TRA
Repertorio n.
[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO, E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PER UN PERIODO DI 60 MESI.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”)
E
con sede legale in
iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n.
P. IVA e C.F.
nella persona del
(nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società a seguito di espletamento di procedura aperta sopra la soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi e per gli effetti
della Deliberazione del Direttore Generale di questa ATS n. del
, è risultata aggiudicataria della fornitura di un applicativo, e relativa assistenza tecnica e manutenzione, per la gestione informatizzata del patrimonio immobiliare dell’ATS della Città Metropolitana di Milano;
- con nota prot. n. del è stata trasmessa alla società sopra citata comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
o cauzione definitiva;
o estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
o copia polizza assicurativa RC;
o [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- L’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di legge acquisendo e/o richiedendo:
o Visura Ordinaria della C.C.I.A.A. di ; Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente; Certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale territorialmente competente; Certificato delle Sanzioni Amministrative del Tribunale territorialmente competente; DURC regolare; Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato del Tribunale territorialmente competente; Certificato di cui alla L. 68/99 all’Ente competente; Certificato dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
SI CONVIENE E STIPULA
Art. 1) Oggetto del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di un applicativo, e relativa assistenza tecnica e manutenzione, per la gestione informatizzata del patrimonio immobiliare dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, come descritto nella documentazione di gara.
Il software che l’Appaltatore svilupperà, nonché le eventuali e successive modifiche (correttive, evolutive, migliorative) dallo stesso introdotte, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotte dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara, si intenderanno di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità open source sul repository Developers Italia.
L’affidamento della fornitura di cui al comma 1 del presente articolo è regolato:
- dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico, quali atti accettati senza condizioni o riserva alcuna con la partecipazione alla procedura di gara e con la presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore;
- dall’offerta tecnica ed economica, così come presentate in data
dall’Appaltatore;
- dalle clausole del presente atto.
Art. 2) Durata dell’appalto
Il presente contratto ha la durata di 60 mesi decorrenti dal e sino al .
§ 2.1 Piano di fornitura
L’Appaltatore deve consegnare e collaudare la soluzione in tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di 180 giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. La soluzione potrà essere considerata consegnata soltanto se, entro le suddette tempistiche, la stessa avrà superato con esito positivo il collaudo.
Entro il suddetto termine l’Appaltatore deve garantire, altresì la formazione degli utenti ATS secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico alla voce “Formazione utenti”.
La non osservanza di tale obbligo contrattuale determinerà a carico dell’Appaltatore l’applicazione di penali e/o l’eventuale risoluzione del contratto con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico alla voce “Collaudo e avviamento”.
In esito al collaudo positivo, decorrerà il servizio di manutenzione evolutiva che, pertanto, l’Appaltatore deve garantire sino alla scadenza naturale del contratto.
Si precisa che il servizio di manutenzione correttiva comprende un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di avvio del sistema in produzione; il servizio di manutenzione correttiva proseguirà, dopo il periodo di garanzia, fino alla decorrenza dei 60 mesi del contratto. Pertanto, il corrispettivo per il servizio di manutenzione correttiva verrà riconosciuto all’Appaltatore soltanto allo scadere del periodo di garanzia.
L’Appaltatore è tenuto a garantire ad ATS un adeguato passaggio di consegne alla conclusione naturale del contratto. Le stesse modalità devono essere assicurate dall’Appaltatore in caso di eventuale conclusione anticipata della fornitura.
Art. 3) Importo dell’appalto
L’importo complessivo del presente Contratto è pari a (Iva esclusa).
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale (esclusa IVA), di tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitolato Tecnico e quindi è fisso e non modificabile, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione alla ATS Città Metropolitana di Milano.
Art. 4) Variazioni contrattuali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine.
La durata del presente Contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (stimato in 12 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni (formazione, assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva) oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Art. 5) Obblighi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, all’osservanza degli obblighi contrattuali di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e al Capitolato Tecnico, nonché agli obblighi assunti con la proposta tecnico-qualitativa.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche ed organizzative di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante la vigenza del rapporto contrattuale.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai commi precedenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata del presente contratto, senza eccezione alcuna:
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale;
- a trasmettere alla Amministrazione il nominativo del referente dell’appalto;
- a rimborsare, entro il termine di sessanta giorni, all’Amministrazione le spese sostenute per la pubblicità legale ai sensi dell’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..
Art. 6) Prezzi
II prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione della procedura di gara, si intende:
- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge;
- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivo di tutto quanto richiesto dal Capitolato, dal Capitolato Tecnico e quanto proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, con esclusione dell’IVA, a carico dell’Azienda.
Art. 7) Fatturazione e pagamenti
§ 7.1 Fatturazione
Sottoscritto il presente Contratto d’Appalto ed effettuato il collaudo con esito positivo, le prestazioni potranno essere oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore.
L’importo contrattuale verrà riconosciuto come segue:
a) il 65% come sviluppo delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico (incluso il servizio di formazione on-site). In particolare:
- il 40% di tale quota, “a corpo”, a valle del collaudo e del rilascio del sistema in produzione;
- il rimanente 25% come canone periodico trimestrale posticipato, dopo il rilascio del sistema in produzione;
b) il 12,5% come servizio di manutenzione correttiva, da fatturarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, decorso il periodo di 12 mesi di garanzia;
c) il 12,5% come servizio di assistenza, da fatturarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione;
d) il 10% come manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” al collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate, corrispondenti alle cinquanta giornate complessive previste nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
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Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’ATS devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)n. XXXXXXXXXX.
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l’ATS della Città Metropolitana di Milano non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ATS della Città Metropolitana di Milano;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
§ 7.2 Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dal Committente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
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- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Ove l’ATS della Città Metropolitana di Milano determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dall’appaltatore, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.
Art. 8) Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 9) Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Art. 10) Indicatori di qualità, Service Level Agreement (SLA) e penali
Per la caratteristica delle prestazioni, l’attività non potrà essere sospesa. Pertanto l’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione delle prestazioni.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, onde misurare i diversi servizi che compongono la fornitura dal rispetto delle scadenze contrattuali (collaudo, data di rilascio del sw in produzione, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza/gestione applicativi, utilizzerà gli indicatori di qualità e gli SLA di seguito descritti.
RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale
L’indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo totale previsto dal contratto di fornitura. La giornata lavorativa è definita al capitolo 9 del Capitolato Tecnico, ovvero vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l’offerta tecnica dell’aggiudicatario e/o pianificata in un
piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Prestazioni temporali |
Aspetto da valutare | Rispetto di una scadenza contrattuale | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativi | Fonte dati | Documenti di pianificazione |
Periodo di riferimento | Durata contratto | Frequenza di misurazione | Ad evento |
Dati da rilevare | Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell’evento contrattuale | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | RSCT = data_eff – data_prev | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | RSCT <= 0 | ||
Azioni contrattuali | Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1‰ contrattuale. | ||
Eccezioni | Nessuna |
TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo
L’aggiudicatario è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all’esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l’avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.
L’indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l’applicazione di una penale pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sotto caratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo |
Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'obiettivo | Frequenza di misurazione | Al termine della fase di collaudo dell’obiettivo |
Dati da rilevare | - casi di test pianificati , eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test) | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100 | ||
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 | ||
Valore di soglia | TNCO <= 10 % | ||
Azioni contrattuali | Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS. | ||
Eccezioni | Nessuna |
GSCO – Giorni di sospensione del collaudo
Con questo indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, ...) per cause imputabili al Fornitore.
Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l’applicazione di una penale una tantum pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.
Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità | |
Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore | ||
Unità di misura | Xxxxxx lavorativo | Fonte dati | Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa |
Periodo di riferimento | Durata collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
Dati da rilevare | Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) | ||
Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive) | ||
Formula | 𝐺𝑆𝐶𝑂 = ∑Nsosp(𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 – 𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 ) 1 i i | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | GSCO = 0 | ||
Azioni contrattuali | Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
DAES – Difettosità in avvio in esercizio
Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.
Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione. | ||
Unità di misura | Difettosità | Fonte dati | Sistema di tracciatura |
Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
Dati da rilevare | Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Valore Soglie | DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Azioni contrattuali | Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo |
TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in esercizio (per singolo intervento)
L’indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell’operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa è definita dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio, trimestralmente si calcolano i tempi di ripristino dell’operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’aggiudicatario, è di 8 ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all’aggiudicatario, è di 2 giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento | ||
Unità di misura | Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative) | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Il trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [fase attivazione](inizio) Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [fase esecuzione] (termine) Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) |
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | TROI | Bloccante: ≤ 8 ore solari | Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi (esclusi sabato e festivi) |
Azioni contrattuali | Il superamento del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ripristino dell’operatività in esercizio” così definita: pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; pari all’1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura. | ||
Eccezioni | Nessuna |
CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi
L’indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l’intervento correttivo.
In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l’errore recidivo) ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura.
Caratteristica | Affidabilità | Sottocaratteristica | Maturità |
Aspetto da valutare | Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. | ||
Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Sistema di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) | ||
Regole di campionamento | Nessuna |
Formula | CSR = Ncase_ricorsivi |
Regole di arrotondamento | Nessuna |
Valore di soglia | CSR = 0 |
Azioni contrattuali | Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente definito per il servizio. |
Eccezioni | Nessuna |
TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza
L’indicatore di qualità TRRI misura l’efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.
ATS trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristic a | Efficienza temporale |
Aspetto da valutare | Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza | ||
Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Strumento di tracciatura o comunicazioni |
Periodo di riferimento | Trimestre precedente la rilevazione | Frequenza di misurazione | Trimestrale |
Dati da rilevare | - Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento | ||
Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute |
Formula | TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione |
Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 |
Valore di soglia | TRRI ≥ 99% |
Azioni contrattuali | Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale ”Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione |
Eccezioni | Nessuna |
Nel corso del periodo contrattuale, previa comunicazione scritta da inviare all’aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta PEC, in caso di inadempienze nell’esecuzione del contratto, l’ATS avrà facoltà di applicare le penali sopra riportate.
L’aggiudicatario potrà comunicare all’ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito.
In caso di applicazioni di penali sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti.
Art. 11) Risoluzione del contratto
L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell’ipotesi previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del Capitolato Speciale d’Appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
L’ATS si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
Mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
o per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
Difettosità:
o al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
o al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l’ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
Al verificarsi di 10 applicazioni di penali nell’arco del periodo contrattuale.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del Capitolato Speciale d’Appalto e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui
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l’appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso l’ATS si riserva la facoltà di addebitare all’appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17/06/2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa o interrotta il servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico;
- l’appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal Capitolato Speciale d’Appalto;
La risoluzione del presente Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare
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all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
Art. 12) Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’appaltatore:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto richiesto da parte dell’ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto del presente contratto;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente contratto;
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5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Capitolato Tecnico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’appaltatore dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.
Non è consentito il recesso da parte dell’appaltatore.
Art. 13) Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice Comportamentale, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 120 del 07.02.2018 è reperibile sul sito internet aziendale.
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il suddetto Piano, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 45 del 31.01.2019 è reperibile sul sito internet aziendale.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17.06.2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Art. 14) Trattamento di dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.
La società è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.
In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all’osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.
Designazione Sub Responsabili in caso di sub appalto. (la presente clausola è prevista solo nel caso in cui vi sia un subappalto)
Ai sensi dell’art. 28 c.4 del Regolamento Ue, il Responsabile è autorizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano a designare uno o più sub responsabili per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile.
Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.
ATS dovrà essere preventivamente informata per iscritto di tale designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso.
Designazione Rappresentanti (la presente clausola è prevista solo se l’Appaltatore è un’impresa che non ha sede in un Paese UE. In tal caso, l’Appaltatore deve nominare un Rappresentante che abbia sede in un Paese UE)
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Ue, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.
Audit e Ispezioni
La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull’osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.
Il Responsabile consentirà l’accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.
Responsabilità e Manleva
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai sub responsabili.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente Contratto.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, il Responsabile è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
23/25
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente contratto.
Art. 15) Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato,
quale deposito cauzionale definitivo,
rilasciata da .
n.
pari a €
Art. 16) Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato Tecnico e l’offerta tecnico - qualitativa e l’offerta economica prodotte dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.
Art. 17) Controversie
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, insorgenti durante l’esecuzione o al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Milano.
Art. 18) Spese bollatura del contratto
Tutte le spese inerenti al presente contratto (a titolo esemplificativo: imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, spese di bollo relative agli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio,) sono a totale carico dell'Appaltatore.
L’Appaltatore, tenuto all’apposizione sulla propria copia del presente contratto dei bolli previsti da normativa, provvederà alla consegna dei bolli corrispettivi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, in marche (una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro pagine) o tramite ricevuta di pagamento telematico.
La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d’uso.
Art. 19) Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Appaltante e appaltatore dichiarano quindi di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx