contratto di locazione di immobile ad uso diverso
contratto di locazione di immobile ad uso diverso
tra
il Comune di Osio Sotto (BG) (p.iva 00650920168) – di seguito locatore – per il quale agisce l’arch. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Reggio Calabria il 09.12.1970, in qualità di Responsabile dell’Area III – Demanio Patrimonio e LL.PP., giusto decreto sindacale n. 4 del 29.12.2016, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX x.0, il quale dichiara di costituirsi ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta
e
Il Dott./Dott.ssa , nato/a a il residente a in Via
n. , C.F. P.IVA di seguito
conduttore
premesso che
il locatore è proprietario dell’immobile sito ad Osio Sotto in Xxx Xxxxxxx x.0 al piano rialzato, composto da quattro ambulatori, servizi igienici e relativi spazi di distribuzione, con una superficie complessiva di mq. 150,00 circa, identificato catastalmente al foglio 6, mappale 1283, subalterno 703, da destinare a sede di ambulatori medici pediatrici;
il locatore intende locare al conduttore parte del suddetto immobile ad uso esclusivo e parte ad uso promiscuo con altri conduttori medici pediatri, debitamente accreditati presso l’ATS di competenza, con i quali il locatore può stipulare i rispettivi contratti di locazione.
Il conduttore intende prendere in locazione parte del suddetto immobile ad uso esclusivo e parte ad uso promiscuo per esercitarvi la propria attività di ambulatorio medico pediatrico; l’identificazione degli spazi locati è meglio rappresentata nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, viene unita al presente contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato A);
all'atto della consegna il locatore attesta che l'immobile rispetta i requisiti edilizi ed urbanistici di cui all'articolo 1578 codice civile;
le parti convengono quanto segue:
1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida ad ogni effetto di legge.
2) Oggetto del contratto
Il locatore cede in locazione al conduttore parte dell'immobile di sua proprietà per utilizzarlo con finalità di ambulatorio medico pediatrico. Il conduttore a tale titolo accetta, parte dell’immobile sito
ad Osio Sotto in Xxx Xxxxxxx x.0, della superficie totale di circa mq.150,00 così ripartiti: a) mq.
circa destinati ad ambulatorio ad uso esclusivo; b) mq. 17,70 circa destinati ad ambulatorio n.4; c) mq. 89,55 circa destinati spazi ad uso promiscuo.
3) Durata del contratto
Le parti fissano la consegna dei locali per il giorno 06/02/2017, Il contratto avrà durata di sei anni a partire da questa data. Ai sensi dell'art. 27 della legge 392/1978 alla scadenza naturale il contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni, salvo disdetta espressa da parte della conduttrice con preavviso di almeno sei mesi comunicato a mezzo lettera raccomandata.
4) Canone di locazione
Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro 3.0000,00 (tremila/00), fuori campo iva ai sensi dell’art.4, c.4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., di cui Euro 2.000,00 per l’utilizzo dell’ambulatorio ad uso esclusivo e degli spazi ad uso promiscuo ed Euro 1.000,00 per l’utilizzo dell’ambulatorio n.4, da pagarsi in rate semestrali anticipate al 1°gennaio ed al 1°luglio di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Solo la prima rata relativa al semestre febbraio–giugno 2017 è calcolata pari ad Euro 1.191,78 (millecentonovantuno/78). Il conduttore si impegna a versare detti canoni presso il domicilio del locatore entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni semestre. Decorso tale periodo il locatore si riserva di agire in tutela dei propri diritti.
5) Aggiornamento periodico del canone di locazione
Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/78 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6) Destinazione dei locali oggetto del contratto
Sottoscrivendo il presente contratto di locazione il conduttore si impegna a non destinare l’immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso del locatore. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.
7) Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione
E' onere del conduttore provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo. Il conduttore si impegna ad assumersi le relative spese economiche. Le spese per oneri accessori, in particolare tutte le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento, dello spurgo xxxxx xxxx e latrine nonché la fornitura di altri servizi comuni, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 392/78, nonché ogni altro onere inerente l’immobile locato come la tassa per l’asporto rifiuti, quella delle acque fognarie ecc., sono a carico della parte conduttrice.
8) Sublocazione dei locali oggetto del contratto
Ai sensi dell'articolo 36 della legge 392/1978 è consentita la sublocazione ad altri conduttori, debitamente accreditati presso l’ATS di competenza, di uno o più ambulatori facenti parte dell'immobile locato, purché il conduttore ne dia espressa notizia al locatore a mezzo lettera
raccomandata con congruo preavviso, fatto salvo quanto sopra evidenziato in relazione alla compatibilità della destinazione d’uso.
9) Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatore
Il conduttore si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare seppur in parte le condizioni originali dell'immobile locato. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere comunicati al locatore con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata. Essi potranno essere effettuati soltanto con espresso consenso del locatore, il quale, sia in caso di concessione che di diniego, dovrà inviare a sua volta lettera raccomandata in risposta alla parte conduttrice entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
10) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa
Il conduttore ha facoltà di recesso purché ne dia avviso con lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In casi di recesso anticipato per giusta causa si precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere esplicitamente addotta dal conduttore. Nel caso si verificasse una delle ipotesi sopra esposte non sarà dovuta dal locatore alcuna indennità di avviamento.
11) Deposito cauzionale
All'atto di sottoscrizione del presente contratto il conduttore si impegna a versare la somma di Euro 750,00, pari al canone dovuto per un trimestre, a titolo di deposito cauzionale. Tale somma sarà restituita al conduttore all'avvenuta riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni.
12) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali
Il conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente il conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito.
Il conduttore si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire al locatore, o suoi incaricati, l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del conduttore. Lo stesso si impegna altresì a concedere l'accesso ai locali da parte di altri potenziali conduttori.
13) Spese di registrazione del contratto
Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono suddivise tra le parti nella misura del 50%.
14) Modifiche alla clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.
15) Elezione di domicilio per comunicazioni
Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
il locatore, in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX x.0 – 00000 – Xxxx Xxxxx (Bg);
il conduttore presso la sua sede legale sita in Via _ al n. , .
16) Foro competente
Ai sensi dell'articolo 447bis codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Bergamo.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai seguenti punti: 3) Durata del contratto; 5) Aggiornamento periodico del canone di locazione; 7) Riparazioni ed interventi di ordinaria amministrazione; 11) Deposito cauzionale; 12) Esonero dalle responsabilità e diritto di accesso ai locali; 13) Spese di registrazione del contratto; 14) Modifiche alle clausole contrattuali; 16) Foro competente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Osio Sotto, lì
Il locatore Il conduttore