PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
14/03/2022 20220314 03/03/2021 20210303
Contratto di assicurazione per i cani e i gatti
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
⚫ Documento informativo precontrattuale (DIP)
⚫ Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
⚫ Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018
⚫ Privacy
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Polizza Animali Domestici
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Società: Società Vera Assicurazioni Prodotto: ''ANIMALIpiùAMATI''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il proprietario di animali domestici (cane o gatto).
Che cosa è assicurato?
La Società presta le garanzie acquistate fino alle relative somme assicurate risultanti nelle condizioni di polizza.
v Spese veterinarie e per intervento chirurgico a seguito di infortunio e/o malattia;
v R.C. per proprietà, possesso e uso di animali, compresi i danni al custode temporaneo;
v Assistenza.
Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi
Non sono assicurabili:
x Animali utilizzati per attività professionali o retribuite;
x Cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali";
x Animali non regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina.
Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie prevedono limiti di indennizzo, franchigie e scoperti specifici, indicati dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.
Principali esclusioni:
! Danni avvenuti nell'ambito dell'attività di caccia e da cinodromo;
! Uso professionale dell'animale;
! Interventi determinati da malattie o difetti fisici congeniti, neoplasie, xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx da infortunio debitamente documentato), malattie mentali.
La copertura del Rimborso spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di sottoscrizione della polizza.
L'assicurazione non è operante per gli animali che, alla data di emissione del contratto, non abbiano un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti.
Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le garanzie sono indicate dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e nel DIP Aggiuntivo.
DIP 1 di 2 Edizione 03/11/2022
ANIMALIpiùAMATI
Dove vale la copertura?
v Tutto il mondo (la garanzia Assistenza è valida solo in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).
Che obblighi ho?
⚫ Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
⚫ L'Assicurato deve rispettare gli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art.1913 e dall'art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.
⚫ L'Assicurato non deve esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.
Quando e come devo pagare?
⚫ Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite. Il pagamento deve avvenire mediante addebito sul conto corrente del Contraente, aperto presso una filiale del Banco BPM S.p.A.. In caso di estinzione del conto corrente presso il Banco BPM S.p.A., il pagamento delle rate di premio puo' continuare mediante le modalita' previste dalla Home Insurance della Societa' (area internet riservata al Contraente).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
⚫ Il contratto ha la durata indicata in polizza.
⚫ L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
⚫ Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Come posso disdire la polizza?
⚫ Il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza, senza possibilità di tacito rinnovo.
⚫ In caso di sinistro entrambe le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R., e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
⚫ Il Contraente, allo scadere di ciascuna rata di premio, può recedere dal contratto comunicandolo alla Società con un preavviso di almeno 10 giorni.
DIP 2 di 2 Edizione 03/11/2022
Polizza Animali Domestici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto:"ANIMALIpiùAMATI"
Data di aggiornamento: 03/11/2022 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 101,874 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,293 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 76,548 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 19,137 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 206,946 milioni di euro (b)
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 206,946 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,7 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e in polizza.
Rimborso spese:
la Società rimborsa le seguenti spese:
⚫ accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici precedenti e/o successivi all'intervento chirurgico;
⚫ spese funerarie.
Che cosa è assicurato?
Responsabilità civile: la garanzia è operante nei seguenti ambiti di responsabilità: ⚫ responsabilità dell'Assicurato, non derivante da dolo, per danni a cose, lesioni personali o morte, causati a terzi dall'animale indicato in polizza; ⚫ responsabilità del custode. Assistenza: sono fornite le seguenti prestazioni: ⚫ servizio informazioni veterinarie; ⚫ consulenza veterinaria telefonica; ⚫ informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto; ⚫ custodia animali; ⚫ recupero dell'animale domestico ritrovato; ⚫ seconda visita veterinaria. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Sezione Responsabiltià civile "Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato" | Sono risarciti i danni fisici subiti da: ⚫ figli minori di anni 15; ⚫ figli portatori di hancdicap certificato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Sono esclusi i danni/sinistri: Xxxxxxxx spese ⚫ a seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; ⚫ a seguito di infortunio o malattia agli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o uguale/superiore a 8 anni; ⚫ a seguito di infortunio o malattia i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione; ⚫ per interventi di castrazione e sterilizzazione; ⚫ per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; ⚫ per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari; ⚫ per controlli routinari e vaccinazioni; ⚫ per gravidanza e parto spontaneo; ⚫ per malattie dei denti e parodontopatie; ⚫ per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia. Responsabilità civile verso terzi ⚫ subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine; ⚫ subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato; ⚫ derivanti da incendio, esplosione o scoppio; ⚫ da furto; ⚫ di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada; ⚫ da atti dolosi dell'assicurato. Assistenza ⚫ derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale; ⚫ derivanti da dolo dell'Assicurato; ⚫ derivanti da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti; ⚫ derivanti da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.
Rimborso spese veterinarie
⚫ a seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
⚫ a seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
⚫ a seguito di infortunio o malattia avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
⚫ a seguito di infortunio o malattia da uso professionale dell'animale, o in violazione della legislazione vigente;
⚫ a seguito di malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
⚫ determinate direttamente o indirettamente da neoplasie in generale;
⚫ determinate direttamente o indirettamente xxxxx in genere, salvo le xxxxx xxxxxxxxxx da infortunio debitamente documentato;
⚫ determinate direttamente o indirettamente da malattie mentali in genere;
⚫ determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi;
⚫ a seguito di infortuni derivanti da partecipazione ad attività venatoria;
⚫ a seguito di infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
⚫ a seguito infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
⚫ a seguito avvelenamento, furto o tentativo di furto;
⚫ a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di polizza;
⚫ per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;
⚫ parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier;
⚫ per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei o asportazione di spighe di graminacee.
TABELLA DI FRANCHIGIE
GARANZIA | FRANCHIGIA PER SINISTRO |
Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con meno di 8 anni | nessuna |
Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con meno di 8 anni | € 150 |
Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con più di 8 anni | € 150 |
Spese funerarie per animali con meno di 8 anni | nessuna |
Responsabilità civile verso terzi
⚫ derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
⚫ a cose e animali in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
⚫ in occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.
TABELLA DI FRANCHIGIE
GARANZIA | FRANCHIGIA PER SINISTRO |
Responsabilità civile verso terzi | € 150 per danni a cose |
Responsabilità del custode | € 150 per danni a cose |
Danni fisici al custode | franchigia 15% invalidità permanente |
Danni fisici ai figli minori di 15 anni o portatori di handicap | franchigia 15% invalidità permanente |
Assistenza
⚫ derivanti da guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi;
⚫ derivanti trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
⚫ che comportino erogazioni in Stati che si trovino in stato di belligeranza.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: Rimborso spese veterinarie ⚫ dare avviso entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: numero di matricola; età dell'animale; la data e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il numero di polizza e il nominativo del Contraente; ⚫ presentare la documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro; ⚫ presentare copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate in fotocopia o in originale se richiesto, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo; ⚫ consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni; ⚫ presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina; ⚫ fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. Responsabilità civile ⚫ dare avviso entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: il nominativo del danneggiato; notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto; la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente; ⚫ mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno; ⚫ astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati; ⚫ trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare; ⚫ collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza; ⚫ produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo; ⚫ comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, ove la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa. Se il Contraente o l'assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa. Assistenza L'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al: ⚫ Numero verde: 800-185445; ⚫ oppure dall'estero al numero: x00 00 00 000 000 00 ore su 24, 7 giorni su 7. |
In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione: ⚫ nome e cognome; ⚫ numero di polizza; ⚫ servizio richiesto; ⚫ indirizzo del luogo in cui si trova; ⚫ recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. | |
Assistenza diretta / in convenzione: Non presente. | |
Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia Assistenza, la Compagnia si avvale della Società: IMA Italia Assistance Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) - Numero Verde 800 185 445. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento del contratto. |
Obblighi dell'impresa | Pagamento del sinistro Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | A seguito di recesso dal contratto per ripensamento, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio pagato e non goduto, tranne le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Risoluzione | Alla scadenza di ciascuna rata di polizza con un preavviso di almento 10 giorni e al verificarsi di un sinsitro. |
Chiunque voglia tutelarsi per il proprio cane o gatto.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
40% del premio imponibile
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000, PEC:xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori ): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Rimborso Spese A richiesta di una delle Parti, l'ammontare del danno è concordato fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. |
I risultati della perizia sono vincolanti tra le parti, anche se uno dei periti non ha sottoscritto il | |
verbale. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE
IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIP aggiuntivo 6 di 6 Edizione 03/11/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
GLOSSARIO 4
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 7
Art. NC1. Decorrenza del contratto 7
Art. NC2. Pagamento del premio 7
Art. NC3. Xxxxxx e disdetta 7
Art. NC4. Recesso per ripensamento 7
Art. NC5. Recesso per sinistro 7
Art. NC6. Dichiarazioni rese in buona fede 8
Art. NC7. Esagerazione dolosa del danno 8
Art. NC8. Altre assicurazioni 8
Art. NC9. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 8
Art. NC10. Oneri fiscali 8
Art. NC11. Foro competente 8
Art. NC12. Modifica delle condizioni di assicurazione 8
Art. NC13. Legge applicabile al contratto 8
Art. NC14. Rinvio alle norme di legge 0
Xxx. XX00.0 Misure restrittive - Sanctions clause 8
Art. NC15. Comunicazioni 8
Art. NC16. Reclami 9
PREMESSA 09
Art. AD1. Animali assicurati 09
Art. AD2. Animali non assicurabili 10
Art. AD3. Cani con problemi comportamentali 10
SEZIONE I RIMBORSO SPESE 10
Oggetto assicurato 10
Capitolo 1 - Cosa è assicurato 10
Art. AD4. Rimborso spese veterinarie 10
Art. AD5. Aumento dei massimali 11
Art. AD6. Rimborso spese funerarie 11
Art. AD7. Ispezioni degli animali assicurati 11
Capitolo 2 - Cosa non è assicurato 11
Art. AD8. Esclusioni 11
Capitolo 3 - Come è prestata la copertura 12
Art. AD9. Decorrenza della garanzia 12
Art. AD10. Dove vale la copertura 12
Art. AD11. Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo della sezione I 12
Sinistri 13
Art. AD12. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 13
Art. AD13. Procedura per la valutazione del danno 13
Art. AD14. Termine per il pagamento del sinistro 13
Art. AD15. Indennizzo 14
SEZIONE II DANNI A TERZI 14
Oggetto assicurato 14
Capitolo 1 - Cosa è assicurato 14
Art. AD16. Chi è assicurato 14
Art. AD17. Responsabilità civile verso terzi 14
Art. AD18. Animali affidati a terzi 14
Capitolo 2 - Cosa non è assicurato 14
Art. AD19. Esclusioni 14
Art. AD20. Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato 15
Capitolo 3 - Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio 15
Art. AD21. Dove vale la copertura 15
Capitolo 4 - Come è prestata la copertura 15
Art. AD22. Massimale assicurato 15
Art. AD23. Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sezione II 15
Art. AD24. Obblighi dell'assicuratop in caso di sinistro 15
Sinistri 16
Art. AD25. Termine per il pagamento del sinistro 16
Art. AD26. Gestione delle vertenze e spese legali 16
Art. AD27. Servizio informazioni veterinarie 16
SEZIONE III - ASSISTENZA 17
Premessa 17
Oggetto assicurato 17
Capitolo 1 - Cosa è assicurato 17
Art. AD28. Consulenza veterinaria telefonica 17
Art. AD29. Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto 17
Art. AD30. Custodia animali 17
Art. AD31. Recupero dell'animale domestico ritrovato 17
Art. AD32. Ricerca e invio di Dog-Sitter o Cat-Sitter 18
Art. AD33. Seconda visita veterinaria 18
Art. AD34. Esclusioni 18
Capitolo 2 - Cosa non è assicurato 18
Art. AD35. Dove vale la copertura 18
Capitolo 3 - Come è prestata la copertura 19
Art. AD36. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 19
Sinistri 19
Art. AD37. Erogazione delle prestazioni 19
Art. AD38. Accertamenti in caso di sinistro 19
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti il contratto, le Parti attribuiscono il seguente significato:
Animale
Cane o gatto indicato in polizza.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Comunicazione (alla Società)
Le comunicazioni effettuate alla Società si intendono per lettera raccomandata a.r., all'indirizzo Vera Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Convivente "more uxorio"
La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.
Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno
Il pregiudizio economico determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.
Danno indiretto
Xxxxx non inerente la materialità della cosa assicurata.
Danno materiale e diretto
Danno inerente la materialità della cosa assicurata, che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, salvo quanto espressamente derogato all'interno degli articoli che disciplinano singole garanzie.
Documentazione veterinaria
Gli originali della cartella clinica comprendente tutta la certificazione veterinaria costituita da: diagnosi, pareri e prescrizioni dei medici veterinari, radiografie, esami strumentali e diagnostici, nonché della documentazione di spesa.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia
La parte di danno espressa in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Frattura ossea
Frattura di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Inondazione ed alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Intermediario (ove presente)
Il Banco BPM S.p.A. che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
Intervento chirurgico
Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
IVASS ex ISVAP
Indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari vigenti.
Malattia
Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia una malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da infortunio.
Massimale
La somma massima, stabilita nel contratto, che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Nucleo familiare
L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela con il Contraente che convivono stabilmente con lui e hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.
Sono comprese anche le persone legate da vincolo personale di fatto, duraturo, continuativo e socialmente noto (convivenza more uxorio) con il Contrente che convivono stabilmente con lui e hanno in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.
Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni
I servizi prestati dalla Struttura Organizzativa all'assicurato.
Regolamenti
I regolamenti attutivi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.
Ricovero
La permanenza in una clinica veterinaria che comporti il pernottamento.
Rischio
La possibilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.
Nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato e verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.
Società
Vera Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Struttura organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Terrorismo
Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. NC1. Decorrenza del contratto
Le coperture assicurative indicate in polizza hanno effetto, salvo quanto espressamente derogato dagli articoli che disciplinano le singole garanzie, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché sia stata pagata la prima rata di premio. Diversamente hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Art. NC2. Pagamento del premio
Il premio è pagato anticipatamente e con rateazione indicata in polizza.
Il contraente deve versare le rate di premio alle scadenze pattuite mediante addebito diretto sul conto corrente presso il Banco BPM a lui intestato, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso.
L'estratto conto del conto corrente costituisce quietanza di pagamento.
Se alle scadenze convenute, il contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.
Se il contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del premio, la Società non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro e il contratto verrà risolto di diritto nel termine di due mesi dal giorno in cui la prima rata di premio insoluta è scaduta.
L'importo di premio indicato in polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.
In caso di estinzione del conto corrente presso il Banco BPM, il pagamento delle rate di premio può continuare mediante le modalità previste dalla Home Insurance della Società (area Internet Riservata al contraente), fermo il resto.
Art. NC3. Durata e disdetta
L'assicurazione ha la durata indicata in polizza, senza tacito rinnovo. Pertanto la validità del contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza, senza alcun obbligo di disdetta.
Allo scadere di ciascuna rata di premio il contrante può recedere dal contratto con comunicazione scritta ricevuta dalla Società almeno 10 giorni prima della scadenza della rata di premio:
- inoltrata mediante lettera raccomandata a.r., all'indirizzo Vera Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000;
- oppure mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione.
Art. NC4. Recesso per ripensamento
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) della copertura.
Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).
Art. NC5. Recesso per sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte, con un preavviso di almeno 30 giorni e ha effetto:
⚫ nel caso di rateazione mensile: dalla prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti;
⚫ nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione; la Società rimborsa al contrente, entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) della copertura.
Art. NC6. Dichiarazioni rese in buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.
Art. NC7. Esagerazione dolosa del danno
L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se:
⚫ aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
⚫ adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
⚫ sottrae, occulta, manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
⚫ modifica o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;
⚫ aggrava, altera gli indizi del reato.
Art. NC8. Altre assicurazioni
In caso di sinistro l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto (artt. 1910 comma 3 e 1913 del Codice Civile).
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.
Art. NC9. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.
L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. NC10. Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del contraente.
Art. NC11. Foro competente
Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.
Art. NC12. Modifica delle condizioni di assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. NC13. Legge applicabile al contratto
Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.
Art. NC14. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
Art. NC14.1 Misure restrittive - Sanctions clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
Art. NC15. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Contraente alla Società possono essere fatte telefonando a:
Numero Verde 800 549330
dal lunedì al venerdi dalle 8,30 alle 17,30
Inviando mail a
Qualsiasi richiesta del contraente sulle garanzie offerte dalla presente polizza può essere fatta direttamente a questi recapiti.
Art. NC16. Reclami Reclamo alla Società
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Vera Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) e.mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati:
⚫ nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente;
⚫ numero di polizza;
⚫ nominativo del contraente;
⚫ numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
⚫ indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
Reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx xx00
00000 Xxxx
Fax 00 00000000
e.mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
tramite e-mail, fax o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:
⚫ nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
⚫ denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
⚫ breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
⚫ ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. del 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
PREMESSA
Art. AD1. Animali assicurati
L'assicurazione è operante per:
⚫ cani;
⚫ gatti;
i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
⚫ siano dotati di microchip o tatuaggio;
⚫ siano in possesso di specifico libretto sanitario dedicato;
⚫ siano in possesso di certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'Affezione;
⚫ siano sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami;
⚫ siano accuditi con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e da eventuali regolamenti comunali;
⚫ alla data di emissione del contratto abbiano un'età compresa tra i 6 mesi compiuti e gli 8 anni non compiuti.
Art. AD2. Animali non assicurabili L'assicurazione non è operante per:
⚫ animali utilizzati per attività professionali o retribuite;
⚫ cani iscritti al registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero delle Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni).
Art. AD3. Cani con problemi comportamentali
Nel caso in cui il cane indicato in polizza venga iscritto, in xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx "Xxxx xxxxxxxxxxx o con problemi comportamentali" (ordinanza del Ministero delle Salute 06/08/2013 e successive modifiche e/o integrazioni), l'intero contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza della seconda rata di premio successiva alla data di iscrizione del cane in tale registro.
La Società si impegna a proporre una nuova polizza che non preveda la garanzia di responsabilità civile per i danni causati dal cane.
Durante il periodo di copertura intercorrente tra la data iscrizione nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" e la risoluzione del contratto, le garanzie di responsabilità civile per i danni causati dal cane sono prestate fino alla concorrenza di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nell'annualità assicurativa e il pagamento del risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10%.
La Società rimborsa, in ogni caso, le spese eventualmente sostenute entro due mesi dall'iscrizione del cane nel registro dei "Cani morsicatori o con problemi comportamentali" per la partecipazione del cane ad un corso obbligatorio di rieducazione reso necessario a seguito dell'iscrizione nel registro, fino ad un massimo di € 300. Resta salva per il contraente la facoltà prevista dall'art. NC3 "Durata e disdetta" di recedere dall'intero contratto alla scadenza di ciascuna rata di premio.
SEZIONE I RIMBORSO SPESE OGGETTO ASSICURATO
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO
Art. AD4. Rimborso spese veterinarie
La Società rimborsa per gli animali con meno di 8 anni, entro il massimale di € 2.000 per annualità assicurativa con il limite di € 1.000 per sinistro, le spese veterinarie di seguito elencate sostenute a seguito di infortunio o malattia dell'animale indicato in polizza:
⚫ INTERVENTO CHIRURGICO O FRATTURA OSSEA
- il costo dell'intervento chirurgico;
- gli accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici sostenuti nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso purché direttamente connessi alla patologia che ha reso necessario l'intervento chirurgico stesso;
⚫ ALTRE SPESE
qualsiasi spesa veterinaria sostenuta, per un importo massimo di € 400 per sinistro con l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.
Qualora l'animale in corso di contratto abbia raggiunto gli 8 anni di età verranno rimborsate esclusivamente le spese per intervento chirurgico o frattura ossea con il limite di € 1.000 per annualità assicurativa e € 750 per sinistro con applicazione di una franchigia di 150 per sinistro.
Art. AD5. Aumento dei massimali
Se nel nucleo familiare dell'assicurato sono presenti persone con meno di 15 anni, con più di 65 anni o portatrici di handicap certificato, il massimale per annualità assicurativa previsto dell'art. AD4 "Rimborso Spese Veterinarie" è elevato a € 3.000, o a € 1.500 qualora l'animale abbia raggiunto gli 8 anni di età in corso di contratto. Restano fermi i sottolimiti previsti per singolo sinistro.
Art. AD6. Rimborso spese funerarie
In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di infortunio o malattia la Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per gli adempimenti previsi dalla legge fino ad un massimo di € 80 solo nel caso in cui l'animale assicurato non abbia raggiunto gli 8 anni di età.
Art. AD7. Ispezioni degli animali assicurati
La Società ha sempre il diritto di sottoporre l'animale ad accertamenti e controlli. In tutti i casi l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO
Art. AD8. Esclusioni Sono escluse le spese:
a) a seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) a seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) a seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
d) a seguito di infortunio o malattia avvenuti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo;
e) a seguito di infortunio o malattia da uso professionale dell'animale, o in violazione della legislazione vigente;
f) a seguito di infortunio o malattia agli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o uguale/superiore a 8 anni;
g) a seguito di malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
h) a seguito di infortunio o malattia i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
i) determinate direttamente o indirettamente da neoplasie in generale;
j) determinate direttamente o indirettamente da xxxxx in genere, salvo le xxxxx xxxxxxxxxx da infortunio debitamente documentato;
k) determinate direttamente o indirettamente da malattie mentali in genere;
l) determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi;
m) a seguito di infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
n) a seguito infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);
o) a seguito di avvelenamento, furto o tentativo di furto;
p) a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi di quanto previsto dall'art. AD12;
q) per interventi chirurgici eseguiti o prescritti da medico veterinario non autorizzato all'esercizio della professione;
r) per interventi di castrazione e sterilizzazione;
s) per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
t) per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari;
u) per controlli routinari e vaccinazioni;
v) per gravidanza e parto spontaneo;
w) parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier;
x) per malattie dei denti e parodontopatie;
y) per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
z) per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei o asportazione di spighe di graminacee.
CAPITOLO 3 - COME È PRESTATA LA COPERTURA
Art. AD9. Decorrenza della garanzia
A parziale deroga di quanto disposto all'art. NC1 "Decorrenza del contratto", la garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio assicurativo:
chirurgico stesso;
⚫ dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura per la rottura del legamento crociato del ginocchio;
⚫ dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura per le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla stessa Società che ha avuto una durata minima di 30 giorni (90 giorni in caso di rottura del legamento crociato del ginocchio) e riguardante lo stesso animale assicurato e le medesime garanzie, i termini di decorrenza di cui sopra non operano.
Art. AD10. Dove vale la copertua
L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.
Art. AD11. Tabella riepilogativa di franchigie e limiti di indennizzo della sezione I
ARTICOLO | GARANZIA | MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO | MASSIMO INDENNIZZO PER ANNO | MASSIMO INDENNIZZO PER ANNO SE PRESENZA MINORI ANNI 15 O MAGGIORI ANNI 65 | FRANCHIGIA PER SINISTRO |
ARTT. AD4, AD5 | Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con meno di 8 anni | € 1.000 | € 2.000 | € 3.000 | nessuna |
Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con meno di 8 anni | € 400 | € 150 | |||
Spese veterinarie per intervento chirurgico animale con più di 8 anni | € 750 | € 1.000 | € 1.500 | € 150 | |
Spese veterinarie senza intervento chirurgico animale con più di 8 anni | non previste | ||||
ART. AD6 | Spese funerarie per animali con meno di 8 anni | € 80 | € 80 | non previsto | nessuna |
SINISTRI
Art. AD12. Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro
In caso di sinistro:
⚫ l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro:
- telefonando al
- inviando email a
- denunciando a
Numero Verde 800 549 330
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Vera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Xxx Xxxxx xx00/X - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: numero di matricola; età dell'animale; la data e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il numero di polizza e il nominativo del Contraente;
⚫ presentare la documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato ed attesti le cause e le modalità del sinistro;
⚫ presentare copia della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate in fotocopia o in originale se richiesto, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;
⚫ consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Società a mezzo di propri incaricati e, qualora richiesto, agevolare la liquidazione del danno fornendo ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni;
⚫ presentare, in caso di morte dell'animale assicurato, copia della avvenuta cancellazione dall'anagrafe canina/felina;
⚫ fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del codice civile.
L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.
Art. AD13. Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti/Veterinari nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti/Xxxxxxxxxx devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito/Veterinario ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito/Veterinario e dalle altre persone eventualmente nominate da quest'ultimo; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'operatività della garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un perito/veterinario si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti/veterinari sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. AD14. Termine per il pagamento del sinistro
Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e la titolarità
dell'interesse assicurato, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della eventuale contestazione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Art. AD15. Indennizzo
Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali. Tale documentazione dovrà indicare l'identità dell'animale, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.
SEZIONE II DANNI A TERZI OGGETTO ASSICURATO
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO
Art. AD16. Chi è assicurato
Ai fini della presente Sezione per Assicurato si intende:
⚫ il Contraente/Assicurato indicato in polizza;
⚫ il coniuge del Contraente/Assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente/Assicurato;
⚫ le persone del nucleo familiare del Contraente/Assicurato, convivente e non coniugato risultante dal certificato di stato di famiglia;
⚫ i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il Contraente/Assicurato.
Art. AD17. Responsabilità civile verso terzi
La Società, sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 per annualità assicurativa, con l'applicazione di una franchigia pari a € 150 per i danni a cose, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali causati dall'animale indicato in polizza.
Per i danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 6 Agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 209 del 06 Settembre 2013) e successive integrazioni o modifiche, il limite di indennizzo è massimo € 100.000.
La garanzia copre la responsabilità derivante da proprietà, possesso e/o uso dell'animale assicurato.
Sono compresi i danni causati a terzi durante la partecipazione a fiere, mostre, gare e concorsi di bellezza se svolti a titolo di diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.
Art. AD18. Animali affidati a terzi
Se l'Assicurato ha affidato temporaneamente ed occasionalmente la custodia dell'animale assicurato di sua proprietà, fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale, la garanzia è estesa:
⚫ alla responsabilità del custode;
⚫ ai danni fisici da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15% causati al custode dall'animale assicurato, sino alla concorrenza del massimale di € 50.000.
CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO
Art. AD19. Persone non considerate terze
Salvo quanto espressamente previsto non sono considerati terzi:
a) il Contraente e gli Assicurati;
b) il coniuge, i discendenti e ascendenti dell'Assicurato e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
c) le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'assicurato che subiscano il danno in occasione del lavoro svolto per conto dell'Assicurato;
d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo.
Art. AD20. Esclusioni
Salvo quanto espressamente previsto sono esclusi i danni:
1. derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
2. subiti dagli assicurati, dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
3. subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
4. derivanti dall'uso dell'animale per attività avente carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;
5. a cose in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
6. derivanti da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'animale;
7. da furto;
8. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
9. da atti dolosi dell'assicurato;
10. In occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.
Spese non comprese in garanzia: la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.
CAPITOLO 3 - GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO
(operante solo se risulti indicata l'operatività in di polizza)
Art. AD21. Lesioni fisiche ai figli dell'assicurato
Sino alla concorrenza del massimale di € 100.000 per annualità assicurativa sono risarciti i danni fisici subiti dai figli dell'assicurato minori di anni 15 o portatori di handicap certificato, da cui derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, causati dall'animale assicurato.
CAPITOLO 4 - COME E' PRESTATA LA COPERTURA
Art. AD22. Dove vale la copertura
L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.
Art. AD23. Massimale assicurato
L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 che è da intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Art. AD24. Tabella riepilogativa di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sezione II
ARTICOLO | GARANZIA | MASSIMO RISARCIMENTO PER ANNO | FRANCHIGIA PER SINISTRO |
ART. AD17 | Responsabilità civile verso terzi | € 1.000.000 | € 150 per danni a cose |
Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani | € 100.000 | nessuna | |
ART. AD18 | Responsabilità del custode | € 1.000.000 | € 150 per danni a cose |
Danni fisici al custode | € 50.000 | Franchigia 15% invalidità permanente | |
ART. AD20 | Xxxxx fisici ai figli minori di 15 anni o con handicap | € 100.000 | Franchigia 15% invalidità permanente |
SINISTRI
Art. AD25. Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro
In caso di sinistro:
⚫ l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, deve dare avviso del sinistro:
- telefonando al
- inviando email a
- denunciando a
Numero Verde 800 549 330
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Vera Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri - Xxx Xxxxx xx00/X - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza comunicando: il nominativo del danneggiato; notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o gli aventi diritto; la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
⚫ mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
⚫ astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
⚫ trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
⚫ collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza.
Se il Contraente o l'Assicurato non adempiono a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.
Art. AD26. Termine per il pagamento del sinistro
Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. AD20 "Esclusioni" nr. 9.
Art. AD27. Gestione delle vertenze e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.
La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.
Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
SEZIONE III - ASSISTENZA
PREMESSA
La gestione dei sinistri di Assistenza è stata affidata a IMA Italia Assistance IMA - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
OGGETTO ASSICURATO
CAPITOLO 1 - COSA È ASSICURATO
Art. AD28. Servizio informazioni veterinarie
(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)
La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:
⚫ indirizzi di cliniche veterinarie;
⚫ indirizzi di veterinari reperibili;
⚫ formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all'anagrafe;
⚫ segnalazioni di centri di allevamento e addestramento per animali domestici in Italia;
⚫ informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
⚫ informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero;
⚫ negozi di articoli per animali;
⚫ consigli sull'alimentazione;
⚫ farmacie veterinarie.
Art. AD29. Consulenza veterinaria telefonica
(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa organizzerà una consulenza telefonica veterinaria.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.
Art. AD30. Informazioni per viaggiare in compagnia del cane o del gatto
(prestazione attivabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali)
L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a:
⚫ possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale;
⚫ malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
⚫ obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
⚫ alberghi e strutture pet-friendly;
⚫ pensioni per animali;
⚫ negozi di articoli per animali.
Art. AD31. Custodia animali
Qualora l'Assicurato, in conseguenza:
⚫ a malattia o infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura;
⚫ alla necessità di accudire un parente, residente ad oltre 50 Km dall'Abitazione indicata in polizza, colpito da malattia o infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura;
⚫ a furto o tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio o danni causati dall'acqua intervenuti sull'Abitazione indicata in polizza e che hanno obbligato l'Assicurato a soggiornare in una struttura alberghiera per più di 5 giorni;
e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimale di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.
Art. AD32. Recupero dell'animale domestico ritrovato
Se il cane o gatto assicurato, a seguito di smarrimento denunciato alle autorità competenti, viene ritrovato a più di 50 km dall'Abitazione indicata in polizza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di andata e ritorno fino al luogo di ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa.
Nel caso in cui l'assicurato voglia utilizzare la propria autovettura, può chiedere il rimborso delle spese autostradali dietro presentazione di idonea documentazione (ricevute pedaggi) più un rimborso chilometrico pari a 0,30 € al km.
Art. AD33. Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter
Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 10 prestazioni della per sinistro. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale di € 200 IVA compresa per sinistro.
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.
Art. AD34. Seconda visita veterinaria
Qualora l'animale sia affetto da
⚫ patologie osteoarticolari acquisite da trauma/incidente,
⚫ patologie acquisite di tipo tumorale;
⚫ patologie a carico degli organi addominali di interesse chirurgico;
⚫ patologie cardiache;
o necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato la possibilità di ottenere una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista e ricevere indicazioni diagnostiche o terapeutiche aggiuntive. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.
Il servizio ha finalità esclusivamente informativo e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo con il massimo di € 300 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa.
CAPITOLO 2 - COSA NON È ASSICURATO
Art. AD35. Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri provocati o dipendenti da:
⚫ guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi,
⚫ eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale;
⚫ trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
⚫ dolo dell'Assicurato;
⚫ partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
⚫ uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.
Le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si conviene inoltre che:
⚫ ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile nel termine di due anni che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda;
⚫ qualora esistessero altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe a quelle di assistenza e l'altra o le altre società si fossero già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra o dalle altre Società.
CAPITOLO 3 - COME E' PRESTATA LA COPERTURA
Art. AD36. Dove vale la copertura
La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli precedenti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
SINISTRI
Art. AD37. Obblighi dell'assicurato e dell'Impresa in caso di sinistro
In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni Assistenza, l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al:
⚫ Numero Verde: 800 185 445
⚫ oppure dall'estero: x00 00.00.00.00.00
24 ore su 24, 7 giorni su 7
o inviare un fax al numero:
00 0000 0 000
In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:
⚫ nome e cognome;
⚫ numero di polizza;
⚫ servizio richiesto;
⚫ indirizzo del luogo in cui si trova;
⚫ recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.
Art. AD38. Erogazione delle prestazioni
L'Assicurato al verificarsi del sinistro deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa. Salvo casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.
Ogni prestazione non può essere fornita più di tre volte per ogni annualità assicurativa.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. AD39. Accertamenti in caso di sinistro
L'Assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato (e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.
Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (sono escluse le fotocopie).
Condizioni di assicurazione 19 di 19 Edizione 03/11/2022
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I.
(di seguito REG. UE)
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Titolare del trattamento dei dati personali è Vera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx di seguito anche la "Società" o il "Titolare", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali
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2. Responsabile della Protezione dei dati personali
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3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico - finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, "Dati particolari"); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (di seguito "Dati giudiziari"), in presenza di una previsione normativa o di un'indicazione dell'Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d'informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa
I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antifrode e antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all'Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tale finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l'adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i..
In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;
II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti;
III. Contrastare e prevenire tentativi di frode nei confronti del Titolare.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella tutela del patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nonché l'adempimento di obblighi di legge ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell'art. 2-ter X.Xxx. 196/2003 s.m.i.;
IV. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;
V. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;
VI. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa(1) per la gestione del rischio assicurato.
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell'esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell'art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
***
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V, VI, pertanto, l'eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
(1) Per soggetti facenti parte della "catena assicurativa" si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito,
società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. "soft spam".
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell'interessato a norma dell'art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. "soft spam"), comunicazioni che verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione "Diritti dell'interessato" della presente informativa e/o con quelli indicati all'interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;
c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (2), consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
d) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
e) Finalità di comunicazione dei suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
***
In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera e), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE..
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:
⚫ il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
⚫ soggetti terzi(3) coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l'estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.
6. Modalità di trattamento
Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l'emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antifrode.
(2) Di cui all'art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare - tramite
operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
(3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa"(vedi nota 1), nonché società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
7. Trasferimento dei Dati all'estero
Ove necessario, i suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea (4) oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per un massimo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)).
In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 10 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e), del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.Ue inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Il Titolare r.l.p.t.
(4) La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle
raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Privacy 3 di 3 Edizione 05/2022
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