PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spett.le xxxxxxxxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
OGGETTO: INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RISE WITH SAP - SAP S/4HANA PRIVATE CLOUD EDITION TRAMITE APPALTO SPECIFICO INDETTO NELL’AMBITO DELLO SDAPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
CIG: B40F0556D6
Tra
Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche “la Società” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx, 00, 00000 - Xxxx, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona XXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXX il XX/XX/XXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXX, domiciliato/a per la carica a Roma (RM) in xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx, 00, 00000.
E
la XXXXXXXXX (d’ora innanzi denominata/o come “Fornitore” o anche “l’Appaltatore”) con sede legale in xxxxxxxx– cap. xxxxx, xxxxxxxx (XX), con capitale sociale € XXXXXXXX, iscritta al Registro delle imprese di xxxxxxxx n. xxxxxxxxxx, REA xx-xxxxxxxxx– Codice fiscale xxxxxxxxxxx Partita IVA n. xxxxxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxx nato a xxxxxxx
(XX) il XX/XX/XXXX, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso XXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
PREMESSO CHE
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.., con Decisione di contrarre n. 6541/2024 del 30/10/2024 (RDA 1100048036), ha indetto una gara sopra soglia mediante Appalto Specifico indetto nell’ambito dello SDAPA ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 36/2024 e s.m.i. regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del Servizio RISE WITH SAP - SAP S/4HANA PRIVAT CLOUD EDITION
- Esperita la suddetta procedura, è stato individuato il Fornitore XXXXXXXX;
- Per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente;
- La Stazione Appaltante ha effettuato, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso, da parte XXXXXX, dei requisiti di aggiudicazione previsti dall’art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto si è accertato che la fornitura oggetto del presente appalto non produce interferenze con le attività svolte dai lavoratori di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e viceversa;
- il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € xxxxxx sotto forma di cauzione o fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari) come previsto dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) in data xxxxx dalla Società xxxxxx
Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – nelle modalità previste dall’art. 18 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
1. dal Capitolato d’Oneri e dai relativi allegati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
3. dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di pantouflage);
4. dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge de 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.; 5. dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
6. dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
7. dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa. Articolo 2 - Oggetto dell’appalto. Modalità di esecuzione del servizio
Il presente contratto ha per oggetto l’acquisto da parte di Sviluppo Lavoro Italia SpA del Servizio RISE WITH SAP - SAP S/4HANA PRIVAT CLOUD EDITION, come espressamente indicato nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Oneri e nei relativi allegati, nonché dall’Offerta Economica dell’Appaltatore e in tutti i documenti costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati anche se non materialmente allegati.
Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione la fornitura oggetto dell’appalto come espressamente indicato nella Lex specialis di gara e nei suoi allegati.
Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l’esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite con le modalità descritte nella Lex specialis di gara e nei suoi allegati e nel presente atto.
In caso di impossibilità temporanea all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Fornitore si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
Articolo 3 - Disposizioni antimafia
Il Fornitore prende atto che l’affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.
Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto
Il contratto riferito all’appalto in oggetto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di stipula.
La stipula del contratto dovrà avvenire entro dicembre 2024. L'Appaltatore dovrà fornire a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., la messa a disposizione del servizio Cloud al 24 Febbraio 2025 con l’accesso all’elenco dei servizi SAP indicati nel Capitolato Tecnico.
Pertanto, il servizio verrà messo a disposizione della Stazione Appaltatane il 24 febbraio 2025 e la verifica sarà effettuata 15 giorni dopo.
Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come “solari”, ove non diversamente stabilito.
La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., previo invio di formale comunicazione (PEC) all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 90 gg, dalla fine del secondo anno di esecuzione.
È facoltà della Stazione Appaltante richiedere un adeguamento delle condizioni o recedere insindacabilmente dal contratto qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sia attivata una Convenzioni CONSIP che preveda condizioni più vantaggiose per la stessa.
Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 5 - Modifica del contratto in fase di esecuzione
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Articolo 6 - Corrispettivo dell’appalto e modalità di fatturazione
L’importo contrattuale per la fornitura del Servizio RISE WITH SAP - SAP S/4HANA PRIVAT CLOUD EDITION comprensivo di ogni attività indicata nel capitolato tecnico, viene determinato, per la durata di 60 mesi, in €
(_ _), al netto di XXX e al lordo di ogni eventuale onere.
Pertanto, il Fornitore non potrà avere null’altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione. Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.
La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Oneri e nei relativi allegati e nel presente contratto.
La fatturazione del corrispettivo sarà trimestrale posticipato e le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ed in regime di split payment.
Il pagamento di quanto spettante sarà effettuato a 90 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell’Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi della D.M. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.
Le parti stabiliscono che l’interesse legale di mora è pari al 4%.
Per esigenze amministrative, le fatture dovranno essere emesse alla fine del mese di competenza.
Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all’affidamento in oggetto.
Articolo 7 - Clausola revisione dei prezzi
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzata una combinazione tra gli indici dei prezzi al consumo e delle retribuzioni contrattuali orarie.
Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi
L’Appaltatore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione della fornitura oggetto del contratto, nonché dei propri dipendenti.
Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati, per tutta la durata dell’appalto, le condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali e in difetto derivanti dalle vigenti tabelle ministeriali, applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; i medesimi contratti collettivi vincolano l’Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura del servizio, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.
L’Appaltatore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i..
L’Appaltatore dovrà rendere disponibili dei report dettagliati, da concordare con la Stazione Appaltante, relativamente allo stato di avanzamento delle attività, come dettagliate nel Capitolato Tecnico.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile linea Acquisti e Gare d’Appalto - Area di Supporto Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è Xxxxxxxx Xxxxx, Area di Supporto Sistemi Informativi, Innovazione e Transizione digitale.
Articolo 9 - Penali
Per ogni ipotesi di inadempimento anche parziale del contratto, sarà applicata una penale dell’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo.
Le penali sono applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Aggiudicatario e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dell’Aggiudicatario nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facoltà di irrogare le penali.
Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall’importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.
Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
L’Aggiudicatario, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell’inadempimento.
Articolo 10 - Risoluzione
Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Xxxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1456 c.c., il presente contratto:
violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto;
sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto del presente accordo;
violazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di pantouflage).
La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (ad esempio: PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione l’Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l’importo a quest’ultima dovuto per i danni subiti.
Articolo 11- Obbligo di riservatezza
L’Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, inoltre, l’Appaltatore s’impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.
La presente clausola riveste per Xxxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 12 - Autorizzazioni
L’Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
L’Appaltatore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell’Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire l’esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all’evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto
È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.
Articolo 14 -Trattamento dei dati personali
In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell’esecuzione della fornitura, si precisa che:
1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Xxxxxxxxxx del Monte
n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per richiedere l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi dell’affidamento e di rendicontazione).
2. Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali.
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della contrattualizzazione e della rendicontazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità a procedere con la contrattualizzazione.
5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).
6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell’affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo
– contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. In ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza cui Xxxxxxxx Xxxxxx Italia è soggetta, i dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito della Società per 5 anni dalla stipula del contratto
In relazione ai dati che saranno oggetto del servizio, i relativi trattamenti saranno gestiti secondo le regole stabilite nel Data Processing Agreement for Cloud Services Per gli effetti, Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. si qualifica quale Titolare del trattamento e il Fornitore assume su di sé gli oneri e le obbligazioni del Responsabile del trattamento, secondo le modalità e le regole indicate nel richiamato agreement.
Il Fornitore si impegna sin da ora a trasferire a SAP le regole del trattamento di cui sopra, ivi incluse le ulteriori istruzioni che eventualmente Sviluppo Lavoro Italia procederà a fornire nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il Fornitore in ogni caso si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto. Il fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Articolo 15 - Foro Competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Xxxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A. e xxxxxxxxxxxxx in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.
Ai sensi dell’art. 215 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante provvederà, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, a costituire un collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»), formato secondo le modalità di cui all’Allegato V.2. al Codice:
- il CCT è costituito da tre componenti;
- la stazione appaltante si avvale della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., secondo quanto stabilito dal RUP. Nel verbale di costituzione del CCT, la stazione appaltante dichiarerà espressamente che intende avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.;
- il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
Articolo 16 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.
Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da Xxxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A., reperibile al seguente link Codice Etico, e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.
Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, presente al seguente link: piano triennale, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.
Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal Patto di Integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente al seguente link: Patto di integrità
Articolo 17 – Spese relative al contratto
Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all’imposta di bollo calcolata secondo l’allegato I.4 di cui all’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.
Le parti si impegnano alla registrazione del contratto “in caso d’uso”.
Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. L’Appaltatore
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.
L’Appaltatore
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