CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
Accordo Territoriale del comune di (MO) depositato il 28/07/2016
e dall’integrazione decorrenza 01 dicembre 2017 (Legge 431/1998 articolo 2, comma 3; DM del 16 gennaio 2017)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO
Il/La sig./ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nata in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in
XXXXXXXXXXXXXXXXXX N. XXXXX , cittadinanza , di seguito indicata/o come “locatore”
CONCEDE IN LOCAZIONE
- MO, xxx
Xx/xx Xxx./xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX residente a - MO, XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX N. XXX – DOCUMENTO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO ILLIMITATO N. CPITAIXXXXXXXXXXX in corso di validità, di seguito con
denominazione di conduttore che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l’immobile dotata degli elementi accessori indicati più oltre nel contratto e ubicato al seguente indirizzo:
INDIRIZZO E IDENTIFICAZIONE ALLOGGIO | |||||
COMUNE | VIA/PIAZZA | NUM. | PIANO | INTERNO | MQ. CALPEST. |
COMUNICAZIONE ex art. 8, comma 3, del DL 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359:
ALLOGGIO - DATI CATASTALI | ||||||
FOGLIO | MAPPALE | SUBALTERNO | CATEGORIA | CLASSE | VANI | RENDITA |
AUTORIMESSA - DATI CATASTALI | ||||||
FOGLIO | MAPPALE | SUBALTERNO | CATEGORIA | CLASSE | MQ | RENDITA |
CERTIFICAZIONI ALLOGGIO: L’alloggio è dotato di certificazione di conformità o di rispondenza alle norme per quanto riguarda l’impianto elettrico e l’impianto termoidraulico-gas. L’alloggio è dotato di attestazione energetica (APE). Tali documenti sono stati verificati da ACER Modena e una copia è custodita dal locatore ed anche depositata presso la sede di ACER. In particolare, il conduttore dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’alloggio
APE N° | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | RILASCIATO IL: | XXXXXXXXXXXXX | CLASSE: | xxx |
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (Xxxxxx, proroga, rinuncia). Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 dal XXXXXXXXXXXX xx XXXXXXXXXXXXXXXX e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e’ prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare le opere di cui all’articolo 3 della legge n.431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’ articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per rinnovare il contratto a nuove condizioni, ovvero rinunciarvi, con comunicazione all’altra parte delle proprie intenzioni da inviare con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto e’ rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare
nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
ARTICOLO 2 (Canone di locazione). Secondo quanto stabilito tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ASPPI e degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT firmatarie dagli accordi territoriali per il comune di ubicazione del presente immobile, il canone annuo di locazione è convenuto in EURO X.XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere con bonifico o in altra forma da concordare, in 12 rate eguali anticipate di EURO XXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXX/00) ciascuna, scadenti 20 giorni dopo l’inizio mensile del contratto. Il canone può essere aggiornato annualmente (salvo opzione per CEDOLARE SECCA) nella misura del 75% della variazione accertata da ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (detto indice FOI) verificatesi nei dodici mesi precedenti. L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta del locatore, fatta con lettera raccomandata.
CEDOLARE SECCA: Il locatore dichiara di esercitare in sede di prima registrazione del contratto l’opzione per il regime di “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 23/2011, restando pertanto esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata, e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo. La parte locatrice si riserva la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, previa comunicazione al conduttore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della scadenza.
DESCRIZIONE IMMOBILE E PARAMETRI. Le parti contraenti dichiarano a propria responsabilità le seguenti caratteristiche dell’alloggio oggetto della locazione:
SUPERFICIE CALPESTABILE ALLOGGIO | PIANO | ZONA | SUB-FASCIA | PREGIO |
NO |
PARAMENTRI OGGETTIVI DELL’IMMOBILE LOCATO (indicare se presenti) | |||||
TIPOLOGIA A/7 | ARIA CONDIZIONATA | GIARDINO O AREA ORTO | |||
P.TERRA / 1° PIANO O ALTRO CON ASCENSORE | ALLARME INTERNO O INFERRIATE | PARCHEGGIO RISERVATO | |||
BALCONE | CANTINA E/O SOFFITTA | CLASSE ENERGETICA A-B-C-D | |||
AUTORIMESSA O BOX | PORTA BLINDATA O CANCELLO SICUREZZA | ABITAZIONE MAX 10 ANNI O RISTRUTT. MAX 10 ANNI | |||
DOPPI SERVIZI |
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL’ALLOGGIO (indicare con X o specificare) | MILLESIMI | |||
CENTRALIZZATO | AUTONOMO A GAS | ALTRO: | MILLESIMI PROPRIETA’ | MILLESIMI ASCENSORE |
ARREDI - INDICARE CON (X): | ARREDATO | PARZ. ARREDATO | NON ARREDATO |
ARTICOLO 3 (Deposito cauzionale). A garanzia delle obbligazioni contrattuali il conduttore versa al locatore o delegato - che con la firma del contratto ne rilascia eventualmente quietanza - la somma di EURO 1.200,00 (MILLEDUECENTO/00) pari a 3 mensilità, non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale sarà restituito al conduttore al termine della locazione insieme agli interessi maturati nella misura legale, previa verifica dello stato dell’immobile conforme a come era stato consegnato salvo il normale deperimento d’uso e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale è corrisposta prima della firma del contratto. Il presente contratto, quando firmato dalle parti, ha valore di ricevuta. Non vengono previste altre forme di garanzia in carico all’inquilino.
ARTICOLO 4 (Oneri accessori – Spese condominio). Per la disciplina di ripartizione degli oneri accessori le parti applicheranno la Tabella oneri accessori, allegato D al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15.03.2017). Per quanto ivi non previsto, le parti richiamano le norme vigenti, gli usi locali e le tabelle concordate fra le organizzazioni della proprietà e dell’inquilinato stipulanti il presente accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire alle scadenze indicate nei piani di ripartizione a preventivo e consuntivo approvati dall’assemblea condominiale. Il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di avere visione - anche
tramite XX.XX. - presso il locatore o l’amministratore condominiale dei documenti giustificativi delle spese. Le parti si accordano affinché non vengano versati, con la prima rata del canone annuale, acconti sulle spese condominiali di spettanza del conduttore.
ARTICOLO 5 (Spese di registro e bolli). Le eventuali spese di bollo per il presente contratto nonché quelle di registrazione sono suddivise al 50% tra locatore e conduttore. Il locatore provvede, anche con l’assistenza di terze parti, alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Il locatore provvederà ad anticipare le spese di registrazione del contratto, e il conduttore rimborserà la quota di sua spettanza.
ARTICOLO 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione). Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonché di oneri dovuti, se di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 55 Legge n.392 del 27/7/1978. La vendita dell’immobile non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione alla scadenza del contratto.
ARTICOLO 7 (Uso dell’immobile e nucleo). L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente conviventi, facendo fede la documentazione di residenza anagrafica. Il conduttore si impegna a non ospitare permanentemente altre persone nell’appartamento, fatto salvo l’accrescimento naturale del nucleo familiare. Inoltre è vietata la sublocazione totale o parziale. Il mancato rispetto degli obblighi della presente clausola è causa di risoluzione contrattuale. Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della Legge 392 del 27/7/1978 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.
ARTICOLO 8 (Recesso del conduttore). La rinuncia del conduttore si intende valida quando questi invia al locatore lettera raccomandata AR con preavviso massimo di sei mesi, assumendone le relative spese dell’imposta di registro per la eventuale risoluzione anticipata del contratto. E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi documentabili, previo avviso a mezzo lettera raccomandata con tre mesi di anticipo prima di lasciare l’alloggio.
ARTICOLO 9 (Consegna immobile, regolamento, comportamento). Il conduttore dichiara di aver visitato l’immobile locato e di averlo trovato adatto all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del bene. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato in cui l’ha ricevuto, salvo deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile, da intendersi con la sottoscrizione del contratto conosciuto ed accettato. Si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini. E’ in ogni caso fatto obbligo al conduttore di osservare condotte civili e di buon vicinato. E’ vietato compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi art. 1590 del Codice Civile di quanto segue:
STATO MANUTENTIVO ALLOGGIO (INDICARE CON (X): | STATO MANUTENTIVO DELLO STABILE (INDICARE CON (X): | ||||
DISCRETO | BUONO | OTTIMO | DISCRETO | BUONO | OTTIMO |
LIVELLO FINITURE ALLOGGIO (INDICARE CON (X): | LIVELLO FINITURE DELLO STABILE (INDICARE CON (X): | ||||
DISCRETO | BUONO | OTTIMO | DISCRETO | BUONO | OTTIMO |
CONDIZIONE RISCONTRATA AD AVVIO LOCAZIONE (indicare) | ||||
PAVIMENTI | PARETI | PORTE | FINESTRE | SANITARI |
TINTEGGIO (INDICARE CON (X) | TINTEGGIATO | NON TITNTEGGIATO |
ARTICOLO 10 (Modifiche e danni). Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti non dipendenti dal locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 11 (Assemblea condominiale). Il conduttore ha diritto di voto nell’assemblea condominiale, in luogo del proprietario, nelle delibere relative alle spese/modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha diritto di intervenire, senza voto, su quelle relative alla modifica degli altri servizi comuni. In caso si tratti di edificio non in condominio, il
conduttore ha gli stessi diritti in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria e i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 12 (Impianti). Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente di quell’impianto; in caso di inosservanza il locatore è autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.
ARTICOLO 13 (Accesso). Il conduttore deve consentire al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati l’accesso all’unità immobiliare, per motivate ragioni, tra le quali l’intenzione di vendere, nel qual caso il conduttore deve consentire la visita una volta la settimana per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi o secondo gli usi locali.
ARTICOLO 14 (Commissione di conciliazione). La commissione di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (emanato ai sensi della legge 431/98 art.4 comma 2) è composta da 3 membri di cui uno scelto dal locatore e uno dal conduttore fra appartenenti alle rispettive organizzazioni sindacali ed un terzo con funzioni di Presidente, scelto dagli altri due membri. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 15 (Varie). A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge 675/96 e Decreto Lgs 196/03). Per quanto non previsto in contratto le parti rinviano alle discipline del C.C., delle leggi n. 392/78 e n. 431/98 e agli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’accordo territoriale del Comune ove è sito l’immobile stesso.
ARTICOLO 16 (FONDO DI GARANZIA). La parte locatrice e la parte conduttrice si danno atto che con la sottoscrizione del presente contratto aderiscono all'iniziativa realizzata mediante CONVENZIONE TRA L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA E ACER MODENA volta all'attivazione del Fondo di Garanzia così come meglio dettagliata più oltre nel presente contratto. Ai fini della gestione delle garanzie, una copia del contratto è depositata presso ACER Modena.
APPENDICE: GARANZIA SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DISCIPLINA DEL FONDO
Fra il locatore ed il conduttore del contratto di locazione soprascritto e ACER (Azienda Casa Xxxxxx-Romagna) di Modena – c.f. 00173680364 - soggetto gestore del Fondo di Garanzia a ciò delegata in virtù di specifico Accordo con l’UNIONE COMUNI DEL SORBARA del 17/12/2014 (deliberazione di Giunta n.103) – qui rappresentata dal Presidente sig. XXXXXX XXXXXXXXXX - nato a Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx il giorno 19/06/1953 codice fiscale XXXXXX00X00X000X e domiciliato per la carica presso la sede ACER in viale Xxxxxx Xxxxxxxx 5 – 41123 Modena - premesso che è stato istituito dall’Unione Comuni del Sorbara mediante Accordo con Acer Modena un Fondo di Garanzia per la locazione (Servizio Affitto Casa Garantito, in sigla ACG) destinato alla copertura dei rischi di morosità nel pagamento del canone e delle spese accessorie da parte del conduttore, di danni all’alloggio da imperizia del conduttore e per eventuali spese legali; le parti firmatarie del contratto di locazione dichiarano di essere a conoscenza dell’Accordo e della Guida Operativa che regolano il Fondo disciplinato dall’Accordo sopra indicato, e intendono aderirvi; ACER funge da soggetto gestore del Fondo di Garanzia per tutti i contratti stipulati nell’ambito dell’iniziativa Affitto Casa Garantito del Comune aderente; ACER ha espletato le verifiche riguardanti lo stato dell’alloggio e la definizione del canone di locazione;
si conviene e si stipula quanto segue
A - 01. Fondo di Garanzia. Il locatore e il conduttore sottoscrivono, unitamente al contratto di locazione, la presente parte del contratto che disciplina gli obblighi e i diritti che le parti medesime assumono in relazione all’accesso al Fondo di garanzia (di seguito anche “Fondo”). ACER sottoscrive la presente sezione in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per conto dell’Unione del Sorbara e del Comune aderente.
A - 02. Gestione. ACER Modena si impegna a gestire, per il presente contratto di locazione, il Fondo di garanzia, adempiendo a tutti i procedimenti amministrativi inerenti e conseguenti e più in particolare a curare le attività di verifica, liquidazione ed erogazione ai locatori, delle somme ad essi dovute a valere sul Fondo di garanzia, in relazione alla morosità per canoni impagati, per spese accessorie non corrisposte, per danni da imperizia del conduttore e al rimborso delle spese legali, nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi punti.
A - 03. Garanzia per rimborso morosità canoni e oneri accessori (ivi incluse le spese condominiali) e danni da imperizia nella conduzione dell’alloggio. Le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia a favore dei locatori a copertura di morosità canoni, mancato pagamento oneri accessori e danni all’alloggio per imperizia nella conduzione sono prestate fino alla concorrenza massima di Euro 6.000 (seimila/00) IVA inclusa per ciascun contratto, anche qualora i costi accertati risultassero di ammontare superiore a tale limite. Tale limite include inoltre l’eventuale rimborso di spese legali sostenute per procedimenti relativi a finita locazione e per intimazione di sfratto per morosità, per un valore massimo di euro 1.500 (millecinquecento/00) inclusivo di IVA. Il valore del rimborso inerente eventuali danni da imperizia del conduttore sarà definito da ACER in base alla documentazione presentata dal locatore e alla condizione iniziale dell’alloggio come risultante dalla documentazione raccolta da ACER in fase di avvio del contratto. In nessun caso l’ammontare del rimborso complessivo sul contratto potrà superare la somma di euro 6.000 (seimila/00).
A - 04. Procedimenti legali. La copertura di garanzie per le spese legali esclude i procedimenti di solo recupero delle somme dovute dall’inquilino al locatore.
I locatori per l’attivazione e lo svolgimento dei procedimenti legali potranno avvalersi di legali di propria fiducia il cui nominativo e i relativi recapiti dovranno essere comunicati ad ACER a cura del locatore o del legale medesimo, entro 8 giorni dalla data di affidamento dell’incarico e in forma scritta.
I locatori, qualora non intendano incaricare direttamente un legale di propria fiducia, potranno chiedere di avvalersi di servizi legali appositamente convenzionati con ACER che renderà noto in anticipo le tariffe professionali che verranno applicate. Anche nel caso il legale incaricato sia stato individuato tramite richiesta ad ACER, l’incarico professionale intercorrerà sempre ed esclusivamente tra il locatore e il professionista incaricato e il rimborso delle spese legali spetterà entro il limite massimo di € 1.500,00 ( IVA inclusa) per singolo contratto. Il locatore, all’atto della liquidazione del rimborso da parte di ACER a valere sul Fondo di Garanzia, si obbliga a surrogare ACER in tutte le sue ragioni e diritti verso il conduttore, per i crediti maturati o che dovesse maturare verso il conduttore, sia in sorte capitale con accessori di legge sia per le spese legali delle procedure, fino alla concorrenza delle somme rimborsate tramite il Fondo di Garanzia. Il locatore si impegna a fornire ad Acer Modena tutte le informazioni in proprio possesso ritenute utili per il recupero del credito.
A – 05. Recupero del credito dopo procedimento legale. Le attività di recupero verso gli inquilini delle somme erogate tramite il Fondo di Garanzia a vantaggio dei locatori debbono essere autorizzate dall’Unione del Sorbara e/o dal Comune aderente. Le spese sostenute per le specifiche attività di recupero del credito sono sostenute inizialmente dal Fondo di Garanzia. Le somme recuperate attraverso procedimento legale (inclusi i costi del procedimento) vengono versate sul Fondo di Garanzia, per il ripristino di quanto utilizzato.
A - 06. Comunicazioni del Locatore. Il locatore è tenuto a comunicare in forma scritta ad Acer nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia e nel rispetto dei termini sotto indicati, il verificarsi dei seguenti eventi:
a) entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del pagamento: due canoni mensili non pagati dall’inquilino;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento: spese accessorie e pendenze condominiali non pagate dall’inquilino, se equivalenti al valore di almeno due canoni di affitto;
La tardiva comunicazione dei suddetti eventi può determinare una riduzione della garanzia prestata per rimborso per un valore pari a €10,00 per ogni giorno di ritardo, facendo fede la data di invio della comunicazione ad ACER Modena. In seguito alle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) ACER avvierà l’istruttoria, in contraddittorio con il locatore, per l’invio della diffida/intimazione di pagamento al conduttore e per la valutazione delle ulteriori azioni da intraprendere, tra cui l’affidamento da parte del locatore dell’incarico di assistenza legale.
A – 07. Durata delle garanzie. Le garanzie offerte dal Fondo avranno durata e validità per un periodo massimo di 6 anni di contratto. Vale a dire per la durata dei primi 3+2 anni e di un anno ulteriore in caso il contratto fosse poi rinnovato tacitamente di ulteriori 3 anni per volontà delle parti. Decorsi sei anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione, cesserà comunque ogni forma di garanzia. I 6 anni di copertura divengono 7 in caso di utilizzo del periodo contrattuale 4 anni + 2 di proroga.
In caso di cessazione del rapporto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, le garanzie si estenderanno, nei limiti economici indicati ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo, fino all’effettivo rilascio dell’immobile. In tutti i casi in cui la comunicazione ad ACER della situazione di morosità da parte del locatore sia stata effettuata entro il termine di copertura della garanzia, questa si estenderà anche al periodo necessario per la liberazione dell’immobile, in seguito all’avvio della procedura di sfratto per morosità. Per quanto riguarda eventuale rimborso per danni da imperizia nella conduzione, la richiesta e la valutazione verranno effettuate nelle settimane immediatamente successive al rilascio definitivo dell’immobile da parte dell’inquilino o degli occupanti, e al rientro in pieno possesso dell’alloggio da parte del locatore; ACER fornirà le indicazioni al locatore sugli adempimenti necessari per la richiesta di risarcimento danni all’alloggio.
A - 08. Verbale di Consegna. La mancata consegna ad ACER del VERBALE DI CONSEGNA dell’alloggio entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, porta alla decadenza automatica da ogni garanzia.
A – 09. Termini per la liquidazione dei rimborsi a valere sul Fondo di Garanzia. I rimborsi spettanti al locatore saranno effettuati da Acer esclusivamente ad avvenuto rilascio dell’immobile da parte del conduttore. I rimborsi saranno liquidati entro 90 giorni dalla presentazione da parte del locatore della documentazione comprovante i canoni di affitto rimasti insoluti, le spese accessorie corrisposte per coprire quanto dovuto dall’inquilino, documentazione anche fotografica sui danni da imperizia e preventivi per il ripristino dell’alloggio, fattura delle spese legali sostenute. In caso di incompletezza dei documenti prodotti, Acer provvederà a chiederne integrazione. La decorrenza dei termini per la liquidazione dei rimborsi rimarrà sospesa fino alla data di avvenuta integrazione della documentazione.
A - 10. Norme antielusive. In caso di cessazione del contratto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, non sarà possibile per il locatore la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con accesso ai benefici ACG con riguardo alle unità immobiliari oggetto del contratto cessato.
Non sarà possibile la stipula di contratti ACG con conduttori che nei tre anni precedenti la data di inserimento nella lista dei richiedenti alloggio presso il Comune aderente siano stati oggetto di procedimenti legali di sfratto per morosità.
Non è consentita la stipula di ulteriori contratti di locazione con accesso ai benefici ACG da parte di proprietari/locatori che abbiano in corso contratti di locazione ACG, in numero massimo di cinque.
INFORMATIVA E CONSENSO EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 679/2016.
CONTRAENTI: I contraenti dichiarano di aver ricevuto apposita informativa di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e di esprimere pertanto esplicito consenso ad ACER Modena, al Comune di ubicazione dell’immobile, al Comune di provenienza e di destinazione dell’inquilino, alla UNIONE cui aderisce il Comune, affinché i dati personali qui conferiti, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, possano essere trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per gli scopi indicati ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati. I contraenti dichiarano altresì di aver ricevuto informativa sul trattamento dei dati personali nonché sulle modalità di esercizio della tutela dei propri diritti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (con riferimento alle parti non abrogate dalla normativa europea di cui al Regolamento UE 679/2016). Tale consenso è fornito anche in relazione ai dati riguardanti i componenti del nucleo familiare occupante a qualunque titolo l’immobile.
LOCATORI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà essere richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare.
NOTA BENE: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile senza alcun onere presso la sede e/o visionabile sul sito internet aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto in data: XXXXXXXXXXXXXX ACER Modena
La parte locatrice
La parte conduttrice
A mente degli articoli 1341 e 1342 2° comma C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13,
14, 15 e 16 del presente contratto. La parte locatrice
La parte conduttrice