattuali della persona assicurata derivanti dal contratto di leasing nei confronti della RCI e vengono erogate esclusivamente e direttamente alla RCI.
L'Helvetia offre una copertura assicurativa ed è tenuta a fornire le prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica commi- nata dalla Svizzera, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.
4.2 Inalienabilità dei diritti
Tutte le prestazioni derivanti dalla presente assicurazione non possono né essere costituite in pegno, né cedute.
4.3 Pagamento del premio
I premi assicurativi (incl. eventuali tasse di bollo) sono parti integranti delle rate di leasing pagabili mensilmente previste nell'ambito del contratto di leasing. Nel caso si verifichi un evento assicurato le prestazioni dell'Helvetia includono i premi assicurativi.
4.4 Partecipazione alle eccedenze
La presente assicurazione non dà alcun diritto di partecipazione alle eccedenze.
5 Sinistri
5.1 Obblighi in caso di sinistro
Tutti i sinistri vanno immediatamente comunicati al service provider dell’Helvetia incaricato dell’amministrazione dei sinistri:
Financial & Employee Benefits Services (febs) SA casella postale 1763, 8401 Winterthur,
Telefono: 000 000 00 00, Fax: 000 000 00 00,
Il service provider inoltrerà alla persona assicurata il modulo di notifica del sinistro.
Assieme al modulo di notifica firmato, occorre inoltrare tempestivamente anche la documentazione necessaria per la valutazione e la verifica della legittimità del diritto alle prestazioni assicurative.
5.2 Verifica del diritto alle prestazioni assicurative
Per poter valutare la legittimità del diritto alle prestazioni, vanno obbligatoriamente trasmessi all’Helvetia o al service provider incarica- to i seguenti documenti:
▪ il modulo di notifica del sinistro compilato in ogni sua parte
▪ in caso d’incapacità di guadagno: certificato medico in merito alle cause e alle caratteristiche della malattia o delle conseguen- ze dell'infortunio (certificato medico/cartelle cliniche, diagnosi, ecc.), al grado e alla presunta durata (prognosi) dell'incapacità di guadagno. Ogni mese va presentato un nuovo certificato medico o la documentazione attestante il prolungamento dell'incapacità di guadagno. In aggiunta per la prestazione in capitale: decisione AI passata in giudicato, atti AI ed eventuali atti SUVA.
▪ in caso di disoccupazione: copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento del datore di lavoro, da cui risulti la data della comunicazione del licenziamento e della fine del rapporto di lavoro; il documento attestante l’avvenuta iscrizione in veste di disoccupato presso l’Ufficio regionale di collocamento competente (URC) nonché un documento che attesti i pagamenti e conteg- gi ininterrotti delle indennità di disoccupazione in base alle disposizioni dell’Assicurazione federale contro la disoccupazione (AD).
Si potrà procedere al regolamento di un sinistro solo qualora la documentazione sia completa e plausibile. La prestazione assicurativa viene corrisposta unicamente se sono stati presentati tutti i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto alla presta- zione e se il diritto viene riconosciuto. I costi sostenuti per presentare la documentazione sopra indicata sono a carico della persona assicurata.
L’Helvetia è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie nonché a far visitare la persona assicurata in qualsiasi momento da un medico di fiducia. L’Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso.
5.3 Obbligo di collaborare e di limitare il danno
Nell’ambito dell’obbligo di collaborare e di limitare il danno, la persona assicurata è tenuta a:
▪ autorizzare l’Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato a richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, uffici pubbli- ci, compagnie e istituti d'assicurazione e soggetti terzi, tutte le informazioni e gli atti necessari e a esonerarli dall'obbligo del segre- to;
▪ comunicare all’Helvetia, risp. al service provider da essa incaricato immediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute precedente e attuale e il decorso della malattia o dell'infortunio.
Se la persona assicurata non ottempera a uno di questi obblighi, il diritto alle prestazioni decade e l'Helvetia sarà autorizzata a rifiuta- re l’erogazione delle prestazioni fino all’adempimento degli obblighi.
6 Disdetta
La persona assicurata è autorizzata a disdire la presente assicurazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione in merito e rispettando un termine di disdetta di 3 mesi per la fine di un mese. La disdetta deve essere comunicata per iscritto e inviata per posta a RCI Finance S.A., Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx o per e-mail a xxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx. Nel caso in cui la persona assicurata disdica l'assicurazione, il contratto di leasing manterrà la propria validità.
Se la persona assicurata revoca l'assicurazione durante il periodo in cui le vengono erogate delle prestazioni, l'obbligo dell’Helvetia a fornire prestazioni cessa alla scadenza del termine di disdetta.
7 Disposizioni particolari
7.1 Diritto di revoca
La persona assicurata può revocare la dichiarazione d’adesione all’assicurazione (pacchetto di copertura assicurativa facoltativo) entro 14 giorni dalla firma della stessa, per posta a RCI Finance S.A., Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx o per e-mail a kunden- xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx, senza dover sostenere alcuna spesa. Tale principio vale anche nel caso in cui l’adesione fosse nel frat- tempo già avvenuta.
7.2 Trasmissione di dati a terzi
La persona assicurata prende atto e si dichiara d’accordo che sia l’Helvetia sia la RCI possono cedere a terzi esterni, in particolare alla Financial & Employee Benefits Services (febs) SA, determinati servizi e l'esecuzione di determinate attività nell’ambito della pre- sente assicurazione.
7.3 Protezione dei dati
Nel rispetto della protezione dei dati, l’Helvetia e i terzi da essa incaricati, sono autorizzati a raccogliere ed elaborare i dati necessari all’elaborazione del contratto e all'evasione del sinistro presso la RCI o soggetti terzi.
La persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento la comunicazione o una rettifica delle informazioni che la riguardano. Si garantisce la tutela degli interessi privati degni di protezione della persona assicurata, nonché degli interessi pubblici preponderanti.
I dati personali che vengono forniti per l'elaborazione della presente assicurazione e quelli da presentare inerenti ad un caso di pre- stazione, vengono gestiti dall’Helvetia risp. dai terzi da essa incaricati esclusivamente ai fini della stipula e dell'elaborazione dell'assi- curazione nonché del trattamento e dell’evasione dei sinistri.
L’Helvetia risp. i terzi da essa incaricati e la RCI sono autorizzati a scambiare, elaborare e trasmettere le informazioni e i dati neces- sari per l'elaborazione del contratto. Se necessario, essi vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a co- e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati, nonché a tribunali, autorità e uffici pubblici. La protezione dei dati è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla legge svizzera sulla protezione dei dati (RS 235.1). Ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’elaborazione dei dati sono disponibili su xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx
7.4 Comunicazioni e denunce
Le comunicazioni inerenti al rapporto assicurativo devono sempre essere inviate per iscritto tramite posta o e-mail all’indirizzo indicato al punto 5.1. L'Helvetia declina ogni responsabilità per danni in relazione all'utilizzo di canali di comunicazione elettronici, per quanto non risultino delle irregolarità da parte dell'Helvetia. Le informazioni sui rischi della comunicazione digitale sono disponibili su xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx. Le comunicazioni destinate all’Helvetia acquistano validità non appena la Financial & Employee Benefits Services (febs) SA o l’Helvetia ne accusano ricevimento. Le comunicazioni e le dichiarazioni fatte pervenire alle persone assicurate o ai loro successori legali sono valide solo se sono state inviate all’ultimo indirizzo indicatoci per la corrispondenza.
7.5 Imposte
Secondo le vigenti disposizioni, la persona assicurata è tenuta a dichiarare le prestazioni d’assicurazione alle autorità fiscali.
7.6 Foro competente e diritto applicabile
La presente assicurazione è retta esclusivamente dal diritto svizzero. In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il foro della località svizzera in cui risiede la persona assicurata o si trova la sede dello stipulante (RCI) o dell'assicuratore (Helvetia).