RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI RICERCA
UNIFGCLE - Prot. n. 0007479 - II/7 del 26/02/2020 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 74/2020
RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI RICERCA
per il progetto
"Transcodifica mediale dei ‘saperi pedagogici’"
PREMESSO CHE
- in data 20/02/2019 è stata sottoscritta, tra L’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Scienze Umane e L’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, la convenzione avente ad oggetto la concessione di un contributo di ricerca per il progetto “Transcodifica mediale dei ‘saperi pedagogici’”, per la durata di un anno;
- che a seguito della proficua collaborazione intrattenuta dalle parti contraenti e dei risultati dell’attività di ricerca svolta, è stata manifestata la necessità di proseguire la collaborazione per un ulteriore anno mediante la sottoscrizione del rinnovo della convenzione in essere;
RICHIAMATI
- gli articoli n° 12 e 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il parere ANAC AG/07/15/AP 18/02/2015 la medesima Autorità ha precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, rispettati dalla presente convenzione che:
• regola la realizzazione di un interesse pubblico commune ai partecipanti, pro- prio delle finalità istituzionali dei due enti DISTUM e DSU, in una cooperazio- ne tra le parti;
• rispetta la condizione che gli accordi tra amministrazioni «siano stipulati esclu- sivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico»;
• fissa una divisione di compiti e responsabilità;
• prevede tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo movimenti finanziari che si configurano solo come ristoro delle spese sostenute strettamente necessarie allo sviluppo della ricerca;
• non contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica comunitaria poi- ché ha ad oggetto servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica che non «ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricer- ca e sviluppo, oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato» , infatti la ricerca socio-territoriale d’interesse del DSU non si confi- gura in termini di soluzioni tecniche o di trasferimento tecnologico con ricadute immediate in processi di sviluppo;
VISTO
- il progetto di ricerca del DSU dal titolo:
In italiano: Transcodifica mediale dei ‘saperi pedagogici’
In inglese: Medial transcoding of 'pedagogical knowledge' (vedi allegato).
- l’interesse comune rispetto a tale ricerca e ai risultati attesi, applicabili nell’ambito della media education.
- l’interesse del DISTUM a contribuire alla suddetta ricerca;
PREMESSO QUANTO SOPRA TRA
L’Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane, con sede in viale Nizza n. 14
– 67100, L’Aquila, C.F. 01021630668, rappresentato nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Roma il 07/07/1969, C.F. SBRLVI69L07H501L, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane, d’ora innanzi denominato “DSU”,
E
L’Università di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, (di seguito indicato come Dipartimento di Studi Umanistici), con sede in Foggia, via Gramsci n. 89-91, codice fiscale 94045260711, rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo LIMIONE domiciliato per la carica presso la sede legale in Foggia alla via Gramsci n. 89-91, d’ora innanzi denominato “DISTUM”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse sono parte costitutiva e integrante della presente convenzione.
Art. 2 Oggetto
Il DISTUM, come sopra rappresentato, contribuisce al progetto di ricerca sopra menzionato condividendo compiti e responsabilità oltre che sostenendo lo stesso con un contributo alla ricerca al DSU, a rimborso delle spese che sosterrà per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Transcodifica mediale dei ‘saperi pedagogici” che di seguito viene descritto:
Abstract del progetto: Il metamedium computer è in grado di far fruire e realizzare compiutamente differenti testi mediali a differente base segnica e codicale su di uno stesso strumento tecnologico interattivo e operativamente ubiquo, grazie anche al suo collegamento alla rete internet. In tal senso, la ‘transcodificazione’ è divenuta a tal punto pervasiva tanto da investire tutte le sfere dell’educativo. Si tratta qui di una transcodifica della conoscenza che si attua attraverso diverse forme comunicative strutturate su distinti linguaggi e testi mediali, che, interagendo, creano contaminazione ma anche traduzione dei formati comunicativi. Come, a quali condizioni, in quali forme testuali, linguaggi mediali, formati comunicativi e con quali potenzialità formative si concretizza la transcodifica mediale dei saperi pedagogici? L’obiettivo della ricerca è quello di indagare tali aspetti nel tentativo di delineare una precisa tassonomia della ‘transcodificazione formativa’.
Il DSU si impegna a mettere a disposizione il materiale in proprio possesso e il proprio patrimonio di conoscenze sul tema, coordinando le attività finalizzate alla conoscenza, nonché alla pubblicazione e divulgazione dei risultati conseguiti.
Art. 3 Durata
La presente convenzione viene rinnovata per un anno a decorrere dalla data della stipula, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti.
Saranno fornite delle relazioni intermedie ogni 6 mesi (n° 2 in totale) e sarà fornita la relazione finale alla scadenza della presente scrittura.
Art. 4 Personale individuato e modalità di svolgimento dell’incarico
In fase di attuazione del progetto oggetto della presente scrittura il DISTUM contribuirà tramite il
prof. .
Il DSU come da progetto contribuirà tramite la prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di responsabile scientifico e attraverso il coinvolgimento di dottorandi, assegnisti e studenti in attività di stage e tirocinio.
Art. 5 Divulgazione dei risultati delle ricerche.
I risultati delle ricerche di cui alla presente convenzione potranno essere liberamente fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche da parte del personale del DSU e del DISTUM coinvolto nelle ricerche e divulgati previo accordo delle parti.
Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello relative ai risultati del presente studio, la parte che pubblica o divulga è obbligata a citare l’altra (in una forma che verrà di volta in volta concordata dalle parti a seconda delle circostanze).
Art. 6 - Riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Art. 7 - Entità del contributo alla ricerca e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle azioni di ricerca previste dall’Art. 2 della presente Convenzione, il DISTUM verserà con un contributo al DSU complessivo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), che si configura come contributo alla ricerca e rimborso spese, fuori campo applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto dello svolgimento di attività commerciale (artt. 1 e 4, comma 4 del Dpr
n. 633/72) in quanto attività istituzionale.
Il DISTUM corrisponderà il predetto contributo in un’unica soluzione e la quota pari a € 5.000,00 sarà corrisposta all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
Il contributo alla ricerca sarà versato sul conto di tesoreria Banca d’Italia IBAN XX00X0000000000000000000000 - Conto di tesoreria unica: 0130765 del DSU.
All’erogazione del contributo il DSU rilascerà al DISTUM regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA per mancanza del requisito della soggettività.
Art. 8 - Risoluzione
Ove si verifichino gravi o ripetute inadempienze nell’esecuzione delle azioni di cui all’art. 2, ovvero nel caso di non ottemperanza, in tutto o in parte, ad uno o più impegni assunti con la presente convenzione, le parti hanno facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere anticipatamente il contratto e di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo previsto con le modalità di cui all’Art. 8.
Il DISTUM si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività.
Art. 9 - Responsabilità per eventuali danni
Il DISTUM è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell’Università, nel corso dell’esecuzione delle attività di cui all’art. 2.
Il DSU esonera comunque, e tiene indenne il DISTUM da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.
Il DISTUM esonera comunque e tiene indenne il DSU da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ciascuna delle parti contraenti autorizza l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ai fini dell’attuazione della presente convenzione ed autorizza altresì il rispettivo trattamento, anche con modalità informatizzate, per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente convenzione, ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.
Le parti prendono atto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Art. 11 Foro.
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione è competente il foro di L’Aquila.
Art. 12 Registrazione e spese.
Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Art. 13 Disposizioni finali.
Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Rettore Università di Foggia | Università degli Studi dell’Aqui Dipartimento di Scienze Umane |
Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx |