Prot. n. 0190097 del 06/12/2018 - [UOR: 2-CONV - Classif. X/4]
Prot. n. 0190097 del 06/12/2018 - [UOR: 2-CONV - Classif. X/4]
ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.p.A.
in amministrazione straordinaria
Spett.le Università degli Studi di Siena
All’attenzione del Magnifico Rettore
Oggetto: ACCORDO COMMERCIALE
Egregi Signori,
facciamo seguito alle intese intercorse, per riassumere qui di seguito i termini e le condizioni dell’accordo in oggetto
TRA
ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito denominata “Alitalia” o “AZ”) con sede legale in via A. Nassetti s.n.c., 00054 Fiumicino (RM) Italia, capitale sociale versato, pari ad euro €
103.105.126,99 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13029381004, REA di Roma n.1418603
- di seguito denominata “Alitalia”.
E
l’Università degli Studi di Siena con sede legale in Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena, p.iva 03016180717
in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Francesco Frati,
- di seguito denominata ”Università”,
Premesso che :
1) Alitalia e l’Università stanno sviluppato un progetto dal titolo “Alitalia per l’Università” avente ad oggetto l’individuazione di diverse aree di sinergia
SEDE LEGALE
Via A. Nassetti snc Pal. ALFA
00054 Fiumicino (RM) Italia
Tel. [+39] 06 6563 1
Cap. Soc. € 103.105.126,99 i.v.
Numero di Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 13029381004
R.E.A. di Roma n.1418603
funzionali allo sviluppo della mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti ed al rafforzamento della comunicazione rivolta al mondo dell’istruzione universitaria;
2) nell’ambito di detto progetto Alitalia ha sviluppato a favore dell’Università un’offerta tariffaria sia per i viaggi di lavoro che per quelli per vacanza unitamente ad altri benefici secondo i termini e le modalità di cui al presente Accordo;
3) Alitalia e l’Università (qui di seguito definiti disgiuntamente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”) hanno manifestato il loro reciproco interesse a sottoscrivere il presente Accordo (denominato di seguito, unitamente a tutti gli allegati, le modifiche, le appendici e le integrazioni al presente, “Accordo”) al fine di stabilire i termini e le condizioni che disciplinano il rapporto di collaborazione tra le stesse.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
1. Oggetto dell’Accordo
1.1 Alitalia riconosce all’Università i seguenti benefici:
1. Sconto Up Front e per viaggi di lavoro del personale docente e tecnico amministrativo secondo i termini cui all’Allegato A
2. Sconto Up Front per gli studenti secondo i termini di cui all’Allegato A
3. sconti su servizi ancillari legati al volo secondi i termini di cui all’Allegato A
4. canale di vendita dedicato secondo i termini di cui all’Allegato B
5. concessione della Carta Freccia Alata al Rettore dell’università secondo i termini di cui all’Allegato C
6. concessione di UCard al personale docente e tecnico amministrativo che si iscrive al Programma MilleMiglia secondo i termini di cui all’Allegato C
1.2 Ai fini del presente Accordo per Sconto Up Front si intende una riduzione percentuale applicata alla tariffa pubblicata da Alitalia al momento dell’emissione del biglietto ed è concesso all’Università a partire dalla firma dell’Accordo, conformemente alle condizioni sotto riportate:
• I termini e le condizioni delle tariffe cui è applicato lo sconto Up Front sono le stesse delle tariffe pubblicate, tranne laddove diversamente indicato per specifiche tipologie di passeggeri.
• Le tariffe pubblicate sono soggette a modifiche a fronte delle specifiche condizioni del settore del trasporto aereo; le tariffe scontate risultanti saranno automaticamente e immediatamente allineate alle tariffe pubblicate, senza alcuna comunicazione da parte di Alitalia. È beninteso che Alitalia garantirà eventuali sconti applicati ai biglietti già emessi prima della modifica delle tariffe pubblicate.
• Lo sconto Up Front sarà posto a beneficio dei Viaggiatori Autorizzati, intendendosi per tali i docenti e tecnici amministrativi dell’Università e gli altri passeggeri che viaggiano per affari per l’Università e il cui biglietto è pagato dalla stessa Università ovvero gli studenti dell’Università stessa.
• Alitalia ha il diritto di cessare le proprie rotte e destinazioni nel corso dell’Accordo senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell’Università. Eventuali prenotazioni già effettuate saranno rimborsate o modificate gratuitamente da Alitalia.
1.3 L’università prende atto che Il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli operato da Alitalia è disciplinato dalle condizioni di trasporto della stessa, dalle condizioni del presente Accordo, dai regolamenti, dalle norme associate alle tariffe e dalle politiche di emissione biglietti, unitamente a tutte le altre condizioni indicate sui biglietti. Ciascuna Parte sarà l’unica responsabile delle eventuali imposte sul proprio reddito netto e sulla sua attività.
1 Bis Possibili aree di collaborazione
Le Parti valuteranno nel corso della durata le presente Accordo possibili aree di futura collaborazione fra le stesse aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) Formazione, (ii) Stage, (iii) Borse di Studio, (iv) Seminari, (v) Croudsourcing, secondo termini e modalità che saranno definiti in separati accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti.
2. Durata e recesso
2.1 L’Accordo decorre dalla firma ("Data di Efficacia") e termina il 31.12.2019. Le Parti escludono il rinnovo tacito del presente Accordo.
2.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento a suo insindacabile giudizio previo invio di una lettera raccomandata o PEC all’altra Parte con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.
3 . Attività a carico dell’Università
L’Università si impegna a:
3.1 divulgare al proprio personale le informazioni non sensibili relative al presente Accordo attraverso una comunicazione e/o tutti i mezzi di comunicazione interna idonei a meglio favorirne una corretta applicazione da parte dei Viaggiatori Autorizzati.
3.2 a non mettere a disposizione di terzi – per tali intendendosi i soggetti non ricompresi nei Viaggiatori Autorizzati - le tariffe agevolate ad essa riservate.
3.3 comunicare eventuali modifiche che possano incidere sulla regolare esecuzione del presente Accordo
3.4 inserire nelle prenotazioni il codice identificativo attribuito dall’Università e rappresentato dal codice [123456] necessario a tracciare i ricavi del volato prodotti.
4. Utilizzo dei biglietti
4.1 Alitalia si riserva il diritto di verificare l’ammissibilità di qualunque persona che viaggia con i biglietti e potrà chiedere ai passeggeri di produrre documenti idonei per l’identificazione al fine di verificare tale ammissibilità. Al fine di evitare l’utilizzo improprio dei biglietti, l’Università, su richiesta di Alitalia comunicherà l’elenco dei Viaggiatori Autorizzati che hanno viaggiato nell’ambito del presente Contratto.
5. Confidenzialità e Protezione dei Dati
5.1 Nessuna parte del presente Accordo divulgherà (e prenderà le precauzioni necessarie per garantire che nessuno dei suoi amministratori, funzionari, agenti e dipendenti le divulghino) qualsiasi termine del presente Accordo o qualsiasi altro documento o le informazioni riservate appartenenti a qualsiasi altra Parte, tranne nel caso in cui:
5.1.1 la divulgazione sia richiesta dalla legge.
5.1.2 la divulgazione sia fatta a consulenti legali finanziari o contabili di una delle Parti e che detta Parte abbia informati i propri destinatari, che abbiano accettato, di uniformarsi alle obbligazioni previste nel presente articolo, o
5.1.3 la divulgazione sia fatta per finalità proprie dei dirigenti o dei consulenti della società di una Parte (a condizione che tali dirigenti o consulenti siano dotati di una copia del presente Accordo e si impegnino a rispettare le disposizioni di riservatezza nello stesso), o
5.1.4 l'informazione sia ormai di pubblico dominio ovvero sia conosciuta per una causa diversa dalla violazione o dall’inadempimento della parte che la ha svelata o per violazione di un qualsiasi obbligo contrattuale o altro anche da parte di terzi.
5.2 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 5.1, le Parti ottempereranno alle prescrizioni ed alle previsioni imposte da tutte le legislazioni nazionali ed internazionali; con riferimento a ciò le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle pubblicazioni della Nuova regolamentazione Europea relativamente alle previsioni
della protezione dei dati personali (GDPR) UE 2016/679. Ogni elaborazione ed utilizzo dei dati personali dovrà avvenire solo se necessario ed ai soli fini contrattuali salvo diverse disposizioni di legge e specificamente, l’ Università dichiara di aver informato i propri dipendenti della possibilità che i loro dati possono essere trasferiti a terzi per l’esecuzione del presente Accordo, e inoltre dichiara di aver ottenuto, ove necessario, il consenso degli interessati al trattamento dei dati stessi. A tal fine, considerato che il Vettore, nell’esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto si trova nella necessità di trattare dei dati personali di cui è titolare l’ Università, quest’ultima intende nominare il Vettore Responsabile del trattamento dei dati medesimi ai sensi dell’art 29 nuovo Regolamento EU 679/16 ed il Vettore intende accettare tale nomina.
6. Indennizzo e forza maggiore
6.1 Nessuna parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto né responsabile per il ritardo nell'esecuzione o mancata esecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi derivanti dal presente Contratto, se tale ritardo o mancato adempimento derivi da eventi, circostanze o cause che esulano dal suo ragionevole controllo. In tali circostanze, il tempo di esecuzione della prestazione è prorogato per un periodo di tempo equivalente a quello in cui la prestazione è stata ritardata o non eseguita in ragione di tale circostanza eccezionale. Laddove tale interruzione duri per un periodo di almeno quindici (15) giorni lavorativi, la Parte non impossibilitata alla prestazione può risolvere il presente Contratto previo invio di una comunicazione scritta con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso all’altra Parte.
7. Risoluzione
7.1 La Compagnia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato previo invio di raccomandata A/R ovvero di PEC laddove l’Università violi le obbligazioni di cui agli articoli 4, 5 e 9 .
7.2 Alla cessazione dell’Accordo per qualsiasi ragione le Parti si danno atto che:
7.2.1 Tale cessazione non pregiudicherà alcun diritto, richiesta o responsabilità di ciascuna delle Parti sorta prima dell’efficacia della cessazione stessa;
7.3 In caso di cessazione per qualsivoglia motivo del presente Contratto le obbligazioni di cui all’Articolo 5 (Confidenzialità e Protezione Dati), Articolo 6 (Indennizzo, Forza Maggiore), Articolo 8 (Legge Applicabile e Foro Competente), Articolo 9 (Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001).
8 Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegneranno ad effettuare ogni ragionevole sforzo per comporre in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le stesse in relazione e per effetto del presente Accordo, tenendo presente lo spirito e il rispettivo interesse dei soggetti contraenti al momento
del perfezionamento del medesimo.
Qualora, nonostante detto sforzo, risultasse impossibile addivenire in via bonaria ad una composizione amichevole entro 30 giorni dalla comunicazione della contestazione, le Parti concordemente sin d’ora stabiliscono di devolvere la competenza all’esclusiva giurisdizione del giudice di Civitavecchia.
9. Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/2001
Alitalia ha deciso di dotarsi di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 (“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto. L’Università dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di Alitalia, la disponibilità, in relazione al presente accordo, di copia del Modello nonché del Codice Etico; documenti questi pubblicati nel sito web di Alitalia.
L’Università dichiara inoltre di non essere soggetta ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto.
L’Università si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme con il Modello e con il Codice Etico (e quindi con le disposizioni, principi, regole di comportamento e valori ivi indicati) per tutto quanto ad essa applicabile. In quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di Alitalia; (ii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre Alitalia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di Alitalia sulla base di quest’ultimo. Si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di Alitalia (odv.231@alitalia.com) nel caso essa stessa o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante di Alitalia una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello e/o del Codice Etico.
L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Alitalia a risolvere il presente contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
10. Cessione del Contratto
L’Università acconsente sin da ora che Alitalia possa cedere, interamente o parzialmente, il presente Contratto a società controllate o collegate ad Alitalia medesima, a società costituite a seguito di successivi accordi con soggetti terzi ovvero anche a soggetti terzi nell'ambito di modifiche societarie o a seguito di cessioni e/o affitto di ramo d'azienda.
11. Disposizioni generali
11.1 Il presente Accordo, inclusi i suoi Allegati, costituisce l’intero Contratto esistente tra le Parti e sostituisce ogni precedente Contratto o intesa (sia esso scritto o orale), in relazione all’oggetto del presente Contratto.
11.2 L’invalidità o l’inapplicabilità (in tutto o in parte) di una qualsivoglia previsione del presente Accordo non pregiudicherà nessun’altra previsione dello stesso, ma il presente Accordo continuerà ugualmente ad essere valido ed efficace ad esclusione della previsione affetta da invalidità o inapplicabilità che si considererà come omessa.
Ove d’accordo con quanto contenuto nella presente, Vi preghiamo di trascriverne integralmente il testo su Vostra carta intestata e di trasmettercelo, debitamente firmato, in segno di benestare ed accettazione
, / /2018
Il Vettore
Emiliana Limosani (Dec 3, 2018)
Allegato A
1. Sconti Up-front
Nell’ambito della presente Accordo Alitalia si impegna ad applicare le seguenti condizioni:
a) Per il personale docente e tecnico amministrativo sconti All IN* sulle tariffe
(*sconto anche sulla parte tasse aeroportuali), come segue:
• Domestico sconto del 15%
• Internazionale sconto del 18% sia in business class che in economy class
• Intercontinentale: Business Class: sconto del 20%, Economy Class: sconto del 15% (fatta eccezione per le tariffe del Nord America che sono escluse dal presente Accordo.
• Prodotti Ancillari: 15% di sconto su tutti i prodotti ancillari dedicati al volo.
• Offerta per viaggi leisure con un 12% di sconto ALL IN su tutte le destinazioni Alitalia.
b) Per gli studenti:
• Promozioni white Label: promozioni su tutte le destinazioni Alitalia veicolate sul sito Universitario con sconti variabili dal 15% al 20% su destinazioni da identificare e attivabili secondo i periodi dell’anno.
Alitalia si rende altresì disponibile a fornire Tariffe Congressuali secondo termini e modalità che saranno definiti in un separato accordo ovvero in un addendum al presente Accordo.
Allegato B Canale di Vendita
Gli Sconti up Front previsti dal presente Accordo sono validi per acquisti effettuati sul
sito web Alitalia.
Per ottenere lo sconto è necessario iniziare il processo di acquisto partendo dall’indirizzo web (“intranet” dell’Università ) dove si troverà il link per la pagina del sito Alitalia dedicata all’offerta commerciale .
La pagina dedicata – landing page – conterrà tutti i dettagli sull’offerta (date, destinazioni, etc.) ed il “booking form” che deve essere usato per la ricerca dei voli relativi alla promozione
Nella pagina dedicata saranno presenti due offerte:
• una per i viaggi di lavoro
• l’altra per i viaggi leisure
Allegato C: Elementi commerciali supplementari
1. UCARD Art 1. Definizioni
“Alitalia Loyalty” si riferisce ad Alitalia Loyalty S.p.A., con sede legale in
Fiumicino, Via Alberto Nassetti s.n.c., capitale sociale i.v. € 500.000, C.F. e P.IVA 1223187100, Repertorio Economico e Amministrativo (REA) n.
1359262.
"Carta MilleMiglia” si riferisce al bagde di plastica (carta fedeltà) che indica il nome, il cognome e il numero di identificazione personale del Cliente, emesso dai Promotori e utilizzabile per sfruttare i servizi previsti dal programma MilleMiglia.
“UCARD” si riferisce alle carte MilleMiglia con l’indicazione“UCARD”, che, in virtù dell’adesione del dipendente a uno dei Club MilleMiglia, Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus, dia diritto al titolare della carta che viaggia per affari di sfruttare i servizi differenziati in base al Club di cui si è membri. “UCARD” Freccia Alata” si riferisce alla Carta Freccia Alata con l’indicazione UCARD, assegnata da Alitalia all’Università in virtù dell’accordo commerciale con Alitalia.
“Club Esclusivi” si riferisce a "Club Ulisse", "Club Freccia Alata" e "Club Freccia Alata Plus", i cui membri sono Membri del Programma. I Membri possono entrare a far parte di tali Club Esclusivi, che danno diritto a servizi e vantaggi dedicati, alle condizioni descritte nel Regolamento (per ulteriori informazioni, visitare il sito www.alitalia.com).
“Open link” si riferisce al link fornito dai Promotori per l’iscrizione volontaria
dei dipendenti della Società all’iniziativa che prevede la UCARD. “Programma MilleMiglia” o “Programma” si riferisce al programma di fidelizzazione dei clienti che prevede l’assegnazione di premi, volto a garantire la fedeltà dei clienti di Alitalia e Alitalia Loyalty (di seguito denominate anche i” Promotori”) valido dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo proroghe ovvero l’eventuale nuovo programma di fidelizzazione sviluppato da Alitalia in sostituzione dell’attuale. Il Programma è subordinato alle normative vigenti in materia di operazioni a premio e concorsi descritti nel
D.P.R. 430/2001, nonché alla supervisione e al controllo degli Uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico.
“Promotori del Programma” o “Promotori” si riferisce ad Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A., società che gestiscono il Programma come co-promotori, anche per conto di Alitalia.
“Servizi ” si riferisce ai benefici collegati alla titolarità di una UCARD. “Membro” si riferisce alla persona che partecipa al programma, il cui nome è indicato sulla carta.
Art. 2 – Oggetto
L’oggetto del presente Allegato è l'assegnazione delle UCARD Alitalia esclusivamente ai dipendenti dell’ Università che utilizzano di frequente voli Alitalia per lavoro.
L’Università si impegna inoltre a distribuire un link, chiamato OPEN LINK, fornito dai Promotori per l’iscrizione volontaria dei dipendenti all’iniziativa relativa alla UCARD MilleMiglia.
L’Università, a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 per conto dei dipendenti, si impegna a fornire ai Promotori un elenco dei nomi delle persone in favore delle quali verranno emesse UCARD Freccia Alata autorizzate da Alitalia stessa sulla base del presente Accordo. Le UCARD emesse dai Promotori dopo la data di efficacia del contratto saranno valide fino al 31 marzo 2020:
L’ Università si impegna a informare Alitalia qualora (i) il titolare della carta non sia più un dipendente ovvero (ii) non sia più autorizzato ad utilizzare la carta, in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.
Il rinnovo della carta verrà effettuato tenendo conto dei livelli del programma MilleMiglia raggiunti (passaggio da un livello superiore a uno inferiore), nonché del passaggio a livelli più alti durante l’anno, che prevedono la riemissione delle UCARD per il nuovo livello raggiunto sulla base delle miglia volate.
Art. 3 - Procedura di emissione delle UCARD
L’Università, attraverso i suoi canali di comunicazione interni (intranet, email aziendale, ecc.) dovrà diffondere l’Open link fornito dai Promotori tramite il quale i dipendenti possono volontariamente e direttamente richiedere le
UCARD, in conformità ai protocolli di sicurezza dei sistemi informatici pertinenti.
Laddove il dipendente sia già iscritto al programma MilleMiglia, lo stesso riceverà una nuova Carta che sostituirà la precedente e avrà lo stesso numero e lo stesso numero di miglia accumulate fino a tale momento.
Art- 4 - Protezione dei dati personali
Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste, e di aver posto in essere adeguate misure e procedure di sicurezza per la raccolta e la gestione dei dati ricevuti.
Più in generale, le Parti si danno reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente accordo opereranno il trattamento dei dati personali coerentemente con le previsioni del Regolamento Mille Miglia in materia di privacy, e che ai sensi dell’art.24 lettera b del Codice privacy si potrebbero reciprocamente scambiare dei dati afferenti i loro clienti, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l’interessato. Resta altresì espressamente concordato tra le Parti che Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A sono autorizzate ad utilizzare e trattare i dati personali dei soggetti indicati nell’ Allegato D.2 Art.3, nonché dei soggetti di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle attività svolte ai sensi del presente Contratto, esclusivamente per finalità di gestione operativa strettamente funzionali all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto restando ad Alitalia precluso ogni altro diverso utilizzo e trattamento.
Alitalia comunica così come previsto nei contratti infragruppo, ha la responsabilità di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi dell’art.7 D.lgs 196/03, avvalendosi della collaborazione di Alitalia Loyalty.
2. CFA.
Art. 2 – Oggetto
L’oggetto del presente Allegato è l'assegnazione della UCARD Freccia Alata al Magnifico Rettore o ad altra figura dell’Università da lui indicata.
L’Università , a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, si impegna a fornire ai Promotori il nominativo della persona in favore del quale verrà emessa la UCARD Freccia Alata, autorizzata da Alitalia stessa sulla base del presente accordo.
L’Università si impegna a informare Alitalia qualora (i) il titolare della carta non
sia più un dipendente dell’Azienda ovvero (ii) il dipendente non sia più autorizzato a utilizzare la carta.
Le UCARD Freccia Alata assegnate in conformità alla presente procedura saranno valide fino al 30 GIUGNO 2019.
Il nome della persona per la quale sarà emessa la UCARD Freccia Alata sarà indicato direttamente dall’Università.
In caso di rinnovo del presente Contratto per il periodo contrattuale anno 2020, Alitalia si riserva il diritto di valutare se mantenere il numero di UCARD Freccia Alata assegnate in virtù del presente Contratto. In caso di rinnovo del presente Contratto, il nome della persona per la quale sarà emessa la Carta potrà essere modificato a esclusiva discrezione dell’Università.
Nel caso in cui il presente Contratto non venga rinnovato, il rapporto commerciale con quest’ultimo si concluda ovvero l’Università, a sua discrezione, decida che il dipendente non è più autorizzato a ricevere la UCARD Freccia Alata, il membro, dopo la scadenza della sua Carta, riceverà una nuova carta MilleMiglia corrispondente al suo status, mantenendo lo stesso numero della MilleMiglia e il totale di miglia accumulate.
L’Università si impegna a collaborare con Alitalia per fornire il nome del dipendente titolare di UCARD Freccia Alata, il cui rapporto di lavoro con la società è cessato, in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di protezione dei dati personali.
Art- 3 - Protezione dei dati personali
Le Parti dichiarano di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di privacy, in piena attuazione delle vigenti normative previste, e di aver posto in essere adeguate misure e procedure di sicurezza per la raccolta e la gestione dei dati ricevuti.
Più in generale, le Parti si danno reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente accordo opereranno il trattamento dei dati personali coerentemente con le previsioni del Regolamento Mille Miglia in materia di privacy, e che ai sensi dell’art.24 lettera b del Codice privacy si potrebbero reciprocamente scambiare dei dati afferenti i loro clienti, al solo fine di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l’interessato. Resta altresì espressamente concordato tra le Parti che Alitalia e Alitalia Loyalty S.p.A sono autorizzate ad utilizzare e trattare i dati personali dei soggetti indicati nell’ Allegato 1, nonché dei soggetti di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle attività svolte ai sensi del presente Contratto, esclusivamente per finalità di gestione operativa strettamente funzionali all’esecuzione delle prestazioni
di cui al presente Contratto restando ad Alitalia precluso ogni altro diverso utilizzo e trattamento.
Alitalia comunica così come previsto nei contratti infragruppo, ha la responsabilità di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi dell’art.7 D.lgs 196/03, avvalendosi della collaborazione di Alitalia Loyalty.