Contract
Il contratto di espansione e le altre forme di esodo e
accompagnamento a pensione
A N TO N E L LO O R L A N D O, C O N S U L E N T E D E L L AV O R O - STUDIO NEVIO B I ANCHI & PARTNERS
Il contratto di espansione Art. 1 c. 349 L. 178/2020
Art. 41 D.Lgs.
148/2015
D.l. 34/2019 (decreto crescita)
L. 58/2019 (conv.)
D.Lgs. 148/2015, art. 41
Circolare Ministero del Lavoro n. 16 e 18 2019
Circolare Inps n. 98 e 143/2020
Art. 1 c. 349 L. 178/2020
Riferimenti Normativi e di Prassi
Art. 26-quater D.l. 34/2019
Art. 41. – (Contratto di espansione)
1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.
Art. 26-quater D.l. 34/2019
Art. 41. – (Contratto di espansione)
5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.
Art. 26-quater D.l. 34/2019
Art. 41. – (Contratto di espansione)
5. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Modifiche all’art. 41 del Dlgs. 148/2015
“c) Si aggiunge<<5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Il nuovo c. 5-bis dell’art. 41 D.lgs. 148/2015
Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, xxxxx restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
C. 5-bis
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
(5-bis) Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
C. 6: La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
C. 7: Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal
comma 5 e 5-bis è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e
6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014
C. 9: Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012) | Nuovo Scivolo Contratto di Espansione (Nuovo art. 41, D.Lgs. 148/2015) | |
Dimensione aziendale | Più di 15 dipendenti | Almeno 250 unità lavorative |
Accordo sindacale | accordi siglati con organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale | contratto di espansione siglato con il Ministero del lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le relative RSA/RSU se presenti in azienda |
Contenuto dell’accordo | Numero di lavoratori da accompagnare a pensione con criterio di volontarietà o nell’àmbito di un licenziamento collettivo | Piano di reindustrializzazione e riorganizzazione che preveda a) Nuove assunzioni a t. indeterminato/xxx.xx II tipo b) Eventuale CIGS per max 18 mesi e/o c) Piano di esodo a massimo 5 anni d) programma di formazione/riqualificazione dei lavoratori |
Applicabilità dell’istituto | Stabile se la durata dello scivolo è di massimo 4 anni; accordi siglati fino al 2023 se lo scivolo dura 7 anni | Sperimentale fino alla fine del 2021 |
Modalità del recesso | Risoluzione consensuale o licenziamento collettivo | Risoluzione consensuale (Circ. Min.Lavoro 16/2019: procedura di mobilità non oppositiva) |
Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012) | Nuovo Scivolo Contratto di Espansione (Nuovo art. 41, D.Lgs. 148/2015) | |
Procedura gestibile per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterale (Credito/Assicurazioni etc.) | No | Si |
Pensione oggetto dell’accompagnamento | Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) O Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini + 3 mesi di finestra) | Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) O Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini + 3 mesi di finestra) |
Garanzie pensionistiche | Nessuna: se i requisiti pensionistici cambiano durante lo scivolo, il lavoratore dovrà raggiungere i nuovi requisiti richiesti in uscita | Completa: il lavoratore esodato manterrà i requisiti pensionistici vigenti al momento dell’esodo anche nel caso di successivi cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo alla lettera solo per le procedure ex c. 5 Dlgs. 148/2015 (attivate fino al 31.12.2020) |
Durata dello scivolo | Ordinariamente max 48 mesi; Se attivato entro il 30.11.2023, max 84 mesi inclusa l’eventuale finestra della pensione anticipata | 60 mesi (5 anni) con decorrenza ultima al 31.12.2021 |
Isopensione Fornero (art. 4 cc. 1-7ter L. 92/2012) | Nuovo Scivolo Contratto di Espansione (Nuovo art. 41, D.Lgs. 148/2015) | |
Costi | a) Isopensione (pensione maturata fino al momento della cessazione) b) Contributi pieni sulla media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni c) Maggiorazione cautelativa del 15% della provvista d) Costi fideiussori (mark-up della compagnia stipulante) | AZIENDE CON ORGANICO FRA 250 E 1000 LAV.RI a) Indennità mensile pari alla pensione maturata al netto del valore pari alla Naspi se l’accompagnamento mira alla pensione di vecchiaia Oppure b) Indennità mensile pari alla pensione maturata + contribuzione correlata al netto del valore pari alla Naspi e della contribuzione figurativa se si accompagna a pensione anticipata c) Costi fideiussori (mark-up della compagnia stipulante) AZIENDE CON ORGANICO XXX.XX A 1000 LAV.RI Indennità mensile pari alla pensione maturata al netto del valore pari alla Naspi estesa a 3 anni se l’accompagnamento mira alla pensione di vecchiaia Oppure b) Indennità mensile pari alla pensione maturata + contribuzione correlata al netto del valore pari alla Naspi e della contribuzione figurativa estesa a 3 anni se si accompagna a pensione anticipata c) Costi fideiussori (mark-up della compagnia stipulante) d) Impegno alla assunzione a t. indeterminato nella proporzione 1 xxx.xx assunto ogni 3 esodati |
Modalità di sostenimento dell’onere | Pagamento in unica soluzione a Inps o rateale con garanzia fideiussoria | Pagamento in unica soluzione a Inps o rateale con garanzia fideiussoria |
Pro del contratto di espansione
a) Cost saving aziendale (Naspi con maggiore risparmio oltre le 1000 unità xxx.xx)
b) Garanzia per i dipendenti: clausola di salvaguardia contro future riforme pensionistiche (c. 5 art. 41)
c) Cumulabilità con altre attività lavorative e redditi (a differenza di Quota 100)
d) Reputation aziendale: ricambio generazionale e nuove assunzioni
Contro
a) Ipotetico ‘danno pensionistico’ rispetto all’isopensione (minor incremento) nel caso di accompagnamento a vecchiaia
b) Isopensione fino al 2023 arriva a 7 anni di accompagnamento, scivolo c.tto di espansione massimo a 5 anni
c) Non accompagna a accessi pensionistici anticipati derogatori (Quota 100, opzione donna, eventuali cumuli contributivi con altre gestioni o casse professionali)
d) Obbligo di erogare formazione certificata (effort amministrativo)