Contratto di assicurazione per la responsabilità civile e altri danni per Autovetture
Great Lakes Insurance SE
Gruppo Munich Re
Polizza Auto
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile e altri danni per Autovetture
Fascicolo Informativo
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
– la Nota Informativa, comprensiva del Glossario
– le Condizioni di Assicurazione, comprensive dell’Informativa sulla Privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza:
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione Maggio 2018
Nota Informativa
Ai sensi dell’Art 185 D. Lgs. n.209/2005
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER AUTOVETTURE E ALTRI DANNI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 67-septies del Codice del Consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana.
Sui siti internet xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx e xxx.xxxxx.xx è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato per la stipula di polizze RCA obbligatoria sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula tariffaria Bonus/Malus.
A INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI
ASSICURAZIONE
1 Informazioni generali
Great Lakes Insurance SE (“Great Lakes”) è una società autorizzata e regolamentata all’esercizio dell’attività assicurativa dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), autorità di vigilanza tedesca.
Ha sede legale e direzione generale in Xxxxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Great Lakes è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del Cod. A. P. ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso l’IVASS, con il codice n. I.00093.
Le sede della Rappresentanza Generale per l’Italia si trova in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Recapito telefonico: 02.7641.6710 Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 00000000000XX@xxxxxxxxx.xx
Great Lakes Insurance SE è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG).
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale
dell’impresa
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2016, è pari a
€ 395.703.000 di cui:
Capitale Sociale: € 131.777.000
Altre Riserve Patrimoniali: € 263.926.000
L’indice di solvibilità di Great Lakes, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 238%.
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Great Lakes è consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx- kingdom/great-lakes-uk/about-us/financial-information/index.html
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di assicurazione di responsabilità civile per autovetture e altri danni è sottoscritto da Great Lakes per il tramite di Prima Assicurazioni S.P.A., agente iscritto al Registro Unico degli Intermediari, sezione A, n. A000511660, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxxx, 0 e con i seguenti recapiti:
Numero di telefono: 00.0000.0000 Sito internet: xxx.xxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Per la disciplina relativa alle modalità di stipula, alla conclusione del contratto di assicurazione e alla operatività delle garanzie e al ricalcolo del premio, si rinvia al Capitolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione ha durata annuale più, se richiesto dal Contraente, eventuale frazione d’anno, e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.
Il Contraente ha facoltà di richiedere alla Compagnia di frazionare il premio annuale in 12 periodi di copertura. La Compagnia si riserva di concedere tale facilitazione ed, in caso positivo, al solo premio annuo relativo alla garanzia responsabilità civile si applica una maggiorazione dell’8% come contributo per maggiori spese di gestione. Nessuna maggiorazione è prevista per il premio relativo a tutte le altre garanzie.
Ciascun periodo di copertura deve essere pagato mediante addebito ricorrente su carta di credito o Paypal.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, conseguentemente al pagamento del premio, la Compagnia manterrà operante la sola garanzia per la responsabilità civile fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto e di ogni periodo di copertura in caso di frazionamento mensile del premio. L’estensione della validità della copertura per 15 giorni successivi alla scadenza del contratto cesserà con l’efficacia di un nuovo contratto per la copertura RCA eventualmente stipulato dal Contraente, anche con altra Compagnia di Assicurazione.
AVVERTENZA
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa pertanto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il Contraente, pertanto, è libero di cambiare Compagnia di Assicurazione senza alcun obbligo di preavviso. Resta comunque facoltà delle parti manifestare la propria volontà di rinnovare il contratto stesso.
3 Coperture assicurative offerte
Il contratto di assicurazione prevede le seguenti coperture.
▪ Responsabilità Civile Auto (sempre inclusa), cfr. Capitolo 2 Responsabilità Civile Auto delle Condizioni di Assicurazione;
▪ Danni diretti al veicolo (comprendente le garanzie opzionali: Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko Collisione, Kasko Completa), cfr. Capitolo 3 Danni diretti al veicolo delle Condizioni di Assicurazione;
▪ Infortuni del conducente (opzionale), cfr. Capitolo 4 Infortuni del conducente delle Condizioni di Assicurazione;
▪ Tutela legale (opzionale), cfr. Capitolo 5 Tutela legale delle Condizioni di Assicurazione;
▪ Assistenza stradale (opzionale), cfr. Capitolo 6 Assistenza stradale delle Condizioni di Assicurazione.
Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte sono operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione per ciascun sinistro fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
AVVERTENZA
Massimale
Il Massimale rappresenta l’importo massimo che la Compagnia paga in caso di sinistro; qualora il danno fosse superiore al massimale di garanzia indicato nella Scheda di Polizza l’importo eccedente resta a carico dell’Assicurato.
Esempio 1: Massimale
ammontare del danno: 10.000 euro massimale 5.000 euro
indennizzo = massimale = 5.000 euro
Scoperto
Lo Scoperto è una somma espressa in percentuale sull’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Lo Scoperto può essere soggetto ad un Minimo espresso in euro.
Esempio 2: Scoperto con Minimo ammontare del danno: 10.000 euro scoperto 10% con minimo 500 euro
scoperto applicato = 10% di 10.000 = 1.000 euro indennizzo = ammontare del danno – scoperto = 9.000 euro
Esempio 3: Scoperto con Minimo ammontare del danno: 3.000 euro scoperto 10% con minimo 500 euro
scoperto applicato = 500 euro (10% di 3.000 = 300, quindi si applica 500) indennizzo = ammontare del danno – scoperto = 2.500 euro
Franchigia
La Franchigia è una somma che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall’importo da liquidare.
Esempio 4: Franchigia
ammontare del danno: 10.000 euro franchigia: 1.500 euro
indennizzo = ammontare del danno – franchigia = 8.500 euro
a) Responsabilità Civile Auto
Formula tariffaria
Il Contratto è stipulato in formula tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Qualora offerta dalla Compagnia, il Contraente può avere la facoltà di sottoscrivere la garanzia Responsabilità Civile Auto con una franchigia,
ottenendo un risparmio sull’ammontare del premio. L’eventuale presenza della franchigia selezionata è specificata nella Scheda di polizza. La franchigia è dovuta dal Contraente in caso di incidente con colpa per cui la Compagnia è tenuta a pagare il danneggiato.
Il Contraente che abbia selezionato una franchigia per la garanzia Responsabilità Civile Auto, e nel caso che la franchigia sia dovuta, ha diritto a richiedere il finanziamento dell’importo della franchigia in rate mensili senza interessi, purché non siano trascorsi più di 18 mesi dalla data di emissione della polizza. L’operazione di finanziamento della franchigia è regolata da una specifico contratto sottoscritto tra il Contraente e la società Partner al momento della sottoscrizione della polizza, il cui costo iniziale è indicato e compreso nel preventivo. Lo schema del contratto di finanziamento è scaricabile collegandosi alla pagina internet xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx
Oggetto della Copertura
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile, per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria, e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.
Limitazioni, esclusioni e rivalsa
AVVERTENZA
Il Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile prevede cause di esclusione e di limitazione che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
In particolare, l’assicurazione non è operante:
▪ in caso di dolo del conducente;
▪ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
▪ nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
▪ in caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
▪ nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola
guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
▪ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente;
▪ in caso di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai
sensi dell’art. 214 del vigente Codice della Strada;
▪ in caso di veicolo non abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
▪ in caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza
l’osservanza delle disposizioni vigenti;
▪ se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di
Polizza, come descritto all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione ;
▪ per i danni causati dalla circolazione in zone aeroportuali;
▪ per i danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
▪ in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nl regolamento particolare di gara;
▪ in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove
l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
Nei predetti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Cod. A. P.,
la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla
citata norma.
Il diritto di rivalsa spetta, inoltre, nell’ipotesi prevista dall’art. 1.8 ultimo comma delle Condizioni di Assicurazione in materia di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall’Assicurato.
Ciò significa che, in tutti i predetti casi, la Compagnia ha il diritto di chiedere all’Assicurato il pagamento di quanto liquidato al terzo danneggiato a titolo di risarcimento del danno.
AVVERTENZA
La garanzia RC Auto opera nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza e può essere soggetta all’applicazione di una franchigia, anch’essa indicata nella Scheda di polizza.
b) Danni diretti al veicolo
L’assicurazione per i Danni diretti al veicolo si compone delle seguenti garanzie acquistabili separatamente: Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko Collisione, Kasko Completa.
AVVERTENZA
Ciascuna delle suddette garanzie prevede limitazioni ed esclusioni dalla copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per altri dettagli si rinvia agli articoli contenuti nel capitolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
c) Infortuni del conducente
La garanzia Infortuni del conducente copre gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo, che determinano la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo conseguenti alla circolazione del veicolo assicurato. La garanzia rimborsa anche gli infortuni avvenuti in caso di fermata del veicolo, subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza o in caso di guida con patente scaduta purché
al momento del sinistro il conducente sia in possesso dei requisiti necessari per il rinnovo.
AVVERTENZA
L’assicurazione Infortuni del conducente prevede una franchigia indicata nella Scheda di Polizza e cause di esclusione che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, come riportato nel capitolo 4 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
In caso di invalidità permanente, all’indennizzo sarà applicata una franchigia del 3%. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la franchigia sarà innalzata a 5% e la somma massima
indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata riportata nella
Scheda di Polizza.
Esempio 5:
somma assicurata: 50.000 euro con franchigia 3% grado di Invalidità accertata: 13%
percentuale da liquidare: 10% indennizzo: 5.000 euro
Esempio 6:
somma assicurata: 50.000,00 euro con franchigia 3% grado di invalidità accertata: 2%
percentuale da liquidare: 0% indennizzo: 0 euro
d) Tutela Legale
La TUTELA LEGALE è la copertura che interviene, a tutela dei diritti dell’Assicurato, in caso di assistenza stragiudiziale e giudiziale, così come dettagliato al capitolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.
La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata alla società
D.A.S. S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
AVVERTENZA
La garanzia Tutela Legale prevede cause di esclusione che danno luogo alla
inapplicabilità della copertura per cui si rimanda all’art. 5.9 delle Condizioni di Assicurazione.
e) Assistenza stradale
L’ASSISTENZA STRADALE garantisce il soccorso dell’Assicurato al verificarsi di un evento dannoso, così come dettagliato al capitolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.
La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale è affidata a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00.
AVVERTENZA
La garanzia Assistenza Stradale prevede cause di esclusione che danno luogo alla inapplicabilità della copertura per cui si rimanda agli artt. 6.4, 6.6 e 6.7 delle Condizioni di Assicurazione.
3.1 Estensioni della copertura
L’assicurazione sulla Responsabilità Civile copre anche:
▪ la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti);
▪ la Responsabilità Civile, personale e autonoma, per i danni subiti dai trasportati a bordo del veicolo assicurato, ad esclusione dei danni al veicolo stesso;
▪ i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di Legge;
▪ i danni provocati a beni di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino ad un massimo di 100.000 €.
4 Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art. 129 del Cod. A. P., il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione. Secondo quanto disposto dalla Legge, non sono considerati terzi, e quindi non hanno diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a);
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).
5 Dichiarazione dell’assicurato in ordine alle
circostanze del rischio
AVVERTENZA
Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipula del contratto rivestono fondamentale importanza. Eventuali inesattezze, reticenze e dichiarazioni mendaci da parte del Contraente su elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, in caso di sinistro, il diritto per la Compagnia di esercitare azione di rivalsa, come anche il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni stabilite per le altre garanzie indicate in polizza nei termini previsti dagli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
Il contraente o l’assicurato devono inviare una comunicazione scritta alla Compagnia con le informazioni dei mutamenti che possono diminuire o aggravare il rischio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1897e 1898 Codice Civile. Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda al paragrafo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
6 Premi
Il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente. Il premio deve essere pagato in via anticipata rispetto al periodo di copertura indicato nel Certificato di Assicurazione ed in unica soluzione.
Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa in essere al momento della stipula del contratto. Ai fini di una corretta valutazione degli elementi di rischio la Compagnia verificherà la correttezza dei documenti e delle informazioni rese dal Contraente.
Le modalità di pagamento previste sono la carta di credito, il bonifico bancario e Paypal. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit.
Qualora concesso dalla Compagnia, il premio annuale può essere frazionato in 12 periodi di copertura, pagabili mediante addebito ricorrente su carta di credito o Paypal, applicando una maggiorazione dell’8% al premio annuo relativo alla garanzia responsabilità civile come contributo per maggiori spese di gestione. Nessuna maggiorazione è prevista per tutte le altre garanzie diverse dalla responsabilità civile. Il premio si intende comprensivo delle provvigioni dell’intermediario così come specificate nel Preventivo e nella Scheda di polizza.
AVVERTENZA
Per ogni variazione alla polizza che comporti una sostituzione di contratto è
previsto il pagamento di un contributo alle spese di lavorazione pari € 15.00 al netto di imposte e oneri parafiscali (Servizio Sanitario Nazionale).
AVVERTENZA
Qualora il contratto assicurativo venga risolto ovvero il Contraente eserciti il diritto di recesso/ripensamento, la Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio corrisposto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Capitolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.
7 Informativa in corso di contratto
La Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a inviare al Contraente una comunicazione scritta unitamente all’attestazione dello stato di rischio riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
La comunicazione viene inviata al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica, secondo quanto indicato dallo stesso Contraente, e riporta la data di scadenza del contratto e le indicazioni delle modalità con cui il Contraente può avere informazioni in merito al Premio di rinnovo della garanzia.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 35 del 26 Maggio 2010, così come integrato dal Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013, l’attestazione dello stato del rischio è inoltre disponibile nell’area personale del sito della Compagnia, consultabile con l’inserimento delle credenziali personali, email e password, scelte dal contraente durante il processo di acquisto della polizza e strettamente personali.
La compagnia si impegna ad informare il Contraente, senza alcun onere a suo carico, delle variazioni peggiorative della Classe di merito conseguente alla liquidazione di sinistri che determinano l’applicazione del malus.
8 Attestazione dello stato del rischio e classe di merito
In ottemperanza di quanto previsto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’Avente Diritto (il proprietario, l’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’attestazione dello stato di rischio per via telematica come specificato nell’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per xxx xxxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.
In via transitoria, per i contratti in scadenza fino al 1° luglio 2016, il rilascio dell’attestazione dello stato del rischio avviene con le modalità di consegna indicate dall’avente diritto, senza costi aggiuntivi.
La Compagnia si impegna anche a comunicare tempestivamente al Contraente qualsiasi variazione peggiorativa apportata alla classe di merito. La compagnia non rilascia l’attestazione dello stato di rischio per contratti sospesi, per contratti con pagamenti insoluti, in caso di contratti di durata inferiore all’anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione. In caso di frazionamento mensile del premio e nel caso in cui il pagamento dell’ultimo periodo di copertura non fosse andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al Contraente prima del rilascio dell’attestazione dello stato del rischio al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. L’ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità per un periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo dello stesso per mancato utilizzo del veicolo.
AVVERTENZA
La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.
Le regole per la conversione della classe di merito universale riportata
nell’attestazione sono riportate nell’allegato 1. La classe CU della polizza può
essere utilizzata per assicurare un ulteriore nuovo veicolo (Legge Bersani).
9 Recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto, avvenuto con il pagamento del premio. Il Contraente che voglia esercitare tale diritto dovrà inviare alla Compagnia, e per essa a Prima Assicurazioni, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000, Xxxxxx, una lettera raccomandata A/R, in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso, e dovrà allegare il Certificato di Assicurazione e il Contrassegno originali (se ricevuti), la Carta Verde e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del premio non usufruito dalla ricezione della richiesta di recesso, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
10 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Secondo quanto indicato dall’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno.
11 Regime Fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
Garanzia Imposta
Responsabilità Civile Auto 23,00%*
Danni diretti al veicolo 13,50%
Infortuni del conducente 2,50%
Tutela legale 12,50%
Assistenza stradale 10,00%
*Comprende anche il contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10,50%.
L’aliquota della RCA può subire un’oscillazione nella misura massima del 3,5%, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dalle singole province. È possibile verificare l’aliquota applicata dalla provincia di residenza consultando il sito internet del Governo al seguente indirizzo xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Great Lakes affida la gestione dei sinistri relativi alle garanzie RCA, Danni diretti al veicolo, Infortuni del conducente alla società MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx. MSA Multi Serass si avvale di una rete capillare di periti e medici legali, in grado di fornire un alto livello di servizio nella varie fasi della gestione dei sinistri.
I sinistri relativi alla garanzia TUTELA LEGALE sono affidati a D.A.S. S.p.A. Per maggiori dettagli consultare il capitolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.
I sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA STRADALE sono affidati a IMA Servizi
S.c.a.r.l. Per maggiori dettagli consultare il capitolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Termini per la denuncia del sinistro
Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro nel più breve termine possibile e – se le modalità del sinistro consentono l’applicazione della procedura di Risarcimento Diretto – al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:
▪ telefonando al numero 02.7262.6464
▪ inviando una mail a xxxxxxxx@xxxxx.xx
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia
dell’avvenuto sinistro. Una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del Cod. A. P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del Cod. A. P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.
12 Procedura per il risarcimento del danno
12.1 Garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Cod. A. P.) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell’incidente;
6. le generalità di eventuali feriti;
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
diretta ad accertare l’entità del danno.
Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Cod. A. P., l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Cod. A. P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente
dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod. A. P.
Consultando il sito internet xxx.xxxxx.xx sarà possibile reperire indicazione
sulla formalizzazione delle denunce e per l’individuazione dei competenti centri di liquidazione dei sinistri.
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall’art. 148 del Cod. A. P., la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.
12.2 Garanzie diverse dalla RCA
In caso di denuncia di Xxxxxxxx riguardante le coperture diverse dalla RCA, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nel capitolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Per la gestione dei Sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale, la Compagnia si avvale della collaborazione di D.A.S. S.p.A. come specificato nel capitolo 5 delle Condizioni di Assicurazione, a cui si rinvia.
Per la gestione dei Sinistri riguardanti la garanzia Assistenza Stradale, la Compagnia si avvale della collaborazione di IMA Italia S.C.A.R.L. come specificato nel capitolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, a cui si rinvia.
13 Incidenti stradali con controparti estere
Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 14 Procedura per il risarcimento danno, l’assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:
▪ richiesta danni
▪ modulo C.A.I. (se compilato)
▪ verbale delle Autorità
L’U.C.I., ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. La gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni ai terzi trasportati resta invece a carico di Great Lakes.
Per gli incidenti avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’U.C.I. italiano). È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera.
Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
14 Fondo garanzia per le vittime della strada
In caso di sinistro con veicolo:
▪ non assicurato;
▪ non identificato;
▪ assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
▪ in circolazione contro la volontà del proprietario;
▪ spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
▪ estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx)
15 Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo
liquidato per un sinistro
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.
Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.
Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6462, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.
Non è prevista la possibilità di rimborsare l'importo liquidato per il sinistro nel caso in cui il contraente abbia scelto l’opzione RC auto con franchigia, descritta al paragrafo
2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
16 Accesso agli atti d’impresa (art. 146 del Codice delle
Assicurazioni Private)
Great Lakes consente ai Contraenti e ai Danneggiati il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, e si impegna a inviare copia dei documenti, tramite lettera raccomandata, alla residenza dei Contraenti o dei Danneggiati, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ai sensi dell’art. 146 del Cod. A. P., il diritto di accesso si esercita da parte del contraente e del danneggiato nei confronti degli atti del procedimento di liquidazione dei sinistri che riguardano gli interessati, a conclusione della valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’interessato – contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a Prima Assicurazioni specifica richiesta scritta contenente l’indicazione del sinistro al quale la stessa richiesta si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, polizza di assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all’accettazione della richiesta. Nel caso in cui la Compagnia non risponda entro il termine di sessanta giorni dal pervenimento della richiesta, il richiedente può inoltrare reclamo all’IVASS, come più avanti specificato.
17 Reclami
I clienti della Compagnia potranno inviare i propri reclami, inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, a Great Lakes Insurance SE, Ufficio Gestione Reclami, tramite mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xxx, via fax al numero x00 00 0000 0000, oppure via posta all’indirizzo Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, specificando la targa del veicolo, il numero di polizza, di preventivo o di sinistro e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Qualora il cliente ritenga l’esito del reclamo non accettabile, o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi al Servizio Tutela degli Utenti dell’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, XXXX, corredando l’esposto con nome, cognome e domicilio, eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo inviato alla Compagnia e copia dell’eventuale riscontro fornito, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, rintracciabile accedendo al sito: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
L’IVASS riporta sul proprio sito internet (xxx.xxxxx.xx) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati.
18 Mediazione per la conciliazione delle controversie e negoziazione assistita.
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia.
Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione presso uno di tali organismi. Riguardo al risarcimento dei danni da circolazione stradale, l’11 febbraio 2015 è entrato in vigore l’obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita (in sostituzione della mediazione di cui al paragrafo precedente), condizione di procedibilità per la proposizione di azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale, curata con l’assistenza di un avvocato, come disposto dal D.L.
n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
Per le consultazioni delle variazioni non normative del presente Fascicolo Informativo si rinvia alla sezione documenti sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento ISVAP n. 35.
* * *
Great Lakes è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Glossario
A
Abitazione La residenza anagrafica dell’assicurato.
Accessori di serie Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, fornite dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi.
Accessori non di serie Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti dotazione non di serie, fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure da parte di ditte specializzate contestualmente o successivamente all’acquisto, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi.
Alienazione del veicolo La vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la rottamazione, l’esportazione
definitiva, la cessazione della circolazione del veicolo.
Antifurto Il dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.
Apparecchi fonoaudiovisivi La radio, i radiotelefoni, i lettori CD, i lettori DVD, i mangianastri, i registratori, i televisori, i dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere, stabilmente fissati al veicolo.
Appropriazione indebita L’appropriazione della cosa assicurata da parte di un soggetto che già la detiene o possiede a legittimo titolo, sottraendola al proprietario, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Assicurazione o Contratto di Assicurazione
La garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Codice
Civile.
Assistenza L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a
seguito del verificarsi di un sinistro.
Atto vandalico L’atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il bene assicurato.
Azione del fulmine L’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
B
Box Il luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.
C
Calamità naturale La condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.
CARD La convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Carta verde Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
Classe di merito CU La classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU) che risulta dall’attestazione
dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni Private
(Cod. A. P.)
Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Codice della Privacy Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (laddove applicabile).
Codice della strada Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Compagnia Great Lakes Insurance SE, di seguito Great Lakes.
Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Consap S.p.A. La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della stanza di compensazione del sistema di risarcimento diretto.
Contratto di leasing Il contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI)
D
Il modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro, oppure – a seconda dei casi – come richiesta di risarcimento diretto.
Danni indiretti I danni collegati all’evento dannoso che origina il sinistro, ma che non incidono
direttamente sulla perdita di valore del bene assicurato oggetto del sinistro.
Danni materiali e diretti I danni che incidono direttamente sul valore e l’integrità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento che origina il sinistro.
Danno totale La perdita del veicolo assicurato, senza ritrovamento in caso di furto, causata da un evento per il quale è prestata l’assicurazione o danno, le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado d’uso La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base alla tabella dell’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Denuncia sinistro La comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.
Disdetta La comunicazione che il Contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione, se prevista dal contratto e comunque mai operante per le polizze di responsabilità civile autoveicoli obbligatoria.
E
Ebbrezza alcolica La condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto
dagli artt. 186 e 186bis del Nuovo Codice della Strada.
Effetto Il termine iniziale della efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta.
Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura a pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Eurotax La pubblicazione dell’editore Xxxxxxxxxxx per la determinazione del valore dei veicoli
nuovi e usati.
F
Familiare La persona appartenente al nucleo familiare dell’assicurato e iscritta nel suo stato di
famiglia.
Foratura Il foro nella camera d’aria/pneumatico di autoveicoli prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente con conseguente sgonfiamento.
Franchigia La cifra fissa, espressa in Euro, che rimane a carico dell’assicurato e viene detratta dall’indennizzo liquidato a termini di polizza.
Furto Il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene
assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
G
Garage Il luogo destinato a ricovero di autoveicoli, gestito da imprese pubbliche o private.
Guasto Un qualsiasi mancato funzionamento del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale.
Guida sotto effetto di droga La guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’art. 187 del Nuovo Codice della Strada.
I
Incendio La combustione, con sviluppo di fiamma del bene assicurato, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Stradale L’evento sinistroso avvenuto nel corso della circolazione stradale, in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino danni a cose, animali o persone.
Indennizzo L’importo dovuto dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro che abbia provocato
un danno ai sensi delle Condizioni di Polizza.
Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura La struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero di malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
IVASS L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n.
95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 35.
K
KHS Know-How Systems S.r.l. è una società specializzata nelle attività di rimozione di ammaccature di piccole e medie dimensioni dalle carrozzerie di qualunque veicolo senza l’uso di stucco o riverniciatura, mediante l’applicazione di particolari processi e tecniche a freddo denominate Il Carrozziere Lampo Process®
L
Locatario L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria.
M
Massimale L’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo del
risarcimento contrattualmente stabilito a carico dell’assicuratore.
Minimo non indennizzabile L’importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
N
Negoziazione Assistita La procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l’assistenza di avvocati prima della proposizione dell’azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (r. c. auto), a pena di improponibilità dell’azione.
O
Organismo di mediazione L’organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Optional L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con
supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbag.
P
Periodo di osservazione Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione dell’aumento o della diminuzione
del premio conseguente al verificarsi o meno di sinistri nel detto periodo.
Polizza Il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dal Fascicolo informativo.
P.R.A. Il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale sono registrati i diritti di proprietà e di utilizzo dei veicoli a motore.
Premio L’importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione di tutti gli elementi di personalizzazione tariffaria, comprensivo di premio netto, contributo per il servizio sanitario nazionale e imposta sulle assicurazioni.
Prezzo d’acquisto Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato.
Proprietario L’intestatario al P.R.A. del diritto di proprietà sul bene assicurato, o comunque
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in caso di
locazione finanziaria.
Q
Quattroruote La rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del
valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “Valore Infocar”.
R
Rapina La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RCA L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (RCA o Responsabilità Civile Auto) connessa alla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Cod. A. P.).
Regola proporzionale La norma secondo la quale l’indennizzo viene ridotto sulla base del rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore effettivo al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati e dichiarati in polizza.
Residenza Il luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.
Richiesta danni La comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt. 148 e 149 del Cod. A. P., con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio assicuratore in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Xxxxxxx La possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
Risarcimento L’importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di
Responsabilità Civile.
Risarcimento diretto La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla propria Compagnia assicuratrice invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile (ovvero convenzione CARD o risarcimento diretto art. 149 del Cod. A. P.).
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Risoluzione L’istituto giuridico che consente di sciogliere il contratto nei casi previsti dal Codice Civile,
come ad esempio per l’inadempimento di una delle parti.
Rivalsa Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del contraente e degli assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
S
Scoperto L’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio Il repentino dirompersi del serbatoio e dell’impianto di alimentazione del veicolo
assicurato per eccesso di pressione non dovuto a esplosione.
Struttura Organizzativa La struttura di IMA Servizi S.C.A.R.L. con sede sociale in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 Norme generali
1.1 Perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente, come attestato della quietanza di avvenuto pagamento del premio e di efficacia della garanzia assicurativa rilasciata da Prima Assicurazioni.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e si riferisce a un periodo assicurativo di un anno.
Le modalità di pagamento del premio accettate sono la carta di credito, Paypal e il bonifico bancario. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit.
1.2 Decorrenza e durata del contratto
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato, come data di decorrenza, sulla Scheda di Polizza se il premio è stato pagato. Prima Assicurazioni, verificato il pagamento, provvede a inviare al Contraente la quietanza di pagamento del premio. La polizza Great Lakes ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e pertanto non necessita di disdetta. L’assicurazione cessa automaticamente alle ore
24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La Compagnia, tuttavia, manterrà operante la sola garanzia per la responsabilità civile fino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo dalla data di scadenza, ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012. L’estensione della validità della copertura per 15 giorni successivi alla scadenza cesserà con l’efficacia di un nuovo contratto per la copertura RCA eventualmente stipulato dal Contraente, anche con altra Compagnia di Assicurazione.
Su richiesta dell’assicurato, la polizza può avere durata annuale più frazione, alle
seguenti condizioni:
▪ la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
▪ la polizza non può essere risolta al termine della frazione di anno;
▪ le regole sul cambio di classe bonus malus operano al termine del periodo di assicurazione.
1.3 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile)
Qualora concesso dalla Compagnia, il premio annuale può essere frazionato in 12 periodi di copertura, pagabili con carta di credito o Paypal, applicando una maggiorazione dell’8% al premio annuo relativo alla garanzia responsabilità civile come contributo per maggiori spese di gestione. Nessuna maggiorazione è prevista per tutte le altre garanzie.
I 12 periodi di copertura in cui può essere frazionato il contratto corrispondono ai 12 mesi interi di calendario. Il premio relativo al primo periodo di copertura, da pagare al momento del perfezionamento del contratto, include anche il premio relativo alla eventuale frazione di anno, determinato in base ai giorni di effettiva copertura. I successivi periodi di copertura sono addebitati il 25° giorno del mese precedente al mese a cui si riferisce la copertura.
Se alla scadenza di ciascun periodo di copertura il Contraente non paga il successivo, la garanzia responsabilità civile resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza dell’ultima copertura pagata, mentre tutte le altre garanzie diverse della responsabilità civile restano sospese dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dell’ultima copertura pagata. Tutte le garanzie si riattivano alle ore 24.00 del giorno di pagamento (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio di ciascun periodo di copertura può variare in funzione della fiscalità prevista dalla Legge vigente al momento del pagamento.
1.4 Diritto di recesso
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al SSN. Il Contraente, per esercitare tale diritto, deve inviare alla Compagnia, e per essa a Prima Assicurazioni, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000, Xxxxxx, una lettera raccomandata A/R, in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso, e dovrà allegare il Certificato di Assicurazione e il Contrassegno originali (se ricevuti), la Carta Verde e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso degli importi dovuti.
1.5 Sostituzione del contratto
Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:
▪ l’Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;
▪ per ciascuna garanzia, la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del premio;
▪ è previsto un corrispettivo netto di € 15.00 come contributo alle spese di lavorazione;
▪ non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella polizza sostituita;
▪ in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno di pagamento della integrazione;
▪ l’offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella
polizza sostituita è facoltativa per la Compagnia.
1.6 Sospensione e riattivazione del contratto
E’ possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti
condizioni:
▪ la modalità di frazionamento del premio è mensile;
▪ il periodo di sospensione coincide con uno o più mesi interi di calendario;
▪ complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 12 mesi.
1.6.1 Procedura di sospensione
Il contraente può sospendere il contratto online accedendo alla propria area riservata all’interno del sito xxx.xxxxx.xx. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di sospensione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la sospensione decorre dalle 24.00 dell’ultimo giorno del mese seguente. I contratti che sono stati sospesi cumulativamente per 12 mesi, anche se non consecutivi, non sono ulteriormente sospendibili.
1.6.2 Procedura di riattivazione
Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto sospeso accedendo alla propria area riservata all’interno del sito xxx.xxxxx.xx. La riattivazione ha decorrenza dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese, se la richiesta di riattivazione viene fatta entro il 25° giorno del mese stesso. Per richieste fatte dopo tale termine, la riattivazione decorre dalle 24.00 dell’ultimo giorno del mese seguente.
La scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione. La riattivazione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo. Se il contratto è stato sospeso per 12 mesi non potrà più essere riattivato e si intende risolto.
1.7 Consegna e controllo dei documenti
La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche delle banche dati istituzionali (art.
132 del Cod. A. P.). Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrepanze o mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l’ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile (vedi Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus). Qualora il contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
1.8 Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere
Qualora nel corso della verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità, secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento:
▪ è dovuto, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato;
▪ non è dovuto in caso di dolo o colpa grave. Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di RCA, Great Lakes, ai sensi dell’art. 144 del Cod. A. P., eserciterà il diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
1.9 Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia ogni variazione degli elementi di determinazione della tariffa, raccolti in fase di preventivazione e riportati nella Scheda di Polizza. Il Contraente ha l’obbligo di inviare i documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia (cfr. Allegato 2 – Modifiche al contratto). Tale operazione comporta la sostituzione del contratto (cfr. art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione).
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall’art. 1898 del Codice Civile. Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un’appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un’appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, Great Lakes si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti definitivi di polizza, nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.
1.10 Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxx Secondo quanto previsto dalla Legge Bersani (n. 40 del 02 aprile 2007), il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o
cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Il diritto di ottenere la conservazione della CU può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni e dall’unico proprietario del veicolo, in seguito alla variazione della titolarità del veicolo da una pluralità di soggetti a uno
solo di essi. Potrà beneficiare della conservazione della CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il Proprietario resti immutato. Potrà inoltre beneficiare della conservazione della CU il proprietario di un veicolo già assicurato, o un suo familiare stabilmente convivente, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
1.11 Richiesta duplicati
Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati la Compagnia provvederà ad emettere un duplicato previa restituzione dei documenti da sostituire. Nel caso in cui il Certificato di assicurazione o la Carta Verde siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull’accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.12 Invio documentazione
Il rilascio della documentazione precontrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene mediante posta elettronica (email), ai sensi degli artt. 8 e 10 del Regolamento ISVAP n. 34 e successive modificazioni. La modalità di trasmissione della documentazione e delle comunicazioni è la posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Prima Assicurazioni. La Carta Verde è inviata al domicilio eletto.
1.13 Attestazione dello stato di rischio
In ottemperanza di quanto previsto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’Avente Diritto (il proprietario, l’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’attestazione dello stato di rischio secondo le seguenti modalità.
▪ messa a disposizione all’interno dell’Area Riservata collegandosi al sito xxx.xxxxx.xx con possibilità di consultazione e scarico;
▪ invio mediante posta elettronica disposto dalla medesima Area Riservata;
▪ modalità aggiuntive contattando il Servizio Clienti di Prima Assicurazioni.
In caso di sospensione del contratto l’attestazione dello stato del rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per xxx xxxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento ella richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.
In via transitoria, per i contratti in scadenza fino al 1° luglio 2016, il rilascio dell’attestazione dello stato del rischio avviene con le modalità di consegna indicate dall’avente diritto, senza costi aggiuntivi. Si precisa che l’attestazione dello stato del rischio in forma cartacea non è utilizzabile in fase di stipula di un nuovo contratto.
La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l’attestazione dello stato del rischio dall’apposita Banca Dati delle attestazione dello stato del rischio. Nel caso di mancato reperimento dell’attestazione dello stato del rischio nella Banca Dati tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del
rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della classe di merito, con conseguente variazione del premio.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione. In caso di frazionamento mensile del premio e nel caso in cui il pagamento dell’ultimo periodo di copertura non fosse andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al cliente prima del rilascio dell’attestazione al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. L’ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità, ai fini della stipula di un nuovo contratto per un veicolo della stessa tipologia, per un periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
1.14 Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato
Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente dovrà scegliere tra:
▪ la sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo;
▪ la cessione del contratto di assicurazione al nuovo proprietario del veicolo;
▪ la risoluzione del contratto.
In qualunque caso, il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione e del Contrassegno originali (se ricevuti) e della Carta Verde, salvo esplicita richiesta di Great Lakes di ricevere tali documenti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il Contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per gli importi eventualmente pagati a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tali documenti.
1.15 Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo
In caso di vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato, il contratto di assicurazione può essere trasferito su un nuovo veicolo della stessa tipologia e a condizione che il proprietario sia lo stesso oppure il suo coniuge in regime di comunione dei beni. Tale operazione comporta l’emissione del contratto di sostituzione e la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza comprensiva del contributo alle spese di lavorazione.
1.16 Cessione del contratto di assicurazione
Il Contraente, contestualmente al trasferimento della proprietà del veicolo, può decidere di cedere il contratto di assicurazione al cessionario. La cessione del contratto implica la sostituzione della polizza e la relativa intestazione del contratto al nuovo proprietario del veicolo. Il nuovo contratto di assicurazione sarà assegnato alla classe di Bonus/Malus 14 e avrà la medesima scadenza del contratto originario. La Compagnia invierà al nuovo Contraente il contrassegno provvisorio e i nuovi documenti.
1.17 Risoluzione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di:
▪ cessazione del rischio
▪ consegna del veicolo in conto vendita
▪ furto
In particolare in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato. In caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia riceverà la documentazione completa e la richiesta del contraente di voler risolvere il contratto. In caso di furto, il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.18 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali, e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione, sono a
carico del Contraente.
1.19 Foro competente
Il foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.20 Rinvio alle norme di legge
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.
2 Responsabilità Civile Auto
Great Lakes assicura i rischi della Responsabilità Civile, per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria, e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.
2.1 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti
L’assicurazione copre, entro i limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza,
anche:
▪ la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti);
▪ la Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
▪ i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di Legge;
▪ i danni provocati a beni di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla
circolazione, fino ad un massimo di 100.000 €.
2.2 Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 129 del Cod. A. P., il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione. In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.
2.3 Esclusioni e rivalse
L’assicurazione non è operante:
▪ in caso di dolo del Conducente;
▪ se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
▪ nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
▪ in caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
▪ nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se
l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
▪ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
▪ i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della Strada;
▪ se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
▪ nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza
l’osservanza delle disposizioni vigenti;
▪ se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx
e descritta all’Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione;
▪ in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
▪ in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
▪ in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
▪ in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
Nei predetti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Cod. A. P., la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza ovvero al conducente sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro.
2.4 Disciplina della forma Bonus Malus
La garanzia responsabilità civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o Presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 26 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18. Opzionalmente e qualora proposto dalla Compagnia, la garanzia
responsabilità civile può essere prestata in forma “Bonus/Malus” con una franchigia
assoluta per ogni sinistro dell’ammontare precisato sulla Scheda di Polizza.
Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito:
▪ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60
giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
▪ periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l’evoluzione delle classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell’Allegato 1.
Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell’Allegato 1.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, occorre:
▪ in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente.
Anni senza sinistri | Classe di merito | |
5 | 9 | |
4 | 10 | |
3 | 11 | |
2 | 12 | |
1 | 13 | |
0 | 14 |
▪ in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell’Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia nell’attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
2.5 Opzione RC auto con franchigia
Qualora offerta dalla Compagnia, il Contraente può avere la facoltà di sottoscrivere la garanzia Responsabilità Civile Auto nella formula con franchigia, la cui misura è scelta dal cliente e specificata tra quelle indicate nella Scheda di polizza, ottenendo un risparmio sull’ammontare del premio.
La franchigia è dovuta dal Contraente in caso di incidente accaduto per sua
colpa, anche in concorso, da cui derivi per la Compagnia l’obbligo di risarcire il
terzo danneggiato.
2.5.1 Gestione della franchigia
La Compagnia addebita direttamente al contraente l’importo della franchigia
selezionata, successivamente al pagamento del sinistro al terzo danneggiato.
Nel caso in cui il sinistro rientri nella disciplina del risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), la Compagnia addebita la franchigia al contraente dopo il pagamento del risarcimento del danno al terzo danneggiato, liquidato dall'Impresa che ha gestito direttamente il sinistro con il proprio assicurato, e che ne avrà dato informativa specifica alla Compagnia.
2.5.2 Finanziamento della franchigia
La sottoscrizione dell’opzione RC auto con franchigia richiede la stipula di un contratto di finanziamento con una società Partner ed il Contraente stesso. In virtù di tale contratto il Contraente ha diritto a richiedere il finanziamento
dell’importo dovuto senza interessi, a condizione che non siano trascorsi più di 18 mesi dalla data di emissione della polizza. Nel caso sia trascorso tale termine, la franchigia è comunque dovuta dal Contraente alla Compagnia.
2.6 Formule di guida
La garanzia RCA prevede le seguenti tipologie di guida:
▪ guida esclusiva (qualora concessa), secondo la quale l’unico conducente coperto dalla assicurazione deve aver compiuto 26 anni di età e coincide con il conducente abituale indicato nella Scheda di Xxxxxxx;
▪ guida esperta (qualora concessa), secondo la quale il veicolo assicurato può essere condotto solo da persone con almeno 26 anni di età;
▪ guida libera, secondo la quale il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.
In caso di sinistro, con conducente con requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Cod. A. P. Solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà tale diritto di rivalsa per inosservanza della formula di guida fino ad un massimo di 2.500 Euro.
La Compagnia tuttavia non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
▪ il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
▪ l’uso del veicolo è legato a stato di necessità per cause imprevedibili ed
eccezionali, appositamente documentate;
▪ la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
2.7 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, di Andorra e della Svizzera. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile. La Carta Verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
2.8 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Great Lakes ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
2.9 Bonus protetto (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Qualora l’estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto Bonus protetto sia esplicitamente richiamata nella Scheda di Polizza ed acquistata, la Compagnia annullerà l’evoluzione in malus della classe di merito di Compagnia come previsto della tabella 1.1 dell’Allegato 1, conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nell’annualità assicurata.
La classe CU, essendo uno strumento di comparabilità tra diverse Compagnie, evolverà secondo le normali regole evolutive in base alla normativa vigente, considerando tutti i sinistri pagati (tabella 1.2 Allegato 1)
AVVERTENZA
L’annullamento dell’evoluzione in malus per sinistro è condizionato al fatto
che:
▪ non siano stati pagati complessivamente due o più sinistri con responsabilità, principale o concorsuale, all’interno dell’annualità assicurata
▪ nessuno dei sinistri relativi all’annualità assicurata è oggetto di segnalazione antifrode
A titolo di esempio, nel caso in cui l’estensione Bonus Protetto sia acquistata la
classe di merito di assegnazione della proposta di xxxxxxx:
▪ resta invariata se è stato pagato un sinistro con responsabilità totale
▪ resta invariata se è stato pagato un sinistro concorsuale che avrebbe fatto scattare il malus per cumulo con altri sinistri con responsabilità concorsuale
▪ è sottoposta alle regole evolutive della tabella 1.1 dell’Allegato 1 se sono stati pagati due o più sinistri con responsabilità totale o concorsuale
2.10 Protezione rivalse (estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Qualora l’estensione alla garanzia Responsabilità Civile Auto Protezione rivalse sia esplicitamente richiamata nella Scheda di Polizza ed acquistata, a parziale deroga dell’art. 2.3 Esclusione e rivalse delle Condizione di Assicurazione, la Compagnia rinuncerà integralmente al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
▪ limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, se il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l (Tolleranza tasso alcolemico);
▪ il veicolo assicurato circola non in regola con le norme relative alla revisione
(Ritardo revisione);
▪ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (Trasporto passeggeri non conforme).
3 Danni diretti al veicolo
Nel presente capitolo vengono dettagliate le condizioni che si applicano alle garanzie relative ai Danni diretti al veicolo, integrando quanto già esposto nella Nota Informativa all’art. 3.
▪ Furto e Incendio
▪ Cristalli
▪ Eventi Naturali
▪ Atti Vandalici
▪ Kasko Collisione
▪ Kasko Completa
Ciascuna delle garanzie in oggetto è opzionale ed è operante solo se acquistata.
3.1 Determinazione dell’ammontare del danno
Nella determinazione dell’ammontare del danno sono compresi gli accessori di serie. Gli optional e gli apparecchi fonoaudiovisivi saranno risarciti solo se il loro valore è espressamente indicato nella Scheda di Polizza ed è compreso nel valore assicurato.
Il valore assicurato corrisponde al valore del veicolo rilevato da Quattroruote (Infocar), più il valore degli eventuali optional e degli apparecchi fonoaudiovisivi. Gli optional e gli apparecchi fonoaudiovisivi, compresi nel valore assicurato, sono rimborsabili a condizione che siano stati effettivamente installati e che la loro presenza sia documentabile. Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso in cui la richiesta d’indennizzo sia accompagnata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione del caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In caso di danno parziale, salvo quando diversamente previsto, l’ammontare del danno è pari al costo delle riparazioni e/o sostituzioni delle parti danneggiate e/o sottratte, con applicazione del degrado d’uso, come descritto all’art. 3.2 che segue, esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire.
Per danno totale si intende il danno pari al 100% del valore del veicolo al momento del sinistro. Se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo è superiore al valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza, il danno verrà indennizzato nella medesima proporzione risultante tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore assicurato indicato nella Scheda di Polizza (Regola proporzionale). Il risarcimento del danno è da intendersi al netto di scoperti, minimi e franchigie riportate nella Scheda di Polizza. Le spese per modificazioni e migliorie apportate al veicolo attraverso le riparazioni non sono indennizzabili.
In deroga al precedente paragrafo, in caso di danno totale, la Compagnia si impegna a risarcire all’assicurato il valore a nuovo, rilevato da Quattroruote (Infocar), solo se il veicolo assicurato subisce un sinistro con danno totale nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
3.2 Degrado d’uso
La percentuale di degrado d’uso viene stabilita sulla base dell’età del veicolo
secondo la seguente tabella:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso | |
Fino a 6 mesi | 0% | |
Oltre 6 mesi | 5% | |
Oltre 1 anno | 10% | |
Oltre 2 anni | 20% | |
Oltre 3 anni | 30% | |
Oltre 4 anni | 40% | |
Oltre 5 anni | 50% |
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del
battistrada rispetto al nuovo.
3.3 Esclusioni valide per le garanzie Danni diretti al veicolo
Le garanzie Danni diretti al veicolo, salvo specifica pattuizione nei singoli articoli seguenti, non coprono i danni:
▪ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
▪ avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
▪ conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo
e sabotaggio come l’incendio doloso;
▪ conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
▪ causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;
▪ agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo;
▪ conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
▪ conseguenti ad appropriazione indebita;
▪ indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo;
▪ subìti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente Codice della Strada;
▪ arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro.
3.4 Riparazioni
Ad eccezione delle riparazioni a carattere di urgenza e immediatezza, il Contraente non deve far effettuare alcuna riparazione senza aver ricevuto il consenso e l’autorizzazione da MSA Multi Serass o da Great Lakes.
3.5 Norme per la liquidazione del danno
La Compagnia corrisponderà l’indennizzo al Contraente decorsi almeno 30 giorni dalla data della denuncia del sinistro. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia di specifica documentazione. I documenti da fornire per ricevere l’indennizzo del danno, in caso di sinistro, sono:
▪ copia della denuncia presentata all’Autorità competente (con traduzione se in lingua straniera) e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco;
▪ originale del certificato di proprietà e, in caso di furto totale, l’estratto cronologico in originale rilasciato dal PRA, con annotazione della perdita di possesso;
▪ copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
▪ copia fattura di acquisto (se disponibile);
▪ originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
▪ piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing);
▪ kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità;
▪ in caso di sostituzione cristalli si richiedono: fotografia del veicolo con cristallo danneggiato ancora montato, fotografia del veicolo con cristallo danneggiato smontato, fotografia del veicolo con il nuovo cristallo sostituito e già montato;
▪ codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico relativo
all’indennizzo.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p.
La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Compagnia è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L’autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3.6 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.7 Recuperi
L’assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del
recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
Il caso di recupero prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile è
determinato in base all’art. 3.1 precedente.
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, il Contraente potrà optare se:
▪ rientrare in possesso del veicolo previa restituzione alla Compagnia degli importi corrisposti a titolo di indennizzo; la Compagnia a sua volta indennizzerà gli eventuali danni subiti dal veicolo in base all’art. 3.1 precedente;
▪ procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, la quale avrà già acquisito dal proprietario del veicolo la necessaria procura notarile a vendere in base all’art. 3.5 precedente; la Compagnia trattiene il ricavato dalla vendita.
3.8 Garanzia Furto e Incendio (garanzia operante solo se acquistata)
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto e relativo minimo indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subìti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato, rapina, incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione e azione del fulmine.
In aggiunta a quanto elencato all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, sono
esclusi i danni:
▪ causati dal furto agevolato dalla mancata chiusura del veicolo e dalla presenza delle chiavi in prossimità o all’interno del veicolo stesso;
▪ conseguenti al furto nel caso di mancata consegna del set completo delle chiavi e dei dispositivi di accensione e, nel caso che uno di questi sia stato smarrito in precedenza, di copia della denuncia di smarrimento sporta a suo tempo all’Autorità;
▪ causati dal furto del veicolo se dalla Scheda di Polizza il veicolo risulta dotato di
antifurto satellitare, ma al momento del sinistro l’antifurto non era attivo;
▪ conseguenti al furto o al tentato furto degli oggetti lasciati all’interno del veicolo;
▪ causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguito da incendio.
3.9 Cristalli (garanzia operante solo se acquistata)
La Compagnia indennizza i danni di rottura e scheggiatura di cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% dei valore assicurato, con il massimo di 600 Euro, con applicazione di una franchigia fissa di 200,00 Euro in caso di sostituzione del cristallo. In aggiunta a quanto elencato all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi i danni:
▪ connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
▪ da rigatura e segnatura dei cristalli;
▪ conseguenti ad eventi coperti dalle garanzie Furto e Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko Collisione e Kasko Completa
3.10 Eventi naturali (garanzia operante solo se acquistata)
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto e relativo minimo indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d’aria, oggetti trasportati dal vento, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, valanghe, caduta anche accidentale della neve o ghiaccio, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano riscontrabili nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino e siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.
Qualora la riparazione del danno dovesse essere effettuata interamente con la
tecnica “tirabolli”, non verrà applicato nessuno scoperto.
Qualora per la riparazione del danno l’Assicurato si rivolgesse alla società KHS, xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/, non verrà applicato nessuno scoperto.
AVVERTENZA
È possibile prevedere la garanzia “Eventi Naturali” solamente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo.
3.11 Atti Vandalici (garanzia operante solo se acquistata)
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro lo scoperto e relativo minimo indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia Kasko.
AVVERTENZA
È possibile prevedere la garanzia “Atti Vandalici” solamente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo.
3.12 Kasko Collisione (garanzia operante solo se acquistata)
La Compagnia indennizza le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, entro il limite del valore commerciale del veicolo e comunque fino al limite di 3.000 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250 Euro.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e senza applicazione di
degrado d’uso.
3.13 Kasko Completa (garanzia operante solo se acquistata)
La Compagnia indennizza, applicando per ciascun sinistro la franchigia indicata nella Scheda di Polizza e comunque entro il valore commerciale del veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Qualora l’assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all’assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.
AVVERTENZA
È possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione
comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo.
3.14 Esclusioni comuni alle garanzie Kasko Collisione e Kasko Completa In aggiunta a quanto elencato all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione, per le garanzie Kasko Collisione e Kasko Completa, se acquistate, sono esclusi i danni:
▪ provocati dal conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
▪ provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
▪ al veicolo adibito a uso privato ma utilizzato come scuola guida, se
l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
▪ al veicolo dato a noleggio con conducente;
▪ provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di
Polizza, come descritto all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione;
▪ causati dalla circolazione in zone aeroportuali;
▪ causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
▪ arrecati agli pneumatici e ai cerchioni se verificatisi non congiuntamente ad altro danno;
▪ causati da urto con animali selvatici;
▪ causati dalla circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale;
▪ in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
4 Infortuni del conducente (garanzia operante solo se acquistata)
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata con applicazione della franchigia e fino al massimale indicato nella Scheda di Polizza. Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del conducente, al Par. 3 della Nota informativa. La garanzia opera nella forma richiamata nella Scheda di Polizza.
4.1 Forma Base
4.1.1 Invalidità permanente e morte
Great Lakes si obbliga, entro i limiti stabiliti, a indennizzare l’Assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. La garanzia Infortuni del conducente rimborsa anche gli infortuni avvenuti in caso di fermata del veicolo, subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2 Forma Super
4.2.1 Invalidità permanente e morte
Great Lakes si obbliga, entro i limiti stabiliti, a indennizzare l’Assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. La garanzia Infortuni del conducente rimborsa anche gli infortuni avvenuti in caso di fermata del veicolo, subìti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2.2 Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici
La garanzia opera per il cane o il gatto trasportato a bordo del veicolo assicurato che necessiti di un intervento chirurgico in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate fino ad un massimale di 1.500,00 Euro per sinistro e per annualità assicurativa. Il rimborso sarà effettuato alla condizione che siano documentati danni al veicolo compatibili con le lesioni riportate dall’animale domestico trasportato.
4.3 Esclusioni
Gli indennizzi previsti dalla garanzia Infortuni del Conducente, sia nella forma Base che nella forma Super, sono esclusi:
▪ se il conducente non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
▪ se il conducente si trova in stato di ebbrezza ovvero con un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci;
▪ qualora il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
▪ se i danni sono conseguenti ad azioni delittuose del conducente stesso o
conseguenti all’utilizzo del veicolo contro la volontà del proprietario;
▪ se i danni sono conseguenti alla partecipazione a imprese temerarie;
▪ in caso di dolo del conducente;
▪ in caso di suicidio o tentato suicidio;
▪ in fase di salita e discesa dalla vettura;
▪ in caso di xxxxx x infarto;
▪ in caso di non osservanza della formula di guida indicata nella Scheda di Xxxxxxx;
▪ se il conducente è di età superiore a 80 anni;
▪ se conseguenti allo sviluppo di energia nucleare;
▪ se avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
▪ se conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati.
4.4 Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio. In particolare se l’infortunio colpisce una persona che al momento del sinistro non è fisicamente integra e sana, saranno pagate soltanto le conseguenze dell’infortunio ma non sarà indennizzato quanto imputabile a condizioni fisiche preesistenti, ovvero saranno indennizzate le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.
4.5 Indennizzo in caso di morte
La Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’assicurato, in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, in assenza di eventuale diversa designazione scritta dell’assicurato, anche in forma testamentaria. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se l’assicurato muore entro due anni dal giorno del sinistro e per conseguenza dello stesso, gli eredi dell’assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto nel caso in cui la stessa si verifichi entro due anni dal giorno del sinistro.
L’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 3% (franchigia). Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia.
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA (Allegato 3 – Tabella ANIA).
Nei casi di invalidità permanente non specificati in tabella, l’indennità sarà stabilita prendendo a riferimento la complessiva riduzione della capacità lavorativa generica e procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
4.7 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia all’esercizio del diritto di surroga che le compete ai sensi
dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
4.8 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di disaccordo tra le parti nella determinazione del grado di invalidità permanente spettante al Conducente/Assicurato, le controversie possono essere demandate, dalle parti, per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo medico è a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
5 Tutela legale (garanzia operante solo se acquistata)
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, in seguito denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all’art. 5.11.
5.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
▪ di assistenza in sede stragiudiziale;
▪ per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
▪ per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente
tecnico di parte;
▪ di giustizia;
▪ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
▪ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS;
▪ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
▪ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
▪ per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
▪ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
▪ per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
▪ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
▪ le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
▪ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
▪ l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
5.2 Forma di garanzia Base
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato in polizza:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza.
5.3 Forma di garanzia Super
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5.9 Esclusioni, la
garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
5.4 Forma di garanzia Premium
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5.9 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
▪ quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla
dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
▪ nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a € 200,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. E’ previsto il limite di una prestazione per anno assicurativo.
La Società garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza:
a) il rimborso, fino a un massimo di 250,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
b) il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che
l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
5.5 Forma di garanzia Top
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5.9 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a presunte inadempienze proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia vale:
▪ quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla
dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
▪ nei casi in cui l’applicazione della sanzione non sia connessa a un incidente stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a € 100,00. DAS provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti. E’ previsto il limite di due prestazioni per anno assicurativo.
La Società garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della polizza:
a) il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
b) il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che
l’assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
5.6 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio di Consulenza
legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza.
L’Assicurato potrà accedere al servizio DAS contattando il Numero Verde 800- 849090 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) per ottenere:
▪ consulenza legale;
▪ chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
▪ consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale
5.7 Dove operano le garanzie
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti:
▪ In tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di
procedimento penale
▪ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.
5.8 Persone assicurate
La garanzia è operante a favore del proprietario, del locatario in base a un contratto di noleggio o leasing, del conducente autorizzato e dei trasportati del veicolo indicato in polizza.
5.9 Esclusioni
La garanzia non vale:
▪ per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
▪ per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto alle lettere d) –
e) – f) degli artt. 5.3, 5.4, 5.5;
▪ se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, o successivamente nel caso in cui il ritardato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso, la garanzia diventa operante;
▪ qualora il conducente sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186bis e 187 C.d.S., o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali
sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa. Qualora sia stata sottoscritta la Forma di garanzia Super, Premium e Top, la suddetta sospensione non opera e la garanzia è immediatamente operante in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
▪ se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
▪ se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
▪ se il veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive.
5.10 Insorgenza del Sinistro
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
▪ dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
▪ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
▪ vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
▪ procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
5.11 Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto
a DAS attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800.849.090; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
▪ per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx
▪ per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
▪ una sintetica descrizione di quanto accaduto;
▪ generalità e recapiti della controparte;
▪ copia della corrispondenza intercorsa;
▪ copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
▪ copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo
notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato
secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
5.12 Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione
della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta
dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 5.11, “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
▪ l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
▪ gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
▪ gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario
l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
▪ l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
La Società e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti
5.13 Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del
Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della
parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel
caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
5.14 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
6 Assistenza stradale (garanzia operante solo se acquistata)
6.1 Premessa
La Compagnia per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza si avvale della Struttura Organizzativa di IMA SERVIZI S.C.A.R.L. con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00.
6.2 Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e IMA Servizi S.C.A.R.L., in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza descritte all’interno del presente capitolo. Per quanto concerne l’Assistenza si intende per Sinistro il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di Xxxxxxxxxx.
6.3 Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 324477 o, se dall’estero, x00 00 00000000.
In caso di impossibilità a comunicare telefonicamente sono a disposizione: Numero di Fax x00 00 00000000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso
dell’assistenza
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro.
Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle
spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
6.4 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni di seguito descritte, valgono inoltre le seguenti condizioni generali.
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato
suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
b) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c) Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
d) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza
continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60
giorni.
e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
f) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
g) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
h) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove
momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma
anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma
anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile,
all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del
sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle
condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli
eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha
erogato la prestazione.
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge
6.5 Forme di Garanzia
In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate:
▪ Forma Base
▪ Forma Super
▪ Forma Premium
Ciascuna forma di Assistenza è operante solo se richiamata nella Scheda di polizza.
6.6 Forma Base
La forma Base eroga le garanzie in seguito descritte in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
6.6.1 Soccorso stradale
In caso di guasto, incidente, incendio, furto o ritrovamento dopo furto (anche tentato o parziale), la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino all’officina convenzionata con IMA più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell’immobilizzo. L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti rispetto al centro convenzionato IMA più vicino o punto di assistenza della casa costruttrice entro i 50 km a/r.
Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia del veicolo.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell’assicurato che
pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
6.6.2 Dépannage
La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura dei pneumatici, mancanza carburante e montaggio catene da neve.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione al veicolo sono a carico della Struttura Organizzativa.
Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed
dei pneumatici eventualmente sostituiti.
6.6.3 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo (Operante oltre i
50 km dal luogo di residenza dell’assicurato)
Se il veicolo assicurato risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di
€ 250,00:
▪ Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia.
▪ Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.
▪ Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
6.7 Forma Super
La forma Super eroga le garanzie in seguito descritte in tutti gli stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Monaco, Svizzera, stati non barrati nella Carta Verde.
6.7.1 Soccorso stradale
In caso di guasto, incidente, incendio, furto o ritrovamento dopo furto (anche tentato o parziale), la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino all’officina convenzionata con IMA più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell’immobilizzo. L’Assicurato potrà richiedere il traino verso una propria officina di fiducia assumendosi il costo degli eventuali km eccedenti rispetto al centro convenzionato IMA più vicino o punto di assistenza della casa costruttrice entro i 50 km a/r.
Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia del veicolo.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Le eventuali spese eccedenti i massimali restano a carico dell’assicurato che
pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
6.7.2 Dépannage
La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura dei pneumatici, mancanza carburante e montaggio catene da neve.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione al veicolo sono a carico della Struttura Organizzativa.
Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti.
6.7.3 Servizio taxi in Italia
In caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere dal luogo del fermo del veicolo l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato il veicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 50,00.
6.7.4 Autovettura sostitutiva
In caso di guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura
Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 c.c. per un massimo di 3 giorni.
In caso di, incidente, incendio, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 c.c., per un massimo di 7 giorni.
In caso di furto totale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 c.c. per un massimo di 30 giorni.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio.
L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.
Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
6.7.5 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo (Operante oltre i
50 km dal luogo di residenza dell’assicurato)
Se il veicolo assicurato risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di
€ 250,00:
▪ Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia.
▪ Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.
▪ Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
6.7.6 Assistenza ai minori di anni 14 (Operante oltre i 50 km dal luogo di
residenza dell’assicurato)
In caso l’Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale, venga ricoverato in istituto di cura all’estero, e non possa essere dimesso entro 7 (giorni) dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un persona di fiducia per assistere i minori di 14 anni rimasti soli durante il ricovero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio mettendo a disposizione un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1a classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per la persona di fiducia, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 300,00 (IVA Inclusa) per evento.
6.7.7 Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il furto (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato)
In caso il veicolo sia immobilizzato per gli eventi descritti nelle cause di intervento, e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia e 5 giorni all’estero, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in
aereo (classe turistica), con un massimale di € 500,00 IVA inclusa per consentire il recupero dell’autoveicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.
6.7.8 Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato)
In caso il veicolo sia immobilizzato all’estero per gli eventi descritti nelle cause di intervento e non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto dell’autoveicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione dell’autoveicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori dell’auto eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
6.7.9 Assistenza linguistica all’estero (Operante oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato)
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee fino ad un importo massimo di € 300,00.
6.7.10 Invio di pezzi di ricambio all’estero (Operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato)
Qualora in conseguenza di un guasto o incidente, avvenuto in viaggio all’estero, il veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.
6.8 Forma Premium
La forma Premium eroga tutte le garanzie previste per la forma Super e, con lo stesso ambito territoriale, le seguenti garanzie aggiuntive.
6.8.1 Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
6.8.2 Trasferimento sanitario programmato
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, necessiti di un trasferimento sanitario programmato, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico da parte dei propri medici e d’intesa con i medici curanti, provvederà a organizzare:
• il suo trasferimento presso l’istituto di cura dove deve essere ricoverato;
• il suo trasferimento dall’istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso
• il suo trasferimento alla residenza a seguito dimissione ospedaliera.
La Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un’autoambulanza, tenendo a carico il costo fino ad un massimale di € 250,00 per sinistro. La presente prestazione è valida per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
6.8.3 Collegamento con la struttura sanitaria per informazioni sulla degenza Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, debba essere ricoverato d’urgenza in una struttura sanitaria e i suoi familiari
richiedano d’essere informati sulle sue condizioni anche da casa, la Struttura Organizzativa effettua un collegamento telefonico diretto tra i propri medici e il medico curante sul posto, previo consenso informato firmato dal paziente. Le notizie cliniche saranno poi comunicate telefonicamente alla famiglia dell’Assicurato.
6.8.4 Assistenza ai minorenni
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, ad oltre 50 km dal luogo di residenza, sia nell’impossibilità d’occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione una persona indicata dall’Assicurato o dagli stessi figli minorenni per prendersi cura di loro, un biglietto d’andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Il costo del trasporto è a carico della Società senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il massimale di € 1.500,00 dall’estero per sinistro.
6.8.5 Prolungamento del soggiorno
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, ad oltre 50 km dal luogo di residenza sia costretto, come certificato dal medico curante, a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Struttura Organizzativa provvede a prenotargli un albergo ponendo a carico della Società esclusivamente il costo relativo alla camera e alla prima colazione per un massimo di tre giorni e con il massimale giornaliero di € 100,00.
L’Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, il
certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.
6.8.6 Trasmissione di messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato, mentre è in viaggio, abbia necessità di trasmettere a persone in Italia o all’estero messaggi urgenti che rivestano carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Struttura Organizzativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio, compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Struttura Organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
6.8.7 Assistenza infermieristica a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica specializzata, per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza.
La prestazione verrà fornita a partire da due giorni dopo il ricevimento della
documentazione medica (certificato dell’Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).
6.8.8 Assistenza fisioterapica a domicilio
In alternativa alla prestazione “Assistenza Infermieristica a domicilio”, qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza fisioterapica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza fisioterapica specializzata per un massimale di € 300,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell’arco delle prime due settimane, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell’Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).
6.8.9 Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell’arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di
€ 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell’Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).
6.8.10 Servizio spesa a casa
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino sia impossibilitato ad uscire autonomamente, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo.
6.8.11 Assistenza Familiare con Operatore Socio Sanitario a Domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, risulti non autosufficiente, e necessiti di assistenza di un Operatore Socio Sanitario presso l’istituto di Cura presso il quale è ricoverato o post-ricovero a domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la condizione di non–autosufficienza, provvederà a reperire ed inviare direttamente un operatore socio-sanitario. La prestazione viene fornita per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente
nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero/dimissioni dell’Istituto di Cura.
6.8.12 Assistenza infermieristica per familiari non autosufficienti
Qualora l’Assicurato, ricoverato in un Istituto di Cura, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, richieda l'assistenza infermieristica presso il proprio domicilio per i familiari conviventi non autosufficienti rimasti soli, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere tenendo a proprio carico le spese fino al massimale di € 500,00 per anno assicurativo. Il personale infermieristico sarà messo a disposizione nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni locali. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima dell’attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero dell’Istituto di Cura.
6.8.13 Invio babysitter
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso durante la circolazione stradale, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente una babysitter, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l’onorario per un totale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall’Istituto di Cura.
6.8.14 Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all’invio
babysitter)
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso durante la circolazione stradale, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all’abitazione dell’Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un massimale di € 150,00 complessivi per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall’Istituto di Cura.
6.8.15 Custodia animali
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio occorso durante la circolazione stradale, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimale di € 200,00 complessivi per sinistro e per annualità assicurativa. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
7 Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Great Lakes e Prima Assicurazioni S.p.A., ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento (“Compagnia”), al fine di prestare le coperture assicurative, di gestire i sinistri e di adempiere alle altre obbligazioni previste dai contratti di assicurazione, necessitano di trattare i dati personali (di seguito Dati) del Contraente, del Proprietario e dell’Assicurato. La Compagnia è obbligata a fornire ai propri clienti precise informazioni sul trattamento dei loro Dati e sui loro diritti, in conformità̀ alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”).
7.1 Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica
I Dati forniti per la stipula e per l’eventuale rinnovo di polizza, eventualmente integrati con i dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di Informazione Italiano, e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS, saranno oggetto di trattamento da parte della Compagnia: a. per il calcolo del preventivo, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività̀ attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività̀ di assicurazione, riassicurazione e intermediazione a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto di cui sopra e all’esercizio dell’attività̀ assicurativa, per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per la prevenzioni di frodi e del finanziamento del terrorismo: la base giuridica per tali finalità è l’art. 6.1, lett. b) e c) del Regolamento; b. per finalità̀ di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi dei Titolari e di società̀ terze, per effettuare ricerche di mercato, rilevazioni statistiche e per la personalizzazione del marketing diretto e della pubblicità̀ comportamentale relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società̀ e di società̀ terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi attraverso posta cartacea, sistemi automatizzati (email, sms, fax) o tramite operatore telefonico: la base giuridica per tale finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento.
7.2 Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento sarà̀ effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente dai Titolari attraverso i propri sistemi informativi, adottando sempre misure idonee a garantire la protezione, la tutela e la riservatezza dei Dati.
7.3 Conferimento dei Dati
ll conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità̀ di cui al punto 7.1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità̀ di cui al punto 7.1 b) è invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali relative a nuove offerte e prodotti assicurativi. I suoi Dati saranno conoscibili dai dipendenti di volta in volta nominati da ciascun Titolare come addetti alla gestione della sua posizione. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità̀ di cui al punto 7.1 b).
7.4 Destinatari dei dati
I Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con: a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
c. persone autorizzate al trattamento di Dati necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi; d. alle altre aziende del gruppo per le medesime finalità di cui sopra, in particolare per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6(1)(f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.
7.5 Trasferimento verso Paesi Terzi
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es.
EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
7.6 Conservazione dei Dati
I Dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere quelle stesse finalità rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
c) del Regolamento.
7.7 Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
L’interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
7.8 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”)
I titolari del trattamento dei Dati sono:
• Great Lakes Insurance SE, branch italiana, Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• Prima Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx; il DPO è
raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxx.xx
Qualora sia acquistata una garanzia accessoria per la quale la gestione dei sinistri sia affidata a una delle seguenti imprese, per il trattamento dei dati relativi a tale fase del rapporto contrattuale i titolari sono:
• D.A.S. S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
• IMA Servizi S.C.A.R.L., piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
8 Modalità di denuncia dei sinistri
8.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie
Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro nel più breve termine possibile e – se le modalità del sinistro consentono l’applicazione della procedura di Risarcimento Diretto – al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:
▪ telefonando al numero 02.7262.6464
▪ inviando una mail a xxxxxxxx@xxxxx.xx
Per i sinistri di Tutela Legale e Assistenza Stradale si rimanda, rispettivamente, agli artt. 8.8 e 8.9 seguenti.
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia
dell’avvenuto sinistro. Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura
di Risarcimento Diretto, ai sensi dell’art. 149 del Cod. A. P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 del Cod. A. P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.
8.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Cod. A. P.) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1. il luogo, la data e l’ora dell’incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell’incidente;
6. le generalità di eventuali feriti
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Cod. A. P., l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Cod. A. P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
La Compagnia formulerà l’offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all’altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l’offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato dichiari di accettare l’offerta.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente
dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod. A. P.
8.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall’art. 148 del Cod. A. P., la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
8.4 Sinistri RCA con controparte estera
Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 14 Procedura per il risarcimento danno, l’assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:
▪ richiesta danni
▪ modulo C.A.I. (se compilato)
▪ verbale delle Autorità
L’U.C.I., ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. La gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni ai terzi trasportati resta invece a carico di Great Lakes.
Per gli incidenti avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’U.C.I. italiano). È importante specificare
la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
8.5 Sinistri RCA con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie
In caso di sinistro con veicolo:
▪ non assicurato;
▪ non identificato;
▪ assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
▪ in circolazione contro la volontà del proprietario;
▪ spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
▪ estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx)
8.6 Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro RCA
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.
Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.
Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.
Non è prevista la possibilità di rimborsare l'importo liquidato per il sinistro nel caso in cui il contraente abbia scelto l’opzione RC auto con franchigia, descritta al paragrafo
2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
8.7 Sinistri Danni diretti al veicolo
La Compagnia corrisponderà l’indennizzo al Contraente decorsi almeno 30 giorni dalla data della denuncia del sinistro. L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione indicata all’art. 3.5 delle Condizioni di Assicurazione.
8.8 Sinistri Tutela legale
Le prestazioni per l’assicurazione Tutela Legale sono erogate dalla società DAS, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
In caso di denuncia sinistro l’Assicurato deve contattare D.A.S. S.p.A. mediante
▪ numero telefonico 800.849090
▪ posta ordinaria a: D.A.S. Spa – Xxx X. Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione.
8.9 Sinistri Assistenza Stradale
Le prestazioni per l’assicurazione Assistenza Stradale sono erogate dalla società IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). In caso di denuncia sinistro l’Assicurato deve contattare IMA Servizi S.c.a.r.l. mediante
▪ numero verde 800 324477 dall’Italia
▪ numero x00 00 00000000 dall’estero
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
Tabella 1.1 Regole evolutive della classe di merito di Compagnia
Classe di merito di Compagnia
Numero di sinistri nel periodo di osservazione
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri
Classe BM
Var %* Classe BM
Var %* Classe BM
Var %* Classe BM
Var %* Classe BM
Var %*
1H | 1H | 0.0% | 1F | 0.0% | 1C | 10.7% | 01 | 17.5% | 04 | 24.7% | ||||||||||
1G | 1H | -1.9% | 1E | -1.9% | 1B | 10.7% | 02 | 17.6% | 05 | 24.9% | ||||||||||
1F | 1G | -2.0% | 1D | -2.0% | 1A | 10.7% | 03 | 17.6% | 06 | 24.8% | ||||||||||
1E | 1F | -2.0% | 1C | -2.0% | 01 | 10.6% | 04 | 17.5% | 07 | 25.9% | ||||||||||
1D | 1E | -2.0% | 1B | -2.0% | 02 | 10.6% | 05 | 17.5% | 08 | 27.0% | ||||||||||
1C | 1D | -2.1% | 1A | -2.1% | 03 | 10.6% | 06 | 17.3% | 09 | 28.5% | ||||||||||
1B | 1C | -1.9% | 01 | -1.9% | 04 | 10.6% | 07 | 18.5% | 10 | 31.8% | ||||||||||
1A | 1B | -2.0% | 02 | -2.0% | 05 | 10.6% | 08 | 19.4% | 11 | 38.9% | ||||||||||
01 | 1A | -2.0% | 03 | -2.0% | 06 | 10.5% | 09 | 21.1% | 12 | 56.1% | ||||||||||
02 | 01 | -2.0% | 04 | -2.0% | 07 | 11.6% | 10 | 24.0% | 13 | 77.9% | ||||||||||
03 | 02 | -2.1% | 05 | -2.1% | 08 | 12.4% | 11 | 30.7% | 14 | 116.0% | ||||||||||
04 | 03 | -1.9% | 06 | -1.9% | 09 | 14.0% | 12 | 47.0% | 15 | 204.3% | ||||||||||
05 | 04 | -2.0% | 07 | -2.0% | 10 | 16.8% | 13 | 67.5% | 16 | 281.7% | ||||||||||
06 | 05 | -2.0% | 08 | -2.0% | 11 | 23.2% | 14 | 103.6% | 17 | 379.0% | ||||||||||
07 | 06 | -2.9% | 09 | -2.9% | 12 | 37.2% | 15 | 183.9% | 18 | 495.5% | ||||||||||
08 | 07 | -2.8% | 10 | -2.8% | 13 | 55.0% | 16 | 253.3% | 18 | 478.9% | ||||||||||
09 | 08 | -3.3% | 11 | -3.3% | 14 | 85.9% | 17 | 337.3% | 18 | 459.8% | ||||||||||
10 | 09 | -4.3% | 12 | -4.3% | 15 | 155.4% | 18 | 435.7% | 18 | 435.7% | ||||||||||
11 | 10 | -7.1% | 13 | -7.1% | 16 | 203.9% | 18 | 397.9% | 18 | 397.9% | ||||||||||
12 | 11 | -12.8% | 14 | -12.8% | 17 | 239.2% | 18 | 334.2% | 18 | 334.2% | ||||||||||
13 | 12 | -14.0% | 15 | -14.0% | 18 | 273.4% | 18 | 273.4% | 18 | 273.4% | ||||||||||
14 | 13 | -19.4% | 16 | -19.4% | 18 | 201.1% | 18 | 201.1% | 18 | 201.1% | ||||||||||
15 | 14 | -30.3% | 17 | -30.3% | 18 | 109.8% | 18 | 109.8% | 18 | 109.8% | ||||||||||
16 | 15 | -21.9% | 18 | -21.9% | 18 | 63.8% | 18 | 63.8% | 18 | 63.8% | ||||||||||
17 | 16 | -21.9% | 18 | -21.9% | 18 | 28.0% | 18 | 28.0% | 18 | 28.0% | ||||||||||
18 | 17 | -21.9% | 18 | -21.9% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% | 18 | 0.0% |
* Si precisa che per “Var %” si intende la variazione percentuale di premio della garanzia responsabilità civile dovuta alla
sola variazione della classe di merito di Compagnia
Tabella 1.2 Regole evolutive della classe di conversione universale CU
merito | ||||||||||
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |||||
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |||||
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |||||
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |||||
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |||||
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |||||
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Classe di
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri
Tabella 1.3 Assegnazione classe CU per nuovi contratti
Situazione Classe CU di assegnazione Documentazione Richiesta
Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto
Classe 14 ▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Documento attestante la cessione del contratto
▪ Certificato di residenza
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – comma 4bis dell’art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005
Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato
▪ Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati)
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Certificato di residenza
▪ Eventuale certificato di “Stato di famiglia”
Xxxxxxx già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da non oltre 5 anni
Classe di merito risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione o classe di merito risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus
▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
▪ Copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Certificato di residenza
▪ Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Xxxxxxx già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da oltre 5 anni
Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore alla classe di merito 14 oppure classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio se superiore alla classe di merito 14
▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Certificato di residenza
▪ Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo oggetto di furto da non oltre 5 anni
Classe di merito risultante dalla attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o classe di merito risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus
▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità
▪ Copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia
▪ Certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
Veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni
Classe di merito risultante dal contratto temporaneo oppure classe di merito 14 nel caso in cui, nel contratto, non sia indicata la classe di merito di assegnazione
Classe di merito risultante
dall’attestazione dello stato del rischio
▪ Copia del contratto temporaneo
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Certificato di residenza
▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio
▪ Certificato di residenza
Situazione Classe CU di assegnazione Documentazione Richiesta
Veicolo precedentemente assicurato
all’estero
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di conversione della CU oppure
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione estera con indicazione del periodo di assicurazione e del numero di sinistri eventualmente accaduti nello stesso periodo
▪ Certificato di residenza
Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Classe di merito risultante
dall’attestazione dello stato del rischio
▪ Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Documento attestante l’esercizio del
diritto di riscatto
▪ Certificato di residenza
Xxxxxxx assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio, oppure Classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore
▪ Attestazione dello stato del rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe di merito CU
▪ Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
▪ Certificato di residenza
Mancanza della documentazione necessaria
Classe di merito 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti
Allegato 2 – Modifiche al contratto
Tipo di modifica Modifica
Sostituzione con un altro veicolo Attivare la procedura all’interno dell’area personale del sito xxx.xxxxx.xx oppure
comunicare la modifica al servizio clienti al numero 02.7262.6462 e inviare:
▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo
▪ Libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo
▪ Documento attestante la variazione/cessazione del rischio precedentemente assicurato
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto
Contattare il servizio clienti allo 02.7262.6462 e inviare:
▪ Richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal Contraente Cedente
▪ Copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà
▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde firmata dal Contraente cedente
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio
Attivare la procedura all’interno dell’area personale del sito xxx.xxxxx.xx oppure
comunicare la modifica al servizio clienti al numero 02.7262.6462 e inviare:
▪ Dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde relativi al veicolo alienato
▪ Atto comprovante l’alienazione del veicolo
Allegato 3 – Tabella ANIA
Menomazione Punti di invalidità
Arto dominante
Corpo Arto non dominate
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | |||||
Cecità completa bilaterale | 100 | |||||
Sordità completa monolaterale | 10 | |||||
Sordità completa bilaterale | 40 | |||||
Perdita completa della voce | 30 | |||||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | |||||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | |||||
Perdita di un rene | 15 | |||||
Perdita della milza | 8 | |||||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | ||||
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | ||||
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | ||||
Perdita del pollice | 18 | 16 | ||||
Perdita dell’indice | 14 | 12 | ||||
Perdita del medio | 8 | 6 | ||||
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | ||||
Perdita del mignolo | 12 | 10 | ||||
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | ||||
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | |||||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | |||||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | |||||
Perdita di tutta la gamba | 50 | |||||
Perdita di un piede | 40 | |||||
Perdita di un alluce | 5 | |||||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | |||||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | |||||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | |||||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 13 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | |||||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | |||||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | |||||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 |
Postumi da trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e
limitazione dei movimenti del collo 2