Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi
Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi
1. Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali
1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante gli ordini di cui costituiscono allegato nonché parte integrante e sostanziale.
1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni sono disci- plinate dal D. Lgs. 50/16 e s.m.i, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vi- genti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.
2. Condizioni di fornitura dei beni e servizi
2.1 Ordini
2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, nonché eventuali riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell’ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina, oppure attraverso altra evidenza di conferma dell’ordine, quale ad esempio e-mail o pec di conferma dell’ordine. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all’ordine se non successi- vamente all’invio di quanto previsto nel presente articolo.
2.1.3 Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventiva l’analisi dell’offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell’ordine.
2.2 Consegne
2.2.1 I beni devono essere nuovi (salvo diverse indicazioni) ed essere forniti nel luogo di consegna ripor- tato nell’ordine.
2.2.2 I beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (se- condo Incoterms 2010), salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine.
2.2.3 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condi- zioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di Trentofrutta, nel luogo di consegna convenuto.
2.2.4 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il nu- mero d’ordine e la descrizione dei beni come riportata nell’ordine, e nel caso di emissione di fattura imme- diata (come previsto al seguente articolo 4) copia della medesima.
2.2.5 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la conse- gna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell’ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi ripor- tate.
2.2.6 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente a Trentofrutta ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità e la quan- tità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.
2.2.7 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, Trentofrutta avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari all’uno per cento (1%) dell’importo complessivo dell’ordine fino a un massimo del venti per cento (20%) dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per Tren- tofrutta al risarcimento dell’eventuale maggior danno, legato anche al fermo delle linee di produzione con- seguente all’inadempimento del Fornitore e alle conseguenti mancate vendite.
2.2.8 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a dieci (10) giorni lavorativi rispetto alla data
di consegna prevista, Trentofrutta avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
2.2.9 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richie- sta di penali e risarcimento danni.
2.2.10 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di Trentofrutta. Trentofrutta si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra.
2.3 Collaudo dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento
2.3.1 L’accettazione del bene o servizio avverrà solo a seguito di positivo collaudo o verifica di macchina- bilità che sarà da concordare con Trentofrutta e che potrà essere svolto anche in assenza del Fornitore.
2.3.2 I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell’ordine, s’intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il ser- vizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate entro il termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso.
2.3.3 Nelle ipotesi espressa al punto 2.3.2, qualora il Fornitore non sia in grado di ripristinare il bene se- condo le condizioni concordate e abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere appo- sita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da Trentofrutta.
2.3.4 Il Fornitore garantisce i beni venduti per il periodo di mesi chiaramente indicato nella documenta- zione tecnica e inserito anche nel DDT di consegna, salvo maggior termine comunicato specificamente.
2.4 Vizi del bene acquistato
2.4.2 Qualora il bene venduto non sia conforme a quanto previsto e concordato, Trentofrutta ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
2.4.3 Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2.4.4 In caso contrario Trentofrutta avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore.
2.4.5 In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo pagato e rimborsare a Tren- tofrutta le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre Trentofrutta deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
2.4.6 In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, Trentofrutta ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi even- tualmente scoperti, entro 15 giorni dalla scoperta.
2.4.7 Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso Trentofrutta al risar- cimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.
2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche
2.5.1 La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da Trentofrutta, non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.
2.5.2 Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare a Trentofrutta qualsiasi modifica o miglioria del bene o dell’oggetto della prestazione, che ritenesse necessaria o appropriata per il corretto rispetto del con- tratto.
2.5.3 Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta degli organismi preposti di Trentofrutta non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna eventuale pretesa da parte del Fornitore.
3 Condizioni particolari di fornitura per i servizi
3.1 I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell’ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.
3.2 Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà su- bappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di Trentofrutta. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni.
3.1 Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità di Trentofrutta -norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore
3.1.1 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella di- sponibilità di Trentofrutta (es. in caso di controlli, sorting su merce, …), lo stesso si impegna a eseguire tali prestazioni applicando tutte le norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.
3.1.2 Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da Trentofrutta.
3.1.3 Il Fornitore deve rilasciare a Trentofrutta il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del d.lgs 81/2008.
3.1.4 In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di Trentofrutta, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni.
Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di Trentofrutta (salvo diversi accordi tra le parti). Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 d.lgs.
81/2008, per i casi previsti.
3.1.6 Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive co- munitarie di prodotto.
3.1.7 La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di Trentofrutta.
3.1.8 Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
3.1.10 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a Trentofrutta e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgi- mento di prestazioni presso aree di pertinenza di Trentofrutta. A tal fine, il Fornitore assume l’obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa una polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all’oggetto della prestazione e di fornirne copia a Trentofrutta.
4. Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione
4.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell’ordine e non può essere modificato. L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull’importo del corrispettivo.
4.2 Il corrispettivo è omnicomprensivo e sarà liquidato, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, se- condo le condizioni di pagamento pattuite.
4.3 La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all’espletamento della procedura di pagamento. In particolare, la fattura dovrà riportare: il numero dell’or- dine di Trentofrutta, la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più dei suddetti requisiti sostan- ziali, Trentofrutta provvederà a richiedere al Fornitore (se necessario) le dovute modifiche/integrazioni so- stanziali, con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fat- tura. Resta inteso che Trentofrutta non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ri- tardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.
4.4 La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e trasmessa in forma elettro- nica secondo il formato previsto dall’allegato A del DM n. 55/2013. Le fatture saranno accettate esclusiva- mente se emesse in “scissione dei pagamenti” (cd. Split Payment) secondo quanto previsto dal Decreto- legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017. In ottemperanza a quanto disposto
dal Decreto-legge 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018, le fatture emesse da pro- fessionisti soggetti a ritenuta d’acconto, dovranno essere emesse in regime di XXX ad esigibilità imme- diata. Si comunica inoltre il Codice Univoco Ufficio XS9WT43 che dovrà essere sempre inserito nella fat- tura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica al nostro Ufficio destinatario.
4.5 Le fatture pervenute con il regime IVA errato saranno respinte. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto.
5. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
5.1 Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, con- dizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifi- che ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi pre- visti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di Trentofrutta nel termine dalla stessa indicato, tutta la docu- mentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei ver- samenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
5.2 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5.1 conferisce a Trentofrutta la facoltà di risol- vere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di Trentofrutta a chiedere il risarcimento dei danni.
6. Trattamento dei dati
6.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito per brevità “Regolamento”, si precisa che Trentofrutta provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memo- rizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di Trentofrutta, ed in particolare ai fini della partecipazione del Forni- tore alla selezione e dell’eventuale emissione del contratto di fornitura e della gestione del contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di eserci- tare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 12 del Regolamento.
6.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali è Trentofrutta, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
6.3 Qualora l’oggetto del presente ordine preveda il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati gestiti da Trentofrutta, quest’ultima, nella sua qualità di Titolare del trat- tamento dei dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell’art.28 del Regolamento, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare nella esecuzione del presente contratto. Il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Regolamento in materia di protezione dei dati personali e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto imposto dall’articolo 28 del suddetto Regola- mento e delle istruzioni ricevute dal Titolare. Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del Rego- lamento e successive norme attuative, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti da Trentofrutta in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni. In particolare il Fornitore si impegna ad attenersi alle seguenti istruzioni:
A) è autorizzato ad operare il trattamento di dati personali di cui Trentofrutta è Titolare esclusivamente per le finalità previste dal contratto ed opererà sulla base delle istruzioni di dettaglio che gli saranno, se del caso, fornite dal Referente del contratto di cui Trentofrutta è Titolare.
B) si avvarrà soprattutto di strumenti informatici, operando con logiche strettamente correlate alle finalità delle prestazioni che esso è obbligato a rendere nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni in ma- teria, anche in ordine alla sicurezza dei dati.
C) dovrà adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l’inte- grità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti particolari dal Rego- lamento. In particolare, dovranno essere rigorosamente osservate le misure stabilite dal Regolamento in materia di misure minime di sicurezza (art. 32 del Regolamento). In aggiunta, dovrà adottare eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, previa approvazione della stima presentata dal Responsa- bile riguardo ai costi delle misure eccedenti il dettato normativo.
D) adotterà ogni misura in linea con le disposizioni del Regolamento, atta a: adeguarsi alla normativa rile- vante; istituire un modello organizzativo coerente con le disposizioni di legge; evitare danni o irregolarità prevedibili.
E) individuerà tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le operazioni di tratta- mento sui dati personali per conto del Titolare e li nominerà per iscritto “incaricati del trattamento”, for- nendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento.
F) provvederà ad erogare adeguata formazione agli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate.
G) notificherà al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale immediatamente, dopo esserne venuto a conoscenza.
H) terrà per iscritto, laddove applicabile, un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento.
I) consentirà al Titolare ed a suoi incaricati il controllo dei sistemi utilizzati per il trattamento e le relative misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche.
J) darà tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei diritti di cui all’art. 12 del Regolamento, valutando con il Titolare la legitti- mità delle stesse e coordinandosi con il Titolare al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
K) garantirà gli adempimenti e le incombenze, anche formali, verso l’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali),
quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di compe- tenza, sia con il Titolare sia con l’Autorità. In particolare: fornirà informazioni sulle operazioni di tratta- mento svolte; consentirà l’accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; consentirà l’effettuazione di controlli; compirà quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
L) consentirà infine al Titolare ed ai suoi incaricati l’eventuale controllo dei sistemi utilizzati per il tratta- mento e delle misure di sicurezza, collaborando nelle verifiche. A richiesta del Titolare, il Responsabile provvederà all’autocertificazione o alla certificazione - con oneri a carico del Titolare - da parte di Enti Pri- vati specializzati in materia di sicurezza e la cui attendibilità è riconosciuta a livello europeo. Sono escluse dalle verifiche le attrezzature, le strutture, i dati o le informazioni che non siano essenziali ai fini del pre- sente ordine e che si riferiscano all’attività propria del Responsabile.
La presente nomina ha efficacia dalla sottoscrizione del presente ordine da parte del Fornitore e cesserà a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione da parte di Trentofrutta.
7. Confidenzialità
Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito da Trentofrutta al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto (“Informazioni Riservate”), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto e per gli anni successivi, a:
(i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste sola- mente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto;
(ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia neces- sario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto;
(iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di Trentofrutta, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate.
Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al mo- mento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.
8. Proprietà Intellettuale
Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei beni e dei servizi forniti a Trentofrutta non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l’onere della pronta definizione delle eventuali pre- tese di terzi che assumano violati i loro titoli di privativa.
Trentofrutta è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del con- tratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell’adempimento del contratto, salvo diversi accordi tra le Parti.
Trentofrutta è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all’estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna.
Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei risultati in capo a Trentofrutta.
9. Legge applicabile
Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applicano le Leggi della Repubblica Italiana.
10. Foro competente
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Trento, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.
Il Fornitore dichiara con la propria sottoscrizione o accettazione del contratto o dell’ordine di aver letto at- tentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti “Condizioni generali di acquisto per la for- nitura di beni e servizi”.