CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
FILO DIRETTO CAR
MODELLO 8002 – EDIZIONE 30.10.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTATT I UTILI
ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7
NUMERO VERDE dall’Italia 800.894147
NUMERO dall’estero
x00 000.0000.000
SCARICA CON NOBIS, L’ASSISTENZA A PORTATA DI APP!
Tutti i prodotti Nobis Filo diretto includono CON NOBIS: l’app per smartphone e tablet grazie alla quale, in caso di necessità, potrai richiedere assistenza di qualità con un touch!
Scaricala gratuitamente e accedi con il tuo numero di polizza.
GOOGLE PLAY APPLE STORE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Filo diretto Car
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
• Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali e atti vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione, Assistenza, Garanzie Varie, Tutela Legale e Infortuni del conducente. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture, autocarri fino a 35 x.xx, autocarri
oltre 35 x.xx, rimorchi e camper.
🗴Non sono assicurabili tutti i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
🗴Limitatamente alle garanzie Kasko e Collisione non sono assicurabili tutti i veicoli
immatricolati da più di 5 anni.
🗴 Non sono assicurabili le autovetture di valore commerciale inferiore a euro 2.500,00 e gli
autocarri, i rimorchi e i camper di valore commerciale inferiore a euro 5.000,00.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸Furto e Incendio
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal
contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
La somma assicurata è l’importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
🗸Ricorso terzi da incendio
Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo
assicurato sino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro.
🗸Eventi naturali e atti vandalici
I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono:
! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico;
! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
! i danni indiretti e/o non materiali;
! i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi;
Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
! l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all’Impresa in sede di stipula del contratto, l’Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
! In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d.
leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
! La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:
• trasporto di esplosivi, genericamente intesi;
• trasporto di petrolio o benzina (l’utilizzo di autocisterne per il trasporto di combustibile
– gasolio e/o benzina – non è escluso);
• trasporto di sostanze chimiche, infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida,
compressa o gassosa.
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d’aria, uragani, tempeste, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio.(entro i limiti del valore assicurato)
🗸Rottura cristalli
Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in
opera, dei cristalli dell’abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
🗸Kasko
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal
contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.
🗸Collisione
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal
contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
🗸Assistenza
L’Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato,
entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto (es: soccorso stradale, invio pezzi di ricambio all’estero, spese di albergo).
🗸Garanzie varie
L’impresa, in caso di danno totale, mette a disposizione dell’Assicurato le garanzie “Spese di
immatricolazione” e “Garanzia bagaglio”. Completano la gamma delle prestazioni offerte le
garanzie “Danni all’interno del veicolo” e “Spese di custodia e parcheggio”.
🗸Tutela Legale
L’impresa assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito
di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dalle sezioni contrattuale denominate “Tutela della Circolazione” e “Tutela recupero punti patente”.
🗸Infortuni del conducente
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli
mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Filo diretto Car
Versione n. 1 del 01 ottobre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: assicurazioni@nobis. it, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla Garanzia Furto e Incendio non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Car. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Nessuna | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Car. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Eventi Naturali | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Rottura cristalli | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Garanzie Varie | Comprende: • eventuali danni subiti da terzi a seguido di incendio o scoppio del veicolo assicurato, quando questi non è in circolazione; • i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione; • le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali; • le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina; • un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo. |
Atti Vandalici | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Kasko | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Collisione | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Assistenza | La presente garanzia mette a disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti e per tramite della Centrale Operativa dell’Impresa, un aiuto in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia: a) soccorso stradale per guasto (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente pereffettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente b) Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. c) Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture) Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, viene messa a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. Qualora non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, viene messo a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio. d) Anticipo denaro (valida solo per autocarri oltre 35 x.xx) Se l’assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza/insufficienza di disponibilità finanziaria immediata o perché ha subito il furto o lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), è previsto l’anticipo della somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di Euro 5.000,00. I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria (compresi i cristalli) abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante, spese di prima necessità (vitto, alloggio), spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il relativo rientro). e) Invio pezzi di ricambio all’estero (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, si provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. f) Spese di albergo (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, viene gestito il pernottamento e prima colazione g) Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, viene organizzato il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. h) Invio taxi (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, viene inviato un taxi fino all’officina/ carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. i) Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valida per autovetture e camper) Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, verrà organizzato con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo |
Assistenza | j) Trasporto in autoambulanza (valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx) Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, verrà organizzato il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza.Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia. k) Piantonamento del veicolo (valida per autocarri fino a 35 x.xx e per autocarri oltre 35 x.xx): qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l’Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo. I massimali previsti per le singole prestazioni ed i relativi indennizzi si intendono comprensivi di IVA. |
Infortuni del conducente | L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo. Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo. Invalidità permanente: Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità Morte Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Rimborso spese di cura da ricovero In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l’Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento sostenute durante il periodo di ricovero. |
Tutela Legale | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle seguenti garanzie Tutela della circolazione la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino al massimale identificato per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo assicurato. Tutela recupero punti patente L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di: • punti 6 per le patenti A e B; • punti 9 per le patenti superiori. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Furto e incendio | In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno. La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. |
Eventi naturali | Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte. |
Rottura Cristalli | Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. |
Garanzie Varie | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale. |
Atti vandalici | La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno quantificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. |
Kasko | La garanzia non è operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; • in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; • in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato xxxxxxxxx; • in caso di xxxxx conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce. L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
Collisione | La garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; • in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti. L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
Assistenza | • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. • L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. • L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. • L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso. • Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
Infortuni del conducente | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi: • durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti; • se l’assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione; • durante le operazioni di carico/scarico del veicolo; • in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive; • come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci); • in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio. |
Tutela Legale | Sono esclusi dalla garanzia: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrati rituali e/o irrituali dell’art. 17 – Condizioni Particolari della garanzia “Tutela Legale”) • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto) • tasse di registro. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti, tra i quali i più significativi: - Furto Incendio: sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato, con particolare riferimento ad oggetti di valore; - Infortuni conducente: Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio; - Tutela Legale:La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l’Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicate. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894147 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: così come stabilito dall’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva (salvo il caso di sinistro), il contratto si intende risolto con rimborso di premio netto pagato e non goduto da parte dell’Impresa, salvo il caso in cui il contraente/assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Se il contraente/assicurato, intende sospendere la garanzia (esclusivamente per vendita o demolizione del veicolo) in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione all’Impresa che, qualora accordi tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un’appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura, autocarro fino 35 x.xx, autocarro oltre 35 x.xx, rimorchi, camper, a condizione che questi ultimi siano immatricolati da non più di 10 anni (5 anni per le garanzie Kasko e Collisione). I veicoli devono avere un valore commerciale al momento dell’inclusione pari a un minimo di euro 2.500,00 (per autocarri, rimorchi e camper detto valore minimo s’intende innalzato a euro 5.000,00)
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 3 (CVT) è pari al 31,73%, per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,42%, per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 34,19%, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 24,87% e per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie) è pari al 40,08%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DETERMINAZIONE DEL PREMIO 3
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 3
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO 3
ART. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE 3
ART. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 3
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO 3
ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO 4
ART. 10 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA 4
ART. 11 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO 4
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 5
ART. 13 – GARANZIA INCENDIO E FURTO 5
ART. 14 – GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI 5
ART. 15 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI 5
ART. 17 – GARANZIA ATTI VANDALICI 6
ART. 19 – GARANZIA COLLISIONE 7
ART. 20 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE 7
ART. 21 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO 8
ART. 22 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO 8
ART. 23 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI 9
ART. 24 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 9
ART. 25 – CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI 10
ART. 26 – RECUPERO DEL VEICOLO 10
ART. 27 – GARANZIA ASSISTENZA 10
ART. 28 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA 12
ART. 29 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 13
ART. 30 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 13
ART. 31 – GARANZIE PRESTATE 13
ART. 32 – GARANZIA TUTELA LEGALE 14
ART. 33 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE 14
ART. 34 – INSOXXXXXX XXX XXXXXXXX - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 00
XXT. 35 – GESTIONE DEL SINISTRO 15
ART. 36 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 15
ART. 37 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE 15
ART. 39 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE 16
ART. 40 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 16
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 17
ART. 41 – DENUNCIA DEL SINISTRO 17
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) 21
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva del veicolo;
“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
“Assicurato”:
a) nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all’uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
b)nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
c) nelle prestazioni di infortuni: il contraente o, nel caso di azienda, la persona da essa autorizzata.
“Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
“Danno Extracontrattuale”: danno conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale;
“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro;
“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo
al momento del sinistro;
“Degrado d’uso”: deprezzamento di un bene dovuto a usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà;
“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto scelto dall’Assicurato;
“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
“Eurotax”: pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore destinata agli operatori professionali del settore automobilistico. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basati su indagini di mercato;
“Furto”: è il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Franchigia”: importo minimo che rimane a carico dell’Assicurato al momento dell’applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;
“Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l’Assicurato l’utilizzo in condizioni normali;
“Impresa”: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
“Incendio”: l’autocombustione con sviluppo di fiamma;
“Incidente”: l’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
“Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le
quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Istituto di Cura”: l’ospedale, la Casa di Cura, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Clinica Universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 delle Legge 15 marzo 2010 n. 38;
“Legittimo Conducente”: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;
“Polizza”: il documento che prova l’esistenza dell’assicurazione;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla medesima;
“Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
“Quattroruote”: pubblicazione mensile dell’Editoriale Domus S.p.A.;
“Rapina”: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
“Regola proporzionale”: se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l’assicuratore determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro. E’ previsto all’art. 1907 del Codice Civile;
“Residenza”: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
“Rete convenzionata”: le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa.
Durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “rete convenzionata” (con esclusione di quanto previsto per la procedura di pagamento diretto) le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato;
“Rete NON convenzionata”: le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa.
Se la carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
“Scoperto”: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; “Scoppio”: il repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna; “Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
“Sottoassicurazione”: si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del
sinistro (cfr. Regola proporzionale);
“Spese di soccombenza”: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
“Terzo”: di xxxxx non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
“Transazione”: accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale;
“Usura”: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso: l’usura s’individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita a un perito.
“Valore commerciale”: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate.
“Valore a nuovo”: prezzo di listino della casa costruttrice al momento della prima immatricolazione, compresi gli accessori installati sul veicolo e le spese di messa in strada, o il diverso valore risultante da fattura di acquisto (fermo comunque il valore assicurato);
“Valore assicurato”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, ovverosia, in ogni caso, il limite massimo d’indennizzo esigibile dall’Impresa. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto;
“Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle
aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Filo diretto Car Mod. 8002 ed. 2019-10 – Ultimo aggiornamento 30/10/2019
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del contraente/assicurato/Locatario.
Il contraente/assicurato e/o il proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata di premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
In caso di danno totale il contraente/assicurato è tenuto a corrispondere la parte di premio o gli eventuali frazionamenti premio successivi alla risoluzione del contratto per sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro stesso e la data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal contraente/assicurato all’atto della richiesta di pagamento del sinistro.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – XXXXXX XXXXXXX
Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che
ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo.
L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.
ART. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
ART.5 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
ART. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
ART. 7 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato
altrimenti definito, l’assicurato o l’Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso, da effettuarsi a mezzo raccomandata AR, ha effetto:
• nel caso di recesso dell’assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota
parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contraente/assicurato può:
• chiedere che la polizza venga volturata a favore dell’acquirente del veicolo.
In tal caso, se i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di garanzie) restano invariati, l’Impresa emetterà apposita documentazione per contrattualizzare il cambio di contraenza.
Nel caso in cui i parametri di rischio (provincia di residenza e combinazione di garanzie) vengano modificati, l’Impresa
emetterà una nuova polizza intestata al nuovo proprietario;
• chiedere all’Impresa di trasferire l’assicurazione su altro veicolo di sua proprietà. In tal caso l’Impresa rilascerà i nuovi documenti.
ART. 10 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva, il contratto si intende risolto con rimborso di premio netto pagato e non goduto da parte dell’Impresa, salvo il caso in cui il contraente/assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.
L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non siano
intervenuti sinistri.
ART. 11 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Se il contraente/assicurato, intende sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione all’Impresa che, qualora accordi tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un’appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti.
La sospensione potrà essere concessa solo per vendita o demolizione del veicolo.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non
inferiore a tre mesi; qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio deve essere integrato fino a raggiungere 3 mesi. Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il contraente/assicurato abbia richiesto la riattivazione delle garanzie, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall’Impresa. Non è prevista la sospensione per contratti di durata inferiore ad un anno.
La riattivazione del contratto, fermo restando il contraente/assicurato, deve essere fatta mediante sostituzione della polizza e dovrà essere richiesta con lettera raccomandata entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La riattivazione, avviene prorogando la scadenza originaria della polizza per un periodo pari alla durata della sospensione stessa, salvo che la riattivazione venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si darà luogo ad alcuna proroga. L’Impresa all’atto della riattivazione determinerà il premio dovuto dal contraente/assicurato in base alla tariffa in vigore sul contratto alla data della sua sospensione e conteggerà a favore del contraente/assicurato stesso il rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
ART. 12 – VINCOLO
(operante esclusivamente nel caso in cui sulla scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti).
a) per i veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla scheda di polizza, l’Impresa si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:
• a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla
ricezione della relativa denuncia;
• a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che l’Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al contraente/assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella scheda di polizza, salvo che l’Impresa non riceva
autorizzazione in tal senso dall’Ente vincolatario.
b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore. La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla scheda di polizza e pertanto l’Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
• comunicare all’Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla
ricezione della relativa denuncia;
• comunicare all’Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
• non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente finanziatore è fin d’ora autorizzato dal contraente/assicurato.
Il contraente/assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella scheda di polizza, salvo che l’Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall’Ente finanziatore.
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 4 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza – Infortuni del Conducente – Tutela Legale) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI ART. 13 – GARANZIA INCENDIO E FURTO
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
b)furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
Qualora il veicolo assicurato venga danneggiato in conseguenza di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’assicurato, previa detrazione di una franchigia minima pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia
o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.
In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento
diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
ART. 14 – GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti.
Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l’Impresa rimborserà all’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, i costi sostenuti per la:
1) Riparazione a freddo (ottenuta attraverso la tecnica del c.d. tirabolli), applicando al rimborso nessuna franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l’Impresa e una franchigia pari a euro 1.000,00 (mille/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l’Impresa;
2) Riparazione a caldo (ottenuta attraverso il “metodo tradizionale” che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura) applicando al rimborso una franchigia sempre operante pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l’Impresa e a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l’Impresa.
IN RETE | FUORI RETE | |
RIPARAZIONE A FREDDO (punto 1) | 0,00 | 1.000,00 |
RIPARAZIONE A CALDO (punto 2) | 500,00 | 1.500,00 |
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti
rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte.
ART. 15 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l’Impresa opererà in
ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
16.1 Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b)da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
16.2 Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Filo diretto Car, o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Filo diretto Car, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno.
16.3 Danni all’interno del veicolo
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell’Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall’autorità di Polizia.
16.4 Spese Custodia e Parcheggio
L’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro e per anno. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all’assicurato.
16.5 Garanzia Bagaglio
In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.
ART. 17 – GARANZIA ATTI VANDALICI
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo
al momento del sinistro.
Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno qualificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
ART. 18 – XXXXXXXX XXXXX
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
18.1 Oggetto della garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.
18.2 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 20 (rubricato “Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie”), la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione
psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
• in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
• in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato xxxxxxxxx;
• in caso di xxxxx conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce.
L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente
a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
18.3 Criteri di indennizzo Kasko
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno
senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti in polizza.
Tuttavia, in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati,
l’assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la
R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
ART. 19 – GARANZIA COLLISIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
19.1 Oggetto della Garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in
sosta.
19.2 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 20 (rubricato “Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie”), la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo;
• se i danni risultano causati da atti vandalici;
• in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non
congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
19.3 Criteri di indennizzo Collisione
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti, fermo il limite massimo di indennizzo poc’anzi indicato.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti in polizza.
• Tuttavia, in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati,
l’assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la
R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1 ART. 20 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende:
• i danni provocati od agevolati da dolo del contraente/assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
• i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da
ogni altro evento socio-politico;
• i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
• i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste
nel regolamento di gara;
• i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
• i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
• i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
• Sono esclusi parimenti i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi (salvo quanto previsto agli artt. 14 e 17);
• Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente. Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all’Impresa in sede di stipula del contratto, l’Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d. leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:
• trasporto di esplosivi, genericamente intesi;
• trasporto di massa di petrolio o benzina (l’utilizzo di autocisterne per il trasporto di combustibile – gasolio e/o benzina – non è escluso);
• trasporto di sostanze chimiche infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida, compressa o gassosa.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione degli scoperti contrattualmente previsti (con relativi minimi), così come indicato sulla scheda di polizza.
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
ART. 21 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
All’atto della stipulazione della polizza l’assicurato dichiara:
a) la marca, il modello e l’allestimento del veicolo da assicurare;
b) il mese/anno di prima immatricolazione del veicolo, anche se l’immatricolazione fosse avvenuta all’estero;
c) il valore del veicolo, comprensivo del valore degli accessori eventualmente installati;
Il valore assicurato del veicolo ed il relativo premio, riportati nella scheda di polizza, dopo ogni periodo di 12 mesi vengono adeguati automaticamente secondo le tabelle di svalutazione ufficiali riportate dalla rivista Quattroruote o da riviste specializzate e riportati sulla quietanza di rinnovo.
ART. 22 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
22.1 Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad
eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
22.2 Fuori Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni
lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro. L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i prime cinque (5) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all’ora].
Qualora l’assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l’Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in
polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.
2 Danno Totale
L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia, fatto salvo quanto previsto all’art 18.2 per la garanzia Kasko (rubricato “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Kasko”) e all’art. 19.2 (rubricato “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Collisione”) per la garanzia Collisione.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
In caso di perdita totale derivante da furto, resta inteso che l’Impresa applicherà lo scoperto (con il relativo minimo) indicato alla colonna “in rete” così come riportato nella Scheda di polizza.
ART. 23 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo presso l’Autorità Giudiziaria.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 24 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato l’ammontare del danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo
sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell’ammontare del danno l’Impresa terrà conto dell’incidenza dell’IVA quando rimanga a carico
dell’assicurato e l’importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.
In tutti i casi di danno totale, l’assicurato deve far pervenire all’Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
· individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
· verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di incendio, l’assicurato deve inoltre far pervenire all’Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o
dichiarazione equivalente.
L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo.
L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
La cessione da parte dell’Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell’Impresa (derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall’Impresa all’Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s’impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.
ART. 25 – CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
Il contraente/assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) e successive modifiche.
Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dall’Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la
garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.
ART. 26 – RECUPERO DEL VEICOLO
L’assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell’indennizzo, l’eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest’ultimo.
Prima che l’Impresa proceda alla liquidazione del danno l’assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di
agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l’indennizzo.
L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’Impresa.
CAPITOLO 2 - ASSISTENZA
ART. 27 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Garanzie prestate
Soccorso Stradale per guasto
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 500,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.
La franchigia di Euro 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di Euro 500,00 e con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.
La franchigia di Euro 500,00 deve essere corrisposta obbligatoriamente al momento della erogazione della prestazione di
soccorso. In caso contrario l’Impresa si riserva la facoltà di non procedere all’erogazione del servizio.
Recupero fuori strada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Centrale Operativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di:
• Euro 1.000,00 per autovetture, autocarri inferiori a 35 x.xx e camper;
• Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di Euro 5.000,00 relativo alla prestazione “Soccorso stradale” ed a consumo del medesimo) per autocarri superiori a 35 x.xx e rimorchi.
La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.
Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture)
Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:
a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;
b)fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
d)fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.
Restano a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.
Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.
Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.
Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l’Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.
Anticipo denaro
(valida solo per autocarri oltre 35 x.xx)
Se l’assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in
grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza/insufficienza di disponibilità finanziaria immediata o perché ha subito il furto o lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), la Centrale Operativa anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di Euro 5.000,00.
I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria (compresi i cristalli) abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante , spese di prima necessità (vitto, alloggio), spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il relativo rientro).
La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all’Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell’assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro 10 giorni dall’evento. Oltre tale termine l’Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi.
Invio pezzi di ricambio all’estero
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale,
ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione
in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Spese di albergo
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Invio taxi
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valida per autovetture e camper)
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico
i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.
Trasporto in autoambulanza
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia.
Piantonamento del veicolo
(valida per autocarri fino a 35 x.xx e per autocarri oltre 35 x.xx)
Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l’Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo.
I costi di intervento sono a carico dell’Impresa sino ad un importo massimo di Euro 600,00 per evento e per anno assicurativo.
ART. 28 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture
trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
CAPITOLO 3 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE ART. 29 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.
Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo .
Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo.
Per le prestazioni offerte dalla presente garanzia si rimanda a quanto indicato all’art. 31 (Garanzie prestate).
A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’assicurato.
Somme assicurabili
Alla stipula della polizza, il contraente/assicurato può scegliere le garanzie operanti in base alle seguenti combinazioni di somme assicurabili:
combinazione A): morte - inv. perm.: Euro 25.000,00.
rimborso spese da ricovero: Euro 1.500,00. combinazione B): morte: - inv. perm.: Euro 40.000,00.
rimborso spese da ricovero: Euro 2.500,00. combinazione C): morte - inv. perm.: Euro 50.000,00.
rimborso spese da ricovero: Euro 5.000,00.
ART. 30 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:
• durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
• se l’assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
• durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
• in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive;
• come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
• in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
L’Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio. Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.
ART. 31 – GARANZIE PRESTATE
Invalidità permanente
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al
D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche.
Il tutto fermo restando che sarà operante una franchigia assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale.
Tuttavia, qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.
Morte
Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, l’Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall’assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, l’Impresa corrisponde ai Beneficiari l’eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità
permanente.
Rimborso spese di cura da ricovero
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l’Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento. Si precisa che l’Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera.
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente
quietanzate.
Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità permanente.
Controversie - Arbitrato irrituale
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo Medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
CAPITOLO 4 - TUTELA LEGALE
ART. 32 – GARANZIA TUTELA LEGALE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 36 e 38. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali:
• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
• le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente
d’Ufficio (CTU) dal Giudice;
• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
• le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
• per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese;
• per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A.), per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
ART. 33 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
• le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
• le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrati rituali e/o irrituali dell’art. 32 (rubricato “Garanzia Tutela Legale”);
• spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
• tasse di registro.
ART. 34 – INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha
originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo
le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
ART. 35 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/ assicurato.
In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
CAPITOLO 4.1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 36 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 32 (rubricato “Garanzia Tutela Legale”), la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000,00 per ogni sinistro e senza limite annuo.
Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi
connessi al veicolo identificato.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
▪ inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta
▪ mancata comunicazione o diniego di offerta;
▪ mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione.
ART. 37 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La garanzia non è operante:
a)se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e)per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private
CAPITOLO 4.2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 38 - PATENTE A PUNTI
La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in
possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida.
Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni
commesse dopo l’effetto della presente polizza.
Oggetto della garanzia
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:
• punti 6 per le patenti A e B;
• punti 9 per le patenti superiori.
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
ART. 39 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:
Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità
Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza
Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Art. 189 – Omissione di soccorso
Art. 192 – Violazione di posti di blocco
ART. 40 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915
Codice Civile.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale – viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,21 – 20864 Xxxxxx Xxxxxxx (MB). Tel. 039/9890.001 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail: xxxxxx@xxxxx.xx
Modalità di liquidazione
Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
ART. 41 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Per tutti i sinistri il contraente e/o l’assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde
dall’estero occorre comporre il numero
800.894147
x00 000.0000.000
e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.
Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365
giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894147
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000.000 comunicando subito le
seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
Il sinistro potrà essere denunciato anche tramite internet (sul sito xxx.xxxxx.xx. sezione “Denuncia on-line”) seguendo le relative istruzioni.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria,
che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
Precisare alla Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria.
IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO O IN CASO DI EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI VANDALICI
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.
Copia autentica della denuncia deve essere inviata alla Sede dell’Impresa corredata da:
• Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
• Perdita di possesso
• Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco
o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.
In caso di incendio totale occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del
veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
IN CASO DI INFORTUNIO
E’ necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro
nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute “fuori Rete Convenzionata”) nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa
comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.”
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
“Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.”
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce
la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.”
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro:
“L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.”
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
“L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i
terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
“Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono
riportate mediante caratteri di particolare evidenza.”
INFORMATIVA SI SENSI DEL CAPO II SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie
particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 30 ottobre 2019
Set Informativo Filo diretto Car - modello 8002 - aggiornamento 30.10.2019