Conferimento di incarico professionale in materia civile e commerciale
Conferimento di incarico professionale in materia civile e commerciale
Tra l’ Avv. (di seguito denominato “Avvocato”);
e il Sig. (di seguito denominato “Assistito”);
si conviene e si stipula quanto segue.
L’Assistito conferisce all’Avvocato l’incarico di rappresentanza, assistenza, consulenza e difesa nella controversia
avente ad oggetto del valore di euro ai seguenti patti e condizioni:
1. l’Assistito conferma essere vere e certe le circostanze di fatto inerenti la controversia sin qui riferite e si impegna a fornire ulteriori informazioni, atti, documenti, nominativi e indirizzi di testimoni e quant’altro ritenuto dall’Avvocato necessario ai fini del corretto puntuale svolgimento dell’attività difensiva;
2. l’Assistito viene reso edotto dall’Avvocato e prende atto che la controversia oggetto dell’incarico presenta aspetti problematici, la cui complessità dipende anche dalle strategie difensive, dalle eccezioni e richieste di controparte, nonché dalle decisioni del giudice; l’Assistito dichiara altresì di essere stato informato che l’oggetto del giudizio per cui ha conferito mandato è di particolare ed elevata difficoltà, in ragione della esistenza di numerose possibili cause ostative alla accoglimento delle sue pretese e/o eccezioni, da lui esposte all’Avvocato, e di aver conferito l’incarico nella piena consapevolezza di tali difficoltà;
3. nell’ambito di tale incarico l’Assistito conferisce all’Avvocato ogni più ampio potere di legge, incluso quello di spiegare ogni tipo di domanda ed eccezione, anche nuova o riconvenzionale, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, deferire e riferire giuramenti, richiedere provvedimenti cautelari in corso di causa, rinunciare agli atti e accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze; elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato come in epigrafe;
4. l’Avvocato potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità;
5. è convenuto ed inteso che per lo svolgimento del presente incarico spetterà all’Avvocato un corrispettivo determinato, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:
[ ] i compensi come previsti e disciplinati dal d. m. 55/2014, e quindi come da tabella che segue:
Fase di studio | € |
Fase introduttiva | € |
Fase di trattazione e istruttoria | € |
Fase decisionale | € |
Precetto | € |
Fase esecutiva immobiliare | € |
Altra fase esecutiva | € |
Procedimento per ingiunzione | € |
[ ] importi a titolo di compenso per le fasi delle controversia come indicate nel d.
m. 55/2014 (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria,fase esecutiva, etc.), quantificati come da tabella che segue:
Fase di studio | € |
Fase introduttiva | € |
Fase di trattazione e istruttoria | € |
Fase decisionale | € |
Precetto | € |
Fase esecutiva immobiliare | € |
Altra fase esecutiva | € |
Procedimento per ingiunzione | € |
[ ] un importo onnicomprensivo pari al % ( controversia;
[ ] un compenso onnicomprensivo pari al % (
per cento) del valore della
per cento) della cifra che
verrà riconosciuta dal giudice per sorta capitale e interessi, al netto di ulteriori somme eventualmente liquidate a carico di controparte a titolo di spese e compensi, convenendosi tra le parti che la quota così determinata è proporzionale rispetto all'attività professionale svolta ed a prestarsi e che la pattuizione testé disciplinata non è da considerarsi come una cessione di credito, vietata peraltro dal disposto di cui all'art. 1261 c.c., ma come una pattuizione disciplinata dall'art. 2233, comma 3° c.c., e cioé come patto col quale è stato stabilito un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta regolato, come precisato, dall'art. 2 comma 1 letto a) della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248;
[ ] un importo di euro , ( / ), complessivamente e forfetariamente
calcolato, per l’intera controversia;
[ ] importi a titolo di compenso per le singole attività (per l’esame degli atti; per ciascuna ora o frazione di ora di colloqui di studio; per ciascuna ora o frazione di ora di colloqui fuori studio; per la redazione di ciascun atto o scritto difensivo; per ogni corrispondenza, anche telefonica; per la partecipazione a ciascuna udienza, accesso a operazioni peritali o vacazione; per l’assistenza a sedute tendenti alla bonaria definizione della controversia), quantificati come da tabella che segue:
Per ogni ora di consultaz./colloquio | € |
Per ogni atto/scritto difensivo | € |
Per ogni corrispondenza | € |
Per ogni udienza/accesso/seduta | € |
6. in aggiunta al compenso come determinato al capo che precede, spetterà all’Avvocato un rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% (quindici per cento) sul compenso ai sensi dell’art. 2, comma 2, d. m. 55/2014;
7. all’Avvocato spetteranno inoltre le maggiorazioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D. M. 55/2014 (per pluralità di controparti, pari al 20% per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e pari al 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti, e del 20% quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta;
8. in aggiunta al compenso come determinato al capo che precede, spetterà
all’Avvocato una maggiorazione del % ( per cento) per la difficoltà
dell’incarico ai sensi dell’art. 4, comma 1, d. m. 55/2014;
9. all’Avvocato spetterà inoltre una maggiorazione pari al % ( per
cento) sul compenso come stabilito ai sensi dei capi che precedono nella ipotesi di esito in tutto o in parte favorevole della controversia;
10. in ogni caso, in aggiunta al compenso come determinato ai capi che precedono, spetterà all’Avvocato il rimborso delle spese vive documentate; all’uopo si conviene che le spese giudiziarie per bolli, contributi unificati, registrazioni atti, ecc. sono a carico della parte assistita e corrisposte da questa direttamente, ovvero che, qualora anticipate dal professionista, saranno a questi rimborsate a semplice richiesta;
11. in ogni caso spetterà all’Avvocato quanto dovuto per legge a titolo Cassa Previdenza Avvocati e I.V.A. calcolato come per legge sul compenso pattuito ai capi che precedono;
12. il compenso come sopra pattuito sarà corrisposto con le seguenti modalità:
in ratei
di euro ,
( / ) ciascuno;
secondo le seguenti scadenze:
e i relativi pagamenti saranno effettuati entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dei preavvisi di parcella;
13. il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza l’Avvocato all’immediata rinuncia al mandato conferitogli, con esonero da ogni responsabilità, salvi gli oneri di comunicazione, sino alla nomina di altro difensore;
14. l’Assistito è tenuto a corrispondere all’Avvocato l’importo risultante dalla presente scrittura indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall’onere di rimborso posto a carico di controparte; qualora l’importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’Avvocato, se recuperato da controparte;
15. l’Avvocato è autorizzato a richiedere direttamente alla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somma ricevute dalla controparte, sino alla soddisfazione del proprio credito;
16. in caso di recesso, rimane l’obbligo dell’Assistito di corrispondere all’Avvocato il compenso maturato fino all’intera fase in cui il recesso viene esercitato, ovvero una percentuale del compenso forfetariamente pattuito proporzionale all’attività svolta;
17. le parti dichiarano che la pattuizione sul compenso di cui alla presente scrittura deve intendersi quale preventivo ai sensi delle vigenti disposizioni della legge professionale;
18. le parti convengono e danno atto che il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito;
19. le parti convengono e danno atto che la presente scrittura è stata oggetto di libera contrattazione;
20. l’Avvocato è regolarmente assicurato per la responsabilità professionale presso la
società assicuratrice polizza n. ;
con
21. l’Assistito dichiara di aver acquisito le informazioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento ed alla diffusione dei dati sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento del mandato difensivo; in particolare l’Assistito dichiara di essere stato informato dall’avvocato che i dati rilasciati dal cliente saranno trattati secondo le modalità dell’art. 13 del d. lgsl. 196/2003, dunque
finalizzati esclusivamente all’incarico conferito e con la sottoscrizione della presente informativa si intende rilasciato anche il consenso al trattamento dei dati personali; i dati non sono soggetti a diffusioni e possono essere comunicati a terzi, nel rispetto di quanto sopra;
22. le parti danno atto che l’Avvocato ha proceduto alle verifiche antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e di cui alla Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 27 dicembre 2007 e, quindi: a) con riferimento all’Assistito: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento alla prestazione professionale: 5) tipologia della prestazione professionale posta in essere; 6) modalità di svolgimento della prestazione; 7) ammontare; 8) durata della prestazione professionale; 9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; 10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione;
23. l’Assistito dichiara di essere stato informato dall’Avvocato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28: 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia oggetto della presente scrittura, nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3) dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di
500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta;
24. l’Assistito dichiara di essere stato informato dall’Avvocato, ai sensi degli artt. 2, comma 7°, del d. l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, di quanto segue: 1) a norma dell’art. 2, comma 7°, del d. l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, prima di intraprendere un giudizio contenzioso, l’Assistito può adire volontariamente lo strumento alternativo della negoziazione assistita da un avvocato, nelle materie aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti; 2) la suddetta procedura di negoziazione è altresì obbligatoria ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale se oggetto della controversia è il risarcimento danni da circolazione stradale, oppure la domanda di pagamento di somme, a qualsiasi titolo, non eccedenti il valore di 50.000 euro; 3) la procedura di negoziazione assistita è esente da bolli e diritti, ed è veloce e celere; se ricorrono
altresì le condizioni per la ammissione al gratuito patrocinio ex art. 76 del d.p.r. 115/2002, potrà essere utilizzato in tale procedura a norma del comma 6° dell’art. 3 d.
l. 132/2014 conv. in l. 162/2014; la domanda verrà depositata presso lo stesso avvocato che provvederà a trasmetterla la competente Consiglio dell’Ordine per gli adempimenti di rito; 4) l’accordo di negoziazione, che dovesse raggiungersi, deve essere sottoscritto anche dall’avvocato, che certifica l’autenticità della firma della parte sua assistita, e certifica la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; con la sussistenza di tali requisiti, l’accordo di negoziazione costituisce titolo esecutivo.
, lì
L’Avvocato L’Assistito
Si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. n. 5., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18. e 19..
, lì
L’Avvocato L’Assistito