FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di Polizza Motociclo
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Polizza Motociclo
Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Copyright @ 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.
Il seguente Fascicolo informativo è composto da:
• Nota informativa ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n.209/2005
• Condizioni di assicurazione motociclo
La Nota informativa, è seguita dal glossario e contiene le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.
Sommario Nota Informativa
w NOTA INFORMATIVA 3
ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n. 209/2005
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 3
1. Informazioni generali 3
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 3
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3
3. Coperture assicurative offerte 3
Responsabilità civile auto 3
Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa 3
3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto 4
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza
DANNI AL VEICOLO 4
Incendio e Furto 4
GARANZIE ACCESSORIE 4
Infortuni del conducente 4
Tutela Giudiziaria 5
Assistenza Stradale 5
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto 6
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine 6
alle circostanze del rischio
6 Premi 6
7.Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx 0
0. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx – classe di merito 7
9. Recesso: clausola di ripensamento 7
10. Prescrizione e decadenza 7
dei diritti derivanti dal contratto
11. Regime Fiscale 7
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE 7
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno 8
13. Incidenti stradali con controparti estere 8
14. Facoltà del contraente di rimborsare 9
l’importo liquidato per un sinistro.
15. Diritto d’accesso agli atti d’impresa 9
16. Reclami 9
17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione 10
delle controversie
w GLOSSARIO 11
NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. 209/2005
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MOTOCICLI
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS).
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Il contratto Verti è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus. È pos- sibile richiedere un preventivo personalizzato gratuito e senza impegno, redatto sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi attraverso il nostro sito Internet xxx.xxxxx.xx o al numero 02.36617001.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Verti Assicurazioni S.p.A. fa parte del Gruppo MAPFRE; è autorizza- ta all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Sede legale: xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx
Website: xxx.xxxxx.xx
Recapito Telefonico: 02.21092.300
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milioni di euro. Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro.
Il Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci del 27 feb- braio 2017 è di € 85.823.000, interamente versato.
L’indice di Solvibilità di Verti Assicurazioni S.p.A., calcolato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dall’attuale norma- tiva risulta pari al 106%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La polizza Verti ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. L’assicurazione cessa automa- ticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.
Verti, secondo quanto previsto dall’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui Il Contraente non abbia nel frattempo stipulato un nuovo con-
tratto X.X.Xxxx, per il medesimo veicolo con altra Compagnia di Assicurazione.
La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.
3. Coperture assicurative offerte
Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descrit- te sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e rela- tivo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.
Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.
Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, determinabi- le in concreto solo dopo la quantificazione del danno:
esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l’ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto
La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell’assicurato e viene applicata sull’ ammontare del danno:
esempio per le garanzie diverse da R.C. Auto con franchigia : ammontare del danno € 1.000, franchigia €258
il rimborso sarà pari € 742 , ovvero l’ammontare del danno detrat-
ta la franchigia
Responsabilità civile auto
Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarci- mento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circola- zione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pub- blico.
Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e suc- cessive modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia uti- lizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svol- ta ai sensi delle vigenti norme di legge;
e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove esclu- so dalla copertura di polizza.
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civi- le per i danni causati:
- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e alle- namenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previ- sta dalla citata norma.
3.1 Estensioni della copertura R.C. Auto
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicura- zione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Xxxxx limite- rà la rivalsa nei confronti dell’assicurato, del proprietario e del con- ducente a € 2.500,00.
AVVERTENZE:
per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurati- va R.C. Auto, vedi Capitolo 1 “Norme Generali” e Capitolo 2 “Responsabilità civile auto” delle Condizioni di assicu- razione.
DANNI AL VEICOLO
Incendio e Furto
La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti, subiti dal vei- colo assicurato a causa di incendio non doloso, da azione del ful- mine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione.
La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato e rapina.
ESCLUSIONI:
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vanda- lismo, incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcani- che, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terre-
no, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insor- to, controllato o meno, di energia nucleare o di radioat- tività;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circola- zione del veicolo in piste o circuiti privati;
g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l’abbandono temporaneo del veicolo, un effi- cace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso;
i) da furto, di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i cri- xxxx di custodia stabiliti dall’ art. 214 del vigente Codice della strada.
AVVERTENZE
per ulteriori approfondimenti sulle garanzie Incendio e Furto, vedi Capitolo 3 “Danni al veicolo” delle Condizioni di assicurazione.
GARANZIE ACCESSORIE
Infortuni del conducente
La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che deter- minano la morte o l’invalidità permanente del conducente del vei- colo.
DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA:
non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal con- ducente:
a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposi- zioni in vigore;
b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;
c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore.
d) che si trovi:
• in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente;
• sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al
quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.
186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
g) durante la partecipazione del veicolo a gare, competi- zioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previ- ste nel regolamento particolare di gara; non sono inol- tre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumul- ti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terre- moto;
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insor- to, controllato o meno – di energia nucleare;
j) in caso di suicidio o tentato suicidio;
k) in fase di salita e discesa dal motociclo;
l) se l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 8% del totale.
LIMITI DELLA COPERTURA
Indennizzo in caso di morte: qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Indennizzo in caso di invalidità permanente: se l’invalidità permanente risulta superiore all’8% del totale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale dell’8% si intende ridotta al 7% quando il conducente al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbliga- tori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massi- ma indennizzabile, sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Tutela Giudiziaria
La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per incidenti da circolazione. Nel caso in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l’indennizzo diretto, la garanzia mette a disposizione un legale per gestire la richiesta di rimborso. In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.
ESCLUSIONI:
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, non- ché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento del- l’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatrico- lazione, per una destinazione o un uso diversi da quel- li indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimo- stri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive mo- difiche;
i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l’in- fluenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comporta- mento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competi- zioni sportive e relative prove;
k) nei casi di controversie con Xxxxx;
l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura “Procedura di risarcimento diretto” Art. 149 Codice delle Assicurazioni.
Assistenza Stradale
La garanzia Assistenza Stradale prevede all’interno dei 365 giorni di validità della garanzia:
• Assistenza tecnica, che comprende interventi di assistenza (la riparazione sul posto oppure traino, le eventuali spese di rientro o albergo, i costi per il recupero del veicolo o per la ricerca e l'in- vio dei pezzi di ricambio all'estero).
• Assistenza sanitaria alla persona, che comprende l'assistenza sanitaria intesa come consulto o invio di un medico, l'invio di un’ autoambulanza per il trasferimento in ospedale, l'organizzazio- ne del rientro sanitario.
Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni del- l’anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate a:
MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – Xxxxxxx (XX)
ESCLUSIONI
Dalla garanzia sono esclusi:
• sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automo- bilistiche e motociclistiche, relative prove e allena- menti;
• uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo;
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
• terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturale;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radia- zioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioat- tivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
• dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell’u- so non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
AVVERTENZE PER LA SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE:
per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presen- te sezione, vedi Capitolo 4 “Infortuni del conducente”, Capitolo 5 “Tutela giudiziaria” e Capitolo 6 ”Assistenza Stradale” delle Condizioni di assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto
In conformità a quanto previsto dall’art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto limitata- mente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1 - il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di vei- colo concesso in leasing;
2 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del con- ducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3 - ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell’Indennizzo nonché la stessa cessazione del- l’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione.
• 1 – Norme Generali
• 2 – Responsabilità civile auto
• 3 – Danni al veicolo
• 4 – Infortuni del conducente
• 5 – Tutela giudiziaria
• 6 – Assistenza Stradale
Nella garanzia RCA, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguen- za dell’inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
6. Premi
Verti si riserva, anche ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto.
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente. Il premio è determinato per periodi di assi- curazione di un anno ed è dovuto per intero.
Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e, qualora previsto nell’ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 Cod. Civ. denominati “Buoni Acquisto Polizza Verti”, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.
Qualora l’impresa, dovesse avvalersi di intermediari, le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.
Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio Verti viene ela- borato raccogliendo una serie di informazioni. Questi parametri, inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del pre- mio personalizzato.
AVVERTENZE:
• qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del con- tratto, restituirà al Contraente – in ragione di 1/365 e al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 “Norme Generali” delle Condizioni di assicurazione.
• la vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006, in partico- lare vedi:
Art. 44, comma 2, lettera d):
(…) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusiva- mente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficia- ria l’impresa e non ricevano denaro contante.
Art. 47 comma 3, lettere a) e b):
(…) Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’in- termediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficia- rio uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Gli intermediari, quindi, non sono in ogni caso autorizzati ad accettare i particolari documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 Cod. Civ. denominati “Buoni Acquisto Polizza Verti”, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi.
7. Informativa in corso di contratto
Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Xxxxx rende disponi- bile l’attestazione dello stato del rischio sul sito internet xxx.xxxxx.xx nella sezione dedicata dell’area personale.
Il contraente può richiedere la consegna dell’attestato di rischio anche tramite email.
Xxxxx si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo tempestivamente di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.
8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito La classe di merito di conversione universale (CU), presen- te su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.
Come previsto dall’art.134 del Codice delle assicurazioni, le infor- mazioni relative all’attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell’Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l’ulti- ma attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demoli- zione, rottamazione, esportazione definitiva all’estero, cessazio- ne della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
• risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattiva- zione;
• mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
AVVERTENZE:
• In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le infor- mazione relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 “Norme Generali” delle Condizioni di assicurazione.
• Per le regole di evoluzione della classe CU, vedi Allegato
1 “ Disciplina del Bonus/Malus” e Allegato 2 “ Modifiche al contratto” delle Condizioni di assicurazione.
9. Recesso: clausola di ripensamento
Il Contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi al per- fezionamento del contratto avvenuto mediante pagamento del premio, con comunicazione scritta da inviare tramite fax al nume- ro 00.00000000, tramite email utilizzando il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx o a mezzo raccomandata A.R. a Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Alla ricezione della comunicazione di recesso, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione, la Carta Verde (se presente nel Contratto)e la scheda di polizza, la compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito inter- net xxx.xxxxx.xx
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con- tratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell’art. 2952, II comma, c.c..
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile secondo quanto previsto dall’art. 2947, III co., c.c.
11. Regime Fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
Garanzie | Imposte |
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | * 23.00% |
INCENDIO E FURTO | 13.50% |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 2.50% |
TUTELA GIUDIZIARIA | 12.50% |
ASSISTENZA STRADALE | 10.00% |
* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%. Avvertenza: in base all’art.17 del D.Lgs 6 maggio 2011 n. 68, le pro- vince possono variare l’aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un’oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumen- to o in diminuzione. Per verificare l’aliquota applicata dalla provin- cia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito inter- net del governo xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Verti si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l’intero territorio italiano. In
caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta liquidazione, delle Carrozzerie Convenzionate, della “Carrozzeria a domicilio”.
AVVERTENZE:
in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, il legislatore a tutela del danneggiato ha istituito presso CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
La richiesta di risarcimento andrà rivolta al Fondo per tutti i casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicura- zioni.
12. Procedura per il risarcimento del danno AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro, l’assicurato deve denunciare il sinistro a Verti entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Verti al numero (x00) 00.00000000; nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Verti.
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la compagnia dell’avvenuto sinistro.
In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all’attenzione Ufficio Sinistri.
In caso di sinistro da circolazione.
Il conducente, o se diverso il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla con- troparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sini- stro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assi- curative. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro.
Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro. Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla compagnia.
Procedura per il risarcimento del danno
Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.
Risarcimento diretto o CARD:il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti in luogo dell’assicura- tore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presup- posti:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più
di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invali- dità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
• i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede lega- le in Italia o da imprese che esercitino l’assicurazione obbliga- toria della x.x.xxxx ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni, le quali abbiano aderito al sistema del risarci- mento diretto.
• qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
In tali casi, il danneggiato può formulare formale richiesta risarci- toria seguendo le formalità previste dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, reperibili anche sul sito internet xxx.xxxxx.xx nella sezione “sinistri”. Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.
I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni, ovve- ro novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazio- ne il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assi- curazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005.
I termini per il pagamento sono quindici giorni dalla ricezione da parte dell’Impresa della comunicazione del danneggiato con cui dichiara di voler accettare la somma offertagli.
AVVERTENZE:
In caso di sinistro inerente a garanzie dirette e per ulterio- ri informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 3.7 “Norme per la liquidazione dei danni” delle Condizioni di assicurazione.
In caso di sinistro inerente alla garanzia Tutela Giudiziaria per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 5.4 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale” delle Condizioni di assicurazione, e seguenti.
13. Incidenti stradali con controparti estere
L’assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al cap. 12 “Procedura per il risarcimento del danno“ dovrà procedere come di seguito dettagliato.
Incidente sul territorio italiano con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio ita- liano in un incidente con un veicolo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a xxx@xxx.xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti pro- vocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.
Incidente sul territorio estero con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio este- ro in un incidente con un veicolo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italia- no). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti imma- tricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’as- sicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email xxxxxx- xxx.xxxxxx@xxxxxx.xx – indirizzo PEC centroinformazioni@pec.con- xxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazione/. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza.
Incidente sul territorio estero con controparte non identifi- cata o non assicurata
In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assi- curatore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CON- SAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquida- to per un sinistro.
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Verti, all’atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.
Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 02.36617100 che provvederà:
• in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Verti
• in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.
A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’ importo del rimborso nonché le istruzioni per
effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.
La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito inter- net: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: rimborsistan- xx@xxxxxx.xx
15.Diritto d’accesso agli atti d’impresa
Verti, ai sensi dell’art. 146 del codice delle assicurazioni e del rela- tivo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 prov- vede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite let- tera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.
16. Reclami
Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:
• Servizio Sinistri (denuncia e informazioni)
• Servizio Clienti (assistenza post stipula e modifiche di polizza)
• Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100
Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei recla- mi, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l’Ufficio Reclami via e-mail all’ indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); oppure inviare un fax al numero 02/00000000; specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà esse- re utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile col- legandosi al Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo). Qualora l’espo- nente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque gior- ni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fax 00.00.000.000/353, corredando l’e- sposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Xxxx Presentarlo)”, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventua- le recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del moti- vo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del recla- mo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istrutto- ria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce noti- zie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di
30 giorni dalla ricezione della richiesta. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta
all’IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel conte- nuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una appo- sita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine mas- simo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L’IVASS riporta sul proprio sito internet (xxx.xxxxx.xx) informazioni di dettaglio sulla procedura di presen- tazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L’Ivass non è competente a conoscere reclami relativi alla quanti- ficazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante siste- mi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’Ivass i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudi- zio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperi- mento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l’azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.
17.Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cosìcome modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azio- ne giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.
Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale con- dizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.
Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una pro- cedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarci- mento nei termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell' Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet xxx.xxxxx.xx nella sezione sinistri - cosa fare in caso di sinistro).”
Xxxxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota infor- mativa.
Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx
Glossario
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.
Si rimanda al capitolo “Assistenza Stradale” delle Condizioni di assicurazione, per le definizioni specifiche della suddetta copertu- ra.
Accessori di serie
installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.
Alienazione del veicolo
vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Apparecchi fonoaudiovisivi
radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registra- tori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparec- chi del genere stabilmente fissati al veicolo.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio
il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Azione del fulmine
l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nel- l’atmosfera.
Banca dati degli attestati di rischio
la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimen- tare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimenta- re con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertu- ra assicurativa del veicolo oggetto di contratto.
Box
luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.
Card
convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Classe di merito aziendale
categoria alla quale il contratto èassegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrositàpregressa, per individuare il presumibile livello di rischiositàdella garanzia prestata
Classe di merito CU
categoria alla quale il contratto èassegnato sulla base di una
scala di valutazione stabilita dall’IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell’attesta- to di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di con- frontabilitàdelle offerte assicurative r. c. auto;
Codice delle assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicu- razioni private” e successivi regolamenti di esecuzione.
Contraente
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Consap S.p.A
Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Cose
Gli oggetti materiali e/o animali
Degrado
la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veico- lo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.
Denuncia sinistro
comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti.
Franchigia
La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell’assicurato e viene applicata sull’ammon- tare del danno.
Furto
Il reato previsto dall’Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garage
luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o pri- vate.
Incendio
la combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente
qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato.
Indennizzo
l’importo dovuto da Verti all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.
Infortunio
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
IVASS
(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con
decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.
Massimale
Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.
Optional
l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.
Perdita Totale
il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e i danni parzia- li in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo.
Polizza
il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde (se pre- vista dal contratto) e dal fascicolo informativo.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
l’importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, deter- minato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
Prezzo d’Acquisto
il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.
Proprietario
l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Proprietà privata
luogo anche all’aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto asse- gnato condominiale.
Rapina
la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza
luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la pro- pria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.
Richiesta danni
comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (proce- dura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicurato- re del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento
l’importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sini- stro RCA direttamente da Xxxxx invece che dall’assicuratore del vei- colo responsabile.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
l’esercizio del diritto che Xxxxx ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto
l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrat- tualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro o caso assicurativo
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazio- ne.
Società
Verti Assicurazioni S.p.A.
Somma assicurata
l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di compensazione
ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese parteci- panti alla Card.
Strada
via pubblica o privata aperta alla libera circolazione.
Surrogazione
il diritto che Xxxxx ha di sostituirsi all’assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.
Tutela Legale
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163- 164-173-174 e correlati.
Unico caso assicurativo
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Valore a Nuovo
il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo compren- sivo di optional se assicurati.
Valore Commerciale
La quotazione riportata dalla rivista specializzata Due Ruote o in caso di veicoli non censiti o di cessazione della sua pubblicazio- ne, la quotazione media di mercato aumentata dal valore com- merciale degli optionals, se assicurati.
Veicolo
il mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Xxxxxxx e identi- ficato dal numero di targa.
Sommario Condizioni di Assicurazione Motociclo
w CAPITOLO 1 – NORME GENERALI | 3 | 3.5 Riparazioni | 7 |
Informazioni relative al contratto | 3 | 3.6 Determinazione dell’ammontare del danno | 7 |
1.1 Perfezionamento del contratto | 3 | 3.7 Norme per la Liquidazione dei danni | 8 |
e decorrenza della garanzia | 3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti | 9 | |
1.2 Conservazione della classe di merito maturata | 3 | 3.9 Recuperi | 9 |
1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde | 3 | wCAPITOLO 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 9 |
1.4 Invio documentazione e comunicazioni | 3 | 4.1 Oggetto | 9 |
Gestione del contratto e condizioni generali | 4 | 4.2 Delimitazioni della copertura | 9 |
1.5 Consegna e controllo documenti | 4 | 4.3 Rinuncia al diritto di surroga | 9 |
1.6 Mancata consegna dei documenti | 4 | 4.4 Criteri di indennizzabilità | 9 |
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte | 4 | 4.5 Indennizzo in caso di morte | 9 |
successivamente alla stipula ma prima | 4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente | 10 | |
della verificazione di un sinistro | 4.7 Controversie – Arbitrato irrituale | 10 | |
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte | 4 | wCAPITOLO 5 - TUTELA GIUDIZIARIA | 10 |
successivamente al sinistro | 5.1 Oggetto dell’assicurazione | 10 | |
1.9 Aggravamento di rischio | 4 | 5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione | 11 |
1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni | 4 | 5.3 Insorgenza del caso assicurativo | 11 |
1.11 Garanzie “Danni al Veicolo” | 5 | 5.4 Denuncia del caso assicurativo | 11 |
1.12 Adempimenti necessari | 5 | e libera scelta del Legale | |
1.13 Sostituzione con un altro veicolo | 5 | 5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti | 11 |
1.14 Sospensione delle garanzie in xxxxx xx xxxxxxxxx | 0 | xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx assicurativa | |
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato | 5 | 5.6 Gestione del caso assicurativo | 11 |
1.16 Risoluzione del contratto | 6 | 5.7 Recupero di somme | 12 |
1.17 Obbligo distruzione di Certificato, | 6 | 5.8 Estensione territoriale | 12 |
e Carta Verde | 5.9 Assicurati | 12 | |
Disposizioni di legge | 6 | 5.10 Prestazioni garantite | 12 |
1.18 Oneri fiscali e di legge | 6 | 5.11 Esclusioni | 12 |
1.19 Rinvio alle norme di legge | 6 | wCAPITOLO 6 - ASSISTENZA STRADALE | 13 |
w CAPITOLO 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | 6 | Definizioni | 13 |
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti | 6 | CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | 13 |
2.2 Estensione territoriale | 6 | 6.1 Oggetto | 3 |
2.3 Gestione delle vertenze | 7 | ASSISTENZA TECNICA MOTO | 13 |
w CAPITOLO 3 – DANNI AL VEICOLO | 7 | 6.1.1 Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 00 |
3.1 Incendio e furto | 7 | 6.1.2 Rientro dei passeggeri o | 14 |
3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto | 7 | proseguimento del viaggio | |
3.3 Adeguamento automatico | 7 | 6.1.3 Spese di albergo | 14 |
del valore assicurato e del premio | 6.1.4 Recupero del veicolo riparato | 14 | |
3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato | 7 | 6.1.5 Ricerca ed Invio pezzi di ricambio all’Estero | 14 |
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONI DEI DANNI | 7 | ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA | 15 |
6.1.6 Consigli medici 15
6.1.7 Invio Medico in Italia 15
6.1.8 Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia 15
6.1.9 Viaggio di un familiare 15
6.1.10 Rientro Sanitario 15
PARTE SPECIALE – SERVIZI 15
6.1.11 Anticipo spese di prima necessità 15
6.1.12 Interprete a disposizione all’estero 15
6.1.13 Informazioni Automobilistiche in Italia 15
6.1.14 Informazioni Burocratiche 16
6.1.15 Informazioni Meteo in Italia 16
6.2 Obblighi dell’Assicurato 16
per usufruire della prestazione
6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi 16
a tutte le prestazioni
6.4 Estensione territoriale 17
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus 17
Allegato 2 – Modifiche al contratto 22
w INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22
13 del D. Lgs. n. 196/03
1. Finalità del trattamento dei Dati 22
2. Modalità del trattamento dei Dati 23
3. Dati sensibili 23
4. Comunicazione dei Dati 23
5. Conferimento dei Dati. 23
6. Conservazione dei Dati. 23
7. Accesso al sito xxxxx.xx e relativi servizi. 23
8. Diritti dell’interessato. 23
9. Titolare del Trattamento 23
Lettera tipo richiesta di risarcimento diretto 24
Lettera tipo richiesta di risarcimento 25
Condizioni di Assicurazione Motociclo
Le Condizioni di Assicurazione Motociclo Verti sono seguite dall’Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il
D. Lgs. n. 196/03.
Capitolo 1 - Norme Generali
Informazioni relative al contratto
1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo.
Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005. Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le infor- mazioni relative all’attestazione dello stato del rischio. Laddove le dichiara- zioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle infor- mazioni fornite dalla predetta Banca dati, Xxxxx potrà richiedere al Contraente l’invio dei documenti indicati al successivo par. 1.5. In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le com- plesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite “Preventivo Verti” e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l’esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.
Salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disamina della documentazione di cui al successivo par. 1.5, Verti verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvertire il Contraente che il vei- colo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.
Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente (ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4).
La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tra- mite spedizione postale.
In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.
Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico ban- cario e, qualora previsto nell’ambito di determinate campagne promozio- nali, i documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 Cod. Civ. denominati “Buoni Acquisto Polizza Verti”, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni xxxxxx.Xx sistema di acquisto con carta di credito via web viene effet- tuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit
emesso da Trust Italia. L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del gior- no indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovu- to per intero.
1.2 Conservazione della classe di merito maturata
1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicu- rato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso vali- do per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.
Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comu- nione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del vei- colo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.
2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il pro- prietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicura- re un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.
3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizio- ne che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4- bis del Codice delle assicurazioni - Legge n.40 del 02 Aprile 2007 “Bersani”).
La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descrit- ta nell’Allegato 1.
1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde
Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente dete- riorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.4 Invio documentazione e comunicazioni
La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti
in lingua italiana e possono essere trasmesse dall’Impresa al Contraente (e viceversa) tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Xxxxx provvederà ad inviare la corrispon- denza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del contraente.
Nel caso in cui il contratto preveda la Carta Verde il metodo di invio è sem- pre tramite spedizione postale.
Gestione del contratto e condizioni generali
1.5 Consegna e controllo documenti
Come indicato al precedente par. 1.1, Verti, ai fini della stipula del contratto e nell’ambito delle verifiche precontrattuali di cui all’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l’invio della documenta- zione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti :
• copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
• eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
• ulteriore documentazione descritta nell’Allegato 1.
Il contraente potrà richiederne a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Xxxxx acquisisce direttamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che per- metta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
A seguito del perfezionamento del contratto, il Contraente è in ogni caso tenuto ad inviare a Verti la scheda di polizza firmata, tramite le modalità indicate al precedente par. 1.4.
1.6 Mancata consegna dei documenti
Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare i documenti eventual- mente richiesti nel precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere asse- gnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall’alle- gato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verificazione di un sinistro
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della verificazione di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorren- te dal giorno in cui abbia conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza e quindi:
• di impugnare la polizza ed agire per l’annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
• di recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).
A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di resi- denza del proprietario/assicurato (comune e/o provincia) o le caratteristi- che tecniche del veicolo.
In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicu- razione in corso sino al momento in cui la Compagnia ha impugnato il contratto ovvero ha dichiarato di recedere dal contratto e, in ogni caso, al
premio dovuto per il primo anno.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicu- rativa alla banca dati SITA; mentre
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e even- tuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la coper- tura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, – 1893 e – 1894 del Cod. Civ.:
• non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
• sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in pro- porzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Xxxxx eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall’art 144 del Codice delle assicurazioni.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Xxxxx, a mezzo di comu- nicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicu- rativa alla banca dati SITA; mentre
• laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annulla- re la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.9 Aggravamento di rischio
Per l’intera durata del contratto, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovu- to pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali.
1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni
Se al momento della stipula del contratto il Contraente omette di dichiara- re la presenza di un conducente di età inferiore a ventisei anni, si intendo-
no autorizzati alla guida del motociclo unicamente i soggetti che hanno un età maggiore alla suddetta.
Qualora venga dichiarata la presenza di un conducente di età inferiore a 26 anni, il motociclo potrà essere guidato da tutti i conducenti con età supe- riore a quella del più giovane conducente inserito in polizza.
Se al momento del sinistro il veicolo viene guidato da un condu- cente di età inferiore a 26 anni, e sulla Scheda di Xxxxxxx non sia indicata esplicita autorizzazione, Verti relativamente alla garanzia Responsabilità Civile ed ai sensi dell’art. 144 del Codice delle assi- curazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’i- nopponibilità di eccezioni contrattuali.
Xxxxx non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell’eser- cizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l’assicurato abbia perso la dis- ponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
1.11 Garanzie “Danni al Veicolo”
Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie “Danni al Veicolo” (capitolo 3):
• Incendio e Furto (par. 3.1);
Verti potrà procedere ad ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte:
successivamente all’avvenuto perfezionamento del contratto, Xxxxx provve- de a prendere contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l’ispezione entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorati- vi.
All’esito dell’Ispezione, il perito provvede a redigere un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipu- la del contratto.
In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. con riferimen- to alle Garanzie “Danni al veicolo” laddove il Contraente dovesse:
a)rifiutarsi o comunque non consentire l’ispezione del veicolo entro il termine massimo sopra indicato;
b) mandare deserto l’appuntamento concordato per l’ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie “Danni al Veicolo” vengano risolte, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie “Danni al
Veicolo” per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
Modifiche al contratto
1.12 Adempimenti necessari
Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti con- dizioni:
• deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5.
• deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti
Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illu- strate nella tabella di cui all’Allegato 2.
1.13 Sostituzione con un altro veicolo
Ferme le condizioni indicate al Par. 1.2“Conservazione della classe di merito
maturata, il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicu- rato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata”.
Verti invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.
Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista in contratto) del veicolo precedentemente assicurato.
Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appar- tenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:
- alla classe di merito di Bonus/Malus 14 nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un’autovettura, un ciclomotore o un Taxi;
- alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da autovettura, ciclomotore e Taxi (per maggiori informazioni, vedi il “Fascicolo informativo Multisettore” disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
1.14 Sospensione delle garanzie in corso di contratto
Il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto per un’unica volta all’interno dell’annualità assicurativa purchè il periodo di assicura- zione in corso con premio pagato abbia la durata residua di alme- no 30 giorni. La scadenza del contratto viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia durata pari o superiore a 61 giorni.
La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto) o dalla data successiva richiesta dal Contraente.
La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente al costo di € 15 e può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal Par. 1.2 “Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell’eventuale integrazione di premio”.
La riattivazione prevede l’emissione dei nuovi documenti.
Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue. Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo auto- rizzazione della società vincolataria.
1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso. In tal caso Xxxxx prende- rà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattua- li. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.
Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde (se prevista in contratto) in suo possesso.
Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non compor- ti la cessione del contratto Xxxxx provvederà ad aggiornare il contratto inseren- do i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.
1.16 Risoluzione del contratto
1) Il contratto può essere risolto:
• su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pub- blica circolazione del veicolo).
Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alie- nato.
• in caso di furto.
Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia pre- sentata alle autorità competenti
• in caso di consenso tra Xxxxx ed il Contraente.
Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale , corredata dalla dichiara- zione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta Verde (se prevista in contratto).
In tutti le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e con- tabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’ imposta e del contributo sanitario nazionale. Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde (se prevista in contratto) in suo possesso.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Xxxxx il documento comprovante la conse- gna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del con- tratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista dal contratto).
Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
2) Il contratto deve essere risolto in caso di decesso del proprietario del veicolo. Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborse- rà all’erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto ad esclusione di “Assistenza Stradale” e “Tutela Giudiziaria” al netto dell’ imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla
data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
- Certificato di morte
- Documento comprovante la qualità di erede
Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di rice- zione della richiesta di risoluzione corredata da:
- dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
- Certificato di morte
1.17 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde
La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richie- sto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde (se prevista in contratto).
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzio- ne di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmen- te quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguen- za dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Disposizioni di legge
1.18 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.19 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo
Capitolo 2 - Responsabilità civile auto
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella Nota Informativa al Par. 3.
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti
• Responsabilità civile trasportati
Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagio- xxxx involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.
• Xxxxx con patente scaduta o con patente estera non convertita Xxxxx, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Xxxxxxxx di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conse- guenza dell’inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essen-
do in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di: 3rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro. 3effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne
ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro.
2.2 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
Xxxxx, a seguito della richiesta del Contraente, invierà in corso di contratto la Carta Verde.
La copertura Carta Verde vale per il territorio degli Stati le cui sigle interna- zionali riportate sulla stessa non siano barrate ed è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2.3 Gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, Xxxxx assume a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella
quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non rico- nosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Capitolo 3 – Danni al veicolo
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiama- te sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Incendio e furto nella Nota Informativa al Par. 3. e sulle procedure liquidative nella Nota Informativa ai Par. 12 e 13.
3.1 Incendio e furto
Verti si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
• da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione del- l’impianto di alimentazione;
• a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
• conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.
3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupa- zioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommos- se, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, con- trollato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e compe- tizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allena- menti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verifica- tesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l’abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità
dello stesso;
i) da furto, di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministra- tivo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabi- liti dall’ art.214 del vigente Codice della strada.
3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio Verti a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l’adegua- mento automatico del valore assicurato in base a quanto riportato dalla rivista Due Ruote.
L’adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non cen- siti da Due Ruote o di cessazione della sua pubblicazione.
3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato
In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immedia- to e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un impor- to corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relati- vo rateo di premio spettante a Verti.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.5 Riparazioni
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina idonea più vicina, l’assicurato non può provvedere a riparazione alcuna senza aver ricevuto l’assenso da Verti. Non è necessario alcun assenso nel caso il veicolo venga portato e fatto ripa- rare presso un’officina meccanica segnalata da Verti e convenzionata con essa. Xxxxx ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.
3.6 Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata. Se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limi- te della somma assicurata;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostitui- re con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In
deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batte- rie, motore e suoi componenti.
Se, al momento del sinistro:
• il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l’inden- nizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;
• il valore dell’indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale
3. per qualsiasi veicolo:
• nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge;
• dall’ammontare del danno è detratto l’importo risultante da even- tuali scoperti e franchigie pattuite sulla Scheda di Polizza; e , in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione;
• non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
• la corresponsione dell’indennizzo relativo al valore degli apparecchi fonoaudiovisivi assicurati indicati sulla Scheda di Polizza è subordinata alla dimostrazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare, della loro effettiva installazione;
• Relativamente agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e ai danni causati al veicolo per la loro asportazione, la corresponsione dell’indennizzo è quantificata in misura non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
3.7 Norme per la Liquidazione dei danni
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Verti di specifica documentazione.
Di seguito vengono indicati i documenti necessari e le modalità di liquida- zione per singola copertura assicurativa.
1. in caso di furto o rapina:
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità compe- tente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
• l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riporta- to sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
• Xxxxx, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elet- tronici di avviamento acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
• è data facoltà a Verti di richiedere all’assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).
2. in caso di incendio:
• copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se
intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l’evento si sia verifica- to all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità stra- niera anche a quella Italiana;
• l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Xxxxxxx, dei dispositivi elettronici di avviamento.
• Xxxxx, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elet- tronici di avviamento.
• è data facoltà a Verti di richiedere all’assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).
2.1 in caso di incendio totale:
• copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l’evento si sia verifi- cato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
• l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riporta- to sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
• Xxxxx, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elet- tronici di avviamento.
• è data facoltà a Verti di richiedere all’assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).
In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell’in- dennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimen- to della denuncia di sinistro. Verti ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l’assicurato fornisca:
• una procura notarile a vendere per consentire a Verti di venire in posses- so del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alie- nazione;
• un’autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.
A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del vei- colo , qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall’abitazione dell’assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato dal Contraente all’atto della stipula del contratto, gli eventuali scoperti e franchigie previste sulla Scheda di Polizza e richiamati nel precedente Par. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno” si intendono rad- doppiati.
3. In caso di infortunio:
• il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessa- ri alla valutazione e alla liquidazione del danno.
In tutti i casi di perdita totale del veicolo:
• dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati , fermo ammini- strativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà
è inoltre facoltà di Verti di richiedere l’estratto cronologico e il certificato di pro- prietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.
L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, in caso di sini- stro che si riferisca alla Responsabilità Civile, il diritto di Verti di riva- lersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina
del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni forma- lità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.9 Recuperi
L’assicurato è tenuto a informare Xxxxx non appena abbia notizia del recu- pero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione del- l’indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico del- l’assicurato.
Capitolo 4 – Infortuni del conducente
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata per cia- scun sinistro, fino al massimale indicato.
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del Conducente nella Nota Informativa al Par. 3.
4.1 Oggetto
Verti si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare l’assicura- to per gli infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e men- tre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L’assicurazione comprende anche gli infortuni:
• avvenuti in caso di fermata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
• derivanti da imperizia o negligenza;
• subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2 Delimitazioni della copertura
non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal con- ducente:
a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposi- zioni in vigore;
b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza
c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore.
d) che si trovi:
• in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico mag- giore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
• sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
g) durante la partecipazione del veicolo a gare, competi- zioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previ-
ste nel regolamento particolare di gara; non sono inol- tre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terro- rismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insor- to, controllato o meno – di energia nucleare;
j) in caso di suicidio o tentato suicidio;
k) in fase di salita e discesa dal motociclo;
l) se l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 8% del totale.
4.3 Rinuncia al diritto di surroga
Verti rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 del Cod. Civ., verso i responsa- bili dell’infortunio.
4.4 Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive del- l’infortunio, come se l’evento avesse colpito un soggetto fisica- mente integro e sano. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto impu- tabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorren- ti o sopravvenute all’infortunio.
4.5 Indennizzo in caso di morte
Verti corrisponde la somma assicurata, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di inva- lidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanen- te, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di que- sto, il conducente muore, gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima inden- nizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma
assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.
MENOMAZIONI | % invalidità permanente | ||
Arto dominante | Arto non dominante | ||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
Cecità completa bilaterale | 100 | ||
Sordità completa monolaterale | 10 | ||
Sordità completa bilaterale | 40 | ||
Perdita completa della voce | 30 | ||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | ||
Perdita di un rene | 15 | ||
Perdita della milza | 8 | ||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | |
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | |
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | |
Perdita del pollice | 18 | 16 | |
Perdita dell’indice | 14 | 12 | |
Perdita del medio | 8 | 6 | |
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | |
Perdita del mignolo | 12 | 10 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | |
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | ||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | ||
Perdita di tutta la gamba | 50 | ||
Perdita di un piede | 40 | ||
Perdita di un alluce | 5 | ||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | ||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | ||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | ||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 12 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | ||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | ||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qual- siasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.
In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previ- ste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 8% del totale; se invece l’invalidità permanen- te risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.
La percentuale del 8% si intende ridotta al 7% quando il conducen- te, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligato-
ri. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i pre- sidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
4.7 Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente pos- sono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.
Capitolo 5 - Tutela giudiziaria
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiama- te sulla Scheda di Polizza.
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudi- ziaria nella Nota Informativa al Par. 3.
5.1 Oggetto dell’assicurazione
1. Verti, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripeti- bili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi inte-
ressi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del Par. 5.6 comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 5.6 comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla con- troparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
3. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, ter- ritorialmente competente ai sensi dell’ Par. 5.4 comma 3.
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto a :
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre- sentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. Xxxxx non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
5.3 Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l’Assicurato, la contro- parte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgen- za del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di con-
troversie contrattuali
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell’assicurazione, la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per ogget- to domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicu- rate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coin- volti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a pre- scindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti al numero 02.36617010 (o tramite l’indirizzo di posta elettronica denuncetu- xxxxxxxxxx@xxxxx.xx) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notifica- to, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Verti con- temporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, Xxxxx lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve con- ferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Xxxxx.
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Xxxxx in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi inte- ressi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazio- ne e procurare i documenti necessari.
5.6 Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Xxxxx si adopera per realizza- re un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibili- tà di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 1.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superio- re di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudizia- ria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene con- cordata con Verti.
6. Xxxxx non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e Xxxxx, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell’Assicurato di adire
alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Verti avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.7 Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a tito- lo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli ono- rari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o con- cordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
5.8 Estensione territoriale
1. Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti ille- citi di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è operante nel- l’ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Motociclo cui si riferisce.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgo- no e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
5.9 Assicurati
Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di appro- vare avendone ricevuto copia, vengono prestate:
• al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/lea- sing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi con- nessi al veicolo indicato in polizza.
• In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
Le garanzie valgono per:
- il Contraente-Assicurato, come persona fisica,il coniuge e i figli minori
- i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’as- sicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pub- blico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato- Contraente.
5.10 Prestazioni garantite
Le garanzie previste al Par. 5.1 “Oggetto dell’Assicurazione” vengono pre- state fino ad un massimale di € 7.000 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni:
• Sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
In caso di incidente tra veicoli l’operatività viene garantita limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” (art. 148
D.Lgs. n. 209/0005).
Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par.
5.11 “Esclusioni” lett. i) nel solo caso di violazione dell’Art. 186 NCdS (guida sotto l’influenza dell’alcool).
• Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e con- travvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operan- te anche prima della formulazione ufficiale di reato.
• Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione ammi- nistrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.
Verti provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazio- ne del ricorso purché l’Assicurato faccia pervenire a Verti il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La pre- sente garanzia opera a parziale deroga della lettera a) Par. 5.11 “Esclusioni” limitatamente alla materia amministrativa.
• Errata variazione dei punti Ricorso verso l’illegittima variazione di punti, comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che deter- minano l’illegittima variazione del punteggio sulla patente dell’Assicurato.
• L’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verifica- tosi all’estero.
5.11 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommos- se popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impie- go di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di cir- colazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbliga- toria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipenden- ze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obbli- ghi di cui al d.lgs. 209/2005 e successive modifiche;
i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l’influenza del- l’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni spor- tive e relative prove;
k) nei casi di controversie con Xxxxx;
l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura “Procedura di risarcimento diretto” Art. 149 Codice delle Assicurazioni.
Capitolo 6 - Assistenza Stradale
Le garanzia della presente sezione è operante solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Assistenza Stradale nella Nota Informativa al Par. 3.
PREMESSA
Verti Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX (XX).
DEFINIZIONI
Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono in questa sezione.
Assicurato
il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
Guasto
danno subito dal Xxxxxxx per usura, difetto, rottura, mancato fun- zionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni nor- mali.
Incidente
qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato Istituto di cura
ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all’ero- gazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti terma- li, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dieto- logiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani Struttura Organizzativa
la struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicura- zione – Xxxxxx Xxxxxx, 00 – Xxxxxxx (XX), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscrit- ta con Verti Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest’ul- tima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare ed erogare, con costi a carico di Verti Assicurazioni S.p.A., le presta- zioni di assistenza previste in polizza.
Veicolo
Motociclo di oltre 50 cc a uso proprio (esclusi i Veicoli in locazione o a noleggio) regolarmente assicurato con Verti Assicurazioni
S.p.A. con polizza RCA
Viaggio
qualunque trasferimento dell’Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all’estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.5 “Estensione territoriale”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
6.1 Oggetto
La Società garantisce le prestazioni di Assistenza, in base al pac- chetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore dell’Assicurato.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provve- derà all’erogazione delle prestazioni, contattando contat- tando il numero (x00) 00.00000000.
ASSISTENZA TECNICA MOTO
6.1.1 Soccorso Stradale
1. Officina Mobile - Riparazioni sul posto
Qualora a seguito di guasto, esaurimento della batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per furto parziale o con- gelamento, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territo- rio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la ripara- zione.
Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impos- sibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricam- bio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a cari- co della Società fino al raggiungimento del massimale sopra indi- cato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso strada- le intervenuto, in caso di traino.
2. Traino
In caso di:
• guasto, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottu- ra delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o congelamento
• incidente
• incendio
• tentato furto
• tentata rapina
la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell’Assicurato, a trasportare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’offici- na/carrozzeria della rete di assistenza più vicina al luogo dell’im- mobilizzo oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché questo si trovi entro 40 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.
Qualora l’immobilizzo avvenga all’estero, il veicolo sarà trasporta- to all’officina della rete di assistenza oppure all’officina di compe- tenza più vicina al luogo dell’immobilizzo.
In caso di trasporto del veicolo, l’assicurato sarà messo in condi- zioni di sicurezza.
In caso di chiusura del punto di assistenza di destinazione (ore notturne o giorni festivi), il trasporto sarà effettuato negli orari suc- cessivi di apertura e la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per un massimo di 72 ore.
La società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro, restano a carico dell’Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricam- bi necessari al ripristino del Veicolo.
Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a cari- co della Società purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il massimale sopra indicato.
3. Recupero del Veicolo fuori strada
Qualora in caso di:
• guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico,
• incidente,
• incendio,
• ritrovamento dopo furto/rapina
il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soc- corso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 160 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rima- ne a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l’Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
6.1.2 Rientro dei Passeggeri o Proseguimento del Viaggio Qualora a seguito guasto, incidente, incendio, tentato furto o ten- tata rapina avvenuti in viaggio a oltre 50 Km dal luogo di residen- za dell’assicurato, qualora il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 32 ore, su conforme comuni- cazione fatta dall’officina/carrozzeria preso cui è in riparazione il mezzo oppure in caso di furto o rapina totali la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo complessivo di € 250,00, le spese per il rien- tro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria resi- denza oppure proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione:
• un biglietto ferroviario (prima classe), aereo (classe economica)
• un veicolo ad uso privato senza autista, di categoria “C” fino ad un massimo di 2 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato (erogabile solo in Italia).
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facolta- tive, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolunga- mento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere ogget- to di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
Il veicolo è messo a disposizione:
• tramite la società di autonoleggio convenzionate;
• secondo la disponibilità delle stazioni di noleggio di dette socie- tà ed alle condizioni di assicurazioni previste (potrà essere richiesto all’Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest’ultimo dovrà esibire una carta di credito in xxxxx xx xxxxxxxx),
• xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx di dette società; secondo gli orari di apertura delle stesse.
6.1.3 Spese di Albergo
Qualora a seguito di guasto, incidente, errato rifornimento, incen- dio, furto o rapina tentati o totali, avvenuto in viaggio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della ripa- razione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo di 2 notti e comunque per un limite massi- mo complessivo di € 150. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall’Assicurato direttamente all’al- bergatore.
6.1.4 Recupero del Veicolo Riparato
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuto ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato il Veicolo debba restare immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall’Officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1°classe) o se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) per recuperare il Veicolo riparato fino ad un massimo complessivo di € 300 per evento.
Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall’Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto. La prestazione è erogabile nel caso in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente.
6.1.5 Ricerca ed Invio Pezzi di Ricambio all’Estero
Qualora a seguito di Guasto, Incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti all’estero, il Veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad inviarli con
il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA
6.1.6 Consigli medici
Qualora l’Assicurato a seguito di un infortunio causato da inciden- te stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti.
6.1.7 Invio Medico in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di un infortunio causato da inci- dente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo necessiti di una visita medica presso il proprio domicili e qualora gli stessi medici di guardia della Struttura Organizzativa lo valutino neces- sario, invierà all’indirizzo dell’Assicurato in Italia un medico gene- rico. Il relativo costo resta a carico della Società, fino ad un massi- mo di € 150,00, nei casi seguenti:
- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi: dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi: 24 ore su 24.
In tutti gli altri casi, il costo della prestazione resta a cari- co dell’Assicurato.
Qualora nessuno dei medici convenzionati fosse disponibile la Struttura Organizzativa potrà organizzare, in alternativa e in accor- do con l’Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.
6.1.8 Autoambulanza per trasporto in ospedale in Italia Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio, necessiti di un traspor- to in autoambulanza per un ricovero dalla propria residenza in Italia ad un centro ospedaliero più vicino, la Società provvede, su richiesta dell’Assicurato alla Struttura Organizzativa, ad inviare l’autoambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di € 150 per Sinistro.
6.1.9 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritenga- no che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe econo- mica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consen- tire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro.
Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
6.1.10 Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato in viaggio, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia in
condizioni tali che i medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla stessa, ritengano necessario un suo trasferi- mento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il tra- sporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
- aereo sanitario;
- aereo di linea eventualmente barellato;
- treno/vagone letto;
- autoambulanza.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Sono a carico della Società i costi fino ad un massimo di € 1.500.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni
che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
PARTE SPECIALE - SERVIZI
6.1.11 Anticipo spese di prima necessità.
Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di € 1.500,00 per Sinistro. L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'este- ro comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L’Assicurato dovrà provve- dere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 gior- ni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli inte- ressi al tasso legale corrente.
6.1.12 Interprete a disposizione all’estero
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito a Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a inviarlo, tenendone l’Impresa a proprio carico l’onorario fino a un massimo di 8 ore per Sinistro.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
6.1.13 Informazioni traffico in Italia
Qualora l’Assicurato richieda informazioni relative alla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, bretelle, strade
urbane ed extraurbane, segnalazione di Stazioni di Servizio, Autogrill, Motel, e di Officine meccaniche in Autostrada) la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.
6.1.14 Informazioni Burocratiche
Quando l’Assicurato necessiti di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:
- certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.),
- documenti personali,
- pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.),
può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a forni- re le informazioni del caso.
Per ottenere la prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.
6.1.15 Informazioni Meteo in Italia
Qualora l’Assicurato richieda informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche, nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richie- ste.
Per ottenere la prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.
6.2 Obblighi dell’Assicurato per usufruire della prestazione In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell’art. 1913 del Cod. Civ. e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Cod. Civ. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l’erogazione di pre- stazioni qualora l’Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l’Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazio- ni di assistenza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero verde 02.36617099. L’Assicurato dovrà
• comunicare alla Struttura Organizzativa:
le generalità complete dell’Assicurato ed un recapito telefonico; l’indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
la prestazione richiesta;
• fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.
Possono, inoltre, essere richieste all’Assicurato ulteriori informazio- ni. Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle pre-
stazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi pres- so chi ha usufruito delle prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo, su indica- zione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute suffi- cienti dalla Società.
L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:
1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di perma- nenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenu- ti durante e per effetto di gare automobilistiche e motoci- clistiche, relative prove e allenamenti, uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzio- ne, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di ter- rorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmo- sferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenome- ni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell’Assicurato, ivi compre- so il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psi- cofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichia- rata o di fatto.
3. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è presta- ta l’assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
6. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.
8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo
hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei con- fronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventual- mente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscrit- ti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e spe- cificamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di deca- denza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti presta- zioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusi- vamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
11. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si appli- xxxx le disposizioni di legge.
VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI | |
Evoluzione Classi di Bonus Malus | Variazione percentuale |
2 - 1 | -1,7% |
3 - 2 | -3.3% |
4 - 3 | -1.6% |
5 - 4 | -3.2% |
6 - 5 | -3.1% |
7 - 6 | -3.0% |
8 - 7 | -6.9% |
9 - 8 | -5.3% |
10 - 9 | -6.2% |
11 - 10 | -4.7% |
12 - 11 | -5.6% |
13 - 12 | -12.6% |
14 - 13 | -31.3% |
15 - 14 | -7.4% |
16 - 15 | -14.7% |
17 - 16 | -17.0% |
18 - 17 | -11.9% |
6.4 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per:
• Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
• Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
La forma bonus malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettiva- mente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.
Evoluzione delle classi di Bonus/malus | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione delle classi di Bonus/malus | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0.57 | 10 | 0.81 |
2 | 0.58 | 11 | 0.85 |
3 | 0.60 | 12 | 0.90 |
4 | 0.61 | 13 | 1.03 |
5 | 0.63 | 14 | 1.50 |
6 | 0.65 | 15 | 1.62 |
7 | 0.67 | 16 | 1.90 |
8 | 0.72 | 17 | 2.29 |
9 | 0.76 | 18 | 2.60 |
In caso di assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto in vigore all’atto del rinnovo i coefficienti ripor- tati nella seguente tabella:
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU:
- in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assi- curativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annua- lità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
L’art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall’art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assen- za di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventiva- mente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momen- to del rinnovo, sono riportate nella tabella a lato.
All’atto della stipula del contratto la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente da Xxxxx per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio (fermo restando il diritto di Verti di richie- dere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati).
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati , Xxxxx acqui- sisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurati- va e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.
Situazione veicolo / contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare | |
1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchi- gia | Classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | • Eventuale e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sca- denza del contratto nel caso in cui l’attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; • copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di pro- prietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria. | Classe di merito risultante dal- l’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) | • Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l’attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchi- gia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni | Classe di merito risultante dal- l’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver cir- colato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto e appen- dice di sospensione nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto. • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
4 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchi- gia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduto da oltre 5 anni | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attesta- zione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore | • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver cir- colato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchi- gia | Classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione. | • copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente; • copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente com- pagnia • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
6 Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria
Classe di merito risultante dal- l’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).
• copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente com- pagnia
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
• carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
7 Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto
Classe di merito 14 • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà,
nonché
appendice di cessione contratto.
• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
• carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
8 Veicolo assicurato presso compa- gnia estera
Classe di merito risultante dal- l’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero
Classe di merito 14 se il docu- mento rilasciato dalla prece- dente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU
• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa e dichiara- zione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 3 mesi;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
• carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
9 Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatrico- lazione o la voltura sia avvenuta da
oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati
Classe di merito 18 • Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
• carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.
10 Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprieta-
rio (o di un suo familiare stabilmen- te convivente) di un veicolo di stes- sa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchi- gia presso Verti
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato
ovvero,
• certificazione dello stato di famiglia
• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
• carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
11 Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprieta-
rio (o di un suo familiare stabil- mente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato
• dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo pro- prietario o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato
ovvero,
• certificazione dello stato di famiglia
• certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
• carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing ( che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza | Classe di merito risultante dal- l’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | • Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l’attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; • documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU cui il con- tratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul con- tratto non è indicata la classe CU di assegnazione | • Copia del contratto temporaneo e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
14 | Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento. | Classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo perio- do di osservazione concluso. | • Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore atte- stante l’esercizio del diritto di ripensamento; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
15 | Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale. | Classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo perio- do di osservazione concluso. | • Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore atte- stante la risoluzione consensuale; • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
16 | Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengo- no alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa | • documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
17 | Xxxxxxx già assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe di merito risultante dal- l'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore | • Dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • carta d’identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) |
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 9 ago- sto 2006, occorre:
• in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
• in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli even- tuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).
Tabella di conversione
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinen- za in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conse- guenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a cari- co dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti rela- tivi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peg- gioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducen- te del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sini- stri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo tempora- le coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il con- tratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti del- l’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Allegato 2 – Modifiche al contratto
Tipo di Modifica | Modifica |
Sostituzione con un altro veicolo | Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 02.36617100 e inviare: • libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo • certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • appendice firmata |
Sospensione delle garanzie in corso di contrat- to | Inviare richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e autorizzazione della società vincolataria se il contratto è gra- vato da vincolo: -al fax Verti 00.00000000 oppure -tramite il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dal sito internet xxx.xxxxx.xx nella sezione “Già clienti”. |
Riattivazione delle garanzie | Contattare il servizio clienti Verti al numero 02.36617100. |
Trasferimento di proprietà con cessione di con- tratto | Inviare: • richiesta di cessione di contratto all’acquirente firmata dal contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto); • copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà -al fax Verti 00.00000000 oppure -tramite il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dal sito internet xxx.xxxxx.xx nella sezione “Già clienti”. |
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto | Inviare copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà: -al fax Verti 00.00000000 oppure -tramite il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Inviare: richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicura- zione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l’alienazione del veicolo. In particolare per: ✓ vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà ✓ distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe ✓ demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo -al fax Verti 00.00000000 oppure -tramite il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo può essere scaricato dal sito internet xxx.xxxxx.xx nella sezione “Già clienti”. |
Risoluzione del contratto per furto | Inviare copia della denuncia di furto presentata all’autorità competente: -al fax Verti 00.00000000 oppure -tramite il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
Risoluzione consensuale | Inviare: richiesta di risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicura- zione e la Carta verde (se presente nel contratto) e dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto -al fax Verti 00.00000000 oppure -tramite il form alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx oppure - via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) |
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D.lgs. n.196/03
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati per- sonali (di seguito "Codice privacy"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxx, 16 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - (brevemente: “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai clienti e potenzia- li clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito i "Dati").
1. Finalità del trattamento dei Dati
I Dati forniti, eventualmente integrati con Dati raccolti presso terzi, inclusi i Dati dispo- nibili presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di informazione nazio- nale, i Dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza della Assicurazioni), saranno oggetto di trattamento da parte di Verti:
a) per il calcolo del preventivo finalizzato all’eventuale successiva stipula di un con- tratto assicurativo (“Preventivazione”) mediante una delle seguenti modalità:
i. inserendo tutti i Xxxx, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un vei- colo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifi- ci tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l’acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito “bonus–malus”, etc.) presso la banca dati gestita dall’ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, Dati che comunque la procedura consente di
modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione “velo- ce”. Omettendo tali dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo gene- rato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari;
La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l’interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantifica- zione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell’am- bito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanzia- mento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l’uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di preventivazione prevede l'ulteriore riutiliz- zo dei dati di recapito al fine dell’invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l’invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Xxxxxxx decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, la informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Xxxxx la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamen-
to con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una cor- retta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l’uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall’interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
b) per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, per l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Xxxxx è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrori- smo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adegua- mento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, atti- vità statistico-tariffarie;
c) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodot- ti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comuni- cati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istan- tanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
d) previo suo consenso, per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commer- ciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricom- prendere anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
2. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elet- tronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto diretta- mente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e all’interno dell’Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. “catena assicurativa”; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successiva- mente, mediante l’uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce.
3. Dati sensibili
Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di dati sen- sibili da parte di Verti. In caso di sinistro, Xxxxx potrebbe avere la necessità di ricor- rere a visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, relativi a analisi, car- telle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimen- to. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurati- va, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 b), per le sole finalità di cui al punto 1 b).
4. Comunicazione dei Dati
I suoi Dati potranno:
a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. “cate- na assicurativa”. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti neces- sari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nomina- ti come responsabili, per finalità di cui al punto 1 b), 1 c) e 1 d), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima.
b) con inclusione di quelli sensibili, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
− agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. “catena assicurativa”) quali assicu- ratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel con- tratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri cana- li di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consu- lenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli even-
tuali rimborsi;
− ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organi- smi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
− ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richie- sto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
− Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commer- ciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
5. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio. L’eventuale rifiuto da parte sua di con- ferire i Xxxx richiesti al fine della Preventivazione comporterebbe l’impossibilità da parte di Verti di calcolare un preventivo al fine della conclusione del relativo contrat- to.
Nel caso di stipula di una polizza assicurativa, il conferimento dei Dati richiesti, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 b), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, rinnovo della polizza assicurativa o della gestione e liquidazione dei sini- stri. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Xxxx richiesti comporterebbe l’im- possibilità da parte di Xxxxx di concludere o eseguire i relativi contratti di assicura- zione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferi- mento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) è invece facoltativo, e l’even- tuale rifiuto di conferire i Dati richiesti comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi, salvo in ogni caso gli obblighi di informativa regolamentare con riguardo ai contratti assicurativi in scadenza.
6. Conservazione dei Dati
Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione invece conduce alla conclusione del contrat- to assicurativo, i dati raccolti vengono acquisiti come documentazione contrattuale e conservati nei termini di legge e regolamentari.
7. Accesso al sito xxxxx.xx e relativi servizi
L'accesso al sito xxxxx.xx e relativi servizi richiede un’ identificazione univoca dell’utente. Durante la navigazione sul sito xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx, viene chiesto di sceglie- re ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall’utente; la Password è costi- tuita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta indivi- duale dell’utente.
Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.
Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di acces- so saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere “occupate” da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.
8. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del Codice privacy tra cui, a titolo esempli- ficativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguar- dano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e, ricor- rendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge.
Nel caso in cui Lei si opponga al trattamento dei Suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi e/o immagini quali short mes- saging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l’organizzazione dei nostri sistemi interni, riterremo l’opposizione estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizio- nali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e non saremo più in grado di operare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx)) oppure collegandosi al sito xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx, sezione Privacy, e comunican- doci la Sua richiesta.
9. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Verti Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx). Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmen- te designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.
Lettera tipo richiesta risarcimento diretto
Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.
Al Servizio Sinistri Verti Assicurazioni S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 00
00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Oggetto: Richiesta di "Risarcimento Diretto" ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).
Io sottoscritto ......................................................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................................................................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................................... il ..............................................................................................
titolare di polizza Verti n. che copre il veicolo di mia proprietà targato
.................................................................inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data ..................................................................................................
a (luogo). ............................................................................................................................................................................................................................................................
con il veicolo di proprietà di
targato ................................................................. ed assicurato per la RCA con la Compagnia ................................................................................................................
Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
nei seguenti giorni........................................................................................................................ alle ore . ....................................................................................................
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della presente potrò rivolgermi ad un legale.
Distinti saluti.
Firma
Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI ..........................................................................................................................................................
Mittente:
Nome ................................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................................................................................................................................
numeri di telefono ............................................................................................................................................................................................................................................
Lettera tipo richiesta risarcimento
Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.
All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni
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Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
Io sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ..................................................................................................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................................................... il ........................................................................................................
con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data ......................................................................................................................................
a (luogo)..............................................................................................................................................................................................................................................................
tra il veicolo di mia proprietà targato ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza n.
......................................................................................targato. e di proprietà di
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
nei seguenti giorni............................................................................................... alle ore ..............................................................................................................................
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Firma
Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI ..........................................................................................................................................................
Mittente:
Nome ................................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo . ............................................................................................................................................................................................................................................................
numeri di telefono ............................................................................................................................................................................................................................................
Edizione Marzo 2018