Assicurazione temporanea per il caso di morte
Assicurazione temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Italiana Assicurazioni S.p.A.
Tutela Premio Annuo
Data di realizzazione: 29 novembre 2019 (ultima versione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Temporanea per il caso di morte a premio annuo e capitale costanti o a premio annuo costante e a capitale decrescente.
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Prestazione in caso di decesso
✓ In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto Italiana Assicurazioni S.p.A. liquida ai Beneficiari il capitale assicurato.
Il capitale assicurabile minimo è 26.000,00 euro e massimo 249.000,00 euro.
COPERTURA COMPLEMENTARE (facoltativa)
✓ Garanzia complementare infortuni (INF): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, la garanzia prevede il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, è previsto il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base;
✓ Garanzia complementare SalvaVita (DDIG–DDNI- DDEX): in caso di malattia grave dell’Assicurato, diagnosticata prima della scadenza contrattuale, la garanzia prevede il pagamento del capitale assicurato, esonerando il Contraente dal pagamento dei premi residui, inoltre tutte le eventuali garanzie complementari si estinguono;
✓ Garanzia complementare “Terminal Illness”: in caso di grave malattia che comporti un’aspettativa di vita di 6 mesi o meno consente il pagamento immediato del capitale previsto dalla garanzia base.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? |
🗶 In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.. |
Ci sono limiti di copertura? |
Esclusioni per specifiche cause di decesso dovuto a: ! dolo del Contraente o del Beneficiario; ! partecipazione attiva a delitti dolosi, ! partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra; ! incidenti di volo su mezzi o con piloti non autorizzati; ! uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci; ! suicidio nei primi due anni o in caso di riattivazione della copertura. Sono presenti ulteriori specifiche esclusioni e limitazioni per la copertura complementare. ! Sono previsti periodi di carenza che possono essere eliminati a seguito di accertamenti medici. |
✓ Il rischio è coperto senza limiti territoriali
Dove vale la copertura?
− Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali dell’Assicurato;
− in caso di decesso dell’Assicurato sarà necessario consegnare la documentazione indicata nella sezione “Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l’Impresa?” presente nel DIP Aggiuntivo Vita per la liquidazione della prestazione.
Che obblighi ho?
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
▪ direttamente all’Intermediario con:
- assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico Sepa intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A;
- bancomat/carta di credito.
▪ direttamente alla Compagnia con:
- bonifico a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità.
Il Contraente può versare il premio annuo, anche in più rate, in tal caso, il premio annuo viene maggiorato del costo di frazionamento. Il numero di premi annui da pagare è pari:
- agli anni di durata contrattuale prescelta per la tariffa a capitale e a premio annuo costante;
- pari ad un numero di premi ridotto secondo una regola predefinita nelle Condizioni di Assicurazione rispetto alla durata contrattuale, per la tariffa a premio annuo costante e capitale decrescente.
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate (e, in particolare, alla scelta delle garanzie complementari), alla loro durata e ammontare, all'età dell'Assicurato e alla sua eventuale abitudine al fumo. In base allo stato di salute dell'Assicurato, alle sue attività professionali e sportive, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio.
Quando e come devo pagare?
− La durata del contratto può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 25 anni per la tariffa a capitale e a premio annuo costante; 30 anni per la tariffa a premio annuo costante e capitale decrescente.
− il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Italiana Assicurazioni S.p.A. La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto o del giorno di perfezionamento, se successivo, che coincide con la data di versamento del premio.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Revoca:
prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata A.R. a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso:
il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
emissione del contratto effettivamente sostenuto, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
Risoluzione:
il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento anche di 1 solo premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione.
In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato.
RIDUZIONE SI □ NO
Sono previsti riscatti o riduzioni? RISCATTO SI □ NO
Assicurazione temporanea per il caso di morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
Italiana Assicurazioni S.p.A.
Tutela Premio Annuo
Data di realizzazione: 29 novembre 2019 (ultima versione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, Italiana Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Reale Mutua, Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Al 31/12/2018 il patrimonio netto della Società è pari a 601.220.017 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 543.593.660 euro relativi alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx alla sezione “Relazioni e bilanci”. L’indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 267,6% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 912.186 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – pari a 340.932 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 153.420 migliaia di euro.
Al contratto si applica la legge italiana.
Garanzie previste:
▪ in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato. Il capitale assicurabile minimo è 26.000,00 euro e massimo 249.000,00 euro;
▪ garanzia complementare infortuni facoltativa (INF): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Italiana Assicurazioni
S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, questa garanzia prevede il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base;
▪ garanzia complementare SalvaVita (DDIG – DDNI - DDEX): la garanzia è riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale ed età in ingresso dai 18 ai 60 anni e la durata contrattuale massima prevista è di 10 anni. La sottoscrizione della garanzia è possibile solo nel caso in cui la durata della garanzia base sia minore o uguale a 20 anni. Nel caso in cui all’Assicurato, prima della scadenza contrattuale, venisse diagnosticata una malattia Italiana Assicurazioni S.p.A. garantirà, ai Beneficiari designati, il pagamento del capitale assicurato esonerando il Contraente dal pagamento dei premi residui e, contemporaneamente, tutte le eventuali garanzie complementari si estingueranno. Alla sottoscrizione della proposta è possibile chiedere l’estensione delle malattie gravi includendo la garanzia di Invalidità totale e permanente intesa come la perdita totale e permanente dell’attività lavorativa proficua e remunerata. L’invalidità percentuale accertata dovrà essere di grado superiore al 65%;
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
▪ garanzia complementare “Terminal Illness”: garanzia gratuita che in caso di grave malattia che comporti un’aspettativa di vita di 6 mesi o meno consente il pagamento immediato del capitale previsto dalla garanzia base.
E’ sempre obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? |
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia: ▪ avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; o dovuto a: ▪ dolo del Contraente o del Beneficiario; ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; ▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero; ▪ incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; ▪ suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; ▪ uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. Ferme le esclusioni suindicate, sono inoltre previste specifiche esclusioni previste per le seguenti garanzie complementari: - Assicurazione Complementare per il caso di morte da infortunio; - Assicurazione Complementare “SalvaVita” per il caso di malattia grave ed eventuale garanzia “Invalidità totale e permanente” (qualora espressamente richiesta nel documento di Proposta). In questi casi nulla sarà dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. o dell’intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata nelle Condizioni di Assicurazione. |
Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. | |
Liquidazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della |
documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contratto prevede il pagamento di premi annui costanti. Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, alla scelta delle garanzie complementari, alla durata e all’ammontare del capitale assicurato, all'età dell'Assicurando, al suo stato di salute e alla sua eventuale abitudine al fumo. Il versamento può essere effettuato: ▪ - direttamente all’Intermediario con: - assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.; - bonifico Sepa intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A; - bancomat/carta di credito. ▪ direttamente alla Compagnia con: - bonifico a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A.; - assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità. Il Contraente ha facoltà di variare la periodicità del versamento che, oltre che avere cadenza annuale, può effettuarsi in più rate, scegliendo un frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale o semestrale. Il premio annuo lordo relativo al primo anno deve essere pari ad almeno 80,00 euro. |
Rimborso | In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione. |
Sconti | Non previsti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del contratto può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 25 anni per la tariffa a capitale e a premio annuo costante; è pari a 30 anni per la tariffa a premio annuo costante e capitale decrescente. |
Sospensione | Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi. Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A all’indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato. |
Recesso | Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A all’indirizzo: |
Italiana Assicurazioni S.p.A Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Italiana Assicurazioni S.p.A rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari. | |
Risoluzione | Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione, pertanto il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A. |
Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche che intendono proteggere la propria famiglia o la propria azienda dall'improvvisa scomparsa di figure rilevanti assicurandosi un capitale in caso di loro decesso o invalidità permanente.
Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età in ingresso non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni. L’età a scadenza non può comunque superare i 75 anni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Spese di emissione del contratto | 10,00 euro |
Spese di emissione per premi successivi | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 17,00% |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento quadrimestrale; 2,50% per frazionamento trimestrale; 3,00% per frazionamento mensile. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? RISCATTO SI □ NO RIDUZIONE SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | − Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione; − negli ulteriori 5 mesi successivi al mancato pagamento della rata di premio,, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Trascorso 1 anno dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Italiana Assicurazioni S.p.A, che può richiedere l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere in base all'esito circa la riattivazione. In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. |
▪ Tabella dei costi gravanti sul premio
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l’eventuale caricamento
per spese di frazionamento.
Il costo degli accertamenti sanitari è a carico dell’Assicurato, con un contributo da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A, pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo variabile in funzione dell’età e del capitale assicurato.
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 61,64%.
Quali costi devo sostenere?
Richiesta di informazioni | Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio “Benvenuti in Italiana”. Indirizzo: Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 00 00000000. E-mail: |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 00 00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi. |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita (facoltativa) | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico. I premi corrisposti per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad un’imposta del 2,5%. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF. |
Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa devono essere comunicati per iscritto a Italiana Assicurazioni S.p.A. In caso di omissione della comunicazione, Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE,
L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE
CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Tutela Premio Annuo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini
• Modulo di Proposta
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Tutela Premio Annuo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tutela Premio Annuo
Tariffe ITA12Z - ITA15Z
mod. VITCC70011 Ed. 11/2019
INTRODUZIONE
Tutela Premio Xxxxx è un contratto di assicurazione sulla vita in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo costante.
Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale e può essere sottoscritto con l’obiettivo di copertura dal rischio di morte.
A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa, è dovuto un premio annuo anticipato, di importo costante, per un numero di anni che dipende dalla particolare tariffa sottoscritta.
Tutela Premio Xxxxx Xxxxxxx ITA12Z – ITA15Z
INDICE
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
1. PRESTAZIONI 1
2. LIMITI DI COPERTURA 2
3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 3
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE 7
5. DURATA DEL CONTRATTO 8
6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO 8
7. RISCATTO 9
8. COSTI 9
9. REGIME FISCALE 10
10. RECLAMI. 10
11. CONFLITTI DI INTERESSE 11
12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 12
13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ 12
14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 12
15. FORO COMPETENTE 12
16. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE 12
Tutela Premio Xxxxx Xxxxxxx ITA12Z - ITA15Z
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento. ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
BONIFICO SEPA
Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l’IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CARICAMENTI
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (O DI POLIZZA)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
CONTROASSICURAZIONE DEI PREMI
Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell’Assicurato, secondo le modalità precisate nelle Condizioni di Assicurazione.
COSTI (O SPESE)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
COSTI ACCESSORI
Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DETRAIBILITA’ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DIP AGGIUNTIVO VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.
DIP VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DURATA
L’intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.
ETÀ ASSICURATIVA
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
FRANCHIGIA
Xxxxxxxx che esclude dal risarcimento i danni inferiori ad un determinato ammontare, indicato in cifra fissa o percentuale.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INDENNIZZO
Somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IMPIGNORABILITA’ E INSEQUESTRABILITA’
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
ITALIANA ASSICURAZIONI
La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale N. 00774430151 e Partita IVA N.11998320011– R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX XXXXXX.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
MASSIMALE
Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo, la Società presta le garanzie.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
NON FUMATORE
È così definito l’Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.
PARTI
Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
PROROGA
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (SDD bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SCOPERTO
Parte dell’indennizzo, indicata in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SEPA
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici -
indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.
La SEPA è costituita da:
- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
UBRIACHEZZA
Con tale termine, non si intende lo stato di “ebbrezza”, previsto dal Codice della Strada (articolo 186, comma 2, punto 1) corrispondente alla presenza di un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, ma si fa riferimento al concetto espresso dalla letteratura scientifica, cioè a un tasso di alcool nel sangue superiore, che provoca una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche dell’individuo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. PRESTAZIONI
CASO MORTE
GARANZIA BASE
In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza. Il capitale assicurabile minimo è 26.000,00 euro e massimo 249.000,00 euro. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.
GARANZIE COMPLEMENTARI
garanzia complementare infortuni facoltativa (INF): in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, è previsto il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base;
▪ garanzia complementare SalvaVita (DDIG – DDNI - DDEX): la garanzia è riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale ed età in ingresso dai 18 ai 60 anni e la durata contrattuale massima prevista è di 10 anni. La sottoscrizione della garanzia è possibile solo nel caso in cui la durata della garanzia base sia minore o uguale a 20 anni. Nel caso in cui all’Assicurato, prima della scadenza contrattuale, venisse diagnosticata una malattia grave Italiana Assicurazioni S.p.A. garantirà, ai Beneficiari designati, il pagamento del capitale assicurato esonerando il Contraente dal pagamento dei premi residui e, contemporaneamente, tutte le eventuali garanzie complementari si estingueranno. Alla sottoscrizione della Proposta è possibile chiedere l’estensione delle malattie gravi includendo la garanzia di invalidità totale e permanente intesa come la perdita totale e permanente dell’attività lavorativa proficua e remunerata. L’invalidità percentuale accertata dovrà essere di grado superiore al 65%;
▪ prestazione complementare compresa nel contratto: la sottoscrizione di “Tutela Premium” dà diritto ad un’ulteriore estensione di garanzia completamente gratuita denominata “Terminal Illness” (“Malattia Terminale”). In forza di questa garanzia, qualora all’Assicurato venga diagnosticata una grave malattia che comporti un’aspettativa di vita di 6 mesi o meno, la Società provvederà al pagamento immediato del capitale previsto dall’assicurazione temporanea di base. La durata di questa estensione di garanzia è pari a quella della temporanea di base stessa diminuita di 1 anno.
L’ammontare del capitale assicurato della garanzia base dipende dalla particolare tariffa sottoscritta come di seguito indicato:
a) Tariffa ITA15Z: il capitale, costante per tutta la durata contrattuale, è pari a quello inizialmente sottoscritto.
b) Tariffa ITA12Z: il Contraente può scegliere, all’atto della sottoscrizione della Proposta, la frequenza con la quale l’importo del capitale assicurato decrescerà nel corso della durata contrattuale. Tale frequenza può essere: annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile.
Il capitale assicurato decrescerà, con la frequenza prescelta, di un importo costante pari al rapporto tra il capitale iniziale ed il prodotto della durata contrattuale per le rate annuali di decrescenza.
Il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato è pertanto pari al capitale iniziale, diminuito dell’importo che si ottiene:
- moltiplicando la durata contrattuale per il numero delle rate annuali di decrescenza;
- dividendo il capitale iniziale per il numero totale di rate così individuato;
- moltiplicando l’importo così ottenuto per il numero complessivo di periodi di decrescenza interamente trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data dell’evento.
2. LIMITI DI COPERTURA
L'età dell'Assicurato alla decorrenza (età all’ingresso in assicurazione) del contratto non può superare i 70 anni, quella a scadenza non può comunque superare i 75 anni.
L’età assicurativa dell’Assicurato è sempre calcolata arrotondando all’intero per eccesso, se l’intervallo tra la data di ricorrenza e la data di nascita è uguale o superiore a 6 mesi e 1 giorno.
L’età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta, se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere, se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali, diverse da quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto, considerate particolarmente pericolose per l’integrità fisica.
Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia:
- avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
o dovuto a:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
La presente forma assicurativa prevede la preventiva presentazione di alcuni accertamenti sanitari in rapporto all’entità del capitale assicurato. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso è previsto un periodo di “carenza” (limitazione della prestazione assicurata) di sei mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza.
2.1. CARENZA
La presente assicurazione prevede la preventiva presentazione di alcuni accertamenti sanitari in rapporto all’entità del capitale assicurato. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un Questionario, ma in tal caso è previsto un periodo di “carenza” (limitazione della prestazione assicurata) di sei mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza.
Condizioni supplementari di Carenza
In questa Sezione vengono riportate le Condizioni di Xxxxxxx, applicabili là dove:
- la garanzia base del contratto, e/o una o più delle garanzie complementari abbinabili e comprese in polizza, richiedano il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica;
- l’Assicurato si sia limitato alla compilazione di un questionario anamnestico ed il presente contratto sia stato pertanto assunto, in particolare, senza visita medica;
- siano esplicitamente richiamate nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento della Polizza.
Carenza per contratti senza visita medica
Premesso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di eventuali spese accessorie e imposte.
La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all’art. 6 delle Condizioni della Garanzia Base) l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto, che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni (sette anni se il capitale assicurato supera i 220.000,00 Euro) dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
3.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il Modulo di Proposta comprensiva del Questionario sanitario, fornendo i propri dati anagrafici e quelli
dell’Assicurato designando i Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che vuole versare;
• prendere visione e sottoscrivere il Modulo relativo all’Informativa sulla Privacy (che dovrà essere firmato anche
dall’Assicurato, se diverso dal Contraente);
• in caso siano necessari accertamenti sanitari, allegare i relativi referti (l’elenco degli esami richiesti è disponibile presso l’Agenzia);
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
• Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Italiana Assicurazioni S.p.A.
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto o del giorno di perfezionamento, se successivo, che coincide con la data di versamento del premio.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
3.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso, di cessione dal contratto, di cambiamento dell’attività professionale svolta, di modifica delle abitudini di fumo, devono essere inviate dal Contraente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo raccomandata A/R.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’Agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, gli aventi diritto devono darne tempestivamente comunicazione a Italiana Assicurazioni S.p.A. e possono ottenerne un duplicato.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi il decesso dell’Assicurato, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione
Eventi di liquidazione | Riscatto totale | Riscatto parziale | Pagamento capitale a scadenza | Pagamento rendita a scadenza | Decesso Assicurato | Decesso Contraent e | Sinistro sulle garanzie complementari |
Richiesta sottoscritta dal Contraente | • | • | • | • | |||
Dichiarazione attestante la data effetto dell’ultima quietanza pagata | • | • | • | • | • | • | |
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario | • | • | • | • | |||
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato al Contraente in caso di pagamento tramite bonifico bancario | • | • | |||||
Dati anagrafici/fiscali dei Beneficiari, qualora diversi da Contraente e Assicurato | • | • | • | ||||
Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente: • opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta • opzione capitale | • | • | |||||
Copia di un documento di riconoscimento dell’Assicurato, qualora diverso dal Contraente | • | • | |||||
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione presso l’Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita | • | • | |||||
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza | • | • | |||||
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dinamica dell’infortunio | • | ||||||
Comunicazione di avvenuto decesso | • | • | |||||
Certificato di morte | • | • | |||||
Documentazione sanitaria relativa all’infortunio/malattia/causa del sinistro: • cartelle cliniche • certificati medici • lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale attestante il ricovero e la degenza • altri accertamenti di cui già in possesso | • | ||||||
Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia | |||||||
Dichiarazione del medico curante attestante lo stato di non fumatore, nel caso di TCM non fumatori | |||||||
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale | • | ||||||
Atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a Euro 15.000,00) | • | • |
La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società:
- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Italiana Assicurazioni S.p.A.- Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
oppure:
- tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza.
A seguito di particolari eventi straordinari, legati all’eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, la Società potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all’esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata.
La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l’obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.
Ai fini dell’individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Ogni pagamento viene effettuato presso Italiana Assicurazioni S.p.A. o presso la sede dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia) o la competente Agenzia di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del c.c., i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
3.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dagli Assicurati devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.
3.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’Agenzia competente o tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
• In questi casi, le operazioni di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
4.
QUANDO E COME DEVO PAGARE
4.1 PAGAMENTO DEI PREMI
A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa, è dovuto un premio annuo anticipato, di importo costante, per un numero di anni che dipende dalla particolare Tariffa sottoscritta, come di seguito indicato:
a) Tariffa ITA15Z:
Il numero dei premi annui dovuti corrisponde al numero degli anni di durata contrattuale, compresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 25 anni.
b) Tariffa ITA12Z:
Il numero dei premi annui dovuti è inferiore al numero degli anni di durata della garanzia assicurativa, compresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni, come da schema di seguito riportato:
Durata Contrattuale (anni): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Numero premi annui dovuti: | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Oltre i 10 anni di durata contrattuale, il numero dei premi annui dovuti si ottiene sottraendo 5 alla durata contrattuale stessa.
Il premio annuo, il cui importo complessivo non può essere inferiore a Euro 80,00, è dovuto in ogni caso non oltre la morte dell’Assicurato.
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del c.c.).
Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, potrà essere effettuato tramite una delle modalità indicate di seguito:
direttamente all’Intermediario (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico Sepa intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A;
- bancomat/carta di credito.
▪ direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx indicando come causale: NUMERO DI POLIZZA / NOME e COGNOME CONTRAENTE;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità.
Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati. Non sono consentiti prestiti.
La Società non si fa carico delle eventuali spese amministrative relative alle suddette forme di pagamento.
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanza emessa dalla Direzione Generale. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il
Contraente non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a segnalare opportunamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella documentazione contrattuale, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Inoltre, si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, una comunicazione relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato e il nominativo dei Beneficiari.
Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità ed eventuale invalidità).
4.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI PAGAMENTI DEI PREMI
Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società.
Negli ulteriori cinque mesi successivi al mancato pagamento della rata di premio, il Contraente ha diritto di riattivare l’assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
La riattivazione può avvenire anche entro un termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
A seguito di riattivazione, in ogni caso, la copertura assicurativa entra nuovamente in vigore per l’intero suo valore a partire dal momento in cui il Contraente:
1. sottoscrive la relativa appendice di riattivazione;
2. paga l’importo complessivo dei premi arretrati e degli interessi.
5.
DURATA DEL CONTRATTO
Il Contraente, in relazione agli obiettivi perseguiti, sceglie la durata del contratto che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 25 anni per la tariffa ITA15Z, e da un minimo di 1 a un massimo di 30 anni per la tariffa ITA12Z.
6.
REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:
Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 18 – 00000 Xxxxxx contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate nella proposta.
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo sopra indicato, ed allegando l’originale di polizza con eventuali appendici.
La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto, con il diritto di trattenere:
- le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate sia nella proposta sia nelle presenti Condizioni;
- la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
7.
RISCATTO
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non prevedono il diritto di riscatto né di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
8.
COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati:
Caricamento per spese di emissione del contratto | 10,00 euro |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 17,00% del premio netto |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento quadrimestrale; 2,50% per frazionamento trimestrale; 3,00% per frazionamento mensile. |
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l’eventuale caricamento per
spese di frazionamento.
Costi per accertamenti sanitari
Per l’Assicurato che si sottoporrà agli accertamenti sanitari richiesti da Italiana Assicurazioni S.p.A, la Compagnia erogherà un contributo pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo variabile in funzione dell’età e del capitale assicurato, secondo la seguente tabella:
Età | ||
Capitale assicurato | da 18 a 60 anni | Oltre i 60 anni |
fino a 150.000,00 | 50,00 euro | 50,00 euro |
da 500.000,01 a 1.000.000,00 | 50,00 euro | 100,00 euro |
Le eventuali eccedenze a suddetto importo sono a carico dell’Assicurato.
9.
REGIME FISCALE
In vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile
dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).
Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il Contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
I premi corrisposti per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad un’imposta del 2,5%.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
10. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 02 39717001- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
11. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Italiana Assicurazioni S.p.A., a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita appendice di polizza. In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e prestito (ove previsto) e in generale le operazioni di liquidazione, richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
15. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari, loro aventi diritto).
16. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE
In questa Sezione vengono riportate le relative Condizioni di Assicurazione, applicabili là dove le relative Garanzie Complementari siano state esplicitamente richieste nel documento di Proposta e richiamate nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento della Polizza.
16.1. GARANZIA COMPLEMENTARE PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO
Assicurazioni Complementari abbinabili alla sola Tariffa ITA15Z
16.1.1 Oggetto
Se la polizza è al corrente con il pagamento dei premi e qualora l’Assicurato deceda nel corso della durata contrattuale a causa di un infortunio - quale definito al successivo art. 16.2.2 - la Società si impegna a liquidare ai Beneficiari designati in polizza un capitale addizionale pari al capitale assicurato con la garanzia base del contratto.
16.1.2 Raddoppio del capitale - Condizioni
Il capitale garantito, quale definito all’art. 16.2.1., è raddoppiato se la morte avviene per infortunio:
- derivante all’Assicurato mentre si trova alla guida di veicoli e natanti, purché, se richiesto, sia in possesso di regolare abilitazione a norma delle disposizioni vigenti;
- causato all’Assicurato - come passeggero, pedone o bagnante - da qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto terrestre, marittimo, lacuale e fluviale;
- occorso all’Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile, purché non sia membro dell’equipaggio, l’aeromobile sia autorizzato al volo e il pilota sia titolare di brevetto idoneo.
16.1.3. Definizione di infortunio
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte dell’Assicurato. L’assicurazione vale se la morte dell’Assicurato per infortunio si verifica entro due anni dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. Sono considerati come infortuni anche:
a) l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
b) l’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto dall’art. 4 lettera d) che segue;
c) morsi di animali, le punture e le ustioni di animali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini delle presenti condizioni particolari;
d) l’affogamento;
e) le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;
f) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
i) quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni od atti violenti cui l’Assicurato non abbia preso parte.
16.1.4. Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
L’assicurazione è sospesa durante l’arruolamento volontario non sostitutivo del servizio di leva, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione.
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni direttamente collegati ad un evento traumatico avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
b) gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall’uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall’Assicurato come pilota d’aereo o come membro dell’equipaggio; gli infortuni subiti dall’Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile non autorizzato al volo e con pilota non titolare di brevetto idoneo;
c) l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skelezon (slittino), rugby, baseball, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
d) la partecipazione a corse o gare e relative prove od allenamenti, salvo che si tratti di:
‐ raduni automobilistici e gare di regolarità pura;
‐ altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l’impiego di veicoli o natanti a motore e gli sport esclusi dalla precedente lettera b);
‐ regate veliche o raduni cicloturistici.
e) gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o simili; quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
f) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
g) gli infortuni derivanti da stato di guerra o insurrezioni;
h) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
i) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
16.1.5. Estinzione dell’assicurazione
L’assicurazione Complementare si estingue e i premi restano acquisiti dalla Società:
a) in caso di mancato pagamento, cessazione ed esonero per qualsiasi causa, dei premi della Garanzia Base;
b) al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi della Garanzia Base e, comunque, alla fine dell’anno di assicurazione in cui l’Assicurato avrà compiuto il 70° anno di età.
L’eventuale riscossione del premio infortuni nei casi che precedono non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente incassato.
16.1.6. Pagamento del capitale assicurato
Fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione secondo quanto previsto dall’allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il capitale garantito dalla presente assicurazione Complementare dopo che l’infortunio le sarà stato notificato, mediante lettera raccomandata, entro gli otto giorni successivi alla morte o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno e l’ora, le cause, le circostanze e gli eventuali testimoni dell’infortunio, nonché quanto altro disponibile a comprovare che la morte è conseguente ad infortunio. Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini e autorizzare i medici, intervenuti dopo l’infortunio, a dare le informazioni che fossero necessarie.
16.1.7. Rinuncia al diritto di rivalsa
Italiana Assicurazioni S.p.A. rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa che le compete, ai sensi dell'articolo 1916 del c.c., verso i terzi responsabili degli infortuni indennizzati.
16.1.8. Richiamo alle Condizioni della Garanzia base
Alla presente Assicurazione Complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le Condizioni di Assicurazione della garanzia base di Polizza.
Non è applicabile, per questa assicurazione Complementare, il periodo di “carenza” eventualmente previsto dalla Garanzia Base o da altre assicurazioni Complementari stipulate senza visita medica.
16.1.9. Costo della Garanzia Infortuni
Il costo della presente assicurazione Complementare, costante per tutta la durata contrattuale, è pari al 2 per mille, imposte incluse, del capitale assicurato con la Garanzia base di polizza.
16.1.10. Collegio arbitrale
In caso di divergenza sul riconoscimento dell'invalidità permanente, si potrà procedere, su accordo delle parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti stesse e il terzo, in caso d'accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico è costituito nel comune, più vicino alla residenza dell'Assicurato, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle Assicurazioni. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese, senza formalità di legge, a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
16.2. GARANZIA COMPLEMENTARE “SALVAVITA” PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE
Assicurazioni Complementari abbinabili alla sola Tariffa ITA15Z
16.2.1. Oggetto
Se la polizza è al corrente con il pagamento dei premi e qualora all’Assicurato, prima della scadenza contrattuale, venga diagnosticata una delle malattie gravi descritte al successivo art. 2, la Società garantisce ai Beneficiari designati il pagamento del relativo capitale assicurato indicato in Polizza, esonerando contestualmente il Contraente dal pagamento dei premi residui dovuti per la Polizza base mentre, contemporaneamente, tutte le eventuali garanzie Complementari si estinguono. Nel caso in cui, alla data di scadenza dell’assicurazione SalvaVita, l’Assicurato non sia stato colpito da alcuna delle citate malattie gravi, la presente garanzia assicurativa si intenderà estinta ed i relativi premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.
La Garanzia SalvaVita è prestata fino all’età massima di 65 anni. Fermo restando questo limite, l’età per l’ingresso in assicurazione varia da 18 a 60 anni e la durata contrattuale massima prevista è di 10 anni. L’abbinamento di questa garanzia complementare è inoltre consentito solo nel caso in cui la durata contrattuale della garanzia base sia minore o uguale a 20 anni.
16.2.2. Definizione delle malattie gravi indennizzabili
Le malattie gravi ricomprese nella copertura assicurativa e considerate indennizzabili sono le seguenti:
Cancro
Diagnosi di tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne con invasione dei normali tessuti.
Il cancro deve essere confermato da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo. Il cancro comprende leucemia, linfomi maligni, malattia di Hodgkin, neoplasie maligne del midollo osseo e carcinoma cutaneo metastatico.
Dalla garanzia sono esclusi:
- Carcinoma in situ, displasia cervicale, cancro della cervice CIN I, CIN II e CIN III, tutte le forme premaligne e i tumori non invasivi;
- Cancro della prostata in fase iniziale, Stadio T1 (T1a e T1b compresi) secondo il sistema TNM o stadiazione equivalente;
- I melanomi cutanei, Stadio 1 (≤ 1mm, livello I, livello II o livello III, senza ulcerazione), secondo la nuova classificazione AJCC 2002;
- Ipercheratosi, carcinomi cutanei basocellulari e squamocellulari;
- Tutti i tumori in presenza di infezione da HIV.
Chirurgia cardiovascolare
Intervento chirurgico a cuore aperto mirato a correggere la stenosi o l’occlusione di due o più coronarie con innesti di porzioni autologhe della vena safena o dell’arteria mammaria interna. Non sono indennizzabili tutte le procedure non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione chirurgica di un’ostruzione con tecniche laser. È necessaria prova angiografica della patologia che ha reso necessario l’intervento.
Infarto miocardico
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante dall’interruzione improvvisa di un apporto sufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi viene formulata sulla base di tutti e tre i seguenti criteri:
- Anamnesi di precordialgia tipica;
- Nuove alterazioni elettrocardiografiche;
- Aumento degli enzimi cardiaci.
Ictus
Accidente cerebrovascolare che produca un danno neurologico di durata superiore alle 24 ore e comprenda:
a) Infarto del tessuto cerebrale;
b) Emorragia di vaso intracranico, oppure:
c) Embolizzazione da fonte extracranica.
Insufficienza renale
Insufficienza renale terminale dovuta ad insufficienza renale cronica irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’Assicurato si sottopone a emodialisi regolare o si è già sottoposto a trapianto renale.
Trapianto di organi principali
L’inclusione in una lista di attesa ufficiale o l’essersi sottoposto, come ricevente, al trapianto di:
a) uno dei seguenti organi umani:
- cuore, polmone, fegato, rene, xxxxxxxx;
b) oppure di:
- midollo osseo umano mediante cellule staminali emopoietiche, preceduto da ablazione totale di midollo osseo. Sono esclusi tutti i trapianti di cellule staminali di altro tipo.
Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente necessario e basato sulla conferma di insufficienza d’organo.
Cecità
Perdita totale, permanente e irreversibile della vista in entrambi gli occhi dovuta a trauma o malattia. La diagnosi deve essere confermata clinicamente da un oculista specialista. La cecità è tale solo se è impossibile correggerla mediante procedura medico-chirurgica.
Sclerosi multipla
Diagnosi inequivocabile formulata da un neurologo specialista (primario o aiuto) di Clinica o Istituto Universitario di Neurologia in seguito a più episodi di sintomi neurologici ben definiti con segni persistenti di interessamento dei nervi ottici, del tronco cerebrale e del midollo spinale, associati a compromissione della coordinazione e della funzione sensomotoria. L’Assicurato deve presentare deficit neurologici in più di un distretto del sistema nervoso, separati nel tempo da un periodo durante il quale vi sia stata prova di un certo grado di regressione dei sintomi. I deficit devono presentare i sintomi tipici della demielinizzazione a carico del cervello, dei nervi ottici, del tronco cerebrale o del midollo spinale.
16.2.3. Condizioni di assicurabilità
La stipulazione della polizza è subordinata all’esito positivo della visita medica, che deve essere comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio, cui l’Assicurando deve sottoporsi con onere a suo carico. Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 220.000,00 e, in presenza di visita medica, non è previsto alcun periodo di carenza, quale successivamente descritto.
Ferma restando la facoltà, da parte dell’Assicurando di sottoporsi a visita medica, la stipulazione della polizza è consentita anche senza visita medica, nei limiti dei seguenti capitali assicurati per classi di età:
Classi di età | Importo massimo di capitale assicurato senza visita medica (*) |
fino a 50 anni | Euro 110.000,00 |
51-55 anni | Euro 80.000,00 |
56-60 anni | Euro 55.000,00 |
(*) L’importo del capitale si intende comprensivo anche di quello relativo alla Polizza base. Qualora il capitale complessivamente assicurato fosse superiore ai limiti indicati in tabella, non sarà possibile stipulare la polizza con la
clausola di carenza. In tal caso, il perfezionamento del contratto è comunque subordinato all’esame della documentazione sanitaria prevista dalla Società in relazione ad età ed ammontare del capitale assicurato.
In assenza di visita medica l’Assicurando è tenuto comunque a compilare un questionario sanitario ed è previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Nel caso in cui all’Assicurato, in tale periodo, venga diagnosticata una malattia grave, comunque accertata anche in epoca successiva al termine del suddetto periodo di carenza, la Società rimborsa l’importo dei premi versati relativi alla Garanzia SalvaVita stessa, al netto delle eventuali imposte, se previste. Gli effetti della presente assicurazione Complementare decadono automaticamente a seguito di tale rimborso, mentre la Polizza base e le eventuali altre garanzie Complementari rimangono in vigore alle condizioni per esse pattuite.
Tali limitazioni non hanno effetto se la malattia grave diagnosticata nel suddetto periodo di carenza sia conseguenza diretta di infortunio, ovvero di un trauma prodotto all’organismo, dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione, da causa fortuita, esterna, violenta ed improvvisa.
Il premio per la Xxxxxxxx XxxxxXxxx è determinato applicando i tassi di premio, in vigore all’epoca della sua stipulazione, con riferimento all’età dell’Assicurato a tale epoca ed alla relativa durata contrattuale.
Il rischio delle malattie gravi ricomprese nelle coperture assicurative di cui al precedente art. 2 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Sono escluse dalla garanzia soltanto le malattie gravi:
- direttamente collegate ad un evento traumatico avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
o causate da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- malattia in presenza di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di sieropositività all’HIV;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando;
- abuso di alcool, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope o simili;
- volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche.
In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento della diagnosi della malattia grave, successivamente accertata.
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti - specificati al successivo art. 4 ed in allegato al presente fascicolo - atti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società richiederà comunque il certificato di nascita dell’Assicurato che può essere consegnato fin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all’Assicurato subito dopo la stipulazione.
16.2.4. Denuncia, Diagnosi ed Accertamento della malattia grave – Liquidazione del capitale
Ai fini della presente copertura, la malattia grave si considera insorta al momento della prima diagnosi documentata. Qualora l’Assicurato sia colpito da una malattia grave diagnosticata e indennizzabile, il Contraente o l’Assicurato devono farne denuncia alla Società entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la malattia, attraverso un apposito questionario trasmesso a mezzo raccomandata, redatto e firmato da un medico che attesti la diagnosi di malattia grave, corredandolo con la relativa documentazione medica richiesta.
La Società si impegna ad accertare l’avvenuta diagnosi della malattia grave entro 60 giorni dalla data del timbro postale di ricevimento della suindicata lettera raccomandata, salvo il caso di denuncia di sopravvenuta Invalidità Totale e Permanente (se la relativa copertura è stata prevista): in quest’ultimo caso il periodo di tempo massimo previsto per l’accertamento è di 180 giorni.
Nella fase di accertamento l’Assicurato o il Contraente, sotto pena di decadenza della relativa copertura assicurativa, si impegnano a fornire con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società, ai fini del predetto accertamento, nonché a presentare le eventuali prove utili alla Società per stabilire cause ed effetti delle malattie gravi indennizzabili.
La Società, infine, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare la diagnosi di malattia grave con propri medici di fiducia.
Accertata la diagnosi della malattia grave, la Società corrisponderà il capitale assicurato entro 20 giorni dalla data dell’avvenuto accertamento e comunque non oltre 20 giorni dal limite indicato al paragrafo precedente, esonerando contestualmente il Contraente dal pagamento dei premi residui dovuti per la Polizza base. Tutte le eventuali garanzie Complementari presenti in Polizza verranno annullate con effetto dalla data di insorgenza della malattia grave.
In particolare, una volta corrisposto il capitale assicurato dovuto per la presente garanzia, l’assicurazione Complementare SalvaVita si estingue e nulla è più dovuto nel caso in cui l’Assicurato venga colpito da altra malattia grave, mentre la Polizza base resta in vigore sia per quanto garantito in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza sia per quanto garantito nel caso di premorienza.
Tuttavia, limitatamente al solo capitale garantito in caso di morte dalla forma assicurativa base, se il decesso dell’Assicurato dovesse avvenire entro 3 mesi dalla data di accertamento della diagnosi di malattia grave, verranno applicate le seguenti restrizioni:
- nel caso di morte dell’Assicurato entro il primo mese successivo alla diagnosi, non verrà pagato il capitale assicurato per il caso di morte;
- nel caso di morte dell’Assicurato nel secondo mese successivo alla diagnosi, verrà pagato un terzo del capitale assicurato per il caso di morte;
- nel caso di morte dell’Assicurato nel terzo mese successivo alla diagnosi, verrà pagato un importo pari ai due terzi del capitale assicurato per il caso di morte.
Dal quarto mese in poi dopo la diagnosi, il capitale assicurato è ripristinato al 100%. Qualora tuttavia il capitale caso morte della Polizza base fosse superiore a quello assicurato con la garanzia SalvaVita, la differenza viene comunque liquidata indipendentemente dalla data di decesso dell’Assicurato.
16.2.5. Collegio arbitrale
Qualora la Società non riconosca la malattia grave come indennizzabile, il Contraente o l’Assicurato hanno facoltà, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione negativa dell’accertamento, di promuovere, a mezzo lettera raccomandata, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l’altro dal Contraente o dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.
In caso di mancato accordo entro 10 giorni dalla richiesta dell’arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale dove ha sede il Contraente. Il Collegio Arbitrale decide entro 30 giorni dalla sua costituzione, a maggioranza, senza formalità di procedura, come amichevole compositore, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale.
Gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno e senza obbligo di sentenza, possono promuovere qualsiasi tipo di accertamento sanitario. Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico prescelto e la metà di quelle del terzo medico.
Qualora il Collegio Arbitrale esprima un parere favorevole circa l’accertamento della diagnosi di una malattia grave, la corresponsione del capitale avverrà entro 20 giorni dalla data di comunicazione del suddetto parere.
Qualora siano scaduti i tempi previsti per la corresponsione della prestazione assicurata, come in precedenza riportati, saranno dovuti gli interessi moratori.
16.2.6. Prestazioni assicurate
l premio ed il capitale assicurato, relativi alla presente garanzia Complementare, restano costanti per tutta la durata contrattuale. Entrambi gli importi sono indicati nel documento di Polizza.
16.3.7. Pagamento del premio annuo ed esonero dal pagamento dei premi
Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi relativi alla Polizza base, la garanzia SalvaVita si intenderà estinta qualunque sia il numero dei premi annui già corrisposti, ed i premi versati restano acquisiti alla Società.
A partire dalla data della diagnosi di una delle malattie gravi indennizzabili a norma dell’art.
2, il Contraente sospende il pagamento delle rate di premio dovute a fronte della Polizza base, ferme restando le relative garanzie in corso.
Se la malattia grave viene riconosciuta indennizzabile una volta ultimati i relativi accertamenti, l’obbligo al pagamento dei premi cessa definitivamente e la Società rimborsa le eventuali rate di premio al netto delle imposte, se presenti, con scadenza successiva alla data di diagnosi della malattia grave e che fossero state nel frattempo eventualmente corrisposte.
Qualora la malattia grave non venga riconosciuta indennizzabile a seguito dei relativi accertamenti effettuati, il Contraente è tenuto a versare i premi non corrisposti, scaduti successivamente alla data di insorgenza della malattia, aumentati degli interessi di riattivazione come stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza base.
16.2.7. Obblighi delle parti
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli eventuali allegati rilasciati.
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, la Società applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in presenza ed in assenza di dolo o colpa grave (rispettivamente Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile).
In particolare, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle prestazioni assicurate.
16.2.8. Richiamo alle condizioni della Garanzia base
Alla presente garanzia si applicano, per quanto qui non regolato, le disposizioni della Polizza base.
Estensione garanzia
Qualora esplicitamente richiesto nel documento di Proposta, e richiamato dalla conferma contrattuale rilasciata dalla Società al perfezionamento del contratto, alla lista delle malattie gravi, di cui all’art. 16.2.2, ricomprese nella copertura assicurativa della presente garanzia Complementare e considerate indennizzabili, viene aggiunta - fermo restando le Condizioni di applicabilità descritte nella presente Sezione - la seguente:
Invalidità Totale e Permanente
Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, quale che fosse la professione esercitata dall’Assicurato e semprechè il grado di invalidità risulti pari o superiore al 65%.
L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato.
Per il calcolo del grado di invalidità dovuta ad infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.
Esclusioni dalla garanzia “Invalidità Totale e Permanente”
È esclusa dall’oggetto dell’assicurazione l’invalidità:
- direttamente collegata ad un evento traumatico avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
o causata da
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- malattia in presenza di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di sieropositività all’HIV;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando;
- volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche;
- infortuni e malattie correlati all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
- trattamenti estetici (ad eccezione di quelli resisi necessari per Infortunio dell’Assicurato), cure dimagranti e dietetiche;
- malattie del sistema nervoso, disturbi mentali, disturbi comportamentali, disturbi della personalità, disturbi dell’umore compresi anche gli stati paranoidi, le forme maniaco- depressive e la schizofrenia;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, uso e guida di mezzi subacquei; uso di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- partecipazione dell’Assicurato alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, football americano, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idroscì, sci o idroscì acrobatico, bob;
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
16.3. CONDIZIONI DELL’ASSICURAZIONE “TERMINAL ILLNESS”
Complementare all’Assicurazione Temporanea per il caso di morte a Premio Xxxxx Xxxxxxxx (Valida per la Tariffa ITA15Z e la Tariffa ITA12Z)
16.3.1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DI “TERMINAL ILLNESS”
Nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia terminale che, a giudizio del medico fiduciario di Italiana Assicurazioni S.p.A., concorde con il medico curante dell’Assicurato, comporti un’aspettativa di vita dell’Assicurato di sei mesi o meno, la Società garantisce all’Assicurato il pagamento immediato del capitale previsto dall’assicurazione temporanea per il caso di morte, in vigore al momento del riconoscimento dello stato di malattia terminale. La comunicazione di diagnosi della malattia terminale deve avvenire entro la data di scadenza indicata all’art. 16.1.3.
16.3.2 - COSTO DELL’ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE” TERMINAL ILLNESS”
Nessun costo aggiuntivo è previsto per la presente assicurazione complementare.
16.3.3 - DURATA E RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La durata dell’assicurazione “Terminal Illness” è uguale alla durata dell’assicurazione temporanea per il caso di morte di base, diminuita di un anno. La presente assicurazione si intende comunque risolta qualora il Contraente, per qualunque motivo, interrompa il pagamento dei premi relativi alla garanzia base. La copertura assicurativa potrà essere riattivata in base a quanto previsto nello specifico articolo delle Condizioni di assicurazione della polizza base.
16.3.4 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Le esclusioni e le limitazioni della presente assicurazione sono quelle medesime previste nelle Condizioni di assicurazione della polizza base.
16.3.5 - DENUNCIA DELLO STATO DI MALATTIA TERMINALE
Qualora all’Assicurato venga diagnosticata una malattia terminale, il Contraente o l’Assicurato devono farne denuncia a Italiana Assicurazioni S.p.A. attraverso un apposito modulo trasmesso a mezzo raccomandata, redatto e firmato da un medico che attesti la diagnosi di malattia terminale, corredandolo con la relativa documentazione sanitaria. Nella fase di
accertamento dell’avvenuta diagnosi di malattia terminale da parte della Società, il Contraente o l’Assicurato, sotto pena di decadenza di ogni diritto derivante dalla presente assicurazione, si impegnano a fornire con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società ai fini del predetto accertamento. Italiana Assicurazioni S.p.A., infine, si riserva il pieno e incondizionato diritto di accertare la diagnosi di malattia terminale con propri medici di fiducia.
16.3.6 - RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI MALATTIA TERMINALE E PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO
Accertato lo stato di malattia terminale, la Società pagherà il capitale garantito dalla presente assicurazione complementare entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta e delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
L’assicurazione prevista dalla garanzia temporanea per il caso di morte di base, e le eventuali altre assicurazioni complementari, si estingueranno una volta eseguito il pagamento della presente assicurazione complementare.
Qualora, invece, la malattia non venisse riconosciuta come terminale, il Contraente sarà tenuto a proseguire il versamento dei premi relativi alla polizza base e alle eventuali altre assicurazioni complementari per la durata prevista.
16.3.7 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DELLA GARANZIA BASE
Alla presente assicurazione complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le Condizioni di Assicurazione della garanzia base di polizza.
Allegato - Modalità assuntive e accertamenti sanitari di base da richiedersi in rapporto all’entità del capitale da assicurare e all’età dell’assicurando
Copertura caso morte - fasce di capitale assicurabile
Et | Senza visita medica | VMU | VMU+AL | VMU+ECG+AL | VMU+ECG+AL+ES |
Fino a 50 anni | Fino a Euro 240.000,00 | Da Euro 240.001,00 a Euro 300.000,00 | Da Euro 300.001,00 a Euro 390.000,00 | Da Euro 390.001,00 a Euro 525.000,00 | Da Euro 525.001,00 a Euro 1.000.000,00 |
Da 51 a 60 anni | Fino a Euro 180.000,00 | Da Euro 180.001,00 a Euro 220.000,00 | Da Euro 220.001,00 a Euro 260.000,00 | Da Euro 260.001,00 a Euro 390.000,00 | Da Euro 390.001,00 a Euro 525.000,00 |
Note:
- Per tutti i capitali superiori a Euro 240.000,00 viene richiesto il test HIV;
- Per età superiori a 60 anni, e per capitali fino a Euro 150.000,00, verrà sempre richiesta la visita medica con esame delle urine eseguito in laboratorio. Oltre questo capitale e per i proponenti con età superiore a 70 anni, la Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione sanitaria;
- Per Assicurandi con capitali superiori a quelli indicati in tabella, o di età superiore ai 60 anni, la Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.
VMU: | Visita Medica con esame delle urine eseguito in laboratorio. | |
ECG: | Elettrocardiogramma da sforzo massimale al cicloergometro con valori di pressione arteriosa per ogni carico di lavoro secondo protocolli standard. | |
AL | Assetto lipidico totale: | - Glicemia - Colesterolemia totale e frazionata, HDL, LDL, Trigliceridemia. |
ES: | Esame completo del sangue: | - Azotemia, Creatininemia. - AST, ALT, Gamma G.T., Bilirubina totale e frazionata, Fosfatasi alcalina. - Emocromo completo con formula e conta piastrinica, Tempo di protrombina, Elettroforesi sieroproteica. - VES. - HBsAg - HBeAg - HCV. - PSA totale e libero (solo per gli uomini). |
Avvertenze:
1) La fascia di appartenenza viene determinata sommando al capitale proposto il capitale complessivo eventualmente in corso, garantito con altre polizze vita precedentemente stipulate con Italiana Assicurazioni S.p.A.;
2) La Società si riserva sempre il diritto di richiedere in casi particolari, per una più esatta valutazione del rischio, eventuali ulteriori esami in aggiunta a quelli previsti;
3) La richiesta di liquidazione degli onorari medici, nel caso in cui questi ultimi non vengano saldati direttamente dal Cliente, comporta l’obbligo di allegare ai certificati sanitari le relative regolari ricevute o fatture intestate alla Società. In sede di emissione della polizza, la Società provvederà ad inserire tale costo nel premio di prima rata che il Cliente dovrà versare per il perfezionamento del contratto. In ogni caso, comunque, le spese sostenute per gli accertamenti sanitari non sono mai a carico della Società.
4) Per capitali pari o superiori a Euro 525.000,00, è richiesta anche la compilazione di un apposito questionario finanziario, il cui modello è disponibile presso la Direzione della Società, accompagnato dai documenti ivi richiesti. La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere la documentazione finanziaria anche per capitali inferiori.
Garanzia complementare “esonero pagamento premi”
Indipendentemente dal prodotto, la garanzia può essere prestata solo ed esclusivamente per polizze il cui premio, moltiplicato per gli anni di durata meno uno, determini un capitale sotto rischio inferiore a Euro 150.000,00.
Garanzia complementare “Salvavita”
Il capitale massimo assicurabile è pari ad Euro 220.000,00 e l’attivazione della garanzia è subordinata all’esito positivo della visita medica, comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio.
Ferma restando la facoltà, da parte dell’Assicurando, di sottoporsi comunque a visita medica, la stipulazione della polizza è con- sentita anche senza visita medica, con i seguenti limiti:
Importo massimo di capitale assicurato senza visita medica (*) | ||
fino a 50 anni Euro 110.000,00 | 51-55 anni Euro 80.000,00 | 56-60 anni Euro 55.000,00 |
(*) L’importo del capitale s’intende comprensivo anche di quello relativo alla Polizza base.
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. VITCC70011
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione
Generale: Vix Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Xel. x00 00 000000 - Fax x00 00 0000000 - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx - Servizio Assistenza “Benvenuti in Italiana”: 800 101313 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Capitale sociale
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