Auto
Autoveicoli
2.0
Auto
CONTRATTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE, NONCHÉ DEI RISCHI DI DANNI IN CONSEGUENZA DI INCENDIO, FURTO O ALTRI
EVENTI SPECIALI RIGUARDANTI AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza: prima della sottoscrizione della Polizza leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/08/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Si informa il Contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tra- mite il sito internet dell’Impresa [xxx.xxxxxxx.xx], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di autoveicoli, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed alla formula contrat- tuale scelta dallo stesso Contraente tra quelle offerte dall’Impresa.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Re- golamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertu- ra assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini riportati in maiuscolo assumo- no lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nella Sezione Glossario.
per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
! Avvertenza: L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx
All’interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informa- zioni sulle polizze sottoscritte. A tal fine il Contraente può richiedere le cre- denziali di accesso all’area riservata, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coor- dinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicura- zione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle ca- ratteristiche del caso concreto, la Polizza ha per oggetto rischi inerenti e correlati alla circolazione del veicolo e può prevedere le seguenti coperture assicurative.:
E’ prevista l’adesione facoltativa per l’installazione del dispositivo elettro- xxxx Xxxxx Box a bordo dell’autoveicolo, l’opzione è valida se è richiamata nella scheda di polizza la copertura Assicurativa 9 “Servizio di assistenza estesa”.
COPERTURE ASSICURATIVE
Copertura 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Copertura 2 COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Copertura 3 CRISTALLI
Copertura 4 INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Copertura 5 EVENTI SPECIALI
Copertura 6 KASKO COMPLETA O COLLISIONE Copertura 7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Copertura 8 TUTELA LEGALE
Copertura 9 ASSISTENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA O ASSISTENZA ESTESA
In riferimento alla Copertura 1, ed a tutte le coperture assicurative acquistate e richiamate nella scheda di polizza, il contratto di Responsabilità Civile verso
Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è stipulato “senza tacito rinnovo”, e il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 della data di sca- denza indicata in polizza.
L’Impresa tuttavia, manterrà operanti le Coperture prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova Copertura assicurativa.
Per la sola Copertura RCA sarà possibile l’emissione di coperture temporanee, con durata che va da un giorno ad un massimo di sei mesi.
L’Impresa invia al Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto – una comunicazione scritta contenente l’indicazione della scadenza contrattuale e le altre informazioni previste dall’art. 3 del Re- golamento Isvap n. 4.
L’Impresa si riserva inoltre la facoltà di trasmettere al Contraente una propo- sta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità con l’indicazione delle modalità di proroga della Polizza. In tal senso il Contraente potrà espri- mere il proprio consenso alla proroga della Polizza recandosi presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; la nuove condizioni di Polizza si inten- deranno accettate con il pagamento del nuovo premio.
TITOLO I
Copertura 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
1- La presente Copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi l’Impre- sa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capi- tale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato. La presente Copertura assicurativa copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli Au- toveicoli in aree private. Limitatamente all’accesso alle aree aero- portuali autorizzate, qualora sprovvisti di specifica autorizzazione, il Massimale di responsabilità civile verso Terzi, si intende ridotto al minimo previsto per Legge indipendentemente da quanto indicato in Polizza. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiun- tive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamati dalla polizza.
nota informativa ed alle Condizioni Aggiuntive - Parte I delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: Per maggiori dettagli si rinvia al punto 1.1 della presente
condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
! Avvertenza: La presente Copertura è soggetta a limitazioni, esclusioni e
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli: 1, 2, 2.1, 2.3, 4, 5, 10, 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.
del diritto di rivalsa per le somme che CARGEAS Assicurazioni abbia dovuto pagare a Xxxxx. Si rinvia per indicazioni di maggior dettaglio agli articoli 2, 2.1, 3, 4, delle Condizioni di Assicurazione. Tale diritto è derogato in parte o total- mente, nel caso di sottoscrizione delle condizioni aggiuntive “C” (per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione Condizioni Aggiuntive della Parte I delle Condi- zioni di Assicurazione e al punto 1.1 “C” della presente Nota Informativa).
! Avvertenza: La Polizza prevede casi specifici che prevedono l’applicazione
convenuti nella scheda di xxxxxxx, come definiti nel glossario. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 1 – Titolo I - delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La Copertura è prestata nel limite dei Massimali per sinistro
i Esempio: Massimale assicurato € 6.000.000,00
Ammontare del danno: € 50.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 50.000,00
i Esempio: Massimale assicurato € 6.000.000,00
Ammontare del danno: € 6.200.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 6.000.000,00 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 200.000,00
In relazione alla presente Copertura assicurativa l’Impresa adotta la seguente formula tariffaria (valida se corrisposto il relativo premio) disciplinata all’art.
1.1 – Bonus Malus) Parte I - Condizioni di Assicurazione:
FORMULA TARIFFARIA OFFERTA
Bonus Malus, che prevede la variazione della classe di merito in funzione dei sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale nel corso del periodo di osservazione (art. 1.1 Bonus Malus – delle Condizioni di Assicurazione); si articola in 36 classi (18 classi CU e 18 classi interne CARGEAS Assicurazioni) di Appartenenza, corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle di cui all’articolo 1.5, Parte I delle Condizioni di Assicurazione cui si fa espresso rinvio.
1.1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE
La presente Copertura assicurativa prevede per il Contraente la possibilità di ac- quistare alcune Condizioni Aggiuntive relative all’assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, valide se espressamente richiamate in polizza e, quando previsto, corrisposto il relativo premio. Per maggiori dettagli in merito alle condizioni aggiuntive qui di seguito richiamate, si rinvia alla lettura delle Condizioni di Assicurazione – Tito- lo I - Condizioni Aggiuntive
Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate nella scheda di polizza. A Autoveicoli stabilmente adibiti a scuola guida
B Xxxxx a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture dati a no- leggio con conducente o veicoli ad uso pubblico
Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni Aggiuntive lettera A) e B) delle Condizioni di Assicurazione – Titolo I.
Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate nella scheda di poliz- za e corrisposto il relativo premio.
C Rinuncia Rivalse
Pacchetto unico in cui sono presenti le seguenti rinunce rivalsa:
- Guida in stato di Xxxxxxxx: deroga parziale alla rivalsa da parte dell’Im- presa, nel caso di sinistro causato con conducente alla guida in stato di ebbrezza;
- Guida con patente scaduta, guida con trasporto non conforme e guida con abilitazione superata e patente non ancora rilasciata: deroga alla rivalsa da parte dell’Impresa nel caso di sinistro causato con il conducente alla guida con patente scaduta, per circolazione non effettuata in conformità alle Leggi vigenti e con alla guida persona che abbia superato positiva- mente l’esame di abilitazione, e non sia ancora in possesso della regolare patente;
- Circolazione con Cinture di sicurezza non allacciate: rinuncia alla rivalsa da parte dell’Impresa, nel caso di sinistro avvenuto con dispositivo di sicurezza non allacciato da parte dei trasportati;
- Circolazione con Mancata revisione dell’autoveicolo: rinuncia alla rivalsa da parte dell’Impresa, in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione con l’autoveicolo assicurato, non risultante in regola con le norme relative alla revisione dello stesso.
tazioni. Per maggiori dettagli si rinvia alla Condizione Aggiuntiva lettera C) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Titolo I.
! Avvertenza: Le sopra indicate Rinunce alla Rivalsa sono soggette a limi-
D PACKAGE SPORTIVO:
L’Impresa, a seguito di danno indennizzabile ai sensi della Copertura Assicurativa 1 RCA, provocato da attrezzature sportive trasportate sull’autovettura assicurata in conformità a quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e per mezzo di strutture omologate, indennizza i danni materiali e diretti subiti da dette attrez- zature sportive.
La Copertura è valida per attrezzature sportive utilizzate a fini non professionisti- ci per la pratica di sports regolamentati da federazioni sportive aderenti al C.O.N.I. quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, sci, canoe, snowboard e biciclette. Restano invece esclusi tutti i tipi di veicoli a motore.
La Copertura è estesa alla perdita o al danneggiamento subiti dalle attrezzature sportive a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi delle Copertura Assicurativa
4) Incendio e Furto, 5) eventi speciali, 6) kasko completa o collisione.
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
! Avvertenza: La presente Copertura è soggetta a limitazioni ed esclusioni
Per maggiori dettagli si rinvia alla Condizione Aggiuntiva lettera D) delle Con- dizioni di Assicurazione – Titolo I, agli artt. 18.1, 23, 24, 26 e 28 Parte II e all’art. 81 – lettera h). Norme che regolano i sinistri.
Condizione Aggiuntiva sempre operante e richiamata nella scheda di polizza, sen- za sovrappremio.
E AUTOVETTURE CON TRAINO – RISCHIO DA CIRCOLAZIONE
Si assicurano i danni cagionati da un rimorchio trainato dal veicolo assicurato, sem- prechè risulti la regolare omologazione sulla carta di circolazione.
tera E) delle Condizioni di Assicurazione – Titolo I.
! Avvertenza: Per maggiori dettagli si rinvia alla Condizione Aggiuntiva let-
1.2 - PATTI CONTRATTUALI SPECIALI – GUIDA LIBERA o GUIDA ESPERTA
Guida Libera: non vi sono limitazioni circa le caratteristiche soggettive del con- ducente, ad eccezione delle Esclusioni riportate all’Art. 2 delle Condizioni di As- sicurazione.
Se sul contratto opera la forma di copertura GUIDA ESPERTA, la Copertura dovrà intendersi limitata al solo caso in cui il veicolo sia condotto da persona abilitata alla guida e che abbia compiuto il ventiseiesimo (26) anno di età; in caso contrario l’Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa, ai sensi dell’art. 144 del X.xx. 7.9.2005 n. 209, per le somme che dovesse corrispondere a terzi danneggiati, en- tro il limite massimo di Euro € 3.500
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l’Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l’azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo, nell’esercizio delle sue funzioni.
dettagli si rinvia all’art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione – Titolo I.
! Avvertenza: La presente Copertura è soggetta a limitazioni. Per maggiori
1.3 BLACK BOX - AUTO 2.0 BOX
Adesione facoltativa per l’installazione del dispositivo elettronico a bordo dell’autoveicolo. Opzione valida se espressamente richiamata nella scheda di polizza la copertura Assicurativa 9 “Servizio di assistenza esteso”.
La Black Box con Auto 2.0 Box, consente di rilevare lo stile di guida del conducen- te attraverso l’osservazione di alcuni parametri, in funzione dei quali potrà essere determinata una ulteriore riduzione del premio, in aggiunta a quella concessa in virtù dell’installazione della Black Box, da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al premio della rca nell’annualità successiva alla rilevazione, laddove il veicolo sia ancora assicurato presso l’impresa.
Nel caso di installazione della Black Box, il Contraente ha diritto alla riduzione del premio relativo alla Copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, nella misura indicata nella scheda di polizza alla voce “presenza Auto 2.0 Box”.
L’Impresa ha stipulato un accordo con la Società Octo Telematics Srl, la quale provvederà alla raccolta ed alla elaborazione dei dati per esclusivi scopi assicu- rativi e statistici.
L’adesione alla Black Box impegna il Contraente al rispetto dei termini e del con- tratto di servizio tra Contraente e Octo Telematics Italia S.r.l., Gestore del sistema di radiolocalizzazione, termini che il contraente medesimo dichiara di conoscere, avendone ricevuta preventivamente copia.
Nel caso il Contraente non esprima il proprio consenso alla proroga della polizza, nessuna riduzione di premio sarà dovuta.
Qualora il Contraente rifiuti per l’annualità successiva l’installazione della Black Box, la riduzione di premio di cui sopra non sarà applicata.
L’adesione a Auto 2.0 Box prevede per il Contraente gli obblighi di seguito indi- cati che, qualora non rispettati, oltre ad escludere l’applicazione della riduzione del Premio, non consentono la prestazione dei relativi servizi e comportano l’ap- plicazione di una Penale Contrattuale, pari all’importo del sinistro pagato fino alla concorrenza di € 500,00 a seguito di sinistri da RCA, con Responsabilità principale o Responsabilità paritaria.
Obblighi del Contraente:
- contattare l’installatore convenzionato con Octo Telematics Srl per l’appun- tamento di installazione della Black Box;
- dar corso all’installazione della Black Box entro 15 gg di calendario (dalla data di effetto della polizza ai sensi dell’art. 5 Parte I delle Condizioni di Assi- curazione;
- provvedere alla disinstallazione della Black Box in caso di cambio dell’auto- veicolo;
- reinstallare la Black Box sul nuovo autoveicolo entro 15 gg di calendario (dal- la data di effetto della polizza ai sensi dell’art. 5 Parte I delle Condizioni di Assicurazione;
- consentire, nei termini previsti dal contratto, la verifica della Black Box in caso di malfunzionamento o di guasto (da effettuarsi entro 15 gg di xxxxxxx- rio dalla segnalazione ricevuta per il tramite di Octo Telematics Srl).
Gli obblighi di cui sopra devono essere assunti anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., laddove il contraente e l’Assicurato differiscano.
1.3.1 Valutazione dello “stile di guida” e riduzione del premio di rinnovo.
Con l’installazione della Black Box il Contraente attiva la rilevazione Auto 2.0 Box e l’elaborazione di dati in relazione allo stile di guida.
In base ai parametri osservati e sottoindicati, il Contraente, all’eventuale rin- novo/proroga della polizza, potrà usufruire, ricorrendone i presupposti, di una ulteriore riduzione di premio, tale riduzione è verificabile sulla pagina internet con indicatori correlati allo stile di guida (cruscotto), aggiornata mensilmente, predisposta dall’Impresa e messa a disposizione del Contraente stesso, collegan- dosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e tramite APP per smartphone.
Qualora il Contraente rifiuti per l’annualità successiva l’installazione della Black Box, la riduzione di premio di cui sopra non sarà applicata.
Parametri osservati:
Chilometri percorsi Chilometri giorni feriali Chilometri durante la notte Chilometri su strade urbane Accelerazioni
Frenate Curve
dizioni di Assicurazione – Titolo I.
! Avvertenza: Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 2.3 e 2.3.1. delle Con-
Copertura 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La Copertura Complementare R.C. Verso Terzi, acquistabile unitamente alla Co- pertura assicurativa 1, è soggetta alle condizioni generali di cui alla Parte II delle Condizioni di Assicurazione (articoli da 1 a 14), alla lettura delle quali si rinvia per informazioni di maggior dettaglio.
La Copertura Complementare R.C. verso Terzi copre gli eventi di seguito richia- mati, rinviandosi alla disciplina di cui all’articolo 16 della Parte II delle Condizio- ni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio:
1) Responsabilità civile dei trasportati: La Copertura copre, nei limiti dei massi- mali indicati in Polizza per la Copertura 1, i danni involontariamente cagionati dai trasportati a terzi durante la circolazione;
2) Xxxxx provocati dai figli minori: la Copertura copre, nei limiti dei massimali indi- cati in Polizza per la Copertura 1, i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazio- ne dell’autovettura assicurata) causati dai figli minori non emancipati dell’Assi- curato o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi;
3) Spese di dissequestro: la Copertura copre le spese sostenute per l’assistenza legale nella procedura di dissequestro dell’autoveicolo assicurato, che sia sta- to sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.
4) Xxxxx per soccorso vittime della strada: la Copertura copre le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all’interno dell’auto- veicolo assicurato, conseguenti all’opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
5) Ricorso Terzi: la Copertura assicura il risarcimento delle somme che l’Assicu- rato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conse- guenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’autoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209.
6) Collisione con veicoli non assicurati: la Copertura assicura, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, il risarcimento dei danni ca- gionati all’autoveicolo indicato in Polizza, in proporzione al grado di respon- sabilità, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto;
7) Urto o collisione con animali: La copertura assicura i danni diretti e materiali all’Autoveicolo, in caso di Sinistro con animali da reddito, randagi o selvatici.
8) Ripristino dotazioni di sicurezza: La copertura assicura, in caso di attivazione accidentale o di incidente da circolazione, il rimborso per il ripristino degli airbag e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza.
limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia all’articolo 16 Parte II delle Condizioni di Assicura- zione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta sospensioni,
di Massimali per i quali si rinvia all’articolo 16 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa prevede l’applicazione
A titolo esplicativo, si riportano di seguito esempi di calcolo
i Esempio: Massimale - Danni per soccorso vittime della strada
- Ammontare del danno € 500
- Massimale per evento € 350
- Importo liquidato € 350
i Esempio: Collisione con veicoli non assicurati - Responsabilità della controparte: 100%
- Ammontare del danno € 7.000
- Massimale per evento € 10.000
- Importo liquidato € 7.000
i Esempio: Collisione con veicoli non assicurati - Responsabilità della controparte: 80%
- Ammontare del danno € 14.000
- Danno liquidabile € 11.200 (€ 14.000 – 20% = € 11.200)
- Massimale per evento € 10.000
- Importo liquidato € 10.000
i Esempio: Urto o Collisione con animali
- Ammontare del danno € 3.000
- Massimale per evento € 1.000
- Importo liquidato € 1.000
Copertura 3 – CRISTALLI
La copertura Cristalli, è acquistabile unitamente alla Coperture assicurativa 1 o 4. Prevede il rimborso del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell’autoveicolo assicurato.
Sono esclusi gli specchietti retrovisori, i vetri dei gruppi ottici e della fanaleria in genere, i tettucci o tetti panoramici mobili e fissi.
ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia all’articolo 17 Parte II delle Condizioni di Assicura- zione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni
e Massimali per l’applicazione dei quali si rinvia all’articolo 17 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura prevede l’applicazione di Franchigie,
Presso i centri convenzionati (Car Glass e Doctor Glass), CARGEAS Assicurazioni rimborsa integralmente il costo di riparazione o sostituzione dei cristalli.
i Esempio: sostituzione cristallo c/o Centri CONVENZIONATI Car Glass o Doctor Glass
- costo di sostituzione € 1.000
- importo liquidato € 1.000
Presso i centri non convenzionati il massimale previsto è di € 450 con applica- zione alla somma liquidabile della franchigia di € 75.
i Esempio: Franchigia - sostituzione cristallo non in Centri convenzionati
- costo di sostituzione € 300
- franchigia contrattuale € 75
- importo liquidato al netto della franchigia € 225
i Esempio: Massimale - sostituzione cristallo non in Centri convenzionati
- costo di riparazione € 700
- franchigia contrattuale € 75
- Danno liquidabile € 625 (€ 700 – 75 = € 625)
- massimale per evento € 450
- importo liquidato al netto della franchigia € 450
Copertura 4 – INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
La Copertura assicurativa copre i danni all’Autoveicolo assicurato - escluse le cose trasportate – a seguito di:
a) Incendio totale o parziale dello stesso, Esplosione o Scoppio, compresi quel- li prodotti dall’impianto di alimentazione anche se prodotto da gas liquido, nonché azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasporta- te;
b) Furto, Rapina, Estorsione (consumati o tentati) con perdita totale e/o parzia- le del veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dall’Autoveicolo assicurato durante la circo- lazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
Sono compresi nella copertura assicurativa, con un massimo del 15% del valore del veicolo assicurato, gli Apparecchi Fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati all’Autoveicolo e compresi nel valore assicurato.
ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia all’art. 18 Parte II delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni
Franchigie e Scoperti per l’applicazione dei quali si rinvia agli articoli 18.5 e 19 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa prevede l’applicazione di
- Valore assicurato | € 10.000 |
- Ammontare del danno | € 1.000 |
- Importo liquidato al netto della franchigia | € 800 |
i Esempio: Franchigia (furto parziale)
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 100) con il minimo di € 200
i Esempio: Scoperto (furto parziale)
- Somma assicurata € 10.000
- Ammontare del danno € 5.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 500) con il minimo di € 200
- Importo liquidato al netto dello scoperto € 4.500
i Esempio: Scoperto (furto totale)
- Somma assicurata € 10.000
- Ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 200
- Importo liquidato al netto dello scoperto € 9.000
c) Complementare Incendio e Furto - Pacchetto di Coperture assicurative, abbina- to alle Coperture – INCENDIO E FURTO - e regolato dalle medesime norme, in quanto non espressamente derogate. Il pacchetto comprende, in particolare:
4.1) Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto;
4.2) Xxxxx al veicolo per asportare cose non assicurate;
4.3) Spese di recupero e parcheggio del veicolo;
4.4) Perdita delle chiavi;
4.5) Imposta di proprietà – Spese di immatricolazione;
4.6) Fenomeno elettrico;
4.7) Concorso spese di ripristino del proprio box;
4.8) Spese di sostituzione della targa.
Le coperture 4.6 e 4.7 sono riferite ad eventi accaduti o assimilabili all’operati- vità della copertura assicurativa Incendio.
Le coperture 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 sono riferite ad eventi accaduti o assimilabili all’o- peratività della copertura assicurativa Furto.
Le coperture 4.3 e 4.5 sono riferite ad eventi accaduti a seguito dell’operatività delle coperture assicurative Incendio o Furto.
ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia all’articolo 18 Parte II delle Condizioni di Assicura- zione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni
Scoperti e Massimali per l’applicazione dei quali si rinvia all’articolo 18 e
18.4 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura prevede l’applicazione di Franchigie,
i Esempio: Franchigia (furto fonoaudiovisivi)
- Valore assicurato del veicolo € 10.000
- Massimale assicurato per fonoaudiovisivi (15% € 1.500)
- Ammontare del danno € 1.200
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 120) con il minimo di € 200
- Importo liquidato al netto della franchigia € 1.000
i Esempio: Scoperto (furto fonoaudiovisivi)
- Valore assicurato € 10.000
- Valore assicurato per fonoaudiovisivi (15% € 1.500)
- Ammontare del danno € 3.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 300) con il minimo di € 200
- Importo liquidato al netto dello scoperto € 1.500
Copertura 5 – EVENTI SPECIALI
La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione delle Coperture assicurative 4 o 6, copre i danni dei danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smotta- menti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purché non deri- vanti da fenomeni sismici, e semprechè la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi gli Autoveicoli, siano essi assicurati o meno, nonché, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Acces- sori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati – a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo. Si rinvia all’articolo 22, 23 e 24 Parte II delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni
di Franchigie e Scoperti per l’applicazione dei quali si rinvia all’articolo 25 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa prevede l’applicazione
i Esempio: Franchigia
- Ammontare del danno € 1.800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 180) con il minimo di € 200 Importo liquidato al netto della franchigia € 1.600 i Esempio: Scoperto
- Ammontare del danno € 4.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 400) con il minimo di € 206 Importo liquidato al netto dello scoperto € 3.600
Copertura 6 – KASKO
La presente Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della copertura 1 (Responsabilità Civile verso Terzi) oppure della copertura 4 (Incen- dio, Furto e Complementare Incendio e Furto), copre i danni diretti e materiali
subiti dall’Autoveicolo e prevede due differenti forme:
- Collisione: che assicura i danni unicamente a seguito di collisione con veico- lo identificato.
- Completa; che assicura i danni a seguito di collisione, uscita di strada, ribal- tamento, sprofondamento di strada, caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti, urto contro corpi fissi o mobili.
La Copertura assicurativa Kasko Collisione x Xxxxx Completa è concedibile per veicoli immatricolati non oltre 60 mesi antecedenti la data di decorrenza della copertura assicurativa annuale.
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo. Si rinvia agli articoli 26 e 27 Parte II delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura è soggetta a limitazioni ed esclusioni
e Scoperti, per l’applicazione dei quali si rinvia agli articoli 26.1 e 27.1 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura prevede l’applicazione di Franchigie
i Esempio: Franchigia
- Ammontare del danno € 1.000
- scoperto contrattuale 15% del danno (€ 150) con il minimo di € 300
- Importo liquidato al netto della franchigia € 700
i Esempio: Scoperto
- Ammontare del danno € 3.000
- scoperto contrattuale 15% del danno (€ 450) con il minimo di € 300
- Importo liquidato al netto dello scoperto € 2.550
Copertura 7 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della Coper- tura 1, copre i danni derivanti dagli Infortuni subiti dal conducente (che deve essere autorizzato dal Proprietario se è una persona diversa), che abbiano per conseguenza la Morte o l’Invalidità permanente.
Il capitale assicurato indicato in Polizza è valido per:
a. caso morte;
b. caso invalidità permanente.
i Esempio: Capitale indicato in polizza € 150.000
Capitale assicurato Caso Morte € 150.000 Capitale assicurato Caso Invalidità Permanente € 150.000
ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 Parte II delle Condi- zioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni
i Esempio: Invalidità Permanente Somma assicurata € 50.000,00 Invalidità Permanente accertata 3%
Indennizzo corrisposto € 1.500 (Somma assicurata moltiplicata per la percen- tuale di invalidità permanente accertata – La presente copertura non prevede franchigie contrattuali)
Copertura 8 – TUTELA LEGALE
ASSISTENZA BASE
La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della Copertura 1 (Responsabilità Civile verso Terzi) copre, nei casi previsti e indicati dettagliamente nell’articolo 40 Parte II delle Condizioni di Assicurazione, a cui si rinvia espressa- mente, le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede stragiudiziale e giudiziale.
ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia agli articoli 41, 42, 43, 44 e 47 Parte II delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni
Franchigie, Scoperti e Massimali per l’applicazione dei quali si rinvia agli arti- coli 40 e 41 Parte II delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa prevede l’applicazione di
i Esempio: Meccanismo di funzionamento del massimale per caso assicurativo: Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le pre- stazioni garantite € 10.000,00
Spese legali | € 8.000,00 |
Spese peritali | € 4.000,00 |
Totale oneri | € 12.000,00 |
Importo rimborsabile | € 10.000,00 |
Meccanismo di funzionamento del valore in lite prevista all’Art.40.3.14 – Delimi- tazioni.
Valore della controversia € 200,00
La Copertura in questo caso non opera in quanto il valore della controversia è in- feriore a € 250,00.
Copertura 9 – ASSISTENZA
La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della Copertu- ra 1, offre una serie di prestazioni erogate da Europe Assistance all’Assicurato in caso di Sinistro verificatosi nel corso di validità della Polizza.
Il pacchetto “Assistenza” si divide in tre gruppi:
• Prestazioni senza franchigia chilometrica: Qualora l’Autoveicolo rimanesse im- mobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefoni- camente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dell’Autoveicolo stesso dal luogo dell’immo- bilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia.
• Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’Assicurato: Qualora l’Autoveicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o prose- guimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. La prestazione Rientro o proseguimento del viag- gio è valida anche all’Estero.
• Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all’estero: Qualora l’Assicurato o i passeggeri dell’Autoveicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitas- sero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medi- ci della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
ASSISTENZA ESTESA
Estensione della Copertura Assistenza, sempre fornita in collaborazione con Eu- rop Assistance, abbinata esclusivamente a “Auto 2.0 Box”, che consente tramite l’apparecchiatura Black Box installata all’interno dell’autovettura:
la Ricezione eCall direttamente da veicolo o contatto da provider telematico in caso di soccorso o assistenza;
il Contatto proattivo al veicolo a fronte di un evento/segnalazione (contatto diret- to della Centrale Operativa in caso di Crash rilevato dalla Black Box)
l’Invio mezzi di soccorso a fronte delle segnalazione di sinistro proveniente dalle informazioni inviate dalla Black Box o comunicate via eCall.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa prevede l’applicazione di
Franchigie, Scoperti e Massimali per l’applicazione dei quali si rinvia agli arti- coli 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 71 e 73 Parte II
delle Condizioni di Assicurazione.
! Avvertenza: La presente Copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed
esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’In- dennizzo. Si rinvia agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73 e 74 Parte II delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.
Condizione speciale 1 - Corpi Veicoli Terrestri
VALORE A NUOVO - Applicabile unicamente alle coperture assicurative 4 - Incen- dio e Furto, 5 - Eventi speciali, 6 - Kasko Collisione o Completa.
(Condizione valida se espressamente richiamate nella scheda di polizza e corrispo- sto il relativo premio)
- L’Impresa, in caso di danno totale avvenuto entro 2 anni (24 mesi) dalla data di prima immatricolazione dell’autoveicolo, provvederà al risarcimento del danno, senza applicare il degrado d’uso, con il limite della “somma assicurata indicata nella scheda di polizza”,.
- L’Impresa in caso di danno parziale avvenuto entro 10 anni (120 mesi) dalla data di prima immatricolazione dell’autoveicolo, provvederà al risarcimento delle parti danneggiate o mancanti dell’autoveicolo, senza applicazione del degrado d’uso.
dizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato paga- mento dell’Indennizzo.
Per maggiori dettagli si rinvia alla CONDIZIONE SPECIALE Corpi Veicoli Terre- stri - art. 30 – delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
! Avvertenza: La presente Copertura è soggetta a limitazioni, esclusioni e con-
Condizione Speciale 2 - Corpi Veicoli Terrestri
REGOLA PROPORZIONALE – applicabile unicamente per le Coperture Assicurative Incendio, Furto, Eventi Speciali, Kasko completa o Collisione.
Se l’assicurazione copre una parte del valore che il veicolo aveva all’atto del sini- stro. L’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione alla suddetta parte. Si rinvia all’art. 84 delle C.G.A.
i ESEMPIO: per copertura assicurativa che prevede scoperto (10%) e franchi- gia contrattuale (€ 250,00) - Applicazione scoperto
Valore dell’autoveicolo € 30.000,00
- Valore assicurato € 24.000,00 80% del valore autoveicolo)
- Ammontare del danno € 5.000,00
- Danno indennizzabile € 4.000,00 (regola proporzionale 80% del danno)
- Scoperto € 400,00
- Importo indennizzato € 3.600,00
i ESEMPIO: per copertura assicurativa che prevede scoperto (10%)e franchi- gia contrattuale (€ 250,00) – Applicazione franchigia
Valore dell’autoveicolo € 30.000,00
- Valore assicurato € 24.000,00 (80% del valore autoveicolo)
- Ammontare del danno € 2.000,00
- Danno indennizzabile € 1.600,00 (regola proporzionale 80% del danno)
- Franchigia € 250,00
- Importo indennizzato € 1.350,00
i ESEMPIO: per copertura assicurativa senza scoperto e franchigia Valore dell’autoveicolo € 30.000,00
- Valore assicurato € 24.000,00 (80% del valore autoveicolo)
- Ammontare del danno € 5.000,00
- Danno indennizzabile € 4.000,00 (regola proporzionale 80% del danno)
- Importo indennizzato € 4.000,00
4. Soggetti esclusi dalla Copertura
Si rinvia all’articolo 2.1 – Titolo I - delle Condizioni di Assicurazione, per l’indica- zione dei soggetti esclusi dalle Coperture assicurative.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio –
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
! Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e
Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale del dirit- to dell’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). Si rinvia agli articoli 3 Parte I e 1 Parte II delle Condizioni di Assicura- zione per informazioni di dettaglio in merito alle conseguenza del rilascio di dichiarazioni false o reticenti.
6. Premio di polizza
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Si vedano gli articoli 5.1 Parte I e 2.1 Parte II per gli aspetti di maggior dettaglio.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurati- ve accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo uni- co e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio, e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio della Copertura 1 è comprensivo del compenso provvigionale pre- visto per l’Intermediario presso cui la Polizza viene sottoscritta. L’aliquota provvigionale e l’importo trattenuto dall’intermediario (per la sola Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sul Preventivo di Polizza e sulla Scheda di Polizza (calcolati in rapporto al Premio annuo comprensivo di imposte e dell’aliquota per il servizio Sanitario Nazionale).
E’ consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità:
- Assegno
- Bonifico bancario
netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Imposte), nei seguenti casi:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- cessazione del rischio – per distruzione, esportazione, demolizione;
- furto.
Il diritto al rimborso del Premio prevede la consegna da parte dell’Assicura- to della documentazione comprovante i casi elencati, nonché di altra docu- mentazione ai sensi della Polizza. Si rinvia alla lettura degli articoli 8, 9 e 15, Parte I delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
! Avvertenza: è previsto il rimborso del Premio pagato e non goduto (al
7. Informativa in corso di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le indicazioni riferite alla scadenza della Polizza stessa riportante l’informativa prevista dall’art. 3 del regolamento ISVAP n. 4. e si riserva inoltre la facoltà di inviare al Contraente una proposta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità con l’in- dicazione delle modalità di proroga della Polizza. Unitamente alla comunicazio- ne viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio.
8. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito
Nel caso di assicurazione di Autoveicolo precedentemente assicurato con altra compagnia, l’Assicurato è tenuto alla consegna dell’Attestazione sullo stato del Rischio in corso di validità, rilasciato dal precedente assicuratore.
La Polizza viene assegnata alla classe CU riportata sull’attestazione, fatta sal- va la possibilità di usufruire di una classe migliorativa individuata dall’Impresa, come stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui la Polizza per il medesimo Autoveicolo sia stipulata dopo la sca-
denza indicata sull’Attestazione sullo stato del Rischio, ma nel periodo di va- lidità dello stesso, la Polizza è assegnata alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Nel caso l’Attestazione sullo stato del Rischio sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell’At- testazione sullo stato del Rischio) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1 di cui alla Condizione aggiuntiva F. Bonus Malus delle Condizioni di Assicurazione.
E’ possibile assegnare la Polizza di un ulteriore nuovo Autoveicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall’ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati dall’articolo 5, Parte I, TABELLA 2 delle Condizioni di Assicu- razione (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).
na l’assegnazione in classe 18° (salvo i casi stabiliti dal d.l. n. 40 del 2/4/2007).
! Avvertenza: la mancata consegna della documentazione richiesta determi-
L’Assicurato ha tre mesi di tempo (dalla data di effetto contratto della polizza) per consegnare l’attestazione in originale o i documenti mancanti, ed usufruire della classe di merito maturata.
le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di diffe- renti Imprese.
! Avvertenza: La classe di merito CU indicata sull’attestato è comune a tutte
9. Proposta di rinnovo del Contratto
Nei casi in cui sia stata stipulata la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il contratto di assicurazio- ne avrà durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il contratto di assicurazione non prevede, dunque, nei casi in cui sia stata sti- pulata la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In tal caso l’Impresa, ferma re- stando la comunicazione al Contraente della scadenza contrattuale e delle altre informazioni previste dall’art.3 del Regolamento ISVAP n. 4., si riserva di inviare al Contraente medesimo, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; le nuove condizioni di polizza si intenderanno accettate con il pa- gamento del nuovo premio.
Qualora il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa manterrà
comunque operante la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino alla data di effetto di un nuovo con- tratto di responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pre- sente contratto.
Per maggiori informazioni si rinvia all’art. 14 delle Condizioni Generali – Titolo I.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dalla Polizza – eccezion fatta per il diritto alla riscossione del premio, che si prescrive in un anno dalla relativa scadenza - si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Con riferimento alla Copertura assicurativa 1 e, più in generale, alle Coperture della responsabilità civile previste in polizza, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo interessato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione risarcitoria.
11. Regime fiscale
I Premi imponibili ai sensi di Polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:
• Copertura Responsabilità civile verso terzi: aliquota contributo al S.S.N. 10.5% aliquota Imposte 12,5% (*)
• Copertura Tutela Legale: aliquota imposte 12,5%
• Copertura Assistenza: aliquota imposte 10%
• Altre Coperture presenti: aliquota imposte 13,5%
(*) fatta salva l’applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011
n. 68 Art. 17 – che prevede un’oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione.
La tabella con l’aggiornamento delle delibere provinciali è consultabile al se- guente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx
12. Denuncia di sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 7.9.2005 n. 209 (modulo di Constatazione amichevole di incidente fornito dall’impresa) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre , la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente dell’Auto- veicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è veri- ficato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia
devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso av- viso di Sinistro.
13. Procedura per il risarcimento del danno
Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in particolare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicu- rato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.
per i seguenti casi:
! Avvertenza: la procedura di Risarcimento diretto è valida UNICAMENTE
• in caso di collisione tra due Autoveicoli a motore compresi i ciclomotori re- gistrati nell’archivio nazionale (D.P.R. 153/06);
• se i due Autoveicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, , as- sicurati con impresa italiana oppure con impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
• quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
La procedura di Risarcimento diretto opera in caso di:
• danni agli Autoveicoli;
• lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
• danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato e/o del conducente.
del Sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all’Im- presa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore del call-center.
E’ ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
! Avvertenza: L’Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile
Nel caso in cui al Sinistro non sia applicabile la procedura di risarcimento diret- to, deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso, i docu- menti seguenti:
• stato di famiglia della vittima;
• dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazio- ni da parte di assicuratori sociali.
Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al danneggiato l’entità della somma offerta per il risarci- mento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L’eventua- le azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile.
I danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveico- lo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro i limiti del Massimale mini- mo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneg- giato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al Massimale minimo di legge.
14. Sinistri da circolazione con controparti estere
Si rinvia all’articolo 12.1 Parte I delle Condizioni di Assicurazione per informa- zioni di maggior dettaglio.
* * *
In caso di Sinistro avvenuto con Autoveicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi As- sicurativi Pubblici.
15. Facolta’ del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
E’ facoltà dell’Assicurato che ha causato uno o più Sinistri, rimborsare gli importi liquidati per tutti o parte di tali Sinistri per non incorrere per l’annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo Premio, indipen- dentemente dall’eventuale rinnovo della Polizza, secondo le seguenti modalità:
• il sinistro NON rientra nella convenzione CARD – convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto -Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni - (per- tanto l’importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell’Attestazio- ne sullo stato del Rischio): in questo caso il Contraente può rimborsare all’Im- presa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della Polizza;
• il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD, (pertanto l’importo liquidato NON E’ A CONOSCENZA DELL’IMPRESA E NON VIENE INDICATO nella comu- nicazione e nell’Attestazione sullo stato del Rischio): in questo caso il Con- traente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà informa- zioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
16. Accesso agli atti dell’Impresa
L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta.
Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimen- to e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscrit- ta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo.
La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.
Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs.
n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
17. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono pre- senti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può es- sere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando
il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi me- diante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al re- clamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizio- ne degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamen- te all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
GLOSSARIO
La presente sezione della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo relativo ad autovetture, autotassa- metri e quadricicli per trasporto persone, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.
Accelerometro: dispositivo elettronico collegato alla Black Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate all’Autoveicolo
costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags co- stituenti dotazione di serie.
Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata all’Autoveico-
lo successivamente all’acquisto dello stesso
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del Ri-
schio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il Premio.
Alienazione
dell’autoveicolo: vendita, consegna in conto vendita, demoli- zione, rottamazione, esportazione definitiva dell’Autoveicolo, cessazione della circolazione dell’Autoveicolo.
Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD,
mangianastri, registratori, televisori, dispositi- vi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati sull’Autoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con si- stema di blocco elettromeccanico o meccanico.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione.
Assicurazione: insieme di Coperture prestate all’Assicurato tra- mite la polizza;
Attestazione sullo stato
del rischio: documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assi- curato;
Atto vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui pro- prietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Azione del fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica na-
turale avvenuta nell’atmosfera.
Autoveicoli: autovetture come definite dall’articolo 54, lettera
a) del Codice della Strada, destinato al trasporto di persone e aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente; sono equiparati agli Auto- veicoli gli autotassametri e i Quadricicli.
Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la som- ma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di mor- te dell’Assicurato in conseguenza di Infortunio.
Black Box: dispositivo elettronico installato a bordo dell’autoveicolo.
Auto 2.0 Box: rileva ed elabora i dati relativi allo stile di guida tramite il dispositivo elettronico Black Box.
Card: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (Art. 150 del Codice delle Assicurazioni)
Carta Verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un Autoveicolo di entrare e cir- colare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.
Classe di merito CU: è la classe Bonus/Malus di “Conversione Univer-
sale” (CU) quale riferimento per tutte le Impre- se di assicurazione (Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento ISVAP n.2590 dell’8 febbraio 2008), da riportare nelle Attesta- zioni sullo stato del Rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di Pre- mio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con Franchigia.
Codice delle assicurazioni: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209
e successivi regolamenti di esecuzione;
Colpa grave: azione od omissione colposa per le quali la ne- gligenza, l’imperizia e l’imprudenza sono parti- colarmente gravi.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza;
CONSAP S.p.A: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Copertura: Copertura offerta con il contratto di assicurazio- ne ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.
Crash: incidente con impatto medio grave i cui valori delle accelerazioni / decelerazioni permangano, per un sufficiente intervallo di tempo uguali o superiori alla soglia di 2g, per le autovetture/ autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo.
CU: Classe di conversione universale – Classe di me- rito di riferimento per tutte le Imprese di assicu- razione (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8 feb- braio 2008), da riportare nelle Attestazioni sullo stato del Rischio per Autoveicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri durante il periodo di osservazio- ne, comprese le forme miste con Franchigia;
Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’Autoveicolo danneggiato, deter- minata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell’Autoveicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell’accadimento di un
evento che danneggi o coinvolga l’Autoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Dolo: previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla coper- tura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante vio- lenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.
Eurotax: bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinet- ti Editore per la determinazione del valore delle autovetture nuove od usate. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax Giallo” e “Eurotax Blù”.
F.G.V.S. – Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada: provvede alla corresponsione dell’indennizzo in
caso di danni provocati da veicoli non identifi- cati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta ammini- strativa al momento dell’incidente o che vi ven- gano poste successivamente.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da
consegnare al Contraente, composto da: Nota In- formativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.
Franchigia: importo contrattualmente pattuito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di polizza. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati al danno dopo la detrazione di tale importo.
Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pa- gare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...).
Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito
della vertenza in fase di azione giudiziaria.
Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito
della vertenza prima dell’inizio dell’azione giu- diziaria.
Intermediario: svolge attività di intermediazione presentando, proponendo e concludendo contratti assicurati- vi; agisce in nome o per conto di una o più im- prese di assicurazione o di riassicurazione.
Impresa: CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.
Indennizzo: l’importo dovuto all’Assicurato in caso di Sini- stro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili.
Installatore convenzionato: installatore scelto dal Contraente fra coloro che
hanno ricevuto specifica formazione sulle tec- niche di installazione dalla Spett.le OCTO TELE- MATICS S.r.l. o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo Societario.
Invalidita’ permanente: la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile
della capacità a qualsiasi lavoro, indipendente- mente dalla professione svolta.
ISVAP dal 1° gennaio 2013 IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento all’Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Massimale: l’esborso massimo garantito dall’impresa in caso di sinistro Sinistro.
Minimi: importi contrattualmente pattuiti, espressi in ci- fra fissa, che rimangono a carico dell’Assicurato per ogni sinistro e detratti dal danno accertato, costituiscono il limite inferiore nel caso di appli- cazione della percentuale di scoperto.
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP dal che la Compagnia deve conse- gnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene in- formazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finan- ziarie della polizza.
Octo Telematics Italia Srl: Società specializzata nella fornitura di sistemi e
servizi telematici per il mercato assicurativo e automotive, con la quale il Contraente stipula un contratto di servizio per l’erogazione dei ser- vizi, altrimenti nominato Gestore del sistema di Radiolocalizzazione o Service Provider.
Optional: l’installazione stabilmente fissata all’autovet- tura fornita dalla casa costruttrice con supple- mento al prezzo base di listino.
Parti: il Contraente e l’Impresa.
Penale contrattuale: importo richiesto dall’Impresa, in conseguenza
della mancata osservanza di precisi obblighi contrattuali assunti dal Contraente.
Perdita totale: il Furto totale senza ritrovamento, l’Incendio to- tale e il Furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valo- re commerciale del bene; nelle Coperture Kasko completa e Collisione con Veicoli Identificati, quando il valore del danno superi l’80% del va- lore commerciale.
Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazio-
ne dei Sinistri nel periodo di Copertura. Il “Primo periodo” inizia dal giorno della decorrenza della Polizza e termina 60 giorni prima della scaden- za della Copertura; i “periodi successivi” hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.
Periodo di osservazione
Auto 2.0 Box: periodo valido ai fini dell’osservazione dello sti- le di guida. Il “Primo periodo” inizia dal giorno dell’installazione della Black Box e termina 60 giorni prima della scadenza della Copertura.
I “periodi successivi” hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo pre- cedente.
Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle Condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l’Assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Con- traente, determinato in funzione dei dati del contraente, dell’autovettura e di ogni altro ele- mento di personalizzazione tariffaria.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio del- lo stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prezzo d’acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto, o
dalla rivista Quattroruote “autovetture nuove” rilevabile con codice Infocar.
Proprietario: l’intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per Autoveicoli e Quadricicli (compreso il coniuge in comunione dei beni).
Pulsante di emergenza: pulsante, presente sulla Black Box, la cui pres-
xxxxx consente al Cliente di mettersi in contatto diretto con Europ Assistance.
Quadriciclo trasporto
persone: è assimilabile agli Autoveicoli fino a 569,5 cc, il Quadriciclo che ecceda la massa a vuoto fino a 400 Kg. o superi i 15 Kw di potenza;
Quattroruote: rivista mensile pubblicata dall’Editoriale Domus per la determinazione del valore degli Autovei- coli nuovi o usati, sulla base del valore “Infocar”.
Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante vio- lenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto
di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Regolamento trasparenza: Il Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
Responsabilita’ principale: nel caso di Sinistro che coinvolga due Autovei-
coli, è il grado di responsabilità prevalente attri- buito ad uno dei conducenti degli Autoveicoli stessi, nel caso di più Autoveicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attri- buito agli altri conducenti;
Responsabilita’ paritaria: nel caso di Sinistro che coinvolga due o più Au-
toveicoli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti degli Au- toveicoli coinvolti.
Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli articoli 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicura- zioni, con la quale il danneggiato richiede all’as- sicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento: l’importo dovuto dall’Impresa al terzo danneg- giato in caso di Sinistro.
Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni
subiti in un sinistro RCA direttamente dall’Im- presa invece che dall’assicuratore dell’Autovei- colo responsabile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: l’esercizio del diritto che l’Impresa ha di recupe- rare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inop- ponibilità di eccezioni derivanti dalla Polizza.
Scoperto: importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di polizza. Se presente un mi- nimo in cifra fissa, questo ne costituisce il valore inferiore. Eventuali limiti di indennizzo saranno ap- plicati al danno dopo la detrazione di tale importo.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata la copertura assicurativa.
Somma assicurata: l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che
rappresenta il limite massimo dell’Indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gesti-
sce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.
Stile di guida: programma che attraverso Auto 2.0 Box, con- sente di rilevare lo stile di guida del condu- cente, e mediante un algoritmo determinare la riduzione del premio di rca nell’annualità successiva alla rilevazione.
Surrogazione: il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’As- sicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei con- fronti del responsabile civile o di altro coob- bligato.
Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al con- tratto di assicurazione.
Valore a nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Ita- lia al momento della prima immatricolazione dell’Autoveicolo, aumentato del prezzo degli optional se assicurati.
Valore commerciale: quotazione rilevata tramite il codice Infocar
riportata dalla rivista specializzata “Quattro- ruote”o in caso di cessazione della sua pubbli- cazione la quotazione riportata da “Eurotax”; in assenza, la quotazione media del mercato.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
POLIZZA GLOBALE AUTOVEICOLI
PARTE I
Condizioni di Assicurazione .................................................................. pag. 2 di 77
Copertura 1 - Responsabilità Civile verso terzi.................................. pag. 2 di 77 Condizioni Aggiuntive pag. 28 di 77
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 31 di 77
COPERTURA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI................................................................................ pag. 35 di 77
COPERTURA 3 - CRISTALLI .................................................................... pag. 36 di 77 COPERTURA 4 - INCENDIO, FURTO,
COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO.............................................. pag. 37 di 77
COPERTURA 5 - EVENTI SPECIALI ........................................................ pag. 41 di 77
COPERTURA 6 - KASKO ......................................................................... pag. 42 di 77 COPERTURA 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE............................... pag. 45 di 77 COPERTURA 8 - TUTELA LEGALE ......................................................... pag. 48 di 77
COPERTURA 9 - ASSISTENZA ............................................................... pag. 54 di 77
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI..................................................... pag. 68 di 77
INFORMATIVA PRIVACY........................................................................ Pag. 72 di 77
PARTE I
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA 1 -
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impe- gnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontaria- mente cagionati a Terzi dalla circolazione dell’Autoveicolo descritto in Polizza. Limitatamente all’accesso alle aree aeroportuali, il Massimale di responsabi- lità civile verso Terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indi- pendentemente da quanto indicato in Polizza. La Copertura assicurativa copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli Auto- veicoli in aree private.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive (descritte a Pag. 28 e segg.) e della relativa Premessa, i Rischi non compresi nell’assi- curazione obbligatoria indicati in tali Condizioni Aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai Risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Con- dizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i Xxxxxx della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell’Autoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
1.1 - Bonus/Malus
1.2 - La presente Copertura assicurativa è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente: si articola in 36 classi di Appartenenza (18 classi CU e 18 classi interne CAR- GEAS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, secondo le tabelle che seguono.
TABELLA 1 Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri. | ||
Classi di merito 1T - 1 A interne CARGEAS | Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata | Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus / malus |
Classi di merito 1 – 18 CARGEAS / CU | ||
1T 1S 1R 1Q 1P 1 O 1 N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1 A | 0% | 0,39 |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
0% | 0,39 | |
-4,88% | 0,39 | |
-4,65% | 0,41 | |
-4,44% | 0,43 | |
-4,26% | 0,45 | |
-2,08% | 0,47 | |
1 | -4,00% | 0,48 |
2 | -5,66% | 0,50 |
3 | -5,36% | 0,53 |
4 | -9,68% | 0,56 |
5 | -6,06% | 0,62 |
6 | -5,71% | 0,66 |
7 | -5,41% | 0,70 |
8 | -5,13% | 0,74 |
9 | -4,88% | 0,78 |
10 | -6,82% | 0,82 |
11 | -6,38% | 0,88 |
12 | -6,00% | 0,94 |
13 | -16,67% | 1,00 |
14 | -14,29% | 1,20 |
15 | -22,22% | 1,40 |
16 | -28,00% | 1,80 |
17 | -16,67% | 2,50 |
18 | 3,00 |
Ai sensi dell’art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modifi- cato dall’art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, si specifica che in caso di assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova sti- pulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra
1.2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva Copertura assicurativa:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della Copertura assicurativa e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Copertura assicu- rativa corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scaden- za del periodo precedente.
1.3) All’atto della stipulazione, la Polizza è assegnata alla classe di merito risultante dalla sotto riportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione | Documenti necessari |
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato. | ||
Classe di assegnazione CU | Attestazione rilasciata dalla | |
Autovettura già assicurata | risultante dall’attestazione dello | precedente Compagnia, |
con altra Compagnia nella forma | stato di rischio rilasciata dalla | ed eventuale dichiarazione |
Bonus/Malus. | precedente Compagnia, ovvero clas- se CARGEAS come da tabella 3B. | di non circolazione. |
Classe di assegnazione CU, | Attestazione rilasciata dalla | |
Autovettura già assicurata con | risultante nell’attestazione | precedente Compagnia |
altra Compagnia in forma diversa | rilasciata dalla precedente | ed eventuale dichiarazione |
da Bonus/Malus. | Compagnia, ovvero classe CU / CARGE- AS determinata come da tabella 3 A. | di non circolazione. |
Autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta o immatricolata al P.R.A. dopo voltura. | Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura di proprietà di Persona Fisica immatricolata per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altra Autovettura attualmente assicurata, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l’ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. | Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altra Autovettura di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare, ovvero appendice di cessione del contratto della nuova Autovettura da assicurare. |
Autovettura già assicurata all’estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. | Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura già assicurata all’estero di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro autovettura attualmente assicurata, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l’ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Autovettura consegnata in conto vendita e restituita entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguita per la medesima Autovettura. | Dichiarazione dell’incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l’ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni. |
Autovettura assicurata successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. | Classe CU / CARGEAS della polizza sospesa | Appendice di sospensione rilasciata da CARGEAS Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l’ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza |
TABELLA 3A per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell’ 8 Febbraio 2008). |
a) Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l’annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. |
Classe di merito 9 10 11 12 13 14 Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 |
b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compreso l’anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. |
TABELLA 3B | ||||||||
Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi CARGEAS Verifica della sinistrosità, rilevata dall’attestato sullo stato del rischio rilasciato da altra precedente Compagnia con classe di assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di provenienza CU 2 e classe di assegnazione CU 1) | Classe di assegnazione | |||||||
V° anno | IV° anno | III° anno | II° anno | I° anno | Anno corrente | classe CARGEAS | classe CU | |
Esente da sinistri e presenza di tutte le annualità pregresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1E | 1 |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V° anno. | 1 o più sinistri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1D | 1 |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel IV° anno. | 0 | 1 o più sinistri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1C | 1 |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel III° anno. | 0 | 0 | 1 o più sinistri | 0 | 0 | 0 | 1B | 1 |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel II° anno. | 0 | 0 | 0 | 1 o più sinistri | 0 | 0 | 1A | 1 |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel I° anno. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 1 o più sinistri | 0 | Classe CU | Classe CU |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell’anno corrente. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 | 1 o più sinistri | Classe CU | Classe CU |
1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell’anno corrente. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 0 o N.A. | 1 o più | 1 o più sinistri | Classe CU | Classe CU |
PRESENZA DI N.A. IN UNA DELLE ANNUALITA’ PREGRESSE | 0 | 0 | Classe CU | Classe CU | ||||
Applicabile con attestazione esente da sinistri, e presenza di tutte le annualità pregresse con 0 | Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi CARGEAS Verifica della sinistrosità, rilevata dall’attestato sullo stato del rischio rilasciato da altra precedente Compagnia, con classe di provenienza CU 2 e assegnazione CU 1 | Classe di assegnazione | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1D | 1 |
TABELLA 4 | ||||||||||||
classe di collocazione CARGEAS in base ai sinistri osservati | classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati | |||||||||||
classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più | classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più | |
1T | 1T | 1R | 1O | 1L | 1G | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
1S | 1T | 1Q | 1N | 1I | 1F | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
1R | 1S | 1P | 1M | 1H | 1E | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
1Q | 1R | 1O | 1L | 1G | 1D | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
1P | 1Q | 1N | 1I | 1F | 1C | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
1O | 1P | 1M | 1H | 1E | 1B | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
1N | 1O | 1L | 1G | 1D | 1A | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
1M | 1N | 1I | 1F | 1C | 1 | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
1L | 1M | 1H | 1E | 1B | 2 | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
1I | 1L | 1G | 1D | 1A | 3 | 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |
1H | 1I | 1F | 1C | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |
1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
1F | 1G | 1D | 1A | 3 | 6 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1 | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 | Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993 | ||||||
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |||||||
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |||||||
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |||||||
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |||||||
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||||
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |||||||
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||||
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |||||||
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |||||||
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||||
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||||
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |||||||
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Le regole evolutive per le sottoclassi di bonus CARGEAS, in assenza di sinistri, sono applicate con annualità pregresse complete nell’attestazione sullo stato di rischio e, pertanto, in assenza di NA o ND. |
1.4) L’ultimo Attestato sullo stato del Rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza della Polizza alla quale tale Attestato sullo stato del Rischio si riferisce; nei casi di docu- mentata cessazione del Rischio assicurato (vendita, consegna in conto vendita, Furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero) o in caso di sospensione o di mancato rinnovo della Polizza per mancato utilizzo dell’Autoveicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente (ai sensi e per gli effetti degli arti- coli 1892 e 1893 del Codice Civile), la classificazione della nuova Polizza, è effettuata nei seguenti termini:
a) Nel caso di consegna dell’Attestato sullo stato del Rischio in corso di validità, congiunta ai documenti comprovanti la mancata circola- zione nei casi sopra indicati, per assicurare il medesimo Autoveicolo, altro Autoveicolo di medesima proprietà ovvero per Autoveicolo di I^ immatricolazione o voltura al P.R.A., mantenimento della classe di assegnazione CU/CARGEAS riportata nell’attestato stesso.
b) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al pre- cedente punto a), per assicurare un nuovo Autoveicolo di I^ immatri- colazione o Voltura al P.R.A., assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;
c) Nel caso di consegna dell’Attestazione sullo stato del Rischio con va- lidità scaduta, e congiunta dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per assicurare il medesimo Autoveicolo indicato nell’attestato, assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;
d) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al pre- cedente punto c), per assicurare il medesimo Autoveicolo della Poliz- za sospesa e non riattivata entro il termine contrattualmente previsto di sospensione, o per mancato utilizzo dell’Autoveicolo al rinnovo, assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1;
Nel caso di mancata consegna dell’Attestazione sullo stato del Ri- schio rilasciata da altra Impresa, all’atto della stipula di nuova Polizza, assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1.
1.5) Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza, è asse- gnata all’atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l’ap- plicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’Attestato sullo stato del rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successi- vi Sinistri con responsabilità del conducente dell’Autoveicolo assicurato.
Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri, la percentua- le di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento, considera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
1.6) Nel caso che la Polizza si riferisca ad Autoveicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, considerato a tutti gli effetti regolare Attestazione sullo stato del Rischio, ed è tenuto al paga- mento del Premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU o clas- se interna dell’Impresa cui questo ultimo contratto era stato assegnato. Qualora tale contratto risulti scaduto da più di 5 anni, si applicano le disposizioni del quarto comma – lettera c). Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con “Franchigia fissa ed assoluta”, il Contraente è tenuto al pagamento del Premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 e la Polizza è assegnata a questa classe.
1.7) Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano qualora il con- tratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contra- ente provi di aver fatto richiesta dell’Attestazione sullo stato del Ri- schio all’impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella Attestazione sullo stato del Rischio o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. La Polizza è assegnata alla classe di pertinenza sul- la base di tale dichiarazione.
1.8) L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle dispo- sizioni del quarto comma – lettere d) ed e) è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’Attestazione sullo stato del Rischio che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione della Polizza, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest’ultima data. L’eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall’Impresa entro la data di scadenza contratto della Polizza.
1.9) Nel caso in cui la Polizza si riferisca ad Autoveicolo già assicurato all’e- stero, la Polizza stessa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente as- sicuratore estero, che ne consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus Malus come previsto dal D.L. N. 40 del 2.4.2007. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestazione dello stato del Rischio.
1.10) Nel caso in cui la Polizza si riferisca ad Autoveicolo assicurato presso l’Impresa o altra impresa, e rubata, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito corrispondente alla classe CU o interna dell’Impresa, risultante dall’ultima Attestazione sullo stato del Rischio in corso di va- lidità rilasciata, a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di Xxxxx rilasciata dall’auto- xxxx competente;
- venga esibito il contratto di assicurazione per la Responsabilità Xxxxx verso Xxxxx, stipulato con il precedente assicuratore.
1.11) Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga ria- perto con responsabilità principale, si procederà, all’atto del primo rin- novo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.
1.12) E’ data facoltà al Contraente per la tariffa Bonus/Malus, di evitare le maggiora- zioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazio- ne delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
a) qualora il Sinistro NON rientri nella convenzione CARD – convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto - Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni –, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo xxxxxx- sta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (www.consap. it), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la richiesta suddetta.
1.13) In caso di sostituzione della Polizza è mantenuta ferma la scadenza an- nuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il mo- tivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
1.14) La sostituzione dell’Autoveicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di alienazione dell’Autoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certifica- zione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova Polizza. Tuttavia, in caso di Furto dell’Autoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro Autoveicolo di sua pro- prietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di meri- to maturata. Qualora la nuova Polizza sia stipulata presso altro assicuratore, l’Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l’at- testato di rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa.
1.15) La Copertura assicurativa, per l’Autoveicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall’art. 15) - Risoluzione del con- tratto per Furto dell’autoveicolo. Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) all’obbligo dell’assicurazione prima di porre in circolazione l’Autoveicolo, ai sensi dell’art. 122 Codice delle Assicurazioni.
1.16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritro- vamento dell’Autoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione contratto della Polizza.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
La Copertura assicurativa non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di Autoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene sen- za l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di Autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l’Autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circo- lazione;
- nel caso di Autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.
- nelle aree aeroportuali per gli Autoveicoli addetti a catering, rifornimen- to e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manuten- zione ed assistenza aeromobili.
- in caso di trasporto di nitroglicerina, dinamite o simili.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi in cui l’Impresa abbia dovuto pagare Xxxxx senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla polizza o dalla stessa derivanti, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa, anche ai sensi dell’art. 144 del CAP.
Art. 2.1 - Qualifica di Terzi – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
1. Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal con- tratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente dell’Autoveicolo responsabile del Sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2 del Codi- ce delle Assicurazioni “l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”, e quella di cui al comma 1 del presente
articolo, non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai dan- ni alle cose:
a) il proprietario dell’Autoveicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con pat- to di riservato dominio e il locatario in caso di Autoveicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 2.2 - Patti contrattuali speciali – GUIDA LIBERA o GUIDA ESPERTA
Guida Libera: non vi sono limitazioni circa le caratteristiche soggettive del con- ducente, ad eccezione delle Esclusioni riportate all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Guida Esperta: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il venti- seiesimo (26°)anno di età.
Azione di rivalsa
Guida Esperta” (valida per il settore I Autovetture), L’Impresa promuove azio- ne di rivalsa fino a Euro 3.500 qualora venga accertato che alla guida dell’Xx- xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx era persona con caratteristiche diffor- mi da quelle previste dalla Copertura.
L’azione di rivalsa prevista dalla predetta copertura, fino al limite dell’importo sopra indicato, è da intendersi quale mancata osservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’Assicurato, a seguito del quale viene concessa una limitazione del premio.
L’importo eventualmente dovuto dall’Assicurato all’Impresa ad altro titolo sarà separatamente addebitato.
L’importo oggetto di rivalsa, potrà quindi sommarsi all’importo richiesto a ti- tolo di penale o altra rivalsa se prevista in polizza.
L’Impresa non attiverà l’azione di rivalsa contrattualmente prevista, esclusiva- mente per i seguenti casi:
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- Veicolo condotto da persona preposta alla sua riparazione e/o collaudo.
Art. 2.3 - BLACK BOX
L’Impresa ha stipulato un accordo con la Società Octo Telematics Srl, la quale provvederà alla raccolta ed alla elaborazione dei dati per esclusivi scopi assi- curativi e statistici.
La scelta dell’estensione alla Black Box, impegna il Contraente al rispetto dei termini e del contratto di servizio tra Cliente e Gestore del sistema di radiolo- calizzazione, ricevuto unitamente alle presenti Condizioni di Assicurazione e sottoscritto unitamente alla Scheda di Polizza.
Adesione e modalità di installazione della Black Box sul veicolo assicurato – Obblighi del Contraente:
1) Il Contraente contatta il Centro di installazione convenzionato Octo Telematics Srl (previa ricezione di sms con l’indicazione del numero telefonico dell’installa- tore prescelto) e fissa l’appuntamento per fare installare ed attivare la Black Box, l’attivazione deve avvenire entro 15 gg di calendario dalla data di effetto della polizza ai sensi dell’art. 5 Parte I delle Condizioni di Assicurazione;
2) In caso di impossibilità a rispettare i termini previsti al punto 1), il Contraente deve avvisare immediatamente il Contact Center Octo al numero verde 800.746688, e fissare un nuovo appuntamento (non sono possibili ulteriori proroghe);
3) qualora venga sostituito l’autoveicolo assicurato, il Contraente contatta il Centro di installazione per fissare l’attività di disinstallazione;
4) stipulata la polizza per il nuovo autoveicolo, il Contraente contatta il medesimo Centro di installazione per fissare l’attività di reinstallazione ed attivazione della Black Box disinstallata dal precedente autoveicolo, l’attivazione deve avvenire entro 15 gg di calendario dalla data di effetto della polizza ai sensi dell’art. 5 Parte I delle Condizioni di Assicurazione;
5) in caso di guasto o malfunzionamento della Black Box, Octo Telematics Srl invia sms di segnalazione, il Contraente contatta il Centro di installazione per fissare l’attività di revisione della Black Box che deve avvenire entro 15 gg di calendario dalla data di ricezione del messaggio da parte di Octo Telematics Srl;
6) in caso di vendita o messa in conto vendita, esportazione dell’autoveicolo all’e- stero, demolizione, mancato rinnovo assicurativo, il Contraente deve avvisare il Contact Center Octo per fissare l’attività di disinstallazione della Black Box;
Gli obblighi di cui sopra devono essere assunti dal Contraente anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., laddove il contraente e l’Assicurato differiscano.
Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati, determina che:
a) l’Impresa eserciterà l’applicazione di una Penale Contrattuale, pari all’importo del sinistro pagato fino alla concorrenza di € 500,00 se all’accadimento del sinistro con responsabilità principale o responsabilità paritaria, non risulta installata la Black Box come previsto al suindicato punto 1;
b) in caso di sostituzione dell’autoveicolo come nel suindicato punto 3), l’Impresa eserciterà l’applicazione di una Penale Contrattuale, pari all’importo del sinistro pagato fino alla concorrenza di € 500,00, qualora non sia stata effettuata l’in- stallazione della black box entro 15 gg di calendario dalla data di effetto del- la variazione contrattuale come previsto al suindicato punto 4). L’Impresa, non eserciterà l’applicazione della Penale Contrattuale in caso di sinistro con respon- sabilità principale o responsabilità paritaria, accaduto nei 15 gg precedenti alla sostituzione della polizza.
c) l’Impresa eserciterà l’applicazione di una Penale Contrattuale, pari all’im-
porto del sinistro pagato fino alla concorrenza € 500,00 se all’accadimento del sinistro con responsabilità principale o responsabilità paritaria, la Black Box risulti guasta o malfunzionante e, il Contraente, non ha provveduto alla manutenzione entro 15 gg di calendario, dalla segnalazione di Octo Telema- tics Srl, come previsto al suindicato punto 5.
Qualora per effetto del malfunzionamento della Black Box l’Impresa non fosse in grado di rilevare lo stile di guida per un periodo pari almeno all’80% del periodo di osservazione di Auto 2.0 Box, la riduzione del premio even- tualmente maturata (ai sensi della clausola 2.3.1) non sarà riconosciuta, se il Contraente non si sia attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfuzionamento.
d) in caso di mancata disinstallazione per cessazione del rischio, il Contraente, come previsto negli accordi del contratto di servizio, deve pagare a Octo Telematics Srl una penale di € 50,00.
e) Non è dovuta dal Contraente alcuna somma, che resta a carico dell’Impresa, nei casi in cui sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione a causa di incidente o incendio o danneggiamento per qualsiasi causa inter- venuta, nei casi di restituzione della Black Box non funzionante in seguito ai predetti eventi nonché in caso di furto della Black Box o furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della Black Box.
Nel caso di installazione della Black Box, il Contraente ha diritto alla riduzione del premio della Responsabilità Civile verso Terzi, indicato nella scheda di po- lizza alla voce “presenza Auto 2.0 Box”.
Qualora il Contraente rifiuti per l’annualità successiva l’installazione della Black Box, la riduzione di premio di cui sopra non sarà applicata.
2.3.1. - Valutazione dello stile di Guida e riduzione del premio.
Auto 2.0 Box, consente di rilevare lo stile di guida del conducente attraverso l’osservazione di alcuni parametri, in funzione dei quali potrà essere determi- nata una ulteriore riduzione del premio, da calcolarsi mediante un algoritmo ed applicabile al premio della rca nell’annualità successiva alla rilevazione, laddo- ve il veicolo sia ancora assicurato presso l’impresa.
Al fine di ottenere la riduzione del premio relativo ai parametri osservati, il pe- riodo di osservazione di Auto 2.0 Box deve essere di almeno 180 giorni anche non consecutivi.
Con l’installazione della Black Box il Contraente attiva la rilevazione e l’elabo- razione dei dati in relazione ai seguenti “parametri osservati”:
Parametri osservati:
Chilometri percorsi
Tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi, rilevati dal modulo GPS presente nella Black box, alla data indicata. Insieme al valore riscontrato viene presentato anche il valore proiettato dei km che si prevede, mantenendo lo stesso ritmo, saranno percorsi nel corso dell’anno assicurativo.
Chilometri giorni feriali
Tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi da lunedì a venerdì (com- presi i giorni festivi che ricadono in tale intervallo). L’indice è espresso in per- centuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata.
Chilometri durante la notte
Tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi nella fascia oraria notturna (dalle 22.00 alle 06.00). L’indice è espresso in percentuale sul totale dei chilo- metri percorsi alla data indicata.
Chilometri su strade urbane
Tale indice riporta il numero dei chilometri percorsi sulle tipologie di strada classificata come urbana dal Codice della Strada. L’indice è espresso in percen- tuale sul totale dei chilometri percorsi alla data indicata.
Accelerazioni
Questo parametro osserva il numero delle accelerazioni violente (misurato in forza g) in relazione al numero totale del chilometri percorsi nel periodo di os- servazione Black Box.
Frenate
Tale indice riporta il numero delle frenate brusche (misurato in forza g) in re- lazione al numero totale del chilometri percorsi nel periodo di osservazione Black Box.
Curve
Tale indice riporta il numero delle curve affrontate in modo aggressivo (misu- rato in forza g) in relazione al numero totale del chilometri percorsi nel periodo di osservazione Black Box.
I criteri di rilevazione attraverso i quali qualificare un’accelerazione come vio- lenta, una frenata come brusca e le modalità di effettuazione di una curva come aggressive sono illustrati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’osservazione dello stile di guida costituisce fattore di educazione alla miglio- re gestione del rischio della circolazione stradale. A tal fine, il Contraente, all’e- spressione di rinnovo della polizza, potrà usufruire di una ulteriore riduzione di premio, da calcolarsi in relazione alle risultanze della rilevazione all’esito del periodo di osservazione.
La valutazione dei “parametri osservati”, nella prima annualità assicurativa (I° periodo) con installazione della Black Box, è consolidato 60 giorni prima della scadenza annuale di polizza.
Le annualità successive (II° periodo), decorrono dalla data di scadenza del pre- cedente periodo ed hanno durata di dodici mesi.
Nel corso del periodo di osservazione l’eventuale maturazione dell’ulteriore sconto, nella misura via via determinata in funzione dell’andamento delle rile-
vazioni, potrà essere verificato sulla pagina internet con indicatori (cruscotto) predisposta dall’Impresa e messa a disposizione del Contraente stesso, ovvero collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e tramite APP per smartphone.
In nessun caso la rilevazione dello stile d guida costituirà fattore tariffario tale da incidere sul premio di rinnovo in modo pregiudizievole per il contraente.
Qualora l’Impresa, provveda al risarcimento di danni a terzi per sinistri con re- sponsabilità principale o responsabilità paritaria, la valutazione “stile di guida” verrà azzerata.
Nel caso non ci sia stata espressione di rinnovo, con adesione alla Black Box, nessuna riduzione di premio sarà dovuta. Altresì, qualora il Contraente rifiuti per l’annualità successiva l’installazione della Black Box, la riduzione di premio di cui sopra non sarà applicata.
Art. 2.3.2 - Estensione territoriale
I servizi Black Box, sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Il servizio di ricerca del veicolo è inoltre operativo negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi:
Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato re- lative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonchè la stessa cessazione della Copertura assicurativa (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati, possono comportare la perdita parziale del diritto dell’Indennizzo nonchè la stessa cessazione della Copertura assicurativa (art. 1898 C.C.).
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà paga- re ai Terzi danneggiati verso i quali non sono applicabili le eccezioni contratto dedotte in Polizza ai sensi dell’art. 144 del C.d.A.
Art. 4 - Estensione territoriale – Carta verde
La Copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norve- gia, del Principato di Monaco e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione
- Carta Verde. La Copertura assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori Coperture previste in Polizza. La
Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comun- que prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbliga- to a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della Copertura
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quin- dicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è auto- rizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
5.1 - Perfezionamento della polizza - Modalità di pagamento del Premio - Ad- debito del premio sul conto corrente
La polizza si perfeziona con l’emissione presso gli uffici dell’intermediario e la consegna dei documenti all’Assicurato. Il Premio è pagato in forma antici- pata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurati- ve accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Il pagamento del premio del presente contratto in forma annuale o fraziona- ta, è dovuto in base alla scelta effettuata dall’Assicurato in sede di sottoscri- zione del contratto.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo uni- co e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza verranno sospese
dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 - Comunicazioni in scadenza di contratto.
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le indicazio- ni riferite alla scadenza della Polizza stessa riportante l’informativa prevista dall’art. 3 del regolamento ISVAP n. 4. e si riserva inoltre la facoltà di inviare al Contraente una proposta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità con l’indicazione delle modalità di proroga della Polizza. Unitamen- te alla comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio
Art. 7 - Forma assicurativa e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus / Malus indicata nella Scheda di Polizza.
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 14 – Proroga del contratto – Periodo di tolleranza.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà dell’Autoveicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’Autoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’even- tuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione della Polizza a far data dal perfezionamento del trasferimen- to di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al resi- duo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b. che la Polizza sia resa valida per altro Autoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni. l’Impresa rilascerà il certifi- cato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde, per il nuovo Autoveicolo, previo eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui l’Autoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una plura- lità di soggetti, il Contraente ha facoltà che la Polizza sia resa valida per altro Autoveicolo intestato ad uno di essi.
c. la cessione della Polizza. Eseguito il trasferimento di proprietà il Contraen- te è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale, previa
restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti. L’alienante è tenuto al paga- mento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. La Polizza ceduta si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rila- scerà l’attestazione dello stato di Rischio; per l’assicurazione dello stesso Autoveicolo il cessionario dovrà stipulare una nuova Polizza.
Nel caso in cui l’acquirente dell’Autoveicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante il medesimo Auto- veicolo, l’Impresa assicuratrice dell’Autoveicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata conse- gna in conto vendita dell’Autoveicolo, la parte di Premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita dell’Autoveicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all’Impre- sa anche il certificato, il contrassegno e l’eventuale carta verde. Per le polizze con frazionamento del Premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di as- sicurazione. E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10
- Sospensione in corso di contratto.
Art. 9 - Cessazione di rischio
a. Per distruzione o esportazione dell’Autoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione od esporta- zione definitiva dell’Autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne co- municazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricola- zione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
a. Per demolizione dell’Autoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione del Rischio a causa di demolizione dell’Au- toveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’articolo 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna dell’Autoveicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestual- mente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
La Polizza si risolve e l’Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di Premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazio- nale, corrisposta e non usufruita per il periodo di Copertura assicurativa residua dal momento della consegna della documentazione sopra indica-
ta. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione definiti- va siano successive alla eventuale sospensione della Polizza, il suddetto rimborso del Premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che la Polizza relativa all’Autoveicolo demolito, di- strutto o esportato sia resa valida per un altro Autoveicolo di sua pro- prietà, l’Impresa procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Autoveicolo. Qualora la Polizza sia resa valida per altro Autoveicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di una nuova Polizza di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.
Art. 10 - Sospensione in corso di Copertura assicurativa
Valida e concedibile, esclusivamente per polizza senza presenza della Black Box.
Qualora il Contraente intenda sospendere la Copertura assicurativa in cor- so di contratto è tenuto a darne comunicazione all’Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. In caso di furto dell’Autoveicolo non è prevista la sospensione in quanto la Polizza si ri- solve ai sensi del successivo Articolo 15 - Risoluzione per furto dell’Auto- veicolo.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde.
Decorsi 548 giorni (18 mesi) della sospensione - senza che il Contraente ri- chieda la riattivazione della Copertura assicurativa - la Polizza si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dall’Impresa. Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione dell’Autoveicolo (art. 103 del C.d.s.), l’Im- presa restituirà in ragione di 1/360 la parte di Premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Na- zionale, per il periodo di Copertura assicurativa residua al momento della sospensione, nonché l’eventuale integrazione.
Il rimborso verrà effettuato a seguito della consegna da parte del Contra- ente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione. Al momento della so- spensione, il periodo di Copertura assicurativa in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 giorni. Qualora tale dura- ta sia inferiore a 90 giorni, il Premio non goduto deve essere proporzional- mente integrato fino a raggiungere 90 giorni, con rinuncia però, da parte dell’Impresa, alle successive rate di Premio ancorché di frazionamento.
La riattivazione della Polizza - restando immutato il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Sul Premio – calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al mo-
mento della sospensione - relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza come sopra prorogata, si conteggia, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto com- presa l’eventuale “integrazione” richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l’eventuale “integrazione”, richiesta al momento della sospensione.
Per le Polizze stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni sca- denza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane so- speso per tutta la durata della sospensione della Copertura assicurativa e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni).
Non è consentita la sospensione per le Polizze di durata inferiore all’anno e per le Polizze amministrate con libro matricola. All’atto della sospensio- ne l’Impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con- traente.
Art. 11 - Attestazione dello stato di Rischio
11.1 - Rilascio
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata la Polizza, l’Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza stessa, l’Attestazione sullo stato del Rischio con indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza, unitamente alla comunicazione prevista all’articolo
6. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell’Attestazione sullo stato del Rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrat- tuale ai sensi dell’art. 134, comma 1bis del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestato sullo stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza.
11.2 - Rilascio dei duplicati
Nel caso in cui l’Attestazione sullo stato del Rischio non sia pervenuta al Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l’Im- presa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:
- proprietario diverso dal Contraente;
- usufruttuario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- locatario in caso di locazione finanziaria.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressamente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
11.3 - Contenuto dell’Attestazione sullo stato del Rischio
L’Attestazione sullo stato del Rischio contiene:
a. la denominazione dell’Impresa;
b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente per- sona giuridica;
c. il numero della Polizza;
d. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
e. la data di scadenza della Polizza per la quale l’Attestazione sullo sta- to del Rischio viene rilasciata;
f. l’indicazione del numero di Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i Sinistri che il Contraente abbia provve- duto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del Premio avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista;
g. gli eventuali importi delle Franchigie richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
h. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione della Poliz- za per l’annualità successiva riferita all’Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU) nel caso la Polizza sia stata sti- pulata sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annua- le, variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con Franchigia;
i. i dati della targa dell’Autoveicolo per la cui circolazione la Polizza è stipulata ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore dell’Autoveicolo assicurato;
l. la firma dell’assicuratore.
Il Contraente, all’atto della stipulazione contratto della Polizza con altra Im- presa, consegna l’Attestazione sullo stato del Rischio. E’ fatto salvo quanto di- sposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Nel caso di Autoveicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matrico- la”, l’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo stato del Rischio per gli Autovei- coli rimasti sotto Copertura assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali Autoveicoli l’Attestazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata
al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento dell’Autoveicolo in Polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva. Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Atte- stazione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
11.4 – Mancato rilascio dell’Attestazione sullo stato del Rischio
L’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo stato del Rischio nel caso di:
a) sospensione della Copertura assicurativa nel corso del contratto, qua- lora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
b) Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c) Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
d) Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza an- nuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
e) cessione della Polizza contratta per alienazione dell’Autoveicolo assi- curato.
Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l’Impresa invia al Contraente la relativa Attestazione sullo stato del Rischio, nelle modalità pre- viste al punto 11.1.
Art. 12 - Modalità per la denuncia dei Sinistri
La denuncia del Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 7.9.2005 n. 209 (modulo di Constatazione amichevole di incidente forni- to dall’impresa) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residen- za) e il Codice Fiscale del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di Sinistro.
Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere
a) risarcimento dei danni subiti in Italia:
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un Au- toveicolo immatricolato all’estero, hanno diritto di richiedere il risarci- mento del danno oltre che al responsabile del Sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato l’Autoveicolo che ha causato
il Sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato dovrà inviare lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento a Ufficio Centrale Italiano (UCI),
- Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
- Nazionalità e targa dell’Autoveicolo estero;
- Caratteristiche tecniche dell’Autoveicolo estero;
- Tipo dell’Autoveicolo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
- Marca e modello dell’Autoveicolo(Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario dell’Autoveicolo estero;
- Cognome, nome e indirizzo del conducente dell’Autoveicolo estero;
- Nome della compagnia di assicurazione dell’Autoveicolo estero;
- Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;
- Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se di- sponibile;
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente dell’Autoveicolo estero, se disponibile;
- Descrizione dell’incidente.
b) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un Autoveicolo im- matricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, provocato da un Autoveicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Eco- nomico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i sog- getti danneggiati possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
c) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un Autoveicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un Auto- veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal Sinistro identificare l’assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000
- xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all’estero provocato da un Autoveicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all’assicuratore e/o proprietario dell’Autoveicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un Autoveicolo immatricolato in Svizzera;
la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o proprietario dell’Autoveicolo svizzero).
Se però l’Autoveicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risar- cimento va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purché il Sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema Carta Verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Carta Verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un Autoveicolo immatricolato in Croazia; la richie- sta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la ge- stione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 14 - Proroga del contratto - Periodo di tolleranza
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, sen- za obbligo di disdetta, fermo restando che l’Impresa manterrà operanti le Co- perture fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 giorni viene meno alla data di efficacia di una eventuale nuova polizza stipulata con la medesima Impresa o con altra impresa assicurativa a copertura del medesimo rischio.
Fermo quanto sopra, l’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità comuni- cando l’approssimarsi della scadenza contrattuale e il premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un intermediario incaricato dall’Im- presa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall’intermediario stesso. Ef- fettuando il pagamento del premio entro la scadenza del contratto in corso con le modalità indicate dall’intermediario, fermo restando il periodo di tolleranza previsto dal comma che precede, il Contraente accetta la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Po- lizza a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
Art. 15 - Risoluzione per furto dell’Autoveicolo
In caso di Furto dell’Autoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato do-
minio o del locatario in caso di locazione finanziaria, la Copertura assicurati- va cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. La Polizza è risolta ed il Contraente deve darne notizia all’Impre- sa fornendo copia della denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità. In deroga all’art. 1896, primo comma, secondo periodo del C.C., l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di Copertura as- sicurativa al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso.
Art. 16 - Foro competente - Mediazione
Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudi- ziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.
In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazio- ne, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della pre- sente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quel- lo di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.
Art. 17 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi alla Copertura assicurativa sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 19 - Competenza per i reclami
La competenza per eventuali reclami in ordine al presente contratto di assicu- razione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
- 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA -
(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E/O SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Premessa
La Copertura assicurativa dei Rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni di Assicurazione, ad eccezione dell’art. 2, secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni di Assicu- razione, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sotto indicate Condizioni Aggiunti- ve e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei Terzi di cui all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
A. Autoveicoli stabilmente adibiti a scuola guida (valida se richiamata nella scheda di polizza)
La Copertura assicurativa copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati Xxxxx l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
B. Xxxxx a cose di terzi trasportati su autotassametri e Autoveicoli date a noleggio con conducente o ad uso pubblico (valida se richiamata nella scheda di polizza)
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario dell’Autoveicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell’Autoveicolo stesso agli indumenti ed oggetti di co- mune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati. Rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. La Copertura assicurativa comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
C. Rinuncia Rivalse – (valida se richiamata nella scheda di polizza e pagato il relativo premio)
1) Guida in stato di Ebbrezza;
2) Guida con patente scaduta, trasporto non conforme, esame di abilita- zione superato e patente non ancora rilasciata;
3) Circolazione con Cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati;
4) Circolazione con Mancata revisione dell’Autoveicolo.
L’Impresa, a deroga dell’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa:
1) In forma parziale, nei confronti del proprietario/locatario e/o del condu- cente dell’Autoveicolo indicato in Polizza – autorizzato dal proprietario se persona diversa - nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n.
285. In questo caso l’Impresa limita la rivalsa a € 1.000;
2) In forma totale, per guida con patente scaduta, a condizione che la validi- tà della stessa sia confermata entro tre mesi dalla data del Sinistro, salvo che per le lesioni fisiche che siano diretta conseguenza del sinistro stes- so; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.
In forma totale nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
In forma totale, qualora il Conducente alla guida abbia superato positiva- mente l’esame di abilitazione, e non sia ancora in possesso della regolare patente a condizione che:
a) La patente venga regolarmente rilasciata;
b) L’accadimento del sinistro sia successivo alla data di superamento dell’esame;
c) La guida non sia difforme a quanto prescritto sul documento che sarà rilasciato;
d) All’accadimento del sinistro, il conducente non abbia procedure Penali pendenti, per il reato di guida senza patente.
3) In forma totale nel caso di incidente stradale, qualora il dispositivo di si- curezza per i trasportati nell’autoveicolo non fosse stato agganciato come disposto dall’art. 172 del Codice della Strada.
4) In forma totale, nel caso di incidente stradale avvenuto durante la circola- zione dell’Autoveicolo, non in regola da non più di tre mesi con le norme relative alla revisione.
D. Package Sportivo (Estensione a pagamento)- valido per autovetture per trasporto persone – uso privato
L’Impresa, a seguito di danno indennizzabile ai sensi della Copertura Assi- curativa 1 RCA, provocato da attrezzature sportive trasportate sull’auto- vettura assicurata in conformità a quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e per mezzo di strutture omologate, indennizza i danni mate- riali e diretti subiti da dette attrezzature sportive.
La Copertura è valida per attrezzature sportive utilizzate a fini non pro- fessionistici per la pratica di sports regolamentati da federazioni sportive aderenti al C.O.N.I. quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, sci, ca- noe, snowboard e biciclette. Restano invece esclusi tutti i tipi di veicoli a motore.
La Copertura è estesa alla perdita o al danneggiamento subiti dalle attrez- zature sportive a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi delle Copertura
Assicurativa 4) Incendio e Furto, 5) eventi speciali, 6) kasko completa o collisione.
Limitatamente ai danni da Furto, per le attrezzature custodite all’inter- no dell’autoveicolo la copertura è subordinata alla circostanza che il Furto sia perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell’autovettura assicurata e che le attrezzature sportive non siano visi- bili dall’esterno del veicolo.
La copertura assicurativa è prestata a per il valore commerciale delle attrezzature sportive, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia assoluta di
€ 150,00 per sinistro.
E. Traino
Se l’autovettura assicurata in polizza, è regolarmente omologata per il traino di rimorchio, con indicazione sulla carta di circolazione, l’Impresa, senza sovrappremio, assicura i danni causati dal rimorchio trainato nonché dai danni causati dal gancio traino.
L’estensione al traino di un rimorchio, è sempre operativa e richiamata nella scheda di polizza.
G. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde – Estensione gratuita
La validità della Copertura assicurativa per l’Autoveicolo descritto nel- la Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all’uopo rilasciata, viene estesa ai danni che l’Autoveicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la Copertura assicurativa si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull’assicurazione stessa. L’Impresa risponde, inoltre, entro i Massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono sta- ti pagati il Premio o la rata di Premio, l’Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla con- dizione che al momento del Sinistro il Rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Car- ta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a far- ne immediata restituzione all’Impresa; l’uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Escluse la Copertura assicurativa 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, e la Co- pertura assicurativa 9 – Assistenza o Assistenza Estesa)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonchè l’annulla- mento della Polizza, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx e decorrenza delle Coperture assicurative
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, la Copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il dirit- to dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizze di durata inferiore, ed è dovuto per intero (compreso il caso di cessazione di Rischio a seguito di Sinistro), anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. I Premi devono essere pagati all’intermediario al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Direzione dell’Impresa.
2.1 - Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazio- namento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella presente Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
In ciascuno dei casi sopra indicati, le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio e ripren- deranno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile.
Art. 3 - Adeguamento del Premio
Qualora l’Impresa intenda rinnovare la Polizza, ferme restando tutte le al- tre condizioni previgenti, con condizioni di Premio diverse da quelle pre- cedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Pre- mio almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della Polizza stessa. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza della Polizza, di non accettare il Premio proposto, la Polizza si intende rinnovata alle nuove condizioni di contratto comu- nicate dall’Impresa. In questo caso si applica a favore dell’Assicurato il termine di tolleranza previsto dall’art. 1901, secondo comma, del X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’As- sicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle Coperture assicurative previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al pe- riodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 7 – Contratto senza tacito rinnovo – Periodo di tolleranza
La polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza ob- bligo di disdetta. L’Impresa manterrà operanti le Coperture fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ma cesserà qualo- ra venga sottoscritta una nuova polizza stipulata per il medesimo rischio.
Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione dell’Autoveicolo
Qualora nel periodo di vigenza della Polizza si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata co- municazione all’Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa.
Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del Ri- schio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.
In caso di alienazione dell’Autoveicolo identificato in Polizza:
a. seguita da sostituzione con altro Autoveicolo: il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando le caratteri- stiche del nuovo Autoveicolo. Dal momento dell’alienazione la Co- pertura assicurativa non è più valida per l’Autoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo Autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazio- ne anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall’ora di accettazione di questo;
b. non seguita da sostituzione con altro Autoveicolo: il Contraente deve darne comunicazione immediata all’Impresa. In caso di manca- ta comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. La Coper- tura assicurativa, se il Premio è pagato, continua a favore dell’ac- quirente per quindici giorni da quello dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non avrà sottoscritto l’appendice di cessione della Polizza a suo nome, la Copertura assicurativa resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’eventuale sottoscrizione del- la suddetta appendice e la Polizza, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.
L’Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha fa- coltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.
Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunica- te entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all’Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascu- na delle Coperture assicurative previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse sol- tanto le imposte.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa della stipulazione di altre polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Copertura assicurativa.
Art. 11 - Estensione territoriale
La Copertura assicurativa vale in caso di Sinistro avvenuto per i Veicoli
a motore nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principa- to di Monaco e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle interna- zionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente – Mediazione
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.
In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di media- zione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedi- bilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Con- traente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizio- ne si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.
Art. 14 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine alla Polizza è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
COPERTURA ASSICURATIVA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 16 - Oggetto della Copertura assicurativa
Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto appli-
cabili, anche dalle stesse Condizioni di Assicurazione che regolano il Titolo I della Polizza relativamente alla Copertura assicurativa 1 Responsabilità Civile verso Terzi, la Copertura assicurativa si estende anche ai punti che seguono.
16.1 - Responsabilità civile dei trasportati
La Copertura assicurativa comprende, nei limiti dei Massimali indicati in Po- lizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo dell’Autoveicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione, esclusi i danni all’Autoveicolo stesso. I trasportati non sono considerati Terzi fra loro.
16.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
L’Impresa, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza, copre la responsabi- lità civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Xxxxx da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1°comma dell’art. 2048 C.C., a seguito della circolazione dell’Autoveicolo assicurato, purché avvenuta all’insaputa dell’Assicurato stesso.
16.3 - Spese di dissequestro
L’Impresa assicura, fino a un massimo di Euro 350,00 per Sinistro, l’assisten- za legale per la procedura di dissequestro dell’Autoveicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivan- te dalla circolazione.
16.4 - Danni per soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa, fino a un massimo di Euro 350,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all’interno dell’Autoveicolo assicurato, conseguenti all’opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
16.5 - Ricorso Terzi
L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a Xxxxx quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose o animali, in conse- guenza di Incendio, Esplosione e Scoppio dell’Autoveicolo indicato in Poliz- za, quando non si trovi in circolazione ai sensi del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209. La Copertura assicurativa è prestata sino a concorrenza di Euro 260.000,00 per Sinistro.
Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contamina- zione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del condu- cente o del proprietario dell’Autoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabi- lità senza consenso dell’Impresa.
16.6 - Collisione con Autoveicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identifica- to con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati all’Autoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto acca- duto, e sia comprovata la responsabilità della Controparte.
L’indennizzo è corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 C.C. con il limite di Euro 10.000,00.
L’Impresa si riserva di agire nei confronti del Responsabile civile e/o del F.G.
V.S. ai sensi dell’art. 1916 CC.
16.7 - Urto o collisione con animali
L’Impresa, a seguito di documentata riparazione dell’Autoveicolo, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo stesso a seguito di urto o collisione con animali da reddito, randagi o selvatici, purchè il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute o denuncia effettuata dall’Assicurato alle Autorità competenti.
La Copertura assicurativa opera in caso di responsabilità totale o parziale dell’Assicurato, ed è prestata sino al limite massimo di Euro 1.000,00 per Sini- stro e per anno.
16.8 - Ripristino dotazioni di sicurezza
L’Impresa rimborsa fino a Euro 700,00 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute e regolarmente documentate con fattura, relative al ripristino degli airbag, dei relativi alloggiamenti, e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito dell’attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o a sinistro da circolazione.
COPERTURA ASSICURATIVA 3 – CRISTALLI
17 - Rottura dei cristalli
L’Impresa, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o la riparazione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonché le piccole rotture degli stessi. Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella Copertura assicurativa pre- stata. Presso i centri convenzionati (*) con l’Impresa, a seguito dell’avvenuta riparazione, l’Assicurato provvederà al ritiro dell’Autoveicolo assicurato senza alcun esborso.
Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l’Impresa, sa- ranno rimborsate sino ad un massimo di Euro 450,00 applicando alla somma liquidabile una Franchigia fissa di Euro 75,00 per Sinistro.
(*) Carglass - Doctor Glass - numero telefonico unico CARGEAS Assicurazioni Tel. 000.0000000.
COPERTURA ASSICURATIVA 4 – INCENDIO, FURTO, COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Art. 18 - Oggetto della Copertura assicurativa
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indenniz- zare i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonché gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:
a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobi- li, loro parti o cose trasportate;
b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni ar- recati all’Autoveicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Ra- xxxx dell’Autoveicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dall’Autoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
c. Coperture assicurative Complementari alle Coperture assicurative Incen- dio e Furto. Le prestazioni sotto indicate sono regolate dalle stesse nor- me che regolano la Copertura assicurativa 3 - Incendio e Furto - in quanto non siano espressamente derogate, salvo i limiti specifici d’Indennizzo di seguito precisati. La Copertura assicurativa pertanto, qualora sia stato pagato il relativo Premio, si estende ai punti che seguono:
18.1 - Estensione della Copertura assicurativa agli Apparecchi Fonoaudiovisivi Sono compresi nell’Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati all’Autoveicolo e compresi nel valore assicurato. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari al 15% per ogni annualità assicurativa della somma assicurata (o del valore commerciale se inferiore) per l’Autoveicolo.
18.2 - Valore da assicurare
Il valore dell’Autoveicolo da assicurare dovrà essere dedotto, limitatamente agli Autoveicoli ad uso privato mediante codice Infocar, da “Automobili nuo- ve” od “Automobili usate” di “Quattroruote”, a seconda che la data di prima immatricolazione - anche se avvenuta all’estero - sia inferiore o superiore a sei mesi, oppure dalla fattura di acquisto per l’installazione di accessori o optional che ne determini un valore più elevato. Qualora non riportato, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax. Per Autoveicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eu- rotax “giallo”, mentre per Autoveicoli usati si farà riferimento alla media del- le quotazioni tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”. In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.
18.3 - Adeguamento del valore assicurato
In occasione del consenso per la prosecuzione del contratto, il Contraente trasmetterà all’Impresa, in caso di contratti con presenza di Società di Le- asing o Vincolatarie, dichiarazione delle stesse, al fine di adeguare con le modalità previste al precedente art. 18.2, il valore dell’Autoveicolo assicu- rato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 3, Parte II della Polizza.
18.4 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del Premio per Au- toveicoli ad uso privato
(Copertura aggiuntiva operante se espressamente richiamata in Polizza)
All’atto della stipulazione della Polizza l’Assicurato dichiara a quale mar- ca e modello indicati nella rubrica “Automobili nuove” o “Automobili usate” della rivista “Quattroruote” corrisponde l’Autoveicolo assicura- to, nonché mese ed anno di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero).
Ad ogni scadenza annuale verificatasi almeno 12 mesi dopo la data di stipulazione della Polizza, l’Impresa provvede automaticamente a variare il valore assicurato ed il Premio, anche quello eventualmente comunica- to ai sensi dell’art. 3, Parte II, in base al rapporto tra il valore indicato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data di stipulazione della Po- lizza ed il valore indicato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data della scadenza annuale.
Qualora il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indi- cato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data di stipulazione del- la Polizza, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto sopra, non verrà modificato fino a quando risulterà essere infe- riore a quello riportato dall’ultimo “Quattroruote” anteriore alla data di scadenza annuale della Polizza. Il nuovo valore sarà segnalato all’Assi- curato sulla quietanza e rimarrà comunque ferma la facoltà dello stesso di richiedere all’intermediario l’adeguamento del valore e del Premio, ri- nunciando da quel momento all’opzione prevista dal presente articolo. La presente clausola non troverà applicazione:
- per i contratti in coassicurazione e per quelli vincolati;
- in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche “Automo- bili nuove” od “Automobili usate” della rivista “Quattroruote”.
18.5 - Autovetture dotate di autonomo radiolocalizzatore satellitare – Diverso dalla Black Box.
L’Assicurato, dichiara che l’Autoveicolo identificato in Polizza è pro- tetto da una apparecchiatura satellitare, e si impegna a mantenere tale sistema efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della stessa. L’Impresa, a seguito di quanto dichiarato dall’Assicurato,
provvederà in caso di Xxxxxxxx al risarcimento del danno come di seguito indicato:
a. in caso di furto totale
- senza applicazione di Scoperto e Franchigia;
b. in caso di Furto parziale
- con applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00, nel caso in cui il valore assicurato sia pari o inferiore ad Euro 35.000,00;
- con applicazione di uno Scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di Euro 35.000,00 e pari o inferiore ad Euro 50.000,00;
- con applicazione di uno Scoperto del 15% con un minimo di
€ 1.250,00, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di € 50.000,00;
c. in caso di Furto totale o parziale con applicazione di uno Scoperto del 20% con un minimo di € 2.500,00, limitatamente al caso in cui l’Autoveicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non co- perte da sistema satellitare, o qualora non vi sia attivazione per il mancato pagamento dell’abbonamento ai servizi della Centrale Ope- rativa.
18.6 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto
A parziale deroga dell’Art. 18 lettera b), Parte II, la Copertura assicurativa è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto.
18.7 - Danni all’Autoveicolo per asportare cose non assicurate
L’Impresa indennizza i danni cagionati all’Autoveicolo indicato in Poliz- za per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell’eventuale Scoperto previsto in Polizza per la Copertura Furto.
18.8 - Spese di recupero e parcheggio dell’Autoveicolo
L’Impresa rimborsa, in caso di Furto dell’Autoveicolo e successivo ritro- vamento e sino a concorrenza di Euro 350,00 per Sinistro, le spese docu- mentate sostenute dall’Assicurato per il recupero dell’Autoveicolo stesso, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal gior- no del ritrovamento a quello della sua comunicazione all’Assicurato.
18.9 - Perdita delle chiavi
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di Euro 350,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettroni- ci di apertura delle portiere dell’Autoveicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonché per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.
18.10 - Imposta di proprietà - Spese di immatricolazione
L’Impresa, in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a segui- to di Furto, che comportino la perdita totale e definitiva dell’Autoveico- lo indicato in Polizza, corrisponderà all’Assicurato un Indennizzo pari:
a. alla quota dell’imposta di proprietà per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell’imposta pagata;
b. alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto dell’autoveicolo assicurato; con il massimo risarcimento di Euro 350,00.
18.11 - Fenomeno elettrico
La Copertura assicurativa si estende, a parziale deroga dell’Art. 19 let- tera d), Parte II, ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di Euro 50,00 per Sinistro.
18.12 - Concorso spese di ripristino del proprio box
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 350,00 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito a rimessa in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione dell’Autovei- colo assicurato.
18.13 - Spese di sostituzione della targa
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 350,00 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall’Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa dell’Autoveicolo assicurato.
Art. 19 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende:
a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tu- multi popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - co- munque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di ra- dioattività;
c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contra- ente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro di- pendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’Autoveicolo assicurato;
d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio non- ché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico co- munque manifestatosi;
e. i danni causati dagli eventi coperti dalla Copertura assicurativa 5 – Eventi Speciali.
Art. 20 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corrisponde all’Assicu- rato la somma liquidabile a termini di Polizza, con deduzione degli Sco- perti e dei Minimi indicati nella scheda di polizza.
Art. 21 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero dell’Autoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del re- cupero realizzato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il paga- mento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a tratte- nere il ricavato della vendita stessa.
In caso di Indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facol- tà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull’im- porto così ottenuto verrà ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
COPERTURA ASSICURATIVA 5 – EVENTI SPECIALI
Art. 22 - Oggetto della Copertura assicurativa
A parziale deroga dell’articolo 19 lettere b) ed e) e dell’articolo 28 let- tere b) ed i), la Copertura assicurativa si intende estesa a:
Art. 23 - Eventi naturali
L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni mate- riali e diretti subiti dall’Autoveicolo identificato in Polizza - ivi compre- se le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabil- mente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiac- cio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi gli Autoveicoli, siano essi assicurati o meno.
Art. 24 - Altri eventi
L’Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni mate- riali e diretti subiti dall’Autoveicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati – a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione degli Autoveicoli.
Art. 25 - Scoperto a carico dell’Assicurato
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Po- lizza, effettivamente sostenuta e debitamente comprovata da idonea do- cumentazione fiscale, con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella scheda di polizza.
COPERTURA ASSICURATIVA 6 - KASKO
Art. 26 - Copertura Assicurativa Collisione con Veicoli Identificati
L’Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’Autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati sull’Autoveico- lo, e compresi nel valore assicurato - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati.
La Copertura assicurativa è concedibile per veicoli immatricolati non ol- tre 60 mesi antecedenti la data di decorrenza della copertura assicurati- va annuale. Qualora il 60° mese ricadesse durante il periodo di validità della Polizza, la Copertura assicurativa resterà valida ed operativa sino alla scadenza annuale, e non potrà essere concessa in caso di eventuale proroga/rinnovo.
Art. 26.1 - Scoperto e Franchigia
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Po- lizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella scheda di polizza.
Art. 27 - Copertura assicurativa Kasko Completa
L’Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’ Autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, non- ché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati sull’Autoveicolo, e compresi nel valore assicurato - a seguito di:
a. collisione con altri veicoli;
b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
x. xxxx contro corpi fissi o mobili.
La Copertura assicurativa è concedibile per veicoli immatricolati non ol- tre 60 mesi antecedenti la data di decorrenza della copertura assicurati- va annuale. Qualora il 60° mese ricadesse durante il periodo di validità della Polizza, la Copertura assicurativa resterà valida ed operativa sino alla scadenza annuale, e non potrà essere concessa in caso di eventuale proroga/rinnovo.
Art. 27.1 - Scoperto e Franchigia
L’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Po- lizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella scheda di polizza.
Art. 28 - Esclusioni
La Copertura assicurativa non comprende i danni:
a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trom- be d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insor- to, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle perso- ne da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’Auto- veicolo assicurato;
d. subiti dall’Autoveicolo, se guidata da persona non munita della pre- scritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci;
e. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell’Autovei- colo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi rou- lotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonché dalla circolazione “fuori strada”;
f. causati da cose trasportate sull’Autoveicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
g. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscal- damento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente Copertura assicu- rativa;
h. subiti dall’Autoveicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o ten- tati, o durante il possesso e l’uso contro la volontà del proprietario;
i. causati dagli eventi coperti dalla Copertura assicurativa 5 - Eventi Speciali;
l. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribi- li non chiusi efficacemente o su Autoveicoli decappottabili privi di protezione;
m. alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
n. subiti da Autoveicoli con vetustà maggiore di 6 anni dalla data di prima immatricolazione;
Art. 29 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia all’azione di surrogazione, che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C., sempre che l’avente diritto rinunci a sua volta ad eser- citare l’azione per danni verso il responsabile.
CONDIZIONE SPECIALE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 30 - Valore a nuovo
Applicabile alle Coperture Assicurative 4 - Incendio, Furto, 5 - Eventi Speciali, 6 - Kasko collisione o completa.
(Valida se richiamata nella scheda di polizza e pagato il relativo premio)
Clausola valida per autoveicoli ad uso proprio / privato, con vetustà pari o inferiore a 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all’atto della sottoscri- zione del contratto (data effetto copertura).
Valida per le coperture assicurative Incendio, Furto, Eventi Speciali, kasko a valore Intero o Collisione.
A parziale deroga dell’art. 84 - Determinazione dell’ammontare del danno:
1) In caso di perdita totale l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acqui- sto del veicolo indicato nella scheda di polizza, con il limite della somma assicurata, se il sinistro si verifica nei primi 2 anni (24 mesi) dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Se la perdita totale si verifica succes- sivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;
2) in caso di danno parziale: l’ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado d’uso esclusivamente sul prezzo delle parti mancanti o danneggiate, da sostituire. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo valore commerciale e il sinistro si verifica nei primi 10 anni (120 mesi) dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per il degrado d’uso non è appli- cata, salvo che per: motore e suoi componenti, batteria, ammortizzatori, pneumatici (il degrado d’uso per gli pneumatici, è determinato sull’usura degli stessi qualora già sostituiti dalla data di prima immatricolazione del veicolo, e la sostituzione sia comprovata da regolare documentazione).
COPERTURA ASSICURATIVA 7 - INFORTUNI
Art. 31 - Oggetto a Copertura assicurativa
La Copertura assicurativa vale per gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente, che il conducente dell’Autoveicolo - au- torizzato dal proprietario se persona diversa - subisca in conseguenza diretta della circolazione, compreso gli infortuni subiti mentre attende a riparazioni di fortuna dell’autoveicolo.
Art. 32 - Somme assicurate
La somma assicurata indicata nella scheda di polizza, si intende per:
a) caso di morte;
b) caso di Invalidità Permanente.
Art. 33 - Caso di morte
L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - an- che successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell’Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi legittimi del conducente.
Art. 34 - Caso di Invalidità Permanente
Se l’Infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente, e questa si veri- fica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’Infortunio:
- in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 66%, l’Impresa liqui- derà la Somma Assicurata indicata nella scheda di polizza;
- in caso di Invalidità Permanente parziale inferiore al 66%, l’Impresa liqui- derà la Somma Assicurata indicata nella scheda di polizza in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato.
Il grado di Invalidità Permanente è accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente | |||
qualsiasi lavoro ............................................................................................................ | 100 | ||
Paralisi completa ......................................................................................................... Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | 100 | ||
- arto superiore ............................................................................................................ | 70 | 60 | |
- mano o avambraccio ................................................................................................ | 60 | 50 | |
- pollice ......................................................................................................................... | 18 | 16 | |
- indice........................................................................................................................... | 14 | 12 | |
- medio .......................................................................................................................... | 8 | 6 | |
- anulare ........................................................................................................................ | 8 | 6 | |
- mignolo....................................................................................................................... | 12 | 10 | |
- falange del pollice..................................................................................................... - falange di altro dito della mano.............................................................................. | 9 | 1/3 del dito | 8 |
- piede ........................................................................................................................... - ambedue i piedi ......................................................................................................... | 40 | 100 | 40 |
- alluce........................................................................................................................... | 5 | ||
- altro dito del piede.................................................................................................... | 3 | ||
- falange dell’alluce ..................................................................................................... | 2,5 | ||
- falange di altro dito del piede ................................................................................. | 1 | ||
- arto inferiore al di sopra del ginocchio .................................................................. | 60 | ||
- arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio ............................................ | 50 | ||
- occhio con ablazione................................................................................................ | 30 | ||
- facoltà visiva completa di un occhio ..................................................................... | 25 | ||
- ambedue gli occhi ..................................................................................................... | 100 | ||
- rene ............................................................................................................................. | 20 | ||
- milza............................................................................................................................ | 10 | ||
- voce............................................................................................................................. | 30 | ||
- vertebre dorsali ......................................................................................................... | 7 | ||
- dodicesima dorsale ................................................................................................... | 12 | ||
- cinque lombari........................................................................................................... | 12 | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti.............................................. | 50 | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti ..................................... | 15 | ||
Stenosi nasale bilaterale............................................................................................. | 15 | ||
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali....... | 10 | ||
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente .................. | 5 |
In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l’ap- plicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole per- centuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto, viene con- siderata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 35 - Limiti della Copertura assicurativa - Esclusioni
La Copertura assicurativa non vale per gli Infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative pro- ve;
b. da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucino- geni e simili;
c. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
d. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni.
Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo - quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinata e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. Nel contempo l’Assicurazione non è operante per il conducente affet- to da: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acqui- sita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonché diabetici insulino-dipendenti.
Art. 36 - Cessazione della Copertura assicurativa
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o posi- tività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressi- ve o stati paranoidi, diabete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessazione della Copertura assicurativa.
Art. 37 - Validità della Copertura assicurativa
La Copertura assicurativa è valida a condizione che la circolazione dell’Au-
toveicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell’Infortunio.
COPERTURA ASSICURATIVA 8 - TUTELA LEGALE
Art. 39 - Massimale di polizza
Le Coperture previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro/caso assicurativo.
Art. 40 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’art. 40.2 (Rischi assicurati).
Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del sini- stro/caso assicurativo.
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita; le spese del consulente tecnico di parte e/o di un perito scelto dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa;
3) le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00;
4) le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati o consulenti tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
6) le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
7) le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione au- torizzata da CARGEAS Assicurazioni S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxx Legale - o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
8) le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
9) le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’art. 43 (Denuncia del Sinistro/Caso assicu- rativo e scelta del legale).
Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all’Assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.
Art. 40.1 - Assicurati
Le Coperture previste dall’art. 40 – Oggetto dell’Assicurazione - vengono pre- state a favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing,
del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione dell’autoveicolo indicato in polizza.
Art. 40.2 - Rischi assicurati
La Copertura assicurativa vale per:
1. l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni la presente Copertura vale esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dall’Assicurato - comunicata dall’Impresa o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dall’art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l’even- tuale successiva fase giudiziale;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati colposi e/o contrav- venzionali connessi ad incidente stradale laddove la persona assicurata venga coinvolta in qualità di imputato;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per reati dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda a favore dell’Assicurato con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di deru- bricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. L’Assicurato deve in ogni caso denunciare nei modi e nei termini previsti dall’art. 43 – Denuncia del sinistro/caso assicurativo e scelta del legale - il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque quando abbia avuto notizia di coinvolgimento nell’in- dagine penale. Nel limite del massimale previsto in polizza, l’Impresa si farà carico delle spese di difesa quando la sentenza sia passata in giudica- to. La Copertura opera in deroga al punto 5 dell’art. 40.3 – Delimitazioni;
4. assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; questa prestazione non è cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 16.3 – Spese di dissequestro).
Art. 40.3 - Delimitazioni L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo op- pure se il veicolo è usato in difformità da quanto previsto dalla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni);
2. nei casi di contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 N.C.d.S.), di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (art. 187 N.C.d.S.) e per
inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 N.C.d.S. omissione di fermata e soccorso);
3. se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool e/o sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
4. per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i sull’au- toveicolo assicurato;
5. per fatti dolosi delle persone assicurate;
6. in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. n relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8. per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandali- smo, terrorismo, terremoto, sciopero o serrate. La Copertura è invece operante qualora l’Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i re- sponsabili siano stati identificati;
9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radio- attive, batteriologiche o chimiche;
10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitiva- mente;
12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazio- ni o di aeromobili;
13. per controversie di natura contrattuale;
14. per controversie di valore inferiore ad € 250,00;
15. per controversie non espressamente previste dall’Art. 40.2 – Rischi assicurati.
L’assicurazione non comprende:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, nonché il pa- gamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose, salvo quanto previsto dall’art. 40.2.4 – Rischi assicurati;
- i patti (cd. quota lite) conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
- nei i casi in cui opera la procedura di “Indennizzo Diretto” di cui all’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni le spese a qualsiasi titolo sostenute dall’Assicurato nella fase compresa tra la presenta- zione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta co- municata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR 254/2006.
Art. 41 - Limiti territoriali
La Copertura è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’as- sicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa, con esclu- sione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.
Art. 42 - Decorrenza della Copertura
La Copertura viene prestata per le controversie determinate da fatti verifica- tisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24:00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’i- nadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro/caso assicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’e- vento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l’Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto do- mande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo.
In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma il relativo massimale re- sta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Art. 43 - Denuncia del Sinistro/Caso assicurativo e scelta del Legale
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura assicurativa deve denun- ciare il sinistro/caso assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto cono- scenza, informando l’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, oppure, l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Im- presa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato me- desimo.
Ogni sinistro/caso assicurativo comunque avvenuto nel periodo di validità della Copertura deve essere denunciato entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato può indicare il nominativo di un Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi per l’eventuale trattazio- ne giudiziale del caso assicurativo. Il Legale scelto deve essere iscritto presso:
a) il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la contro- versia;
b) il Foro del proprio luogo di residenza o sede legale.
nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale domiciliarsi, l’Ufficio tutela legale fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale domicilia- tario. Saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione nel limite di € 1.000,00.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione l’Impresa lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Lega- le al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
Resta ferma il diritto dell’Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa.
Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di Periti il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa. L’Impresa non è responsabile dell’operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro/ caso assicurativo.
Art. 43.1 - Gestione del sinistro/caso assicurativo
Ricevuta la denuncia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, l’Xxxxxxx Xxxxxx Legale esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzare il com- ponimento amichevole della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della fase stragiudiziale della vertenza.
Ove il bonario tentativo di definizione stragiudiziale della controversia non ri- esca, l’Assicurato comunica all’Ufficio Tutela Legale gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di valutarne le possibilità di successo.
Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo la gestione della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti dall’Art. 43 (Denuncia del Sinistro/Caso assicurativo e scelta del Legale) per la trattazione giudiziale.
Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
La Copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 3 del presente articolo.
A pena di decadenza dalla Copertura l’Assicurato non può addivenire diretta- mente con la controparte ad alcuna transazione sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tutela Legale.
In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme li- quidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza l’Impresa non è tenu- ta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Legale saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquida- zione o in caso di compensazione, secondo i valori medi del tariffario vigente. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno liquidati dall’Impresa nei limiti del massimale previsto in polizza.
In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, com- preso il caso in cui non venga concesso il benestare alla fase giudiziale, gli onorari e le spese del Legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di Euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA).
In caso di esito negativo della fase giudiziale le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il massimale indicato in polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte dal massimale previsto in polizza. In caso di soccombenza le spese legali dovranno essere calcolate dal Legale secondo il valore medio del tariffario vigente a concorrenza del massimale di polizza.
Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nel caso in cui la Copertura venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.
L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non sia- no risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Im- presa entro il massimale indicato in polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro/caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbi- tro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 44 - Recupero delle somme
Competono integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi; competono invece all’Impresa che li ha sostenuti o anticipati gli onorari, le competenze e le spese liquidate all’Assicurato giu- dizialmente o transattivamente.
Art. 45 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla Copertura assicurativa si prescrive se il sini- stro/caso assicurativo viene denunciato all’Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II° comma – Codice Civile).
Art. 46 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla pre- stazione della presente Copertura sono a carico dell’Assicurato anche nel caso in cui il loro pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
COPERTURA 9 – ASSISTENZA
SEZIONE I – Assistenza SEZIONE II – Assistenza Estesa
Definizioni particolari delle sezioni, che si aggiungono a quelle presenti nel Glossario e, in caso di contrasto con queste ultime, hanno prevalenza.
Assicurato: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il proprie- tario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Estensione Territoriale: Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Austria, Belgio, Bul- garia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Unghe- ria, Svizzera, Principato di Monaco.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzio- namento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:
- determinarne l’immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato. Struttura Organizzativa: è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sot- toscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto te- lefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende l’autovettura ad uso proprio o di un familiare, di proprietà di uno dei soggetti assicurati, immatricolato in Italia, con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione.
Sono esclusi i veicoli adibiti a trasporto pubblico, n oleggio, scuola guida x xxxx- taggio, competizioni sportive, servizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni.
Art. 47 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo prestazioni, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza annuale.
SEZIONE I – SERVIZIO DI ASSISTENZA
PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 48 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, fo- ratura, furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicu- rato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato della Struttura Organizzativa, al più vicino punto di assistenza della casa co- struttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’As- sicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 180,00 per sinistro avvenuto all’Este- ro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
- l’errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.
Art. 49 – Depannage Prestazione valida solo in Italia
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chia- vi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soc- corso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 50 - Recupero fuoristrada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 250,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi ec- cezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale sopra indicato.
Sono escluse dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o del- la merce trasportata.
Art. 51 - Autovettura in sostituzione (Prestazione valida solo in Italia) Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione supe- riore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina
secondo i tempari della Casa Costruttrice, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un’autovettura in sosti- tuzione. Tale autovettura, adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le moda- lità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 15 giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi pe- riodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono
comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Sono esclusi dalla prestazione ed a carico dell’Assicurato:
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.;
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviar- ne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Art. 52 - Autovettura in sostituzione per furto totale
In caso di furto totale o rapina, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Orga- nizzativa che gli metterà a disposizione un’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimita- to, che sarà disponibile presso una stazione di Noleggio convenzionata, com- patibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Stazione di Noleggio convenzionata stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio fino all’avvenuto ritrovamento del veicolo e comunque per un massimo di 30 giorni.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia del- la denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviar- ne, entro 15 giorni, una copia alla Struttura Organizzativa.
Art. 53 - SOS incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stra- dale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avve- xxxx in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicu- razioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chie- dere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza le- gale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 54 - Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio sta- to di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 55 – Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttu- ra Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico, i relativi costi fino ad un massimo di Euro 350,00.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO
SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA
Art. 56 - Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto par- ziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organiz- zativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 150,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Art. 57 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione supe- riore alle 8 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il prose- guimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata com- patibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e du- rante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
- l costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicu- rato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni. Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autono- leggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che do- vrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Art. 58 - Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Or- ganizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo. Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massi- mo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 59 - Autista a disposizione a seguito d’infortunio
Qualora l’Assicurato non fosse in condizioni di guidare il veicolo per un infor- tunio, e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ra- gioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massi- mo di € 300,00.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
Art. 60 - Recupero del veicolo dopo il furto o rapina
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza avere subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe eco- nomica per pemettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un mas- simo di € 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di € 400,00 per sinistro av- venuto all’estero.
Art. 61 - Disbrigo pratiche furto: Richiesta di documenti in caso di furto totale Qualora a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi del- la Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- Estratto cronologico, generale o storico,
- Perdita di possesso,
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Au- torità competente.
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione titenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 62 - Rientro sanitario dall’Estero
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stra- dale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i me- dici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori la Struttura Organizzativa interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate Coperture.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizza- tiva, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicu- rato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono vo- lontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 63 - Trasporto salma dall’estero
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed ef- fettuerà, con spese a carico della Società, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 2.600,00 complessivi per sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate Coperture.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma.
Art. 64 - Rientro con un familiare
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’As- sicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Strut- tura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.
La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Art. 65 - Viaggio di un familiare all’estero
Qualora l’Assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un isti- tuto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritor- no, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiun- xxxx il congiunto ricoverato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massi- mo di Euro 300,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
Art. 66 - Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di incidente stradale, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiava- no con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiun- xxxx i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un mas- simo di Euro 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di Euro 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Art. 67 - Interprete a disposizione all’Estero
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato, a seguito di in- cidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
Art. 68 - Anticipo spese di prima necessità all’Estero
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’im- possibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a gua- sto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 600,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate Coperture di restituzione. L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di antici- po non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle di- sposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicu- rato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate Coperture di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della ci- fra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della Copertura di restitu- zione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anti-
cipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 69 - Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a in- cidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertan- to tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediata- mente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
La Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. L’importo della cauzione pe- nale pagata dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà rice- vuto adeguate Coperture bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- I trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Strut- tura Organizzativa adeguate Coperture di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consen- tano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini delle Coperture di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la som- ma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il paga- mento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 70 - Segnalazione legale all’Estero
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessi- tasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 1.100,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Ita- lia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate Coperture. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.100,00.
Sono esclusi dalla prestazione: