Condizioni generali di contratto della ADOLF RIEDL GmbH & Co. KG VERSION 102018
Condizioni generali di contratto della XXXXX XXXXX GmbH & Co. KG VERSION 102018
1. Disposizioni generali
(1) Su tutti i contratti, anche quelli futuri, verranno applicate esclusivamente le condizioni di consegna e di pagamento del Venditore.
(2) Altre condizioni di contratto sono espressamente escluse da parte del Venditore. Ciò vale in particolare per le clausole di salvaguardia contrarie al patto di riservato dominio concordato.
2. Stipula del contratto
(1) Il contratto deve essere stipulato per iscritto.
(2) Qualora la dichiarazione di accettazione dell’Acquirente sia difforme dall’offerta del Venditore o contenga accordi accessori e integrazioni, il Contratto è da intendersi stipulato solo previa conferma scritta del Xxxxxxxxx. Ciò vale per tutti gli accordi accessori, le modifiche e le integrazioni al Contratto.
3. Consegna
(1) Luogo di adempimento per le prestazioni contrattuali di entrambe le parti è la località ove ha sede la filiale commerciale del Venditore.
(2) L’Acquirente è tenuto a prelevare la merce nel luogo stabilito a proprie spese. Se, su richiesta dell’Acquirente, viene pattuita la spedizione in un altro luogo, le spese di trasporto e i rischi derivanti dal trasporto sono a carico dell’Acquirente stesso. Se l’Acquirente non fornisce alcuna espressa indicazione, il Venditore si riserva il diritto di determinare le modalità di trasporto e la tipologia di spedizione. Su richiesta dell’Acquirente, le spedizioni saranno assicurate a suo nome e per suo conto.
(3) I termini e i tempi di consegna indicati da parte del Venditore non sono vincolanti, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto. Il Venditore è autorizzato a prestare servizi parziali. In questi casi, l’Acquirente è tenuto a pagare il prezzo dei servizi parziali prestati se questi sono economicamente fruibili.
(4) In caso di eventuali ritardi nella consegna dovuti a forza maggiore, scioperi, guasti agli impianti, scarsità di materie prime, interventi da parte dello –--Stato e ad altri eventi che rendono sostanzialmente difficile la consegna da parte del Venditore e che non sono a questi imputabili, il Venditore è autorizzato a recedere dal Contratto e, a sua discrezione, anche a posticipare la data di consegna per tutta la durata dell’impedimento oltre ad un opportuno periodo di avviamento. In caso di interruzione prolungata, il Venditore comunicherà l’inizio e la fine del ritardo non appena ne venga a conoscenza. Qualora l’impedimento abbia una durata superiore alle 2 (due) settimane, l’Acquirente è autorizzato, dopo la scadenza di un’adeguata proroga per l’adempimento, a recedere dal Contratto per la parte restante con esclusione dei diritti di risarcimento del danno.
(5) Qualora il Venditore abbia concluso una congrua transazione di copertura con i propri fornitori e venga piantato in asso da questi non per causa sua, egli è autorizzato a recedere dal Contratto, con esclusione dei diritti di risarcimento del danno, dopo aver compiuto tutti gli sforzi possibili per procacciarsi le materie prime necessarie all’esecuzione del Contratto.
(6) Qualora il Venditore sia in ritardo nell’effettuazione della prestazione, l’Acquirente è autorizzato a recedere dal Contratto allo scadere di un’adeguata proroga per l’adempimento di almeno due settimane. Eventuali diritti di risarcimento del danno dell’Acquirente sono soggetti alle limitazioni della responsabilità di cui al punto 8.
4. Pagamento
(1) L’Acquirente è tenuto a pagare i prezzi concordati al momento della sottoscrizione del contratto. Fatto salvo quanto diversamente pattuito, i prezzi sono da intendersi netti, espressi in euro e franco sede della filiale commerciale del Venditore.
(2) Sui prezzi netti concordati va applicata l’IVA di legge in vigore alla data della consegna.
(3) Le fatture sono pagabili:
a) entro 10 giorni dall’emissione della fattura e dalla spedizione della merce con uno sconto del 4%;
b) dall’11° entro il 30° giorno dalla data di emissione della fattura e della spedizione della merce con uno sconto del 2,25%;
b) dal 31° entro e non oltre il 60° giorno dalla data di emissione della fattura e della spedizione della merce per l’importo intero. Dal 61° giorno scatta la mora.
(4) Qualora l’Acquirente sia in ritardo con i pagamenti o li sospenda o qualora il Venditore venga a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio l’affidabilità creditizia dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato ad esigere il pagamento di tutti i crediti per le consegne e le prestazioni effettuate nonostante nei singoli casi siano state concordate eventuali scadenze diverse. Il Venditore è altresì autorizzato ad esigere pagamenti anticipati o garanzie. Qualora l’Acquirente venga meno a questa richiesta, il Venditore è autorizzato a recedere dal Contratto.
5. Garanzia
(1) Eventuali diritti di garanzia per vizi palesi decadono se l’Acquirente non li comunica tempestivamente. In tal caso si applica quanto disposto dall’§ 377 del Codice di commercio tedesco (HGB); il reclamo deve essere presentato per iscritto.
(2) Qualora la prestazione del Venditore presenti vizi, questi ha il diritto di provvedere alla loro eliminazione (adempimento successivo). Sono ammessi anche molteplici tentativi di adempimento successivo.
Qualora, dopo un opportuno termine, i tentativi di adempimento successivo vadano a vuoto, in presenza dei presupposti di legge, l’Acquirente può recedere dal Contratto, chiedere la riduzione del compenso pattuito oppure, in caso di vizio dovuto a dolo, esigere il risarcimento del danno nei limiti della responsabilità di cui al punto 8.
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(3) I diritti di garanzia dell’Acquirente decadono dopo un anno dal trasferimento del rischio. Ciò non vale per i diritti di risarcimento del danno dell’Acquirente per vizi cagionati dal Venditore e volti al risarcimento di danni fisici o alla salute o dovuti ad atti di colpa grave del Venditore o del suo personale ausiliario. In tal caso si applica il termine di garanzia di legge, mentre l’entità della responsabilità del Venditore è conforme a quanto disposto al punto 8 delle presenti Condizioni di consegna e di pagamento.
(4) Restano fatte salve minime difformità tecniche inevitabili in termini di qualità, colore, larghezza, peso, dotazione o design che non rappresentano alcun vizio dell’oggetto della compravendita. Ciò vale anche per le difformità tipiche del settore, salvo che il Venditore non abbia confermato per iscritto una consegna di merce fedele al campione.
6. Riservato dominio
(1) Il Venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento della stessa.
(2) Il Venditore si riserva, inoltre, il diritto di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore.
(3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalla successiva vendita della merce oggetto del riservato dominio. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute.
I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio conto. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere in vendita la merce oggetto del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti ceduti. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito.
Qualora il Venditore decida di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso della merce oggetto del riservato dominio, a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio.
(4) Qualora il valore delle garanzie esistenti per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti di oltre il 20%, il Venditore è tenuto a svincolare tali garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezione.
(5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.
7. Compensazione
(1) Resta esclusa l’eventuale compensazione dei crediti del Venditore, salvo che la contropretesa non risulti accertata mediante decisione passata in giudicato o incontestata da parte del Venditore.
(2) L’Acquirente, inoltre, può esercitare il diritto di ritenzione solo se la contropretesa alla base dell’esercizio del suddetto diritto di ritenzione non è stata contestata oppure è stata accertata mediante decisione passata in giudicato.
8. Responsabilità
(1) Il Venditore
- non risponde per il manifestarsi di danni atipici del contratto la causa della manifestazione dei quali è la colpa grave del Venditore o dei suoi dirigenti;
- risponde in caso di colpa grave del personale ausiliario semplice solo fino all’importo del compenso concordato per la prestazione del Venditore stesso;
- non risponde in caso di violazione dei propri obblighi e di quelli dei suoi dirigenti o del suo personale ausiliario in caso di colpa lieve.
(2) Le limitazioni della responsabilità di cui al paragrafo 1 non si applicano in caso di violazione di uno degli obblighi cardinali o di danni alla vita, al corpo e alla salute. Per obblighi cardinali si intendono gli obblighi il cui adempimento è un prerequisito per la regolare esecuzione del contratto e sul rispetto dei quali il partner commerciale può fare sempre affidamento.
9. Composizione delle liti
Il venditore non prende parte né è tenuto ad una procedura di composizione delle liti davanti a una sede di conciliazione per i consumatori ai sensi della Legge tedesca sulla risoluzione delle controversie dei consumatori [VSBG].
10. Privacy Policy
L'informativa sulla privacy è disponibile su Internet all'indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx/xxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
11. Disposizioni finali
(1) Viene eletto foro competente per tutte le controversie derivanti dal Contratto e dai conseguenti rapporti giuridici per entrambe le parti il tribunale di Bayreuth e, a discrezione del Venditore, anche la sede dell’Acquirente. Se, al momento della citazione, l’Acquirente ha spostato il proprio domicilio o la propria residenza abituale al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto della Repubblica Federale di Germania o il suo domicilio o la sua residenza abituale non sono noti, come foro competente si intende eletto comunque Bayreuth.
(2) Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto tedesco con esclusione della CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale).