Polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale dei medici liberi professionisti
Polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale dei medici liberi professionisti
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “MEDICAL GUARD PIÚ’”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza è a copertura della responsabilità civile professionale dei Medici Liberi Professionisti.
In aggiunta copre la responsabilità civile verso i terzi e prestatori di lavoro/conduzione e indennizza l’Assicurato per i danni diretti e materiali cagionati da un evento improvviso e accidentale alle Cose indicate in scheda di polizza.
Che cosa è assicurato?
✓ Garanzia Responsabilità civile professionale: ogni somma che l’Assicurato è tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o di una omissione, che abbia comportato Danni corporali e/o Danni materiali e/o Perdite Patrimoniali, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività assicurata dichiarata nel modulo di proposta e riportata nella Scheda di Polizza.
✓ Garanzia Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro/conduzione: (i) R.C.T le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’ esercizio e alla conduzione del locale adibito a studio medico; (ii) R.C.O. le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare in quanto responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
✓ Garanzia All Risk danni diretti: se non stabilito diversamente dalle singole clausole, indennizza nella forma “a primo rischio assoluto” i danni materiali e diretti nonché i danni consequenziali cagionati alle cose assicurate da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa. L’assicurazione è prestata per le partite indicate nella scheda di polizza.
✓ Garanzia Infortuni: L’assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività indicate in polizza.
La presente sezione è presentata nella forma “Claims made” e vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione e dallo stesso trasmesse alla
Società durante lo stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.
L’ammontare della somma assicurata cambia in base alle specifiche esigenze assicurative del Contraente ed è indicato nella scheda di polizza.
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.
DIP Danni Mod. MULTI57331/DP - Ed. 04/2020 Pag. 1 di 3
Che cosa non è assicurato?
🗶 Xxxxx derivanti da fatti dolosi, disonesti o fraudolenti dell’Assicurato.
🗶 Franchigie previste in polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
🗶 Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile professionale”: le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno.
🗶 Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro/conduzione” i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso.
🗶 Con riferimento alla garanzia “All Risk danni diretti”: i danni indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
🗶 Con riferimento alla garanzia “Infortuni”: da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo. Inoltre:
Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile professionale”:
! l’Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento relative a circostanze o situazioni già note all’Assicurato prima della data d’effetto della presente polizza e che possono presumibilmente determinare Richiesta di risarcimento indennizzabili con la presente polizza;
! sono esclusi i danni derivanti da atti invasivi e terapeutici e da implantologia dentale;
! i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia, i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione.
Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro/conduzione”:
! i danni cagionati alle cose in consegna e custodia, trainate e sollevate e caricate, scaricate, trasportate;
! i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
! i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
! i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo. Con riferimento alla garanzia “All Risk danni diretti”:
! i danni subiti da cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio;
! i danni subiti da merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
! i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
! i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, inondazione, alluvione e allagamento.
Con riferimento alla garanzia “Infortuni”:
! gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
! gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
! gli infortuni causati da ubriachezza dell’Assicurato se alla guida di autoveicoli – motoveicoli in genere, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
! gli infortuni causati da guerra o insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche salvo quanto diversamente previsto in polizza.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere nel territorio italiano.
Che obblighi ho?
Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l’Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.
Quando e come devo pagare?
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è di durata non inferiore di un anno ed è prorogata per un anno e così successivamente se non presentata disdetta secondo le modalità di seguito riportate.
Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Medical Guard Più
Ed. 04/2020 (ultimo aggiornamento disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua. Sede legale e direzione generale in Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Telefono 02/397161 -fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. |
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 601 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 543 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx e bilanci Si specificano i seguenti dati: - requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 340,9 milioni; - requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 153,4 milioni; - fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 912,1 milioni di euro; - solvency ratio: 267,6%. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE” | |
ATTIVITA’ ASSICURATA | L’assicurazione può essere stipulata esclusivamente dai medici iscritti al sindacato SIML, svolta dall’Assicurato in qualità di medico libero professionista che esercita attività in forma autonoma e/o attività ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di Medico Convenzionato con il SSN (attività professionale intramoenia). E’ compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie pertinenti all’Attività Assicurata, nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’Attività Assicurata medesima |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | • Con riferimento alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi: • nello svolgimento delle funzioni di medico del lavoro, medico autorizzato alla sorveglianza per la radioprotezione e medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., • in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i. • a seguito di multe ed ammende comminate a terzi • derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti e/o dati ricevuti in custodia da terzi, • l’assicurazione si intende prestata nell’ambito del massimale assicurato con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 200.000,00 e previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 1.000,00. • l’attività accessoria di medico legale; • l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici; • l’uso di apparecchiature in genere, anche elettriche; • l’effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia riferiti alla sola attività descritta nell’ACN di Medicina Generale e più specificatamente per i medici di famiglia, di continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale. • gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia; • l’attività di libero docente in formazione ECM, di titolare di cattedra universitaria, nonché l’attività di istruttore (tutor) svolta nei confronti dei medici tirocinanti come da legge 212 del 07 /1990; • l’attività di vaccinazione; • la responsabilità civile in capo dell’Assicurato e a lui imputabile per attività svolta dal medico che lo sostituisce (soggetto abilitato ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo collettivo nazionale vigente); l’Assicurato è garantito in qualità di |
sostituto di medico di assistenza primaria titolare di convenzione in medicina generale con il S.S.N.. Tale garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui la sostituzione sia effettuata da medico di continuità assistenziale o di medico di medicina dei servizi o medico tirocinante o medico formato; • la pratica di medicina non convenzionale in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni. • La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o di una omissione, che abbia comportato Danni corporali e/o Danni materiali e/o Perdite Patrimoniali, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività assicurata dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza. Con riferimento alle perdite patrimoniali, comprese le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali (D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i.), l’assicurazione si intende prestata nell’ambito del massimale con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 200.000,00 e previa applicazione della franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro. | |
NOVERO TERZI | Ai fini dell’assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). |
GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE” | |
GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ | In caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione dell’esercizio della professione (esclusa radiazione o sospensione), malattia infortunio o morte, l’Assicurato (e, in caso di suo decesso, gli eredi dell'Assicurato) potrà richiedere alla Società, una proroga della garanzia di cui alla Polizza per le Richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi 10 (dieci) anni, sempreché esse si riferiscano ad Atti Illeciti posti in essere nel Periodo di Polizza e/o nel Periodo di Retroattività subordinatamente al pagamento del relativo Premio. Si conviene che il Massimale indicato nella Polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati nel Periodo di Polizza e/o nell'eventuale periodo di garanzia postuma. Il premio da versare, in unica rata, per l’attivazione della garanzia sarà pari al 300% dell’ultimo premio di polizza pagato. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE STUDIO MEDICO” | |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | ✓ ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale |
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione del locale adibito a studio medico. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. ✓ Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione: - ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato. L’assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni | |
NOVERO TERZI | Ai fini dell’assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). c) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. |
Che cosa NON è assicurato? |
GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE” |
🗶 i sinistri che siano denunciati ala Società in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo il periodo di tolleranza di cui all’articolo 3 delle norme che regolano l’assicurazione; 🗶 le richieste di risarcimento e le circostanze che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Assicuratori; 🗶 i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data |
di retroattività stabilita in 10 anni antecedenti la data di effetto della polizza; 🗶 le responsabilità e i danni derivanti dallo svolgimento di Attività che non siano espressamente indicate e dichiarate nella scheda di polizza; 🗶 i danni derivanti da “Piccoli Interventi Chirurgici” come indicati nelle Definizioni di Polizza, salvo quanto previsto nell’Art 1 Oggetto dell’Assicurazione – Responsabilità Civile Professionale; 🗶 gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; 🗶 i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; 🗶 i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione; 🗶 i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive, o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato; 🗶 i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR); 🗶 i danni da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l’utilizzo di silicone in forma liquida/gelatinosa; danni da attività di sperimentazione (“clinical Trials”) e controllo sulla stessa da parte di Comitati Etici; 🗶 i danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato ove obbligatorio per legge; 🗶 i danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato; 🗶 i danni derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; 🗶 i danni derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente; 🗶 i danni che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico; 🗶 le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali; |
🗶 le prestazioni di natura meramente estetica e i danni che ne conseguono. 🗶 le perdite patrimoniali conseguenti a: (i) impegni pattizi ulteriori rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in relazione all’attività prestata; (ii) perdita, distruzione, deterioramento di titoli; (iii) furto; (iv) comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali comminate all’assicurato; 🗶 I danni derivanti dallo svolgimento delle attività di (biotecnologia), di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM). Sono altresì escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento: 🗶 in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga radiato dall’Albo, o in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di sospensione dall’Albo; 🗶 i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici; |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE STUDIO MEDICO” |
🗶 i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; 🗶 i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ; 🗶 i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori; 🗶 i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sotto murature o con uso di battipali e simili; 🗶 i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili. 🗶 gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute; 🗶 le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; 🗶 i danni da furto; 🗶 i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 🗶 i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione; |
🗶 i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi; 🗶 i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena; 🗶 le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali; 🗶 i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche 🗶 (Electromagnetic Radiation EMR); 🗶 i danni cagionati a terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 🗶 i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE” | |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | ! L’assicurazione opera purché l’Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività assicurata e che i danni non siano riconducibili alla intenzionale mancata osservanza delle disposizione di legge o dei regolamenti. |
VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE | ! L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza. L’Assicurazione vale altresì per Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato e da questi notificate alla Società entro 1 (uno) anno dalla scadenza della Polizza (garanzia postuma), sempreché il fatto che ha originato la Richiesta di risarcimento sia stato posto in essere durante il Periodo di Xxxxxxx. Il sotto massimale applicabile per la garanzia postuma in esame sarà parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. La garanzia postuma di durata annuale cesserà immediatamente nel caso in cui l’Assicurato stipuli durante tale periodo altra polizza assicurativa analoga alla presente a copertura degli stessi rischi. ! Per i danni derivanti da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, l’assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE STUDIO MEDICO” | |
OGGETTO | ! L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, |
DELL’ASSICURAZIONE | l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato. | |
VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE | ! L’assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza. | |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro/Conduzione Studio Medico”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: | ||
GARANZIA | MASSIMALE | SCOPERTO/FRANCHIGIA |
Assicurazione R.C.T. | Come da Certificato di assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente | Euro 1.000,00 per sinistro, per i soli danni a cose. |
Assicurazione R.C.O. | Come da Certificato di assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente | Euro 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile professionale”: L'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. Nel periodo di validità del contratto, l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o circostanza, da cui possano presumibilmente derivare danni indennizzabili da questa Assicurazione. Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione. |
Denuncia di sinistro: con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile verso i terzi e prestatori di lavoro/conduzione studio medico: In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono: Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli |
elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole; Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) il Contraente/Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri: • che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o • per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o • per i quali gli pervengano richieste di risarcimento. In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne abbia avuto conoscenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: Ai sensi dell’articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento del sinistro: Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio convenuto è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il pagamento del premio o della rata di premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi: (i) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario Assicurativo; (ii) Bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all’Intermediario Assicurativo; (iii) Bancomat se disponibile presso l’Intermediario Assicurativo; (iv) Denaro contante. Il premio è comprensivo di imposte. |
Rimborso | Secondo quanto disposto dall’art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l’inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l’assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
L’assicurazione può essere stipulata esclusivamente dai medici iscritti al sindacato SIML, svolta dall’Assicurato in qualità di medico libero professionista che esercita attività in forma autonoma e/o attività ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di Medico Convenzionato con il SSN (attività professionale intramoenia). E’ compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie pertinenti all’Attività Assicurata, nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’Attività Assicurata medesima. |
Quali costi devo sostenere? |
Sulla base delle rilevazioni contabili dell’ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l’ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,50% dei premi contabilizzati. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | I reclami vanno inoltrati per iscritto a: La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità: - via posta ordinaria all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, - via fax 00.00000000 oppure 06/42133745 - via pec all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi | Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere |
alternativi di risoluzione delle controversie | all’arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxx.xx Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro/Conduzione Ufficio
in seguito denominato
“Medical Guard Più”
Coperture Assicurative per i Medici Liberi Professionisti
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini;
• Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale Xxxxx Xxxxxxxxxx (DIP Aggiuntivo Danni)
• Modulo di Proposta
• Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
deve essere consegnato all’assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Medical Guard è un brand di:
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Avvertenza: a norma dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, si richiama l’attenzione della Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell’Assicurato.
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione il contratto di assicurazione;
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Attività Assicurata
Atti Invasivi Diagnostici e
Terapeutici
Circostanza
attività professionale dichiarata in polizza, svolta dall’Assicurato in qualità di medico libero professionista che esercita attività in forma autonoma e/o attività ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in regime libero professionale in strutture sanitarie pubbliche, accreditate o private e/o di Medico Convenzionato con il SSN (attività professionale intramoenia). E’ compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie pertinenti all’Attività Assicurata, nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’Attività Assicurata medesima;
II complesso delle indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altri strumenti o attrezzature previsti dalle diverse specializzazioni mediche.
A titolo esemplificativo ma non limitativo, sono considerati “Atti invasivi”:
• le coronarografie;
• le angiografie e le angioplastiche;
• gli inserimenti di pace-maker;
• l’applicazione di cateteri cardiaci;
• i prelievi bioptici in genere;
• l’amniocentesi;
• le endoscopie (gastroscopie, colonscopie, laparoscopie, fibroscopie, ecc.).
fatto o situazione a conoscenza dell’Assicurato da cui possa presumibilmente derivare un danno indennizzabile da questa Assicurazione;
Contraente il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Cose
sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno Corporale morte o lesioni personali;
Danno Materiale
distruzione o deterioramento di cose;
Fatto dannoso il pregiudizio economico arrecato a Terzi in conseguenza di un Danno corporale e/o di un Danno materiale e/o di una Perdita Patrimoniale;
Franchigia
l'importo prestabilito del danno che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Implantologia dentale
insieme di tecniche atte a riabilitare funzionalmente l’edentulia totale o parziale mediante l’inserimento di dispositivi metallici nell'osso mandibolare o mascellare, che consentono la connessione di protesi, fisse o mobili, per la riabilitazione masticatoria.
Intermediario l’Agente o il Broker di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore;
Interventi chirurgici atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale;
Massimale la massima esposizione della Società per sinistro e per annualità assicurativa;
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico arrecato a terzi che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Retroattività il periodo di 10 (dieci) anni precedente il Periodo di Polizza;
Piccoli Interventi Chirurgici interventi chirurgici eseguiti a domicilio e/o in ambulatorio senza accesso a sala operatoria e senza ricorso ad anestesia totale e/o spinale e comunque diversi da quelli qualificabili come “interventi chirurgici” o “atti invasivi diagnostici e terapeutici”;
Polizza
il documento che prova l'assicurazione;
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Prestatori di lavoro
tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
• I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
• I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
• I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
• I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
• I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Retribuzioni l’ammontare degli importi erogati ai prestatori di lavoro;
Richiesta di risarcimento
La prima, tra le seguenti circostanze, di cui l’Assicurato viene a conoscenza:
- la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso, oppure la comunicazione con la quale il terzo fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite;
- la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
Rischio la probabilità che si verifichi un sinistro;
Scoperto
la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Sinistro
Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile Professionale: la Richiesta di risarcimento (come sopra definita) pervenuta per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione e dallo stesso trasmessa alla Società durante lo stesso periodo.
Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile Terzi: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sostituto
medico abilitato dalla normativa del SSN e da quella contrattuale a svolgere attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1, del D.lg. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
Terrorismo
Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società;
Transazione
accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono;
Ufficio/Studio
ufficio o studio professionale medico.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 Codice Civile. Le dichiarazioni rese nel modulo di proposta sono prese a fondamento del contratto stesso e ne costituiscono parte integrante.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo.
Resta inteso che l’Assicurazione di cui alla presente Polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile, da chiunque stipulata, ed avente ad oggetto i medesimi rischi coperti dalla presente polizza, e pertanto le garanzie saranno operanti solo dopo esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni e per l’eccedenza rispetto ad essi, fermi i limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal presente contratto.
Art. 3 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano.
Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società la stessa sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 9 - PROROGA DELLA ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata del contratto.
Art. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 11 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione della Società o l’Agenzia presso la quale è assegnata la polizza o dove ha sede il Contraente.
Art. 12 - SURROGA
La Società è surrogata, ex art. 1916 c.c., per le somme pagate a titolo di risarcimento di Danni e Perdite Patrimoniali e per le spese sostenute, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il Contraente è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.
Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Qualsiasi interpretazione di questa polizza, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Sezione I
Avviso importante
La presente Sezione di Xxxxxxx è prestata nella forma “Claims Made” e vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante lo stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza.
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o di una omissione, che abbia comportato Danni corporali e/o Danni materiali e/o Perdite Patrimoniali, commessi colposamente nell’esercizio dell’attività di Medico del Lavoro e/o Medico Competente e/o Medico autorizzato alla sorveglianza per la radioprotezione socio XXXX.
Con riferimento alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi:
- nello svolgimento delle funzioni di medico del lavoro, medico autorizzato alla sorveglianza per la radioprotezione e medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e s.m.i.
- a seguito di multe ed ammende comminate a terzi
- derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti e/o dati ricevuti in custodia da terzi,
l’assicurazione si intende prestata nell’ambito del massimale assicurato con il sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 200.000,00 e previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro di Euro 1.000,00.
L’Assicurazione non vale per le Richieste di risarcimento relative a circostanze o situazioni già note all’Assicurato prima della data di effetto della presente polizza e che possano presumibilmente determinare Richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
Sono altresì compresi in garanzia:
▪ l’attività accessoria di medico legale;
▪ l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
▪ l’uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
▪ l’effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia riferiti alla sola attività descritta nell’ACN di Medicina Generale e più specificatamente per i medici di famiglia, di continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale.
▪ gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
▪ l’attività di libero docente in formazione ECM, di titolare di cattedra universitaria, nonché l’attività di istruttore (tutor) svolta nei confronti dei medici tirocinanti come da legge 212 del 07 /1990;
▪ l’attività di vaccinazione;
▪ la responsabilità civile in capo dell’Assicurato e a lui imputabile per attività svolta dal medico che lo sostituisce (soggetto abilitato ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo collettivo nazionale vigente); l’Assicurato è garantito in qualità di sostituto di medico di assistenza primaria titolare di convenzione in medicina generale con il S.S.N.. Tale garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui la sostituzione sia effettuata da medico di continuità assistenziale o di medico di medicina dei servizi o medico tirocinante o medico formato;
▪ la pratica di medicina non convenzionale in riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni.
E altresì compresa in garanzia l'azione di rivalsa della struttura sanitaria privata contro l'Assicurato in caso di qualsiasi errore, omissione, violazione di natura colposa (anche grave) direttamente connessi all'esercizio dell'Attività Professionale Assicurata indicata nella Scheda di Polizza commesso con colpa grave.
Art. 2 - CONDIZIONE DI OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione opera purché l’Assicurato/Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività assicurata e che i danni non siano riconducibili alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o dei regolamenti.
Art. 3 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione è valida per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Polizza e dallo stesso notificate alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali Richieste di risarcimento siano conseguenti ad Atti Illeciti posti in essere non prima del Periodo di Retroattività. L’Assicurazione vale altresì per Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato e da questi notificate alla Società entro 1 (uno) anno dalla scadenza della Polizza (garanzia postuma), sempreché il fatto che ha originato la Richiesta di risarcimento sia stato posto in essere durante il Periodo di Xxxxxxx. Il sotto massimale applicabile per la garanzia postuma in esame sarà parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. La garanzia postuma di durata annuale cesserà immediatamente nel caso in cui l’Assicurato stipuli durante tale periodo altra polizza assicurativa analoga alla presente a copertura degli stessi rischi.
Art. 4 - NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 5 - GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
A parziale deroga dell’Art. 3 – Validità temporale dell’Assicurazione - in caso di cessazione dell’Attività Professionale Assicurata , debitamente documentata, per:
i. raggiunti limiti di età,
ii. cessazione dell’esercizio della professione,
iii. malattia, infortunio o morte,
l’Assicurato (e, in caso di suo decesso, gli eredi dell'Assicurato) potrà richiedere una proroga della garanzia di cui alla Polizza per le Richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi 10 (dieci) anni, sempreché esse si riferiscano ad Atti Illeciti posti in essere nel Periodo di Polizza e/o nel Periodo di Retroattività subordinatamente al pagamento del relativo Premio. Si conviene che il Massimale indicato nella Polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati nel Periodo di Polizza e/o nell'eventuale periodo di garanzia postuma.
Art. 6 - ESCLUSIONI
Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nella presente polizza, sono esclusi:
• i sinistri che siano denunciati ala Società in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo il periodo di tolleranza di cui all’articolo 2 che precede;
• le richieste di risarcimento e le circostanze che fossero già note all’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Assicuratori;
• i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita in 10 anni antecedenti la data di effetto della polizza;
• le responsabilità e i danni derivanti dallo svolgimento di Attività che non siano espressamente indicate e dichiarate nella scheda di polizza;
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni derivanti da “atti invasivi diagnostici e terapeutici”, come indicati nelle Definizioni di Polizza, salvo quanto previsto nell’Art 1 Oggetto dell’Assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;
b. i danni derivanti da “Piccoli Interventi Chirurgici” come indicati nelle Definizioni di Polizza, salvo quanto previsto nell’Art 1 Oggetto dell’Assicurazione – Responsabilità Civile Professionale;
c. i danni derivanti da “Interventi Chirurgici” come indicati nelle Definizioni di Polizza;
d. i danni derivanti da implantologia dentale come indicati nelle Definizioni di Polizza;
e. gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
f. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
g. i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
h. i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
i. i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive, o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j. i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato;
k. i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
l. i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia, i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni agli immobili nonché alle cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;
m. i danni da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l’utilizzo di silicone in forma liquida/gelatinosa; danni da attività di sperimentazione (“clinical Trials”) e controllo sulla stessa da parte di Comitati Etici;
n. i danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza, inadeguatezza o inidoneità del consenso informato, ove obbligatorio per legge;
o. i danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
p. i danni derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
q. i danni derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente;
r. i danni che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico;
s. le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
t. le prestazioni di natura meramente estetica e i danni che ne conseguono.
u. le perdite patrimoniali conseguenti a:
• impegni pattizi ulteriori rispetto agli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in relazione all’attività prestata;
• perdita, distruzione, deterioramento di denaro, valori o titoli;
• furto;
• multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali comminate all’Assicurato.
v. I danni derivanti dallo svolgimento delle attività di (biotecnologia), di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
Sono altresì escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento:
w. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga radiato dall’Albo, o in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di sospensione dall’Albo;
x. i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.
Art. 7 - FRANCHIGIA FISSA
Limitatamente ai danni a cose l’assicurazione si intende operante previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ciascun sinistro.
Art. 8 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
Art. 9 - DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato deve fare denuncia scritta alla Società di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Nel periodo di validità del contratto, l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o circostanza, da cui possano presumibilmente derivare danni indennizzabili da questa Assicurazione. Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione.
Si richiama quanto disposto dall’articolo 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, in caso di coesistenza di altre assicurazioni. Senza il previo consenso scritto della Società, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 11 - SANZIONI
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento (anche per costi di difesa), né garantire alcuna forma di Indennizzo in favore dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse violazione della suddetta sanzione o embargo.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO/CONDUZIONE STUDIO MEDICO
Sezione II
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – RCT RCO
A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione del locale adibito a studio medico. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
B) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione:
- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
L’assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni
Art. 2 - VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE RCT/O
L’assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.
Art. 3 - NOVERO DEI TERZI
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati “terzi”:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
Art. 4 - ESCLUSIONI
Danni esclusi dall’assicurazione R.C.T./O.:
a. i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all’Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
b. i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
c. i danni cagionati alle cose in consegna e custodia, trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
d. i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;
e. i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
g. i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
h. i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i. i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
j. gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
x. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
l. i danni da furto;
m. i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n. i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
o. i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p. i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
q. i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
r. le richieste di risarcimento avanzate da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
s. i danni di natura sanzionatoria, quali “punitive or exemplary damages”, come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali;
t. i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);
u. i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
v. i danni cagionati a terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
w. i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 5 - FRANCHIGIA FISSA
Salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore, l’assicurazione viene prestata con applicazione delle seguenti franchigie:
- L’assicurazione R.C.T. è prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, di € 1.000,00 per sinistro, per i soli danni a cose.
- L’assicurazione R.C.O. è prestata con l’applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.
Art. 6 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità civile dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
Art. 7 - DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono:
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a. esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) il Contraente/Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri:
• che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
• per i quali abbia luogo inchiesta dell’Autorità Giudiziaria, o
• per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.
In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne abbia avuto conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); Art. 2 (Altre assicurazioni); Art. 3 (Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del Premio); Art. 4 (Modifiche dell’Assicurazione); Art. 5 (Aggravamento del rischio); Art. 7 (Validità territoriale dell’assicurazione); Art. 8 (Disdetta in caso di sinistro); Art. 9 (Proroga dell’assicurazione); Art. 10 (Oneri fiscali); Art. 11 (Foro competente).
Sezione I - Norme che regolano l’assicurazione responsabilità civile professionale: Art. 2 (Validità temporale dell’assicurazione); Art. 4 (Esclusioni); Art. 5 (Franchigia Fissa); Art. 6 (Responsabilità solidale); Art. 7 (Denuncia dei sinistri); Art. 9 (Garanzia postuma in caso di cessazione dell’attività).
Sezione II - Norme che regolano l’assicurazione responsabilità civile verso terzi e operai: Art. 2 (Validità temporale dell’assicurazione RCT/O); 4 (Esclusioni); Art. 6 (Responsabilità solidale); Art. 7 (Denuncia dei sinistri).
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Intermediario
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il Contraente/ Assicurato
Covid19 Risk
In considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria la Società, allo scopo di favorire le politiche di contrasto all’epidemia Covid-19, dichiara di estendere senza costi aggiuntivi e quindi senza nessun aumento del premio, sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, la copertura della garanzia di responsabilità civile professionale, allo svolgimento di attività di pronto soccorso e di medicina d’urgenza prestate in ragione della suddetta emergenza, con riferimento alle sole attività inerenti la cura del Covid-19.
Fermo il resto.
Il Contraente/ Assicurato
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Intermediario
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Cognome e Nome / Ragione sociale
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