FASCICOLO INFORMATIVO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LA COPERTURA DEI RISCHI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DA UNA ASSOCIAZIONE
Il presente fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni generali di assicurazione comprensive di glossario, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la copertura dei rischi nell’ambito dell’attività svolta da una Associazione denominato
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
A) Assicurativo
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Indennizzo / Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sinistro/Caso Assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società/Assicuratore | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
B) Giuridico
Arbitrato | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Diritto penale | È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;
b)Sede legale: Verona (Italia);
c)La Direzione Generale in Italia : 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/X;
d)recapito telefonico: x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
e)l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da
innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta a 17,52 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12,01 milioni di euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’Assicuratore al quale è appoggiato il
contratto almeno 30 giorni prima della scadenza.
Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato alla tutela dei diritti dell’Assicurato per i rischi di assistenza legale in relazione alle attività svolte in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), Associazione di Volontariato, Associazione sportiva dilettantistica, Associazione Culturale.
Per i dettagli delle garanzie, si rinvia agli articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali di Contratto.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che
possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in specificati articoli o paragrafi:
• Denuncia del Caso Assicurativo e Scelta del Legale – art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto;
• Gestione del Caso Assicurativo – art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto;
• Ambito e Garanzie – art. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Contratto;
• Esclusioni – art. 14 della Condizioni Generali di Contratto.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore e massimali per sinistro. Si rinvia agli artt. 11, 12 e 16 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
In caso di sinistro con spese legali pari a € 16.000,00 e massimale per sinistro pari a € 20.000,00:
❑ le spese legali che eccedono i € 16.000,00, pari a € 4.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell’Assicurato;
❑ le spese legali fino a € 16.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate
Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:
se il limite minimo della sanzione amministrativa per cui opera la garanzia relativa alle spese legali necessarie a presentare ricorso all’Autorità è superiore a € 1.000,00:
❑ per una sanzione amministrativa di € 750,00 non verrà prestata l’assistenza legale relativa al ricorso;
❑ per una sanzione pari o superiore a € 1.000,00 verrà prestata la necessaria assistenza legale
2. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenze:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Avvertenze:
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
3. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Si rinvia all’art.4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.
4. Premi
Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. Il frazionamento è ammesso purchè la singola rata non sia inferiore a € 24,00. I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorchè frazionato) non superi l'importo di € 750,00.
5. Surroghe/rimborsi
Avvertenze:
Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenze:
Si prevede all’art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
6. Diritto di recesso
Avvertenze:
Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi
dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in
polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
8. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
9. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell’art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art.18 delle Condizioni Generali di Contratto.
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA Servizio Clienti
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X 00000 Xxxxxx
Telefax: 045 8351025
Posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo):
ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
Fax: 00 00000000 - 00 00000000
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;
3. Arbitrato
Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art.19 delle Condizioni Generali di Contratto. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Nota informativa Mod. N.I. 1205/DAS
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati a maggio 2012
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ARTICOLI 1-10 | Pag. 2 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE | ARTICOLI 11-16 | Pag. 3 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | ARTICOLI 17-20 | Pag. 4 |
Modello CA 2012/DAS
Documento aggiornato a maggio 2012
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare all’altra Parte o all’Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il contratto si risolve di diritto in caso di scioglimento del Contraente o qualora questi sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo per la stessa di rimborsare al Contraente la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 6 – REGOLAZIONE PREMIO TRASCORSO E ADEGUAMENTO NUOVO PREMIO
Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - è calcolato in base al parametro variabile costituito dal numero degli Iscritti/Associati al Contraente, come indicato nel frontespizio della polizza, ed è soggetto a regolazione con le seguenti modalità:
- non oltre 30 giorni dopo la scadenza dell’annualità assicurativa, il Contraente dovrà inviare alla Società la dichiarazione scritta relativa al parametro variabile a consuntivo dell’annualità assicurativa trascorsa, fermo il pagamento tempestivo del premio risultante dalla quietanza relativa al periodo precedente;
- in caso di variazione del parametro, la Società provvederà all’emissione dell’Appendice di regolazione del premio, applicando per ciascun Assicurato il premio pro capite;
- la differenza di premio risultante dall’Appendice di regolazione dovrà essere saldata nei 15 giorni successivi al ricevimento dell’Appendice di regolazione;
- il premio annuo per l’annualità successiva verrà determinato in base all’ultima regolazione effettuata, fermo restando il premio
minimo di cui sopra.
In caso di mancato invio della dichiarazione scritta relativa al parametro variabile aggiornato, come in caso di mancato pagamento della differenza di premio nei termini sopra indicati, le garanzie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione saranno r idotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato. Resta in ogni caso ferma la facoltà della Società di recedere dal Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.
ARTICOLO 7 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’ Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del
luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE
ARTICOLO 11 - SPESE GARANTITE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di
quest’ultima.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ARTICOLO 12 – AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate qualora, nell’ambito delle attività svolte in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), Associazione di Volontariato, Associazione sportiva dilettantistica, Associazione Culturale:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti penali derivanti da violazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un’apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’ art. 1917 Cod.Civ.;
e) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al le seguenti disposizioni normative:
Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe.
Persone Assicurate: in base alla scelta operata nel frontespizio della polizza nella Sezione “Parametri Tariffa Attivati”, possono
essere assicurati, oltre al Contraente:
1) il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
2) il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo ed inoltre i Dirigenti e tutto il personale dipendente compresi, per le sole Associazioni sportive, gli allenatori/preparatori atletici e i massaggiatori ed in personale in staff ai suddetti soggetti;
3) il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo ed inoltre i Dirigenti e tutto il personale dipendente compresi, per le sole Associazioni sportive, gli allenatori/preparatori atletici e i massaggiatori ed in personale in staff ai suddetti soggetti ed infine tutti gli Iscritti/Associati al Contraente.
ARTICOLO 13 – SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE ConsulDAS
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza,
tramite il numero verde 800 849090 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
consulenza legale;
chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di
polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
ARTICOLO 14 - ESCLUSIONI
Le garanzie sono escluse per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte dalle Persone Assicurate al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni svolte;
- controversie e procedimenti in relazione a prestazioni medico/sanitarie;
- controversie e procedimenti nell’ambito dello svolgimento di attività economiche autonome, professionali, di lavoro subordinato e parasubordinato o di funzioni di Pubblico Ufficiale e/o di Polizia Giudiziaria;
- controversie e procedimenti relativi alla proprietà o all’utilizzo di beni immobili, diversi da quelli in cui viene svolta l’ attività del Contraente;
- controversie e procedimenti nell’ambito di attività di natura politica e sindacale;
- controversie e procedimenti nell’ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche;
- controversie e procedimenti in relazione all’uso o al possesso di armi o in relazione all’esercizio di attività venatorie e della
pesca;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni a motore o aeromobili a motore;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
- controversie in materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per quanto previsto all’Articolo 12 lett. e);
- vertenze relative ad inadempienze contrattuali proprie o di controparte.
ARTICOLO 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.
ARTICOLO 16 - INSORGENZA DEL SINISTRO. OPERATIVITÀ' DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. Nel caso di assicurazione stipulata a favore degli Iscritti/Associati, la garanzia a favore degli iscritti/Associati successivamente alla data di decorrenza del contratto, vale dalle ore 24 del loro giorno di iscrizione al Contraente. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra un Assicurato e il Contraente la garanzia vale solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 17 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria
definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in
polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 19 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 20 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959
- G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I