schema di) Contratto
(schema di) Contratto
per l’affidamento di servizio di ________________nell'ambito del
Programmi Operativi UE e nazionali a titolarità dell'Agenzia CIG
, nat_ a il / / , nella sua qualità di dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - corrente in Roma, Via Fornovo n. 8 - e quindi in rappresentanza della Agenzia medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come “Agenzia”, codice fiscale 97889240582
- da una parte -
e , nato/a a il / / nella sua qualità di e legale rappresentante di
, con sede legale in , Codice fiscale , P.IVA
, nel contesto del presente atto indicato/a per brevità anche solo come “Impresa”
- dall'altra parte -
PREMESSO
- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:
• bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
_/ / , S , nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del / / ;
• relativi capitolato tecnico e disciplinare di gara (comprensivi di allegati) redatti ed adottati dall'Agenzia;
• offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa all'Agenzia entro i termini prescritti dal bando di gara;
• verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del / / n. .
• comunicazione / verbale del RUP in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e segg. del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo i termini di cui all'art. 11 del presente contratto.
Tanto premesso, i detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale (tenuto conto della natura giuridica specifica dell'Agenzia), ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonchè delle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020;
- nella misura applicabile, alle previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016.
ARTICOLO 2
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento .
ARTICOLO 3
OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO
In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Restando espressamente valida ogni più ampia previsione o più specifica contenuta in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle linee di attività descritte, in particolare al paragrafo (“Oggetto dei servizi in affidamento”) del capitolato detto, attraverso la metodologia, gli strumenti e le risorse indicati all’interno di quest’ultimo, nel rispetto della tempistica sempre ivi stabilita.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi invece ivi menzionati.
Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.
ARTICOLO 4 DURATA DEL RAPPORTO
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta approvazione del medesimo.
Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece stabilito per il 1° marzo 2025.
La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, secondo le previsioni del Capitolato di gara. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Resta salvo quanto stabilito al paragrafo del Capitolato (Recesso).
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.
È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia.
L'Impresa non potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali preindividuate in sede di gara senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, che verrà rilasciata solo qualora la sostituzione non dipenda da fatto dell’Operatore affidatario.
L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 6
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Se richiesto dall'Agenzia, l’affidatario del contratto dovrà formulare e sottoporre all'approvazione di ANPAL un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, illustrerà gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse umane a disposizione. Tale piano varrà come riferimento per ogni verifica di corrispondenza, efficacia ed efficienza del servizio fornito.
Le attività svolte dovranno essere descritte, distintamente per ciascuna Linea di servizio con cadenza trimestrale, da parte dell'Operatore affidatario, in apposita relazione di avanzamento lavori.
Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale (se previsto) o altrimenti dell'offerta di gara, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.
Nelle stesse relazioni dovrà essere analiticamente indicato il volume di impegno, in termini di giornate lavoro, registrati per ciascun componente del gruppo di lavoro, sempre distintamente per ciascuna Linea di servizio.
In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( ) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di legge.
Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di gara.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Relativamente alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto al paragrafo VI del Capitolato di gara.
L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di attività e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;
b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, dei report di cui all'articolo precedente.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).
Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
In caso di applicazione, a richiesta dell’affidatario del servizio, del disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell’anticipazione (pari nel massimo al 20 % dell’importo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle tranche di pagamento successive alla prima.
A partire dalla conclusione della prima annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 4 % per cento rispetto al prezzo originario.
ARTICOLO 8
PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, l'Agenzia potrà applicare le penali di seguito stabilite:
1) Con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro (se approvato) o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni)
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze previste, l'Agenzia, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione.
In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all’operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.
L’entità delle penali, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del Decreto Legge n. 77 del 2021, non potrà, comunque, superare il 20 % dell’ammontare netto contrattuale.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all’inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Agenzia della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 9
MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purchè ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 10 SUBAPPALTO
(n.b.: questo articolo, ferma la disciplina di riferimento, verrà formulato, secondo legge, in ragione della presenza o meno, nell’offerta aggiudicataria, della riserva di subappalto)
ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA
Viene dato atto che a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di
€ ( /00), nella misura del % dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante accesa in data / / presso
, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.
In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 12 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
L'Agenzia acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.
ARTICOLO 13
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. l'Agenzia assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 15
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia.
ARTICOLO 16
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ARTICOLO 17 RESPONSABILITÀ PER DANNI
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
all'Agenzia, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonchè degli organismi coinvolti nei relativi processi di attuazione e controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
ARTICOLO 18 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 19 PATTO DI INTEGRITÀ
Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 2 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 20
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.
* * *
Questo atto, composto di facciate e sin qui della esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (con firma digitale)
per l'Agenzia per l'Impresa
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 18 (controversie - deroga alla competenza territoriale).
per l'Impresa