CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
"madeincolours"
Tra
• madeincolours srl, con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx, 0 - P.I. 08656080960, iscritta nel Registro Imprese di Milano al N° 2040054, in persona del Legale Rappresentante D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (C.F. KHLMHL68A63F205J);
(d’ora in avanti denominata semplicemente “CONCEDENTE”)
e
• , con sede in ( ), via , C.F. - P.I. , iscritta nel Registro Imprese di al N° , in persona del Legale Rappresentante (C.F. );
(d’ora in avanti denominata semplicemente “CONCESSIONARIO”) di seguito collettivamente definite “PARTI”
PREMESSO
i. che la CONCEDENTE è titolare del qui riprodotto Marchio collettivo
"madeincolours" (allegato A)
(in seguito il MARCHIO) per i prodotti delle seguenti classi:
(a) classe 2:
Colori; vernici; lacche.
(b) classe 16:
Carta, cartone; tovaglioli di carta; fazzoletti di carta; carta igienica; rotoli di carta per la casa; quaderni e blocchi di carta; fogli di carta; imballi di carta e cartone; sacchetti di carta; tovaglie di carta; carta da regali; decorazioni di carta; nastri di carta, buste di carta; carta per alimenti; stampati; articoli per ufficio; corredo di cartoleria e di materiale di insegnamento; decorazioni e
materiale artistico e di divulgazione; prodotti di carta monouso; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone; sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica;
(c) classe 17:
Plastica; prodotti in materie plastiche semilavorate.
(d) classe 18:
Cuoio ed imitazioni di cuoio; pelle ed imitazioni della pelle, valigie; borse; portafogli e altri tipi di borse; astucci per chiavi; cartelle, buste (articoli di pelletteria); ombrelli e ombrelloni; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
(e) classe 19:
Legno; legno semilavorato; legno artificiale; legno lavorato; sughero agglomerato; parquet in legno; laminati in legno; costruzioni in legno; pannelli in legno; pavimentazioni in legno; recinzioni non metalliche; costruzioni in legno.
(f) classe 23:
Fili e filati per uso tessile.
(g) classe 24:
Materie tessili; stoffe; tessuti e sostituti per prodotti tessili; tende; tendaggi; cordoni o fasce per tende in materie tessili; articoli tessili in pezza; tappezzerie murali in materie tessili; coperte da letto e copritavoli; biancheria da letto e biancheria per la tavola.
della “Classificazione di Nizza”;
ii. che l'uso del MARCHIO è disciplinato dal Regolamento d'uso del marchio collettivo “madeincolours” (in seguito il "REGOLAMENTO" – qui allegato sub B) e dai disciplinari in esso richiamati;
iii. che il CONCESSIONARIO ha presentato domanda di concessione della presente licenza d'uso del MARCHIO per i prodotti specificati nella domanda, dichiarando di possedere i requisiti e di assumere gli impegni previsti nel REGOLAMENTO e nel presente contratto di licenza (di seguito il CONTRATTO);
tutto ciò premesso, le Parti
STIPULANO E CONVENGONO
quanto segue:
Art.1 Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la licenza d’uso - senza esclusiva - del MARCHIO per i seguenti prodotti (in seguito “PRODOTTI”):
(i) Colori, vernici, lacche
(ii) Carta e cartone
(iii) Pelle e cuoio
(iv) Legno
(v) Fiocchi, filati, pezze, capi e tessuti tessili
(vi) Altri substrati tinti, stampati o colorati all’interno dell’Unione Europea
e per i beni-articoli-manufatti realizzati mediante l’utilizzo di PRODOTTI ed eventuali ulteriori materie/materiali/sostanze che non siano in contrasto con le finalità del MARCHIO (in seguito i BENI).
Art. 2 Requisiti
2.1. Il CONCESSIONARIO dichiara di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione all'uso del MARCHIO previsti all'art. 4 del REGOLAMENTO, ossia:
(i) localizzazione: la produzione e la colorazione dei PRODOTTI e/o la realizzazione dei BENI deve avvenire all’interno dell’Unione Europea;
(ii) normative: detta produzione, colorazione, realizzazione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei e nazionali (luogo di produzione e colorazione);
2.2. il CONCESSIONARIO, inoltre, si impegna a:
(i) utilizzare il MARCHIO solo in relazione ai PRODOTTI e ai BENI colorati in conformità a quanto stabilito nel REGOLAMENTO e nei disciplinari ad esso richiamati;
(ii) rispettare il presente CONTRATTO ed il relativo REGOLAMENTO.
Art. 3 REGOLAMENTO d’uso del marchio
3.1. Il REGOLAMENTO costituisce parte integrante e sostanziale del CONTRATTO: pertanto, ogni riferimento al CONTRATTO nella presente scrittura si intende comprensivo delle previsioni del REGOLAMENTO. Salvo diversa indicazione, le definizioni utilizzate nel presente contratto hanno il significato specificato nel REGOLAMENTO. La riproduzione più o meno integrale nel presente contratto di disposizioni del REGOLAMENTO non costituisce una limitazione all'applicabilità delle restanti previsioni del medesimo.
3.2. Al fine di meglio perseguire le finalità del MARCHIO, ovvero in caso di modifiche alle normative esistenti, afferenti il MARCHIO e/o i PRODOTTI la CONCEDENTE si riserva la facoltà di emendare a propria discrezione le disposizioni del REGOLAMENTO.
Le modifiche diventeranno efficaci all'atto della pubblicazione con mezzi idonei a portarle a conoscenza dei LICENZIATARI o, in mancanza, all'atto del ricevimento della comunicazione individuale inviata dalla CONCEDENTE al CONCESSIONARIO. Il CONCESSIONARIO, in ogni caso, in seguito all'avvenuta pubblicazione o, in mancanza, al ricevimento della comunicazione, avrà facoltà di recesso dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla CONCEDENTE, entro 30 (trenta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e PEC.
Art. 4 Concessione della licenza
4.1. La CONCEDENTE concede al CONCESSIONARIO, che accetta, la licenza d’uso non esclusiva del MARCHIO per contraddistinguere i PRODOTTI e i BENI dal medesimo commercializzati, alle condizioni stabilite nel CONTRATTO e nel REGOLAMENTO.
4.2. Il CONCESSIONARIO, sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà abbinare al MARCHIO i propri marchi o segni distintivi, sempre che non ne derivi pregiudizio per l'immagine della CONCEDENTE o inganno per il consumatore.
4.3. Come previsto nel REGOLAMENTO, il CONCESSIONARIO si obbliga espressamente ad usare il MARCHIO solo per contraddistinguere i PRODOTTI o i BENI e non potrà farne uso in relazione a manufatti-articoli-beni diversi. E', comunque, vietato qualsiasi uso del MARCHIO che possa indurre in inganno il consumatore e/o i terzi circa la qualità, l’origine o altre caratteristiche dei PRODOTTI e/o BENI contraddistinti dal MARCHIO.
Il CONCESSIONARIO potrà utilizzare il MARCHIO anche per contraddistinguere manufatti-articoli che contengono materie/materiali/sostanze diverse da PRODOTTI e BENI a condizione che l’incidenza di detti componenti non superi il 10% del “peso” del manufatto stesso. In tale percentuale non saranno computati gli accessori (per esempio bottoni, cerniere, filo da cucire, ecc.).
4.4. Con l’ottemperamento alle disposizioni del CONTRATTO si intende - tra l’altro -
(i) promuovere e proteggere l’industria/la produzione “Made in Europe”;
(ii) istituire un efficace sistema di controllo delle aziende utilizzatrici del MARCHIO;
(iii) diffondere e portare a conoscenza dei consumatori, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche dei prodotti finiti realizzati con materiali identificati con il MARCHIO;
Il CONTRATTO, pertanto, non comporta limitazioni di alcun tipo alla libertà imprenditoriale del CONCESSIONARIO con riguardo, a titolo esemplificativo, a territori, clientela, prezzi e condizioni di vendita, libera circolazione dei PRODOTTI contraddistinti dal MARCHIO o altre scelte imprenditoriali, che rientrano tutte nella piena discrezionalità e responsabilità del CONCESSIONARIO.
Art. 5 Controlli
5.1 In conformità a quanto previsto dall’art. 7 del REGOLAMENTO, Il CONCESSIONARIO si impegna a consentire al CONCEDENTE ed ai propri incaricati di effettuare, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del MARCHIO e il rispetto del REGOLAMENTO.
Il CONCESSIONARIO sarà tenuto a comunicare e/o fornire al CONCEDENTE i dati e le informazioni necessarie per permettere le verifiche e i controlli in questione, collaborando per l’esecuzione degli stessi.
Gli incaricati della CONCEDENTE potranno accedere in qualsiasi momento dell’orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi del CONCESSIONARIO.
Gli incaricati riferiranno l’esito dei controlli di cui sopra alla CONCEDENTE anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti indicati negli artt. 10 – 11 del REGOLAMENTO.
5.2 L’eventuale rifiuto da parte del CONCESSIONARIO di sottoporsi a tali controlli costituisce violazione del contratto e comporta, tra l’altro, l'applicazione delle sanzioni previste dal REGOLAMENTO.
5.3 Qualora, a seguito dei suddetti controlli, venissero accertate violazioni al CONTRATTO e/o al REGOLAMENTO la CONCEDENTE avrà facoltà di porre a carico del CONCESSIONARIO gli oneri originati dai controlli medesimi, fatto salvo ogni ulteriore rimedio.
Art. 6 Corrispettivo
6.1. A titolo di corrispettivo per la concessione della presente licenza, il CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere alla CONCEDENTE gli importi indicati nel qui unito allegato C nei termini ivi previsti.
6.3 Il/la recesso/risoluzione del CONTRATTO ovvero la sospensione e/o revoca al diritto di utilizzo del MARCHIO in nessun caso comporteranno il diritto alla ripetizione delle somme versate dal CONCESSIONARIO e/o il venir meno dell’obbligo di quest’ultimo a corrispondere quanto eventualmente ancora dovuto in forza degli impegni dal medesimo assunti.
Art. 7 Obblighi del CONCESSIONARIO - autorizzazioni
7.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a:
(i) usare e riprodurre il MARCHIO esclusivamente secondo le modalità, i colori, le forme e le scritte previamente fornite dalla CONCEDENTE (o eventualmente concordate in sede di concessione/rinnovo della licenza); la CONCEDENTE fornisce agli aventi diritto all’uso la versione completa e a colori del MARCHIO; in ogni caso, riprodurre il Marchio nella sua interezza, anche in dimensioni di diverse grandezze, purché con le proporzioni compositive di cui al precedente punto (i) delle premesse;
(ii) comunicare alla CONCEDENTE ogni eventuale uso del MARCHIO indebito o non conforme al CONTRATTO o al REGOLAMENTO da parte di terzi di cui dovesse venire a conoscenza;
(iii) comunicare alla CONCEDENTE, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, gli eventuali cambiamenti di ragione/denominazione sociale, trasformazione della propria forma giuridica, cambiamenti di sede, apertura/chiusura di unità produttive e/o sedi secondarie;
7.2 Il CONCESSIONARIO autorizza il CONCEDENTE alla propria iscrizione in appositi elenchi-banche dati (DATABASE), aggiornati e gestiti da soggetti terzi dalla seconda incaricati, e consultabili tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o eventuali futuri altri.
Il CONCESSIONARIO si obbliga altresì a fornire alla CONCEDENTE e/o ai soggetti da questa indicati, informazioni merceologiche e/o di tracciabilità dei PRODOTTI – BENI che verranno resi pubblici nel siti sopra richiamati.
Art. 8 Applicazioni terze
8.1. Il CONCESSIONARIO è a conoscenza delle finalità e degli obiettivi del MARCHIO; lo stesso è consapevole della necessità di potere e/o dovere comunicare informazioni – dati
– etc. a, e tra, i diversi concessionari del MARCHIO, e/o la CONCEDENTE ovvero i soggetti da questa indicati.
Al fine di permettere/agevolare tale scambio di informazioni il CONCESSIONARIO si impegna ad aderire ad un network ed a utilizzare il software-applicazione indicati dalla CONCEDENTE (attualmente: network CLEVIRIA e software THELA). L’adesione al
network entro 30 giorni dalla stipula del seguente contratto è una condizione necessaria per la validità del presente contratto.
Detta adesione al network e utilizzo del software avverranno mediante la sottoscrizione di appositi contratti da stipularsi direttamente tra il CONCESSIONARIO e i soggetti indicati dalla CONCEDENTE.
I costi per la partecipazione al network e per l’utilizzo del software-applicazione sono indicati nel qui unito allegato D.
8.2 Il CONCEDENTE offre al CONCESSIONARIO, ai suoi clienti, o ad altri utilizzatori dei suoi prodotti (complessivamente in seguito definiti CLIENTI), la possibilità di acquistare e applicare ai propri PRODOTTI - BENI, nel rispetto di quanto previsto nella presente scrittura, un’etichetta di rintracciabilità recante il MARCHIO, mediante la sottoscrizione di appositi contratti da stipularsi direttamente tra il CONCESSIONARIO e i soggetti indicati dalla CONCEDENTE (attualmente UNICATAG srl).
L’utilizzo della sopradetta etichetta consentirà ai consumatori (i) di accedere a servizi web in apposito sito ove il CLIENTE potrà, a sua discrezione, registrare in formato pre- strutturato dal sito WEB, informazioni merceologiche/articolo o di rintracciabilità dello stesso, che vorrà rendere noti ai consumatori e (ii) di comunicare e/o condividere informazioni con cliente o concessionario.
La stessa etichetta consentirà al CLIENTE di gestire in maniera riservata informazioni di tracciabilità che non vorrà rendere nota al consumatore.
E’ inteso che i consumatori potranno interrogare detta etichetta per un determinato periodo dalla data di acquisto della stessa e limitatamente ai servizi disponibili sullo stesso sito WEB al momento dell’acquisto della stessa.
8.3 In qualsiasi momento, il CONCESSIONARIO od un suo CLIENTE, potrà richiedere la sospensione del servizio WEB complessivo riguardante tutte le sue etichette e quindi la rimozione, complessiva, di tutte informazioni ad esse legate salvo le informazioni di tipo informativo e non specifico al cliente che il CONCESSIONARIO ritenga debbano rimanere attivi.
Laddove il CONCESSIONARIO e/o i suoi CLIENTI e/o altri intendano avvalersi di dette etichette, queste potranno essere acquistate da UNICATAG srl, o da altra società indicata dalla CONCEDENTE.
8.4 L’acquisto delle etichette da parte dei CLIENTI di un CONCESSIONARIO, dovranno preventivamente essere autorizzate dal CONCESSIONARIO medesimo.
Quest’ultimo sarà tenuto a comunicare alla CONCEDENTE i nominativi dei CLIENTI che intendono acquistare/acquistano le etichette ed è responsabilità del CONCESSIONARIO verificare che dette etichette vengano applicate esclusivamente su BENI come qui definiti.
Art. 9 Durata della licenza d’uso
9.1 Il contratto acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e cessa dopo 12 mesi dalla sottoscrizione. Esso si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo il diritto di recesso di ciascuna parte, da comunicarsi all’altra a mezzo lettera raccomandata con a/r e PEC osservando tre mesi di preavviso.
9.2 In caso di esercizio del recesso da parte del CONCEDENTE, al CONCESSIONARIO non è dovuta alcuna indennità o risarcimento per il venire meno del diritto d’uso del MARCHIO.
Art. 10 Responsabilità
10.1. La CONCEDENTE, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti del CONCESSIONARIO per cause di:
(i) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di MARCHIO;
(ii) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del MARCHIO.
(iii) concessione del diritto e/o utilizzo del marchio da parte di soggetti terzi – altri concessionari;
(iv) scambio/divulgazione di dati e informazioni.
10.2. Il CONCESSIONARIO assume ogni responsabilità per i PRODOTTI e/o i BENI, compresa, a titolo esemplificativo, quella relativa alla loro progettazione, fabbricazione, marcatura, etichettatura, uso, promozione, distribuzione, vendita e conformità alle norme di legge in vigore, e si impegna pertanto a manlevare e a tenere la CONCEDENTE indenne da qualsiasi responsabilità al riguardo.
10.3. Il CONCESSIONARIO si impegna, inoltre, a manlevare e a tenere la CONCEDENTE indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti degli acquirenti dei PRODOTTI e/o i BENI e di eventuali altri aventi causa del CONCESSIONARIO derivante dalla violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del MARCHIO.
10.4 Il CONCESSIONAIRIO è l’unico responsabile dei dati e delle informazioni fornite all’atto della propria iscrizione e delle informazioni che la stessa comunica alla CONCEDENTE e che potranno essere divulgate e/o pubblicate sul sito della CONCEDENTE o tramite altri strumenti.
Art.11. Cessazione degli effetti del contratto
11.1 per effetto della cessazione del contratto per qualunque motivo:
a) il CONCESSIONARIO decadrà da qualsiasi diritto di ulteriore utilizzo del MARCHIO;
b) il CONCESSIONARIO comunicherà per iscritto alla CONCEDENTE, con il recesso, oppure entro 7 giorni dalla comunicazione ex art. 1456 c.c. 2° comma o dal recesso della CONCEDENTE, l'entità delle scorte di PRODOTTI e/o dei BENI in xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx ed il materiale informativo e tutto quanto ancora possa essere collegato al MARCHIO.
c) Il CONCESSIONARIO è tenuto a distruggere, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dalla CONCEDENTE, in presenza di incaricati di quest’ultima, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che riproduce il MARCHIO o in cui il MARCHIO è stato stampato o impresso o che richiama la sua qualità di CONCESSIONARIO.
Art. 12 Norme applicabili
12.1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni precedente accordo avente ad oggetto l'uso del Marchio.
12.2. Le premesse e gli allegati del presente contratto costituiscono parte integrale dello stesso.
12.3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, comprensivo del Regolamento, si rinvia alle norme di legge applicabili.
12.4. Fatte salve le previsioni dell'articolo 3.2, ogni modifica del presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto tra le parti, a pena di nullità.
Art. 13 Clausola risolutiva espressa
13.1 Le PARTI convengono che il CONTRATTO potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazioni da inviarsi da una parte all’altra a mezzo racc.
a.r. e/o (PEC) nel caso in cui si verifichi un inadempimento ad una delle seguenti obbligazioni: 2. Requisiti; 5. Controlli; 6. Corrispettivo; 7. Obblighi-autorizzazioni; 8. Applicazioni terze.
Art. 14 Controlli - utilizzo non conforme del MARCHIO- post uso
14.1 Qualora il CONCESSIONARIO:
(i) ponga in essere comportamenti atti ad ostacolare il diritto di controllo concesso alla CONCEDENTE sub art. 5;
(ii) utilizzi il marchio in modo o per scopi non conformi al CONTRATTO e/o al REGOLAMENTO;
(iii) utilizzi il marchio successivamente l’avvenuta cessazione (per qualsiasi causo e/o effetto) della licenza;
la CONCEDENTE avrà facoltà di applicare le sanzioni previste nel REGOLAMENTO, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno e ogni eventuale ulteriore rimedio che si rendesse necessario assumere a tutela dei diritti della CONCEDENTE.
Art. 15 Riservatezza
15.1 I contenuti del presente accordo, così come ogni altra informazione, dato o notizia del quale il CONCESSIONARIO venga a conoscenza a causa o in occasione del presente contratto, devono considerarsi riservate sia durante la vigenza del rapporto, sia successivamente per un periodo di ulteriori cinque anni. Il CONCESSIONARIO si impegna pertanto, anche per conto dei propri dipendenti ed ausiliari che dovessero venire a conoscenza di tali informazioni al fine dell’adempimento delle loro obbligazioni, a non divulgarle e a non utilizzarle per qualunque ragione diversa dal corretto adempimento del presente contratto, anche se alla CONCEDENTE non dovesse derivare alcun danno da tale utilizzo o divulgazione e salvo che le stesse non siano già di dominio pubblico.
Art. 16 Legge e Foro competente
16.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le PARTI relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà applicabile la legge italiana e competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.
Luogo e data Luogo e data
La CONCEDENTE Il CONCESSIONARIO
(Timbro e firma del legale rappresentante) (Timbro e firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e ss. codice civile si approvano specificatamente gli articoli:
3. REGOLAMENTO d’uso del Marchio; 5. Controlli; 7. Obblighi-autorizzazioni; 8. Applicazioni terze; 10. Responsabilità; 11. Cessazione degli effetti del contratto; 13. Clausola risolutiva espressa; Art. 14 Controlli - utilizzo non conforme del MARCHIO- post uso; 16. Legge e Foro competente,
sopra riportati nel presente contratto, nonché gli articoli:
4. Requisiti – elenco; 7. Gestione e controllo; 8. Obblighi dei concessionari; 10. Inadempimento-sanzioni; 11. Recesso-revoca-ripetizione somme; 13. Legge e Foro competente,
presenti nel REGOLAMENTO.
La CONCEDENTE Il CONCESSIONARIO
(Timbro e firma del legale rappresentante) (Timbro e firma del legale rappresentante)
ALLEGATO A
Marchio – logo madeincolours
ALLEGATO B
Regolamento uso marchio
ALLEGATO C
Corrispettivo (IVA esclusa):
chi aderisce nel 2014:
MICRO AZIENDE (<5 dipendenti) costo annuo di 1.000€; PICCOLE AZIENDE (5-19 dipendenti) costo annuo di 2.000€; MEDIE AZIENDE (20-49 dipendenti) costo annuo di 3.000€; GRANDI AZIENDE (50 dipendenti o più) costo annuo di 4.000€.
chi aderisce nel 2015:
MICRO AZIENDE (<5 dipendenti) costo annuo di 2.000€; PICCOLE AZIENDE (5-19 dipendenti) costo annuo di 3.000€; MEDIE AZIENDE (20-49 dipendenti) costo annuo di 4.000€; GRANDI AZIENDE (50 dipendenti o più) costo annuo di 5.000€.
chi aderisce nel 2016:
MICRO AZIENDE (<5 dipendenti) costo annuo di 3.000€; PICCOLE AZIENDE (5-19 dipendenti) costo annuo di 4.000€; MEDIE AZIENDE (20-49 dipendenti) costo annuo di 5.000€; GRANDI AZIENDE (50 dipendenti o più) costo annuo di 6.000€.
In tutti i casi, per ogni stabilimento produttivo oltre al principale 1000€ all’anno in più.
Il versamento in questione dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Per ciascun anno successivo di durata del presente contratto, il CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere alla CONCEDENTE la somma indicata entro il 31 gennaio dell’anno contrattuale, ad eccezione del primo anno per il quale non sono dovuti ulteriori corrispettivi oltre a quello previsto al punto precedente.
ALLEGATO D
Costi – calmierati- partecipazione network + software
ALLEGATO E
Costi calmierati etichette