CONTRATTO DI FACTORING
CONTRATTO DI FACTORING
Tra la società , con sede legale in , in persona del legale rappresentante, Sig , cod. fisc. N , partita IVA n , di seguito indicata «Factor»
e la società , con sede legale in , cod. fisc. N partita IVA n , di seguito denominata «Cedente»
PREMESSO CHE:
Il Cedente è titolare di un monte crediti per un importo di euro
Il Cedente detiene la documentazione idonea atta a dimostrare la titolarità di questi crediti
Il Cedente manifesta la volontà di cedere i suddetti crediti alla società denominata Factor
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Factor acquisisce la titolarità dei crediti che il Cedente detiene con i suoi debitori liberandosi con gli stessi.
Il Factor si sostituisce al Cedente e quindi anche nelle attività di esigere e di ottenere il credito nei confronti dei debitori.
ART. 2
Si stabilisce che il Factor eroghi al Cedente un importo di euro a titolo di anticipo.
ART. 3
La cessione del/dei titolo/i di credito in questione è eseguita con la formula (“pro solvendo” o “pro soluto”) a seconda dell’accollo o meno del rischio di insolvenza del/dei debitore/i..
ART. 4
Il Cedente deve obbligatoriamente fornire al Factor tutta la documentazione valida a comprovare la titolarità del credito secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico italiano.
ART. 5
Il Cedente ha la responsabilità e l’obbligo di notificare il presente atto ai propri debitori e di accollarsene i costi.
ART. 6
Il Cedente deve erogare una quota al Factor in proporzione del % sul credito.
Il Cedente deve pagare al Factor gli interessi sull’importo anticipato dallo stesso in proporzione del %. Ogni mese dovrà essere reportizzato ed erogato l’ammontare dovuto al netto del recuperato.
ART. 7
Nel caso di contratto Factoring con la formula pro solvendo, se il Factor non riesce a recuperare i crediti trasferiti, alla scadenza degli stessi, ha diritto a riottenere dal Cedente la quota anticipata e gli interessi maturati come stabilito al precedente art. 6. Questo diritto permane anche quando il credito risulta contestato.
Se il credito è pronunciato in valuta estera, il Factor mantiene il diritto al riottenimento dell’intera somma capitale a prescindere dai tassi di cambio.
ART. 8
Il Cedente deve comunicare tutte le informazioni utili al fine di recuperare il credito ed agire di conseguenza in caso di collaborazione richiesta.
Il cedente detiene il diritto di monitorare ogni volta lo desideri le attività inerenti i crediti ceduti.
ART. 9
Entrambe le parti posseggono la facoltà di risolvere il contratto anzitempo comunicandone la volontà all’altra parte mediante raccomandata AR. Permangono ugualmente valide tutte le operazioni eseguite precedentemente alla risoluzione del contratto.
(Luogo), li / /
“Il Factor”
“Il Cedente”