Roma,
Roma,
Spett.le
ANAS S.p.A.
Direzione Generale Via Monzambano, 10
00185 – Roma
Egregi Signori,
facciamo riferimento ai colloqui intercorsi ed alle intese raggiunte per sottoporVi il seguente testo contrattuale dalla scrivente sottoscritto, chiedendo di trasmettere, stesso mezzo, alla Vostra società, una lettera di risposta su Vostra carta intestata, in cui sia integralmente trascritta la presente siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione dal Vostro rappresentante muniti di adeguati poteri per la Vostra sottoscrizione in segno di integrale accettazione:
CONVENZIONE GENERALE TRA
ANAS Società per azioni con socio unico, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, x. 00 C.F. 80208450587, Partita IVA 02133681003 iscritta al Registro delle Imprese di Roma N. 1024951 in persona del proprio Presidente e Amministratore Delegato, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, munito degli opportuni poteri per quanto infra (qui di seguito “ANAS”).
E
[.] S.p.A., con sede in [.], C.F. [.], Partita IVA [.], Iscritta al Registro delle Imprese di [.] in persona del proprio [.], [.], munito degli opportuni poteri per quanto infra (qui di seguito “SOCIETA’”). (ANAS e [.], qui di seguito anche individualmente definite come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”).
PREMESSO
CHE ANAS ha la gestione di beni immobili e terreni;
CHE SOCIETÀ, a seguito della delibera dell’Autorità per le telecomunicazioni n. [.], è in possesso della licenza individuale per la prestazione del servizio rilasciata in data [.], iscritta al n° [.] dell’Albo degli Operatori di Telecomunicazioni;
CHE SOCIETÀ, per raggiungere più rapidamente e razionalmente gli obiettivi intende utilizzare, per la realizzazione delle proprie stazioni radiobase, le suddette aree gestite da ANAS;
CHE nell'ambito di quanto esposto occorre disciplinare i rapporti reciproci sotto l'aspetto tecnico, giuridico ed economico.
Tutto ciò premesso Xx Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
ART. 2
ANAS, per quanto di propria competenza, concede a SOCIETÀ di installare i propri impianti radiobase nei siti che verranno esattamente individuati tra le aree rese disponibili da ANAS, nonché di realizzare gli allacci di tutti i servizi già disponibili nelle suddette aree dietro acquisizione delle relative concessioni da parte dei gestori dei servizi stessi. Rimane inteso che gli allacci dovranno essere realizzati in forma autonoma rispetto gli impianti ANAS e i costi dei servizi allacciati saranno a carico esclusivo di SOCIETA’.
E’ sempre riconosciuta ad ANAS la facoltà di negare tale concessione per specifici siti.
ART. 3
SOCIETÀ provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri impianti radiobase, fermo restando che l’individuazione delle esatte porzioni di siti da occupare verrà concordata con ANAS alle cui prescrizioni, per quanto riguarda le modalità di progettazione, di esecuzione e manutenzione dei lavori, SOCIETÀ dovrà attenersi, nel rispetto della normativa vigente.
XXXXXXX’ provvederà all’eventuale richiesta di utilizzo del sito secondo le procedure indicate da ANAS e presentando la documentazione come da All 1.
In sede di individuazione e definizione dei singoli siti su cui installare gli impianti, le Parti procederanno alla sottoscrizione di apposito disciplinare, nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente convenzione, dei rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli siti secondo lo schema di cui all’All. 2 “ Disciplinare”.
ANAS si riserva la possibilità, direttamente o tramite Società partecipata, di offrire a SOCIETA’ la realizzazione delle infrastrutture di alloggiamento degli impianti, gli impianti e/o servizi di facility management (pulizia sito, manutenzione, etc.) a condizioni economiche che andranno di volta in volta concordate.
I siti avranno una ampiezza variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno comunque concessi in funzione della loro effettiva disponibilità e della sicurezza del traffico stradale. ANAS si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai siti concessi a SOCIETA’
procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale previa comunicazione a SOCIETA’ che potrà incaricare il proprio personale per presenziare alle operazioni che non dovranno comunque pregiudicare la funzionalità dell’impianto.
ART. 4
ANAS, pur autorizzando SOCIETÀ a utilizzare tutti i servizi e le utenze disponibili presso i siti individuati e concordati, nel rispetto delle prescrizioni che verranno di volta in volta impartite , non si assume alcuna responsabilità in merito all’effettiva erogazione del servizio in quanto oggetto di specifica regolamentazione bilaterale tra SOCIETÀ e i rispettivi gestori.
E’ fatto espresso divieto a SOCIETA’ di allacciarsi anche provvisoriamente alla rete di alimentazione elettrica tramite impianti di ANAS.
Gli impianti che SOCIETA’ realizzerà dovranno essere alimentati in modo autonomo. La fornitura di energia elettrica per tali impianti dovrà essere richiesta da SOCIETA’ al fornitore locale ed in nessun caso, neanche temporaneamente, prelevata dalle utenze ANAS. Il costo dell’energia elettrica per tali impianti rimane a carico di SOCIETA’ che assicurerà la fornitura con il proprio fornitore in maniera autonoma. Una eventuale interruzione dell’alimentazione non potrà in nessun caso essere addebitata ad ANAS.
ART. 5
SOCIETÀ si impegna a utilizzare i realizzandi impianti esclusivamente per il servizio di telefonia mobile. Resta inoltre inteso che SOCIETÀ non potrà effettuare alcuna operazione di “ran sharing” cioè non potrà cedere né consentire a terzi l’utilizzo dei siti e degli impianti suddetti a qualsiasi livello sia hardware che software senza il preventivo assenso di ANAS.
SOCIETÀ si impegna ad eseguire o far eseguire da personale di sua fiducia e sotto il controllo di personale specializzato all’uopo preposto da ANAS, prove di propagazione al fine di stabilire l’eventuale incompatibilità delle frequenze da attivare, con quelle di impianti preesistenti sia di ANAS sia di terzi.
ART. 6
ANAS è libera di porre in essere analoghe iniziative con altri soggetti, a sua esclusiva discrezionalità.
ART. 7
L’installazione, la messa in funzione, e la manutenzione di tutti gli impianti di proprietà di
SOCIETÀ saranno eseguiti a totale cura e spese di SOCIETÀ stessa che si impegna a rispettare tutta la normativa vigente in materia e le prescrizioni dettate da ANAS.
Nei casi in cui SOCIETÀ debba realizzare impianti in galleria o svolgere la manutenzione di impianti in galleria, ANAS consentirà l’accesso secondo modalità e tempi da concordare di volta in volta.
SOCIETÀ, e per essa il personale incaricato, avrà libero accesso alle proprie installazioni che saranno adeguatamente protette.
Il personale incaricato delle operazioni citate dovrà essere segnalato anticipatamente per iscritto a ANAS per consentire i controlli di rito.
ART. 8
Nell’esecuzione dei lavori per l’installazione degli impianti e per il loro esercizio e manutenzione, SOCIETÀ sarà unica responsabile per eventuali danni agli impianti, alle opere, al personale ANAS ed a terzi, tenendo sollevata ANAS da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e di dipendenti di ANAS stessa.
Resta inteso che nessuna modifica potrà essere apportata da SOCIETÀ ai beni immobili in gestione di ANAS senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.
SOCIETÀ solleva ANAS da ogni responsabilità nei confronti di personale e proprietà di SOCIETÀ per eventuali danni causati agli stessi da eventi naturali quali smottamenti, frane o altro verificatisi in aree in gestione di ANAS.
Eventuali opere di protezione ai siti concessi a SOCIETÀ ed agli impianti ivi ubicati, che si rendessero necessarie anche posteriormente alla installazione dell’impianto radiobase restano comunque a carico di SOCIETÀ che si assume la responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio nonché per i danni causati dagli stessi a cose e persone.
SOCIETÀ si impegna a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti installati per quanto concerne ogni tipo di emissione radioelettrica ed elettromagnetica sottoponendo gli impianti stessi alle verifiche previste dalle vigenti normative in materia di protezione sanitaria.
SOCIETÀ si impegna a seguire tutte le norme vigenti in materia di sicurezza prevedendo in particolare nelle gallerie l’utilizzo di materiali conformi a quelli prescritti dalle norme vigenti in materia di costruzione di impianti in galleria con particolare riferimento ai materiali ignifughi/resistenti al fuoco.
SOCIETÀ si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose causati dalle succitate emissioni, esonerando ANAS da ogni eventuale richiesta e/o rimborso per tale titolo.
Una eventuale interruzione del servizio erogato dalla SOCIETA’ dovuta ad eventi di forza maggiore e/o casi fortuiti non potrà essere in nessun caso addebitata ad ANAS.
ART. 9
Prima dell’inizio dei lavori SOCIETÀ provvederà a propria cura e spese a richiedere tutti i permessi e le licenze, anche edilizie, in ottemperanza alle norme vigenti, al cui rilascio resta subordinato l’avvio dei lavori.
ANAS declina ogni responsabilità per l’inosservanza da parte di SOCIETÀ delle suddette norme.
ART. 10
Nel caso in cui, per esigenze proprie dell’attività ANAS, si rendesse necessaria la rioccupazione del sito concesso a SOCIETÀ, ANAS può rendersi disponibile ad individuare un sito alternativo, ritenuto idoneo da SOCIETÀ, nei limiti delle caratteristiche geologiche e di sicurezza dell’area.
Restano comunque a carico di SOCIETÀ gli oneri relativi allo spostamento dell’impianto radiobase in altro sito, provvedendo anche all’adeguamento degli allacci dei servizi, senza pretendere dall’ANAS indennizzo alcuno.
ART. 11
La presente Convenzione ha una durata di anni 4 (quattro) a partire dal 1/1/2018.
I disciplinari relativi agli impianti già installati da SOCIETA’ alla data di sottoscrizione della presente convenzione sui siti di cui all’All. 4 si intendono rinnovati di ulteriori anni 3 (tre) rinnovabili di anno in anno alle condizioni previste dalla convenzione vigente alla data, fino al massimo previsto dall’art. 27 c. 5 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. a partire dalla data di rilascio, salvo che non intervenga disdetta da una delle Parti da notificarsi all’altra almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante pec e raccomandata a/r. I disciplinari stipulati nel corso di validità della presente convenzione avranno validità di anni 3 (tre) rinnovabili di anno in anno alle condizioni previste dalla convenzione vigente alla data, fino al massimo previsto dall’art. 27 c. 5 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. a partire dalla data di rilascio, salvo che non intervenga disdetta da una delle Parti da notificarsi all’altra almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante pec e raccomandata a/r. Alla scadenza dei disciplinari SOCIETÀ si obbliga sin d’ora al ripristino dei siti avuti a disposizione a propria cura e spese. Qualora in caso di
scadenza naturale dei disciplinari o comunque in caso di recesso o disdetta, ANAS abbia interesse a mantenere ed utilizzare per proprio conto le strutture realizzate da SOCIETA’ e che questa non abbia interesse ad asportarle, la riconsegna del sito avverrà nello stato in cui si troverà. In entrambi i casi ANAS e SOCIETÀ non avranno nulla a pretendere l’una dall’altra.
In caso di recesso anticipato, XXXXXXX’ dovrà comunicarlo con un preavviso non inferiore a 6 mesi e dovrà provvedere al pagamento di tutto il periodo fruito.
ANAS potrà recedere in ogni momento con provvedimento motivato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale, ovverosia qualora sopravvenuti motivi, connessi al ruolo istituzionale di ANAS, quale, a mero titolo esemplificativo, la tutela della sicurezza, inducano la medesima a ritenere opportuno detto recesso.
ART. 12
Per l’ospitalità dei propri apparati, ed in funzione della tipologia di immobile o infrastruttura interessata dall’impianto, SOCIETÀ corrisponderà ad ANAS gli importi annuali calcolati sulla base delle condizioni economiche riportate nell’allegato 3.
Tali importi saranno corrisposti, a fronte di fatture posticipate emesse dall’ANAS con decorrenza al termine dell’anno solare ed inviate a SOCIETÀ, a 30 (trenta) giorni data fattura.
Gli importi sono da considerarsi annuali ed IVA esclusa e non comprendono gli oneri di gestione tecnica e amministrativa così come pubblicati da ANAS sul proprio sito istituzionale.
ART. 13
Le ospitalità che hanno inizio nel corso dell’anno saranno contabilizzate dalla data di sottoscrizione del disciplinare.
Gli importi dovuti relativi alle variazioni annuali della consistenza degli apparati preesistenti, nonché gli impianti riferiti alle nuove ospitalità saranno comunicati da ANAS a SOCIETÀ tramite pec e raccomandata a/r.
In difetto di contestazione da parte della Società ospitata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, essa si intenderà accettata.
ART. 14
Le parti si danno reciprocamente atto e in particolare SOCIETA’ conviene e accetta che per quanto non previsto nella presente convenzione e relativi allegati troverà applicazione il D. Lgs 33 del 15 febbraio 2016.
ART. 15
A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, SOCIETÀ dichiara che costituirà, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, idonea fidejussione bancaria o assicurativa con primario istituto di credito del valore di € 1.000.000,00 (unmilione/00), che verrà svincolata a valle dello scadere dell’ultimo atto autorizzativo verificato il pagamento completo di tutti gli importi dovuti da SOCIETA’ ad ANAS.
ART. 16
Ogni e qualsiasi controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà composta mediante accordo amichevole.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, per ogni eventuale vertenza sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 17
Le eventuali spese di stipulazione, bollo, registrazione e ogni altro onere relativo alla presente convenzione sono a carico di SOCIETÀ.
Tali atti, aventi per oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA, sono da registrare solo in caso di uso e a tariffa fissa.
SOCIETÀ
Allegato 1 – Elenco documenti presentazione istanza Allegato 2 – Disciplinare
Allegato 3 – Condizioni economiche Allegato 4 – Elenco siti