FOGLIO INFORMATIVO
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE IMMOBILE DA COSTRUIRE
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Appaltatore | Si intende l’appaltatore o gli appaltatori, ed eventualmente sub appaltatori e/o altri incaricati e/o fornitori, designato/i dall’Utilizzatore al fine della realizzazione dell’Edificio. |
Assicurazione | Si intende la polizza assicurativa stipulata dalla Concedente o dall’Utilizzatore, ma a spese e carico di quest’ultimo – avente validità dalla data di stipula del Contratto di Compravendita sino alla Data di Collaudo – (i) a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati alla Concedente da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, terremoto, alluvione, eventi atmosferici, incendio, e perimento o rovina totale o parziale dell’opera in corso di costruzione, verificatisi in dipendenza della costruzione dell’Edificio o da qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sul completamento dell’Edificio e (ii) per la copertura dei rischi, a carico dell’ Appaltatore per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’Edificio secondo la prassi vigente, inclusi i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi che gravano a suo carico e riguardano i lavori di edificazione di immobili e ogni altro tipo di intervento che gli venga affidato, incluse inoltre le coperture per rischi in materia di lavoro e di tutela della sicurezza dei lavoratori. Nel caso di stipula a cura dell’Utilizzatore, la scelta della compagnia di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere di gradimento della Concedente. |
Atto di Accettazione | Si intende l’atto di accettazione dell’Immobile, integrativo al Contratto, attestante l’accettazione dell’Immobile da parte dell’Utilizzatore e la determinazione del Valore Definitivo dell’Immobile, del Corrispettivo Definitivo del Contratto, del Parametro di Riferimento Iniziale e del Prezzo di Opzione. |
Autorizzazioni | Si intendono tutte le vigenti licenze, autorizzazioni, concessioni e certificazioni necessarie per il regolare uso dell'Immobile. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso momento, comunque antecedente il perfezionamento del Contratto di Compravendita, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della locazione finanziaria (leasing), così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, anche così come eventualmente rideterminati in base al Valore Definitivo dell’Immobile ed indicati all’interno dell’Atto di Accettazione. |
Circostanze Dannose | Si intendono i rischi e le responsabilità civili, di natura contrattuale ed extracontrattuale, nonché quelle penali, relative alla custodia, uso ed utilizzo dell'Immobile, a qualunque causa imputabili, direttamente o indirettamente, ivi compreso il caso fortuito, la forza maggiore, l'atto od il fatto dell'Utilizzatore, di propri dipendenti o di terzi, anche a titolo di responsabilità oggettiva, ed in particolare, a solo titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti a: - danneggiamento, deterioramento o distruzione anche parziale dell'Immobile; - assoggettamento a qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa nonché sequestri, requisizioni, espropriazioni od altri atti od ordini dell'autorità relativi all'Immobile; - danni di natura civile o penale, a titolo contrattuale o extracontrattuale, recati a persone, beni o cose dell'Utilizzatore o di terzi, anche se non imputabili, a titolo di dolo o colpa, all'Utilizzatore stesso od a suoi ausiliari, ed anche se conseguenti, ma non limitatamente, a difetti di progettazione, costruzione dell'Immobile, o stati di manutenzione dello stesso o dei suoi accessori. |
Comunicazione | Si intende la comunicazione scritta inviata dalla Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale la Concedente, in presenza delle ipotesi previste dall’Articolo 8.1 e dall’Articolo 15.1 del Contratto (cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), comunica all’Utilizzatore la facoltà di avvalersi del diritto di risoluzione, a seconda dei casi, del Mandato, del Contratto o del Contratto di Appalto. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi ed eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria immobiliare” (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Appalto | Si intende il contratto che disciplina termini e condizioni per la realizzazione delle Opere compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contratti per la progettazione delle Opere, la direzione lavori, forniture ed installazioni, sottoscritto tra l’Utilizzatore, in qualità di mandatario della Concedente, e l’Appaltatore. |
Contratto di Compravendita | Si intende l’atto pubblico di compravendita del Terreno stipulato tra la Concedente e il Venditore, con intervento altresì dell’Utilizzatore. |
Convenzione | Si intende ogni convenzione di carattere specifico o locale e/o ogni servitù attiva e passiva afferenti il Terreno, anche se non apparenti. |
Corrispettivo Definitivo del Contratto | Si intende il corrispettivo del Contratto ricalcolato sulla base del Valore Definitivo dell’Immobile, in base a quanto stabilito dall’Articolo 10.2 delle Condizioni Generali del Contratto, come descritto nella sezione 3 del presente foglio informativo. |
Corrispettivo Provvisorio del Contratto | Si intende il corrispettivo del Contratto determinato sulla base del Valore Provvisorio dell’Immobile, come meglio indicato all’Articolo 10.1 delle Condizioni Generali del Contratto e nelle Condizioni Particolari del Contratto, come descritto nella sezione 3 del presente foglio informativo. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 15.1 e 15.2 del Contratto, la ricezione da parte dell’Utilizzatore della Comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 16 del Contratto, il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 17 del Contratto, la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Xxxxxxxx | Xx intende la data di accettazione definitiva ed incondizionata delle Opere di cui all’ultimo S.A.L.. |
Data di Consegna del Terreno | Si intende la data di presa in consegna del Terreno da parte dell’Utilizzatore contestuale alla stipulazione del Contratto di Compravendita. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria che coincide con la Data di Collaudo. |
Destinazione | Si intende l’uso a cui sarà adibito l’Immobile così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Direttore Xxxxxx | Xx intende il direttore lavori, nominato dall’Utilizzatore, per la vigilanza ed il controllo dei lavori di costruzione dell’Edificio. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
Edificio | Si intende il costruendo edificio unitamente ad ogni opera o struttura che venga realizzata sul Terreno o nel sottosuolo durante la fase di costruzione che dovrà essere edificato in conformità al Progetto e rispondente a precise caratteristiche tecniche e strutturali individuate dall’Utilizzatore in base alle proprie necessità operative, al fine di svolgere la propria attività di impresa. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Evento | Si intende l’evento che determini la distruzione, rovina o perimento parziale o totale dell’Edificio o delle parti costruite sul o sotto il Terreno, a qualsiasi causa dovuti, in periodo antecedente alla Data di Collaudo. |
Garanzia | Si intende la percentuale dell’importo di ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore relativamente ai singoli S.A.L., riportata nelle Condizioni Particolari del Contratto, somma che la Concedente ha diritto di ritenere a titolo di garanzia. |
Immobile | Si intendono il Terreno e l’Edificio una volta ultimato, definiti congiuntamente. |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia edilizia, urbanistica, catastale ed in materia di sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro. |
Limite | Si intende l’importo complessivamente previsto per la costruzione, a perfetta regola d’arte e nel rispetto della Legge, dell’Edificio - inclusa ogni spesa accessoria e conseguente – ed indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto e meglio dettagliato nell’allegato al Contratto sub Allegato A al Contratto. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento dell’Immobile ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto dello stesso ai sensi del Contratto. |
Mandato | Si intende il contratto di mandato, con o senza rappresentanza, a seconda dei casi, conferito dalla Concedente all’Utilizzatore per l’edificazione dell’Edificio, da parte dell’Appaltatore, secondo il Progetto ed in conformità alle scelte dell’Utilizzatore, secondo il testo allegato al Contratto sub Allegato B al Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Massimale | Si intende il massimale, per ciascun evento dannoso, previsto dalla Polizza Assicurativa contro responsabilità civile verso terzi, così come indicato nelle Condizioni Particolari. |
Oneri | Si intende qualunque onere, costo, tributo, spesa, imposta, tassa e gravame di qualsiasi natura, presente e futuro, ordinario e/o straordinario, che possa comunque colpire la Concedente: (i) derivante e/o dipendente dalla Locazione Finanziaria (con ovvia esclusione delle imposte dirette quali IRES ed IRAP), nonché derivanti da eventuali adeguamenti del valore di acquisto del Terreno; (ii) concernente fatti impositivi e/o autorizzativi connessi all’acquisto del Terreno da parte della Concedente, con particolare riguardo a quelle per le quali l’Immobile sia gravato da privilegio fiscale; nonché (iii) relativo ad eventuali concessioni edilizie e/o relative varianti, ivi comprese quelle inerenti eventuali cambi di destinazione o frazionamenti, per i quali il Venditore risultasse inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione e comunque gravassero a carico dell'Immobile. |
Oneri di Prelocazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione alla realizzazione dell’Immobile, dalla data di sottoscrizione del Contratto sino alla Data di Collaudo, e determinati (i) sull’ammontare del Prezzo del Terreno, comprensivo di imposte al netto di quanto versato dall’Utilizzatore a titolo di Canone Anticipato, dalla data di stipula del Contratto di Compravendita e (ii) sull’importo di ciascun S.A.L., comprensivo di imposte, dalla data di certificazione dello stesso. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). |
Opere | Si intendono le opere di costruzione dell’Edificio. |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale, in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare l’Immobile al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso, ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente. |
Parametro | Si intende l’EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Permesso di Costruire | Si intende il provvedimento autorizzativo pubblico, indispensabile al fine della realizzazione dell’Edificio Allegato sub Allegato C al Contratto. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza assicurativa stipulata a cura della Concedente o dell’Utilizzatore, ma a carico di quest’ultimo - avente validità dalla Data di Collaudo sino a 60 giorni successivi la scadenza del rapporto di Locazione Finanziaria, e comunque sino alla data della vendita dell’Immobile all’Utilizzatore o della riconsegna alla Concedente - contro i seguenti rischi: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, fumo, gas, vapori, bang sonico, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, rovina di ascensori e montacarichi, sovraccarico di neve, acqua condotta e ricerca guasto, fenomeno elettrico, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, furto di fissi ed infissi, dolo e colpa grave, cedimento, smottamento, franamento del terreno, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, responsabilità civile per danni a persone o cose di terzi. Nel caso di stipula a cura dell’Utilizzatore, la scelta della compagnia di assicurazioni, i contenuti della Polizza Assicurativa ed i massimali applicati dalla stessa e la Somma Assicurata, dovranno essere di gradimento della Concedente. |
Prezzo del Terreno | Si intende il prezzo del Terreno pattuito tra Utilizzatore e Venditore indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto anche così come eventualmente rideterminato in base al Valore Definitivo dell’Immobile ed indicato all’interno dell’Atto di Accettazione. |
Progettista | Si intende il soggetto abilitato identificato nelle Condizioni Particolari del Contratto che predispone il Progetto. |
Progetto | Si intende il progetto, incluse sue eventuali varianti in corso d’opera, predisposto dal Progettista. In caso di mancato rilascio del Permesso di Costruire, entro la data stipula del Contratto, il Progetto stesso risulta Allegato sub Allegato D al Contratto. |
Responsabilità | Si intendono le conseguenze dannose e ogni rischio anche per caso fortuito, forza maggiore, eccessiva onerosità ed impossibilità sopravvenuta relativi o comunque connessi a: (i) mancato rilascio, sospensione, anche temporanea, revoca o annullamento a qualsiasi titolo del Permesso di Costruire, (ii) la costruzione, la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’esecuzione dei lavori, la conservazione e/o vigilanza del Terreno, dell’Edificio e dell’Immobile (iii) il perimento o la rovina, totale o parziale, dell’Edificio o di quanto costruito sul o sotto il Terreno, e dell’Immobile (iv) qualsiasi violazione di norme, di ordine o interesse pubblico e di qualsiasi legge o regolamento applicabili in relazione ai punti (ii) e (iii) che precedono e (v) la revoca o l’annullamento a qualsiasi titolo del Contratto di Compravendita ed anche per pretese di terzi creditori del Venditore a qualsiasi titolo. |
S.A.L. | Si intendono gli stati avanzamento lavori relativi all’Edificio. |
Somma Assicurata | Si intende l’importo corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell’Immobile e dei relativi impianti fissi, escluso il valore dell’area. |
Somme | Si intendono tutti gli importi, spese, oneri e costi pagati dalla Concedente a qualsiasi titolo, anche di carattere fiscale, in relazione al Contratto, al Mandato, al Contratto di Compravendita, al Contratto di Appalto e negozi correlati e in relazione alla costruzione dell’Edificio. |
Spread | Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso di riferimento alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A. e DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Termine | Si intende il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di richiesta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Concedente ai sensi dell’Articolo 8.2. del Contratto. |
Terreno | Si intende l’area edificabile indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Valore Definitivo dell’Immobile | Si intende il valore definitivo dell’Immobile determinato alla Data del Collaudo così come verrà indicato nell’Atto di Accettazione. |
Valore Provvisorio dell’Immobile | Si intende il valore dell’Immobile stimato alla data di stipulazione del Contratto così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Venditore | Si intende il soggetto identificato nelle Condizioni Particolari del Contratto quale proprietario del Terreno. |
Vincoli e Gravami | Si intende qualsiasi diritto reale o personale di godimento a favore di terzi, ipoteche, privilegi, trascrizioni, prelazioni, vincoli o gravami di qualsiasi natura. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta: BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA
XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito.
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione del cliente l’immobile da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna dell’immobile finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
• Assicurazione “fabbricati”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sugli immobili oggetto del Contratto. E’ proposta da FRAER LEASING S.p.A. tramite convenzione sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione. Garantisce contro i rischi di danni materiali e diretti causati agli immobili in conseguenza di specifici eventi, salvo le esclusioni.
• Assicurazione “rischi della costruzione di opere civili”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sulla costruzione e ristrutturazione di fabbricati/immobili oggetto del Contratto. E’ proposta da FRAER LEASING S.p.A. tramite convenzione sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione. Garantisce contro i rischi di danni materiali e diretti causati alle opere assicurate in conseguenza di specifici eventi, salvo le esclusioni.
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
• Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da:
• garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento (i) del Corrispettivo Provvisorio del Contratto dalla data di sottoscrizione del Contratto sino alla Data di Decorrenza e (ii) del Corrispettivo Definitivo del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti all’immobile oggetto del finanziamento o alla sua ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti dell’Immobile o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del Terreno, costi per la realizzazione dell’immobile, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del Terreno (al netto delle imposte) maggiorato del costo complessivamente sostenuto per la realizzazione del bene locato e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del Terreno e per la realizzazione dell’Edificio e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa
periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare dell’importo pari al costo di acquisto del Terreno maggiorato dei costi per la realizzazione dell’Edificio.
Tasso massimo praticato (variabile)
Costo del bene locato
7,825%
Da Euro 0,00
a Euro 9.999.999.999.999,00
Tasso massimo praticato (fisso)
Costo del bene locato
8,850%
Da Euro 0,00
a Euro 9.999.999.999.999,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il Tasso Leasing concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato è pari a 6,5 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato (variabile) | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 9.999.999.999.999,00 | 3,060% | 7,825% |
Costo del bene locato | TEGM rilevato (fisso) | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 9.999.999.999.999,00 | 3,880% | 8,850% |
Il Corrispettivo Provvisorio del Contratto (dalla data di sottoscrizione del Contratto sino alla Data di Decorrenza) ed il Corrispettivo Definitivo del Contratto (successivamente alla Data di Decorrenza) , complessivamente a carico dell’Utilizzatore, sono il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituiti dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Il Corrispettivo Provvisorio del Contratto è da considerarsi provvisorio in quanto correlato all’entità degli esborsi sostenuti dalla Concedente per la realizzazione dell’Edificio ed in quanto i Canoni possono essere soggetti ad indicizzazione, secondo quanto di seguito descritto al paragrafo “Indicizzazione” e quindi suscettibili di possibili variazioni nel tempo.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita, un Canone
Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Alla Data di Collaudo le Parti sottoscriveranno l’Atto di Accettazione.
Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui il Valore Definitivo dell’Immobile risultasse, per effetto di una maggiorazione del Limite, superiore al Valore Provvisorio dell’Immobile, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente, ad integrazione del Canone Anticipato già corrisposto ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Particolari del Contratto, l’importo pari a detta maggiorazione del Limite.
Circa i Canoni
Con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
“Indicizzazione”
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o ente indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l’Utilizzatore potrà sospendere l’obbligo dell’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dagli Articoli 8.1 e 15.1 delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa dell'Immobile | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di acquisto dell'Immobile | € 500,00 | |
Spese istruttoria | € 5.000,00 | |
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato | € 1.000,00 | |
Spese per atto notarile | Xxxxx secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 1.000,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 1.000,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascun canone periodico |
Spese per copertura assicurativa beni | 0,3 % annuo del costo dell'Immobile | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per copertura rischi cantiere | 0,4 % del costo dell'immobile | Per durata cantiere max 18 mesi |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Catasto e Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore |
Spese per recupero Immobile | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il recupero dell'Immobile |
Gestione fatture fornitori per SAL | € 2,00 | Per ciascuna fattura |
Supervisione tecnica SAL | € 250,00 | Per ciascun sopralluogo in cantiere |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 1.000,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 5.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
Stipula atto notarile di trasferimento | Costo secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile | € 500,00 |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 6,5 punti percentuali per anno.
• Sanzioni pecuniarie
L’Utilizzatore assumerà a proprio esclusivo carico, tenendo manlevata ed indenne la Concedente senza limiti di tempo e di importo, ogni responsabilità, rischio e/o conseguenza dannosa derivante dall’eventuale uso da parte dello stesso Utilizzatore dell’Immobile non conforme alla Destinazione indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto ed alla destinazione urbanisticamente e/o catastalmente prevista per l’Immobile dalla normativa vigente.
In particolare, l’Utilizzatore sarà tenuto, in via irrevocabile ed incondizionata, a versare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della Concedente, direttamente alla competente Autorità sanzionante, o alla Concedente, se dalla stessa anticipate, con maggiorazione di Interessi di Mora, l’ammontare di eventuali sanzioni pecuniarie in relazione all’uso e/o utilizzo dell’Immobile non conforme alla sua destinazione urbanistica e catastale.
• Distruzione o perimento dell’Edificio : nel caso di Evento che determini la distruzione o perimento parziale dell’Edificio, in periodo antecedente al Collaudo, l’Utilizzatore dovrà curare con diligenza e prontezza il ripristino dell’Edificio nello stato originario. Tutti gli oneri, costi e spese richiesti e necessari per il ripristino dell’Edificio nello stato originario saranno a esclusivo e totale carico dell’Utilizzatore, il quale dovrà tenere manlevata ed indenne la Concedente.
• Risoluzione del Contratto: in caso di risoluzione del Contratto, nelle ipotesi indicate nella sezione che segue, l’Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
(A) in ipotesi di cessazione del Contratto prima della Data di Collaudo, così come specificato all’Articolo 8.2. delle Condizioni Generali del Contratto:
(i) per anticipata risoluzione del Contratto, le Somme, dedotto il Canone Anticipato già corrisposto alla Concedente; più
(ii) eventuali Interessi di Mora a far data dal giorno successivo al Termine; più
(iii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria sino al termine o, se precedente, sino alla data dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dal Contratto;
(B) in ipotesi di risoluzione del Contratto a partire dalla Data di Collaudo:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma, maggiorata di Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto – rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato,
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
L'Utilizzatore, nel caso in cui ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna dell'Immobile alla Concedente, oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Contratto inviata dalla Concedente, assumerà la veste di custode dell'Immobile stesso, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Xxxxx (ma senza diritto a compenso) e dovrà corrispondere un'indennità per l'abusiva occupazione dell’Immobile, pari all'importo dei Canoni dovuti come se il Contratto fosse operante: ciò indipendentemente ed in aggiunta al pagamento della somma già indicata al precedente punto b).
Resta inoltre inteso che, qualora la Concedente dovesse ricevere richieste stragiudiziali di terzi riguardanti l'annullamento e/o la nullità e/o l’inefficacia dell'acquisto del Terreno in capo alla Concedente stessa, l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli importi sopra previsti sub a) e sub b), restando altresì definitivamente acquisito alla Concedente l'importo già versato dall’Utilizzatore relativo ai Canoni scaduti a quella data.
La Concedente decurterà dal proprio credito come sopra, qualora non ancora incassato, il netto imponibile riveniente dalla vendita dell'Immobile, con valuta dell'incasso effettivo di tale corrispettivo, salvo l'obbligo della Concedente di restituire l’esubero all'Utilizzatore. L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell'Immobile costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto notarile di vendita, di rendersi acquirente dell'Immobile.
Sino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopra previste sub a) e sub b), in nessun caso, nemmeno qualora l'Immobile sia già stato riconsegnato alla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del bene dalle somme dovute. Ogni somma versata dall'Utilizzatore in dipendenza del Contratto si intenderà definitivamente acquisita alla Concedente che per nessuna ragione e/o titolo sarà
tenuta a restituirla.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento,
o, in alternativa
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Resteranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, in qualità di acquirente dell’Immobile, tutti i costi, oneri anche di natura fiscale e spese relativi all’atto notarile di compravendita. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione dell’Immobile, del Terreno ed all’indicazione del suo Venditore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di Locazione Finanziaria con l’Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del Contratto
Ipotesi di risoluzione prima della Data di Collaudo
In ipotesi in cui per qualsiasi ragione entro la Data di Collaudo:
(a) si verificasse la nullità e/o annullamento e/o inefficacia del Contratto di Compravendita;
(b) non venisse rilasciato il Permesso di Costruire entro il termine essenziale indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto;
(c) venisse sospeso, anche temporaneamente, revocato o annullato per qualsiasi ragione dall’autorità amministrativa competente il Permesso di Costruire;
(d) si verificasse un Evento che determini la distruzione, rovina o perimento totale dell’Edificio e/o delle Opere;
(e) l’Utilizzatore si rendesse inadempiente ad una o più obbligazioni previste dagli Articoli 3 e 5 del Contratto (obblighi, dichiarazioni e garanzie dell’Utilizzatore riguardanti l’acquisto del Terreno; obblighi dell’Utilizzatore relativi a: Terreno e costruzione dell’Edificio, Appaltatore e Direttore Lavori, Mandato e Contratto di Appalto, Assicurazione);
(f) l’Utilizzatore non autorizzasse il pagamento di uno o più degli importi come previsti in base ad ogni S.A.L. relativo alla costruzione dell’Edificio o non accettasse definitivamente ed incondizionatamente le Opere di uno dei S.A.L. entro 30 giorni dalla relativa scadenza;
(g) l’Utilizzatore non accettasse definitivamente ed incondizionatamente le Opere dell’ultimo S.A.L. e non sottoscrivesse il verbale di collaudo e accettazione dell’Immobile;
(h) l’Utilizzatore non ottenesse la certificazione di agibilità/abitabilità entro il termine di cui alle Condizioni Particolari del Contratto;
(i) il Direttore Lavori non adempisse alle obbligazioni previste dall’Articolo 5 del Contratto;
(j) si verificasse una qualsiasi causa di risoluzione del Contratto di Appalto;
(k) si verificasse la nullità, sospensione – anche solo temporanea - annullamento o inefficacia di qualsiasi degli allegati di cui al Contratto;
(l) l'Utilizzatore venisse posto in liquidazione volontaria, cedesse i propri beni ai creditori o si verificasse una delle ipotesi di cui all’Articolo 1186 c.c., o si producessero eventi (inclusa l'emissione di decreti ingiuntivi) che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Utilizzatore, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento da parte della Concedente dei propri crediti anche futuri;
(m) l'Utilizzatore venisse dichiarato fallito, in amministrazione concordata, ammesso al concordato preventivo o ad altre procedure concorsuali o venissero comunque presentate istanze relative a tali procedure concorsuali a carico dell'Utilizzatore, o venisse instaurata qualsiasi procedura esecutiva o cautelare a carico del medesimo o aventi comunque ad oggetto il Terreno e l’Edificio o iscrizione di ipoteca giudiziale sui suoi beni;
(n) pervenga la decisione dell’arbitro di cui all’Articolo 6.1 delle Condizioni Generali del Contratto, con riguardo alla contestazione da parte della Concedente all’Utilizzatore e al Direttore Lavori dell’accettazione di stati di avanzamento lavori;
la Concedente avrà facoltà di risolvere di diritto il Mandato, il Contratto ed il Contratto d’Appalto (ove la risoluzione di uno o più di tali rapporti non si fosse già verificata) mediante invio della Comunicazione. La risoluzione di diritto avrà efficacia a decorrere dal giorno di ricevimento della Comunicazione da parte dell’Utilizzatore.
Nel caso del verificarsi di un Evento che determini la distruzione, rovina o perimento parziale dell’Edificio, in periodo antecedente la Data di Collaudo, le Parti concorderanno un congruo spostamento della Data di Xxxxxxxx; in difetto di accordo, sia la Concedente sia l’Utilizzatore avranno facoltà di risolvere il Contratto, con le conseguenze indicate in seguito.
Nell’ipotesi sopra prevista sub (d) la Comunicazione dovrà evidenziare la somma richiesta dalla Concedente per il danno da essa subito a seguito del prodursi dell’Evento e copia della stessa verrà inviata dalla Concedente alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato l’Assicurazione per il conseguente pagamento dell’importo assicurato. Per tale ultima ipotesi resta fermo l’obbligo dell’Utilizzatore di acquistare dalla Concedente il Terreno nelle modalità e nei termini previsti all’Articolo 8.2 del Contratto, descritte al paragrafo che segue, al quale si rimanda integralmente.
La Concedente, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi di risoluzione di cui all’Articolo 8.1 del Contratto elencati in precedenza, e
dell’eventuale successivo inadempimento dell’Utilizzatore, entro il Termine, a quanto previsto dall’Articolo 8.2 del Contratto, avrà la facoltà di procedere alla vendita a terzi del Terreno, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troverà, e dell’Edificio, per quella parte, contenuto ed oggetto di fatto eventualmente sussistenti e disponibili, imputando il relativo ricavo a deconto di quanto dovuto dall’Utilizzatore stesso. L’Utilizzatore è altresì tenuto a procurare alla Concedente la liberazione da qualsiasi impegno dalla stessa assunto in relazione al Contratto per la parte in cui la stessa non abbia ancora provveduto al relativo adempimento. Resta comunque inteso che la Concedente decurterà dal proprio credito, il netto imponibile riveniente dalla suddetta vendita e con valuta dell’incasso effettivo di tale corrispettivo.
A seguito del verificarsi di una qualsiasi delle suindicate ipotesi in cui è attribuita alla Concedente la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto, nel Termine, a pagare:
(I) per anticipata risoluzione del Contratto, le Somme, dedotto il Canone Anticipato già corrisposto alla Concedente; più
(II) eventuali Interessi di Mora a far data dal giorno successivo al Termine; più
(III)gli Oneri di Prelocazione Finanziaria sino al termine o, se precedente, sino alla data dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dal Contratto.
A seguito dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento di cui sopra, la Concedente trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del Xxxxxxx con quanto a quel momento eventualmente già edificato, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troverà, previo pagamento da parte dell'Utilizzatore delle imposte dovute per Legge, di tutti i costi, oneri e spese connessi o dipendenti alla stipula del relativo rogito notarile di vendita e l’importo sub (I) sarà imputato quale corrispettivo del trasferimento stesso. Viene fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dalla Concedente.
Clausola risolutiva espressa per il periodo successivo alla Data di Collaudo
Il Contratto si risolverà di diritto (per il periodo successivo alla Data di Collaudo) nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sotto indicati, dichiarerà all'Utilizzatore, mediante invio della Comunicazione, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.:
(i) senza necessità di preventiva costituzione in mora:
- distruzione totale e definitiva dell'Immobile;
(ii) previa costituzione in mora e termine di grazia di 30 giorni:
- inadempimento degli obblighi a carico dell’Utilizzatore riportati all’Articolo 12 delle Condizioni Generali del Contratto (obblighi relativi a: corresponsione del Canone Anticipato, dei Canoni, spese, costi, imposte e tasse; comunicazione dei dati e delle informazioni; manutenzione e spese di utenza; licenze, autorizzazioni e concessioni; modificazioni, miglioramenti e addizioni; Circostanze Dannose; Polizza Assicurativa; Divieto di locazione dell'Immobile e di cessione del Contratto; Destinazione dell’Immobile; Agevolazioni);
- violazione da parte dell’Utilizzatore anche di una sola delle dichiarazioni e garanzie da questi rilasciate nelle Premesse del Contratto ed agli Articoli 2, 3 e 5 del Contratto stesso;
- mancato adempimento da parte dell’Utilizzatore delle obbligazioni poste a suo carico nelle Premesse e dall’Articolo 9 del Contratto;
- nullità e/o annullamento e/o inefficacia del Contratto di Compravendita;
- liquidazione volontaria o cessione dei beni ai creditori da parte dell’Utilizzatore o il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Articolo 1186
c.c. o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Utilizzatore, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento da parte della Concedente dei propri crediti;
- svolgimento, nell’Immobile, di attività che, per le concrete modalità con cui è svolta, si ponga in contrasto con le applicabili disposizioni di legge;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi dell'Articolo
12.2 del Contratto o modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle di stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore evidenziata dalla sottoposizione dello stesso a fallimento, o sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale, esecuzione di sequestro o pignoramento od iscrizione di ipoteca sui beni dello stesso, elevazione di protesto cambiario o emissione a suo carico di decreto ingiuntivo;
- mancato conseguimento, in via espressa o mediante la forma del “silenzio-assenso” di cui D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 o altra normativa vigente anche locale della certificazione di abitabilità/agibilità dell’Immobile o sopravvenuta dichiarazione di sua inabitabilità/inagibilità ovvero revoca od annullamento di tale certificazione in qualsiasi tempo intervenuta.
In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi di cui sopra, l'Utilizzatore sarà tenuto nei confronti della Concedente:
a) a pagare l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a pagare a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma, maggiorata di Interessi di Mora, dalla Data di Cessazione del Contratto – rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato,
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) a riconsegnare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Concedente, l'Immobile libero di persone e cose, restituendolo alla Concedente completo di ogni accessorio e pertinenza ed in buono stato di conservazione e manutenzione, ciò sempre che l’Utilizzatore non si avvalga del diritto di cui oltre di rendersi acquirente dell’Immobile, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. L’Utilizzatore, nel caso in cui ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna dell’Immobile alla Concedente oltre il termine sopra indicato, assumerà la veste di custode dell’Immobile stesso, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Xxxxx (ma senza diritto a compenso) e dovrà corrispondere un’indennità per l’abusiva occupazione pari all’importo dei canoni dovuti come se il Contratto fosse operante, ciò indipendentemente ed in aggiunta al pagamento delle somme già indicate ai punti a) e b) che precedono.
Resta inoltre inteso che, qualora la Concedente dovesse ricevere richieste stragiudiziali di terzi riguardanti l'annullamento e/o la nullità e/o l’inefficacia dell'acquisto del Terreno in capo alla Concedente stessa, l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli importi sopra previsti sub a) e sub b), restando altresì definitivamente acquisito alla Concedente l'importo già versato dall’Utilizzatore relativo ai Canoni scaduti a quella data.
La Concedente decurterà dal proprio credito come sopra, qualora non ancora incassato, il netto imponibile riveniente dalla vendita dell’Immobile, con valuta dell’incasso effettivo di tale corrispettivo, salvo l’obbligo della Concedente di restituire l’esubero all’Utilizzatore. L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell'Immobile - nonché di tutti i costi, oneri e spese connessi al rogito notarile di vendita, di rendersi acquirente
dell'Immobile.
Sino a quando l’Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopra previste sub a) e sub b), in nessun caso, nemmeno qualora l’Immobile sia già stato riconsegnato alla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del bene dalle somme dovute.
Ogni somma versata dall’Utilizzatore in dipendenza del Contratto si intenderà definitivamente acquisita alla Concedente che per nessuna ragione e/o titolo sarà tenuta a restituirla.
L'Utilizzatore, nel caso in cui ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna dell'Immobile alla Concedente oltre il termine sopraindicato, assumerà la veste di custode dell'Immobile stesso, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Xxxxx (ma senza diritto a compenso) e dovrà corrispondere un'indennità per l'abusiva occupazione pari all'importo dei Canoni dovuti come se il Contratto fosse operante: ciò indipendentemente ed in aggiunta al pagamento della somma già indicata al punto b) che precede.
I beni e/o macchinari che per loro specifiche tecniche non sono asportabili dall’Immobile, rimarranno definitivamente acquisiti alla Concedente senza alcun corrispettivo.
Rimane comunque salva la facoltà della Concedente a proprio insindacabile giudizio di dichiarare all’Utilizzatore a mezzo di lettera raccomandata di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adempimento del Contratto e di esigere anche coattivamente la sua esecuzione.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (cinque per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento,
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del Contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore:
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii)il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di Riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal Contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dal medesimo a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (centoventi) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
XXXXXX INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. |
Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all’Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito | |
Fidejussione | Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente |
Fidejussore | Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l’adempimento di una o più obbligazioni dell’Utilizzatore |
Eccezione | Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite |
Escussione | Si intende l’attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto |
Interessi di Xxxx | Xx intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell’adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore |
Obbligazioni Garantite | Si intendono le prestazioni che l’Utilizzatore/Xxxxxxxx è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing |
Utilizzatore o Debitore | Si intende il cliente debitore della Concedente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore |
Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE
La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell’Utilizzatore garantito.
Più precisamente, il Fidejussore assume su di se taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell’Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.
In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:
- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall’Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest’ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l’Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l’Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.
Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l’obbligo del pagamento in capo all’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l’obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell’Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a garantire l’operazione di finanziamento conclusa dall’Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l’Utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l’Utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.
Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.
Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.
Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.
Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Xxxxxx, decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine
I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.
Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.
L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Xxxxxxxxxxx riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.
Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Xxxxxxx non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B..
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (CENTOVENTI) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE IMMOBILE COSTRUITO
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Autorizzazioni | Si intendono tutte le vigenti licenze, autorizzazioni, concessioni e certificazioni necessarie per il regolare uso dell'Immobile. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso momento, comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della locazione finanziaria (leasing), così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Circostanze Dannose | Si intendono i rischi e le responsabilità civili, di natura contrattuale ed extracontrattuale, nonché le responsabilità penali, relative alla custodia, uso ed utilizzo dell'Immobile, a qualunque causa imputabili, direttamente o indirettamente, ivi compreso il caso fortuito, la forza maggiore, l'atto od il fatto dell'Utilizzatore, di propri dipendenti o di terzi, anche a titolo di responsabilità oggettiva, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti a: - danneggiamento, deterioramento o distruzione anche parziale dell'Immobile; - assoggettamento a qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa nonché sequestri, requisizioni, espropriazioni od altri atti od ordini dell'autorità relativi all'Immobile; - danni di natura civile o penale, a titolo contrattuale o extracontrattuale, arrecati a persone, beni o cose dell'Utilizzatore o di terzi, anche se non imputabili, a titolo di dolo o colpa, all'Utilizzatore stesso od a suoi ausiliari, ed anche se conseguenti, a titolo esemplificativo, a difetti di progettazione, costruzione dell'Immobile, o stati di manutenzione dello stesso o dei suoi accessori. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte dell'Utilizzatore, la società di assicurazioni, i contenuti della Polizza Assicurativa ed i massimali applicati dalla stessa e la Somma Assicurata dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi ed eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Conduttore Ordinario | Si intende il soggetto indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto che, a titolo di locazione ordinaria od altro equivalente, occupa, alla data del Contratto di Compravendita, in tutto o in parte, l’Immobile. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria immobiliare” (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende l’atto pubblico di compravendita dell’Immobile stipulato tra la Concedente e il Venditore, con intervento altresì dell’Utilizzatore. |
Convenzione | Si intende ogni convenzione di carattere specifico o locale e/o ogni servitù attiva e passiva afferenti l’Immobile, anche se non apparenti. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12 del Contratto (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria, ovvero il momento di consegna dell’Immobile dal Venditore all’Utilizzatore alla data della sottoscrizione del Contratto di Compravendita. |
Destinazione | Si intende l’uso a cui è adibito l’Immobile così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza, come risultante dalle Condizioni Particolari. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Immobile | Si intende l’immobile oggetto del Contratto come identificato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dell'Utilizzatore rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia edilizia, urbanistica, catastale ed in materia di sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento dell’Immobile ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto dello stesso ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Massimale | Si intende il massimale, per ciascun evento dannoso, previsto dalla Polizza Assicurativa contro responsabilità civile verso terzi, cosi come indicato nelle Condizioni Particolari. |
Oneri | Si intende qualunque onere, costo, tributo, spesa, imposta, tassa e gravame di qualsiasi natura, presente e futuro, ordinario e/o straordinario, che possa comunque colpire la Concedente: (i) derivante e/o dipendente dalla Locazione Finanziaria (con ovvia esclusione delle imposte dirette quali IRES ed IRAP), nonché derivanti da eventuali adeguamenti del valore di acquisto dell'Immobile; (ii) concernente fatti impositivi e/o autorizzativi addebitabili al Venditore per sua responsabilità, con particolare riguardo a quelle per le quali l'Immobile sia gravato da privilegio fiscale, nonché (iii) relativo ad eventuali concessioni edilizie e/o relative varianti, ivi comprese quelle inerenti eventuali cambi di destinazione o frazionamenti, per i quali il Venditore risultasse inadempiente nei confronti della pubblica amministrazione e comunque gravassero a carico dell'Immobile. |
Oneri di Prelocazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale, in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare l’Immobile al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso, ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente. |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza in convenzione o il certificato rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione con il quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, o dell’Utilizzatore, ma con spese a carico di quest’ultimo, avente validità dalla data di stipula del Contratto di Compravendita sino a 60 giorni successivi la scadenza del rapporto di Locazione Finanziaria, e comunque sino alla data della vendita dell’Immobile all’Utilizzatore o della riconsegna alla Concedente contro i seguenti rischi: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, fumo, gas, vapori, bang sonico, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, grandine, rovina di ascensori e montacarichi, sovraccarico di neve, acqua condotta e ricerca guasto, fenomeno elettrico, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, furto di fissi ed infissi, dolo e colpa grave, cedimento, smottamento, franamento del terreno, terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, responsabilità civile per danni a persone o cose di terzi. |
Prezzo dell’Immobile | Si intende il prezzo dell’Immobile pattuito tra Utilizzatore e Venditore indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Somma Assicurata | Si intende l’importo corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell’Immobile e dei relativi impianti fissi, escluso il valore dell’area. |
Spread | Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso di riferimento alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A. e DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Venditore | Si intende il soggetto identificato nelle Condizioni Particolari del Contratto quale proprietario dell’Immobile. |
Vincoli e Gravami | Si intende qualsiasi diritto reale o personale di godimento a favore di terzi, ipoteche, privilegi, trascrizioni, prelazioni, vincoli o gravami di qualsiasi natura. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito.
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione del cliente l’immobile da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna dell’immobile finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
• Assicurazione “fabbricati”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sugli immobili oggetto del Contratto. E’ proposta da FRAER LEASING S.p.A. tramite convenzione sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione. Garantisce contro i rischi di danni materiali e diretti causati agli immobili in conseguenza di specifici eventi, salvo le esclusioni;
• Assicurazione “rischi della costruzione di opere civili”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sulla costruzione e ristrutturazione di fabbricati/immobili oggetto del Contratto. E’ proposta da FRAER LEASING S.p.A. tramite convenzione sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione. Garantisce contro i rischi di danni materiali e diretti causati alle opere assicurate in conseguenza di specifici eventi, salvo le esclusioni.
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
• Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da:
• garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti all’immobile oggetto del finanziamento o alla sua ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti dell’immobile o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario dell’immobile, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto dell’immobile e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario dell’immobile da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato (variabile)
Costo del bene locato
7,825%
Da Euro 0,00
a Euro 9.999.999.999.999,00
Tasso massimo praticato (fisso)
Costo del bene locato
8,850%
Da Euro 0,00
a Euro 9.999.999.999.999,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il Tasso Leasing concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 6,5 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato (variabile) | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 9.999.999.999.999,00 | 3,060% | 7,825% |
Costo del bene locato | TEGM rilevato (fisso) | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 9.999.999.999.999,00 | 3,880% | 8,850% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Circa i Canoni:
Con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di
quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o ente indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l’Utilizzatore potrà sospendere l’obbligo dell’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9 delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa dell'Immobile | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria | € 2.000,00 | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di acquisto dell'Immobile | € 500,00 | |
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato | € 1.000,00 | |
Spese per atto notarile | Xxxxx secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 1.000,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 1.000,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascun canone periodico |
Spese per copertura assicurativa beni | 0,3 % annuo del costo dell'Immobile | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per copertura rischi cantiere | 0,4 % del costo dell'immobile | Per durata cantiere max 18 mesi |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Catasto e Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore |
Spese per recupero Immobile | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il recupero dell'Immobile | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 1.000,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 5.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
Stipula atto notarile di trasferimento | Costo secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile | € 500,00 |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore
360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 6,5 punti percentuali per anno.
• Sanzioni pecuniarie
L’Utilizzatore assumerà a proprio esclusivo carico, tenendo manlevata ed indenne la Concedente senza limiti di tempo e di importo, ogni responsabilità, rischio e/o conseguenza dannosa derivante dall’eventuale uso da parte dello stesso Utilizzatore dell’Immobile non conforme alla Destinazione indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto ed alla destinazione urbanisticamente e/o catastalmente prevista per l’Immobile dalla normativa vigente.
In particolare, l’Utilizzatore sarà tenuto, in via irrevocabile ed incondizionata, a versare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della Concedente, direttamente alla competente Autorità sanzionante, o alla Concedente, se dalla stessa anticipate, con maggiorazione di Interessi di Mora, l’ammontare di eventuali sanzioni pecuniarie in relazione all’uso e/o utilizzo dell’Immobile non conforme alla sua destinazione urbanistica e catastale.
Risoluzione del Contratto: in caso di risoluzione del Contratto, nelle ipotesi indicate nella sezione che segue, l’Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma, maggiorata di Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto – rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato,
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
L'Utilizzatore, nel caso in cui ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna dell'Immobile alla Concedente, oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Contratto inviata dalla Concedente, assumerà la veste di custode dell'Immobile stesso, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Xxxxx (ma senza diritto a compenso) e dovrà corrispondere un'indennità per l'abusiva occupazione dell’Immobile, pari all'importo dei Canoni dovuti come se il Contratto fosse operante: ciò indipendentemente ed in aggiunta al pagamento della somma già indicata al precedente punto b).
Resta inoltre inteso che, qualora la Concedente dovesse ricevere richieste stragiudiziali di terzi riguardanti l'annullamento e/o la nullità e/o l’inefficacia dell'acquisto dell'Immobile in capo alla Concedente stessa, l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli importi sopra previsti sub a) e sub b), restando altresì definitivamente acquisito alla Concedente l'importo già versato dall’Utilizzatore relativo ai Canoni scaduti a quella data.
La Concedente decurterà dal proprio credito come sopra determinato, qualora non ancora incassato, il netto imponibile riveniente dalla vendita dell'Immobile, con valuta dell'incasso effettivo di tale corrispettivo, salvo l'obbligo della Concedente di restituire l’eccedenza all'Utilizzatore. L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell'Immobile costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto notarile di vendita, di rendersi acquirente dell'Immobile.
Sino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopra previste sub a) e sub b), in nessun caso, nemmeno qualora l'Immobile sia già stato riconsegnato alla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del bene dalle somme dovute. Ogni somma versata dall'Utilizzatore in dipendenza del Contratto si intenderà definitivamente acquisita alla Concedente che per nessuna ragione e/o titolo sarà tenuta a restituirla.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Resteranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, in qualità di acquirente dell’Immobile, tutti i costi, oneri anche di natura fiscale e spese relativi all’atto notarile di compravendita. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione dell’Immobile ed all’indicazione del suo Venditore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di Locazione Finanziaria con l’Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del Contratto
Il Contratto si risolverà di diritto nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sotto indicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ex Articolo1456 c.c.:
(I) senza necessità di preventiva costituzione in mora:
- distruzione totale e definitiva dell'Immobile;
(II) previa costituzione in mora e termine di grazia di 30 (trenta) giorni:
- inadempimento degli obblighi a carico dell’Utilizzatore riportati all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (relativi a: corresponsione del Canone Anticipato e dei Canoni. Spese, costi, imposte e tasse; comunicazione dei dati e delle informazioni; manutenzione e spese di utenza; licenze, autorizzazioni e concessioni; modificazioni, miglioramenti e addizioni; circostanze dannose; Polizza Assicurativa, divieto di locazione dell'Immobile e di cessione del Contratto; destinazione dell’Immobile);
- nullità e/o annullamento e/o inefficacia del Contratto di Compravendita;
- liquidazione volontaria o cessione dei beni ai creditori da parte dell’Utilizzatore o il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’Articolo 1186
c.c. o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Utilizzatore, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento da parte della Concedente dei propri crediti;
- svolgimento nell’Immobile di attività che, per le concrete modalità con cui è svolta, si ponga in contrasto con le applicabili disposizioni di legge;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi dell'Articolo
6.2. delle Condizioni Generali del Contratto (dati e informazioni eventualmente richiesti dalla Concedente sulla situazione patrimoniale ed economica dell’Utilizzatore) o modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle di stipula del Contratto che, ad insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore evidenziata dalla sottoposizione dello stesso a fallimento, o a qualsiasi altra procedura concorsuale, da esecuzione di sequestro o pignoramento od iscrizione di ipoteca sui beni dello stesso, da elevazione di protesto cambiario o da emissione a suo carico di decreto ingiuntivo;
- mancato conseguimento, in via espressa o mediante la forma del “silenzio-assenso” di cui al D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, successivo
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 o altra normativa vigente anche locale, della certificazione di abitabilità/agibilità dell’Immobile o sopravvenuta dichiarazione di sua inabitabilità/inagibilità ovvero revoca od annullamento di tale certificazione in qualsiasi tempo intervenuta.
In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle sopraindicate ipotesi, l'Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:
a) a pagare l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a pagare a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma, maggiorata di Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto – rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato,
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) a riconsegnare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della citata comunicazione per applicazione della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c., l'Immobile libero da persone e cose.
Resta inoltre inteso che, qualora la Concedente dovesse ricevere richieste stragiudiziali di terzi riguardanti l'annullamento e/o la nullità e/o l’inefficacia dell'acquisto dell'Immobile in capo alla Concedente stessa, l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli importi sopra previsti sub a) e sub b), restando altresì definitivamente acquisito alla Concedente l'importo già versato dall’Utilizzatore relativo ai Canoni scaduti a quella data.
La Concedente decurterà dal proprio credito come sopra determinato, qualora non ancora incassato, il netto imponibile riveniente dalla vendita dell'Immobile, con valuta dell'incasso effettivo di tale corrispettivo, salvo l'obbligo della Concedente di restituire l’eccedenza all'Utilizzatore. L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell'Immobile costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto notarile di vendita, di rendersi acquirente dell'Immobile.
Sino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopra previste sub a) e sub b), in nessun caso, nemmeno qualora l'Immobile sia già stato riconsegnato alla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del bene dalle somme dovute. Ogni somma versata dall'Utilizzatore in dipendenza del Contratto si intenderà definitivamente acquisita alla Concedente che per nessuna ragione e/o titolo sarà tenuta a restituirla. L'Utilizzatore, nel caso in cui ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna dell'Immobile alla Concedente oltre il termine sopraindicato, assumerà la veste di custode dell'Immobile stesso, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Xxxxx (ma senza diritto a compenso) e dovrà corrispondere un'indennità per l'abusiva occupazione pari all'importo dei Canoni dovuti come se il Contratto fosse operante: ciò indipendentemente ed in aggiunta al pagamento della somma già indicata al precedente sub b).
Nell’ipotesi in cui le offerte fossero inferiori al valore di realizzo di cui sopra, la Concedente - prima di procedere alla vendita dell’Immobile - dovrà comunicare per iscritto all’Utilizzatore l’entità delle suddette offerte, assegnandogli un termine di 30 (trenta) giorni perché questi possa indicare il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori. Trascorso tale termine, ovvero qualora l’Utilizzatore si sia reso irreperibile, nessuna eccezione potrà essere sollevata dallo stesso in ordine alla congruità del prezzo di vendita dell’Immobile. Sarà facoltà della Concedente rifiutare l’offerta del nominativo segnalato dall’Utilizzatore qualora lo stesso non metta preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto o non dia obiettive e sufficienti garanzie di solvibilità. Resta in ogni caso salva la facoltà, per la Concedente, di provvedere alla ricollocazione dell’Immobile, laddove non sia possibile procedere alla vendita del medesimo.
Nell’ipotesi in cui, poi, il netto imponibile riveniente dalla vendita dell'Immobile, con valuta dell'incasso di tale corrispettivo, fosse inferiore al credito vantato dalla Concedente, resta comunque fermo l’obbligo dell’Utilizzatore di corrispondere alla Concedente quanto alla stessa ancora dovuto per capitale, interessi, oneri, costi e spese.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del Contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii)il Tasso di attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di Riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal Contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dal medesimo a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (centoventi) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
XXXXXX INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. |
Contratto di Leasing | Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all’Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito |
Fidejussione | Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente |
Fidejussore | Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l’adempimento di una o più obbligazioni dell’Utilizzatore |
Eccezione | Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite |
Escussione | Si intende l’attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto |
Interessi di Xxxx | Xx intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell’adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore |
Obbligazioni Garantite | Si intendono le prestazioni che l’Utilizzatore/Xxxxxxxx è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing |
Utilizzatore o Debitore | Si intende il cliente debitore della Concedente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore |
Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE
La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell’Utilizzatore garantito.
Più precisamente, il Fidejussore assume su di se taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell’Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.
In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:
- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall’Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest’ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l’Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l’Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.
Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l’obbligo del pagamento in capo all’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l’obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell’Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a garantire l’operazione di finanziamento conclusa dall’Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l’Utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l’Utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.
Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.
Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 5,5 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.
Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.
Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Xxxxxx, decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine
I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.
Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.
L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Xxxxxxxxxxx riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.
Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Xxxxxxx non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B..
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (CENTOVENTI) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA NAUTICA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Assicurazione | Si intendono tutte le assicurazioni prescritte dal Codice della Navigazione stipulate dall’Utilizzatore direttamente con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l’intero valore dell’Imbarcazione) ai sensi dell'art. 6.3 del Contratto che dovranno esplicitamente dare atto che la proprietà dell’Imbarcazione è della Concedente e dovranno essere vincolate a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto dell’Imbarcazione da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi e massimali: • responsabilità civile verso terzi (inclusi terzi trasportati), obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, inclusi quelli impiegati su tender o similari, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati, per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); • carico,trasporto e scarico dal luogo di consegna al luogo di installazione (in ipotesi di consegna dell’Imbarcazione franco Fornitore); • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie, rapina, incendio, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere, perdita totale per il prezzo complessivo dell’Imbarcazione compresi eventuali optionals; • tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall’installazione, nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell’equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili. • danni: tutti quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per le imbarcazioni in locazione finanziaria (ii) I seguenti obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente a favore e con il consenso scritto della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • pagare esclusivamente e direttamente alla Concedente l’importo della liquidazione del sinistro nel caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione o di perdita parziale della stessa; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento o qualsiasi ritardo nel pagamento, da parte dell’Utilizzatore, del premio o della rata di premio alle singole scadenze, nonché l’eventuale mancato rinnovo della polizza a scadenza, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 20 (venti) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento o mancato rinnovo; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non apportare alla polizza alcuna variazione o modifica se non con il preventivo consenso scritto della Concedente e comunicare alla stessa ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l’operatività della garanzia assicurativa. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto, o diverso momento comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della Locazione Finanziaria (leasing), così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Certificati | Si intendono il certificato di navigabilità/idoneità per la categoria di impiego normale di trasporto, nonché gli altri documenti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti e dai regolamenti e il mantenimento degli stessi per tutta la durata del Contratto. Tutti gli adempimenti, nomine armatoriali, visite, ispezioni e collaudi di legge, compresi quelli connessi all’ eventuale rinnovo del Certificato di Navigabilità da parte del XX.XX (o la diversa Autorità a cui competa) e degli altri documenti prescritti, saranno ad esclusivo carico, cura, rischio e spese dell’Utilizzatore. |
Circostanze Dannose | Si intendono tutti i rischi di deterioramento o di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione o parziale della stessa, nonché tutti i rischi, in genere, derivanti dall’uso dell’Imbarcazione, anche nelle ipotesi di forza maggiore, di caso fortuito e di fatto del terzo; ed, in particolare, in via esemplificativa, ma non esaustiva: - mancata omologazione o non rispondenza, anche se sopravvenuta, dell’Imbarcazione o di parte della stessa alle norme antinfortunistiche od antinquinamento, violazione di diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni e similari; - violazione di norme sulla tutela di brevetti o invenzioni o di altri diritti di terzi; - vizi, palesi od occulti e difetti di funzionamento dell’Imbarcazione, anche se sopravvenuti, mancanza di qualità promesse; - eccessiva onerosità dell’Imbarcazione; - avaria, danneggiamento o deterioramento dell’Imbarcazione, anche parziale, per qualsiasi causa, anche se non imputabile all’Utilizzatore; - danni arrecati dall’Imbarcazione a persone o cose dell’Utilizzatore o di terzi, anche se dovuti a suoi eventuali difetti o vizi, sia originari che sopravvenuti; - danni arrecati dall’uso dell’apparato radiotelegrafico e radiotelefonico. Inoltre, si intende qualsiasi: a) responsabilità nei confronti di terzi, derivante dall’Imbarcazione o dal suo utilizzo, per fatto proprio o dell’equipaggio o di altri suoi dipendenti o preposti a bordo o a terra; b) conseguenza o danno derivante da inadempienze alle norme di navigazione. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest’ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria nautico” (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto dell’Imbarcazione. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12 del Contratto (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria,ed in cui l’Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento ovvero il momento di consegna dell’Imbarcazione secondo quanto indicato all’Articolo 6.2. |
Dichiarazione di Ricevimento | Si intende il verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dell’Imbarcazione sottoscritta dall’Utilizzatore contenente le modalità di consegna dell’Imbarcazione concordate direttamente tra Utilizzatore e Fornitore ed attestante la piena e incondizionata accettazione e gradimento dell’Imbarcazione da parte dell’Utilizzatore. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Fornitore | Si intende il soggetto identificato nelle Condizioni Particolari, proprietario dell’Imbarcazione. |
Imbarcazione | Si intende l’imbarcazione richiesta dall’Utilizzatore alla Concedente in Locazione Finanziaria così come descritta nelle Condizioni Particolari. |
Impiego | Si intende l’impiego a cui l’Utilizzatore ha dichiarato di destinare l’Imbarcazione e che corrisponde alla categoria di impiego prevista ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo regolamento d’attuazione e successive modificazioni e che si presenta quale impiego conforme alle leggi ed alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento. |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza e antinquinamento, nonché tutte le certificazioni e omologazioni di conformità, strumenti e dotazioni obbligatorie di bordo previste dal Codice della Navigazione e dalla predetta normativa. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento dell’Imbarcazione ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto della stessa ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Oneri | Si intende qualunque onere, costo, tributo, spesa, imposta, tassa e gravame di qualsiasi natura, presente e futuro, ordinario e/o straordinario, che possa comunque colpire la Concedente: (i) derivante e/o dipendente dalla Locazione Finanziaria nonché derivanti da eventuali adeguamenti del valore di acquisto dell'Imbarcazione; (ii) concernente fatti impositivi e/o autorizzativi addebitabili al Fornitore per sua responsabilità. |
Oneri di Prelocazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore, alla scadenza del Contratto, può decidere di acquistare l’Imbarcazione al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l’ipotesi di contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Perdita Definitiva dell’Imbarcazione | Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, incendio o sinistro a qualsiasi causa dovuto, oltre che per caso fortuito o forza maggiore, ovvero qualora con provvedimento delle autorità competenti venga disposto il divieto di utilizzo dell’Imbarcazione,ai fini della sicurezza delle persone e/o degli animali o dei beni, anche ogni ipotesi in cui l’Imbarcazione risultasse definitivamente non più idonea all’Utilizzo oppure in ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale della stessa in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomiche, a qualsiasi causa dovuta. |
Polizza Assicurativa | Si intende il certificato rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione con il quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa dell’Imbarcazione e contenente anche i rischi di carico, trasporto e scarico dal luogo di ritiro dell’Imbarcazione al luogo di installazione. |
Prezzo dell’Imbarcazione | Si intende il prezzo dell’Imbarcazione pattuito tra Utilizzatore e Fornitore indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto dell’Imbarcazione indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Spread | Nelle ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing e il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del medesimo Contratto. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la durata del Contratto. |
Tasso di Riferimento Alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto così come individuato nelle Condizioni Particolari. |
Utilizzo | Si intende l’uso strumentale all’attività a cui è adibita l’Imbarcazione. |
Vincoli | Si intende qualsiasi peso o vincolo che possa, o meno, condizionare l’Impiego dell’Imbarcazione. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
• Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sull’imbarcazione oggetto del contratto di leasing. La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall’installazione, incendio, furto e rapina, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell’equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili.
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
• Assistenza in relazione alle agevolazioni IVA.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da:
• garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato
Costo del bene locato
13,075%
Da Euro 0,00
a Euro 25.000,00
11,912%
Oltre
Euro 25.000,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 7 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 | 7,260% | 13,075% |
Oltre Euro 25.000,00 | 6,330% | 11,912% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di
un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni , così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Acquisto dell’Imbarcazione:
L’Utilizzatore alla scadenza del Contratto, potrà acquistare l’Imbarcazione nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, alle condizioni previste dal Contratto. In particolare, l’Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente, entro la scadenza del Contratto, il Prezzo di Opzione e dovrà farsi carico di tutti gli oneri, spese e tasse inerenti il trasferimento della proprietà dell’Imbarcazione.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria Imbarcazioni | € 5.000,00 | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto di acquisto | € 500,00 | |
Spese notarili | Xxxxx sostenuto secondo le tariffe albi professionali se non pagate direttamente dall'Utilizzatore | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 550,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 500,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascun canone periodico |
Spese per copertura assicurativa Imbarcazione | 5,5 % annuo del costo dell'Imbarcazione | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica se non sostenuto dall'Utilizzatore |
Spese per recupero Imbarcazione | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dell'Imbarcazione | |
Ispezione Imbarcazione | € 100,00 | In tutti i casi di ispezione dell'imbarcazione da parte della Concedente, secondo quanto previsto del contratto, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla Concedente |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 1.000,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato dalle parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 1.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
Stipula atto notarile di trasferimento | Costo secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di trasferimento | € 500,00 |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello
stesso) maggiorato, nella misura massima di 7 punti percentuali per anno.
• Risoluzione del Contratto: nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l'Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dell'Imbarcazione, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dell'Imbarcazione da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dell'Imbarcazione dalle somme dovute.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Resteranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, in qualità di acquirente dell’Imbarcazione, tutti i costi, oneri anche di natura fiscale e spese relativi all’atto notarile di compravendita. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all’indicazione del suo fornitore/venditore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione, nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l’ Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del contratto:
Inadempimento del Fornitore
Qualora il Fornitore, prima che la Concedente abbia pagato interamente il Prezzo dell’Imbarcazione, risulti inadempiente alle obbligazioni richiamate nel Contratto di Compravendita, la Concedente, di propria iniziativa o su richiesta dell’Utilizzatore, potrà risolvere il Contratto, senza pregiudizio alcuno per le Parti. In tal caso l’Utilizzatore rimborserà i pagamenti sostenuti dalla Concedente in dipendenza del Contratto e del Contratto di Compravendita dell’Imbarcazione, nonché le spese e qualsiasi altro onere relativo; tutto ciò fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Utilizzatore nei confronti del Fornitore o terzi aventi causa.
Inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione
Al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi, la Concedente avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da Articolo 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare all’Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata:
- ritardo, protrattosi per oltre cinque giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
- inadempimento di anche una delle obbligazioni indicate negli Articoli 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto ed Interessi di Mora) e 6 (obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, che riguardano: corresponsione del Canone Anticipato e dei Canoni, Spese, costi, imposte e tasse; consegna dell’imbarcazione; Polizza Assicurativa e Assicurazione; sinistri; manutenzione dell’Imbarcazione; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dell’Imbarcazione; assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell’armatore, fatto dell’equipaggio o di qualunque terzo; licenze, autorizzazioni, concessioni; Circostanze Dannose; modificazioni, miglioramenti e addizioni; garanzie dell’Utilizzatore, conferimento di mandato all’Utilizzatore di avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami; qualifica di Armatore; divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto; pegno e privilegi; altri doveri dell’Utilizzatore) delle Condizioni Generali del Contratto;
- mancata rispondenza alla realtà di dati e informazioni forniti dall’Utilizzatore alla Concedente sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie di cui alle Premesse del Contratto.
La Concedente avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, sempre con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di preventiva costituzione in mora dell’Utilizzatore, anche qualora:
- l’Utilizzatore divenga insolvente, subisca protesti, procedure esecutive, sia posto in liquidazione, ne sia dichiarato il fallimento o sia instaurata una qualsiasi procedura concorsuale nei Suoi confronti;
- l’Utilizzatore ceda, o manifesti l'intenzione di cedere i propri beni, compresa l’Imbarcazione ai propri creditori, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile;
- intervengano modifiche sostanziali nella situazione giuridica, reddituale, patrimoniale e/o finanziaria dell’Utilizzatore tali da pregiudicarne la capacità di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto o si riducano le garanzie esistenti all'inizio della locazione finanziaria. A tale riguardo l’Utilizzatore si impegna a mettere a disposizione della Concedente, su sua semplice richiesta, tutti i dati contabili ed extracontabili necessari per valutare le garanzie stesse, nonché la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- vi sia la mancata trascrizione del passaggio di proprietà dell'Imbarcazione a favore della Concedente sui registri e sui certificati previsti dal Codice della Navigazione e della normativa vigente;
- in caso di mancato perfezionamento, nullità o inefficacia del Contratto di Compravendita dell’Imbarcazione;
- in caso di mancata consegna e/o collaudo dell’Imbarcazione nei termini previsti nella Dichiarazione di Ricevimento, con conseguente risoluzione anche del Contratto di Compravendita di cui al punto che precede;
- in caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione.
Resta salva la facoltà della Concedente di non risolvere il Contratto e chiederne invece l'adempimento.
Conseguenze della risoluzione
Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto in caso di inadempimento del Fornitore, l’Utilizzatore dovrà rimborsare i pagamenti effettuati dalla Concedente in dipendenza del Contratto e del Contratto di Compravendita, nonché le spese e qualsiasi altro onere ad essi relativo; tutto ciò fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Utilizzatore nei confronti del Fornitore o terzi aventi causa.
Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione, nei casi indicati in precedenza, l’Utilizzatore dovrà alla Data di Cessazione del Contratto:
a) pagare alla Concedente l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dell’Imbarcazione, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) pagare alla Concedente, a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora maturati dalla Data di Cessazione del Contratto rappresentata
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato;
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) riconsegnare l’Imbarcazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Concedente relativa alla risoluzione del rapporto.
Unicamente nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dell’Imbarcazione, non troverà applicazione la lettera c) che precede.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita a terzi dell’Imbarcazione da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dell’Imbarcazione dalle somme dovute.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell’Imbarcazione, costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente dell’Imbarcazione.
Qualora il Contratto venga risolto, prima della consegna dell’Imbarcazione, la Concedente restituirà all’Utilizzatore il Canone Anticipato, diminuito di un importo pari agli Interessi di Mora maturati sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente il Canone Anticipato.
A fronte dell’integrale pagamento di quanto contrattualmente previsto, la Concedente, qualora non abbia ancora acquistato la proprietà dell’Imbarcazione, cederà all’Utilizzatore quei diritti dei quali avesse assunto la piena disponibilità; qualora invece la Concedente abbia già acquisito la proprietà dell’Imbarcazione, trasferirà la proprietà medesima all’Utilizzatore, a spese di quest’ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui l’Imbarcazione si troverà in quel momento.
La Concedente, salvo che non provveda alla vendita o alla riallocazione dell’Imbarcazione a mezzo di commissionario ovvero di altro incaricato che all’uopo sia stato nominato dal giudice, prima di vendere o riallocare l’Imbarcazione dovrà comunicare all’Utilizzatore per lettera raccomandata o telegramma o telefax il prezzo di vendita o il valore attribuito all’Imbarcazione nella riallocazione, assegnandogli un termine di 30 (trenta) giorni perché possa indicare il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori.
Trascorso tale termine, ovvero qualora l’Utilizzatore si sia reso irreperibile, nessuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata dallo stesso in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di riallocazione dell’Imbarcazione.
Sarà in ogni caso facoltà della Concedente rifiutare l’offerta del nominativo segnalato dall’Utilizzatore qualora lo stesso non metta preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto o non dia idonee garanzie di solvibilità. Resta salvo, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, il diritto della Concedente a chiedere il risarcimento per ulteriori danni subiti.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna dell’Imbarcazione, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l’intero ammontare.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima
pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore:
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto:
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA NAUTICA DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Assicurazione | Si intendono tutte le assicurazioni prescritte dal Codice della Navigazione stipulate dall’Utilizzatore direttamente con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l’intero valore dell’Imbarcazione) ai sensi dell’art. 6.3 del Contratto che dovranno esplicitamente dare atto che la proprietà dell’Imbarcazione è della Concedente e dovranno essere vincolate a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto dell’Imbarcazione da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi e massimali: • responsabilità civile verso terzi (inclusi terzi trasportati), obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, inclusi quelli impiegati su tender o similari, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati, per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); • carico,trasporto e scarico dal luogo di consegna al luogo di installazione (in ipotesi di consegna dell’Imbarcazione franco Fornitore); • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie, rapina, incendio, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere, perdita totale per il prezzo complessivo dell’Imbarcazione compresi eventuali optionals; • tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall’installazione, nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell’equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili. • danni: tutti quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per le imbarcazioni in locazione finanziaria (ii) I seguenti obblighi a carico della Compagnia di Assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente a favore e con il consenso scritto della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • pagare esclusivamente e direttamente alla Concedente l’importo della liquidazione del sinistro nel caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione o di perdita parziale della stessa; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento o qualsiasi ritardo nel pagamento, da parte dell’Utilizzatore, del premio o della rata di premio alle singole scadenze, nonché l’eventuale mancato rinnovo della polizza a scadenza, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 20 (venti) giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento o mancato rinnovo; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non apportare alla polizza alcuna variazione o modifica se non con il preventivo consenso scritto della Concedente e comunicare alla stessa ogni eventuale circostanza che possa menomare o pregiudicare l’operatività della garanzia assicurativa. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto, o diverso momento comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della Locazione Finanziaria (leasing), così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Certificati | Si intendono il certificato di navigabilità/idoneità per la categoria di impiego normale di trasporto, nonché gli altri documenti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti e dai regolamenti e il mantenimento degli stessi per tutta la durata del Contratto. Tutti gli adempimenti, nomine armatoriali, visite, ispezioni e collaudi di legge, compresi quelli connessi all’ eventuale rinnovo del Certificato di Navigabilità da parte del XX.XX (o la diversa Autorità a cui competa) e degli altri documenti prescritti, saranno ad esclusivo carico, cura, rischio e spese dell’Utilizzatore. |
Circostanze Dannose | Si intendono tutti i rischi di deterioramento o di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione o parziale della stessa, nonché tutti i rischi, in genere, derivanti dall’uso dell’Imbarcazione, anche nelle ipotesi di forza maggiore, di caso fortuito e di fatto del terzo; ed, in particolare, in via esemplificativa, ma non esaustiva: - mancata omologazione o non rispondenza, anche se sopravvenuta, dell’Imbarcazione o di parte della stessa alle norme antinfortunistiche od antinquinamento, violazione di diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni e similari; - violazione di norme sulla tutela di brevetti o invenzioni o di altri diritti di terzi; - vizi, palesi od occulti e difetti di funzionamento dell’Imbarcazione, anche se sopravvenuti, mancanza di qualità promesse; - eccessiva onerosità dell’Imbarcazione; -avaria, danneggiamento o deterioramento dell’Imbarcazione, anche parziale, per qualsiasi causa, anche se non imputabile all’Utilizzatore; - danni arrecati dall’Imbarcazione a persone o cose dell’Utilizzatore o di terzi, anche se dovuti a suoi eventuali difetti o vizi, sia originari che sopravvenuti; - danni arrecati dall’uso dell’apparato radiotelegrafico e radiotelefonico. Inoltre, si intende qualsiasi: a) responsabilità nei confronti di terzi, derivante dall’Imbarcazione o dal suo utilizzo, per fatto proprio o dell’equipaggio o di altri suoi dipendenti o preposti a bordo o a terra; b) conseguenza o danno derivante da inadempienze alle norme di navigazione. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest’ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le presenti condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria nautico” (leasing) a tasso indicizzato o a tasso fisso composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto dell’Imbarcazione. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12 del Contratto (modifica unilaterale del contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria,ed in cui l’Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento ovvero il momento di consegna dell’Imbarcazione secondo quanto indicato all’Articolo 6.2. |
Dichiarazione di Ricevimento | Si intende il verbale di Consegna, Accettazione e Collaudo dell’Imbarcazione sottoscritta dall’Utilizzatore contenente le modalità di consegna dell’Imbarcazione concordate direttamente tra Utilizzatore e Fornitore ed attestante la piena e incondizionata accettazione e gradimento dell’Imbarcazione da parte dell’Utilizzatore. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Fornitore | Si intende il soggetto identificato nelle Condizioni Particolari proprietario dell’Imbarcazione. |
Imbarcazione | Si intende l’imbarcazione richiesta dall’Utilizzatore alla Concedente in Locazione Finanziaria così come descritta nelle Condizioni Particolari. |
Impiego | Si intende l’impiego a cui l’Utilizzatore ha dichiarato di destinare l’Imbarcazione e che corrisponde alla categoria di impiego prevista ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo regolamento d’attuazione e successive modificazioni e che si presenta quale impiego conforme alle leggi ed alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento. |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza e antinquinamento, nonché tutte le certificazioni e omologazioni di conformità, strumenti e dotazioni obbligatorie di bordo previste dal Codice della Navigazione e dalla predetta normativa. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento dell’Imbarcazione ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto della stessa ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Oneri | Si intende qualunque onere, costo, tributo, spesa, imposta, tassa e gravame di qualsiasi natura, presente e futuro, ordinario e/o straordinario, che possa comunque colpire la Concedente: (i) derivante e/o dipendente dalla Locazione Finanziaria nonché derivanti da eventuali adeguamenti del valore di acquisto dell'Imbarcazione; (ii) concernente fatti impositivi e/o autorizzativi addebitabili al Fornitore per sua responsabilità. |
Oneri di Prelocazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore, alla scadenza del Contratto, può decidere di acquistare l’Imbarcazione al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l’ipotesi di contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Perdita Definitiva dell'Imbarcazione | Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, incendio o sinistro a qualsiasi causa dovuto, oltre che per caso fortuito o forza maggiore, ovvero qualora con provvedimento delle autorità competenti venga disposto il divieto di utilizzo dell’Imbarcazione,ai fini della sicurezza delle persone e/o degli animali o dei beni, anche ogni ipotesi in cui l’Imbarcazione risultasse definitivamente non più idonea all’Utilizzo oppure in ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale della stessa in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomiche, a qualsiasi causa dovuta. |
Polizza Assicurativa | Si intende il certificato rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione con il quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa dell’Imbarcazione e contenente anche i rischi di carico, trasporto e scarico dal luogo di ritiro dell’Imbarcazione al luogo di installazione. |
Prezzo dell'Imbarcazione | Si intende il prezzo dell’Imbarcazione pattuito tra Utilizzatore e Fornitore indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto dell’Imbarcazione indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Spread | Nelle ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing e il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del medesimo Contratto. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la durata del Contratto. |
Tasso di Riferimento Alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto cosi come individuato nelle Condizioni Particolari. |
Utilizzo | Si intende l’uso strumentale all’attività a cui è adibita l’Imbarcazione. |
Vincoli | Si intende qualsiasi peso o vincolo che possa, o meno, condizionare l’Impiego dell’Imbarcazione. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi accessori:
• Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sull’imbarcazione oggetto del contratto di leasing. La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall’installazione, incendio, furto e rapina, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell’equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili.
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
• Assistenza in relazione alle agevolazioni IVA.
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato
Costo del bene locato
13,075%
Da Euro 0,00
a Euro 25.000,00
11,912%
Oltre
Euro 25.000,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 7 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 | 7,260% | 13,075% |
Oltre Euro 25.000,00 | 6,330% | 11,912% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni , così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese
sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Acquisto dell’Imbarcazione:
L’Utilizzatore alla scadenza del Contratto, potrà acquistare l’Imbarcazione nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, alle condizioni previste dal Contratto. In particolare, l’Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente, entro la scadenza del Contratto, il Prezzo di Opzione e dovrà farsi carico di tutti gli oneri, spese e tasse inerenti il trasferimento della proprietà dell’Imbarcazione.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria Imbarcazioni | € 5.000,00 | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto di acquisto | € 500,00 | |
Spese notarili | Xxxxx sostenuto secondo le tariffe albi professionali se non pagate direttamente dall'Utilizzatore | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 550,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 500,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascun canone periodico |
Spese per copertura assicurativa Imbarcazione | 5,5 % annuo del costo dell'Imbarcazione | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica se non sostenuto dall'Utilizzatore |
Spese per recupero Imbarcazione | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dell'Imbarcazione | |
Ispezione Imbarcazione | € 100,00 | In tutti i casi di ispezione dell'imbarcazione da parte della Concedente, secondo quanto previsto del contratto, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla Concedente |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 1.000,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato dalle parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 1.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
Stipula atto notarile di trasferimento | Costo secondo le tariffe albi professionali sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore | |
Intervento delegato/procuratore in occasione della stipula dell'atto notarile di trasferimento | € 500,00 |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7 punti percentuali per anno.
• Risoluzione del Contratto: nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l'Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dell'Imbarcazione, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dell'Imbarcazione da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dell'Imbarcazione dalle somme dovute.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Resteranno a carico esclusivo dell’Utilizzatore, in qualità di acquirente dell’Imbarcazione, tutti i costi, oneri anche di natura fiscale e spese relativi all’atto notarile di compravendita. Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all’indicazione del suo fornitore/venditore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l’eventuale parametro di indicizzazione, nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l’ Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del contratto:
Inadempimento del Fornitore
Qualora il Fornitore, prima che la Concedente abbia pagato interamente il Prezzo dell’Imbarcazione, risulti inadempiente alle obbligazioni richiamate nel Contratto di Compravendita, la Concedente, di propria iniziativa o su richiesta dell’Utilizzatore, potrà risolvere il Contratto, senza pregiudizio alcuno per le Parti. In tal caso l’Utilizzatore rimborserà i pagamenti sostenuti dalla Concedente in dipendenza del Contratto e del Contratto di Compravendita dell’Imbarcazione, nonché le spese e qualsiasi altro onere relativo; tutto ciò fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Utilizzatore nei confronti del Fornitore o terzi aventi causa.
Inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione
Al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi, la Concedente avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da Articolo 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare all’Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata:
- qualora l’Utilizzatore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005:
- ritardo, protrattosi per oltre cinque giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
- inadempimento di anche una delle obbligazioni indicate negli art. 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto ed Interessi di Mora) e 6 del Contratto (obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, che riguardano: corresponsione del Canone Anticipato e dei Canoni, spese, costi, imposte e tasse,; consegna dell’imbarcazione; Polizza Assicurativa e Assicurazione; sinistri; manutenzione dell’Imbarcazione; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dell’Imbarcazione; assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell’armatore, fatto dell’equipaggio o di qualunque terzo; licenze, autorizzazioni, concessioni; Circostanze Dannose; modificazioni, miglioramenti, addizioni; garanzie dell’Utilizzatore, conferimento di mandato all’Utilizzatore di avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami; qualifica di Armatore; divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto; pegno e privilegi; altri doveri dell’Utilizzatore) delle Condizioni Generali del Contratto);
- qualora l’Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005:
- ritardo, protrattosi per oltre venti giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della presente clausola;
- inadempimento delle obbligazioni indicate negli Articoli 6.2 (consegna dell’imbarcazione), 6.3 (Polizza Assicurativa e Assicurazione), 6.4 (sinistri), 6.5 (manutenzione dell’Imbarcazione), 6.7 (Assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell’armatore, fatto dell’equipaggio o di qualunque terzo), 6.8 (Licenze, autorizzazioni e concessioni), 6.13 (Qualifica di armatore), 6.14 (Divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto), 6.15 (pegno e privilegi), 6.16 (altri doveri dell’Utilizzatore);
- in tutti i casi, mancata rispondenza alla realtà di dati e informazioni forniti dall’Utilizzatore alla Concedente sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie di cui alle Premesse del Contratto.
La Concedente avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, sempre con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di preventiva costituzione in mora dell’Utilizzatore, anche qualora:
- l’Utilizzatore divenga insolvente, subisca protesti, procedure esecutive, sia posto in liquidazione, ne sia dichiarato il fallimento o sia instaurata una qualsiasi procedura concorsuale nei Suoi confronti;
- l’Utilizzatore ceda, o manifesti l’intenzione di cedere i propri beni, compresa l’Imbarcazione, ai propri creditori, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile;
- intervengano modifiche sostanziali nella situazione giuridica, reddituale, patrimoniale e/ finanziaria dell’Utilizzatore tali da pregiudicarne la capacità di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto o si riducano le garanzie esistenti all'inizio della locazione finanziaria. A tale riguardo l’Utilizzatore si impegna a mettere a disposizione della Concedente, su sua semplice richiesta, tutti i dati contabili ed extracontabili necessari per valutare le garanzie stesse, nonché la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- vi sia la mancata trascrizione del passaggio di proprietà dell’Imbarcazione a favore della Concedente sui registri e sui certificati previsti dal Codice della Navigazione e della normativa vigente;
- in caso di mancato perfezionamento, nullità o inefficacia del Contratto di Compravendita dell’Imbarcazione;
- in caso di mancata consegna e/o collaudo dell’Imbarcazione nei termini previsti nella Dichiarazione di Ricevimento, con conseguente risoluzione anche del Contratto di Compravendita di cui al punto che precede;
- in caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione.
Resta salva la facoltà della Concedente di non risolvere il Contratto e chiederne invece l'adempimento.
Conseguenze della risoluzione
Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto in caso di inadempimento del Fornitore, l’Utilizzatore dovrà rimborsare i pagamenti effettuati dalla Concedente in dipendenza del Contratto e del Contratto di Compravendita, nonché le spese e qualsiasi altro onere ad essi relativo; tutto ciò fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Utilizzatore nei confronti del Fornitore o terzi aventi causa.
Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione, nei casi indicati in precedenza, l’Utilizzatore dovrà alla Data di Cessazione del Contratto:
a) pagare alla Concedente l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dell’Imbarcazione, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) pagare alla Concedente, a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora maturati dalla Data di Cessazione del Contratto rappresentata
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato;
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) riconsegnare l’Imbarcazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Concedente relativa alla risoluzione del rapporto.
Unicamente nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dell’Imbarcazione, non troverà applicazione la lettera c) che precede.
Gli importi sub a) e b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita a terzi dell’Imbarcazione da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore , che non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005, non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dell’Imbarcazione dalle somme dovute.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dell’Imbarcazione, costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente dell’Imbarcazione.
Qualora il Contratto venga risolto, prima della consegna dell’Imbarcazione, la Concedente restituirà all’Utilizzatore il Canone Anticipato,
diminuito di un importo pari agli Interessi di Mora maturati sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente il Canone Anticipato.
A fronte dell’integrale pagamento di quanto contrattualmente previsto, la Concedente, qualora non abbia ancora acquistato la proprietà dell’Imbarcazione, cederà all’Utilizzatore quei diritti dei quali avesse assunto la piena disponibilità; qualora invece la Concedente abbia già acquisito la proprietà dell’Imbarcazione, trasferirà la proprietà medesima all’Utilizzatore, a spese di quest’ultimo, nello stato di fatto e di diritto in cui l’Imbarcazione si troverà in quel momento.
La Concedente, salvo che provveda alla vendita o alla riallocazione dell’Imbarcazione a mezzo di commissionario ovvero di altro incaricato che all’uopo sia stato nominato dal giudice, prima di vendere o riallocare l’Imbarcazione dovrà comunicare all’Utilizzatore per lettera raccomandata o telegramma o telefax il prezzo di vendita o il valore attribuito all’Imbarcazione nella riallocazione, assegnandogli un termine di 30 (trenta) giorni perché possa indicare il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori.
Trascorso tale termine, ovvero qualora l’Utilizzatore si sia reso irreperibile, nessuna eccezione o contestazione potrà essere sollevata dallo stesso in ordine alla congruità del prezzo di vendita o di riallocazione dell’Imbarcazione, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile in ragione dell’eventuale qualifica dell’Utilizzatore quale consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005..
Sarà in ogni caso facoltà della Concedente rifiutare l’offerta del nominativo segnalato dall’Utilizzatore qualora lo stesso non metta preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto o non dia idonee garanzie di solvibilità. Resta salvo, in qualsiasi ipotesi di risoluzione, il diritto della Concedente a chiedere il risarcimento per ulteriori danni subiti.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna dell’Imbarcazione, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l’intero ammontare.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore:
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto:
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
XXXXXX INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. |
Contratto di Leasing | Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all’Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito |
Fidejussione | Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente |
Fidejussore | Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l’adempimento di una o più obbligazioni dell’Utilizzatore |
Eccezione | Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite |
Escussione | Si intende l’attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto |
Interessi di Xxxx | Xx intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell’adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore |
Obbligazioni Garantite | Si intendono le prestazioni che l’Utilizzatore/Xxxxxxxx è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing |
Utilizzatore o Debitore | Si intende il cliente debitore della Concedente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore |
Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE
La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell’Utilizzatore garantito.
Più precisamente, il Fidejussore assume su di se taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell’Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.
In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:
- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall’Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest’ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l’Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l’Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.
Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l’obbligo del pagamento in capo all’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l’obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell’Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a garantire l’operazione di finanziamento conclusa dall’Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l’Utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l’Utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.
Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.
Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.
Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.
Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Xxxxxx, decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine
I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.
Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.
L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Xxxxxxxxxxx riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.
Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Xxxxxxx non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B..
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (NOVANTA) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
XXXXXX INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. |
Contratto di Leasing | Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all’Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito |
Fidejussione | Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente |
Fidejussore | Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l’adempimento di una o più obbligazioni dell’Utilizzatore |
Eccezione | Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite |
Escussione | Si intende l’attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto |
Interessi di Xxxx | Xx intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell’adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore |
Obbligazioni Garantite | Si intendono le prestazioni che l’Utilizzatore/Xxxxxxxx è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing |
Utilizzatore o Debitore | Si intende il cliente debitore della Concedente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore |
Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE
La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell’Utilizzatore garantito.
Più precisamente, il Fidejussore assume su di se taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell’Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.
In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:
- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall’Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest’ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l’Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l’Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.
Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l’obbligo del pagamento in capo all’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l’obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell’Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a garantire l’operazione di finanziamento conclusa dall’Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l’Utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l’Utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.
Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.
Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.
Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.
Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Xxxxxx, decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine
I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.
Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.
L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Xxxxxxxxxxx riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.
Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Xxxxxxx non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B..
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (NOVANTA) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE c.d. "XXXXXXXX-TER"
ai sensi del D.L. n. 69/2013 (e successive modifiche), della Convenzione “Beni Strumentali” e del D.M. del 25 gennaio 2016
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Assicurazione | Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l’intero valore del Bene) e vincolata a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto dei Beni da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi: • carico, trasporto e scarico dal luogo di consegna al luogo di installazione (in ipotesi di consegna dei Beni franco Fornitore); • tutti quelli normalmente e consuetudinariamente previsti nelle polizze ALL RISKS per i Beni in locazione finanziaria di primaria Compagnia di Assicurazione; • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; • responsabilità civile verso terzi (ii) i seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente e direttamente a favore della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente. |
Beni | Si intendono il macchinario o l'attrezzatura richiesti dall’Utilizzatore alla Concedente in locazione finanziaria descritti nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto, o diverso momento comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della locazione finanziaria (leasing) indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest’ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria mobiliare” (leasing), a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto dei Beni. |
Convenzione “Beni Strumentali” | Si intende la convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti del 14 febbraio 2014. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11. del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12. del Contratto (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria ed in cui l’Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento ovvero la data del pagamento del Prezzo dei Beni, nei casi indicati dal Contratto. |
Dichiarazione di Ricevimento | Si intende la dichiarazione di ricevimento, constatazione e collaudo dei Beni sottoscritta dall’Utilizzatore. |
D.M. 25 gennaio 2016 | Si intende il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 gennaio 2016. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Fornitore | Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l’Utilizzatore effettua la scelta dei Beni |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni, di proprietà industriale, brevetti ed invenzioni. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento dei Beni ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto degli stessi ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Oneri | Si intende qualsiasi onere, somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti ai Beni oggetto del Contratto, al loro acquisto o al loro Utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche ove corrisposti dalla Concedente. Si intendono altresì i seguenti oneri posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'oscillazione del cambio dell'Euro nei confronti della Divisa Estera di pagamento rispetto al valore di quest'ultima convenzionalmente preso a riferimento, al momento della stipula del Contratto di locazione finanziaria, nella determinazione del valore dello stesso; - qualsiasi costo, spesa, onere bancario, dazio, diritto doganale e quant'altro fosse a qualunque titolo dovuto in conseguenza della importazione in Italia dei Beni; - l'onerosità connessa all'anticipazione all'Erario da parte della Concedente dell'IVA relativa alla fattura di acquisto dei Beni e che si determina nell'applicazione di interessi, in ragione di anno civile, al tasso EURIBOR 3 mesi/360 (più elevato nel periodo dell'esposizione) maggiorato di uno Spread come determinato nelle Condizioni Particolari, calcolato sull'ammontare di detta IVA per il periodo della sua anticipazione. |
Oneri di Prelocazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno). |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare i Beni al Prezzo di Opzione, a condizione che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente ai sensi del Contratto. |
Ordine di Acquisto | Si intende l’ordine di acquisto, del quale la Dichiarazione di Ricevimento è parte integrante, emesso dalla Concedente su indicazione dell’Utilizzatore a seguito della sottoscrizione del Contratto ed indicante i termini per l’accettazione dell’Ordine e per la consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni. |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto e previsto unicamente per l’ipotesi di contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Perdita Definitiva dei Beni | Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, anche ogni ipotesi in cui i Beni risultassero definitivamente non più idonei all’Utilizzo oppure ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale dei Beni in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomici, a qualsiasi causa dovuta. |
PMI | Si intendono le imprese aventi le caratteristiche previste dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003. In particolare, la categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All’interno delle PMI, si definisce: -piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; -microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa dei Beni, contenente anche i rischi di carico, trasporto e scarico dal luogo di ritiro dei Beni al luogo di installazione. |
Prezzo dei Beni | Si intende il prezzo dei Beni pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente a seguito dell’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto dei Beni, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Spread | Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso di Riferimento Alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del medesimo Contratto. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la durata del Contratto. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Utilizzo | Si intende l’uso strumentale all’attività cui sono adibiti i Beni. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito . Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
La locazione finanziaria c.d. “Xxxxxxxx-ter” è un’operazione di finanziamento avente le caratteristiche di cui sopra riservata, ai sensi della Convenzione “Beni Strumentali” e del D.M. 25 gennaio 2016, alle PMI e destinata a finanziare a medio termine l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
L’acquisto del bene oggetto del contratto è realizzato da FRAER LEASING S.p.A. con ricorso a una provvista diversa da quella messa a disposizione da Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 3/2015.
A fronte della conclusione dell’operazione è prevista per le PMI un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx d’interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all’operazione di locazione finanziaria, concessa ed erogata dal Ministero.
Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. L’agevolazione di cui sopra può essere concessa solamente a fronte delle seguenti operazioni di locazione finanziaria:
• durata massima di 5 anni – comprensivi di un periodo di prelocazione non superiore a 12 mesi – decorrenti dalla data di consegna del bene;
• importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 2 milioni;
• concessa entro il 31 dicembre 2016.
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l’Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell’agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l’esercizio da parte dell’Utilizzatore dell’opzione di acquisto: in tale ipotesi, l’Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l’opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.
Per maggiori informazioni in merito ai requisiti per ottenere l’agevolazione e alle modalità per richiederla si rinvia al D.M. 25 gennaio 2016 (e relative misure di attuazione) e alla Convenzione “Beni Strumentali”.
L’Utilizzatore può richiedere al Concedente di essere assistito nella compilazione della richiesta di concessione del contributo c.d. “Xxxxxxxx-ter” e di erogazione delle quote annuali dello stesso, nonché nella rendicontazione delle spese ai fini della concessione ed erogazione del contributo. A fronte di tali attività, l’Utilizzatore corrisponde al Concedente i compensi meglio specificati nella Sezione III. La mancata conclusione del Contratto non fa venir meno l’obbligo dell’Utilizzatore di corrispondere al Concedente i compensi relativi all’attività effettivamente prestata.
La locazione finanziaria c.d. “Xxxxxxxx-ter” può essere accompagnata dall’offerta
• del servizio aggiuntivo Assicurazione “danni materiali ai beni”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali oggetto del contratto di leasing.
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita
• dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia è compatibile con l’agevolazione c.d. “Xxxxxxxx-ter” nei limiti previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 e relative misure attuative, cui si rinvia.
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale, l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti
contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato
Costo del bene locato
13,987%
Da Euro 0,00
a Euro 25.000,00
9,862%
Oltre
Euro 25.000,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 7 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 | 7,990% | 13,987% |
Oltre Euro 25.000,00 | 4,690% | 9,862% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di
un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria Beni mobili non registrati | € 500,00 | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | Per ogni fornitore oltre il primo |
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato | € 300,00 | |
Spese di istruttoria Beni mobili registrati | € 500,00 | |
Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d."Xxxxxxxx-ter" | € 500,00 | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Spese per servizio di attestazione Beni Industria 4.0 | 6 % del costo del bene |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 550,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 500,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese gestione attività doganale | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascun canone periodico |
Spese per copertura assicurativa Beni | 1,5 % annuo del costo dei Beni | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per copertura assicurativa Beni e Beni da cantiere | 1,5 % annuo del costo dei Beni | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa proposta dalla Concedente |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore |
Spese per recupero beni | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Beni | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per l'attività di compilazione della richiesta, di erogazione delle quote annuali del contributo c.d. "Xxxxxxxx-ter" e dei relativi adempimenti. | € 1.000,00 | Solo se il servizio è stato richiesto dall'Utilizzatore |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 500,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato dalle parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 1.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7 punti percentuali per anno. Il periodo di Prelocazione Finanziaria non può essere superiore a 12 mesi.
• Risoluzione del Contratto: nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l'Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dei Beni, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dei Beni da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dei Beni dalle somme dovute.
Nell'ipotesi poi di Contratto indicizzato in Xxxxxx Xxxxxx l'Utilizzatore sarà altresì tenuto a corrispondere alla Concedente, a titolo risarcitorio, in aggiunta a quanto sopra anche il controvalore di tutti gli oneri e/o costi (nessuno escluso) che la stessa sopporterà per la estinzione anticipata del finanziamento in Divisa Estera conseguente alla risoluzione anticipata del Contratto.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dei Beni costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente dei Beni.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione dei Beni ed all’indicazione del loro fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del contratto:
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa:
- inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione);
- Perdita Definitiva dei Beni;
- mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272
c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.
In conformità con quanto previsto dall’Articolo 5.8 della Convenzione “Beni Strumentali”, in caso di mancata concessione dell’agevolazione “Xxxxxxxx-ter” o di revoca, parziale o totale, della stessa a qualunque causa dovuta il Concedente avrà la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato.
E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto.
Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare.
In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:
a) a pagare l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dei Beni, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a pagare, a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) a riconsegnare i Beni, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della citata comunicazione.
Unicamente nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dei Beni, non troverà applicazione la lettera c) che precede. Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dei Beni da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dei Beni dalle somme dovute.
Nell'ipotesi poi di Contratto indicizzato in Xxxxxx Xxxxxx l'Utilizzatore sarà altresì tenuto a corrispondere alla Concedente, a titolo risarcitorio, in aggiunta a quanto sopra anche il controvalore di tutti gli oneri e/o costi (nessuno escluso) che la stessa sopporterà per la estinzione anticipata del finanziamento in Divisa Estera conseguente alla risoluzione anticipata del Contratto.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dei Beni costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente dei Beni.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore:
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari
del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii)il Tasso di attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di Riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal Contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dal medesimo a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento dell’agevolazione c.d. “Xxxxxxxx-ter” ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dell’agevolazione ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca della stessa, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto, salva la facoltà del Concedente di risolvere il Contratto con effetto immediato, né dei compensi eventualmente dovuti al Concedente per l’attività di assistenza nella compilazione della richiesta di concessione del contributo e di erogazione delle quote annuali del contributo che dovesse essere concesso e di rendicontazione delle spese ai fini della concessione ed erogazione del contributo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Assicurazione | Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l’intero valore del Bene) e vincolata a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto dei Beni da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi: • carico, trasporto e scarico dal luogo di consegna al luogo di installazione (in ipotesi di consegna dei Beni franco Fornitore); • tutti quelli normalmente e consuetudinariamente previsti nelle polizze ALL RISKS per i Beni in locazione finanziaria di primaria Compagnia di Assicurazione; • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; • responsabilità civile verso terzi (ii) i seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente e direttamente a favore della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente. |
Beni | Si intendono il macchinario o l'attrezzatura richiesti dall’Utilizzatore alla Concedente in locazione finanziaria descritti nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto, o diverso momento comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della locazione finanziaria (leasing) indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest’ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria mobiliare” (leasing), a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto dei Beni. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11. del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12. del Contratto (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria ed in cui l’Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento ovvero la data del pagamento del Prezzo dei Beni, nei casi indicati dal Contratto. |
Dichiarazione di Ricevimento | Si intende la dichiarazione di ricevimento, constatazione e collaudo dei Beni sottoscritta dall’Utilizzatore. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Fornitore | Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l’Utilizzatore effettua la scelta dei Beni |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni, di proprietà industriale, brevetti ed invenzioni. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento dei Beni ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto degli stessi ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Oneri | Si intende qualsiasi onere, somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti ai Beni oggetto del Contratto, al loro acquisto o al loro Utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche ove corrisposti dalla Concedente. Si intendono altresì i seguenti oneri posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'oscillazione del cambio dell'Euro nei confronti della Divisa Estera di pagamento rispetto al valore di quest'ultima convenzionalmente preso a riferimento, al momento della stipula del Contratto di locazione finanziaria, nella determinazione del valore dello stesso; - qualsiasi costo, spesa, onere bancario, dazio, diritto doganale e quant'altro fosse a qualunque titolo dovuto in conseguenza della importazione in Italia dei Beni; - l'onerosità connessa all'anticipazione all'Erario da parte della Concedente dell'IVA relativa alla fattura di acquisto dei Beni e che si determina nell'applicazione di interessi, in ragione di anno civile, al tasso EURIBOR 3 mesi/360 (più elevato nel periodo dell'esposizione) maggiorato di uno Spread come determinato nelle Condizioni Particolari, calcolato sull'ammontare di detta IVA per il periodo della sua anticipazione. |
Oneri di Prelocazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno). |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare i Beni al Prezzo di Opzione, a condizione che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente ai sensi del Contratto. |
Ordine di Acquisto | Si intende l’ordine di acquisto, del quale la Dichiarazione di Ricevimento è parte integrante, emesso dalla Concedente su indicazione dell’Utilizzatore a seguito della sottoscrizione del Contratto ed indicante i termini per l’accettazione dell’Ordine e per la consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni. |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto e previsto unicamente per l’ipotesi di contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Perdita Definitiva dei Beni | Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, anche ogni ipotesi in cui i Beni risultassero definitivamente non più idonei all’Utilizzo oppure ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale dei Beni in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomici, a qualsiasi causa dovuta. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa dei Beni, contenente anche i rischi di carico, trasporto e scarico dal luogo di ritiro dei Beni al luogo di installazione. |
Prezzo dei Beni | Si intende il prezzo dei Beni pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente a seguito dell’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto dei Beni, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Spread | Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso di Riferimento Alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del medesimo Contratto. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la durata del Contratto. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Utilizzo | Si intende l’uso strumentale all’attività cui sono adibiti i Beni. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito . Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la
consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
• Assicurazione “danni materiali ai beni”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali oggetto del contratto di leasing.
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
• Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da:
• garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’ Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato
Costo del bene locato
13,987%
Da Euro 0,00
a Euro 25.000,00
9,862%
Oltre
Euro 25.000,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 7 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 | 7,990% | 13,987% |
Oltre Euro 25.000,00 | 4,690% | 9,862% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del
Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria Beni mobili non registrati | € 500,00 | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | Per ogni fornitore oltre il primo |
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato | € 300,00 | |
Spese di istruttoria Beni mobili registrati | € 500,00 | |
Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d."Xxxxxxxx-ter" | € 500,00 | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Spese per servizio di attestazione Beni Industria 4.0 | 6 % del costo del bene |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 550,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 500,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese gestione attività doganale | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascun canone periodico |
Spese per copertura assicurativa Beni | 1,5 % annuo del costo dei Beni | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per copertura assicurativa Beni e Beni da cantiere | 1,5 % annuo del costo dei Beni | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa proposta dalla Concedente |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore |
Spese per recupero beni | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Beni | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per l'attività di compilazione della richiesta, di erogazione delle quote annuali del contributo c.d. "Xxxxxxxx-ter" e dei relativi adempimenti. | € 1.000,00 | Solo se il servizio è stato richiesto dall'Utilizzatore |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 500,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato dalle parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 1.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7 punti percentuali per anno.
• Risoluzione del Contratto: nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l'Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dei Beni, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dei Beni da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dei Beni dalle somme dovute.
Nell'ipotesi poi di Contratto indicizzato in Xxxxxx Xxxxxx l'Utilizzatore sarà altresì tenuto a corrispondere alla Concedente, a titolo risarcitorio, in aggiunta a quanto sopra anche il controvalore di tutti gli oneri e/o costi (nessuno escluso) che la stessa sopporterà per la estinzione anticipata del finanziamento in Divisa Estera conseguente alla risoluzione anticipata del Contratto.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dei Beni costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente dei Beni.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione dei Beni ed all’indicazione del loro fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del contratto:
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa:
- inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione);
- Perdita Definitiva dei Beni;
- mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento,
amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272
c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.
E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto.
Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare.
In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:
a) a pagare l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o dei Beni, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a pagare, a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) a riconsegnare i Beni, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della citata comunicazione.
Unicamente nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dei Beni, non troverà applicazione la lettera c) che precede. Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita dei Beni da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il loro ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore dei Beni dalle somme dovute.
Nell'ipotesi poi di Contratto indicizzato in Xxxxxx Xxxxxx l'Utilizzatore sarà altresì tenuto a corrispondere alla Concedente, a titolo risarcitorio, in aggiunta a quanto sopra anche il controvalore di tutti gli oneri e/o costi (nessuno escluso) che la stessa sopporterà per la estinzione anticipata del finanziamento in Divisa Estera conseguente alla risoluzione anticipata del Contratto.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita dei Beni costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente dei Beni.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore:
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii)il Tasso di attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di Riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal Contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dal medesimo a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
XXXXXX INFORMATIVO RELATIVO A FIDEJUSSIONI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. |
Contratto di Leasing | Si intende il contratto di locazione finanziaria (leasing) con il quale la Concedente ha concesso in utilizzo all’Utilizzatore, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione dell’Utilizzatore, che ne ha assunto così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito |
Fidejussione | Garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente |
Fidejussore | Si intende il soggetto che obbligandosi personalmente verso il creditore (la Concedente), garantisce l’adempimento di una o più obbligazioni dell’Utilizzatore |
Eccezione | Si intende qualsiasi ragione che il Debitore fa valere nei confronti del creditore al fine di ritardare o evitare il pagamento delle Obbligazioni Garantite |
Escussione | Si intende l’attività del creditore (la Concedente) diretta ad ottenere quanto gli è dovuto |
Interessi di Xxxx | Xx intendono gli interessi che conseguono, secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, e dalla Fidejussione, ad un ritardo nell’adempimento delle Obbligazioni Garantite o delle obbligazioni del Fidejussore |
Obbligazioni Garantite | Si intendono le prestazioni che l’Utilizzatore/Xxxxxxxx è tenuto ad effettuare a favore della Concedente in virtù del Contratto di Leasing |
Utilizzatore o Debitore | Si intende il cliente debitore della Concedente che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria dalla Concedente in virtù del Contratto di Leasing, le cui obbligazioni sono garantite dal Fidejussore |
Per i termini indicati in maiuscolo non definiti nel presente foglio informativo valgono le definizioni di cui al foglio informativo del relativo Contratto di Leasing, qui allegato.
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome:
Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della garanzia: FIDEJUSSIONE
La Fidejussione cui si riferisce il presente foglio informativo è la garanzia in forza della quale il Fidejussore, obbligandosi personalmente verso la Concedente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing concluso con la Concedente.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il Fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento dell’Utilizzatore garantito.
Più precisamente, il Fidejussore assume su di se taluni rischi, connessi alla garanzia prestata a favore dell’Utilizzatore, nonché, in via indiretta, rischi derivanti dal Contratto di Leasing.
In particolare, si evidenziano i seguenti profili di rischio, connessi alla Fidejussione:
- pagamento da parte del Fidejussore di quanto dovuto dall’Utilizzatore garantito in caso di inadempimento di quest’ultimo, immediatamente a semplice richiesta scritta della Concedente, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore garantito;
- possibilità per il Fidejussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la Concedente stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Utilizzatore risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- possibilità che i diritti della Concedente restino integri fino a totale estinzione del suo credito verso l’Utilizzatore, senza che essa sia tenuta a escutere l’Utilizzatore o il Fidejussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro il termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile, che si intende derogato;
- la Fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Concedente nell'interesse del Debitore medesimo.
Inoltre, il Fidejussore si assume i seguenti rischi, descritti altresì nel foglio informativo relativo al Contratto di Leasing, allegato al presente foglio informativo. In primo luogo, l’obbligo del pagamento in capo all’Utilizzatore in virtù del Contratto di Leasing – e quindi in caso di inadempimento l’obbligo di pagamento a carico del Fidejussore – sussiste anche in presenza di contestazioni dell’Utilizzatore che non riguardino il comportamento della Concedente.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a garantire l’operazione di finanziamento conclusa dall’Utilizzatore, il Fidejussore si fa carico dei rischi di natura economico-finanziaria tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine insiti nella locazione finanziaria oggetto della garanzia, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Fidejussore si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora l’Utilizzatore abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’EURIBOR), il Fidejussore si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui l’Utilizzatore abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il Fidejussore si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario e comunque per qualsiasi importo dovuto dal Debitore in relazione al Contratto di Leasing.
Inoltre, è previsto l’impegno del Fidejussore a rimborsare alla Concedente le somme che dalla Concedente stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.
Il Fidejussore garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe concesse all'Utilizzatore in relazione al contratto garantito salvo che il Fidejussore non abbia comunicato per iscritto con raccomandata a.r. alla Concedente, entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto notizia della disponibilità della Concedente a concedere detta proroga, che non intende garantire le obbligazioni derivanti dall'eventuale proroga.
Il Fidejussore avrà cura, comunque e indipendentemente dalle comunicazioni che riceverà dalla Concedente, di tenersi al corrente, delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Concedente e dovrà comunicare alla Concedente che le condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore sono divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito, ritenendosi obbligato, in difetto, a risarcire alla Concedente i danni, xxx compreso l'integrale pagamento del suo credito, nella ipotesi in cui la stessa, per mancanza di tale comunicazione, abbia continuato a concedere credito all’Utilizzatore.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fidejussore è tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell’Utilizzatore dal Contratto di Leasing. Secondo quanto previsto dal Contratto di Leasing, gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno, calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la Fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del Debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofidejussori, sino a quando ogni ragione della Concedente non sia stata interamente estinta.
Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con atto unico e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Concedente.
Ove la Fidejussione sia prestata da coniugi, la Concedente è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 Cod. Civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fidejussore. Le comunicazioni periodiche al Fidejussore sono gratuite per il Fidejussore.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Xxxxxx, decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine
I diritti derivanti alla Concedente dalla Fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Debitore-Utilizzatore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore-Utilizzatore o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato.
Tuttavia, in sede di conclusione del contratto le parti possono concordare una durata determinata della Fidejussione, inferiore alla durata del Contratto di Leasing.
L'eventuale decadenza del Debitore-Utilizzatore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fidejussore.
Nessuna eccezione può essere opposta dal Xxxxxxxxxxx riguardo al momento in cui la Concedente esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Debitore.
Il Fidejussore non può recedere dalla garanzia sino a quando l'Utilizzatore del Contratto di Xxxxxxx non avrà adempiuto integralmente a tutte le obbligazioni derivanti a suo carico in forza di detto contratto.
Mezzi di tutela stragiudiziale
Il Fidejussore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000 00 00 00 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Fidejussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) – è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fidejussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis T.U.B..
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fidejussore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fidejussione, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (NOVANTA) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fidejussore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE VEICOLI c.d. "XXXXXXXX-TER"
ai sensi del D.L. n. 69/2013 (e successive modifiche), della Convenzione “Beni Strumentali” e del D.M. del 25 gennaio 2016
( IN VIGORE DAL 01/01/2020)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Assicurazione | Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l’intero valore del Veicolo) e vincolata a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto del Veicolo da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi e massimali: • responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ed Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per le altre classificazioni dei Veicoli; • furto, incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals; • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; • responsabilità civile verso terzi; • danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria; • danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all’Utilizzatore. (ii) I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente e direttamente a favore della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso momento, comunque antecedente la Data di Decorrenza il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della locazione finanziaria (leasing) così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest’ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria mobiliare” (leasing), a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto del Veicolo. |
Convenzione “Beni Strumentali” | Si intende la convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti del 14 febbraio 2014. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo) del Contratto, il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12 (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo) del Contratto, la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria ovvero il momento in cui l’Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento oppure, se non richiesta (nel caso in cui il Veicolo sia un’autovettura), quando la Concedente ha effettuato il pagamento del Prezzo del Veicolo. |
Dichiarazione di Ricevimento | Si intende il verbale di presa in consegna e collaudo del Veicolo sottoscritto dall’Utilizzatore, ad eccezione dei casi in cui il Veicolo sia un’autovettura. |
D.M. 25 gennaio 2016 | Si intende il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 gennaio 2016. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Fornitore | Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l’Utilizzatore effettua la scelta del Veicolo. |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo del Veicolo. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento del Veicolo ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto dello stesso ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Oneri | Si intende qualsiasi onere, somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente. |
Oneri di Pre locazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare il Veicolo al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente. |
Ordine di Acquisto | Si intende l’ordine di acquisto emesso dalla Concedente su indicazione dell’Utilizzatore a seguito della sottoscrizione del Contratto e indicante i termini per l’accettazione dell’Ordine e per la consegna e/o collaudo del Veicolo. |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Perdita Definitiva del Veicolo | Si intende oltre alla distruzione fisica dovuta ad incidente, o furto o a incendio o a qualsiasi altra causa, anche ogni caso in cui il Veicolo risultasse non più utilizzabile oppure in cui gli oneri di ripristino e/o riparazioni fossero superiori al valore commerciale del Veicolo in quel momento in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica. |
PMI | Si intendono le imprese aventi le caratteristiche previste dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003. In particolare, la categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All’interno delle PMI, si definisce: - piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; - microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa del Veicolo. |
Prezzo del Veicolo | Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore deve versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto del Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Spread | Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso di riferimento alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto. |
Uso | Si intende l’uso a cui è adibito il Veicolo. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Veicolo | Si intende il veicolo scelto dall’Utilizzatore conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche tecniche, gli accessori, optionals e allestimenti, meglio descritto nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA XXX XXX XXXXXXX 00 00000 XXXXXXX XX
Codice Fiscale 00129730214 Partita IVA 00129730214 CCIAA 0009018 Data iscrizione 26/06/1925 Telefono 0000000000 Fax 0000000000
e-mail xxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito . Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
La locazione finanziaria c.d. “Xxxxxxxx-ter” è un’operazione di finanziamento avente le caratteristiche di cui sopra riservata, ai sensi della Convenzione “Beni Strumentali” e del D.M. 25 gennaio 2016, alle PMI e destinata a finanziare a medio termine l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
L’acquisto del veicolo è realizzato da FRAER LEASING S.p.A. con ricorso a una provvista diversa da quella messa a disposizione da Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 3/2015.
A fronte della conclusione dell’operazione è prevista per le PMI un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx d’interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all’operazione di locazione finanziaria, concessa ed erogata dal Ministero.
Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. L’agevolazione di cui sopra può essere concessa solamente a fronte delle seguenti operazioni di locazione finanziaria:
• durata massima di 5 anni – comprensivi di un periodo di prelocazione non superiore a 12 mesi – decorrenti dalla data di consegna del bene;
• importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 2 milioni;
• concessa entro il 31 dicembre 2016.
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l’Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell’agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l’esercizio da parte dell’Utilizzatore dell’opzione di acquisto: in tale ipotesi, l’Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l’opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.
Per maggiori informazioni in merito ai requisiti per ottenere l’agevolazione e alle modalità per richiederla si rinvia al D.M. 25 gennaio 2016 (e relative misure di attuazione) e alla Convenzione “Beni Strumentali”.
L’Utilizzatore può richiedere al Concedente di essere assistito nella compilazione della richiesta di concessione del contributo c.d. “Xxxxxxxx-ter” e di erogazione delle quote annuali dello stesso, nonché nella rendicontazione delle spese ai fini della concessione ed erogazione del contributo. A fronte di tali attività, l’Utilizzatore corrisponde al Concedente i compensi meglio specificati nella Sezione III. La mancata conclusione del Contratto non fa venir meno l’obbligo dell’Utilizzatore di corrispondere al Concedente i compensi relativi all’attività effettivamente prestata.
La locazione finanziaria c.d. “Xxxxxxxx-ter” può essere accompagnata dall’offerta
• del servizio aggiuntivo Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui veicoli oggetto del contratto di leasing.
La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: incendio, furto e rapina, danni propri (Kasko).
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita
• dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A...
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
La garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia è compatibile con l’agevolazione c.d. “Xxxxxxxx-ter” nei limiti previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 e relative misure attuative, cui si rinvia.
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale, l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato
Costo del bene locato
13,075%
Da Euro 0,00
a Euro 25.000,00
11,912%
Oltre
Euro 25.000,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 7,5 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/01/2020 - 31/03/2020:
Costo del bene locato | TEGM rilevato | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 | 7,260% | 13,075% |
Oltre Euro 25.000,00 | 6,330% | 11,912% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, .
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di
un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni , così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria Veicoli | € 500,00 | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | Per ogni fornitore oltre il primo |
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato | € 300,00 | |
Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d."Xxxxxxxx-ter" | € 500,00 | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 550,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 500,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese gestione attività doganale | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascuno canone periodico |
Rimborso copertura assicurativa Veicoli | 5,5 % annuo del costo del Veicolo | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore |
Spese per recupero Veicoli | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli | |
Autorizzazione a condurre i Veicoli | € 100,00 | (per l'autorizzazione di conducenti diversi dall'Utilizzatore) |
Spese pratiche perdita di possesso Veicoli | € 300,00 | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per l'attività di compilazione della richiesta, di erogazione delle quote annuali del contributo c.d. "Xxxxxxxx-ter" e dei relativi adempimenti. | € 1.000,00 | Solo se il servizio è stato richiesto dall'Utilizzatore |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 500,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 1.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del veicolo a cura della Concedente | € 600,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del veicolo a cura dell'Utilizzatore | € 300,00 |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7,5 punti percentuali per anno. Il periodo di Prelocazione Finanziaria non può essere superiore a 12 mesi.
• Risoluzione del Contratto: nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l’Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o del Veicolo, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita del Veicolo da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l’Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore del Veicolo dalle somme dovute.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l’intero ammontare.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita del Veicolo, costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente del Veicolo.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed all’indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del Contratto:
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c., nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell’Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: Esonero di Responsabilità nei confronti della Concedente; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo del Veicolo; consegna del Veicolo; garanzia dell’Utilizzatore; conferimento di Mandato; corresponsione dei Canoni, Spese, costi, imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri – deterioramento – furto o perdita definitiva; custodia, manutenzione ed uso del Veicolo; tassa di proprietà (bollo) – contravvenzioni; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; assicurazione; agevolazione), dichiarerà all'Utilizzatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.
La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto