Risoluzione 18 marzo 2008, n.101/E
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Xxxxxxxxxxx 00 marzo 2008, n.101/E
Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n.
633 del 1972.
IVA - REVERSE CHARGE - CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI - ISTANZA D'INTERPELLO
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di ... ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori di completamento del nuovo ospedale di ..., il suo ampliamento con successiva gestione dei servizi no core e dei servizi commerciali compatibili.
Gli aggiudicatari del contratto di concessione hanno partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa e, conformemente a quanto previsto dall'art. 156 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, hanno poi costituito una società di progetto, la ALFA S.p.A., che è subentrata nel rapporto di concessione.
L'art. 156 comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, infatti, che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile...la società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.
Lo stesso articolo prevede altresì, al comma 2, che i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci.
Al riguardo, la società ALFA S.p.A. fa presente di aver affidato lavori e servizi sia a terzi che a soci.
In particolare, la società rappresenta di aver stipulato, in conformità ai termini e alle condizioni di cui al contratto di concessione, per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di esecuzione dei lavori di completamento e di ampliamento del nuovo ospedale di ..., un contratto di affidamento con un consorzio (BETA) costituito da alcuni soci della stessa ALFA.
Il predetto consorzio emette quindi fattura nei confronti della società istante per le prestazioni eseguite per poi accreditare i corrispettivi derivanti da tali prestazioni ai consorziati nella misura della rispettiva partecipazione al consorzio.
Sempre nella misura delle rispettive quote di partecipazione, il consorzio addebita ai consorziati i costi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni e per il proprio funzionamento, nonché le fatture ricevute dai propri fornitori (tra i quali risultano sia consorziati che terzi subappaltatori) per le prestazioni ad essi affidate.
Considerato che l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione richiedono lo svolgimento di attività di costruzione riconducibili alla sezione F del codice ATECOFIN 45.21.1 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali), la società chiede chiarimenti circa la corretta applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni sopra citate.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società concessionaria ritiene che i contratti dalla stessa stipulati per l'affido a terzi di lavori o prestazioni di servizi oggetto della concessione si configurino come contratti d'appalto e, in quanto tali, siano esclusi dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Il predetto meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe trovare applicazione, invece, per i rapporti posti in essere successivamente dai terzi affidatari in favore di eventuali subappaltatori. Relativamente ai lavori affidati ai soci del Consorzio, la società interpellante ritiene che quanto previsto dall'art. 156 comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, costituisce una deroga ai principi generali in materia di contratti pubblici, e che i rapporti instaurati con i propri soci rientrino nello schema del contratto d'appalto, con la conseguenza che le relative prestazioni debbano essere fatturate secondo le modalità ordinarie.
Conformemente a quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, con circ. 29 dicembre 2006, n. 37/E, e 4 aprile 2007, n. 19/E, la società ritiene altresì che qualora il consorzio provveda all'esecuzione di prestazioni rientranti nel contratto di concessione mediante assegnazione ai consorziati, tali prestazioni debbano continuare ad essere assoggettate ad Iva secondo le modalità ordinarie.
Diversamente, seguiranno le regole del reverse-charge, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 eventuali contratti di subappalto stipulati dal Consorzio nei confronti di terzi affidatari.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di poter fornire una corretta soluzione al quesito in esame concernente l'applicabilità del meccanismo del reverse-charge, è necessario, in via preliminare, inquadrare il rapporto contrattuale che si instaura tra l'amministrazione pubblica e la società istante per l'affidamento dei lavori pubblici.
In particolare, occorre individuare se il contratto per l'affidamento dei lavori corrisponde allo schema di contratto di appalto pubblico o di concessione pubblica, atteso che dall'inquadramento di tale rapporto dipende poi l'inquadramento dei rapporti contrattuali stipulati a valle e il corretto regime Iva applicabile agli stessi. Al riguardo, si fa presente che la normativa di riferimento in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie recate dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del 31 marzo 2004.
Relativamente alle concessioni pubbliche, il d. lgs. n. 163 del 2006 sopra citato, prevede, all'art. 3, comma 11, che le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.
Lo stesso d. lgs. prevede poi, all'art. 143, che le concessioni di lavori pubblici hanno di regola, ad oggetto, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica (comma 1). La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce, in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinamento utile d'impresa... (commi 3 e 4). Nel contratto di concessione pubblica l'incertezza economico- finanziaria legata alla gestione dell'opera resta sostanzialmente a carico del concessionario che, da un lato, ha l'obbligo di costruire con risorse proprie l'opera e, dall'altro, ha il diritto di gestire la stessa economicamente
durante tutto il periodo della concessione.
Diversamente, nel contratto di appalto pubblico l'appaltatore viene remunerato dall'Amministrazione pubblica per la prestazione resa senza poi essere coinvolto nella gestione dell'opera realizzata. Nella fattispecie in esame, la società di progetto istante rappresenta di essere subentrata nel rapporto concessorio diventando concessionaria a titolo originario (e quindi stazione appaltante) e di aver sostituito l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Dall'istanza risulta che oggetto del contratto stipulato con l'Azienda Ospedaliera concedente è la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento del nuovo ospedale di ..., del suo ampliamento, con successiva gestione in maniera coordinata dei servizi no-core (di servizio e di supporto alle attività assistenziali) e dei servizi e delle funzioni commerciali compatibili, con la precisazione che tali servizi oltre a poter essere rivolti alla Azienda concedente sono rivolti ad utenti, visitatori e dipendenti.
Il rapporto contrattuale che la società istante stipula con l'azienda ospedaliera corrisponde dunque allo schema di concessione pubblica. Chiarito ciò, occorre classificare i rapporti contrattuali che la società concessionaria stipula successivamente con gli altri soggetti, terzi e soci, per l'affido di alcune prestazioni di lavori e di servizi, così come consentito dagli artt. 146, 149 e 156 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Relativamente alla qualificazione dei rapporti giuridici instaurati tra la società/stazione appaltante e i terzi le norme sopra citate fanno espresso riferimento all'affido di lavori a terzi mediante contratti di appalto. Di più difficile inquadramento risultano invece i rapporti giuridici instaurati con i soci, atteso che l'art. 156, comma 2, del
d. lgs. n. 163 del 2006, prevede, che i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci... .
Al riguardo, la scrivente fa presente che la norma sopra citata non ha rilevanza ai fini in esame, atteso che i soci sotto il profilo fiscale effettuano prestazioni nei confronti della società concessionaria, e pertanto, si considerano comunque soggetti autonomi rispetto alla società. Il contratto con cui la società/stazione appaltante affida lavori e servizi ai soci, al pari dei contratti stipulati con soggetti terzi, si qualifica, quindi, come contratto di appalto.
Relativamente al corretto trattamento tributario applicabile ai fini dell'Iva ai rapporti intercorrenti tra la società istante e i terzi e a quelli intercorrenti tra la società istante e il consorzio, si deve ritenere che gli stessi, qualificandosi come contratti di appalto, e non di sub-appalto, siano esclusi dall'applicazione del meccanismo del reverse-charge.
Si fa presente, infatti, che, ai sensi dell'art. 17, comma 6), lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà pertanto ad eventuali contratti di subappalto stipulati dai terzi o dal consorzio con altri soggetti operanti nel settore edile, sussistendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.
Si precisa che, in relazione ai rapporti instaurati tra consorzio e consorziati per l'affidamento di lavori, la scrivente ha chiarito, con circolare 29 dicembre 2006, n. 37, che il meccanismo del reverse-charge non può trovare applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o ipotesi affini.
Successivamente, tuttavia, tenuto conto anche delle difficoltà operative rappresentate dalle associazioni di categoria, è intervenuta nuovamente sull'argomento, con circolare 4 aprile 2007, n. 19, chiarendo che nell'ipotesi in cui il consorzio agisce sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate a condizione che le prestazioni da esse rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore edile dall'art. 17 sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Relativamente alle
prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge, che, come chiarito con la predetta circ.
n. 37 del 2006, devono essere individuate facendo riferimento alla sezione F - attività di costruzione - della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, la scrivente fa presente, per completezza, che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 Novembre 2007 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - ATECO 2007- da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2008.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.