Rep. n.
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di carta per stampe e copie per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle entrate – Lotto
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, ,
nata a il _ , designata, con provvedimento
direttoriale prot. n. , a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- _, nato a _ il _,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche “Agenzia”, “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001;
- _, nato a _ il _, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _ della Società (di seguito, per brevità, anche “Società” o “Appaltatore”), con sede legale in , alla Via
; partita IVA _, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese: ; matricola INPS: _ ; matricola INAIL: ; P.A.T. n.
, aggiudicatario del lotto dell’appalto per
l’affidamento della fornitura di carta per stampe e copie per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle entrate.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. 179/2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.
Premessa
− Con determina 2016/5354 del 08/04/2016 l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento della fornitura di carta per stampe e copie per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle entrate;
− all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società per il/i lotto/i è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
− con provvedimento prot. del l’aggiudicazione definitiva del/dei lotto/i Società;
, l’Agenzia ha disposto
in favore della
− a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
− è decorso il termine per la stipula del presente Accordo Quadro (di seguito, anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
− la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce alla Società prestazioni minime afferenti alle forniture di cui all’oggetto contrattuale;
− nei Contratti esecutivi l’Agenzia determinerà dettagliatamente l’entità e le caratteristiche delle forniture da eseguire, nei limiti stabiliti nell’Accordo quadro. Resta inteso che nel corso della durata del presente Accordo l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più Contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.
Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni
1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Allegato “A” – Schema di Contratto esecutivo;
- Allegato “B” - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
- Allegato “C” - Offerta economica della Società;
1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Accordo quadro;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Contratto esecutivo;
• Offerta dell’Appaltatore.
1.3 Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
ACCORDO QUADRO (o “Contratto”): l’Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione - fino al raggiungimento del massimale - mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che l’Agenzia stipulerà, in ragione del proprio fabbisogno, con la Società.
CONTRATTO ESECUTIVO: in virtù del Contratto esecutivo stipulato con la Società l’Agenzia richiederà l’esecuzione delle forniture, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei beni da fornire, l’importo delle forniture richieste e il luogo di fornitura.
Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata solo a seguito della stipula
dei suddetti Contratti esecutivi.
ORDINATIVI: apposite richieste a consumo, ossia le singole commesse di affido delle forniture, in esecuzione del Contratto esecutivo.
CONTRAENTE/COMMITTENTE: Agenzia delle Entrate; APPALTATORE/SOCIETÀ: Affidatario dell’appalto avente ad oggetto le forniture di cui al successivo art. 2.
Art. 2 – Oggetto
2.1 Oggetto del presente Accordo quadro è la fornitura annuale con consegna al piano di carta in risme A4 e A3 per stampe e copie, nelle tipologie “vergine” e “riciclata”, per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. La carta deve risultare conforme a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013 relativo ai criteri ambientali minimi e alla Legge n. 221/2015.
2.2 Le caratteristiche dei beni oggetto di tale fornitura e le modalità di esecuzione della stessa sono definite dettagliatamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. In particolare, la carta deve provenire esclusivamente da cartiera certificata ISO 9001.
2.3 La stipula dell’Accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; i beni da fornire saranno di volta in volta indicati nei Contratti esecutivi stipulati con la Società sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto, pari ad € _ oltre IVA. Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in seguito all’emissione dei singoli ordinativi inviati alla Società in esecuzione
dei predetti contratti esecutivi e con cui saranno richieste le forniture.
2.4 Resta inteso che l’Agenzia non ha l’obbligo di attivare le forniture né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione. Pertanto nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce all’Appaltatore la fornitura di quantità minime, o comunque predeterminate, dei beni di cui all’oggetto contrattuale.
2.5 Le forniture dovranno essere eseguite alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale, nella dichiarazione di offerta economica, che vengono integralmente recepiti.
Art. 3 – Durata del contratto e recesso
3.1 Il presente Accordo quadro ha durata annuale decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € NON COMPILARE (esclusa IVA).
3.2 Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
3.3 L’Agenzia avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro, interamente o parzialmente (cioè con riferimento anche a singole Direzioni Regionali), qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.
Coerentemente con il comma 508 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), l’Agenzia si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore, al momento della stipula, a quello di riferimento indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006.
Art. 4 –Modalità di esecuzione della fornitura
4.1 Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale, nell’offerta economica e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto.
4.2 L’elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito; tale elenco potrà essere modificato a seguito di acquisizione e/o rilascio di uffici che dovessero intervenire nel periodo di durata dell’appalto.
4.3 Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi per il tramite dell’Ufficio Fornitori per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale. Per la trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. La Società dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura a
seguito della ricezione dell’Ordinativo.
Art. 5 – Termini di esecuzione delle forniture
5.1 Le Parti stabiliscono che le forniture dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 11.
5.2 L’esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
5.3 La Società si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti e che abbiano, al momento della consegna presso gli uffici dell’Agenzia, una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi.
5.4 La Società si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della marca di carta fornita rispetto a quella offerta prima dell’invio del materiale, trasmettendo tutte le certificazioni richieste dall’art. 5 del Capitolato.
Art. 6- Personale di servizio
6.1 Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica.
6.2 La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
Art. 7- Cauzione e Responsabilità civile
7.1 A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha prestato per il/i presente/i lotto/i, secondo le
modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari a € NON COMPILARE rilasciata
da NON COMPILARE .
7.2 In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
7.3 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere immediatamente al reintegro.
7.4 La Società terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
7.5 La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione
8.1 Per la fornitura di cui al presente contratto le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € _NON COMPILARE ( / ) + IVA.
8.2 Nell’ambito del lotto la spesa non potrà eccedere gli importi massimali parziali relativi ad ogni Struttura, come di seguito indicati. (verranno inserite soltanto le strutture comprese nel lotto aggiudicato)
8.3 I corrispettivi dovuti alla Società per le forniture indicate in ciascun contratto esecutivo e richieste nei singoli ordinativi, sono calcolati applicando i prezzi offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica, che si intende qui integralmente recepita. In particolare saranno applicati i seguenti corrispettivi unitari:
TIPOLOGIA DI PRODOTTO PREZZO UNITARIO RISMA DI CARTA A4 VERGINE €_ NON COMPILARE _; RISMA DI CARTA A4 RICICLATA €_ NON COMPILARE _; RISMA DI CARTA A3 VERGINE €_ NON COMPILARE _; RISMA DI CARTA A3 RICICLATA €_ NON COMPILARE _.
8.4 I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto.
8.5 I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolare fattura che sarà emessa a fronte di ogni ordinativo di consegna, al termine della totale e completa effettuazione delle forniture ivi indicate.
8.6 L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle forniture indicate nei singoli ordinativi e dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 19 del presente contratto.
8.7 La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per
l’esecuzione del contratto.
8.8 Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (cfr. appendice al presente atto). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno
eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica.
La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
8.9 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
8.10 Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
8.11 La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
8.12 Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
8.13 Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
8.14 La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.
8.15 In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato
9.1 La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’appalto a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
9.2 La Committente non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo sulle risorse umane dedicate all’esecuzione dell’appalto, limitandosi a fornire alla Società direttive di massima per l’espletamento delle forniture. Resta inteso, quindi, che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
9.3 La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9.4 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 10 - Controlli e verifiche
10.1 L’Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Si applica, in ogni caso, l’art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.
10.2 Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza dei quantitativi e delle caratteristiche del materiale consegnato rispetto a quanto richiesto nell’ordinativo e descritto nel Capitolato.
10.3 L’Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione spese e cura del fornitore.
10.4 Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all’uso per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.
10.5 Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro 7 (sette) giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, l’Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti dell’aggiudicataria. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
10.6 Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell’impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
10.7 Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte
dell’Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Art. 11– Penali ed esecuzione in danno
11.1 Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, l’Agenzia avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1 per mille dell’ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.
11.2 Nell’ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente Accordo quadro e/o i singoli contratti esecutivi potranno essere risolti unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.3 Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
11.4 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della
cauzione di cui al precedente art. 7.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
12.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente Accordo quadro e/o il Contratto esecutivo qualora accerti l’incapacità della Società di eseguire le prestazioni o una evidente negligenza nell’eseguirle.
12.2 L’Agenzia potrà, quindi, risolvere i Contratti anche se è stata iniziata l’esecuzione. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte di prestazione fino ad allora svolta.
12.3 L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere i Contratti di diritto, ex art. 1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni
relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136;
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
12.4 Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.
12.5 L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 13 - Subappalto
(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
13.1 È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Oppure
(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le
seguenti attività _ fino alla concorrenza del 30% del
valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
14.1 È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 15 – Cessione del credito
15.1 Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
15.2 L’Agenzia, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
15.3 L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
16.1 Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
16.2 L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
16.3 Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 17 – Riservatezza
17.1 La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
17.2 La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale
impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
17.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 18 – Disposizioni antimafia
18.1 La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, la Società garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
18.2 La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente
contratto.
18.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l’Amministrazione.
18.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
19.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che
il conto dedicato è il seguente: _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome cognome codice fiscale
19.2 La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
19.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
19.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 20 – Tutela dei dati personali
20.1 I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità
connesse all’esecuzione del contratto.
Art. 21 – Domicilio legale
21.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- la Società:
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
21.2 Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle modalità di cui al successivo art. 23.
Art. 22 – Foro competente
22.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 23 – Comunicazioni e contestazioni
23.1 Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: _
Art. 24 – Spese
24.1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
24.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell’esercizio dell'impresa e che
trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
24.3 Ai sensi dall’art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in data 18 settembre 2015, la Società ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso pro quota delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € .
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all’Art. 3 (durata del contratto e recesso), Art. 7 (Cauzione e Responsabilità civile); Art. 11 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 12 (Risoluzione del contratto); Art. 14 (Divieto di cessione del contratto), art. 15 (Cessione del credito), art. 16 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società), Art. 17 (Riservatezza), Art. 18 (Disposizioni antimafia), Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Foro competente), Art. 23 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 24 (Spese) del presente accordo.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa pagine di _ mezzi fogli ed è stato
scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato sottoscritto digitalmente, come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l’art. 25, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.