INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO RESE AL CONTRAENTE E/O ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA COME PREVISTO DALL’ALLEGATO 7B
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO RESE AL CONTRAENTE E/O ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA COME PREVISTO DALL’ALLEGATO 7B
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente e/o assicurato il presente documento che contiene notizie sul- l’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
Parte I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e/o assicurato
Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e/o l’assicurando:
(Nome e Cognome) Iscritto al Registro degli Intermediari assicurativi (RUI) sez.E in data (gg/mm/aa) n.iscrizione: indirizzo delle sedi operative recapito telefonico e eventuali indirizzi internet e di posta elettronica
svolge l’attività di intermediazione assicurativa per Santander Consumer Bank S.p.A. – iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 5 ottobre 2007, n.iscrizione D000200005.
I contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento, sono intermediati da Santander Consumer Bank S.p.A., iscritta al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione D con il n. D000200005, Sede legale dell’intermediario: Xxx Xxxxx x. 000, 00000 Xxxxxx, Codice Fi- scale/ Partita IVA/ Registro Imprese n. 05634190010, capitale sociale Euro 122.000.000 interamente versato, iscritto all’Albo delle Banche al n. 3191, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Numero di Telefono 011.63.19.111, Fax 011.63.19.119, e.mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
I contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento, sono stati stipulati da Santander Consumer Bank con le se- guenti Imprese di assicurazione:
ASSICURAZIONI GENERALI SPA – ARD Auto (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Rapina, Grandine, Kasko);
Direzione Italia, Xxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA – ARD Auto (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Rapina, Grandine, Kasko), All in One (assistenza medica te- lefonica, invio artigiano, informazioni legali e fiscali), Assistenza Stradale Auto e Moto, All Risks per finalizzato;
Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI – ARD Auto (Furto, Incendio, Rapina, Atti Vandalici, Cristalli, Infortuni, Rapina, Grandine, Kasko);
Xxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. – ARD Auto, Moto e Veicoli commerciali (Furto, Incendio, Rapina, Infortuni);
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
CARDIF ASSURANCES VIE S.A. – Creditor Protection Insurance (Morte, Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro);
Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. – Creditor Protection Insurance (Invalidità Temporanea, Perdita Impiego); GAP Auto e Moto (Furto, Incendio e di- struzione totale del mezzo);
Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx
Maggiori informazioni sulle Imprese di assicurazione e sulle coperture assicurative possono essere richieste a chi le propone e sono presenti nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle singole garanzie.
L’autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta quale intermediario assicurativo è l’ISVAP.
Parte II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
L’intermediario non è detentore di alcuna partecipazione diretta o indiretta nelle Società di assicurazioni sopra menzionate.
L’intermediario propone l’adesione ai contratti di assicurazione collettivi ad adesione facoltativa, accessori al contratto di finanziamento in assenza di obblighi contrattuali con le Imprese di Assicurazione.
Il contraente e/o assicurato può richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari scrivendo all’indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Xxx Xxxxx x. 000, 00000 Xxxxxx o telefonando al numero 011.63.19.111 dalle ore 8 alle 20 tutti i giorni lavorativi.
Parte III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente e/o assicurato
a) I premi pagati dal contraente e/o assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovute dalle imprese, se regolati per il tra- mite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;
b) Per qualsiasi reclamo il contraente e/o assicurato, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alle imprese di Assicurazioni come previsto dalle note informative dei singoli contratti di assicurazione. Qualora il contraente e/o assicurato non si ritenga sod- disfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni pri- vate) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
Mod. RETRO CONDIZIONI 04/2010
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non pre- vista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Al- legato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del con- traente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non pre- vista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e fa- cilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli even- tuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di coper- tura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in rela- zione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acqui- sire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non ade- guato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e con- trattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, in- testati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pa- gamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.
Richiesta di Assicurazione
Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento ISVAP 16/10/2005 n.5 il richiedente prende atto che le informazioni rese, compilando e sottoscrivendo la presente richiesta di finan- ziamento, relative a dati anagrafici, reddito, situazione familiare, ammontare, durata e tipo di utilizzo del finanziamento e della copertura assicurativa, sono state utiliz- zate ai fini di valutare le esigenze assicurative del richiedente e di verificare l'ade- guatezza delle coperture assicurative accessorie al contratto di finanziamento a cui il richiedente stesso ha aderito. Per ogni ulteriore informazione inerente l'assistenza re- lativamente ai prodotti assicurativi si rimanda alla Nota Informativa.
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP 16/10/2006 n.5, considerato il tipo e la natura delle coperture assicurative accessorie al contratto di finanziamento, il richiedente dichiara altresì che le stesse sono adeguate alla sua situazione assicura- tiva, alla sua propensione al rischio ed alle sue aspettative in relazione alla sottoscri- zione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari.
Il richiedente dichiara inoltre di aver ricevuto la seguente documentazione:
- comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- dichiarazione informativa sull'intermediario prevista dal regolamento ISVAP 16/10/06
N.5 (Allegato 7B);
- copia per il richiedente della Nota Informativa relativa alla copertura Creditor Pro- tection Insurance;
Il Richiedente del finanziamento prende atto che la validità delle coperture assicura- tive è inderogabilmente subordinata, poichè si tratta di una prestazione accessoria a titolo oneroso, all'effettivo versamento dei relativi premi, che verrà effettuato con le modalità concordate per il rimborso del finanziamento ed in relazione al quale le scrit- ture della Banca fanno piena ed incontrovertibile prova.
Nota Informativa Creditor Protection Insurance
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE
Cardif Assurance Vie S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 – Reg. Imprese e P.I 08916510152 Trib. Milano, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010. Telefono: 00.000000 sito in- ternet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx.xxx;
Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxx- xxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 – Reg. Imprese e PI 08916500153 Trib. Milano, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011 Telefono: 00.000000 sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx.xxx;
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE APPLICABILE
Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al con- tratto è quella italiana, così come preventivamente convenuto tra gli Assicuratori e la Contraente.
GESTIONE DEI RECLAMI
Reclami all’impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
- per la Polizza n° 5271/02, a Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
- per la Polizza n° 5010/01, a Cardif Assurance Vie S.A – Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di as- senza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi al- l'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’ISVAP sotto elencate ed in- viando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscon- tro da quest’ultima fornito.
Reclami all’ISVAP
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’ISVAP al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
• direttamente all’Autorità di vigilanza/sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
• all’ISVAP che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E DELL’ADERENTE
In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire alle Compagnie dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può compor- tare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione as- sicurativa.
DURATA DELLE GARANZIE
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE
- Copertura assicurativa in caso di Decesso: l’Indennità non verrà corrisposta nel caso di Sinistro conseguente a Malattia che si verifichi entro 30 giorni dalla Data di De- correnza.
- Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale Permanente: l’Indennità non verrà corrisposta nel caso di Sinistro conseguente a Malattia che si verifichi entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
- Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro: l’Indennità non verrà corrisposta nel caso di Sinistro conseguente a Malattia che si verifichi entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
- Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego: l’Indennità non verrà corrispo- sta nel caso in cui la notifica di Perdita d’Impiego avvenga entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalle Polizze si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Si invita l’Aderente a leggere con particolare attenzione il contratto prima della sot- toscrizione con particolare riferimento alle clausole concernenti le garanzie incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative, la durata delle coperture nonché la durata di uno o più periodi di Carenza contrattuale previsti.
Condizioni di Assicurazione Creditor Protection Insurance
DEFINIZIONI
Aderente: la persona fisica o giuridica che, in relazione a un contratto di finanziamento ero- gato dalla Contraente o da altra società da quest’ultima controllata, ha aderito alle Polizze. Assicurato: la persona fisica, che può coincidere con l’Aderente, per la quale è prestata l’as- sicurazione.
Assicuratore, Compagnia: per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente, relative alla Polizza n. 5010/01, CARDIF ASSURANCE VIE S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 1 di Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 594.854.992,00, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1254537, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nel- l’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010, so- cietà soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance.
Per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro e Perdita d’Impiego, relative alla Po- lizza n. 5271/02, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 1 di Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA. , C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153,
R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassi- curazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Pari- bas Assurance.
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di conti- nuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamen- tate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Carta di Credito: la linea di credito revolving concessa dalla Contraente o da altra società da quest’ultima controllata.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 – 10126 To- rino, che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate e, in qualità di intermediario di assi- curazione iscritto al n. D000200005 della sezione D del Registro Unico elettronico degli In- termediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, propone l'adesione alle coperture su incarico dell’Assicura- tore.
Data di Decorrenza:
- le ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento in caso di adesione contestuale al con- tratto di Finanziamento stesso;
- le ore 24 della data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell’attestato di assicurazione;
- le ore 24 della data di primo utilizzo della Carta di Credito.
Debito residuo: è la somma complessiva in linea capitale risultante a debito dell’Aderente al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro.
Decesso: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.
Finanziamento: il prestito personale ovvero il finanziamento auto/moto ovvero il finanzia- mento finalizzato erogato dalla Contraente o da altre società da quest’ultima controllate. Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere (lavoratori e casalinghe) o di frequentare il proprio corso di studi (studenti).
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condi- zioni di assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Totale e Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla nor- male attività svolta.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di po- litica assicurativa determinate dal Governo.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di La- voratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di som- ministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio la- voro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di dodici mesi inin- terrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio la- voro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Ammi- nistrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Am- ministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappre- sentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio la-
voro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Di- pendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati Non Lavora- tori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Pacchetto Assicurativo: l’insieme delle garanzie assicurative prestate dalle Polizze Collettive n. 5010/01 e n. 5271/02.
Parti: Aderente, Assicuratore, Contraente.
Perdita d’Impiego: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento in- dennizzabile ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizze: le Polizze Collettive n. 5010/01 e n. 5271/02 stipulate fra Contraente ed Assicuratore. Portabilità: il trasferimento del contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore. Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Art 1 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per Decesso per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Invalidità Totale e Permanente, per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti continuativamente da meno di 12 mesi;
- Copertura per Perdita d’Impiego, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano La- voratori Dipendenti continuativamente da almeno 12 mesi.
Art. 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa È assicurabile
• Per i Finanziamenti: la persona fisica, sottoscrittore o garante del Finanziamento concesso dalla Contraente o da altra società da quest’ultima controllata, di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni, purché l’età dell’Assicurato sommata alla durata del contratto di Finanziamento non superi il compimento del:
- 70° anno d’età per i prestiti personali;
- 72° anno d’età per i finanziamenti auto/moto e per i finanziamenti finalizzati;
• Per le Carte di Credito: la persona fisica di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni.
• In ogni caso: è assicurabile la persona fisica che possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute pre- disposta dalla Compagnia e che al momento dell’adesione, qualora sia un Lavoratore Di- pendente continuativamente da almeno 12 mesi, non abbia ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunica- zione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Si aderisce al Pacchetto Assicurativo:
- contestualmente alla sottoscrizione del Finanziamento o della Carta di Credito, sottoscri- vendo la Dichiarazione di Adesione;
- in caso di proposizione via telefono, prestando oralmente il proprio consenso.
Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità
Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.
In caso di adesione telefonica, dalla Data di Decorrenza e fino alla data di addebito della prima frazione di Premio, che avverrà non prima di 30 giorni dall’adesione, le Polizze non sono vincolanti per l’Assicurato al quale, per tale periodo, è però garantita la copertura assi- curativa.
Art. 3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
• Per i Finanziamenti:
a) alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre:
- 120 mesi per i finanziamenti auto/moto e prestiti personali;
- 84 mesi per i finanziamenti finalizzati; dalla data di erogazione del finanziamento;
b) alla fine del mese di compimento da parte dell’Assicurato del:
- 70° anno d’età per i prestiti personali;
- 72° anno d’età per i finanziamenti auto/moto e per i finanziamenti finalizzati;
c) in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità, laddove l’Aderente abbia optato per l’estinzione delle garanzie;
d) in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità, qualora l'adesione sia avvenuta telefonicamente;
• Per la Carta di Credito:
e) alla fine del mese di compimento da parte dell’Assicurato del 70° anno d’età;
f) in caso di perdita della qualifica di titolare della Carta di Credito da parte dell’Assicurato, qualunque ne sia la causa;
• In ogni caso:
g) nell’ipotesi di mancato pagamento del Premio da parte dell’Assicurato;
h) in caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Perma- nente di grado non inferiore al 60%.
Per le sole coperture abbinate ad una Carta di Credito, in caso di interruzione del rapporto assicurativo tra Contraente ed Assicuratore, le coperture assicurative proseguiranno fino alla loro naturale scadenza sempre che la Contraente non si sia avvalsa, entro 24 mesi dall’avve- nuta interruzione, della facoltà di sostituire l’Impresa assicurativa con una nuova che garan- tirà da quel momento le coperture assicurative ovvero non abbia optato per la cessazione delle garanzie. La Contraente provvederà a comunicare all’Aderente la cessazione delle ga- ranzie ovvero l’avvenuto cambio di Impresa assicurativa.
Art. 3.3 Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità:
• all’Aderente, laddove abbia optato per l’estinzione delle garanzie determinandone la ces- sazione ai sensi dell’articolo 3.2 che precede, sarà restituita la parte di Premio pagato rela- tiva al periodo residuo per il quale il rischio è cessato; tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
• laddove l’Aderente abbia optato per il loro mantenimento, le garanzie assicurative ri- mangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.
Qualora l'adesione sia avvenuta telefonicamente, in caso di estinzione anticipata del Finan- ziamento o di Portabilità, la copertura assicurativa cessa e non sarà richiesto all'Aderente il pagamento delle restanti quote di premio mensili.
Art. 4 Diritto di ripensamento L’Aderente, esercitando il proprio diritto di ripensamento, può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel solo caso di adesione telefonica, l’Ade- rente può recedere dalle Polizze entro 30 giorni dalla data di addebito della prima frazione di Premio dandone comunicazione telefonica al n. 02.365297.803 oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata ad uno degli Assicuratori.
L’esercizio del diritto di ripensamento determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della comunicazione telefonica e la restituzione all’Aderente del premio versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
5.1 Copertura assicurativa per Decesso
(a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Xxxxxxx assicurato Il rischio coperto è il Decesso, qualunque possa esserne la causa.
(c) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(d) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1%, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente
(a) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente, che derivi, per una percentuale non in- feriore al 60%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa non entrano pertanto nel computo della misura indicata.
Il grado di Invalidità Permanente Totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assi- curazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni con- tenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
(c) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(d) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore liquida una somma pari al Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% e esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento; in caso di Ma- lattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
5.3 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
(a) Assicurati garantiti La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, sono Lavo- ratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti continuativamente da meno di do- dici mesi.
(b) Xxxxxxx assicurato Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. Nel caso di pensionati, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero o di convalescenza, certificata dal medico curante, a seguito del ricovero stesso. Ai fini dell’indennizzabilità, l’Assicurato si considera in convalescenza, per un numero mas- simo di giorni non superiore a quello del ricovero che ha determinato la convalescenza stessa.
(c) Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. In caso di finanziamenti di durata non superiore a 12 mesi il Periodo di Franchigia as- soluta si intende ridotto a 30 (trenta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore, al termine del Periodo di Franchigia sopra in- dicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'Inabilità stessa, escluse eventuali “maxi rate” finali. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano tra- scorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristi- nata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia do- vuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia. Non sarà dovuto alcun Indennizzo per incrementi di rata di rimborso relativi ad utilizzi della Carta di Credito occorsi durante il periodo di inabilità.
5.4 Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati, che al momento del Sinistro, siano La- voratori Dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti conti- nuativamente da almeno dodici mesi.
(b) Xxxxxxx assicurato Il rischio assicurato è la Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
(c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di li- cenziamento o messa in mobilità).
(d) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti alla Perdita d’Xxxxxxx, la garanzia è soggetta ad un periodo di Ca- renza pari a 30 (trenta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all’art. 9, l’Assicuratore, al termine del Periodo di Franchigia sopra in- dicato, corrisponde un'Indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Assicurato ha l’ob- bligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Non sarà dovuto alcun Indennizzo per incrementi di rata di rimborso relativi ad utilizzi della Carta di Credito occorsi durante il periodo di disoccupazione.
Art. 6 Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b) Xxxxxxxx avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi in- clusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occu- pazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'Assicurato sia stato già pre- sente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Si- nistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza del- l'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) Xxxxxxxx conseguenti a incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
e) Infortuni già verificatisi e Xxxxxxxx note o diagnosticate alla Data di Decorrenza del- l'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
f) Xxxxxxxx conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
g) Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
h) Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività sportive professionisti- che; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
i) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa colle- gate;
j) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.
La copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:
k) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
l) dimissioni;
m) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
o) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro in- termittente;
p) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
q) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
r) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
s) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
t) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Inte- grazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
u) licenziamento per superamento del periodo di comporto
Art. 7 Beneficiari delle prestazioni
In caso di adesione contestuale alla sottoscrizione del Finanziamento o della Carta di Cre- dito, Beneficiaria irrevocabile è la Contraente, ai fini di estinguere o ridurre il debito del- l’Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall’Aderente e, per l’eccedenza, l’Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a ver- sare tale eccedenza.
In caso di adesione telefonica, per le garanzie:
Decesso e Invalidità Totale e Permanente: Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato o i suoi eredi legittimi o testamentari.
Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro e Perdita d’Impiego: Beneficiaria irrevocabile è la Contraente, ai fini di estinguere o ridurre il debito dell’Aderente e fino a concorrenza delle somme ad essa dovute dall’Aderente e, per l’eccedenza, l’Aderente stesso o gli aventi diritto ai quali la Contraente provvederà a versare tale eccedenza.
Per tutti i casi in cui la Contraente risulti essere Beneficiaria, la Contraente stessa accetta fin d’ora il beneficio e si impegna affinchè questo sia accettato anche dalle altre società da essa controllate eroganti i Finanziamenti o le Carte di Credito a cui sia eventualmente ab- binata la copertura assicurativa garantita dalle Polizze.
Nel caso di estinzione anticipata o di Portabilità del Finanziamento, laddove l’Aderente abbia aderito alla copertura assicurativa contestualmente alla sottoscrizione del Finanzia- mento stesso, ed abbia optato per la continuazione delle coperture, Beneficiario è l’Ade- rente stesso ovvero il soggetto da lui designato.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
• Per i Finanziamenti: Il Premio è unico, anticipato e dipende dall’importo del Finanziamento.
- In caso di adesione contestuale alla sottoscrizione del Finanziamento Il Premio unico è incluso nel capitale finanziato;
- In caso di adesione telefonica, il Premio unico verrà frazionato in un numero di quote mensili pari al numero delle rate a scadere del Finanziamento, a partire dalla data di ad- debito della prima frazione di Premio unico.
L’ammontare totale del Premio, indicato sul contratto di Finanziamento/attestato di assi- curazione, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione. Ai fini della quantifica- zione del Premio, sarà applicato un tasso di Premio lordo non superiore a: 8%.
• Per le Carte di Credito: Il Premio è mensile, espresso in percentuale da applicarsi al saldo mensile della Carta di Cre- dito calcolato come somma del debito residuo del mese precedente, delle transazioni ef- fettuate e non ancora addebitate nel mese a cui il pagamento del premio si riferisce, delle spese, delle commissioni e degli eventuali interessi. L’ammontare totale del Premio, indicato nell’estratto conto della Carta di Credito, è com- prensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Ai fini della quantificazione del Premio, sarà applicato un tasso di Premio lordo mensile non superiore a: 0,5%.
Art. 9 Massimali
Per ciascun Assicurato, la Prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
• Per i Finanziamenti:
- per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente: € 100.000,00;
- per le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro e Perdita d’Impiego:
€ 1.300,00 per Indennità mensile. La Prestazione è limitata inoltre a massimo 12 Inden- nità mensili per Sinistro e per la durata della copertura.
• Per la Carta di Credito:
- per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente: € 5.000,00;
- per le garanzie Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro e Perdita d’Impiego:
€ 500,00 per Indennità mensile. La Prestazione è limitata inoltre a massimo 12 Indennità mensili per Sinistro e per la durata della copertura.
Art. 10 Denuncia dei Sinistri I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Gestione e Servi- zio Clienti – Ufficio Sinistri – c/o Bamado Servizi Assicurativi S.r.l. - Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx (XX) 00000, fax n. 00.00000000.
L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di de- nuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 840 708 541. (Lun-Ven 8.00 - 20.00; Sab 09.00-13.00).
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all’Assicuratore tutta la documenta- zione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accerta- menti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni ri- chieste dall'Assicuratore):
Decesso: - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; - in caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; - se l’Assicurato ha la- sciato testamento: copia autenticata del testamento e copia dell’atto sostitutivo di noto- rietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi le- gittimi nonché le loro generalità, l’età e la capacità di agire; - se l’Assicurato non ha lasciato testamento: copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi. Invalidità Totale e Permanente: certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa
dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: dichiarazione del medico curante e, in caso di rico- vero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.
Perdita d’Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato mo- tivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documen- tazione richiesta.
Art. 11 Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la docu- mentazione richiesta relativa al Sinistro, entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 12 Legge Applicabile
La legge applicabile alle Polizze è quella Italiana.
Art. 13 Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte del- l’Assicurato alle Compagnie dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Gestione e Servi- zio Clienti –c/o Bamado Servizi Assicurativi S.r.l. - Viale della Liberazione 1, Corsico (MI) 20094, fax n. 00.00000000.
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
Art. 14 Cessione dei diritti L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato, che richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione delle presenti Po- lizze, sorta tra l’Assicuratore, la Contraente e la società erogante (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Con- dizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 17 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto:
- per la Polizza n° 5271/02, a Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Gene- rale per l’Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
- per la Polizza n° 5010/01, a Cardif Assurance Vie S.A – Rappresentanza Generale per l’Xxx- xxx - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.000.000 - indi- xxxxx e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà, rivolgersi all'ISVAP, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della copia del reclamo presentato a Car- dif Assicurazioni S.p.A. nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Art. 18 - Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 D .Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali del- l’Aderente, dell’Assicurato e dei beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impar- tite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi com- presa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’ese- cuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra in- dicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno delle nostre Compagnie, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qua- lità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collabo- ratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso control- late o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico delle Compagnie; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunica- zioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documenta- zione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell’interesse della clientela; società di recupero cre- diti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco ag- giornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà av- venire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle ne- cessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati perso- nali trattati presso le Compagnie e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli ag- giornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
- Cardif Assurance Vie S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappre- sentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione xxxxxx xx xxxx xx Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx
- Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione xxxxxx xx xxxx xx Xxx Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx