Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
• “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di effettuare prelievi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
• “Banca”: l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx, banca tesoriera e soggetto emittente delle Carte oggetto del Contratto e della relativa Moneta Elettronica, e che ha affidato al Gestore lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, come specificato all’art. 3;
• “Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento;
• “Carta/e”: la/e carta/e prepagata/e e ricaricabile/i denominata/e “Prepagata PiemonteIs”, emessa/e dalla Banca e regolamentata/e dal Contratto;
• “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta in virtù di apposito accordo di licenza stipulato tra il/i circuito/i internazionale/i medesimo e il Gestore;
• “Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
• “Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
• “Contratto”: l’accordo tra il Titolare, la Banca e il Gestore, per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2;
• “Disponibilità Massima della Carta”: l’importo massimo di Moneta Elettronica che può essere caricato sulla Carta attraverso un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, e che corrisponde al saldo massimo consentito sulla Carta, la cui misura è indicata all’art. 7;
• “Documento di Sintesi”: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carta Prepagata PiemonteIs”;
• “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/i Internazionale/i;
• “Gestore”: CartaSi S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000
- Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., a cui compete lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i Circuito/i Internazionale, come specificato all’art. 3;
• “Importo/i Caricato/i”: l’importo di Moneta Elettronica caricato sulla Carta da parte del Titolare mediante un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, con le modalità di cui all’art. 7;
• “Importo Residuo”: l’importo di Moneta Elettronica residuo e disponibile sulla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 7;
• “Moneta Elettronica”: valore monetario così come definito dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter), del Testo Unico Bancario;
• “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
• “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
• “Parti”: congiuntamente, la Banca, il Gestore, il Titolare;
• “PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante;
• “POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
• “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
• “Quota di Rilascio”: l’importo che il Titolare è tenuto a pagare per il rilascio della Carta e il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi;
• “Regolamento Titolari”: il presente regolamento contrattuale;
• “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi della Carta), messo a disposizione dei Clienti e affidato al Gestore, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
• “Sito Internet”: il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
• “Soggetto Collocatore”: banca o altro intermediario finanziario attraverso il quale la Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta;
• “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file .pdf);
• “Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
• “Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• il documento denominato “Documento di sintesi Carta Prepagata
PiemonteIs”, che costituisce il frontespizio del Contratto;
• il documento denominato “Modulo di Richiesta Carta Prepagata PiemonteIs”, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
• il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali Carta Prepagata PiemonteIs”.
Art. 3 - Rapporti tra la Banca, il Gestore ed il/i Circuito/i Internazionale/i
Il Titolare prende atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato al Gestore l’incarico di svolgere, per conto e sotto la responsabilità della stessa, specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nel Contratto sarà fatto esclusivo riferimento al Gestore anche quando questi opera per conto della Banca.
Al Gestore compete pertanto lo svolgimento di talune attività connesse all’operatività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione della Carta, i flussi di ricarica, l’operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei flussi di spesa presso gli Esercenti, l’operatività relativa alle operazioni di prelievo di denaro contante, l’operatività relativa alle operazioni di rimborso, i flussi delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono alla Banca la corretta rilevazione contabile relativa alla Moneta Elettronica, il controllo frodi, il corretto funzionamento del Sito Internet, il Servizio Clienti, i reclami e le contestazioni).
Al Gestore, in virtù di apposito accordo di licenza, compete altresì la gestione dei rapporti con il Circuito/i Internazionale/i riguardanti la produzione, la personalizzazione e l’operatività delle Carte, nel rispetto delle norme emanate dal/i Circuito/i Internazionale/i.
La Carta, intesa come Moneta Elettronica, è emessa dalla Banca. La Carta intesa come supporto fisico, è di proprietà del Gestore, che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito Internazionale.
Fermo restando quanto sopra specificato, il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e alla gestione delle somme ricevute a fronte dell’emissione della Moneta Elettronica e dei fondi di volta in volta disponibili sulla/e Carta/e, rimane di esclusiva competenza della Banca.
Art. 4 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La richiesta di emissione della Carta viene effettuata presso la Banca o presso il Soggetto Collocatore incaricato dalla Banca di provvedere al perfezionamento della richiesta di emissione.
La Carta è emessa dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica maggiorenne residente in Italia ed in possesso di codice fiscale. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, deve essere sottoscritta presso gli sportelli della Banca o presso il Soggetto Collocatore. Il Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca o dal Soggetto Collocatore, costituisce la proposta contrattuale del Cliente. Il Contratto si considera perfezionato nel momento della consegna al Titolare della Carta, insieme con la lettera di accettazione. Ciò, di norma, avviene contestualmente alla richiesta e al pagamento della Quota di Xxxxxxxx. Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare. Qualora la Banca si avvalga di un Soggetto Collocatore per il perfezionamento della richiesta di emissione, l’identificazione del Titolare è effettuata dal Soggetto Collocatore.
Art. 5 - Condizione risolutiva
Le Parti convengono espressamente, inoltre, di condizionare risolutivamente il Contratto a tutti i casi di cessazione, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, della validità della Carta e/o di impossibilità di utilizzo della Carta (quali, ad esempio, danneggiamento, smagnetizzazione, invalidazione, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione e contraffazione) che si dovessero verificare, ai sensi del Contratto, prima della scadenza della Carta stessa. In caso di avveramento della condizione risolutiva vale quanto previsto ai punti a) e b) del successivo art. 6.
Art. 6 - Durata del Contratto e validità della Carta
La Carta è valida ed utilizzabile fino al termine di scadenza indicato su di essa e scade l’ultimo giorno del mese indicato sulle Carta stessa.
Il Contratto ha durata determinata, collegata alla scadenza temporale indicata sulla Carta. Alla scadenza della Carta, pertanto, il Contratto si ritiene cessato senza necessità di alcuna comunicazione al Cliente.
Le Carte scadute non possono essere rinnovate, e il Cliente potrà eventualmente ottenere una nuova Carta, previa sottoscrizione di un nuovo contratto e a fronte del pagamento della relativa Quota di Rilascio.
In caso di scadenza della Carta:
a) restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di scadenza della Carta e/o di avveramento della condizione risolutiva, e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della Carta e/o di avveramento della condizione risolutiva, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Se il Cliente ritarda a pagare queste somme decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare;
b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al successivo art. 21.
Art. 7 - Disponibilità Massima della Carta, caricamento e disponibilità di spesa residua
La Carta può essere utilizzata per le operazioni e i pagamenti di cui al successivo art. 9 previa costituzione di un Importo Caricato, mediante un’iniziale operazione di caricamento ed eventuali successive ricariche. Il Titolare può effettuare ricariche più volte nel corso del periodo di validità della Carta, entro la Disponibilità Massima della Carta. La Carta prevede inoltre tagli minimi e massimi di ricarica, secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi. Il Titolare può costituire un Importo Caricato tramite i canali resi disponibili e comunicati al Cliente attraverso il Sito Internet o indicati sul Foglio Informativo, attenendosi alle istruzioni operative ivi riportate.
Per i soli canali di ricarica per i quali è espressamente previsto nel Foglio
Informativo e nel Documento di Sintesi, il Titolare dovrà esibire il proprio codice fiscale ed un documento d’identità in corso di validità e dotato di foto. Le commissioni previste per tali operazioni sono evidenziate nel Documento di Sintesi.
L’Importo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
(a) gli Importi Caricati; e
(b) gli Ordini di pagamento e/o le operazioni di prelievo di denaro contante già eseguiti, i pagamenti di cui al successivo art. 20 (ad eccezione di quelli corrisposti direttamente dal Titolare e non addebitati sulla Carta), nonché tutte le altre movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.
Qualora l’importo relativo alla singola Operazione di pagamento o operazione di prelievo di denaro contante e/o relativo al singolo pagamento
- comprensivo delle commissioni e delle spese indicate nel Documento di Sintesi - superi l’Importo Residuo, il Gestore sarà legittimato a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
Il Titolare prende atto che possono essere riscontrate differenze tra l’Importo Residuo e le risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle operazioni e/o per le modalità tecniche di esecuzione delle stesse.
Il Titolare è in ogni caso tenuto a rimborsare tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante effettuate, anche qualora dette operazioni siano state effettuate oltre i limiti dell’Importo Residuo. A tal fine la Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare.
Il Titolare prende atto che, per le operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale, possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Art. 8 - Uso della Carta
L’uso della Carta deve avvenire ai termini ed alle condizioni del Contratto. La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.
La Carta, nei limiti dell’Importo Residuo, e nel rispetto degli ulteriori limiti indicati nel Documento di Sintesi, consente al Titolare di:
(a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti; l’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente; (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN. L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente.
(b) effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente;
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente medesimo.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sullo scontrino emesso dai terminali elettronici – POS installati presso l’Esercente, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli
irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 9) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dal Gestore, per conto del Cliente. Il Gestore addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di Operazione di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dal Gestore. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/ Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore.
Una volta ricevuto dal Gestore, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso del Gestore medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Gestore si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui il Gestore riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Il Gestore può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Se il Gestore rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che il Gestore può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dal Gestore.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che la Banca ed il Gestore non hanno alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause a loro non imputabili;
b) l’estraneità della Banca e del Gestore ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità della Banca e del Gestore per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi al Gestore al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.
Il Titolare, la Banca ed il Gestore attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
La Banca ed il Gestore non sono in alcun modo responsabili se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori all’Importo Residuo. Su tutti i prelievi di denaro contante la Banca applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi. L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sugli scontrini
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 30.
La firma, ove prevista, apposta dal Titolare sugli scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al/i Circuito/i Internazionale/i in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale della Banca né a quello del Gestore e dell’eventuale Soggetto Collocatore, e viene consegnato direttamente, in plico sigillato, al Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 30.
Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante
La banca presso la quale il Titolare chiede di effettuare un prelievo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi.
Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattenere e invalidare la Carta medesima.
Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet
Il Titolare può accedere ad un’area riservata del Sito Internet, dedicata a servizi informativi della Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.
Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi inserendo le informazioni richieste.
Il Sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati dal Gestore, in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
Il Titolare autorizza sin da ora il Gestore ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Sito Internet, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dal Gestore.
Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può usufruire di servizi di messaggistica di sicurezza, resi dal Gestore in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta, nei termini che seguono:
a) il servizio denominato “SMS Alert” prevede l’invio di un SMS gratuito per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla Carta per un importo pari o superiore alla soglia definita dal Gestore;
b) il servizio denominato “SMS Informativo” prevede l’invio di un SMS, soggetto a tariffazione secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi, per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla Carta per un importo inferiore rispetto alla soglia definita dal Gestore.
Il Gestore invierà un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’operazione di prelievo di denaro contante. Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così:
- rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/ recapiti di cui al successivo art. 42 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 30; e/o
- effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 24. L’attivazione dei servizi è facoltativa.
Per aderire ai servizi, il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso il Gestore provvederà automaticamente all’attivazione dei servizi. Qualora decida di aderire ai servizi successivamente, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti. Il regolamento dei servizi e il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul Sito Internet o possono essere chiesti al Servizio Clienti.
Il Titolare ha l’obbligo di segnalare al Gestore eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 41.
I servizi SMS sono strettamente collegati al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 20 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere:
a) la Quota di Xxxxxxxx;
b) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
c) le commissioni applicate su operazioni di prelievo di denaro contante;
d) le commissioni applicate su operazioni di ricarica della Carta;
e) eventuali oneri di carattere fiscale;
f) eventuali altre spese indicate nel Documento di Sintesi. L’ammontare dei singoli pagamenti di cui al comma precedente è indicato nel Documento di Sintesi.
Detti pagamenti, ad eccezione dell’importo di cui alla lett. a), sono addebitati al Titolare mediante riduzione dell’Importo Caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’operazione. Le commissioni di cui alla lettera d) potranno, in alternativa, essere corrisposte direttamente dal Titolare.
Art. 21 - Rimborso dell’Importo Residuo
Il Titolare può richiedere alla Banca, in qualsiasi momento purché non oltre il termine di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza della Carta, il rimborso dell’Importo Residuo senza la corresponsione di spese o penalità. Il Titolare può anche richiedere, entro la data di scadenza della carta, il rimborso parziale.
La richiesta, che deve essere inoltrata per iscritto dal Titolare al Gestore agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 42 dovrà riportare il numero della Carta, copia del documento d’identità (carta d’identità, passaporto o patente) del Titolare, il codice dell’operazione di blocco ove previsto (fornito dal Gestore contestualmente in sede di richiesta del blocco della Carta) e, se il rimborso viene richiesto tramite bonifico bancario, il codice IBAN relativo al conto corrente sul quale il Titolare richiede che venga disposto il bonifico relativo al rimborso.
Il Gestore provvederà ad evadere la richiesta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso Titolare o mediante bonifico su conto corrente intestato al Titolare (e il cui IBAN è comunicato al Gestore secondo quanto previsto sopra), a seconda di quanto richiesto dal Titolare.
Il rimborso totale dell’Importo Residuo comporta il recesso dal Contratto - con conseguente applicazione dei diritti e degli obblighi di cui al successivo art. 35 - e alla domanda di rimborso dovrà pertanto essere allegata la Carta, debitamente tagliata in due (ove presente).
Art. 22 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante effettuate, nonché ai pagamenti ed alle ulteriori movimentazioni sulla Carta, sono registrate contabilmente e messe gratuitamente a disposizione del Titolare - unitamente al riepilogo dell’Importo Residuo - con le modalità di seguito descritte:
a) su Supporto Durevole, consultando il Sito Internet ed accedendo all’area riservata;
b) telefonando al Servizio Clienti;
c) inviando un SMS, qualora il Titolare abbia preventivamente attivato il relativo servizio. Il numero messo in funzione per tale servizio, insieme con le istruzioni operative per l’invio del SMS, possono essere richiesti in ogni momento al Servizio Clienti, ovvero consultati sul Sito Internet.
Il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di un riepilogo cartaceo (la “Lista Movimenti”), a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La relativa richiesta deve essere inviata per iscritto, con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo lettera all’indirizzo/recapito del Gestore di cui al successivo art. 42;
b) a mezzo e-mail, alla casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx. La Lista Movimenti comprende le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante, i pagamenti e le ulteriori somme e movimentazioni contabilizzate nel periodo richiesto (comunque non superiore a sei mesi) e sarà inviata solo in presenza di movimenti contabili relativi al periodo richiesto stesso. Trascorsi 13 (tredici) mesi dalla data in cui la registrazione contabile di ogni singola Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante è messa a disposizione del Cliente tramite i suddetti canali, senza che sia pervenuta al Gestore una contestazione specifica ai sensi del successivo art. 24, l’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante si intenderà senz’altro approvata dal Titolare.
Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi.
Art. 23 - Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto – Responsabilità della Banca
Il presente articolo si applica solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
La Banca non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
Il Gestore che agisce per conto del Titolare, compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione del Gestore di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazione di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito al Gestore informazioni ulteriori rispetto a tali dati. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 24, 25, 26 e 27, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 24, il Gestore avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’operazione di prelievo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 24 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto
Il presente articolo si applica solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico
Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al Gestore chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica al Gestore mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 25 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate – Xxxxxxxx
Il presente articolo si applica solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 24, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, il Gestore rimborsa immediatamente al Titolare l’importo dell’operazione, con le modalità richieste dal Cliente.
Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, il Gestore ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, il Gestore può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.
È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Se il Cliente riveste la qualità di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 56 del Codice del Consumo.
Art. 26 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di tempo in tempo vigenti.
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 14. Su richiesta del Gestore, il Cliente fornisce documenti e ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
Il Gestore, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso
dell’intero importo dell’Operazione di pagamento con le modalità richieste dal Cliente, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Resta fermo il diritto del Cliente a presentare un reclamo, ovvero un esposto alla Banca d’Italia, ovvero di attivare gli ulteriori rimedi di cui al successivo art. 44.
Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte della Banca, del Gestore o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 27 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto
Il presente articolo si applica solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 23, 24 e 28, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare, al Titolare ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 23 e 24, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento alla Banca ed è responsabile della sua corretta trasmissione.
Nel caso in cui la Banca riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante, il Gestore provvede a rimborsare senza indugio il Titolare con le modalità richieste dal Cliente.
Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all’art. 24.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, indipendentemente dalla responsabilità della Banca, il Gestore si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.
Art. 28 - Esclusione della responsabilità della Banca
Il presente articolo si applica solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di volta in volta vigenti.
La responsabilità della Banca prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Banca e il Gestore abbiano agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 29 - Obblighi della Banca in relazione alla Carta
La Banca deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 16 e 30;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste;
c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 30, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 33, per chiedere la riattivazione della Carta;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 30.
Art. 30 - Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dal Gestore, e a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare al Gestore, mediante telefonata al Servizio Clienti, non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato falsificazione o contraffazione degli stessi. Il Titolare è tenuto altresì a dare conferma della suddetta comunicazione - a richiesta del Gestore - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 42, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione del Gestore per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, il Gestore, avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta. Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere al Gestore di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, il Gestore provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e il Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.
In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte del Gestore della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) . Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione al Gestore con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 29 lett. c).
Art. 31 - Sostituzione della Carta
In caso di malfunzionamento della Carta all’origine, con conseguente impossibilità di utilizzo della stessa, la Banca e/o il Soggetto Collocatore, effettuati - tramite il Gestore - gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comunque protrarsi per più di 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà a sostituire la Carta, con una nuova Carta, al Titolare che ne faccia richiesta, ovvero a rimborsare l’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 21.
I corrispettivi relativi alla sostituzione della Carta sono riportati nel Documento di Sintesi.
Salvo i casi di malfunzionamento all’origine, non è prevista la sostituzione della Carta.
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione, così come di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e contraffazione, la Carta non potrà essere più utilizzata né sostituita, e il Contratto dovrà intendersi risolto ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5.
Art. 32 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta, o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
La Banca si riserva di perseguire anche penalmente detti comportamenti illeciti.
Art. 33 - Blocco della Carta
La Banca e/o il Gestore hanno diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento, non autorizzato o contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
c) qualora essi vengano a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Titolare.
La Banca e/o il Gestore informano immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Art. 34 - Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 33, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(ii)utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gestore, in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o messa a disposizione del Titolare, su Supporto Xxxxxxxx, mediante il Sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Titolare.
In caso di risoluzione del Contratto:
- il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare;
- il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo, con le modalità previste al precedente art. 21, ove non ricorrano motivi ostativi (es. provvedimento Autorità Giudiziaria).
Art. 35 - Recesso del Cliente
Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Gestore agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 42. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza.
In caso di esercizio del diritto di recesso:
- restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di efficacia del recesso, e il Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta ovvero su altre carte prepagate intestate al Titolare;
- se il Cliente ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;
- in caso di addebito di spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al precedente art. 21.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 36 - Servizi accessori
La Banca ed il Gestore possono associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet o contattando il Servizio Clienti.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 37 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed informazioni ad esso relative, è proposta dalla Banca e comunicata al Titolare, a cura del Gestore, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi al Gestore, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare al Gestore, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate in forma scritta, su supporto cartaceo. In alternativa, la comunicazione, potrà essere fornita anche mediante Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente (ad esempio, mettendo a disposizione del Titolare la relativa comunicazione, su Supporto Durevole, tramite il Sito Internet accedendo all’area riservata e inviando in questo caso apposito
avviso di pubblicazione via e-mail).
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 38 - Diritto ad ottenere copia del Contratto e del Documento di Sintesi
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 39 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte del Gestore della comunicazione di recesso.
Art. 40 - Cessione del Contratto/credito
La Banca potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi di legge all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato ai sensi del successivo art. 41, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Art. 41 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto della Banca e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.
L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, eventuali notifiche e proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta.
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 22 in merito alla rendicontazione periodica, se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, la Banca e/o il Gestore gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. La Banca e/o il Gestore può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche possono essere registrate. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra, possono anche essere messe a disposizione del Cliente sul Sito Internet, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo al Gestore, con le modalità precedentemente indicate.
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato in precedenza e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti.
Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
Art. 42 - Comunicazioni alla Banca e al Gestore
L’invio di comunicazioni per iscritto dovrà essere effettuato dal Titolare:
a) se indirizzate alla Banca, al seguente indirizzo: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. - Corso Sempione n. 57 - 20149 – Milano;
b) se indirizzate al Gestore, al seguente indirizzo: - CartaSi S.p.A. - Corso Sempione n. 55 - 20145 – Milano.
Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri
casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 43 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti:
- CartaSi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02
- 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.
Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni:
a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari:
1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00), se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatori.
Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010).
Art. 44 - Tutela dei dati personali
La Banca ed il Gestore, in qualità di Titolari del trattamento, si impegnano in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno, durante tutto il corso del Contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
Art. 45 - Norme di autodisciplina
Il Gestore, nell’ambito delle attività di propria competenza, dichiara di riconoscere ed accettare il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ed i regolamenti autodisciplinari emessi dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), nonché le decisioni assunte dal Giurì e le ingiunzioni del Comitato di Controllo ove divenute definitive.
Art. 46 - Lingua del Contratto e delle comunicazioni
Il Contratto e tutte le comunicazioni e informazioni al Cliente relative al rapporto sono redatte in lingua italiana.
Art. 47 - Legge applicabile e foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.
Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.