ACCORDO DI PROGRAMMA
Allegato alla Delib.G.R. n. 14/15 del 20.3.2018
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LA REGIONE SARDEGNA
di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”
E
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)
PREMESSO CHE
La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.
La società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. è una media impresa operante nel settore della fabbricazione di prodotti in gomma, specializzata nella produzione di “O- RING”, anelli in gomma a sezione circolare usati come guarnizioni meccaniche o sigilli, con sede legale in Cagliari e unità produttiva nell’area industriale di Ottana nel
Comune di Bolotana (NU). La predetta società, già di proprietà dell’EMSA (Ente minerario sardo) appartiene oggi alla Duci S.r.l. che a seguito del processo di liquidazione delle partecipate attivato dalla Regione Sardegna nel corso del 2000 ne ha acquisito la proprietà dall’EMSA.
La Duci S.r.l. è un’azienda leader nel settore delle guarnizioni (o-rings e particolari tecnici in gomma), con sede in Chiuduno (BG) nel “Distretto della Gomma e Plastica del Sebino", dove attualmente vengono realizzati gli stampi, la produzione, finitura, cernita e spedizione prodotti. Nella sede di Bolotana è presente il reparto produttivo, la finitura e la cernita dei pezzi per conto della Duci S.r.l. unico committente di Antica Fornace di Villa Chiesa S.r.l.
In considerazione dei positivi risultati conseguiti nel corso degli anni, Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. intende realizzare un programma di sviluppo industriale volto all’ampliamento del sito produttivo di Bolotana al fine di inserire nuove linee produttive dedicate alla produzione di “O-RING” di grandi dimensioni.
VISTO
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- in particolare l’articolo 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessate, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto 9 dicembre 2014, al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
- l’articolo 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257 recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, con la quale sono state individuate le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 ed il relativo riparto tra delle risorse disponibili nell’ambito del predetto Fondo;
- la delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 52 con la quale è stato approvato il Piano Operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
- la modifica Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 approvata dalla Commissione europea il 23 settembre 2016 per il periodo 2017-2020 SA.46199 (2016/N);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- la legge regionale 3 agosto 2017, n. 18, in particolare l’articolo 1, comma 6, che
consente di destinare alle politiche di sviluppo della programmazione unitaria 2014-
2020 le risorse diverse da quelle tributarie per le quali non sono previsti vincoli di destinazione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25 luglio 2017 con la quale il Centro Regionale di Programmazione è stato autorizzato ad avviare forme di collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico relativamente ai contratti di sviluppo;
- la domanda del 30 giugno 2017 con la quale la società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. ha presentato all’Agenzia una proposta di contratto di sviluppo allegata al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante, articolato in un unico progetto di investimenti finalizzato all’ampliamento del sito produttivo di Bolotana (NU);
- l’istanza presentata all’Agenzia in data 10 luglio 2017, come integrata in data 13 dicembre 2017, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, per sostenere gli investimenti proposti con la sopra indicata domanda;
- la nota prot. 0007315/ININN-GRINV del 12 luglio 2017 con la quale l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Sardegna;
- la nota prot. n. 6069 dell’11 agosto 2017 con la quale la Regione Sardegna ha manifestato la propria disponibilità al cofinanziamento del programma proposto con la suddetta domanda;
- la nota prot.0015141/ININN-GRINV del 13 settembre 2017, come integrata in data 3 gennaio 2018, con la quale l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, al fine di attivare la procedura negoziata di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014;
- la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale la Regione Sardegna ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo Programma destinando all'uopo la somma complessiva di euro 5.142.857,00 (cinquemilionicentoquarantaduemilaottocentocinquantasette/00;
- il decreto del 5 marzo 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di programma;
CONSIDERATO CHE
- la domanda di contratto di sviluppo proposta dalla società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. è finalizzata alla realizzazione di un programma industriale riguardante esclusivamente investimenti produttivi volti all’ampliamento dell’unità produttiva di Bolotana (NU), destinata alla produzione di “O-RINGS”, anelli in gomma a sezione circolare usati come guarnizioni meccaniche o sigilli. Nello specifico gli investimenti previsti sono finalizzati a:
▪ ampliamento delle superfici attualmente disponibili tramite l’acquisto di nuovi terreni e l’edificazione di due nuovi corpi di fabbrica per complessivi 8.000 mq;
▪ inserimento di nuove linee produttive dedicate alla produzione di “o-ring” di grandi dimensioni e rinnovamento di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali al processo produttivo aziendale ed all’obiettivo di aumento della capacità produttiva complessiva;
▪ adozione di uno specifico sistema informatico (Sw ERP per la gestione dell’azienda) che, oltre all’allineamento alle procedure “Industria 4.0”, permetterà l’internalizzazione di una fase della lavorazione della mescola di gomma, attualmente demandata a fornitori esterni.
- con la realizzazione del programma in esame l’impresa mira ad ampliare la propria offerta e ad implementare e ammodernare le produzioni e l’organizzazione attuale;
- i suddetti investimenti consentiranno all’azienda di rafforzare e consolidare la propria posizione sui mercati italiani e esteri, con importanti ricadute sul territorio di riferimento e sull’intera filiera;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, a seguito di incontri ed interlocuzioni intercorse, hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- la nuova occupazione generata dalla realizzazione del programma è pari a 69 unità (da 130 attuali a 199 ULA a regime);
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, giudicano il programma di sviluppo proposto dalla società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l.
strategico ai fini del rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei territori di riferimento e intendono, pertanto, promuoverlo;
- l’Agenzia sulla base delle verifiche preliminari, giudica il documento progettuale coerente con i requisiti richiesti per l’applicazione della normativa relativa ai contratti di sviluppo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà le seguenti spese e costi ammissibili:
Progetto | Soggetto realizzatore | Investimenti complessivi | Investimenti ammissibili alle agevolazioni | Agevolazioni richieste | Totale Agevolazione | |
Contributo in c/impianti- c/spesa | Finanziamento agevolato | |||||
Investimenti produttivi | Antica Fornace | 49.855.000,00 | 49.855.000,00 | 17.200.000,00 | 8.000.000,00 | 25.200.000,00 |
- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 25.200.000,00 (venticinquemilioniduecentomila/00);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 514.286,00 (cinquecentoquattordicimiladuecento- ottantasei/00);
- la Regione Sardegna, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 5.142.857,00 (cinquemilionicentoquarantadueottocentocinquantasette/00), di cui euro 102.857,00 (centoduemilaottocentocinquantasette/00) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale
n. del ;
- il Ministero dello sviluppo economico intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi euro 20.571.429,00 (ventimilionicinquecentosettantunomilaquattrocentoventinove/00), di cui euro 411.429,00 (quattrocentoundicimilaquattrocentoventinove/00) per costi di gestione, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, destinate allo strumento dei contratti di sviluppo con deliberazioni CIPE n. 25/2016 e n. 52/2016 nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo della società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento in quanto:
▪ la realizzazione del programma in esame, consentirà di rafforzare la competitività dell’azienda con importanti ricadute sul territorio e sull’intera filiera, anche in ambito extra-regionale;
▪ gli investimenti previsti dal programma consentiranno di introdurre rilevanti innovazioni di prodotto o di processo in coerenza al piano nazionale Industria 4.0;
▪ la realizzazione del programma in esame genererà un significativo impatto occupazionale, pari a 69 nuove unità lavorative, in un’area caratterizzata da un tasso di disoccupazione del 16,3% (SSL MACOMER);
manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di Programma (l’Accordo), ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
Tutto ciò premesso, le Parti:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna si propongono di sostenere gli investimenti industriali che la società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. intende realizzare nel periodo 2017-2020 nel sito industriale nel Comune di Bolotana (NU), come dettagliati nella proposta di contratto di sviluppo.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie come descritte al successivo articolo 4, per l’attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 30 giugno 2017 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Tale impegno è da ritenersi subordinato all’esito positivo dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del suddetto decreto, tenuto conto degli ulteriori requisiti e condizioni di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
Articolo 3
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)
1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 ed è subordinata:
- alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di contratto di sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii;
- alla messa a disposizione da parte della Regione Sardegna delle risorse di competenza.
Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l’impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.
Articolo 4
(Quadro finanziario dell’Accordo)
1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all’articolo 3, le Parti mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 25.714.286,00 (venticinquemilionisettecentoquattordicimiladuecentoottantasei/00), con la seguente ripartizione:
Progetto | Soggetto realizzatore | Investimenti | Agevolazioni richieste | Totale Agevolazione | Copertura | |
Contributo in c/impianti | Finanziamento agevolato | |||||
Investimenti produttivi | Antica Fornace Villa di Chiesa | 49.855.000,00 | 17.200.000,00 | 8.000.000,00 | 25.200.000,00 | MiSE: |
17.200.000,00 (contributo c/impianti) | ||||||
2.960.000,00 (finanziamento agevolato) | ||||||
Regione: | ||||||
5.040.000,00 (finanziamento agevolato) | ||||||
Costi di gestione: 514.286,00 | MiSE: 411.429,00 | |||||
Regione: 102. 857,00 |
2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Sardegna sono pari a euro 5.142.857,00 (cinquemilionicentoquarantadueottocentocinquantasette/00), di cui euro 5.040.000,00 (cinquemilioniequarantamila/00) da erogare nella forma di finanziamento agevolato ed euro 102.857,00 (centoduemilaottocentocinquantasette/00) per costi di gestione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, complessivamente pari a euro 20.571.429,00 (ventimilionicinquecentosettantunomilaquattrocentoventinove/00), di cui euro 17.200.000,00,00 (diciassettemilioniduecentomila/00), da erogare nella forma di contributo in c/impianti, euro 2.960.000,00 (duemilioninovecentosessantamila/00) da erogare nella forma di finanziamento agevolato ed euro 411.429,00 (quattrocentoundicimilaquattrocentoventinove/00) per costi di gestione.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all’Agenzia sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
Articolo 5
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)
1. La società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii..
2. La suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, decida di delocalizzare o cessare la propria attività o decida di ridurre l’attività in misura tale da incidere significativamente sui livelli occupazionali dichiarati nella proposta di contratto di sviluppo e/o nell’istanza di attivazione dell’Accordo di Programma.
Articolo 6
(Impegni dei soggetti sottoscrittori)
1. Le “Parti” del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all’articolo 7.
2. Al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico la provvista massima di euro 5.142.857,00 (cinquemilionicentoquarantadueottocentocinquantasette/00), la Regione Sardegna si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l’importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del Ministero, con le seguenti modalità:
- 30% entro novanta giorni dalla firma del presente Accordo;
- 40% entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia dell’avvenuta approvazione del programma di sviluppo (articolo 9, comma 9, del decreto 9 dicembre 2014);
- 30% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati dall’Agenzia, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.
3. il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia si impegnano a svolgere ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in qualità di organismo intermedio, i compiti dell’autorità di gestione che saranno specificati in un apposito atto convenzionale di delega, nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi e previa verifica della sua capacità di svolgere i compiti delegati e l’esistenza di procedure di rendicontazione.
4. il Ministero dello sviluppo economico garantisce che la propria quota di partecipazione pubblica alla spesa possa essere utilizzata dalla Regione Sardegna ai fini della certificazione della suddetta spesa a valere sul POR FESR 2014/2020. Tale impegno presuppone che l’Agenzia adotti, anche per la quota finanziaria di partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, le medesime disposizioni da applicarsi ai fondi regionali di origine comunitaria.
5. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasferire periodicamente le somme all’Agenzia, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.
Articolo 7
(Comitato tecnico)
1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto da 3 membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, tra i quali viene individuato il Presidente e uno in rappresentanza della Regione Sardegna. Alle riunioni del Comitato partecipa l’Agenzia e potrà essere invitata a partecipare la società.
2. Il Comitato tecnico ha il compito di provvedere a:
- monitorare e coordinare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
- valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono
ammissibili solo le variazioni che siano approvate all’unanimità dalle Parti;
- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente
Accordo, predisponendo un’apposita relazione.
3. Il Comitato tecnico, con il supporto dell’Agenzia, si riunisce almeno una volta all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
Articolo 8
(Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l’efficacia dell’Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.
3. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.
Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale degli incentivi alle imprese Xxxxx Xxxxxxx
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore Generale della politica industriale Xxxxxxx Xxxxx
Regione Sardegna
Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione Xxxxxxxx Xxxxxxx
PER PRESA VISIONE
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (INVITALIA)
Amministratore delegato Xxxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATI
- Proposta progettuale del 30 giugno 2017