INTRATTENIMENTO TELEVISIVO NELLE CAMERE DI DEGENZA PRESSO GLI OSPEDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA E DELL’AZIENDA U.S.L. DI PARMA - PERIODO ANNI 7
Unione d’Acquisto AVEN Azienda Capofila
AZIENDA U.S.L. DI PARMA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI
INTRATTENIMENTO TELEVISIVO NELLE CAMERE DI DEGENZA PRESSO GLI OSPEDALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA E DELL’AZIENDA U.S.L. DI PARMA - PERIODO ANNI 7
Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di intrattenimento televisivo presso le camere di degenza ai degenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (di seguito indicata anche solo come AOU di Parma) e dell’Azienda USL di Parma (di seguito indicata anche solo come AUSL di Parma), per il periodo di anni 7 con decorrenza che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione della gara. Per l’Azienda USL di Parma gli apparecchi televisivi dovranno essere installati presso l’Ospedale di Vaio e la Casa della Salute di San Secondo Parmense. L’Azienda USL di Parma si riserva di richedere, nel corso di validità del periodo contrattuale, l’ampliamento del servizio presso l’Ospedale di Borgo Val di Taro ed il Centro Cure Progressive “X. Xxxxxxx” di Langhirano.
Il volume di utilizzo dei servizi sarà l’elemento centrale del rischio operativo, ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, direttamente collegata alla relazione tra tariffe applicate e caratteristiche e qualità dei servizi erogati.
Al fine di poter eseguire una stima del numero di utenti annui e dei relativi potenziali ricavi attesi si indicano il numero di dimissioni ricoveri ordinari e DH (quest’ultimo ove previsto):
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
• N. dimissioni ricoveri ordinari anno 2017: 38.281 (+ 7.380 in regime di DH);
Azienda USL di Parma
A) Ospedale di Vaio
• N. dimissioni ricoveri ordinari anno 2017: 9.673 (+ 2.236 in regime di DH);
B) Casa della Salute di San Secondo Parmense (Ospedale di Comunità, Modulo di Riabilitazione, Lungo Assistenza)
• N. dimissioni ricoveri ordinari anno 2017: 376.
Art. 2 – Durata dell’appalto
Il contratto avrà durata di anni 7 con decorrenza che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione della gara, con possibilità di proroga, alle stesse condizioni contrattuali e a discrezione delle singole Aziende sanitarie, per un massimo di ulteriori 2 anni, previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria da parte dell’Azienda sanitaria interessata.
In ogni caso la Ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, avrà comunque l’obbligo di garantire il servizio in essere, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di altri 6 mesi e comunque fino a che le Aziende sanitarie, anche singolarmente, non abbiano aggiudicato il nuovo appalto e sia intervenuta la completa attivazione del nuovo servizio appaltato.
L’Azienda USL di Parma, in qualità di capofila, si riserva le seguenti facoltà:
di revocare il procedimento prima dell’adozione dell’atto di aggiudicazione;
di non aggiudicare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato qualora ritenga le offerte eccessivamente onerose o non rispondenti alle situazioni reali di mercato all’atto dell’aggiudicazione;
di non aggiudicare a proprio insindacabile giudizio il servizio.
In tutti i casi, le imprese partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto per risarcimento danni, né per lucro cessante, né per danno emergente.
Art. 3 – Importi a base d’asta
3.1) Gli importi complessivi annuali dei canoni dell'appalto a base d'asta a favore delle Aziende sanitarie, soggetti ad offerte in aumento, sono i seguenti:
• Azienda USL di Parma - Euro 7.000,00 (I.V.A. esclusa);
• Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma - Euro 15.000,00 (I.V.A. esclusa).
Il corrispettivo previsto per l’effettuazione del servizio di intrattenimento televisivo presso le camere di degenza sarà fatturato dalle singole Aziende sanitarie annualmente in via anticipata. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura. Si precisa che i canoni saranno aggiornati all’inizio di ogni annualità contrattuale al 100% delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Nel caso di variazione fino al 10% del numero dei televisori in più o in meno, il canone rimarrà fisso. Oltre tale %, il canone verrà variato in proporzione rispetto ai punti percentuali di variazione oltre al 10%.
3.2) La tariffa per il noleggio da addebitare ai degenti, soggetta ad offerte in diminuzione, è di Euro 6,00 IVA inclusa al giorno o frazione di giorno (il giorno viene calcolato in 24 ore dalla data di attivazione del servizio) e si riferisce esclusivamente ai canali a visione libera. La tariffa giornaliera viene calolata intera, anche nel caso non si raggiungano le 24 ore. Dovranno essere indicate le riduzioni con riferimento ai noleggi superiori a 5 giorni naturali e consecutivi. La Ditta aggiudicataria, se lo riterrà opportuno, potrà aggiornare la tariffa per il noleggio, all’inizio di ogni anno contrattuale, nel limite massimo del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, effettuando comunque l’arrotondamento ai 10 centesimi per difetto o per eccesso, dandone preavviso alle Aziende sanitarie. La tariffa si riferisce alla possibilità di visione di tutti i programmi per i quali non sono previsti oneri per l’utenza ordinaria. L’impresa è libera di fissare diverse ed ulteriori tariffe in caso di offerta di visione di programmi o canali a pagamento, che non siano collegati al canone RAI.
Il servizio decorre dall’ora in cui è possibile visionare i programmi, mentre ha termine nel momento in cui viene definita la scadenza all’atto dell’attivazione da parte dell’utente, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria è libera di fare ulteriori promozioni, anche durante l’esecuzione del contratto, purché le stesse siano più vantaggiose per l’utente, rispetto a quelle offerte in sede di gara.
3.3) Potrà essere anche prevista una tariffa al minuto, a scelta dell’aggiudicatario, ma la tariffa al minuto offerta al pubblico per l’utilizzo del servizio di intrattenimento televisivo dovrà essere inferiore a € 0,15/minuto (IVA inclusa);
3.4) Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le imposte, tasse ed i canoni per l’erogazione del servizio e la messa in onda delle trasmissioni (sia locali che nazionali, comprese quelle eventuali nei confronti della RAI o di altri emittenti televisive o radiofoniche). Nel caso che le singole Aziende sanitarie fossero chiamate a rispondere del mancato pagamento di imposte, tasse o canoni, le stesse potranno rivalersi sulla cauzione definitiva, che dovrà essere prestata con scadenza di almeno un anno successivo alla fine del contratto in oggetto;
3.5) Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali connessi all’incasso delle somme dagli utenti.
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio sarà gestito in esclusiva dall’aggiudicatario, che dovrà procedere a proprie spese alla fornitura e all’installazione a parete degli apparecchi televisivi in tutte le camere di degenze che verranno indicate dalle competenti Direzioni delle singole Aziende sanitarie, nonché al loro eventuale collegamento in rete sempre a spese della Ditta aggiudicataria, al fine di permettere l’attivazione degli stessi tramite comandi in remoto. Sono altresì a carico dell’affidatario tutti gli impianti e relativi costi per la parte impiantistica comprese le antenne o altri ricevitori e/o apparecchiature necessarie all’espletamento del servizio, fino ai televisori. E’ prevista
l’installazione di almeno 1 apparecchio televisivo per ogni stanza di degenza; sarà possibile l’installazione di n. 2 o più apparecchi televisivi per gni stanza di degenza, purché siano previsti in sede di offerta sistemi audio che permettano l’ascolto differenziato degli stessi da parte di 2 o più degenti (tramite cuffie o altri sistemi da descrivere analiticamente in sede di offerta tecnica). Deve essere prevista anche la possibilità di limitare l’ascolto ad un solo paziente anche nel caso di presenza di un solo televisore in stanze con più letti di degenza. E’ richiesta l’installazione e l’attivazione di ulteriori n. 10 apparecchi televisivi, funzionanti 24 ore su 24, presso locali di Day Hospital o poliambulatori per ogni Azienda sanitaria: gli stessi saranno a disposizione delle singole Aziende sanitarie, che non dovranno corrispondere alcun compenso alla Ditta aggiudicataria. Le ditte offerenti dovranno prendere visione dell’attuale situazione degli impianti esistenti nelle strutture interessate dal servizio, in tutte le camere di degenza, Day Hospital o poliambulatori. In ogni caso, per qualsiasi informazione, è possibile prendere contatto con i Servizi Attività Tecniche dell’Azienda USL di Parma (referente Geom. Xxxxxxx Xxxxx – telefono 0000000000) e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (referente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – telefono 0000000000).
I televisori dovranno essere di nuova generazione (decoder digitale terrestre integrato), a basso consumo energetico, delle dimensioni di almento 26” e con le ulteriori caratteristiche minime:
• Risoluzione 1366 x 768 o superiore;
• Luminosità 430 cd/m2 o superiore;
• Frequenza minima 100 Hz;
• Angolo di visione 150º x 150º (H/V) o superiore;
• Tempo di risposta 25 ms;
• Disporre di connettore per la configurazione rapida dell’apparecchio;
• Consumo in funzionamento non superiore a 75W;
• Consumo in modalità stand-by non superiore a 0,55W;
• Categoria minima di efficienza energetica classe A.
• Conformità alle norme ad esso applicabili (marchio CE);
• Gli apparecchi dovranno essere conformi alle norme applicabili relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC), con particolare riguardo a:
o CEI EN 00000-0-0/2007 (EN 00000-0-0/2006): Compatibilità elettromagnetica (EMC)
– Parte 3-2: Limiti – Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16° per fase)
o CEI EN 00000-0-0/2009 (EN 00000-0-0/2006): Compatibilità elettromagnetica (EMC)
– Parte 3: Limiti – Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e di flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale
<= 16° e non soggette ad allacciamento su condizione)
Tutti i materiali e gli apparecchi e componenti installati (TV, gettoniere, attuatori vari, distributori di accessori, ecc.) devono essere rispondenti alle norme vigenti e per categorie per le quali è previsto, devono riportare il marchio CE. I materiali e gli apparecchi prescelti dall’Appaltatori devono essere forniti del marchio dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) quando per essi esiste l’ammissione a detto marchio. Sono accettati marchi di analoghi istituti stranieri con i quali esiste il rapporto di reciprocità.
Gli impianti devono essere certificati a norma della Legislazione vigente in materia di sicurezza degli stessi.
Al fine di minimizzare il consumo elettrico, è imprescindibile che la funzione di stand-by dei TV sia eliminata, ovvero gli apparecchi abbiano consumo elettrico nullo quando non in uso.
E’ auspicabile anche la presenza di un timer per l’autospegnimento del TV dopo alcune ore (4 o 6 ore) di non utilizzo dello stesso (mancato azionamento dei comandi TV da parte dell’utente per lungo tempo).
L’impresa aggiudicataria, se richiesti dagli utenti, e previa autorizzazione da parte della Direzione competente, dovrà mettere a disposizione auricolari x xxxxxx monopaziente, da utilizzare senza fili, che dovranno, in caso di richiesta, essere distribuite all’utente nella confezione originale onde verificare che siano di primo utilizzo, oppure appositamente sanificate a norma di legge e appositamente confezionate singolarmente. In tal caso, è prevista la corresponsione alla Ditta aggiudicataria di un sovraprezzo massimo di Euro 2,00 per attivazione.
Nella relazione tecnica la Ditta offerente dovrà indicare le modalità di consegna e le eventuali modalità di sanificazione dei telecomandi, dei dispositivi auricolari e delle cuffie.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura dei supporti ove posizionare gli apparecchi, avendo cura delle norme di sicurezza e di non intralciare l’attività sanitaria.
L’impresa aggiudicataria dovrà mantenere lo stretto riserbo in ordine a qualsiasi informazione venisse in sua conoscenza nel corso della propria attività e dovrà mettere in atto tutti i necessari accorgimenti per la tutela della privacy degli utenti.
Tutti i dati di cui la Ditta entra in possesso per gli adempimenti legati a questa attività (generalità dell’utente, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) devono essere utilizzati esclusivamente a tale scopo e la Ditta risponde delle eventuali violazioni.
L’impresa aggiudicataria potrà proporre apparecchi dotati della possibilità di ricevere i canali a pagamento del digitale terrestre o satellitare, differenziando opportunamente le tariffe, che dovranno comunque essere indicate in sede di gara. L’installazione della rete per la ricezione dei canali a pagamento e non, del digitale terrestre o satellitare, se non presente, è a totale carico della Ditta aggiudicataria e resterà in proprietà alle singole Aziende sanitarie al termine del contratto.
L’impresa aggiudicataria, nel caso di installazione di sistemi non automatizzati, dovrà mettere a disposizione per 6 ore (dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) da lunedì al venerdì e per 3 ore (dalle 09.00 alle 12.00) il sabato, un numero di cellulare per gli ordinativi di noleggio che dovrà essere attivato entro il termine massimo di 4 ore lavorative dalla chiamata, previo pagamento della tariffa prevista (le ore lavorative sono quelle indicate nel presente comma). Le modalità di pagamento dovranno essere indicate dagli offerenti in sede di gara e saranno oggetto di valutazione, con riferimento agli elementi qualitativi dell’offerta.
Potranno essere proposte modalità alternative a quella descritta, purchè ugualmente funzionali. L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alle singole Aziende sanitarie, prima dell’inizio del servizio, i nominativi del personale addetto, con le specifiche funzioni.
E’ fatto obbligo al personale addetto al servizio presso le strutture delle singole Aziende sanitarie di indossare sempre idonea tenuta di lavoro e di portare ben visibile una tessera di riconoscimento, contenente l’indicazione delle generalità della Ditta, al fine di un’agevole identificazione da parte dell’utenza e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.
Le singole Aziende sanitarie sono sollevate da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio; pertanto la Ditta aggiudicataria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
Annualmente la Ditta aggiudicataria, se richiesto dai Servizi delle singole Azienda sanitarie competenti in materia di appalto dei servizi esternalizzati, dovrà fornire un report dei servizi attivati, con l’indicazione delle date di inizio e fine servizio, nonché delle camere e degli utenti richiedenti, nonché le tariffe praticate, al fine di poter permettere un controllo del rispetto delle condizioni applicate rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall’offerta presentata in sede di gara.
L’impresa aggiudicataria si impegna ad attivare il servizio entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, che avverrà singolarmente per le 2 Aziende sanitarie (nel termine prima indicato non si considerano i giorni del mese di agosto). E dovrà
comunque essere completata entro 6/9 mesi, fatte salve eventuali esigenze avanzate dalle singole Aziende Sanitarie. Nel caso di ritardi nell’installazione a causa di richieste delle singole Aziende Sanitarie, la scadenza contrattuale sarà corrispondentemente posticipata, se riguarda almeno il 10% delle installazioni.
La Ditta aggiudicataria, quando richiesto dalle singole Direzioni Ospedaliere, dovrà inoltre procedere alla pulizia e disinfezione generale degli apparecchi televisivi (comunque almeno una volta al semestre). Gli interventi dovranno essere eseguiti indicativamente nella giornata di sabato, previo accordo con la Direzione Ospedaliera.
E’ possibile che in determinati periodi dell’anno (ad es. in periodi natalizio o in caso di eventi straordinari come inaugurazione di nuovi Reparti, saluti o discorsi del Direttore Generale, celebrazioni eucaristiche o religiose, oppure per veicolare comunicazioni importanti dal punto di vista sanitario, ecc.) venga richiesto alla Ditta Appaltatrice di offrire la massima disponibilità a diffondere, su canali da concordare, tali eventi autoprodotti dalla singola Azienda Sanitaria. Occorrerà pertanto che la Ditta offra una valida soluzione tecnica per attivare simultaneamente tutti i TV degenti per il periodo di tempo concordato. Tale diffusione, tipicamente rivolta a tutti i degenti (modalità broadcast) in forma gratuita per il degente stesso, dovrà essere garantita gratuitamente dall’Appaltatore stesso entro il numero di 10 ore annuali. Per le quantità eccedenti dovrà essere concordato un compenso a carico della singola Azienda Sanitaria.
Art. 5 – Installazione e manutenzione
5.1) Installazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, l’installazione degli apparecchi televisivi allacciandosi all’antenna ed alle prese elettriche attualmente presenti, secondo le indicazioni fornite dai Servizi Attività Tecniche dell’Azienda USL di Parma (referente Geom. Xxxxxxx Xxxxx – telefono 0000000000) e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (referente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – telefono 0000000000).
Nel caso che le antenne o l’impiantistica presente non permettano la regolare esecuzione dell’appalto, le stesse dovranno essere installate a cura e spese della Ditta aggiudicataria. In ogni caso al termine dell’appalto, la Ditta aggiudicataria potrà rimuovere le antenne eventualmente installate a proprie spese, mentre i collegamenti tra le antenne ed i singoli apparecchi televisivi diventeranno di proprietà delle singole Azienda sanitarie, così come gli apparecchi televisivi e i ripetitori e commutatori di segnali, installati all’interno dei locali delle singole strutture aziendali. Sono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei televisori. In ogni caso la rimozione delle ulteriori parti potrà essere ordinata dalla singola stazione appaltante e la ditta Appaltatrice dovrà effettuarla a proprie spese, rispettando comunque la normativa in materia di smaltimento rifiuti se applicabile,
Eventuali modifiche all’impianto elettrico, che si dovessero rendere necessarie, saranno a spese della Ditta aggiudicataria (le opere, se non disposto diversamente dalle singole Aziende sanitarie, saranno autorizzate ed effettuate a cura dei rispettivi Servizi Attività Tecniche, con addebito degli oneri alla Ditta aggiudicataria, con costi di realizzazione alle condizioni presenti negli attuali contratti di manutenzione elettrica, in corso per le singole Aziende sanitarie, i cui dati sono a disposizione presso gli Uffici del Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati).
Le attività di installazione dovranno comunque essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale e dovranno essere effettuate simultaneamente per tutte le Aziende Sanitarie entro un periodo massimo di 6/9 mesi.
Gli apparecchi ed i sistemi di collegamento installati non dovranno costituire intralcio alle vie di esodo identificate all’interno degli edifici ospedalieri e non dovranno impedire la fruibilità dei presidi antincendio e dei sistemi di protezione (porte REI, estintori, idranti/naspi, ecc.) e non intralciare le attività sanitarie. Per nessun motivo sarà accettato il posizionamento di TV o altre apparecchiature su carrellini o su strutture mobili. Per questioni di sicurezza elettrica e meccanica, di non interferenza con le attività sanitarie, l’unica modalità possibile di installazione del TV rimane quella su supporti adatti, fissi e stabili a parete ad adeguata altezza.
La Ditta avrà libero accesso ai locali che ospitano gli apparecchi televisivi, secondo le disposizioni che verranno impartite dalle Direzioni Ospedaliere delle singole Aziende sanitarie.
5.2) Manutenzione.
Tenendo presente che le Aziende sanitarie sono proprietarie degli immobili, l’aggiudicatario sarà responsabile della manutenzione di tutte le apparecchiature necessarie per lo svolgimento del servizio per l’intera durata del contratto.
L’offerente dovrà presentare un piano di manutenzione che descriva la metodologia da seguire, distinguendo i seguenti concetti o capitoli:
a) MANUTENZIONE PREVENTIVA.
• Manutenzione periodica di tutti gli impianti e apparecchiature installati a prescindere da eventuali segnalazioni di anomalie da parte degli utenti.
b) MANUTENZIONE CORRETTIVA.
Attività principali:
• Manutenzione tecnica (hardware e software);
• Indicare agli utenti/degenti l’uso del sistema;
• Assistere gli utenti/degenti in loco;
• Riparazione/Sostituzione delle apparecchiature guaste o danneggiate;
• Sostituzione delle batterie del telecomando e/o qualunque altra attività necessaria per il mantenimento del servizio.
5.2.1) Manutenzione preventiva
Nell’offerta tecnica dovranno essere indicate:
• Le attività di manutenzione preventiva che l’offerente intende adottare per l’infrastruttura, per le apparecchiature, per i sistemi necessari per l’erogazione del servizio e per i suoi componenti;
• La programmazione delle attività relative a verifiche, test, controlli, regolazioni, impostazioni, ecc. e di tutte quelle attività volte a garantire uno stato ottimale delle apparecchiature e dei sistemi dal punto di vista funzionale, della sicurezza, dell’efficienza energetica e anche della protezione ambientale
5.2.2) Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva sarà effettuata su tutti gli impianti, le apparecchiature e i sistemi oggetto del presente capitolato e le sue componenti, eseguendo tutte le azioni di riparazione e mantenimento del servizio
Tutte le attività di manutenzione dovranno essere eseguite previa autorizzazione del Servizio Attività Tecniche e dalla Direzione Ospedaliera delle Aziende Sanitarie. Potranno essere da queste anche imposte prescrizioni particolari nell’esecuzione dei lavori.
La risoluzione delle avarie degli impianti installati dovrà essere garantita dall’aggiudicatario del servizio in un tempo massimo non superiore a 24 ore. Se l’avaria dipendendo dalla tipologia, richiede un tempo maggiore, l’aggiudicatario dovrà ragionevolmente notificare alla Direzione della struttura interessata o a chi incaricato in modo che possa verificare.
Modalità e tempi di risposta:
1) Il servizio di manutenzione sarà svolto dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni festivi;
2) La manutenzione sarà eseguita evitando il più possibile di arrecare disturbo all’utenza.
5.2.3) Sistema di gestione delle chiamate di assistenza
E’ cura dell’Appaltatore predisporre un sistema di gestione delle chiamate di assistenza. Lo stesso sarà oggetto di valutazione, ma dovrà comunque prevedere la risposta di un operatore nella fascia oraro 08.30 – 18.00 dal lunedì al sabato ed una segreteria telefonica per gli altri orari e per i festivi.
Art. 6 – Rappresentanza della Ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria, prima di assumere il servizio, dovrà indicare apposita struttura dedicata alla gestione del servizio, con l’indicazione dei diversi compiti e recapiti telefonici. Dovranno essere forniti i dati anche del responsabile unico della gestione del servizio (nominativo, numero di fax, numero telefono fisso e numero telefono cellulare ed indirizzo di posta elettronica).
Tutte le comunicazioni formali relative al servizio, comprese le eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno indirizzate al referente nominato e si intenderanno come validamente effettuate alla Ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di legge.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente verrà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Ditta aggiudicataria.
Art. 7 – Responsabilità della Ditta aggiudicataria
Le singole Aziende sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Inoltre le singole Aziende sanitarie sono sollevate da qualsiasi responsabilità in caso di furto o danneggiamento dei beni di proprietà dell’Appaltatore, sia fissi che mobili, anche se presenti nei locali delle Aziende Sanitarie stesse.
La Ditta aggiudicataria risponderà altresì per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fossero chiamate a rispondere le singole Aziende sanitarie, che fin d'ora si intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa.
Art. 8 - Sicurezza
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula dei contratti, dovrà indicare se ha provveduto:
• all’istituzione, all’interno della propria Azienda, del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• alla designazione dei Rappresentanti per la sicurezza e del medico competente;
• all’individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi delle attività svolte dal proprio personale;
• alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
La Ditta appaltatrice si impegna ad informare gli operatori sugli eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative, sulle misure di sicurezza, sull’uso dei mezzi protettivi, sul percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti e infortuni.
Inoltre si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi.
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare, 15 giorni naturali e consecutivi prima dell’inizio del servizio, la seguente documentazione, ai fini della sicurezza:
• documento di valutazione del rischio, con riferimento alle attività svolte all’interno delle strutture oggetto del presente appalto, tenuto conto del progetto presentato dalla Ditta stessa in sede di gara;
• elenco del personale con elenco analitico della formazione impartita ad ognuno di essi in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Entro 6 mesi dall’inizio dell’esecuzione del servizio dovrà essere svolto un incontro per analizzare i fattori di rischio, tenuto conto delle attività svolte dalla Ditta aggiudicataria e delle eventuali interferenze con le altre attività presenti nelle aree delle singole Aziende sanitarie interessate dal servizio, preso atto del concreto sviluppo dei progetti. Presso il Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati dell’Azienda USL di Parma sono disponibili le schede per la successiva redazione del DUVRI, per quanto di competenza delle singole Aziende sanitarie.
Art. 9 – Polizza assicurativa e cauzione definitiva
A seguito dell’aggiudicazione definitiva sarà richiesta al soggetto aggiudicatario di presentare i seguenti documenti per ogni contratto da stipulare con la singola Azienda sanitaria:
a) cauzione definitiva pari ad euro 50.000,00. Tale cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovrà essere escutibile "a semplice richiesta" e dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, quanto segue:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• validità fino a 6 mesi successivi alla data di scadenza dei contratti;
• copertura di tutti gli obblighi contrattuali di cui al presente appalto;
b) polizza assicurativa stipulata “ad hoc” per la responsabilità civile che copra tutti i danni conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, con massimale assicurato non inferiore ad euro 5.000.000,00. Potranno essere valutate anche polizze non stipulate “ad hoc” se i massimali risulteranno notevolmente superiori ai limiti prima indicati, a giudizio esclusivo della singola Azienda sanitaria.
Art. 10 – Penali
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo al termine per l’attivazione del servizio, la singola Azienda sanitaria potrà addebitare al soggetto aggiudicatario la penale di euro 5,00 per ciascuno dei primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di euro 20,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al decimo per ogni singolo apparecchio televisivo.
Per ogni ora lavorativa di ritardo relativo al termine per l’attivazione del noleggio a favore dei singoli utenti, la singola Azienda sanitaria potrà addebitare al soggetto aggiudicatario la penale di euro 1,00 per ciascuna delle prime 4 ore di lavoro consecutive di ritardo e di euro 5,00 per ognuna delle ore lavorative successive.
Potranno inoltre essere addebitate anche le seguenti penali:
- mancato rispetto delle prescrizioni igieniche: pulizia degli apparecchi, auricolari ecc. € 50,00 per ogni inadempienza accertata;
- ritardo nel versamento del canone: € 2,00 al giorno per ognuno dei primi 30 giorni naturali e consecutivi di ritardo nel versamento ed € 4,00 per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi;
- mancato rimborso all’utente della spesa sostenuta per la visione dei programmi nel caso di mancata o imperfetta erogazione del servizio: € 100,00 per ogni inadempimento;
- indisponibilità del referente del servizio, incaricato dalla ditta aggiudicataria: € 20,00 al giorno per ognuno dei primi 5 giorni naturali e consecutivi di indisponibilità ed € 40,00 per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi. La penale è raddoppiata nel caso di reiterazioni della indisponibilità.
La singola Azienda sanitaria potrà inoltre addebitare al soggetto aggiudicatario altre penali per un importo fino ad euro 1.000,00, in caso di altri inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria, che possano determinare danni per l’Azienda stessa. Prima di applicare le penali di cui al presente comma, la singola Azienda sanitaria deve presentare formale diffida, tramite PEC, ad adempiere le prestazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi. Nel caso che entro
tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, la singola Azienda sanitaria potrà presentare nuova formale diffida negli stessi termini sopra indicati, prevedendo in questo caso una penale fino ad euro 2.000,00.
Non si procederà all'applicazione delle penali, ad insindacabile giudizio della singola Azienda sanitaria, solo se il soggetto aggiudicatario potrà dimostrare che i ritardi sono stati causati da eventi di carattere eccezionale e/o non dipendenti da volontà, imperizia o negligenza del soggetto medesimo. Nel caso che tali eventi, circostanziati e documentabili, non ascrivibili come responsabilità al soggetto aggiudicatario, rischiassero di produrre ritardi non altrimenti evitabili in una o più delle fasi di lavoro programmate, il soggetto aggiudicatario dovrà comunque premurarsi di comunicarlo immediatamente per iscritto al Referente dell’Azienda sanitaria espressamente indicato, circostanziando e documentando in modo adeguato i motivi del possibile ritardo, al fine di concordare una dilazione di detti termini di consegna. La singola Azienda sanitaria, esaminate e valutate le motivazioni documentate dal soggetto aggiudicatario, potrà accogliere l’istanza per una revisione dei termini di consegna finali, riservandosi comunque la facoltà di applicare le penali previste nel caso tali motivazioni non risultassero accettabili.
Per l'incasso delle penali la singola Azienda sanitaria potrà escutere direttamente la cauzione definitiva e la stessa dovrà essere corrispondentemente integrata entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi.
Art. 11 – Risoluzione del contratto
La singola Azienda sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et de jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c e di quelle previste dal presente Capitolato Speciale (modifiche e recesso contrattuale);
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto, non espressamente autorizzata dalla singola Azienda sanitaria;
f) in caso di subappalto non autorizzato dalla singola Azienda sanitaria;
g) qualora l’Azienda appaltante abbia a contestare per iscritto per cinque volte, anche non consecutive, l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato;
h) in caso di interruzione del servizio o gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
j) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale;
l) applicazione di penali per un importo superiore ad Euro 3.000,00 nel periodi di validità del contratto;
m) ritardo non autorizzato per più di 100 gorni naturali e consecutivi nel pagamento del canone a favore della singola azienda sanitaria.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, la singola Azienda sanitaria ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo la singola Azienda sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’aggiudicatario nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
In caso di risoluzione del contratto la singola Azienda sanitaria si riserva la facoltà di adire il secondo classificato nella graduatoria o di indire una nuova gara.
In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, gli apparecchi televisivi, i telecomandi e gli impianti diverranno di proprietà dell’Azienda sanitaria interessata senza alcun onere ed a titolo di risarcimento, salvo che la stessa Azienda Sanitaria non decida che gli stessi devono essere rimossi a totale carico ed onere dell’Appaltatore.
Art. 12 – Subappalto e cessione del contratto
Se non espressamente indicato in sede di gara, nei limiti previsti dalla normativa, è fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena di risoluzione del contratto.
E' fatto altresì divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto, a pena di nullità dell'atto di cessione e successiva risoluzione del contratto, salvo espressa autorizzazione dell’Azienda sanitaria.
Art. 13 - Stipula del contratto e forma delle comunicazioni
Il contratto verrà stipulato singolarmente dalle Aziende sanitarie tramite scrittura privata.
Tutte le comunicazioni fra le parti contraenti dovranno avvenire a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo telematico.
Art. 14 – Personale e obblighi previdenziali, fiscali ed assicurativi della Ditta aggiudicataria
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi di zona, in tutte le loro parti normative e salariali disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, gli oneri previdenziali e assicurativi.
In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalla singola Azienda sanitaria o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro, la singola Azienda sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, se lo stesso sarà di importo significativo.
La Ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle leggi vigenti in materia antinfortunistica e di igiene esonerando di conseguenza la singola Azienda sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Art. 15 – Obblighi di riservatezza e segretezza
Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La Ditta aggiudicataria manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che siano portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara.
L’obbligo di cui al comma primo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta aggiudicataria sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale.
Art. 16 – Tutela della privacy
In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003, si precisa quanto segue:
a) soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente Capitolato è l'Azienda USL di Parma per quanto riguarda le operazioni di gara e le singole Aziende sanitarie per quanto riguarda la gestione contrattuale;
b) le finalità cui sono destinati i dati forniti dalle Ditte concorrenti e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento di gara.
Art. 17 – Foro Competente
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia fra le stesse, quello di Parma.
Art. 18 – Spese di registrazione
Le spese relative alla registrazione, che avverrà in caso di uso, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 19 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di servizi.
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni: Rag. Xxxxxxx Xxxxx, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa lavori pubblici.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
LOGISTICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA LAVORI PUBBLICI
(Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx)