CUP: XXXXXXXXXXXXXX- CIG: XXXXXXXXXXXXXX TRA
SHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX CO.
3 ART 54 del dlgs 50/2016 e s.m. PER I lavori” manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento da effettuarsi su ordini di servizio sulla rete idrica e fognaria per una durata per una durata contrattuale di mesi 12.
CUP: XXXXXXXXXXXXXX- CIG: XXXXXXXXXXXXXX TRA
Il Comune di Naso Xxx Xxxxxxx, 0 - Xxx. 0000/000000 - Fax 0941/961041 - Codice Fiscale 00342960838 PEC: comunenaso@pec.it- nella persona di in seguito indicato anche come n “Committente”)
E
nato a il , residente in , via ,
in qualità di
dell’impresa
con sede in
, via
,
codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa
con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 2- impresa
con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa con sede in
, via , ; codice fiscale
e partita IVA ;
4- impresa con sede in , via , ; codice fiscale
e partita IVA ;
nonché l’impresa ( ) con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA
, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
PREMESSO:
- Con det è stata aggiudicata ;
- che, all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %, è risultato aggiudicatario dell’appalto;
- che, pertanto, il committente con nota prot. del 2017, ha dato comunicazione alla Società la conclusione della procedura per stipulare l'accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54del dlgs 50/2016 e s.m.;
- che l’Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di xxxxxx, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che il Committente ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione predetta;
- che all’esito di tale verifica la Società è risultata in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dalla Società stessa e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il Committente con determina n. del
2017 ha disposto la conclusione della procedura dell'accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54 in oggetto dandone comunicazione alla Società con nota prot.
del 2017;
- che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico ed economici avendone accertato la qualità del progetto la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;
- che l'Appaltatore ha giudicato i Xxxxxx realizzabili gli elaborati progettuali adeguati ed prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di appositi contratto di esecuzione disciplinanti l’esecuzione dell'accordo quadro;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ARTICOLO2 Oggetto del contratto
1. il Committente conclude con l’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'accordo quanro per l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui alla procedura in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione solo a seguito di singoli ordini di esecuzione alle condizioni di cui al
CSA ed al presente contrattononchè agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Nuovo Codice dei contratti»).
2. Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:
.
Sono espressamente ricomprese nell’appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Committente con il verbale di consegna delle aree.
ARTICOLO 3 Ammontare del contratto
1. L’importo del presente accordo quanro ammonta a euro
(diconsi euro ) di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. I singoli ordinativi saranno stipulati “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Nuovo Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente richieste mediante ordinativi di fornitura e autorizzate e regolarmente eseguite applicando i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui alla tav. 3 depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore ( per le voci non presenti sulla scorta di specifiche anali prezzi).
Articolo 4 Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concluso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del cpresente accordo quadro l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
ARTICOLO 5 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
, all’indirizzo , presso .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT acceso
presso , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è indicato nei singoli ordini esecutivi e decorreranno dalla data di trasmissione degli stessi dei lavori secondo quanto normato dal Capitolato Speciale di appalto.
ARTICOLO 7 Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'avvio o l’esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste adal Capitolato Speciale di Appalto in ragione dei codici di urgenza indicati ordine esecutivo.
ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori.
Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli ordini esecutivi.
ARTICOLO 9 Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idone locali anche provvisori e delle necessarie attrezzature per gli operai;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali) di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini dell’art. 95, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti) indicata dall’Impresa in sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € (euro ).
h) la verifica e l'integrità dei sottoservizi incrociati durante gli scavi ed i lavori di manytenzione
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 32.
ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti a valle dell'esecuzione di ogni singolo ordine di esecuzione.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione ( ordine di commissione); il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni (variazione del prezzo superiore al 10%), il 4° capoverso dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Nuovo Codice dei contratti.
ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dal Capitolato Speciale di Appalto.
ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di ogni stato di avanzamento che sarà emesso con cadenza trimestrale s cumulando l'importo dovuto sulla
scorta degli ordini di intervento regolarmente eseguiti in accordo a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.
2. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del 1° capoverso del 5° comma dell’articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
3. In deroga al comma 1:
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al € 1000; in tal caso l’importo residuo è liquidato nel successivo trimestre.
b) se non vengono commissionati lavori per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ARTICOLO 14 Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15 Regolare esecuzione e collaudo.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei isngoli lavori e può semplicemente essere costituito da una apposizione di regolare messa in opera sul consuntivo dei lavori da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto: tale certificato ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice PEC con messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del capitolato speciale di appalto o contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, PEC). In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 22, salva comunque la facoltà del Committente medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior danno subito.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ARTICOLO 17 Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve (siano pertinenti e non imputabili ad aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Nuovo Codice dei contratti ma per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili
in sede di partecipazione all’appalto), promuove l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di collaudo.
2. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L. dell’esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito, dell’organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC (art. 210 Nuovo Codice dei contratti) l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. L’esperto, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla nomina la proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP delle riserve.
3. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni
controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Nuovo Codice dei contratti. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Committente, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art. 207 del Nuovo Codice dei contratti) le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al Collegio. Se le parti
accettano la soluzione offerta dal Xxxxxxxx, l’atto contenente la proposta di soluzione costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto e vale come transazione.
6. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo xxxxxxx, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del Nuovo Codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del Nuovo Codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 8 e 9.
8. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
9. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 comma 3 e 105, commi 4, 9 e 10, e 131 del Nuovo Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 comma 3, 5 e 6 del Nuovo Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data
numero .
ARTICOLO 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dalle vigenti disposizioni legislative.
ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che l'appaltatore con la sottoscrizione della presente dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base anche alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. L’appaltatore dichiara anche di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
ARTICOLO 21 Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 2, del Nuovo Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante
( ) numero in data rilasciata
dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di
( ) per l'importo di euro pari al ( ) per
cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.
123.
ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore in occasione dell'esecuzione dei singoli ordinativi di intervento deve essere
coperto da assicurazione , con polizza numero in data
rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di
, che copra:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 500.000 (euro _500.000), ;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000 ( ).
3. Le polizze/la polizza di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.
1.Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) Le Dichiarazioni rese dall’appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la Dichiarazione di subappalto;
b) il Capitolato Speciale d’appalto;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
d) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
e) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte
integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.
ARTICOLO 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti ed i relativi provvedimenti attuativi previsti.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.
I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti anche al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Fino all’entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del Nuovo Codice dei contratti).
ARTICOLO 26 Recesso
il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: PEC, fax, telegramma, raccomandata A/R).
ARTICOLO 27 Clausola di Manleva
L’Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare
attenzione all’eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.
Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell’appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
ARTICOLO 28 Auditing
L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da questa incaricato.
A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del il Committente e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l’espletamento delle verifiche di cui sopra.
ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti
Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Committente
L’Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Committente in merito all’utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.
L’Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01 L’Appaltatore s’impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell’espletamento dello stesso.
L’eventuale violazione di tale obbligazione configura un’ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.
ARTICOLO 31 Responsabile del contratto
Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile di contratto e della sua esecuzione il - al quale competerà l’esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.
Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato. L’Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto
.
Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Committente.
Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Naso
L’impresa affidataria
Il legale rappresentante
Il Committente
Xxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx Ph.D.
2: | Oggetto del Contratto |
3: | Ammontare del contratto |
6: | Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. |
7: | Penale per i ritardi |
8: | Sospensioni e riprese dei lavori |
9: | Oneri a carico dell’appaltatore |
10: | Contabilità dei lavori |
11: | Invariabilità del corrispettivo |
12: | Variazioni al progetto e al corrispettivo |
13: | Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo |
14: | Ritardo nei pagamenti |
15: | Regolare esecuzione e collaudo. |
16: | Risoluzione del contratto |
17: | Controversie |
18: | Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza |
19: | Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere |
20: | Adempimenti in materia antimafia e in materia penale |
21: | Subappalto |
22: | Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva |
23: | Obblighi assicurativi |
24: | Documenti che fanno parte del contratto |
25: | Richiamo alle norme legislative e regolamentari |
26: | Recesso |
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:
27: Xxxxxxxx xx Xxxxxxx 00: Auditing
29: Proprietà dei documenti
30: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01 e ss.mm.ii. 31: Responsabile del contratto
32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale Naso, lì
L’Impresa affidataria
Elenco allegati
• Offerta economica dell’Appaltatore;
• Dichiarazione rese dall’appaltatore in fase di gara comprensiva di Dichiarazione di subappalto;
• Capitolato Speciale d’appalto
• Elenco dei prezzi unitari Naso, lì
L’impresa affidataria Il Committente
Xxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx Ph.D.