CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO NEI CIMITERI CAPITOLINI PER UN PERIODO DI 14 (QUATTORDICI) MESI.
CIG Lotto I 8026529544
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 9
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore 10
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione 13
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione 14
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 14
Articolo 8 Corrispettivo del Servizio 16
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 17
Articolo 10 Penali 20
Articolo 11 Cauzione 24
Articolo 12 Riservatezza 25
Articolo 13 Risoluzione 26
Articolo 14 Recesso 27
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 29
Articolo 16 Rischi da interferenze 30
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 30
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 31
Articolo 19 Subappalto 31
Articolo 20 Accordo bonario 33
Articolo 21 Foro competente 33
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 33
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 34
Articolo 24 Trasparenza 35
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 36
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 37
Articolo 27 Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 38
Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 40
Articolo 29 40
Protocollo Anticontagio COVID 19 40
Articolo 30 Clausola finale 41
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO NEI CIMITERI CAPITOLINI PER UN PERIODO DI 14 (QUATTORDICI) MESI. LOTTO I
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Xxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell'Amministratore Unico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti con Ordinanza della Sindaca n. 183 del 3/10/2019 (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
CONSORZIO STABILE IMPERO, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 000, capitale sociale
€ 3.600,00 (tremilaseicento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma,
C.F. e P.I. 12614031008, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede su menzionata, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”), che ha designato come impresa esecutrice delle attività la R.S. CONSULTING S.R.L.C.R., C.F. e P.I. 12397431003;
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, con determinazione n. 57/2018, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del servizio di pulizia e decoro nei cimiteri capitolini per un periodo di 14 (quattordici) mesi;
c) che, a tal fine, AMA - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
n. 2019/S 185-450701 del 25/09/2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 117 del 04/10/2020- ha indetto la “Procedura Aperta, in modalità telematica, suddivisa in 3 (tre) Lotti territoriali, per l'affidamento del servizio di pulizia e decoro nei cimiteri capitolini per un periodo di 14 (quattordici) mesi” (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto I della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di € 147.317,63 (centoquarantasettemilatrecentodiciassette/63) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l'Allegato “B” (Offerta Tecnica), l'Allegato “C” (Offerta Economica), l'Allegato “D” (Patto di Integrità), l'Allegato “E” (Protocollo di Intesa), l'Allegato “F” (DUVRI), l'Allegato “G” (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari), l'Allegato “H” (Protocollo Anticontagio COVID 19) e l'Allegato “I” (Verbale di avvio dell'esecuzione), e l'Allegato “L” (Progetto di assorbimento dei lavoratori);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato “A”;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato “B”;
e) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato “C”;
f) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizio: il Servizio di pulizia e decoro presso il Cimitero Verano per un periodo di 14 (quattordici) mesi, oggetto del presente Contratto;
i) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all' Allegato “D”;
j) Protocollo di Legalità: il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la
Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all'Allegato “E”;
k) DUVRI: il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'Allegato “F”;
l) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010 di cui all'Allegato “G”;
m) Protocollo Anticontagio Covid 19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione del COVID 19, di cui all'Allegato “H”;
n) Verbale di avvio dell’esecuzione: il documento attestante l'avvio dell'esecuzione del
contratto e la data di inizio del Servizio di cui all'Allegato “I”;
o) Progetto di assorbimento dei lavoratori: il progetto contenente il dettaglio dei lavoratori assorbiti di cui all'Allegato “L”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del servizio di pulizia e decoro presso il Cimitero Verano per un periodo di 14 (quattordici) mesi.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di AMA, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari ad €
873.562,80 (ottocentosettantatremilacinquecentosessantadue/80) IVA esclusa, di cui € 75.000,00(settantacinquemila/00) IVA esclusa, per fondo a consumo non soggetto a ribasso, e € 17.010,00 (diciassettemiladieci/00) IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da Ordine n. 200067486 del 08/07/2020.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere
all'aggiudicatario:
a) di incrementare o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni e termini contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 14 (quattordici) mesi a decorrere dal 16/07/2020 come da Verbale di avvio dell'esecuzione allegato al presente Contratto (Allegato “I”) e, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo e all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state espletate tutte le attività previste ovvero non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo
complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a).
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”). Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente anche in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere
eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, le officine e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che
abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e/o delle officine di AMA.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:
• telefono fisso 06/00000000,
• xxxxxxxxx e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” la Sig.ra Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
I recapiti del Direttore dell'Esecuzione sono di seguito riportati:
• telefono fisso 06/00000000;
• telefono cellulare 347/0000000;
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
• indirizzo e-mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx.
Articolo 6
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad essa connesse o relative, è sottoposto a verifica e controllo da parte di AMA, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche e termini e livelli di servizio prescritti per l'esecuzione della prestazione nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare il Progetto di assorbimento dei lavoratori, presentato in fase di partecipazione alla Procedura di Gara, secondo le modalità descritte nel medesimo.
Il rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto durante l'esecuzione del contratto.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività di fornitura svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività
da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
9. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Corrispettivo del Servizio
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, saranno erogati in rate mensili posticipate pari ad 1/14 dell'importo di aggiudicazione risultante dall'applicazione sull'importo posto a base di gara della percentuale di sconto offerta dal Fornitore e indicata nell'Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'esecuzione del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime esono fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tuttala durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l'iscrizione delle riserve, entro il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione le schede relative ai servizi resi, nei tempi e con le modalità precisati nel Capitolato Tecnico, al fine di consentire allo stesso Direttore di rilasciare il benestare alla fatturazione delle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, e la stessa dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72”.
4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente
contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16
<AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione
Prestazioni”.
6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve produrre al Direttore dell'Esecuzione, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “G”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è
“conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
8. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel medesimo Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate- Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei
corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. In caso di inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante, per il tramite dell'ufficio preposto,
provvederà ad applicare le penali secondo quanto di seguito espresso:
a) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi aventi frequenza giornaliera, bisettimanale e trimestrale, sarà applicata una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00);
b) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi aventi frequenza settimanale, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00);
c) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza bimestrale e mensile, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00);
d) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza semestrale sarà applicata una penale pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
e) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza annuale, sarà applicata una penale pari a € 30.000,00 (trentamila/00).
Per la mancata osservazione di disposizioni varie:
a) per la mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale impiegato, comportamento non corretto degli operatori verso il personale AMA addetto al controllo e verso l'utenza (per ogni singolo addetto), sarà applicata una penale pari a € 60,00 (sessanta/00) per ogni singolo addetto;
b) per la mancata comunicazione, entro i termini di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio, nonché di ogni successiva variazione sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni nominativo non comunicato;
c) per la mancata comunicazione del nominativo del responsabile con funzioni direttive e potere disciplinare, o nei casi di assenza senza sostituzione o irreperibilità giornaliera, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) al giorno;
d) per la mancata dotazione al personale in servizio, di idonei indumenti da lavoro o di dispositivi di protezione individuale e la mancata dotazione al personale in servizio di idonei attrezzi da lavoro (per ogni singolo addetto), sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00);
e) per la mancata presenza dei presidi fissi richiesti, sarà applicata una penale pari a € 500,00
(cinquecento/00) al giorno;
f) per ogni macchina e attrezzatura non conformi alle norme di sicurezza, che non siano tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e non risultino dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) al giorno;
g) per ogni mezzo che non presenti la targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno del Fornitore medesimo, sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00), al giorno;
h) per la mancata consegna dei locali come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico al momento della fine del rapporto contrattuale, sarà applicata una penale pari a € 10.000,00 (diecimila/00) con obbligo di ripristinare i locali;
i) per il mancato rispetto delle soluzioni proposte nell'Offerta Tecnica sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna violazione accertata.
Per la mancata fornitura dei prodotti/materiali di consumo:
a) per ciascun servizio igienico presso il quale si è registrata l'inadempienza relativa al mancato rifornimento, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00);
b) per il mancato utilizzo giornaliero della spazzatrice nei cimiteri capitolini, sarà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00);
c) per ogni mancata consegna, dietro richiesta della Direzione dell'Esecuzione, della scheda di autorilevamento del servizio, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00);
d) per ogni mancata consegna dell'attestazione dell'avvenuto smaltimento, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00).
Per la mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti:
a) per la mancata fornitura dei cassoni secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
b) per l'errato conferimento nei cassoni adibiti alla raccolta differenziata, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
c) per l'errato conferimento di materiale differenziato all'interno dei cassoni adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, sarà applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00);
d) in caso di non accettazione del carico da parte dell'impianto di destinazione finale, sarà applicata una penale pari a € 180,00 (centottanta/00) per tonnellata di rifiuto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al
presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno/00 per cento) dell'importo del Contratto.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di
€ 147.317,63 (centoquarantasettemilatrecentodiciassette/63), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dall'avvio dell'esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo Pec da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità
civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).
3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni;
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio di igiene urbana da cui discende la necessità della fornitura ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 x.x. x xxxx'xxxxxxxx 000 xxx X.Xxx. x. 00/0000.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento,
con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali di AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti
verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta/00 per cento) dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l'esecuzione dell'attività di ritiro dei
contenitori pieni.
A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Accordo bonario
AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs n. 50/2016. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito
internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere
pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al contratto.
5. Per quanto riguarda l'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del
D.P.R. 633/72.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere,
non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno e adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 27
Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Legalità sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale (Allegato “D”), ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi
c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di Legalità, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo di diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “C”).
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pubblicati sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29
Protocollo Anticontagio COVID 19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID 19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l'insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID 19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.p.A. IL FORNITORE
L’Amministratore Unico Il Legale Rappresentante
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
firma digitale firma digitale
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxx, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 21 (Foro competente), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 29 (Protocollo Anticontagio COVID 19); Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante
Xxxxxxx Xxxxx
firma digitale
ALLEGATI
ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” – Offerta Economica; ALLEGATO “C” – Offerta Economica; ALLEGATO “D” – Patto di Integrità; ALLEGATO “E” – Protocollo di Intesa; ALLEGATO “F” – DUVRI;
ALLEGATO “G” – Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; ALLEGATO “H” - Protocollo Anticontagio COVID 19;
ALLEGATO “I” - Verbale di avvio dell'esecuzione;
ALLEGATO “L” – Progetto di assorbimento dei lavoratori.