COMUNE DI XXX
CAPITOLATI
25.09.2023
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (PATRIMONIO) CIG
XXX
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI XXX
xxxxxx
XXXXX XXX (VR)
e
Società Assicuratrice Agenzia di
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 31.12.2023 Alle ore 24.00 del : 31.12.2025
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ |
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
Art.1 | Variazioni del rischio e relative dichiarazioni |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Regolazione del premio |
Art.6 | Revisione del prezzo |
Art.7 | Recesso |
Art.8 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.9 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.10 | Oneri fiscali |
Art.11 | Foro competente |
Art.12 | Interpretazione del contratto |
Art.13 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.14 | Assicurazione per conto di chi spetta |
Art.15 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.16 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.17 | Coassicurazione e delega |
Art.18 | Clausola broker |
Art.19 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI |
Art.1 | Forma di copertura |
Art.2 | Oggetto della copertura |
Art.3 | Esclusioni |
Art.4 | Enti esclusi |
SEZIONE 4 | CONDIZIONI PARTICOLARI |
Art.1 | Spese di demolizione e sgombero |
Art.2 | Perdita pigioni |
Art.3 | Onorari di architetti, professionisti e consulenti |
Art.4 | Spese peritali |
Art.5 | Ricorso terzi |
Art.6 | Rottura di vetri e cristalli |
Art.7 | Fenomeno elettrico |
Art.8 | Danni indiretti |
Art.9 | Furto, rapina estorsione di valori |
Art.10 | Furto, rapina estorsione del contenuto |
Art.11 | Portavalori |
Art.12 | Differenziale Storico-Artistico |
Art.13 | Neve e ghiaccio |
Art.14 | Gelo |
Art.15 | Crollo e collasso strutturale dei fabbricati |
Art.16 | Ricostruzione archivi – dati – programmi |
Art.17 | Eventi socio-politici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio |
Art.18 | Eventi atmosferici |
Art.19 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti |
Art.20 | Guasti macchine |
Art.21 | Opere di Fondazione |
Art.22 | Oneri Urbanizzazione |
Art.23 | Grandine su fragili |
Art.24 | Spese di ricerca e riparazione del guasto |
Art.25 | Danni da movimentazione interna |
Art.26 | Franamenti, smottamenti, cedimenti del terreno |
Art.27 | Alberi e aree verdi |
Art.28 | Indennità aggiuntiva |
SEZIONE 5 | GESTIONE DEI SINISTRI |
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Mandato dei periti |
Art.5 | Operazioni peritali |
Art.6 | Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
Art.7 | Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale |
Art.8 | Leeway Clause |
Art.9 | Limite massimo di indennizzo |
Art.10 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.11 | Indennizzo separato per ciascuna partita |
Art.12 | Compensazione fra partite |
Art.13 | Rinuncia al diritto di surroga |
Art.14 | Anticipo indennizzi |
SEZIONE 6 | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
Art.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Riduzione programmata del premio |
Art.4 | Riparto di coassicurazione |
Art.5 | Disposizione finale |
Art.6 | Clausola di raccordo |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Xxxxxx : | Curtis Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti : | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx consequenziali : | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni indiretti : | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero : | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto : | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti antintrusione, impianti di segnalazione, impianti di telesorveglianza, impianti antincendio, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché qualsiasi altro impianto tecnologico a servizio e/o completamento del fabbricato |
siano essi interni o esterni al medesimo. Sono considerati parti del fabbricato gli affreschi ed ogni ogni altra realizzazione artistica parte del fabbricato o saldamente fissata allo stesso. S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, cimiteri, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente nonché arredo urbano se realizzato in materiali metallici o cemento. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, gli approdi fluviali, le passerelle ciclo-pedonali e fluviali, i monumenti, l’arredo urbano in genere ed i cartelli e specchi stradali. S’intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant’altro a completamento e servizio delle reti stesse, gli impianti semaforici, gli impianti di telesorveglianza ed i pannelli d’informazione, gli impianti di fornitura di energia elettrica ed i dissuasori automatici, gli impianti e sistemi di pompaggio delle acque. Rientrano nella presente definizione altresì gli impianti di produzione di energia alternativa elettrica e termica, siano essi fotovoltaici, solari, eolici, termici o altro nonché impianti di sollevamento acque e liquidi in genere. | |
Rete di illuminazione pubblica | La rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant’altro a completamento e servizio delle reti stesse |
Ubicazione : | Il singolo fabbricato ovvero più fabbricati posti nella medesima area ad una distanza massima di cinque metri l’uno dall’altro che formino un complesso destinato ad un uso omogeneo da parte del Contraente |
Contenuto e beni mobili in genere: | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, attrezzature elettroniche in genere ed apparecchi ad impiego mobile, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Rientrano nella presente definizione altresì i veicoli in genere esclusi quelli iscritti al P.R.A. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni del Contraente che presso terzi. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, opere d’arte in genere, monumenti celebrativi, archivi, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". |
Valori : | Per “valori” si intendono denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, gioielli, pietre e metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o nelle ubicazioni assicurate. |
Opere d’Arte : | Per opere d’arte s’intendono : • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Xxxxxx, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). I beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. |
Attrezzature elettroniche: | • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse. • Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all’esterno per naturale destinazione • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. • Parcometri I beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno |
Apparecchi ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
I beni di cui alla presente definizione rientrano nella partita Contenuto. | |
Dati: | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Alberi ed aree verdi | Aree boschive in piedi ed alberi in genere, anche ad alto fusto, arredi floreali e arborei urbani |
Dipendenti: | Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
Inondazioni e/o alluvioni : | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Eventi Socio-politici : | Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio : | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici : | Per eventi atmosferici s’intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente definizione. Sono altresì compresi i danni derivanti da acqua piovana penetrata nel fabbricato a causa di intasamento o insufficiente capacità di smaltimento di gronde o pluviali. |
Xxxxxxxxx : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Allagamenti : | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Autocombustione : | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio : | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione : | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a |
reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. | |
Implosione : | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto : | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina : | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione : | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fenomeno Elettrico : | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione dati, ecc. |
Malattia trasmissibile : | Ogni malattia che possa essere trasmessa da un organismo all’altro per mezzo di qualunque agente contaminante, dove: l’agente contaminante, a prescindere dal fatto che sia vivente o meno, include, in via esemplificativa e non limitativa: virus, batteri, parassiti, altri organismi e tutte le loro variazioni o mutazioni; il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, in via esemplificativa e non limitativa: la trasmissione aerea, quella a mezzo di fluidi corporei, quella a mezzo di qualsiasi solido, liquido o gas, nonché quella fra organismi. La malattia o l’agente contaminante possono essere causa o rappresentare minaccia di danni alla salute o al benessere delle persone. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S’intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Enti pubblici in genere, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate quali, ed esempio, Enel, , ecc.), sempreché assicurate da tali soggetti. A tal fine la mera copertura “Rischio locativo” non sarà considerata come copertura assicurativa alternativa alla presente.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tendostrutture, le tensostrutture e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida anche per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 – Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati (Buona Fede).
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Limitatamente a beni assicurati da locatari o concessionari in forza di specifiche previsioni contrattuali con il Contraente proprietario del bene, per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre polizze, è data facoltà al Contraente di chiedere ed ottenere che la Società risponda soltanto per la parte di danno eccedente la liquidazione dovuta dalle altre polizze purché le medesime operino efficacemente.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo fatta salva la facoltà per l’Ente di richiedere ed ottenere il rinnovo per un periodo massimo di due ulteriori annualità alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; tale opzione di rinnovo potrà essere esercitata dall’Ente con comunicazione da inviarsi alla Società non oltre 30 giorni dalla scadenza tramite lettera
raccomandata o PEC. La Società Assicuratrice non potrà opporre alcun diniego o riserva alla richiesta del Contraente e sarà obbligata al rinnovo della copertura per il periodo richiesto.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centottanta giorni prima della suddetta scadenza
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di sei mesi decorrenti dalla scadenza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.5 – Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 100%, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero. Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (PEC o simili) indirizzata alla Società.
Art.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.14 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.15 - Titolarità dei diriF nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.17 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.18 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla società Curtis Srl con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.
B000487552, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima
della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata o PEC le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio della PEC. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10,00%
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Forma di copertura
Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).
Art.2 – Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art.3 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :
1) verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dei fabbricati del Contraente nonché quelli derivanti da movimentazioni all’interno di tali fabbricati; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; 2) causati da o dovuti a:
a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza e fatto salvo quanto previsto all’art.15 Sez.4;
c) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, rotture meccaniche, errata manovra salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza;
d) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all’art.2 Sez.1;
e) deterioramento o logorio o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
f) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
g) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
h) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri.
i) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”
j) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
k) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
l) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
m) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia “Danni indiretti”.
n) perdita, alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico (inclusi programmi virus) sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale, diretto o consequenziale altrimenti coperto dalla presente polizza. Si precisa che, qualora il danno causasse il malfunzionamento o l’indisponibilità di un qualsiasi apparato a servizio dell’Ente esclusi quelli dedicati alla gestione contabile ed amministrativa dei dati dell’Ente i danni conseguenti a tale malfunzionamento s’intendono coperti. (opzione 1)
o) indisponibilità di dati causata dal malfunzionamento di hardware, software e chip impressi sempreché non sia conseguenza diretta di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza. Si precisa che, qualora il danno causasse il malfunzionamento o l’indisponibilità di un qualsiasi apparato a servizio dell’Ente esclusi quelli dedicati alla gestione contabile ed amministrativa dei dati dell’Ente i danni conseguenti a tale malfunzionamento s’intendono coperti. (opzione 1)
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.3 Bis – Esclusione malattie trasmissibili (opzione 1)
Sono esclusi dal presente contratto tutte le perdite ed i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura che siano causati direttamente da una Malattia trasmissibile.
Art.3 Bis – Esclusione malattie trasmissibili (opzione 2)
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravita abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere ii contagio.
Di conseguenza é esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresi specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire ii contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione."
Art.3 Tris Cyber Clause (Opzione 2)
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da pasta elettronica);
e) computer hacking;
f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che puo essere installato inavvertitamente dagli utenti, su aItri programmi e apparecchiature causando: • modifica dei programmi software e/o;
• riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola
Art.4 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Opere d’arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza.
2. Impianti fotovoltaici se coperti da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza 3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Animali in genere;
6. Aeromobili e natanti, automezzi in genere iscritti al PRA
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del limite di indennizzo a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento e beni mobili in genere (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi”, Tossici e nocivi esclusi i radioattivi come normati dalle leggi in materia (D.P.R. 165/64).
Art.2 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal ContraenteProprietario o da soggetti nei confronti dei quali l’Ente abbia un obbligo di fornire un fabbricato a titolo gratuito che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.3 – Onorari di architeF, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese Peritali”.
La garanzia é prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art.4 – Spese peritali La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.5 – Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.6 – Rottura di vetri e cristalli
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali sia diretti che consequenziali di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3. Per rottura s’intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo, anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Art.7 – Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali sia diretti che consequenziali arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti e conduttori esterni compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.8 – Xxxxx xxxxxxxxx
Maggiori costi
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l’Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei o attraverso i fabbricati ed i beni assicurati in genere danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell’attività per un periodo massimo di 24 mesi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali alternativi;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature, macchinari e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• prestazioni di servizi da terzi
• lavoro straordinario, notturno, festivo del personale
• applicazione di metodi di lavoro alternativi • ecc.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Danni da interruzione d’esercizio
A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto q) dell’art.3 Sez.3 “Esclusioni” la Società indennizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica derivanti da fonte alternative solari, eoliche, termiche, ecc. a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato ai sensi della Sezione 3 sempre che: - tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione 3; - il macchinario sia collegato alla rete; Sono escluse:
a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 3 della presente polizza, causato da: • serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
• mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa
dell'attività;
• difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
• sospensione, scadenza. annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
• penali o indennità o multe dovute a terzi;
• disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
b) le perdite dovute a:
• difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
• mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
• giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione 3 pur indennizzabile, risulti interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Danni da interruzione di esercizio”.
Art.9 – Furto, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali sia diretti che consequenziali dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi fabbricato dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere o presso terzi qualora agli stessi affidati in forza di contratti o convenzioni.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
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Art.10 – Furto, rapina estorsione del contenuto
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali sia diretti che consequenziali dovuti a:
a) perdita o danneggiamento del contenuto dei fabbricati o di parti dei fabbricati medesimi causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
A condizione però che l’Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”. Limitatamente all’assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati. Pertanto
– in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
La presente garanzia s’intende estesa agli enti, siano essi mobili o a completamento degli immobili, trovantisi all’aperto per naturale destinazione purché saldamente ancorati agli immobili, a pali o strutture fisse di sostegno in genere purché vi sia prova dell’asportazione degli stessi tramite scasso, avulsione o utilizzo di mezzi meccanici; il massimale per sinistro per la presente estensione è pari a ¼ (un quarto) del massimale previsto per la garanzia di cui al presente articolo ed al relativo indennizzo verrà applicato uno scoperto del 20%.
Limitatamente alla garanzia Furto con destrezza l’indennizzo verrà corrisposto a condizione che l’evento accada all’interno dei locali durante l’orario lavorativo e che lo stesso venga constatato e denunciato entro le 72 ore successive all’accadimento stesso.
Limitatamente a furto, rapina estorsione dei beni ad impiego mobile installati su automezzi, fermo quanto sopra riportato per quanto applicabile, il furto nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 6 e le 22 sarà coperto a condizione che:
• Il veicolo sia ricoverato in rimesse custodite o locali chiusi a chiave
• Qualora si trovi al di fuori delle rimesse o locali di cui al punto precedente in caso di brevi soste in corso di viaggio lo stesso sia chiuso a chiave
Art.11 – Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali sia diretti che consequenziali dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art.12 – Differenziale storico-artistico
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.13 – Neve e ghiaccio
Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
Relativamente ai danni conseguenti a sovraccarico di neve si conviene che rimangono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico neve al momento della costruzione dell’immobile.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve e ghiaccio”.
Art.14 – Gelo
Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Gelo”.
Art.15 – Crollo e collasso strutturale dei fabbricati
A parziale deroga dell’art3 Sez.3 la Società indennizza i danni materiali diretti e consequenziali di crollo e collasso strutturale, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Crollo e collasso strutturale dei fabbricati”.
Art.16 – Ricostruzione archivi - dati - programmi
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali sia diretti che consequenziali agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e/o di restauro, informatiche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. La
Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento accidentale non espressamente escluso. La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi – dati programmi”.
Art.17 – Eventi socio-politici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, in caso di occupazione dei fabbricati assicurati che si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni (escluso Incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
Rimane altresì convenuto che relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizzerà i danni da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici” e “Terrorismo e sabotaggio”.
Art.18 – Eventi atmosferici
Premesso che la Società risponde dei danni materiali sia diretti che consequenziali causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia; sono compresi anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
• Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
• dei danni subiti da:
• insegne od antenne
• enti all'aperto non per naturale destinazione
• baracche di materia plastica.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art.19 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Premesso che la Società risponde dei danni materiali, sia diretti che consequenziali, arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, sono esclusi i danni:
A. causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
B. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
C. a enti mobili all’aperto non per naturale destinazione;
D. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
A maggior precisazione di quanto sopra sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art.20 – Guasti Macchine
A parziale deroga del disposto del punto 2) dell’Art.3 Sez.3 La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali sia diretti che consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche.
La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
b) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
c) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all’aperto.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Guasti Macchine”.
Art.21 – Opere di fondazione La Società risponde, in aggiunta alla liquidazione calcolata in base al disposto dell’Art.6 Sez.5 della presente polizza, delle spese necessarie per l’integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
1. mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell’Assicurato;
2. leggi, regolamenti o ordinanze, statali o locali, che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati Quanto sopra applicabile anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Opere di fondazione”
Art. 22 - Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, purché i Fabbricati stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Oneri di urbanizzazione”
Art. 23 – Grandine su fragili
Fermo quanto stabilito alla garanzia “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, si precisa che la Società risponde dei danni materiali diretti e consequenziali causati da grandine a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati.
Art.24 – Spese ricerca e riparazione del guasto
La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti e/o difetti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture impianti che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza (Sez. 6).
Art.25 – Danni da movimentazione interna
Relativamente ai danni materiali, sia diretti che consequenziali, ai beni assicurati direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione avvenuti esclusivamente all’interno delle aree di pertinenza delle ubicazioni assicurate.
La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Danni da movimentazione interna”
Art.26 - Franamenti, Smottamenti, cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine
La Società risponde dei danni dei danni materiali diretti e consequenziali subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine. La Società non risponde:
a) dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;
b) dei danni a cose mobili all'aperto. L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Franamenti e cedimenti del terreno”.
Art.27 – Alberi ed aree verdi
La Società risponde dei danni dei danni materiali, sia diretti che consequenziali, subiti dagli alberi ed aree verdi di proprietà o in uso al Contraente causate da qualsiasi eventi salvo le esclusioni di cui all’art.3 sez.3. L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Alberi ed aree verdi”.
Art.28 – Indennità aggiuntiva
Qualora si rendesse necessaria una spesa aggiuntiva per l’adeguamento del bene danneggiato (esclusivamente per fabbricati e relativi impianti fissi) a norme di legge in vigore al momento del sinistro la Società liquiderà una indennità aggiuntiva percentuale calcolata sul danno stimato così come indicato all’art.2 Sez.6.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve:
A) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
B) entro quindici giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. Il Contraente deve altresì:
C) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
D) conservare fino alla visita del perito incaricato dalla Società del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
E) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta
da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art.4 – Mandato dei periti I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta
nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Danni diretti
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
• per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d’arte ed i valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
• per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
• per alberi ed aree verdi il costo di piantumazione di nuove piante uguali o simili per tipologia e/o essenza
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
f) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
g) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di restauro/ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
h) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque h), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il relativo limite, qualora previsto, ma verrà
applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d’ora nella più elevata. L’eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia.
Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la garanzia, verrà applicato una sola franchigia salvo se diversamente specificato.
Maggiori costi
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo per i maggiori costi verrà calcolato sulla base delle spese documentate sopportate dall’Assicurato per il periodo massimo previsto all’Art.8 Sez.4.
Danni da interruzione d’esercizio
L’ammontare del danno, relativamente alla perdita di produzione di energia, si determina secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ), tramite lettura del contatore, relativamente ai trenta giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno; 1 kWh è pari a 3.600kJ) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) il prezzo di vendita al kWh, (1 kWh è pari a 3.600kJ) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
c2) il valore dell'incentivo statale a kWh riconosciuto in funzione della produzione annua e sulla base delle norme vigenti al momento del danno:
d) l’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.
Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.100.000,00.=.
Art.8 – Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
1) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. sempreché l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art.1907
C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione, senza che l’assicurato debba esibire ulteriore documentazione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 12 - Compensazione fra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, fosse maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell’articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso territorio.
Art.13 – Rinuncia all’azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di xxxxxxx nei confronti di xxxxx, salvo sempre il caso di xxxx.
Art.14 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 70% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)
Le constatazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non potrà mai essere superiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
BUSSOLENGO
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Imponibile ‰ | Premio Imponibile Annuo |
1 | Fabbricati | €.59.717.000,00 | ||
2 | Fabbricati vincolati ex. L.1089/39 | €.18.164.000,00 | ||
3 | Contenuto e beni mobili | €.4.200.000,00 | ||
4 | Rete di illuminazione pubblica a P.R.A. | €.150.000,00 | ||
5 | Ricorso terzi | €.2.500.000,00 | ||
6 | Spese di demolizione e sgombero a P.R.A. | €.1.000.000,00 | ||
Totale |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore a €.20.000.000,00.= per annualità assicurativa, e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.xx,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 5 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.2 Sez.4) | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate | Nessuno |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4) | 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Spese peritali (Art.4 Sez.4) | Xxxxxxx 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 5 per sinistro due volte la stessa per periodo assicurativo | Nessuno |
Rottura vetri e cristalli (Art.6 Sez.4) | €.35.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.100,00.= per singola lastra |
Fenomeno Elettrico (Art.7 sez.4) | €.100.000,00.= per sinistro | €.500,00.= per sinistro |
Maggiori costi (art.8 Sez.4) | €.500.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Danni da interruzione d’esercizio (Art.8 Sez.4) | La produzione per un massimo di 120 giorni | 3 giorni |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.9 Sez.4) | €.10.000,00.= per sinistro con il sottolimite di €.1.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo per il furto con destrezza | €.250,00.= per sinistro |
Furto, Xxxxxx, Estorsione del Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.10 Sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro, con il sottolimite di €.1.500,00.= per sinistro per furto con destrezza | €.250,00.= per sinistro |
Portavalori (Art.11 Sez.4) | €.5.000,00.= per sinistro | €.150,00.= per sinistro |
Differenziale Storico-artistico (Art.12 sez.4) | €.750.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Neve e ghiaccio (Art.13 sez.4) | €.750.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro |
Gelo (Art.14 Sez.4) | €.250.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro |
Crollo e collasso strutturale (Art.15 Sez.4) | €.250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 5.000,00 per sinistro |
Ricostruzione archivi (Art.16 Sez.4) | €.150.00,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.000,00.= per sinistro |
Eventi socio-politici (art.17 sez.4) | 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo | €.750,00.= per sinistro e per singola ubicazione |
Terrorismo e sabotaggio (art.17 sez.4) | €.2.500.000,00.= per sinistro | 10% minimo €.2.500,00.= per sinistro e per singola ubicazione |
Eventi atmosferici (art.18 sez.4) | 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo | 10% minimo €. xx0,00 per con il sinistro di nistro €.50.000,00 |
Inondazioni ed alluvioni (art.19 sez.4) | €.1.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.5.000,00.= per sinistro |
Allagamenti (art.19 sez.4) | €.500.000,00 per sinistro | € 2.500,00 per sinistro |
Guasti macchine (Art.20 Sez.4) | €.35.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro, €.500,00 per apparecchiature elettroniche |
Opere di fondazione (Art.21 Sez.4) | €.150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.10.000,00.= per sinistro |
Oneri di urbanizzazione (Art.22 sez.4) | €.75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.2.500,00.= per sinistro |
Spese di ricerca e riparazione guasto (Art.24 sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro | €.500,00.= per sinistro |
Danni da movimentazione interna (Art.25 Sez.4) | €.25.000,00.= per sinistro e €.50.000,00 per periodo assicurativo | €.500,00.= per sinistro |
Franamenti e cedimenti del terreno (Art.26 Sez.4) | €.250.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro |
Terremoto | xx% delle somme assicurate, n il massimo di €. .0000.000,00.= per sinistro | xx% con il minimo di €.5.000,00. = r sinistro e per gola ubicazione |
Danni a beni dei dipendenti | €.5.000,00.= per sinistro | €.100,00.= per dipendente |
Limite per singola opera d’arte | €.250.000,00.= | Scoperti e franchigie delle singole garanzie |
Limite per alberi ed aree verdi (Art.27 Sez.4) | €.15.000,00.= per sinistro per demolizione e sgombero e costi di piantumazione | €.1.000,00.= |
Indennità aggiuntiva (Art.28 sez.4) | 5% del danno stimato con limite di €.25.000,00 per sinistro | Nessuno |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riduzione programmata del premio
Si conviene che entro trenta giorni dal termine del secondo periodo assicurativo (30.06.2025), qualora il Contraente abbia manifestato la volontà di rinnovare il contratto, la Società fornirà una statistica sinistri afferente ai due periodi appena trascorsi. Qualora il rapporto tra gli importi per sinistri pagati e riservati al netto delle franchigie contrattuali e importi per premi imponibili versati nei due periodi sia uguale o inferiore al 20%,
ai premi imponibili dovuti dal Contraente nell’annualità successiva si applicherà la riduzione percentuale sottoriportata. Qualora tale rapporto tra sinistri e premi risultasse superiore al 20% rimarrà confermato il tasso riportato al precedente articolo 3.
Riduzione percentuale dei premi | xx | % |
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art.6 - Clausola di raccordo (valido in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e Fabbricati vincolati)
Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 2 "Fabbricati vincolati" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze verrà gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.
Si precisa altresì che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambe le polizze escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
…………… ……………
Documento firmato digitalmente
PESCANTINA
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Imponibile ‰ | Premio Imponibile Annuo |
1 | Fabbricati | €.34.794.000,00 | ||
2 | Fabbricati vincolati ex. L.1089/39 | €.8.453.000,00 | ||
3 | Contenuto e beni mobili | €.2.000.000,00 | ||
4 | Rete di illuminazione pubblica a P.R.A. | €.150.000,00 | ||
5 | Ricorso terzi | €.2.500.000,00 | ||
6 | Spese di demolizione e sgombero a P.R.A. | €.1.000.000,00 | ||
Totale |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore a €.20.000.000,00.= per annualità assicurativa, e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.xx,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 5 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.2 Sez.4) | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate | Nessuno |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4) | 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno | ||
Spese peritali (Art.4 Sez.4) | Xxxxxxx 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno | ||
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 4 per sinistro due volte la stessa per periodo assicurativo | Nessuno | ||
Rottura vetri e cristalli (Art.6 Sez.4) | €.35.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.100,00.= per singola lastra | ||
Fenomeno Elettrico (Art.7 sez.4) | €.75.000,00.= per sinistro | €.500,00.= per sinistro | ||
Maggiori costi (art.8 Sez.4) | €.500.000,00.= per sinistro | Nessuno | ||
Danni da interruzione d’esercizio (Art.8 Sez.4) | La produzione per un massimo di 120 giorni | 3 giorni | ||
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.9 Sez.4) | €.10.000,00.= per sinistro con il sottolimite di €.1.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo per il furto con destrezza | €.250,00.= per sinistro | ||
Furto, Xxxxxx, Estorsione del Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.10 Sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro, con il sottolimite di €.1.500,00.= per sinistro per furto con destrezza | €.250,00.= per sinistro | ||
Portavalori (Art.11 Sez.4) | €.5.000,00.= per sinistro | €.150,00.= per sinistro | ||
Differenziale Storico-artistico (Art.12 sez.4) | €.1.000.000,00.= per sinistro | Nessuno | ||
Neve e ghiaccio (Art.13 sez.4) | €.750.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro | ||
Gelo (Art.14 Sez.4) | €.250.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro | ||
Crollo e collasso strutturale (Art.15 Sez.4) | €.150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 5.000,00 per sinistro | ||
Ricostruzione archivi (Art.16 Sez.4) | €.150.00,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.000,00.= per sinistro | ||
Eventi socio-politici (art.17 sez.4) | 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo | €.750,00.= per sinistro e per singola ubicazione | ||
Terrorismo e sabotaggio (art.17 sez.4) | €.2.500.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro e per singola ubicazione | ||
Eventi atmosferici (art.18 sez.4) | 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo | 10% minimo €. sinistro | xx0 | ,00 per |
Inondazioni ed alluvioni (art.19 sez.4) | €.1.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.5.000,00.= per sinistro | ||
Allagamenti (art.19 sez.4) | €.500.000,00 per sinistro | € 2.500,00 per sinistro | ||
Guasti macchine (Art.20 Sez.4) | €.35.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro, €.500,00 per apparecchiature elettroniche |
Opere di fondazione (Art.21 Sez.4) | €.150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.10.000,00.= per sinistro |
Oneri di urbanizzazione (Art.22 sez.4) | €.75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.2.500,00.= per sinistro |
Spese di ricerca e riparazione guasto (Art.24 sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro | €.500,00.= per sinistro |
Danni da movimentazione interna (Art.25 Sez.4) | €.25.000,00.= per sinistro e €.50.000,00 per periodo assicurativo | €.500,00.= per sinistro |
Franamenti e cedimenti del terreno (Art.26 Sez.4) | €.150.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro |
Terremoto | xx% delle somme assicurate, n il massimo di €. .0000.000,00.= per sinistro | xx% con il minimo di €.5.000,00. = r sinistro e per gola ubicazione |
Danni a beni dei dipendenti | €.5.000,00.= per sinistro | €.100,00.= per dipendente |
Limite per singola opera d’arte | €.250.000,00.= | Scoperti e franchigie delle singole garanzie |
Limite per alberi ed aree verdi (Art.27 Sez.4) | €.15.000,00.= per sinistro per demolizione e sgombero e costi di piantumazione | €.1.000,00.= |
Indennità aggiuntiva (Art.28 sez.4) | 5% del danno stimato con limite di €.25.000,00 per sinistro | Nessuno |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riduzione programmata del premio
Si conviene che entro trenta giorni dal termine del secondo periodo assicurativo (30.06.2025), qualora il Contraente abbia manifestato la volontà di rinnovare il contratto, la Società fornirà una statistica sinistri afferente ai due periodi appena trascorsi. Qualora il rapporto tra gli importi per sinistri pagati e riservati al netto delle franchigie contrattuali e importi per premi imponibili versati nei due periodi sia uguale o inferiore al 20%, ai premi imponibili dovuti dal Contraente nell’annualità successiva si applicherà la riduzione percentuale sottoriportata. Qualora tale rapporto tra sinistri e premi risultasse superiore al 20% rimarrà confermato il tasso riportato al precedente articolo 3.
Riduzione percentuale dei premi | xx | % |
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art.6 - Clausola di raccordo (valido in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e Fabbricati vincolati)
Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 2 "Fabbricati vincolati" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze verrà gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.
Si precisa altresì che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambe le polizze escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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Documento firmato digitalmente
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Imponibile ‰ | Premio Imponibile Annuo |
1 | Fabbricati | €.26.183.300,00 | ||
2 | Fabbricati vincolati ex. L.1089/39 | €.0,00 | ||
3 | Contenuto e beni mobili | €.550.000,00 | ||
4 | Rete di illuminazione pubblica a P.R.A. | €.100.000,00 | ||
5 | Ricorso terzi | €.1.500.000,00 | ||
6 | Spese di demolizione e sgombero a P.R.A. | €.500.000,00 | ||
Totale |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore a €.25.000.000,00.= per annualità assicurativa, e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €.xx,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 5 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.2 Sez.4) | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate | Nessuno |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4) | 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Spese peritali (Art.4 Sez.4) | Xxxxxxx 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di €.50.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 5 per sinistro due volte la stessa per periodo assicurativo | Nessuno |
Rottura vetri e cristalli (Art.6 Sez.4) | €.35.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.100,00.= per singola lastra |
Fenomeno Elettrico (Art.7 sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro | €.500,00.= per sinistro | ||
Maggiori costi (art.8 Sez.4) | €.500.000,00.= per sinistro | Nessuno | ||
Danni da interruzione d’esercizio (Art.8 Sez.4) | La produzione per un massimo di 120 giorni | 3 giorni | ||
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.9 Sez.4) | €.10.000,00.= per sinistro con il sottolimite di €.1.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo per il furto con destrezza | €.250,00.= per sinistro | ||
Furto, Xxxxxx, Estorsione del Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Art.10 Sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro, con il sottolimite di €.1.500,00.= per sinistro per furto con destrezza | €.250,00.= per sinistro | ||
Portavalori (Art.11 Sez.4) | €.5.000,00.= per sinistro | €.150,00.= per sinistro | ||
Differenziale Storico-artistico (Art.12 sez.4) | €.500.000,00.= per sinistro | Nessuno | ||
Neve e ghiaccio (Art.13 sez.4) | €.750.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro | ||
Gelo (Art.14 Sez.4) | €.250.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro | ||
Crollo e collasso strutturale (Art.15 Sez.4) | €.150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 5.000,00 per sinistro | ||
Ricostruzione archivi (Art.16 Sez.4) | €.150.00,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.000,00.= per sinistro | ||
Eventi socio-politici (art.17 sez.4) | 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo | €.750,00.= per sinistro e per singola ubicazione | ||
Terrorismo e sabotaggio (art.17 sez.4) | €.2.500.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro e per singola ubicazione | ||
Eventi atmosferici (art.18 sez.4) | 80% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo | 10% minimo €. xx0,00 per sinistro | ||
Inondazioni ed alluvioni (art.19 sez.4) | €.200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.5.000,00.= per sinistro | ||
Allagamenti (art.19 sez.4) | €.500.000,00 per sinistro | € 2.500,00 per sinistro | ||
Guasti macchine (Art.20 Sez.4) | €.35.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro, €.500,00 per apparecchiature elettroniche | ||
Opere di fondazione (Art.21 Sez.4) | €.150.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.10.000,00.= per sinistro | ||
Oneri di urbanizzazione (Art.22 sez.4) | €.75.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo | €.2.500,00.= per sinistro | ||
Spese di ricerca e riparazione guasto (Art.24 sez.4) | €.50.000,00.= per sinistro | €.500,00.= per sinistro | ||
Danni da movimentazione interna (Art.25 Sez.4) | €.25.000,00.= per sinistro e €.50.000,00 per periodo assicurativo | €.500,00.= per sinistro | ||
Franamenti e cedimenti del terreno (Art.26 Sez.4) | €.150.000,00.= per sinistro | €.2.500,00.= per sinistro | ||
Terremoto | xx | xx |
€. | % delle somme assicurate, n il massimo di .0000.000,00.= per sinistro | % con il minimo di €.5.000,00. = r sinistro e per gola ubicazione | |
Danni a beni dei dipendenti | €.5.000,00.= per sinistro | €.100,00.= per dipendente | |
Limite per singola opera d’arte | €.250.000,00.= | Scoperti e franchigie delle singole garanzie | |
Limite per alberi ed aree verdi (Art.27 Sez.4) | €.10.000,00.= per sinistro per demolizione e sgombero e costi di piantumazione | €.1.000,00.= | |
Indennità aggiuntiva (Art.28 sez.4) | 5% del danno stimato con limite di €.25.000,00 per sinistro | Nessuno |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riduzione programmata del premio
Si conviene che entro trenta giorni dal termine del secondo periodo assicurativo (30.06.2025), qualora il Contraente abbia manifestato la volontà di rinnovare il contratto, la Società fornirà una statistica sinistri afferente ai due periodi appena trascorsi. Qualora il rapporto tra gli importi per sinistri pagati e riservati al netto delle franchigie contrattuali e importi per premi imponibili versati nei due periodi sia uguale o inferiore al 20%, ai premi imponibili dovuti dal Contraente nell’annualità successiva si applicherà la riduzione percentuale sottoriportata. Qualora tale rapporto tra sinistri e premi risultasse superiore al 20% rimarrà confermato il tasso riportato al precedente articolo 3.
Riduzione percentuale dei premi | xx | % |
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art.6 - Clausola di raccordo (valido in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e Fabbricati vincolati)
Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 2 "Fabbricati vincolati" si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze verrà gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.
Si precisa altresì che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambe le polizze escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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APPENDICE DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA A COLLEZIONI D’ARTE
Premesso che il Contraente organizza mostre ed esposizioni e risulta depositario temporaneo di opere d’arte, mobili di pregio ed altri beni di interesse storico-artistico di proprietà di terzi o di proprietà del Contraente, e che le medesime risultano automaticamente coperte per tutte le garanzie di polizza con i limiti ivi previsti, con la presente appendice si deroga al limite di cui all’art.3 Sez.6 relativamente alle garanzie furto, rapina ed estorsione e danni da movimentazione interna; pertanto le opere saranno coperte per l’intero valore.
Il limite massimo di beni assicurati con la presente estensione non potrà eccedere il valore di €.1.000.000,00. Ai fini dell’efficacia della copertura, il Contraente dovrà informare per iscritto la Società almeno 48 ore prima della decorrenza della copertura medesima fornendo il valore globale da assicurare. La copertura prenderà fine alla data ed ora indicata dal Contraente.
Il tasso sottoriportato è relativo ad un periodo di 365 giorni ed è dovuto pro-rata temporis per il periodo effettivo di copertura.
Qualora la garanzia fosse attivata prima del termine del periodo contrattuale ma la medesima si protraesse dopo tale termine, si conviene che la stessa non cesserà con il cessare della validità del contratto ma continuerà ad esplicare i propri effetti sino al termine della mostra o esposizione per la quale è stata attivata fermo l’obbligo per il Contraente di corrispondere il relativo premio.
Enti Assicurati | Tasso Imponibile Annuo ‰ |
Opere d'arte, mobilio e beni di interesse storico artistico | 1,00 |
La Società potrà chiedere ed ottenere una lista dei beni assicurati.
Il premio verrà versato in sede di regolazione nei modi e tempi previsti dall’art.5 Sez.2 della presente polizza
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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APPENDICE DI ESTENSIONE CYBER RISK
Art.1 - Definizioni
Dati: | Qualunque informazione, fatto o programma archiviato, creato, usato o trasmesso su un hardware o software che consente a un computer e ai relativi accessori di funzionare, compresi sistemi e software di applicazioni, dischi rigidi o floppy disk, CD-ROM, nastri magnetici, drive, celle, dispositivi di elaborazione dati o altri mezzi utilizzati con strumentazione controllata elettronicamente o altri dispositivi di backup elettronici. Il termine Dati non comprende beni tangibili. |
Sistema Informatico: | Il materiale hardware, sofware, firmware e dati in essi archiviati nonché i dispositivi di input ed output associati, i dispositivi di archiviazione dati, le apparecchiature di rete ed i sistemi SAN (storage area network) o altri dispositivi di back-up di dati elettronici |
Attacco Denial of Service (D.O.S.): | La privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del sistema informatico, senza che le relative apparecchiature informatiche, strumenti o infrastrutture di telecomunicazione, comprese le risorse software ivi associate, subiscano alcuna alterazione o distruzione. |
Atto informatico doloso: | Un qualunque atto doloso commesso contro il sistema informatico, consistente nell’accesso, alterazione o distruzione di dati, senza comportare alcun danno materiale al sistema informatico o alle apparecchiature o infrastrutture di telecomunicazione. |
Hacking: | L’accesso doloso al sistema informatico allo scopo di creare, cancellare, sequestrare, raccogliere, interrompere, divulgare, sospendere, corrompere dati o servizi |
Malware: | Programmi, files o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l’accesso a un software o al sistema informatico o ai dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria. |
Uso o accesso non autorizzato: | L’entrata o l’accesso al sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato o persona non autorizzata, compresi un dipendente o un soggetto autorizzato che operino oltre i poteri attribuitigli. |
Errore umano: | Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell’impostazione del parametro o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo fornitore di servizi che determini una perdita definitiva o un’alternazione permanente di dati |
Art.2 – Oggetto dell’assicurazione
A parziale deroga dell’art.3 sez.3 la Società indennizzerà l’Assicurato le spese sostenute a seguito di interruzioni totali o parziali del proprio sistema informatico, malfunzionamenti dello stesso e/o perdita o alterazione permanente dei dati derivanti da:
• Atti informatici dolosi
• Hacking
• Malware
• Uso o accesso non autorizzato
• Attacco Denial of Service
• Errore umano
• Black-out e fenomeni elettrici in genere
Per spese s’intendono parcelle e fatture di sofware-houses, tecnici, consulenti, società di servizi informatici che siano intervenuti a seguito degli eventi richiamati nel presente articolo. S’intendono coperti altresì
Art.3 – Esclusioni
Si applicano le esclusioni di cui all’art.3 sez.3 salvo quanto derogato all’art.2 della presente appendice
Art.4 – Limiti e franchigie
Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
€.7.500,00 per sinistro e per periodo assicurativo | €.1.000,00 |
Art.5 – Attivazione della garanzia e premio
L’estensione di garanzia prevista dalla presente appendice dovrà essere richiesta prima della decorrenza della polizza o prima del rinnovo annuale (se richiesta in corso di contratto) con un preavviso di 30 giorni e si applicherà a tutto il periodo rimanente di copertura.
Il premio imponibile annuo che il Contraente dovrà versa a fronte dell’attivazione della garanzia è pari a
€.400,00 e verrà versato contestualmente al pagamento della prima rata o delle rate successive.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE)
La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non e obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui ii rischio connesso sia stato notificato al {ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono ii rischio e quindi la Società non tenuta a indeenizzare l'Ase sicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
• Iran
• Xxxxx del Nord
• Siria
• Crimea Region
• Venezuela
• Cuba
• Libia
• Russia."
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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Documento firmato digitalmente
Pagina 1
POLIZZA DI ASSICURAZIONE CVT VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI VEICOLI ENTE CIG XXX
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX (VR)
e
Società assicuratrice Agenzia di
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……….
……….
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 31.12.2023
Alle ore 24.00 del : 31.12.2025
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
Pagina 2
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI |
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Veicoli assicurati |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata e proroga del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Regolazione del premio |
Art.6 | Revisione del prezzo |
Art.7 | Recesso |
Art.8 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.9 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.10 | Oneri fiscali |
Art.11 | Foro competente |
Art.12 | Interpretazione del contratto |
Art.13 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Clausola broker |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
Art.18 | Estensioni territoriali |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI |
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Prestazioni aggiuntive |
SEZIONE 4 | ESCLUSIONI |
Art.1 | Eventi esclusi |
Art.2 | Enti esclusi |
SEZIONE 5 | GESTIONE DEI SINISTRI |
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Determinazione/Valutazione del danno |
Art.5 | Mandato periti |
Art.6 | Identificazione dei veicoli |
Art.7 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art.8 | Riparazioni |
Art.9 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.10 | Rinuncia all’azione di surroga |
SEZIONE 6 | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
Art.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Riparto di coassicurazione |
Art.4 | Disposizione finale |
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Xxxxxx : | Curtis Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati |
Danno Parziale : | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno Totale : | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a: Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Accessorio : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. |
Optional : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Veicolo : | Veicoli di proprietà od in uso del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario, dei dipendenti dell’Ente e collaboratori a qualsiasi titolo (anche volontari), anche se dei loro familiari e/o di terzi. S’intendono equiparati ai dipendenti ogni altra persona fisica avente un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo (anche gratuito) con l’Ente nei confronti del quale l’Ente medesimo si sia impegnato a fornire per legge, per contratto o in virtù di qualsiasi altro atto una copertura assicurativa per il veicolo privato utilizzato per ragioni di servizio. Veicoli di proprietà dell’Ente o in suo uso a qualsiasi titolo ovvero veicoli di proprietà di terzi per i quali l’Ente si sia impegnato o abbia interesse a fornire una copertura assicurativa |
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Art.2 – Veicoli assicurati
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo (compresi i volontari) dell’Ente, del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale (anche se di familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
B – Veicoli di proprietà dell’Ente oppure in suo uso a qualsiasi titolo ovvero veicoli di proprietà di terzi ed in uso a terzi per i quali l’Ente si sia impegnato o abbia interesse a fornire la copertura assicurativa. Si conviene che la presente polizza assicura tutti i veicoli per i quali l’Ente abbia fatto specifica richiesta di copertura.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di Responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture o intervengano altre coperture (es. di responsabilità civile), gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile. E’ data facoltà all’Assicurato di richiedere l’indennizzo ad altro assicuratore; in tal caso la Società provvederà ad indennizzare la differenza tra il danno subito e l’indennizzo ricevuto dall’altro assicuratore.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo fatta salva la facoltà per l’Ente di richiedere ed ottenere il rinnovo per un periodo massimo di due ulteriori annualità alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; tale opzione di rinnovo potrà essere esercitata dall’Ente con comunicazione da inviarsi alla Società non oltre 30 giorni dalla scadenza tramite lettera raccomandata o PEC.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centottanta giorni prima della suddetta scadenza
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Relativamente al dato di cui alla Sez.6 Art.1 punto A il conteggio verrà effettuato sulla base della variazione positiva del numero dei kilometri intervenuta nel corso dell’annualità.
Relativamente al dato di cui alla Sez.6 Art.1 punto B il conteggio verrà effettuato sulla base della variazione positiva o negativa del numero dei mezzi intervenuta in corso di annualità calcolando il 50% del premio dovuto per ciascun veicolo acquisito o dismesso.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o PEC, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 300%, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere
dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero. Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni dodici mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell’atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant’altro disposto dal presente articolo.
Art.16 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla società Curtis Srl, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000487552, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e in particolare:
Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, o PEC le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio della PEC. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5,00%
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.18 – Estensioni territoriali
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori ed optionals, indicati alla Sezione 1, Art. 2), in conseguenza e/o occasione di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei
suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia opera anche per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) trombe d’aria, tempeste, xxxxxxx, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora.
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1 o in caso di guasto del veicolo. b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo (da prestarsi in alternativa al precedente punto b)
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art.1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
• atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
• esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
• dolo del Contraente e dell'Assicurato, la colpa grave dei medesimi non pregiudica, tuttavia, l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
• derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
Art.2 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti:
• dalle cose trasportate per tali intendendosi i beni mobili presenti all’interno del veicolo e non già le dotazioni ed accessori, ancorché mobili presenti all’interno del veicolo.
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l’Ufficio preposto del Contraente ne ha avuto conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A..
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo, se appartenente ad una persona fisica, si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
L’Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società.
Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l’Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al momento della denuncia di sinistro o successivamente a richiesta della Società.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro. Qualora per il tipo di veicolo oggetto del sinistro non esistesse valutazione all’interno della tariffa EUROTAX Giallo, si potrà fare riferimento ad altre tariffe riconosciute sul mercato. In assenza totale di tariffe di riferimento il valore del veicolo verrà calcolato sulla base del valore a nuovo (ovvero del costo di riacquisto di un veicolo similare per caratteristiche e prestazioni) del veicolo danneggiato decurtato del 10% per ogni anno di vita dei veicolo con un minimo valore residuo pari al 30%. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o altra tariffa, successivamente ai primi dodici mesi Per i veicoli per i quali non sia disponibile una tariffa di riferimento (Eurotax o altra) si conviene che il valore verrà stabilito sulla base del valore d’acquisto diminuito del 10% per ogni anno successivo all’anno di prima immatricolazione con un minimo valore residuo pari al 30% del valore d’acquisto., Qualora non fosse possibile provare il valore d’acquisto lo stesso verrà stabilito sulla base del valore d’acquisto di un veicolo nuovo simile per caratteristiche tecniche.
Art.5 – Mandato dei periti La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art.6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art.10 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
COMUNE DI BUSSOLENGO
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo (compresi i volontari) dell’Ente, del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale (anche se di familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | xx.000,00.= |
Premio imponibile per kilometro percorso €/Km | €/Km | xx.= |
Numero kilometri preventivati | 1.000,00.= | |
Premio imponibile | € | xx,00.= |
B – Veicoli di proprietà dell’Ente oppure in suo uso a qualsiasi titolo ovvero veicoli di proprietà di terzi ed in uso a terzi per i quali l’Ente si sia impegnato o abbia interesse a fornire la copertura assicurativa. Si conviene che la presente polizza assicura tutti i veicoli così come definiti salvo se specificatamente esclusi
Categoria Veicolo | Massimale a P.R.A. | Numero veicoli | Premio imponibile a veicolo |
Motoveicoli, Tricicli, Autovetture trasporto persone, autoveicoli uso speciale di polizia, Autocarri e quadricicli trasporto cose, Macchine operatrici semoventi, Macchine agricole, Rimorchi, Autobus trasporto persone e motori marini | €.xx.000,00 | 28 | xx,00.= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile A | € | 0.= |
Premio annuo imponibile B | € | 0.= |
Totale Premio annuo imponibile | € | 0.= |
Imposte | € | 0.= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), e), f) | I massimali a P.R.A. | ==== |
Sezione 3, Art, 1, Lettera c), d) | I massimali a P.R.A. | €.xxx,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | €.1.000,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | €.500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | €.500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | €.500,00 | ==== |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 100% del valore | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Relativamente alla sola categoria motoveicoli e motori marini operano esclusivamente le garanzie a), b), e), f), g).
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente
APPENDICE VEICOLI ESCLUSI
Relativamente ai veicoli inclusi ai sensi della Sez.6 Art.1 categoria B, i seguenti veicoli sono esclusi nella copertura assicurativa:
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente
COMUNE DI PESCANTINA
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo (compresi i volontari) dell’Ente, del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale (anche se di
familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | xx.000,00.= |
Premio imponibile per kilometro percorso €/Km | €/Km | xx.= |
Numero kilometri preventivati | 1.000,00.= | |
Premio imponibile | € | xx,00.= |
B – Veicoli di proprietà dell’Ente oppure in suo uso a qualsiasi titolo ovvero veicoli di proprietà di terzi ed in uso a terzi per i quali l’Ente si sia impegnato o abbia interesse a fornire la copertura assicurativa. Si conviene che la presente polizza assicura tutti i veicoli così come definiti salvo se specificatamente esclusi
Categoria Veicolo | Massimale a P.R.A. | Numero veicoli | Premio imponibile a veicolo |
Motoveicoli, Tricicli, Autovetture trasporto persone, autoveicoli uso speciale di polizia, Autocarri e quadricicli trasporto cose, Macchine operatrici semoventi, Macchine agricole, Rimorchi, Autobus trasporto persone e motori marini | €.xx.000,00 | 17 | xx,00.= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile A | € | 0.= |
Premio annuo imponibile B | € | 0.= |
Totale Premio annuo imponibile | € | 0.= |
Imposte | € | 0.= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), e), f) | I massimali a P.R.A. | ==== |
Sezione 3, Art, 1, Lettera c), d) | I massimali a P.R.A. | €.xxx,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | €.1.000,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | €.500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | €.500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | €.500,00 | ==== |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 100% del valore | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Relativamente alla sola categoria motoveicoli e motori marini operano esclusivamente le garanzie a), b), e), f), g).
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente
APPENDICE VEICOLI ESCLUSI
Relativamente ai veicoli inclusi ai sensi della Sez.6 Art.1 categoria B, i seguenti veicoli sono esclusi nella copertura assicurativa:
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente
COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo (compresi i volontari) dell’Ente, del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale (anche se di familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | xx.000,00.= |
Premio imponibile per kilometro percorso €/Km | €/Km | xx.= |
Numero kilometri preventivati | 1.000,00.= |
Premio imponibile | € | xx,00.= |
B – Veicoli di proprietà dell’Ente oppure in suo uso a qualsiasi titolo ovvero veicoli di proprietà di terzi ed in uso a terzi per i quali l’Ente si sia impegnato o abbia interesse a fornire la copertura assicurativa. Si conviene che la presente polizza assicura tutti i veicoli così come definiti salvo se specificatamente esclusi
Categoria Veicolo | Massimale a P.R.A. | Numero veicoli | Premio imponibile a veicolo |
Motoveicoli, Tricicli, Autovetture trasporto persone, autoveicoli uso speciale di polizia, Autocarri e quadricicli trasporto cose, Macchine operatrici semoventi, Macchine agricole, Rimorchi, Autobus trasporto persone e motori marini | €.xx.000,00 | 20 | xx,00.= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile A | € | 0.= |
Premio annuo imponibile B | € | 0.= |
Totale Premio annuo imponibile | € | 0.= |
Imposte | € | 0.= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), e), f) | I massimali a P.R.A. | ==== |
Sezione 3, Art, 1, Lettera c), d) | I massimali a P.R.A. | €.xxx,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | €.1.000,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | €.500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | €.500,00 | ==== |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | €.500,00 | ==== |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 100% del valore | ==== |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Relativamente alla sola categoria motoveicoli e motori marini operano esclusivamente le garanzie a), b), e), f), g).
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente
APPENDICE VEICOLI ESCLUSI
Relativamente ai veicoli inclusi ai sensi della Sez.6 Art.1 categoria B, i seguenti veicoli sono esclusi nella copertura assicurativa:
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xxx xxx xxx | xxx xxx xxx |
Documento firmato digitalmente
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
CUMULATIVA CIG XXXX
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI XXXX
xxxxxx xxxxxx xxxxxx (XX)
e
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 31.12.2023
Alle ore 24.00 del : 31.12.2025
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI |
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Identificazione degli Assicurati |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
Art.1 | Variazioni del rischio e relative dichiarazioni |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Regolazione del premio |
Art.6 | Revisione del prezzo |
Art.7 | Recesso |
Art.8 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.9 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.10 | Oneri fiscali |
Art.11 | Foro competente |
Art.12 | Interpretazione del contratto |
Art.13 | Titolarità dei diritti nascenti dal contratto |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Clausola Broker |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI |
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Rimborso spese mediche |
Art.3 | Diaria di ricovero |
Art.4 | Diaria per inabilità temporanea |
Art.5 | Diaria per gessatura |
Art.6 | Spese di trasporto a carattere sanitario |
Art.7 | Rientro sanitario |
Art.8 | Rimpatrio salma |
Art.9 | Danni estetici |
Art.10 | Malattie contratte in servizio e per cause di servizio |
Art.11 | Rischio aeronautico |
Art.12 | Servizio militare |
Art.13 | Rischio guerra |
SEZIONE 4 | ESCLUSIONI |
Art.1 | Esclusioni |
Art.2 | Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili |
SEZIONE 5 | GESTIONE DEI SINISTRI |
Art.1 | Denuncia del sinistro e relativi obblighi |
Art.2 | Criteri di indennizzabilità |
Art.3 | Controversie |
Art.4 | Liquidazione dell’indennità |
Art.5 | Rinuncia all’azione di xxxxxxx |
SEZIONE 6 | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
n.
Pag. 3 di 38
Art.1 | Somme assicurate, scoperti e franchigie |
Art.2 | Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione |
Art.3 | Riparto di coassicurazione |
Art.4 | Disposizione finale |
n.
Pag. 4 di 38
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Beneficiario: | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Xxxxxx: | Curtis Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Infortunio: | ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. |
Malattia: | Per malattia si intende un’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che produce necessità di cure |
Invalidità permanente: | la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. |
Inabilità temporanea: | la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate |
Istituto di cura: | l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno |
Ricovero: | la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. |
Massimale per sinistro | la massima esposizione della Società per sinistro. |
Art. 2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alle ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.2 Sezione 6).
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. In particolare per le categorie non continuativamente alimentate nel corso della durata del contratto l’effettiva copertura degli assicurati verrà determinata sulla base delle evidenze interne del Contraente che può liberamente decidere nell’ambito di ciascun periodo assicurativo se coprire assicurativamente gli assicurati rientranti in tale categoria.
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente. Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza indipendentemente dall’esistenza di altre coperture.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo fatta salva la facoltà per l’Ente di richiedere ed ottenere il rinnovo per un periodo massimo di due ulteriori annualità alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; tale opzione di rinnovo potrà essere esercitata dall’Ente con comunicazione da inviarsi alla Società non oltre 30 giorni dalla scadenza tramite lettera raccomandata o PEC.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi centottanta giorni prima della suddetta scadenza
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. Lo stesso si applica per le regolazioni passive a favore del Contraente.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati l tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero. Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) PEC, od altro mezzo certo indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); sinistri senza seguito; sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla società Curtis Srl con sede legale in Treviso, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 3, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000487552, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Xxxxxx Srl, e in particolare:
Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata o PEC le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10,00%
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente. L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3 e 4 e 5 e 10 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.6, 7, 8 e 9 della presente Sezione.
E’ considerata “morte” anche lo stato di “coma irreversibile” conseguente ad infortunio. Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi;
• le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali, da punture di insetti o di aracnidi o di vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) e le alterazioni patologiche (esclusa la malaria) conseguenti a infortunio indennizzabile a termine di polizza;
• l'annegamento;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore o di freddo;
• le lesioni determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici;
• ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche.
Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché di ogni altra spesa medica o farmaceutica resasi necessaria a seguito dell’infortunio.
Art. 3 – Diaria per ricovero La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno. La presente garanzia vale altresì per il ricovero conseguente a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui all'art.9 della presente Sezione.
Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.
La presente garanzia vale altresì per l'inabilità conseguente a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui all'art.9 della presente Sezione.
Art. 5 – Diaria per gessatura Nel caso in cui l’Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di gessatura ad uno o più arti, la Società si impegna a corrispondere all’avente diritto, l’indennizzo giornaliero dal giorno di applicazione della gessatura a quello della rimozione.
Parimenti, la garanzia opera in caso di infortunio che comporti l’applicazione di un apparecchio terapeutico di contenzione diverso dalla gessatura da parte del personale medico o paramedico.
La presente garanzia è operativa dal giorno del ricovero ovvero, in mancanza di questo, dal giorno dell’applicazione degli apparecchi predetti, a quello della loro rimozione ed in ogni caso sino ad un periodo massimo di 30 giorni.
L’indennità giornaliera è indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di gessatura.
Art. 6 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto in Italia dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso avverrà fino al limite di €.2.500,00 per sinistro e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.
Art. 7 – Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio all'estero disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art. 8 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00
Art. 9 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 2.500,00 per evento.
Art.10 – Malattie contratte in servizio e per cause di servizio (valida solo se espressamente richiamata alla Sez.6)
L'assicurazione viene estesa ai sensi delle leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l’inabilità temporanea.
L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono altresì escluse epidemie e/o pandemie (dichiarate tali dall’Istituto Superiore di Sanità e/o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree o locali pubblici, limitazione di trasporti pubblici, limitazione al trasporto aereo
Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Art. 11 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
€ 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
€ 1.500.000,00 per il caso morte per persona e di:
€ 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
€ 5.000.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 12 – Servizio militare Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.
L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale.
Art. 13 – Rischio guerra A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
• in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata. Non rientrano nella presente definizione gli atti di terrorismo;
• durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’art. 11, Sezione 3;
• in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
• sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
• da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
• in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili Non sono coperte dalla presente polizza: fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Non cumulo delle indennità : qualora la medesima persona al momento del sinistro potesse appartenere a più categorie assicurate con la presente polizza rimane inteso che si farà luogo all’indennizzo come se tale persona appartenesse ad una sola delle categorie, escludendosi ogni e qualsiasi cumulo di massimali o indennità. Ai fini dell’identificazione della categoria di appartenenza, in caso di dubbio, verrà scelta la categoria avente i massimali più elevati.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società
liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al
D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore. e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art. 3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 4 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 5 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
COMUNE DI BUSSOLENGO
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
La Società, per uno o più sinistri che colpissero uno o più assicurati con la presente polizza nell’ambito di un periodo assicurativo non corrisponderà somma superiore a €.10.000.000,00.=.
Art.1.1 Amministratori
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario Comunale limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.400.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.500.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg) | €.50,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.2.500,00 |
Numero di assicurati | 23 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.2 - Infortuni conducenti e trasportati veicolo privato
L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente, siano essi dipendenti, collaboratori, volontari o altro, subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente o non di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente. Dall’indennizzo verranno dedotti proporzionalmente i risarcimenti ricevuti dalle polizze di responsabilità civile obbligatoria. La copertura si estende con le medesime modalità ai trasportati sul medesimo veicolo. S’intendono esclusi dalla presente i soggetti rientranti automaticamente in altra categoria di cui alla presente polizza purché tale categoria risulti attivata.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.300.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.0,00 |
Kilometri percorsi | 1.000 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.3 Infortuni conducenti e trasportati veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso all'Ente, in locazione o comodato all'Ente
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati, in occasione della guida di veicoli, inclusi veicoli elettrici in genere, trattorini, macchine operatrici ed imbarcazioni di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso anche temporaneo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente nonché veicoli di terzi in uso a terzi per i quali l’Ente si sia impegnato a fornire la copertura assicurativa del conducente. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Dall’indennizzo verranno dedotti proporzionalmente i risarcimenti ricevuti dalle polizze di responsabilità civile obbligatoria e/o gli indennizzi ricevuti da polizze infortuni a specifica copertura del conducente del veicolo (ARD) da chiunque stipulate. S’intendono esclusi dalla presente i soggetti rientranti automaticamente in altra categoria di cui alla presente polizza.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.300.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.0,00 |
Numero veicoli assicurati | 28 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.4 Volontari e collaboratori in genere
L'assicurazione copre ogni infortunio che possano subire i volontari, esclusi gli addetti alla Protezione Civile, i collaboratori in genere (compresi borsisti, tirocinanti, ecc.) che prestano attività di supporto ai servizi comunali, come ad es: pulizia e piccola manutenzione, giardinaggio, sorveglianza, animazione eventi, supporto ad attività extra-scolastiche, regolazione e direzione traffico ("nonni vigili", “volontari per la sicurezza”, partecipanti al baratto amministrativo, accompagnatori pedibus – bicibus, animatori, ecc.), vigilanza e quant'altro predisposto dal Comune.
S’intendono esclusi dalla presente copertura tutti coloro che godono della copertura infortuni prestata dall’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro durante lo svolgimento dell’attività per conto del Comune indipendentemente che il relativo premio sia stato corrisposto dal Comune stesso o da altro soggetto o altre coperture assicurative stipulate dall’assicurato per la stessa attività.
La copertura si estende, limitatamente alle garanzie Diaria per inabilità temporanea e Spese mediche e farmaceutiche alle malattie contratte per causa di tale servizio purché le stesse si siano manifestate dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenti ad eventi occorsi durante la vigenza della polizza
stessa e causate dall’attività coperta. In tale caso la garanzia Diaria per inabilità temporanea verrà prestata con un limite massimo di 15 giorni.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.300.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.50,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg) | €.50,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero assicurati | 5 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.5 Giovani Volontari del Servizio Civile Nazionale (L.64/2001)
L'assicurazione copre ogni infortunio che possano subire i volontari del servizio civile nazionale che svolgono servizio presso il Contraente, compreso il rischio in itinere.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte da Infortunio o da Malattia | €.250.000,00 |
Caso Invalidità permanente da Infortunio o da Malattia | €.300.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero di assicurati
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
Art.1.6 Volontari protezione civile
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai volontari iscritti al gruppo comunale Protezione Civile durante l’espletamento dei compiti loro affidati, nonché alle malattie contratte per causa di tale servizio purché le stesse si siano manifestate dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenti ad eventi occorsi durante la vigenza della polizza stessa.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte da Infortunio o da Malattia | €.250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia | €.300.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg) | €.50,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €1.000,00 |
Numero assicurati
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
Art.1.7 Partecipanti a manifestazioni promosse dal Contraente
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai partecipanti a manifestazioni ed attività sportive, culturali, divulgative e simili promosse dal Contraente, limitatamente alla permanenza e partecipazione all’attività stessa inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima.
E’ escluso il rischio in itinere, ovvero il tragitto tra il domicilio o la residenza dell’Assicurato ed il luogo ove si svolge l’attività e viceversa.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero di giornate/persona
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
Art.1.8 Minori in affido (ex L.04.05.1984 n.184 e L.28.03.2001 n.149)
Sono assicurati 24 ore su 24 i minori che l’Amministrazione Comunale affida a famiglia ai sensi di dispositivi di legge nonché gli ultradiciottenni in affido a famiglia ancora in carico al Settore famiglia e Xxxxxx sino a conclusione dell’affido stesso. Sono equiparati ai minori in affido i minori partecipanti ai progetti di accoglienza (Famiglie in rete, ecc.).
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero di assicurati
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
Art.1.9 Anziani partecipanti ai soggiorni climatici
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere agli anziani partecipanti ai soggiorni climatici tanto estivi che invernali nonché agli accompagnatori autorizzati dal Contraente durante le attività oggetto del soggiorno (24 ore su 24), compresi i relativi viaggi. A parziale deroga dell’art.2 sez.4 il limite di età di ottantacinque anni non si intende operante per questa categoria. Si conviene che per le persone di età superiore ai settantacinque anni alla liquidazione dell’indennità per invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa pari al 10%. Il singolo soggiorno non potrà superare due settimane ed il premio per assicurato espresso in polizza deve intendersi per singolo turno.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Spese di trasporto a carattere sanitario | €.1.000,00 |
Numero di assicurati
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
Art.1.10 Centri ricreativi estivi ed invernali
L'assicurazione copre i minori partecipanti ai Centri Ricreativi Estivi ed Invernali organizzati dal Contraente direttamente o tramite terzi compreso il rischio in itinere ovvero il tragitto dal domicilio al luogo del Centro e viceversa con qualsiasi mezzo. Sono compresi gli animatori e gli accompagnatori se non assicurati da altro soggetto o rientranti in altra categoria della presente polizza. Il singolo turno non potrà superare quattro settimane ed il premio per assicurato espresso in polizza deve intendersi per singolo turno.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Diaria per gessatura (massimo 45 giorni) | €.20,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero di assicurati | 1 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.11 Partecipanti alle progettualità giovanili
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai partecipanti delle progettualità giovanili nonché i relativi animatori, salvo se coperti da altra polizza infortuni da chiunque stipulata o rientranti in altra categoria della presente polizza, nel corso delle attività culturali, sociali, sportive, ricreative, didattiche, ludiche, ecc. organizzate dal Comune direttamente o tramite terzi. La copertura vale per le attività che si svolgano sia all’interno di locali chiusi che nel corso di uscite, gite e visite esterne in genere.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero di assicurati | 1 | ||
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta | 1 |
Art.1.12 Partecipanti ad attività motorie e culturali
La garanzia copre gli infortuni subiti dagli iscritti alle attività ludico-motorie in genere (corsi di ginnastica, corsi di autodifesa, Gruppi Cammino, corsi relativi ad attività sportive, ecc.) nonché alle attività culturali (corsi di pittura, scultura, ecc.) organizzati dal Contraente direttamente o tramite terzi. Rientrano nella presente categoria i frequentatori del Centro Diurno. Sono compresi gli animatori salvo se assicurati con diversa copertura infortuni da chiunque stipulata o rientranti in altra categoria della presente polizza. Si conviene che per le persone di età superiore ai 75 anni alla liquidazione dell’indennità per invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa pari al 10%.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.500,00 |
Numero di assicurati | 1 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.13 Bimbi asilo nido e scuole per l’infanzia
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai bambini frequentanti l’asilo nido e le scuole per l’infanzia comunali sia all’interno che all’esterno degli edifici. Sono compresi gli infortuni accaduti durante il tragitto tra il domicilio e il luogo di svolgimento dell’attività e viceversa con qualsiasi mezzo effettuato.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.1.000,00 |
Numero di assicurati | 40 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.1.14 Partecipanti ad attività extra-scolastiche
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai minori frequentanti le scuola di ogni ordine e grado o maggiorenni frequentanti le scuole medie superiori, sotto la custodia delle persone incaricate dal Contraente
o da organizzazioni dallo stesso demandate all’erogazione del servizio, nel corso delle attività extrascolastiche e parascolastiche (pre-scuola, post-scuola, dopo scuola, ecc.), sia nelle sedi che in occasione di tutte le attività organizzate o promosse dal Comune (ivi comprese gite, visite guidate, attività psico-motorie, ecc.). L’assicurazione è prestata altresì per gli infortuni occorsi agli assicurati nelle attività organizzate in periodo non scolastico, con esclusione dei Centri Ricreativi Estivi. Rientrano nella presente definizione a titolo esemplificativo e non limitativo attività quali servizi educativi extra-scolastici, progetto di accoglienza attraverso la rete delle famiglie comunale, laboratori, punti verdi, corsi di lingua, pedibus, bicibus, corsi di sicurezza stradale, ecc. purché risulti un interesse o un obbligo ad assicurare in capo al Contraente dimostrabile attraverso apposita documentazione.
Sono compresi in copertura gli infortuni occorsi in occasione degli spostamenti da e per il luogo di svolgimento dell’attività con qualsiasi mezzo realizzati. Sono compresi gli animatori e gli accompagnatori se non assicurati da altro soggetto o rientranti in altra categoria della presente polizza.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.50.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.200.000,00 |
Diaria per ricovero (max 15 gg) | €.0,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.500,00 |
Numero di assicurati | 1 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati,
o qualsiasi altro dato variabile.
Categoria | Tipo dato variabile | Montante dato variabile | Premio lordo procapite o tasso lordo applicato | Totale | |
Art.1.1 Amministratori | Numero assicurati | 23 | 0 | 0 | |
Art.1.2 Conducenti veicoli privati | Numero percorsi | Km | 1.000 | 0 | 0 |
Art.1.3 Conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente | Numero veicoli | 28 | 0 | 0 | |
Art.1.4 Volontari e collaboratori in genere | Numero assicurati | di | 5 | 0 | 0 |
Art.1.5 Volontari S.C.N. | Numero assicurati | di | 0 | 0 | 0 |
Art.1.6 Volontari Protezione Civile | Numero assicurati | di | 0 | 0 | 0 |
Art.1.7 Partecipanti a manifestazioni promosse dal Contraente | Numero giornate/persona | 0 | 0 | 0 | |
Art.1.8 Minori in affido (ex D.L. 04.03.1983 n.184) | Numero assicurati | 0 | 0 | 0 | |
Art.1.9 Anziani partecipanti ai soggiorni climatici | Numero assicurati | di | 0 | 0 | 0 |
Art.1.10 Centri ricreativi estivi | Numero assicurati | di | 1 | 0 | 0 |
Art.1.11 Partecipanti alle progettualità giovanili | Numero assicurati | di | 1 | 0 | 0 |
Art.1.12 Partecipanti ad attività motorie | Numero assicurati | di | 1 | 0 | 0 |
Art.1.13 Bimbi asilo nido | Numero assicurati | di | 40 | 0 | 0 |
Art.1.14 Partecipanti ad attività extra-scolastiche | Numero assicurati | di | 1 | 0 | 0 |
TOTALE | ,00 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xx xx xx xx | xx xx xx xx |
Xx xx | Xx xx |
Documento firmato digitalmente
COMUNE DI PESCANTINA
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
La Società, per uno o più sinistri che colpissero uno o più assicurati con la presente polizza nell’ambito di un periodo assicurativo non corrisponderà somma superiore a €.10.000.000,00.=.
Art.1.1 Amministratori
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario Comunale limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | €.400.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | €.500.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg) | €.50,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | €.2.500,00 |
Numero di assicurati | 23 | |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |