Capitolato generale d’appalto
Capitolato generale d’appalto
per la fornitura di beni e la prestazione di servizi
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capitolato generale d’appalto (il “Capitolato Generale”) trovano applicazione a tutti i contratti di appalto per la fornitura di beni e la prestazione di servizi stipulati dalla Fondazione Human Technopole (la “Fondazione” o “HT”).
2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in favore della Fondazione Human Technopole sono regolate, oltre che dal presente Capitolato Generale, altresì:
- dal capitolato speciale di appalto (il “Capitolato Speciale”), eventualmente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- dalla richiesta di offerta (“RdO”) e dall’ordine (“Ordine”) o, in alternativa, dal contratto di appalto (il
“Contratto”), sottoscritti dalla Fondazione.
3. Il Capitolato Speciale, la RdO, l’Ordine ed il Contratto prevalgono sempre sulle disposizioni del presente Capitolato Generale in caso di incompatibilità.
Articolo 2 - Luogo e tempo di perfezionamento dell’accordo
1. L’accordo tra la Fondazione ed il Fornitore è concluso alternativamente:
- con l’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore, entro e non oltre sette giorni dalla data di emissione dell’Ordine, mediante restituzione di una copia dell’Ordine firmata con sottoscrizione autografa o digitale;
- con la sottoscrizione autografa o digitale del documento recante il Contratto, sia da parte della Fondazione che del Fornitore, e la sua trasmissione alla Fondazione.
2. L’accordo è considerato perfezionato, presso i locali in cui ha sede la Fondazione, nel momento in cui la Fondazione riceve la suddetta documentazione.
3. Il Fornitore non può iniziare alcuna attività prima dell’avvenuto perfezionamento dell’accordo.
Articolo 3 - Consegna delle forniture e prestazione dei servizi
1. I beni oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato
nell’Ordine o nel Contratto.
2. I beni devono essere spediti con modalità ed imballaggio idonei, in perfette condizioni d’uso, e viaggiano a spese e a completo rischio e pericolo del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte della Fondazione presso i locali della Fondazione o nel diverso luogo di consegna convenuto.
3. I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto che reca il numero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’Ordine o nel Contratto e, nel caso di emissione di fattura immediata, copia della medesima.
4. I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti in modo esatto ed a regola d’arte, secondo le migliori tecniche della relativa professione ed in linea con gli standard del settore di riferimento.
5. I servizi devono essere resi nel luogo riportato nell’Ordine, osservando tutte le procedure tecniche necessarie, la
normativa regolamentare applicabile e le misure di sicurezza più idonee.
6. Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale e non può subappaltare senza previo consenso scritto di HT.
7. Le date di consegna o di esecuzione della prestazione riportate nell’Ordine o in Contratto sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni oggetto della fornitura o per l’esecuzione della prestazione richiesta.
8. Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna o esecuzione convenuta, la Fondazione applicherà una penale giornaliera pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell’importo complessivo dell’ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto della Fondazione al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
9. Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, la Fondazione ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali di cui al punto che precede, il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
10. L’accettazione dei beni forniti o dei servizi prestati oltre il termine di consegna previsto non costituisce rinuncia
alla richiesta di penali e di risarcimento danni.
11. Non sono ammesse consegne anticipate o parziali o prestazioni di servizi con modalità diverse da quelle impartite senza il preventivo consenso scritto della Fondazione.
12. Il Fornitore manleva e comunque tiene indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità od onere le dovesse derivare in qualunque modo ed a qualsiasi titolo a causa di azioni o pretese di terzi connesse con l'esecuzione dell’Ordine o del Contratto.
Articolo 4 - Collaudo, verifica di conformità, regolare esecuzione
1. L’accettazione da parte della Fondazione del bene o del servizio avverrà solo a seguito dell’esito positivo del
collaudo, verifica di conformità o verifica di regolare esecuzione.
2. In caso di esito negativo del collaudo, verifica di conformità, verifica di regolare esecuzione, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite dalla Fondazione e sarà altresì tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel terminechegli saràcomunicato dalla Fondazione.
Articolo 5 – Garanzie e vizi della cosa venduta
1. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei beni venduti, ai sensi dell’art. 1512 del Codice Civile, per un periodo di ventiquattro mesi dall’accettazione della fornitura da parte della Fondazione.
2. Il Fornitore garantisce altresì che ogni bene venduto è immune da imperfezioni, difformità o vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano il valore o che, comunque, lo rendano sotto qualsiasi aspetto diverso rispetto a quanto prescritto nell’Ordine, in Contratto e nel Capitolato Speciale.
3. La Fondazione ha facoltà di denunciare al Fornitore le imperfezioni, le difformità ed i vizi eventualmente rilevati entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
Articolo 6 - Garanzia definitiva e altre garanzie
1. Il Fornitore dovrà rilasciare, salvo ne sia stato dispensato con dichiarazione motivata della Fondazione in tal senso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista all’articolo 103 del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016) secondo gli importi e con la durata previsti dalla medesima norma. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa e deve prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 2) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. È, in ogni caso, facoltà della Fondazione quella di richiedere nell’Ordine, in Contratto, nel Capitolato Speciale o nella RdO garanzie ed assicurazioni ulteriori in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni a carico del Fornitore.
Articolo 7 - Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità della Fondazione
1. Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità di HT (es. in caso di installazione e posa in opera), il Fornitore s'impegna ad eseguire tali prestazioni, e a farle eseguire ai propri eventuali subappaltatori, osservando tutte le norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buonatecnica.
2. Il Fornitore garantisce il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite dalla Fondazione e fornisce a quest’ultima i nominativi dei soggetti incaricati dell’assolvimento dei compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per le forniture con posa in opera e per quelle che comprendano l’esecuzione di opere provvisionali o per i servizi da eseguirsi presso i locali della Fondazione, il Fornitore, in collaborazione con la Fondazione è tenuto ad individuare i rischi connessi, le misure di sicurezza nonché i relativi oneri, come da documenti contrattuali appositamente predisposti quali il D.U.V.R.I. ed i P.S.C..
4. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto della Fondazione, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e di personale, senza alcun vincolo di dipendenza o subordinazione nei confronti della Fondazione. Pertanto, il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100 Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).
5. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di
utilmente rappresentarlo nei confronti di HT.
6. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008). La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
8. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati alla Fondazione ed a terzi dal proprio personale dipendente o collaboratore e dal personale degli eventuali subappaltatori nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità della Fondazione. A tal fine, il Fornitore assume l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della prestazione e di fornirne copia a HT.
9. Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dall’attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di HT, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Articolo 8 - Fatturazione
1. Il corrispettivo indicato nell’Ordine o in Contratto non include l’IVA, che va aggiunta indicando il corretto regime
IVA. Le fatture pervenute con il regime IVA errato saranno respinte.
2. Il corrispettivo è omnicomprensivo ed include tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento della fornitura o del servizio a regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e che comunque si rendano necessari a garantire l’esecuzione esatta della prestazione.
3. Il corrispettivo è da considerarsi omnicomprensivo e sarà liquidato, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro trenta giorni dalla data di accettazione della fornitura o del servizio da parte della Fondazione.
4. La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa nel rispetto della normativa applicabile al tempo della sua emissione e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all’espletamento della procedura di pagamento. In particolare, la fattura dovrà riportare: il numero del Contratto o dell’Ordine della Fondazione, il codice CIG (ove previsto), il codice CUP (ove previsto), il codice IPA (ove previsto), la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, HT provvederà a richiedere al Fornitore le dovute modifiche ed integrazioni con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura corretta. Resta inteso che HT non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da irregolarità nella fatturazione imputabili al Fornitore.
5. La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico (codice univoco: POBCLJ)
6. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, i crediti portati in fattura o comunque derivanti
dall’Ordine o dal Contratto.
Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con l’accettazione dell’Ordine o la firma del Contratto, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all’esecuzione del contratto con le modalità previste dalla predetta Xxxxx, consapevole che l’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
2. Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l’apposito modulo allegato all’Ordine o al Contratto. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura).
3. Il Fornitore che ha notizia dell’inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Fondazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Fondazione.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e specializzato, con il quale intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di HT nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copiadei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto precedente dà ad HT la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di HT a chiedere il risarcimento dei danni.
Articolo 11 - Obblighi ambientali
1. Il Fornitore, nell’esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di HT, si obbliga a rispettare
le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti.
2. HT si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.
3. In caso di subappalto, il Fornitore resta responsabile nei confronti di HT per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei suoi subappaltatori.
4. Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da HT ai sensi del punto precedente, conferisce a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
Articolo 12 - Proprietà Intellettuale
1. Il Fornitore garantisce che l’utilizzo da parte di HT dei beni e dei servizi forniti ad HT non determina violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa intellettuale o industriale.
2. HT è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione della fornitura o del servizio, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito in adempimento della prestazione dedotta nell’Ordine o in Contratto.
Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto è necessario per garantire la piena proprietà in capo ad HT di tali risultati.
Articolo 13 - Riservatezza
1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo l’esecuzione della fornitura o la prestazione del servizio, ogni dato, notizia, informazione relativa alla Fondazione o alla sua attività che abbia appreso in occasione o in esecuzione dell’incarico.
2. Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione dell’Ordine o del Contratto e in ragione dell’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, astenendosi dal divulgarne a terzi il contenuto.
3. Le informazioni riservate, i brevetti, il know-how afferente alla Fondazione che venga appreso a seguito della procedura di gara o dell’Ordine o del Contratto, non deve essere utilizzato o rivelato dal Fornitore se non per le attività strettamente necessarie alla corretta effettuazione della fornitura o del servizio. L’obbligo di riservatezza è efficace anche una volta esauritosi il rapporto contrattuale con la Fondazione e nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.
4. Il Fornitore è responsabile nei confronti della Fondazione per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.
Articolo 14 - Trattamento dei dati.
1. In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento”) e del D. Lgs. 196/2003
(“Codice”), tutti i dati personali dei quali le Parti verranno in possesso in ragione dell’esecuzione dell’Ordine o del Contratto, anche relativi a dipendenti e collaboratori dell’appaltatore, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di HT e per la gestione del presente rapporto contrattuale e trattati dalla Fondazione e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per le finalità di cui sopra.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Human Technopole, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx, 00000, Xxxxxx (XX).
3. Qualora per l’esecuzione della fornitura o del servizio sia necessario il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati gestiti dalla Fondazione HT, quest’ultima, nella sua qualità di titolare del trattamento di tali dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, responsabile esterno del trattamento di dati personali effettuato per conto del titolare nella esecuzione del presente contratto. Il responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Regolamento in materia di protezione dei dati personali e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 28 del suddetto Regolamento e delle istruzioni ricevute dal titolare. Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento e successive norme attuative e del Codice e successive modifiche ed integrazioni, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti da HT in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni. In particolare, il Fornitore si impegna ad attenersi alle seguenti istruzioni:
A) è autorizzato ad operare il trattamento di dati personali di cui HT è titolare esclusivamente per le finalità previste dal contratto ed opererà sulla base delle istruzioni di dettaglio che gli saranno, se del caso, fornite;
B) si avvarrà prevalentemente di strumenti informatici, operando con logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che esso è obbligato a rendere nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni in materia, anche in ordine alla sicurezza dei dati;
C) dovrà adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti particolari dal Regolamento. In particolare, dovranno essere rigorosamente osservate le misure stabilite dal Regolamento in materia di misure minime di sicurezza (art. 32 del Regolamento). In aggiunta, dovrà adottare eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal titolare, previa approvazione della stima presentata dal responsabile riguardo ai costi delle misure eccedenti il dettato normativo;
D) adotterà ogni misura in linea con le disposizioni del Regolamento, atta a: adeguarsi alla normativa rilevante; istituire un modello organizzativo coerente con le disposizioni di legge; evitare danni o irregolarità prevedibili;
E) individuerà tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali per conto del titolare e li nominerà per iscritto “incaricati del trattamento”, fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento;
F) provvederà ad erogare adeguata formazione agli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate;
G) notificherà al titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale immediatamente, dopo esserne venuto a conoscenza;
H) comunicherà al titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio responsabile della protezione dei dati,
qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento;
I) terrà per iscritto, laddove applicabile, un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per
conto del titolare del trattamento secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento;
J) consentirà al titolare ed a suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e le relative misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche;
K) darà tempestiva comunicazione scritta al titolare allegando copia della richiesta qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei diritti di cui all’art. 12 del Regolamento, valutando con il titolare la legittimità delle stesse e coordinandosi con il titolare al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime;
L) garantirà gli adempimenti e le incombenze, anche formali, verso l’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il titolare sia con l’Autorità. In particolare: fornirà informazioni sulle operazioni di trattamento svolte; consentirà l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; consentirà l’effettuazione di controlli; compirà quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;
M) consentirà infine al titolare ed ai suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e delle misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche. A richiesta del titolare, il responsabile provvederà all’autocertificazione o
alla certificazione - con oneri a carico del titolare - da parte di enti privati specializzati in materia di sicurezza e la cui attendibilità è riconosciuta a livello europeo. Sono escluse dalle verifiche le attrezzature, le strutture, i dati o le informazioni che non siano essenziali ai fini del presente ordine e che si riferiscano all’attività propria del responsabile.
La presente nomina ha efficacia dalla sottoscrizione dell’Ordine o del Contratto da parte del Fornitore e cesserà a seguito di positivo collaudo, verifica di conformità o verifica di regolare esecuzione da parte di HT.
Articolo 15 - Adempimenti ex legge 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla cui osservanza formalmente s’impegna con la sottoscrizione del presente Capitolato Generale.
2. A tale riguardo, il Fornitore dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere il Modello organizzativo adottato dalla Fondazione ed il Codice etico della medesima e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
4. Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione o l’inefficace attuazione degli impegni assunti ai punti precedenti costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale HT si riserva la facoltà di: 1) sospendere l’esecuzione del contratto; 2) risolvere il contratto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da HT e di manlevare HT per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
Articolo 16 - Legge applicabile
Il Capitolato Generale, il Capitolato Speciale, l’Ordine, il Contratto ed ogni aspetto del rapporto contrattuale tra il
Fornitore e la Fondazione è soggetto alla legge italiana.
Articolo 17 - Foro competente
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. Il Fornitore
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