CONTRATTO DI MANDATO DI DISTRIBUZIONE TRA
CUP B39B1400012007 - B39B14000210007
CONTRATTO DI MANDATO DI DISTRIBUZIONE TRA
La FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION con sede in …………, Via
…………………, Partita IVA ………….. C.F. …………….., in persona del legale rappresentante , di seguito denominata “MANDANTE”
- da una parte -
E
……………. con sede in ………….., Via ……………… Part. IVA in
persona del suo legale rappresentante ………………… di seguito denominata “MANDATARIA”
- dall’altra parte -
nel prosieguo congiuntamente dette “Parti” e disgiuntamente “Parte”
Premesso
A) che la MANDANTE dichiara e garantisce
a. di essere, quale produttrice, legittima titolare, del film cortometraggio dal titolo “……………” della durata di ….. compresi i titoli di testa e di coda, scritto e diretto da , d’ora in poi denominato il “Film”, e di essere
legittima titolare, avendone la piena esclusiva disponibilità per tutto il mondo in perpetuo, di tutti i diritti dominicali del produttore e di sfruttamento economico del Film, e di ogni altro diritto pertinente al Film stesso in tutti i formati e con qualunque mezzo di diffusione scoperto o da scoprire, senza alcuna limitazione ivi compresi i sistemi di diffusione audiovisivi (Free TV, Pay TV, Cable TV, Satellite TV, Videodischi, DVD, Videocassette, Home Video ecc.) nonché del 100% dei relativi proventi;
b. la MANDATARIA è risultata aggiudicataria della procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione nazionale ed internazionale dei progetti filmici di “Memoria 2015”, “Generations” e “Salento in corto” della Fondazione Apulia Film Commission ( di seguito il “BANDO”) relativamente al Film …... Con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a svolgere il mandato per la distribuzione del Film, nel Territorio, come definito all’art. 2, con i seguenti diritti, come definiti all’Allegato A,
-‐ Diritti Cinematografici, e Non Cinematografici (Theatrical);
-‐ Diritti Televisivi;
-‐ Diritti Home Video;
-‐ Diritti Hotel/Motel;
-‐ Diritti Wireless, Diritti Internet, , EST, ER-
(di seguito congiuntamente i “DIRITTI”) alle condizioni, patti e termini di seguito indicati;
B) che la MANDATARIA dichiara e garantisce di avere i titoli e le capacità imprenditoriali per svolgere tale attività.
Tutto ciò premesso tra le Parti in epigrafe
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Premesse:
Le precedenti Premesse e gli Allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e sono qui confermate con valore di patto.
In caso di contrasto tra quanto previsto nell’allegato A) e quanto previsto nel presente accordo prevarranno le disposizioni del presente accordo avendo le definizioni contenute nell’allegato A) valore ed efficacia in quanto compatibili con il presente accordo e le disposizioni specifiche del medesimo.
2) Oggetto del Contratto e Territorio:
La MANDANTE affida in esclusiva alla MANDATARIA, che accetta, il mandato senza rappresentanza, per la distribuzione dei DIRITTI di sfruttamento sul Film in tutto il mondo (il tutto collettivamente indicato, nel testo che segue, come “Territorio”) per la durata di cui all’art. 3 che segue.
3) Durata
Il presente mandato avrà effetto immediato e terminerà decorsi 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, data in cui la MANDATARIA dovrà cessare qualsivoglia attività di sfruttamento dei DIRITTI, espressamente escluso il tacito rinnovo, restando espressamente inteso che qualsivoglia contratto che preveda l'utilizzazione dei DIRITTI dovrà comunque terminare decorsi 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4) Obblighi della Mandante – Consegna Materiali
a) La MANDANTE s’impegna a consegnare alla MANDATARIA il file Master in 2K del Film (il “Materiale”) entro .. (..) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
b) La MANDANTE fornirà il Materiale munito di tutti i titoli di testa e di coda, con conseguente obbligo in capo alla MANDATARIA al rispetto di proporzioni, precedenze o quant’altro ivi risultante;
c) La MANDANTE fornirà alla MANDATARIA una lista degli obblighi di citazione, menzione, approvazione fotografie e simili stipulati con chi abbia partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione del Film nei relativi contratti e la MANDATARIA si impegna sin d’ora a far rispettare tali obblighi anche dai propri aventi causa.
Unitamente al Materiale di cui sopra e nel rispetto degli stessi termini ivi previsti, la MANDANTE si obbliga a consegnare a sue spese, alla MANDATARIA:
- una scheda con le seguenti informazioni: titolo del Film, anno di produzione, nazionalità, regista, attori principali, adattatore dei dialoghi, autore/i delle musiche, sceneggiatori.
5) Modalità commerciali
Il piano distributivo del Film è quello oggetto dell’offerta presentata per la partecipazione al BANDO e qui allegato Sub. B).
Nell’ambito e nel rispetto del piano distributivo allegato la MANDATARIA avrà ogni più ampio potere decisionale in ordine alla esecuzione del piano di programmazione ed alla scelta dei fornitori (ove non espressamente già indicati nel Piano) tenendo peraltro costantemente informata la MANDANTE
Resta inteso che tutti gli aspetti creativi di marketing (es: manifesti, affiches, flani, locandine, trailer, ecc.), incluso eventuali packaging utilizzati nella promozione e distribuzione del Film dovranno essere previamente concordati tra le Parti.
La MANDATARIA dovrà provvedere,a propria cura e spese, a tutte le attività
occorrenti per la piena e completa esecuzione del presente mandato, quali in particolare la stampa e distribuzione delle copie del Film, l’organizzazione della relativa campagna pubblicitaria e promozionale, nonché la verifica, spedizione e assicurazione del Materiale, l’approntamento di eventuali dispositivi anti-pirateria, pagamento dei compensi di legge e ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessari e connessi alla distribuzione.
La MANDANTE potrà richiedere e concordare con la MANDATARIA modifiche al piano distributivo.
La MANDATARIA avrà ampio potere decisionale in ordine alle modalità e alle condizioni di attuazione della distribuzione nonché sfruttamento dei DIRITTI del Film, fatto salvo il proprio impegno all’impiego della massima diligenza nell’esecuzione del presente mandato, al rispetto di quanto qui convenuto dal piano distributivo ed alla massimizzazione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento. La MANDATARIA si impegna a coordinarsi con la MANDANTE relativamente alla promozione e pubblicità del Film ed a comunicare alla stessa i dettagli della campagna di lancio.
Resta inoltre inteso che anche la partecipazione a concorsi, festival, ecc. sarà esclusiva cura e spesa della MANDATARIA.
Relativamente allo sfruttamento dei diritti Home Video, rimane convenuto che la MANDATARIA editerà con la propria etichetta il DVD del Film e sottoporrà all’approvazione della MANDANTE tutte le offerte ricevute per lo sfruttamento Home Video in edicola.
6) Costi di Distribuzione
Fermo restando quanto previsto dai precedenti Art. 4 & 5), la MANDATARIA sosterrà tutti costi di distribuzione del Film e connessi in via diretta e/o indiretta con la distribuzione, vendita, pubblicità e promozione del Film, ivi inclusi i costi per l’ottenimento per il Film del certificato di origine italiana e/o iscrizione al PRC SIAE, richiesta e ottenimento visto censura e dalla legge indicata ivi incluso del D.lgs. 28/2004, restando a carico della MANDATARIA, per essi intendendosi in via esemplificativa e non limitativa: le spese necessarie per le copie e duplicazione del Materiale del Film nei limiti necessari all’esecuzione del presente mandato e per la realizzazione del master e/o per la realizzazione di diversi formati, doppiaggio, traduzioni, sottotitolaggio e/o tutte le spese relative alla pubblicità necessaria per il lancio e lo sfruttamento del Film incluse le spese relative ai passaggi, spedizione, magazzinaggio e assicurazione delle copie, traduzione, le spese per i flani secondo un piano da concordare con la MANDANTE, partecipazione mercati festival, ecc. le spese relative alla distribuzione home video, duplicazioni, spedizioni, bollini SIAE, promozione, packaging, realizzazione supporti laser disc, compact disc video, DVD, Blue Ray, ecc. e relativo approntamento e stampa ecc. i mandati IVA necessari per permettere alla MANDATARIA di espletare il mandato ivi conferitole, oneri legali e giudiziali, nonché ogni altro onere, costo commissione e spesa imputabili all’esercizio del mandato di distribuzione, etc. Tali costi, sostenuti e ad esclusivo carico della MANDATARIA, saranno dalla stessa recuperati esclusivamente nei limiti e secondo quanto stabilito agli art. 8) e 9) che seguono nel presente accordo senza possibilità di addebito alcuno alla MANDANTE.
7) Compenso spettante alla MANDATARIA
Per l’attività di distribuzione di cui al presente accordo, la MANDATARIA riceverà, a titolo di corrispettivo, le seguenti provvigioni:
a. Per quanto concerne lo sfruttamento Diritti Cinematografici e Non Cinematografici, e Diritti Hotel/Motel: .............% (…………percento) del fatturato di noleggio cinematografico. Ai fini del presente contratto, per
“fatturato di noleggio cinematografico” si intende l’incasso del Film al botteghino (c.d. Box Office), al netto degli importi dedotti sulla base della legge, dei regolamenti e della contrattazione individuale e/o collettiva (incasso degli esercenti le sale, quote di proventi destinati alla Siae, tasse e imposte, ecc.).
b. La MANDATARIA avrà diritto a trattenere, a titolo di compenso per la distribuzione dei Diritti Home Video, una provvigione pari al …… % (….. per cento) del fatturato netto effettivo totale incassato dalla distribuzione dei Diritti Home Video del Film nonché Home Video Rental e Home Video Sell Through nel Territorio, da calcolarsi sui proventi effettivamente incassati dai rivenditori
/ editori.
Ai fini dell’attuazione del presente Contratto, resta inteso che con il termine di “fatturato netto effettivo totale” deve intendersi l’ammontare del “Prezzo Netto Effettivo Fatturato” ai rivenditori/ editori ai fini della vendita e/o del noleggio di ciascun videogramma, con esclusione di quelli che, sebbene consegnati ai rivenditori/editori, siano stati successivamente riconsegnati (cd. “Resi”) e (ii) con il termine “Prezzo Netto Effettivo Fatturato”, deve intendersi il prezzo effettivo fatturato ai rivenditori / editori per la vendita e/o il noleggio di ciascun videogramma, al netto dell’IVA, di qualsiasi altra voce fiscale, nonché degli sconti, in natura e/o a valore, praticati ai rivenditori, inclusi gli sconti per vendite promozionali e i premi di fine anno.
c. La MANDATARIA avrà diritto a trattenere, a titolo di compenso per la distribuzione dei Diritti Wireless e Diritti Internet una provvigione pari al ..% (…. per cento) dei Proventi Lordi Wireless e pari al ….% (…. per cento) dei Proventi Lordi Internet .
d. La MANDATARIA avrà diritto a trattenere, a titolo di compenso per la distribuzione dei Diritti Televisivi una provvigione pari al …..% (…. per cento) dei Proventi Lordi Televisivi
8) Ripartizione dei Proventi
I proventi lordi derivanti dallo sfruttamento dei DIRITTI del Film nel Territorio, detratte le provvigioni spettanti alla MANDATARIA ai sensi del precedente Art.7), saranno ripartiti dalla MANDATARIA, fin dal primo centesimo di EURO, con le seguenti proporzioni e modalità:
a) Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all’art. 6 che precede nel presente atto:
100% (cento per cento) alla MANDATARIA, quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti, secondo quanto previsto dal precedente art. 6 del presente accordo. Nel caso di mancato integrale recupero dei costi di distribuzione sostenuti dalla MANDATARIA ex art. 6 che precede i costi non recuperati rimarranno ad esclusivo carico della MANDATARIA stessa senza possibilità di addebito alcuno alla MANDANTE;
b) Dopo il totale ed integrale recupero da parte della MANDATARIA dei costi di distribuzione sostenuti, secondo quanto previsto dal precedente art. 6 del presente accordo: 100% (cento per cento) dei proventi al netto della/e provvigione/i sarà di competenza della MANDANTE.
9) Obblighi della MANDATARIA
9.1 Rendiconti
LA MANDATARIA fornirà alla MANDANTE rendiconti periodici dell’attività svolta in esecuzione del presente accordo ogni tre mesi per il primo semestre per il primo anno
e, successivamente, ogni sei mesi.
Tali rendiconti, che dovranno essere inviati, entro n. 20 giorni dal mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre/semestre, conterranno l’indicazione del fatturato totale e del fatturato netto effettivo incassato nel periodo di riferimento, nonché l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo di riferimento e delle provvigioni maturate e dei proventi maturati dalla MANDANTE.
Una volta che la MANDATARIA avrà recuperato tutti i costi della distribuzione, rimetterà alla MANDANTE il 100% dei proventi – al netto della/e provvigione/i - effettivamente incassati nel periodo di riferimento, a 40 (quaranta) giorni data fattura.
Qualsiasi eccezione e/o contestazione relativa a ciascun rendiconto dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla sua ricezione, a pena di decadenza. In caso contrario, il rendiconto, con i suoi contenuti ed i suoi allegati, s’intenderà definitivamente approvato.
La MANDATARIA si obbliga per la durata del MANDATO:
a. a conservare tutta la documentazione contabile relativa allo sfruttamento del Film nel Territorio;
b. a trattare il Film, affidatogli dalla MANDANTE per la distribuzione nel Territorio, separatamente e indipendentemente da altri film e a tenerne quindi una separata contabilità;
c. ad autorizzare la MANDANTE, o un incaricato da questa designato, all’eventuale accesso, nei limiti dell’orario lavorativo e previo preavviso di 10 gg. lavorativi, presso i locali della MANDATARIA, per effettuare tutti i controlli e le verifiche che la MANDANTE riterrà opportuno eseguire, con esclusivo riferimento alla distribuzione del Film nel Territorio, prestando la MANDATARIA ogni necessaria collaborazione.
Al termine del presente accordo tutte le copie del Film e delle presentazioni rimarranno di proprietà della MANDANTE e, pertanto, dovranno essere a questa consegnate nello stato di fatto in cui si troveranno a quel momento. La MANDATARIA avrà facoltà di distruggere le copie usurate e non più altrimenti utilizzabili, fornendo adeguata certificazione dell’avvenuta distruzione.
9.2 Distribuzione del Film tramite Internet e Dispositivi Wireless
Il Distributore potrà altresì sfruttare i Diritti Internet (ivi inclusi i Diritti Video On Demand tramite Internet ed i Diritti Electronic Sell Through) ed i Diritti Wireless in relazione al Film nel Territorio, a condizione di utilizzare tutte le migliori tecnologie disponibili per (i) garantire la limitazione della ricezione del relativo segnale di trasmissione solo ad utenti localizzati nel Territorio, nonché (ii) al fine di impedire l’utilizzazione o comunque la fruizione non autorizzata del Film.
10) Modifica del contratto
Il presente accordo potrà essere modificato solo con atti scritti, successivi alla data di sottoscrizione del presente atto, e sottoscritti dalle Parti a pena di nullità.
11) Foro competente.
Qualsiasi controversia sorgesse tra le parti, in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, sarà d’esclusiva competenza del Foro xxXxxx, con espressa rinuncia delle Parti alla competenza di qualunque altro Foro.
12) Registrazione
Poiché le prestazioni oggetto del presente accordo sono soggette ad IVA, il presente contratto dovrà essere registrato a tassa fissa. La registrazione del presente accordo, cosi come l’eventuale notifica alla SIAE per l’annotazione sul Pubblico Registro Cinematografico (SIAE), sarà effettuata ad esclusive cura e spese della MANDATARIA.
13) Riservatezza e trattamento dei dati personali
a) Ciascuna parte si impegna a non rivelare a terzi, per qualsiasi causa intervenuta, in tutto o in parte i contenuti del presente accordo, segreti aziendali o commerciali della controparte o altre notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente contratto, ed a non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente accordo. Resta inteso che non sono considerate riservate le informazioni acquisite da soggetti terzi, né quelle già pubblicamente note.
b) Tutti i documenti e le informazioni, trasmessi da una parte all’altra o comunque da quest’ultima conosciuti, che riguardino l’esecuzione del presente accordo non potranno essere riprodotti né comunicati a terzi, né altrimenti sfruttati in qualsivoglia modo per fini diversi da quelli contrattuali.
c) In caso di mancata osservanza dell’obbligo di segretezza assunto con il presente accordo, ciascuna parte avrà diritto al risarcimento dei danni.
d) Ciascuna parte, in ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), dichiara di essere stata informata che:
(a) ogni informazione relativa all’altra parte, acquisita in forza del presente contratto e/o nella fase delle trattative, costituirà oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 4 del Codice Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente accordo ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente accordo;
(b) da ciascuna parte gli stessi dati potranno altresì essere comunicati:
- alle proprie controllanti, controllate e/o consociate al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale e di bilancio;
- agli enti ed agli organismi pubblici e/o comunitari cui gli stessi dati devono essere trasmessi in forza di obblighi derivanti dalla legge;
(c) Con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte autorizza l’altra parte al trattamento dei propri dati per le finalità sopra indicate, essendo stata informata della possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, ivi inclusi il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali mediante richiesta scritta da inviarsi all’altra parte, titolare del trattamento, all’indirizzo in epigrafe;
14) Trattativa dettagliata
Il presente contratto e ogni singola clausola sono stati oggetto di separata e dettagliata trattativa a seguito di lettera d’invito inoltrata da AFC e, pertanto, non necessitano di approvazione in forma specifica ex art. 1341 cc.
Letto, approvato e sottoscritto a …………, ……………..
La Mandante La Mandataria
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION ………………..
ALLEGATO A
DEFINIZIONI
(i) Per “Diritti Cinematografici” si intende lo sfruttamento del Film ai fini della proiezione diretta dello stesso in sale cinematografiche tradizionali o drive- in, sulla base di una licenza finalizzata a tale proiezione in luoghi istituzionalmente aperti al pubblico e con l’applicazione di una tariffa per la visione del Film.
(ii) Per “Diritti Non Cinematografici” si intende lo sfruttamento del Film ai fini della proiezione diretta dello stesso in presenza del pubblico presso i locali di istituzioni ovvero organizzazioni che non abbiano come scopo primario l’esibizione di film, quali organizzazioni a carattere educativo, chiese, ristoranti, bar, club, treni, biblioteche, strutture di pertinenza della Croce Rossa, piattaforme petrolifere, organizzazioni governative quali ambasciate, basi militari, navi militari ed altre strutture governative battenti bandiera del Territorio.
(iii) Per “Proventi Lordi Cinematografici” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Cinematografici e dei Diritti Non Cinematografici attinenti al Film, senza deduzione alcuna.
(iv) Per “Diritti Home Video” si intende la destinazione dello sfruttamento di un Film, registrato su Videogramma, per essere trasmesso, attraverso un apparecchio di riproduzione dell’immagine e del suono, su televisore ricevente o su altro analogo apparecchio, esclusivamente in luoghi privati, nei quali non possa accedere il pubblico e dove siano esclusi qualsiasi forma di corrispettivo per la visione della succitata proiezione e qualsiasi altra finalità commerciale o pubblicitaria, o comunque diversa da quella della pura e semplice visione del film nell’ambito della famiglia o di una ristretta cerchia di amici.
(v) Per "Home Video Rental” si intende lo sfruttamento del Film tramite Videogrammi noleggiati all’utente finale per il solo scopo della visione privata del Film in formato lineare in luoghi privati, dove sia esclusa qualsiasi forma di corrispettivo per la visione della succitata proiezione.
(vi) Per "Home Video Sell Through" si intende lo sfruttamento del Film tramite Videogrammi venduti all’utente finale per il solo scopo della visione private del Film in formato lineare in luoghi privati, dove sia esclusa qualsiasi forma di corrispettivo per la visione della succitata proiezione.
(vii) Per “Videogrammi” si intendono le videocassette VHS e/o videonastri e/o videodischi e/o DVD e/o altri mezzi audiovisivi destinati all’utilizzazione domestica contenenti il Film.
(viii) Per “Prezzo Netto Effettivo Fatturato” si intende il prezzo effettivo fatturato dal Distributore ai rivenditori per la vendita di ciascun Videogramma, al netto dell’IVA.
(ix) Per “Fatturato Effettivo Totale” si intende l’ammontare del Prezzo Netto Effettivo Fatturato per tutti i Videogrammi venduti.
(x) Per “Diritti Hotel/Motel” si intende lo sfruttamento del Film mediante programmazione dello stesso in luoghi di abitazione transitori o abituali, quali alberghi, motel, appartamenti, complessi, cooperative o condomini, dove la programmazione avviene tramite sistemi televisivi a circuito chiuso, il cui segnale ha origine all’interno, ovvero nelle immediate vicinanze, dei predetti luoghi di abitazione. I Diritti Hotel/Motel non includono i diritti Pay Per View o Video on Demand.
(xi) Per “Proventi Lordi Hotel/Motel” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Hotel/Motel attinenti al Film, senza deduzione alcuna.
(xii) Per “Diritti Internet” si intende la rete delle reti non proprietaria (i.e. accessibile su base mondiale ed aperta alla generalità del pubblico), basata su indirizzamento globale IP, che interconnette computer o apparecchiature analoghe di ricezione che comunicano utilizzando un protocollo comune TCP/IP in modo da permettere accesso bi-direzionale per originare e ricevere dati. Resta espressamente stabilito che i Diritti Internet includono altresì i Diritti Video on Demand tramite Internet.
(xiii) Per “Proventi Lordi Internet” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Internet (ivi inclusi i proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Video on Demand tramite Internet) attinenti al Film, senza deduzione alcuna.
(xiv) Per “Diritti Video on Demand” si intende il diritto di mettere a disposizione del pubblico, di distribuire e commercializzare il Film, su canali generalistici o tematici, per la fruizione dello stesso in modalità streaming, su sistemi Set Top Box, video display di qualsivoglia genere e tipo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, monitor televisivi) di contenuti audiovisivi a pagamento, in abbonamento e/o con pagamento per la fruizione di una singola opera audiovisiva.
(xv) Per “Proventi Lordi VOD” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Video On Demand attinenti al Film, senza deduzione alcuna.
(xvi) Per “Electronic Sell Through”(EST) si intende la trasmissione del Film all’utente con modalità tali da consentire al predetto utente di registrare o conservare il Film a lungo termine ovvero su base permanente, a prescindere dalla circostanza che l’utente possa anche vedere il Film simultaneamente alla relativa trasmissione.
(xvii) Per “Proventi Lordi EST” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Electronic Sell Through attinenti al Film, senza deduzione alcuna.
(xviii) Per “Diffusione TV” si intende ogni utilizzazione del Film che rientri nella nozione di comunicazione di opere al pubblico prevista dall’art. 3.1 della direttiva 29/01/Ce, secondo cui “gli stati membri riconoscono agli autori il
diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro pere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Costituisce perciò naturalmente una Diffusione TV, tra l’altro, anche ogni Diffusione TV che avvenga via IPTV/DSL e con l’utilizzazione di tecnologie dvb-h (digital video broadcasting handheld).
(xix) Per “Forma Codificata” si intende qualsiasi misura o sistema tecnico per cui l’accesso in forma intelligibile ad una Diffusione TV è subordinato ad un’autorizzazione preliminare individuale.
(xx) Per “Diritti Free TV” si intende ogni e qualsiasi Diffusione TV ricevibile gratuitamente, ivi inclusa la trasmissione ricevibile gratuitamente con qualsiasi decoder o congegno analogo anche privo di modulo d’accesso condizionato (c.d. free-to-air). La diffusione resta Free TV anche ove la sua ricezione sia soggetta a tasse o costi (diversi dai “canoni di abbonamento”) connessi all’utilizzo delle apparecchiature necessarie alla visione.
(xxi) Per “Diritti Pay Tv” si intende ogni e qualsiasi Diffusione TV, in Forma Codificata, fruibile su base periodica soltanto a fronte della conclusione di un contratto di abbonamento che prevede il pagamento di un corrispettivo (“canone di abbonamento”) per la visione di un insieme di contenuti organizzati in un palinsesto dall’editore del servizio/canale Pay TV e programmati ad orari prestabiliti dall’editore ora detto. Ai fini del Contratto, i diritti di utilizzazione Pay TV si estendono ai diritti di utilizzazione delle Opere audiovisive subscription VOD (“sVOD”) e subscription pay-per-day, pay-per-period, pay-per-weekend.
(xxii) Per “Diritti Pay Per View/Near Video on Demand” si intende ogni e qualsiasi Diffusione TV, in Forma Codificata, che non contiene pubblicità e/o sponsorizzazioni di alcun genere, di un singolo prodotto audiovisivo, programmata dal fornitore ad orari prestabiliti ed accessibile sulla base di una abilitazione temporanea valida solo per la singola visione del singolo prodotto audiovisivo ora detto, verso il pagamento di un singolo corrispettivo che non deve in alcun modo essere influenzato dall’acquisto o dall’offerta di altri programmi, prodotti o servizi di ogni genere.
(xxiii) Per “Video On Demand” si intende ogni e qualsiasi Diffusione TV, in Forma Codificata, che non contiene pubblicità e/o sponsorizzazioni di alcun genere, di un singolo prodotto audiovisivo accessibile su richiesta individuale dal luogo e nel momento scelto individualmente a fronte del pagamento per la singola visione del prodotto di un singolo corrispettivo che non deve in alcun modo essere influenzato dall’acquisto o dall’offerta di altri programmi, prodotti o servizi di ogni genere.
(xxiv) Per “Diritti Subscrition Video On Demand” si intende ogni e qualsiasi Diffusione TV, in Forma Codificata, fruibile su base periodica soltanto a fronte della conclusione di un contratto di abbonamento che prevede il pagamento di un corrispettivo per la visione di più programmi, singolarmente o come parte di un servizio/canale, fruibili su richiesta individuale dal luogo e nel momento scelto individualmente.
(xxv) Per “Diritti Televisivi” si intendono, complessivamente, i Diritti Free Tv, i Diritti Pay-Tv, i Diritti Pay per View, i Diritti Video On Demand ed i Diritti Subscritpion Video On Demand.
(xxvi) Per “Proventi Lordi Televisivi” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Televisivi attinenti al Film, senza deduzione alcuna.
(xxvii) Per “Diritti Wireless” si intende la trasmissione, distribuzione e comunicazione del Film tramite qualsiasi tecnologia wireless oggi esistente e/o di futura invenzione, che sfrutti frequenze radio al fine di consentire la trasmissione di testi, dati, voce, video, prodotti multimediali e/o altri servizi, su dispositivi mobili – oggi esistenti e/o di futura invenzione - , ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, PDA, telefoni cellulari o altri apparecchi che consentano la trasmissione e/o la ricezione di voce e/o dati e/o comunicazioni video, mediante tecnologie GPRS, GSM, PCN, CMDA e CMDA 2000, TDMA, WAP, EDGE, UMTS, DVB-H, Bluetooth, Hyperlan, W- LAN, restando inteso che la predetta elencazione deve intendersi meramente esemplificativa e non esaustiva.
(xxviii) Per “Proventi Lordi Wireless” si intendono tutti i proventi o altri importi ricevuti dal Distributore ovvero dai rispettivi sub-distributori derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Wireless attinenti al Film, senza deduzione alcuna.