DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando per la concessione di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica – articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2024
Il Direttore Generale
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;
Visto l’articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore;
Visto l’articolo 27, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate, tra le altre, a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
Vista la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;
Visto il decreto del Ministro della cultura del 12 aprile 2024, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2024” e in particolare gli articoli 3 e 5 comma 2, che ripartiscono le risorse tra le varie linee di intervento indicate agli articoli 26 e 27 della legge 220 del 2016.
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 31 luglio 2017, n. 341, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva” e successive modificazioni;
Visto in particolare l’articolo 5, comma 3, del sopracitato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 31 luglio 2017, n. 341;
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0/x 00000 Xxxx XX
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: xx-xx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx PEO: xx-xx@xxxxxxx.xxx.xx
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2018, recante “Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della cultura, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, in corso di pubblicazione, in sostituzione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017,
n. 343 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 3 del precitato decreto, in corso di pubblicazione, che assegna alla DGCA il compito di emanare uno o più bandi annuali per l’erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all’articolo 26 della legge;
Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni”, e successive modificazioni;
Visto l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura del 23 gennaio 2024 concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2024 e per il triennio 2024-2026;
emana il seguente bando
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi a progetti di produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, per l’anno 2024 sono stanziate risorse totali pari a euro 21.000.000. Il presente bando viene emanato nelle more della pubblicazione del nuovo decreto del Ministro della Cultura recante le “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”. Pertanto, l’efficacia del presente bando è condizionata al perfezionamento del suddetto decreto.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
3. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
c) «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
d) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016 ovvero come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
e) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
f) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva;
g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge n. 220 del 2016;
h) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
i) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
j) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
k) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
l) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
m) «lungometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
n) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell’opera completata e depositata presso la DGCA, ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off, remake e simili, e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
d) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
e) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
i. la scelta di un soggetto e l’acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera audiovisiva;
ii. l’affidamento dell’incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
iii. l’individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all’acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
f) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell’AGCOM;
g) «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
h) «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
5. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le
spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
6. Ai fini del presente bando si intende per:
a) «esperti»: le personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, nominati con decreto del Ministro della cultura, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;
b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull’opera o sul progetto;
c) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
d) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
e) «Paesi DAC»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Articolo 2
Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo
1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxx.xx , di seguito: “piattaforma DGCOL”;
b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante in caso di impresa. Se la domanda è presentata in forma congiunta, deve essere firmata dal capofila. La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
c) completa della documentazione prevista nel presente bando, ivi inclusa la comprova di pagamento del contributo per le spese istruttorie, come quantificate nell’apposito decreto direttoriale;
d) presentata entro i termini perentori previsti nel successivo comma 3.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati dell’opera e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
3. Le richieste di contributo possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini perentori di seguito indicati:
prima sessione: dal 17 settembre al 7 ottobre, ore 23.59 seconda sessione: dal 19 novembre al 9 dicembre, ore 23.59.
4. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Articolo 3
Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate dagli esperti sulla base dei criteri e dei sotto- criteri previsti nelle tabelle allegate. Gli esperti provvedono altresì ad attribuire i relativi punteggi, a stilare le graduatorie per ciascuna linea d’intervento e ad indicare la misura del contributo assegnato. Per la validità delle riunioni e della valutazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
3. Gli esperti possono procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA.
4. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico agli esperti, anche con l’ausilio di Cinecittà S.p.A. e a tal fine:
a) può istituire gruppi di lavoro al fine di procedere a una pre-istruttoria specialistica delle istanze presentate;
b) può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando, nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale agli esperti.
5. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando e sono soggetti a ritenuta d’acconto secondo le disposizioni di legge.
6. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Cinecittà S.p.A.
7. Non si procede all’erogazione dell’acconto ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non risulta in regola rispetto agli adempimenti relativi agli incentivi concessi dalla DGCA ai sensi della legge
n. 220 del 2016 e ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.
8. Nel caso in cui sia assegnato al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000, verrà acquisita l’informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 4
Limiti d’intensità d’aiuto
1. I contributi selettivi di cui all’articolo 1, comma 1, presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all’articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC di cui all’articolo 1, comma 6, lettera e).
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all’80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
a) opera prima, opere seconda, opera di giovani autori del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari;
b) opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
c) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 e all’articolo 27 della legge
n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
d) film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
e) film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
Articolo 5
Controlli e sanzioni
1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA si riserva in ogni caso di effettuare verifiche di congruità dei costi e di rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo ammissibile.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro per ciascuna certificazione infedele resa.
Articolo 6
Riparto delle risorse ed opere ammissibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica, pari a euro 21.000.000, sono
suddivise in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 10.500.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 16 opere.
2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo, è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.
3. Il medesimo progetto, a pena di inammissibilità, per ciascuna sessione, può concorrere per una sola delle linee di intervento della produzione previste dai bandi per i contributi selettivi emanati sensi degli art. 26 e 27 della legge n.220/2026.
Articolo 7
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.1;
f) avere acquisito, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, i diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 8 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva. In caso di riconoscimento del contributo, l’opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
g) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d);
4. Nel caso di richieste di contributo per opere da realizzare nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale o di compartecipazione internazionale, di cui al comma 1, lettera b):
a) quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane;
b) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull’opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi e almeno una di esse deve configurarsi come produttore audiovisivo originario;
c) solo in caso di partecipazione maggioritaria delle imprese italiane, dette imprese devono avere la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al comma 2, lettera f), in percentuale almeno pari alle proprie quote di partecipazione;
5. Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l’opera inoltre deve avere un costo complessivo, inferiore a euro 5.000.000, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 30 per cento del costo di produzione;
6. In caso di opere di coproduzione internazionale ovvero di compartecipazione internazionale:
a) i limiti relativi al costo complessivo di cui al comma 5, si riferiscono ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane;
b) non si applicano i limiti previsti per i costi sopra la linea.
7. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità ovvero di revoca, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione.
8. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ovvero alla distribuzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 o dell’articolo 26 della legge 220/2016;
b) che hanno beneficiato di contributi per opere cinematografiche di particolare qualità artistica, di cui all’articolo 26 e 27 della legge n.220 del 2016;
c) che hanno beneficiato di contributi alla produzione di opere cinematografiche in regime di coproduzione o compartecipazione internazionale, in cui la partecipazione italiana è di carattere minoritario, di cui ai bandi del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
d) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
e) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall’italiano;
f) i cui diritti disciplinati dall’articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come non europei e/o non indipendenti;
g) che abbiano, alla data di pubblicazione del bando:
i. richiesto la verifica della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero inviato una copia dell’opera ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
ii. avuto una diffusione su qualunque servizio di media audiovisivo, così come definito dall’art. 1 comma 4, lettere i) e j) o fornitore di piattaforme di condivisione di video;
iii. richiesto ovvero ottenuto la nazionalità italiana definitiva;
h) i cui autori o uno di essi, come individuati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed
impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648- bis e 648-ter del codice penale, o condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
i) la cui sceneggiatura e i cui materiali artistici sono stati realizzati mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
j) che hanno beneficiato di contributi allo sviluppo e/o alla pre-produzione ai sensi dell’articolo 26 della legge 220/2016 e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno ancora presentato la richiesta definitiva del contributo.
Articolo 8
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) i seguenti materiali:
i. soggetto;
ii. sceneggiatura, redatta secondo le linee guida di cui all’Allegato 2; in caso di progetti di documentario, trattamento;
iii. profilo dei personaggi;
b) titolarità dei diritti sui materiali artistici – autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo 7. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto sottoscritto con gli autori;
c) titolarità dei diritti sull’opera originaria – in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell’opera originaria. In caso di riconoscimento del contributo, l’opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
d) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell’opera;
e) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese;
f) lettera di intenti di incarico regia sottoscritta dal regista, corredata da documento d’identità in corso di validità;
g) relazione artistica del regista e relazione analitica dell’impresa di produzione sull’impianto produttivo del progetto;
h) per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 – l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
i) autodichiarazione degli autori sull’assenza di reati penali previsti dall’art. 7, comma 8, lett. h), del presente bando;
j) in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta da tutti i soggetti associati;
l) in caso di coproduzione ovvero compartecipazione, memo deal o contratto sottoscritto da tutte le parti, se aggiornato rispetto a quanto già consegnato in sede di nazionalità provvisoria.
2. La richiesta deve altresì contenere:
a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curricula degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
a) dichiarazioni d’interesse degli interpreti principali a partecipare all’opera;
b) curricula degli altri autori e professionisti individuati ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista;
c) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell’opera;
e) dichiarazione di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell’opera, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale;
f) con riferimento alla relazione artistica del regista e relazione analitica dell’impresa di produzione, di cui al comma 1, lettera g), link ad un video, della durata massima di 6 minuti, nel quale il regista e il produttore dell’opera descrivono rispettivamente gli elementi artistici e gli elementi produttivi, finanziari e di diffusione al pubblico.
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:
a) qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura e del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 8 del bando;
b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto;
c) qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva;
d) pari opportunità di genere;
e) realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale;
f) impegno ad ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell’opera. Tale certificazione è rilasciata da un ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale.
2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 1. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione agli altri criteri e sotto-criteri del presente bando indicati nella tabella 1.
Articolo 10
Misura del contributo e costi ammissibili
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo.
2. Il contributo massimo assegnabile dagli esperti è l’importo minore fra:
a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando, come riportato nel piano finanziario dell’opera;
b) il 40 per cento dei costi ammissibili;
c) euro 800.000.
3. Il contributo assegnabile dagli esperti altresì non è inferiore al 40 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dagli esperti.
4. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 2 allegata al presente bando e che siano:
a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
c) riferiti esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane, nel caso di progetti presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale.
5. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla certificazione contabile di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), punto iii), del presente bando, nella misura massima contenuta nel decreto direttoriale ivi previsto.
6. Non sono ammissibili:
a) i costi relativi allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui all’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017 nelle precedenti edizioni ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche;
b) i costi relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale riferibili alle prestazioni artistiche degli attori, fatto salvo l’utilizzo riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce “Attori principali”.
7. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 11
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario può richiedere, tramite la piattaforma DGCOL, un acconto del 50 per cento del contributo assegnato. Tale richiesta deve pervenire entro i seguenti termini minimi e massimi:
i. termine minimo: 90 giorni antecedenti l’inizio delle riprese;
ii. termine massimo: dodici mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 10, comma 7.
Il termine dei dodici mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA. Alla richiesta di acconto deve essere allegata a pena di inammissibilità:
i. l’autodichiarazione attestante la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici - soggetto, trattamento e sceneggiatura -, l’avvenuta stipula del contratto con il regista, nonché l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario dei contratti di acquisizione dei predetti diritti; nell’autodichiarazione è indicato il corrispettivo totale previsto per gli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura.
ii. nel caso di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell’opera, la società deve comunicare il protocollo da applicare e l’ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale;
iii. in caso di domanda presentata in forma congiunta fra più imprese italiane, copia del contratto registrato all’Agenzia dell’Entrate;
iv. in caso di co-produzione ovvero compartecipazione, contratto sottoscritto da tutte le parti, se aggiornato rispetto a quanto già consegnato in sede di presentazione della richiesta di contributo;
v. la documentazione attestante l’avvenuta acquisizione dei diritti di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore.
b) la DGCA eroga l’acconto entro novanta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta, tramite la piattaforma DGCOL, quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto alla lettera a);
c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
i. previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di opera audiovisiva necessiti, per motivate e documentate cause sopravvenute, un periodo di realizzazione maggiore;
ii. per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA.
d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire secondo le modalità e le specifiche stabilite dalla DGCA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;
ii. la comprova del deposito presso il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) della documentazione attestante sia la titolarità dei diritti sui materiali artistici - il contratto di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori – sia l’affidamento dell’incarico al regista. Nel caso l’opera audiovisiva sia adattamento di altra opera protetta dal diritto d’autore, è obbligatorio depositare anche il contratto di acquisto dei relativi diritti. Inoltre, l’autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto
economico e finanziario del medesimo contratto, nonché la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto stipulato, laddove non già trasmessi in sede di acconto;
iii. il consuntivo dei costi di produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza all’opera delle spese sostenute. La certificazione rilasciata è conforme a quanto previsto nel decreto direttoriale del 21 ottobre 2022, citato in premessa;
iv. il piano finanziario definitivo, inserito nell’anagrafica dell’opera aggiornata, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con specifica indicazione degli altri benefici pubblici ottenuti, con attestazione, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo; in caso di coproduzioni o compartecipazioni o produzioni internazionali, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
vi. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l’altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
vii. il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti previsti nel decreto interministeriale del 10 luglio 2024, n. 225, in materia di credito di imposta alla produzione;
viii. se dichiarato in fase di richiesta di contributo, la certificazione relativa alla sostenibilità ambientale, rilasciata da soggetti certificatori riconosciuti da un soggetto pubblico nazionale;
ix. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
x. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
xi. la documentazione relativa alle variazioni – la documentazione relativa alle variazioni intercorse al progetto a seguito dell’approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni relative alle imprese partecipanti, regista e autori;
e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
2. Non si procede all’erogazione del saldo del contributo se l’opera non è stata iscritta nel Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) e non sono stati depositati gli atti di cui all'allegato 2 del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni, concernenti i diritti di
proprietà sull’opera e la cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera al distributore ovvero al fornitore di servizi di media audiovisivi.
3. I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori, interpreti ed esecutori dell’opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano:
a) agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
b) agli interpreti ed esecutori di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale.
Articolo 12
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 160 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio economico europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
b) comunicare tempestivamente alla DGCA ogni variazione del progetto presentato e approvato;
c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’opera oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
d) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
e) iscrivere l’opera e depositare gli atti nel Pubblico Registro Cinematografico e audiovisivo del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni;
f) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l’obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell’opera, il logo e il nome del Ministero della cultura fornito dalla DGCA, unitamente ad una dicitura che specifichi che l’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore.
3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia
anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
Articolo 13
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva.
3. Il contributo decade qualora:
a) all’opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
b) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7;
c) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 11;
d) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 12;
e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
f) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
g) per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive, nonché gli ulteriori requisiti previsti nel decreto interministeriale del 10 luglio 2024, n. 225, in materia di credito di imposta alla produzione;
h) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
Firmato
digitalmente da
XXXXXX
XXXXXXXX
O = Ministero della
C = IT
cultura
TABELLA 1 – Criteri di valutazione per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica (art. 9 del bando)
Criteri e sotto-criteri | |
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura e del soggetto | 50 |
1. Originalità del soggetto; | 15 |
2. Qualità della scrittura della sceneggiatura Innovatività del linguaggio cinematografico proposto; | 20 |
3. Capacità di elaborazione drammaturgica: valutazione della complessità nello sviluppo dei personaggi, nella costruzione dei dialoghi e nella coerenza narrativa tra le diverse componenti del film (idea, struttura, personaggi e dialoghi); | 15 |
B) Visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto | 20 |
C) Qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva | 13 |
D) Pari opportunità di genere (punteggio dei sotto-criteri non cumulabile) | 7 |
1. Regista o maggioranza dei registi donna; | 7 |
2. Autori dell’opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne; | 4 |
3. Capi-reparto in maggioranza donne: • per i progetti di finzione e documentario: DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor; • per i progetti di animazione: storyboardista; direttrice di produzione; sound design; background artist; character designer; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell’animazione; | 6 |
Criteri e sotto-criteri | |
E) Realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale | 10 |
1. Con Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Svizzera; | 4 |
2. Con Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo; | 6 |
F) Impegno a ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera | 5 |
Per i progetti, il punteggio minimo totale per accedere al contributo, è di 60 punti, di cui almeno:
• 34 punti nel criterio A), e non meno di
o 10 punti nel sotto-criterio A).1 e A).3
o 14 punti nel sotto-criterio A).2
TABELLA 2 – Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio (art. 10 del bando)
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Attori principali
2. Attori secondari
3. Restante cast artistico
4. Ricerca tecnici principali e casting
5. Altri costi relativi al cast artistico
6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale
9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi
10. Effetti speciali, stunt, comparse - costi del personale
11. Effetti speciali, stunt, comparse - costi per servizi
12. Costumista
13. Truccatore
14. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
15. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
16. Direttore della fotografia
17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi del personale
18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi per servizi
19. Elettricisti e reparto luci - costi del personale
20. Elettricisti e reparto luci - costi per servizi
21. Macchinisti - costi del personale
22. Macchinisti - costi per servizi
23. Autore della musica (compositore)
24. Fonico di presa diretta
25. Reparto sonoro - costi del personale
26. Reparto sonoro - costi per servizi
27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
28. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale
29. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi per servizi
30. Altre spese - costi del personale
31. Altre spese - costi per servizi
32. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
F) Post-produzione e lavorazioni tecniche
1. Laboratori sviluppo e stampa - costi del personale
2. Laboratori sviluppo e stampa - costi per servizi
3. Post-produzione visiva - costi del personale
4. Post-produzione visiva - costi per servizi
5. Post-produzione sonora - costi del personale
6. Post-produzione sonora - costi per servizi
7. Montatore - costi del personale
8. Montatore - costi per servizi
9. Montaggio - costi del personale
10. Montaggio - costi per servizi
11. VFX - effetti speciali visivi - costi del personale
12. VFX - effetti speciali visivi - costi per servizi
13. Musica - costi del personale
14. Musica - costi per servizi
15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi del personale
16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi
17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi del personale
18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi per servizi
19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi del personale
20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi per servizi
21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche
G) Spese varie (non ammissibili)
1. Costi di amministrazione
2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
3. Spese legali
4. Promozione e marketing
5. Completion bond
6. Altre spese varie
H) Spese generali (non ammissibili)
1. Spese generali
2. Spese generali differite
3. Producer`s fees
4. Fee produttori esecutivi esteri
5. Producer`s fee differito
6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi
ALLEGATO 1
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto……………………………, nato a il
………………………………….., residente in ……………………….., via
………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………….., con sede legale in , con codice
fiscale/P.I ………………………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna e opera nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine- audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il sottoscritto DICHIARA
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:
• ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
• è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
• è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed opera con il codice Ateco 59.1;
• che la sceneggiatura e i materiali artistici non sono stati realizzati con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell’opera finanziata;
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all’opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.
ALLEGATO 2
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA SCRITTURA DELLA SCENEGGIATURA
Per la scrittura della sceneggiatura è necessario adoperare uno dei programmi di scrittura dedicati basati sul modello della sceneggiatura nota come "americana" o impostare il foglio di lavoro di un programma di scrittura non professionale secondo i seguenti parametri:
Per le intestazioni di scena:
Font: Courier (o Courier New) Dimensione Font: 12 Carattere: Regolare
Interlinea: 1
Allineamento: Allineato a sinistra Adattamento: Pagina intera
Per i dialoghi:
Font: Courier (o Courier New) Dimensione Font: 12 Carattere: Regolare
Interlinea: 1 Allineamento: Giustificato
Adattamento: Colonna centro pagina