POLIZZA feel NEW
POLIZZA feel NEW
(Polizza Collettiva n. 8326)
Adesione riservata ai clienti di Xxxxxxxx Xxxx Financial Services Italia S.p.A.
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP DANNI
• DIP AGGIUNTIVO DANNI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
Ed inoltre:
• Nota informativa Privacy
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, sito internet per l’Italia xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it.
L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600
DIP DANNI
Assicurazione GAP RTI sull’autoveicolo
DIP – Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: AXA FRANCE IARD (Stato: Francia)
Prodotto: FEEL NEW
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti |
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? FEEL NEW è una Polizza Collettiva (n. 8326) stipulata dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (contraente) per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento/locazione finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un autoveicolo, che in qualità di aderenti/assicurati possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dell’assicurato contro la perdita pecuniaria subita dall’assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all’autoveicolo, quale il furto, l’incendio o la distruzione da danno totale dello stesso. |
✓
Che cosa è assicurato?
✓È assicurata la perdita pecuniaria subita dall’assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all’autoveicolo, quale il furto, l’incendio o la distruzione da danno totale dello stesso.
a) per “furto” occorso all’autoveicolo si intende furto/rapina dell’autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;
b) per “incendio” si intende la distruzione dell’autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al giorno del Sinistro;
c) per “distruzione per danno totale” si intende la distruzione dell’autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, a seguito di collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del valore commerciale dell’autoveicolo al giorno del sinistro.
a) In caso di sinistro, la compagnia si impegna a versare all’aderente/assicurato un importo commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo, e il valore più alto tra:
b1) Il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del sinistro (desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote) e
b2) l’importo eventualmente liquidato in favore del Beneficiaro dall’Assicurazione Principale (furto/incendio, RCA) per il medesimo sinistro.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili:
🗶 gli autoveicoli con valore di acquisto superiore ad € 120.000,00, salvo accettazione della compagnia;
🗶 gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate;
🗶 Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
🗶 Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
🗶 Le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
🗶 I ciclomotori ed i motoveicoli;
🗶 Gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
🗶 Gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
🗶 Gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni
! Dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (ad esempio, famigliari o conviventi; dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo assicurato);
! Terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni,
maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;
! Guida dell’Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il
conducente abbia i requisiti per il rinnovo;
! Guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale con riferimento ai sinistri verificatisi in italia, nei paesi dell’unione europea e nei paesi inclusi nel certificato internazionale di circolazione (carta verde).
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto: per aderire alla polizza collettiva, sei tenuto a sottoscrivere un modulo di adesione oppure, in caso di offerta telefonica a distanza, a prestare espresso consenso telefonico alla stipula del contratto. Sei tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
• In caso di presentazione di una richiesta di Xxxxxxxx: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia.
Quando e come devo pagare?
• Il premio è unico ed anticipato per l’intera durata del contratto. Il premio ti viene finanziato dal contraente con lo stesso finanziamento per l’acquisto o presa in locazione dell’autoveicolo. Il contraente corrisponde alla compagnia il premio in forma unica ed anticipata e tu, a tua volta, rimborserai al contraente l’importo del premio unitamente alle rate del finanziamento o ai canoni della locazione finanziaria.
• In caso di offerta telefonica a distanza, sei invece tenuto a pagare il premio mediante bonifico bancario (premio unico anticipato per l’intera durata del contratto) o mediante addebito diretto mensile in conto corrente (SEPA) (premio mensile ricorrente)
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del contratto di finanziamento/leasing a cui il contratto assicurativo è abbinato, e più precisamente la data di effetto della copertura assicurativa coinciderà con la data di stipula del contratto di finanziamento/leasing.
• In caso di adesione telefonica la decorrenza delle garanzie coincide con le ore 24 della data di pagamento del premio (in caso di pagamento via bonifico) oppure con le ore 24 della data di adesione telefonica (in caso di pagamento a mezzo SEPA)
• La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del finanziamento/leasing, o anche superiore, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 60 mesi dalla data di decorrenza (come scelto dall’aderente/assicurato).
Come posso disdire la polizza?
• Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza.
DIP AGGIUNTIVO DANNI
Assicurazione GAP sull’autoveicolo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA France IARD Prodotto: feel New
Versione 01/2021
Il DIP Aggiunntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 99272 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460, sito internet per l’Italia xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. L’Impresa è autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni (Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109), è vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco II, nr. I.00600. |
Patrimonio netto di AXA France IARD: 5.026 milioni di euro di cui 215 milioni di euro relativi al capitale sociale e 4.811 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2019). legales.html. |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
La Prestazione relativa al danno derivante da Furto non potrà cumularsi con quella derivante dall’Incendio o dalla Distruzione per Danno Xxxxxx. Xx ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
In aggiunta alle esclusioni di copertura indicate nel DIP Danni, la copertura assicurativa non opera in caso di: • sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; • Atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi; • Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; • Trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; • Trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; • Manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; |
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• Circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
• Circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Per ottenere la liquidazione della prestazione conseguente al sinistro, devono essere consegnati alla Compagnia, tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: DEKRA ITALIA S.R.L. – S.U. CLAIMS SERVICES – XXX XXXXXXXX XXXXXXX 00 – 20092 – CINISELLO BALSAMO (MI), i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento. Furto - copia di denuncia di Furto dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità; - estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico); - copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; - copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato; - quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri; - copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; - copia della fattura di acquisto, indicante il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo; - documento comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato; - riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato; - in caso di ritrovamento con conseguente danno totale, dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri; - serie di chiavi originali in dotazione dell’Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo sinistro o se smarrite denuncia di smarrimento delle stesse. Incendio e Distruzione per Danno Totale dell’Assicurato - dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri; - copia del certificato di proprietà; - copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato; - estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico); - copia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri; - copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro; - copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo; - copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo; - nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modificazioni/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione; - copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dalla Compagnia, salvo non ci sia l’esito della perizia di un’altra compagnia assicurativa); - copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro; - documento comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato; - riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato. |
Prescrizione: I diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c. L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio, quali a titolo meramente esemplificativo la variazione di residenza. Specificamente, gli aggravamenti del Rischio non noti o non |
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accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1897, 1898, del Codice Civile. | |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di Sinistro completa di ogni documento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) se eserciti il diritto di recesso dal contratto entro i primi 60 giorni dalla data di decorrenzza. La Compagnia: - nel caso di vendita o consegna in c/vendita, di esportazione definitiva, di cessazione della circolazione o demolizione provvederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte; - nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga durante il periodo di copertura di feel New, tratterrà il rateo di premio residuo rispetto alla scadenza del contratto; - nel caso in cui il danno totale venga indennizzato interamente dalla polizza Furto/Incendio, provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non è prevista la possibilità di rinnovare l’assicurazione alla scadenza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura in corso di contratto |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Puoi recedere dal contratto, senza oneri, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed inviata a: AXA France IARD c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXX- Xxxxxx. Il recesso può altresì essere comunicato al Contraente, che provvederà a comunicarlo alla compagnia. In caso di contratto offerto telefonicamente a distanza, la comunicazione di recesso va inviata ai seguenti recapiti: Posta: Bamado Xxxxxx Xxx – Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 – 20090 – Trezzano sul Naviglio (Milano) - Fax: 02 / 36 52 97 631 E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, o direttamente alla compagnia all’indirizzo sopra indicato |
Risoluzione | Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso in caso di: • alienazione dell’Autoveicolo • distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell’Autoveicolo • furto dell’Autoveicolo |
A chi è rivolto questo prodotto? |
FEEL NEW un prodotto assicurativo dedicato ai clienti di Xxxxxxxx Xxxx Financial Services Italia s.p.a. che stipulano con quest’ultima un contratto di finanziamento/leasing per l’acquisto o presa in locazione finanziaria di un Autoveicolo, acquistato presso uno dei concessionari convenzionati con la stessa |
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Quali costi devo sostenere? |
Il costo trattenuto dalla Compagnia a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, è pari al 64,02% del Premio unico anticipato -versato al netto delle imposte, dove applicabili. La quota parte percepita in media per l’intermediazione è pari al 88,64% del costo stesso. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E’possibile presentare i reclami all’Impresa scrivendo alla società ai seguenti recapiti: o Posta: AXA France IARD c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXX- Xxxxxx; o mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxx.xxx; I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva dell’Impresa, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale ai sensi delle condizioni di assicurazione: In caso di discordanza sull’indennizzabilità o meno del Sinistro e/o sull’ammontare del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà; • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO O DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA, PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA, ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA feel NEW
(Polizza Collettiva n. 8326)
Adesione riservata ai clienti di Xxxxxxxx Xxxx Financial Services Italia S.p.A. (Contraente)
GLOSSARIO | |
Aderente/Assicurato: | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione in relazione a un Autoveicolo, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione, acquistato con contratto di finanziamento/leasing emesso da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. |
Area di Rischio: | Il luogo di residenza dell’Assicurato. Vengono distinte quattro Aree di Rischio: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro (escluso il Lazio) e Sud (incluso il Lazio). |
Autoveicolo: | Veicolo a motore con quattro ruote, nuovo o usato, oggetto del Contratto di assicurazione di marca Mercedes-Benz e Smart che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto sia superiore a 120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali. |
Beneficiario: | Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal Contratto. |
Compagnia: | AXA France Iard. |
Condizioni di Assicurazione: | Insieme delle clausole di base che regolano il Contratto e riguardano gli aspetti generali quali il pagamento del Premio, la Data di Decorrenza, la Durata Contrattuale. |
Contraente: | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., che stipula il Contratto per conto dei propri clienti. |
Contratto (o Polizza): | Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce alla Compagnia un rischio al quale egli è esposto. |
Costi (o spese): | Oneri a carico dell’Assicurato e gravanti sul Premio. |
Data prevista come termine di efficacia del Contratto ed a partire dalla quale cessano gli effetti dello stesso. | |
Distruzione per Danno Totale: | Distruzione, con conseguente demolizione del relitto, collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al giorno del Sinistro. |
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto. | |
Finanziamento/Leasing | contratto di finanziamento/locazione finanziaria erogato dalla Contraente finalizzato all’acquisto di un Autoveicolo MB/Smart. |
Furto: | furto/rapina dell’Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente. |
Incendio: | Distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al giorno del Sinistro. |
Indennizzo, Indennità o Liquidazione: | Pagamento al Beneficiario delle prestazioni dovute al verificarsi di uno degli eventi assicurati. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni succeduto in tutti i poteri, funzioni e |
Massimale: | Limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell’Assicurato. |
Modulo di Adesione: | documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Aderente/Assicurato |
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più Assicurati. | |
Denominazione riservata alle garanzie accessorie della R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc. | |
Importo, comprensivo di imposte, che l’Assicurato deve corrispondere alla sottoscrizione del Contratto per le garanzie assicurative prestate. | |
Sinistro: | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa. |
Valore a Nuovo: | Valore assicurato in base alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri come da fattura di acquisto comprensivo di optionals stabilmente fissati senza tenere conto del grado di degrado, ed uso. |
Valore Commerciale: | Prezzo di mercato (comprensivo di IVA) dell’Autoveicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote. |
Valore d’Acquisto: | Valore dell’Autoveicolo (comprensivo di IVA nel caso in cui l’Aderente/Assicurato non recuperi l’IVA o IVA esclusa in caso contrario), così come risultante dalla fattura d’acquisto. |
Van: | Autoveicolo immatricolato come autocarro destinato al trasporto di merci e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 x.xx. |
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia, alle condizioni di seguito indicate, garantisce gli Assicurati contro il rischio di perdite pecuniarie derivanti da:
Furto | Incendio | Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo |
Si | Si | Si |
1) Furto
1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o usato, che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto sia superiore a
120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.
2. Rischio assicurato: Furto totale dell’Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente o Furto totale con ritrovamento ove il costo della riparazione a seguito del ritrovamento sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo.
3. Prestazione assicurativa:
In caso di sinistro, la compagnia si impegna a versare all’aderente/assicurato un importo commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo, e il valore più alto tra:
b1) Il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del sinistro (desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote) e
b2) l’importo eventualmente liquidato in favore del Beneficiaro dall’Assicurazione Principale (furto/incendio, RCA) per il medesimo sinistro.
In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.
2) Incendio
1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o usato, che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto sia superiore a
120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.
2. Rischio assicurato: Distruzione dell’Autoveicolo dovuta a incendio, nel caso in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.
3. Prestazione assicurativa In caso di sinistro, la compagnia si impegna a versare all’aderente/assicurato un importo commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo, e il valore più alto tra:
b1) Il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del sinistro (desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote) e
b2) l’importo eventualmente liquidato in favore del Beneficiaro dall’Assicurazione Principale (furto/incendio, RCA) per il medesimo sinistro.
La Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.
3) Distruzione da Danno Totale dell’Autoveicolo
1. Veicoli garantiti: Veicolo a motore con quattro ruote di marca Mercedes-Benz e Smart, nuovo o usato, che abbia un Valore d’Acquisto non superiore a 120.000 €. Nel caso in cui il Valore d’Acquisto sia superiore a
120.000 €, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Si precisa che nel caso in cui l’Autoveicolo acquistato rientri nella categoria dei Van, esso dovrà avere un peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali.
2. Rischio assicurato: distruzione dell’Autoveicolo dovuta a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, nel caso in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.
3. Prestazione assicurativa:
In caso di sinistro, la compagnia si impegna a versare all’aderente/assicurato un importo commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto dell’autoveicolo, e il valore più alto tra:
b1) Il Valore Commerciale dell’Autoveicolo al momento del sinistro (desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista Quattroruote) e
b2) l’importo eventualmente liquidato in favore del Beneficiaro dall’Assicurazione Principale (furto/incendio, RCA) per il medesimo sinistro.
La Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.
Si ricorda che, ai fini della liquidazione del Sinistro in seguito a danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione, sarà necessario presentare copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo e/o dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa. Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare in caso di Sinistro si veda l’articolo 8 - Denuncia dei Sinistri
– delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga nel periodo di validità del Valore a Nuovo della Polizza Furto/Incendio, se presente, l’eventuale scoperto/franchigia della stessa non sarà indennizzato dalla polizza feel New.
Esempio:
Classe A - Valore di acquisto €30.000
Durata contratto finanziamento 36 mesi
Valore a nuovo polizza F/I: presente, durata 12 mesi Sinistro occorso nel 22esimo mese di copertura
Indennizzo polizza F/I: €21.000
Valore Commerciale al momento del sinistro € 22.000
Indennizzo polizza feel New:…………………………………..€ 30.000 – € 22.000 = € 8.000
2 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture relative al rischio Perdite Pecuniarie derivanti da Furto, Incendio e Distruzione da Danno Totale dell’Autoveicolo sono escluse nei seguenti casi:
a) Dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato o del conducente dell’Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (ad esempio, famigliari o conviventi; dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell’Autoveicolo assicurato);
b) Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
c) Atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
d) Terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;
e) Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
f) Trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
g) Trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
h) Guida dell’Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
i) Guida dell’Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
j) Manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
k) Circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
l) Circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:
m) Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
n) Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
o) Le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
p) I ciclomotori ed i motoveicoli;
q) Gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
r) Gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
s) Gli autoveicoli di Valore d’Acquisto superiore a 120.000€, salvo che l’Autoveicolo non sia stato espressamente accettato dalla Compagnia;
t) Gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
u) Il lucro cessante.
3 – MASSIMALI
La Prestazione relativa al danno derivante da Furto non potrà cumularsi con quella derivante dall’Incendio o dalla Distruzione per Danno Totale.
In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.
4– DURATA DELLA COPERTURA – EFFETTO – DECORRENZA DELLE COPERTURE
Art. 4.1 Data di Decorrenza delle garanzie
Adesione presso i dealer auto convenzionati con la contraente
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del contratto di finanziamento/leasing a cui il contratto assicurativo è abbinato, e più precisamente la data di effetto della copertura assicurativa coinciderà con la data di stipula del Contratto di finanziamento/leasing.
Nel corso della sua validità il contratto assicurativo non puo’ essere trasferito su altro veicolo né è prevista la sospensione in corso di contratto.
Adesione telefonica a distanza
In caso di adesione telefonica la decorrenza delle garanzie coincide con le ore 24 della data di pagamento del premio (in caso di pagamento via bonifico) oppure con le ore 24 della data di adesione telefonica (in caso di pagamento a mezzo SEPA).
Art. 4.2 Durata delle garanzie
La durata delle garanzie previste dalla Polizza è variabile tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi, secondo quanto prescelto dall’Assicurato.
La durata della copertura potrà essere uguale a:
• la durata del finanziamento/leasing, sia essa pari a multipli di anno ovvero a frazioni di anno. In quest’ultimo caso, la copertura assicurativa sarà fornita a fronte del pagamento del premio calcolato attraverso un arrotondamento all’estremo superiore di durata rispetto alle tariffe standard concordate;
• una durata scelta dall’Aderente, superiore rispetto alla durata del contratto finanziario cui la copertura è abbinata e fino a un massimo di 60 mesi di valore a nuovo totali (tenuto conto della copertura in questione e del valore a nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente) dalla data di decorrenza della singola copertura.
La durata della copertura assicurativa non potrà mai essere inferiore alla durata del finanziamento.
Art. 4.3 Cessazione delle garanzie
Nel caso di mancato pagamento del Premio, la Compagnia può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:
• In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, dell’Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;
• In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
• Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo.
In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.
La Compagnia:
- nel caso di vendita o consegna in c/vendita, di esportazione definitiva, di cessazione della circolazione o demolizione provvederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte;
- nel caso in cui il danno totale derivante da Furto, Incendio o Distruzione avvenga durante il periodo di copertura di feel New, tratterrà il rateo di premio residuo rispetto alla scadenza del contratto;
- nel caso in cui il danno totale venga indennizzato interamente dalla polizza Furto/Incendio,
provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.
Art. 4.4 Estinzione anticipata del Finanziamento/Leasing
Nel caso di estinzione o di risoluzione anticipata del Finanziamento/Leasing la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell’estinzione o della risoluzione anticipata. La Compagnia provvederà alla restituzione della parte di premio puro pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
La parte di premio rimborsata è pari alla somma:
• del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura;
• dei costi in proporzione agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
R = P × (1 − H )× (N − K )× (N − K +1) + P × H × (N − K )
N × (N +1) N
Dove:
R Importo da rimborsare
P Premio puro pagato al netto delle imposte e dei diritti
H % dei costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata dell'assicurazione espressa in mesi interi
K Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un soggetto diverso dall’Aderente, la Compagnia restituirà al terzo la parte di premio puro pagata e non goduta al netto delle imposte.
In alternativa, l’Aderente/Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria. Il mantenimento della copertura potrà essere richiesto al seguente indirizzo: AXA FRANCE IARD c/o AXA Assicurazioni – Axa Creditor, Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx (XX) o per il tramite della Contraente.
Art. 4.5 Subentri/Accolli
Nel caso di subentro o accollo del contratto di finanziamento/leasing, il contratto assicurativo ad esso associato si intende trasferito a nome del cessionario (nuovo Aderente/Assicurato).
Ai fini del passaggio della copertura assicurativa, è necessario che il cessionario fornisca alla Compagnia, per il tramite della Contraente, il modulo di adesione compilato e sottoscritto.
5 – RIPENSAMENTO e RECESSO
Avvertenza |
L’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro sessanta giorni dal momento dalla data di decorrenza della copertura. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: AXA France IARD. c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx Il recesso può altresì essere comunicato al Contraente, che provvederà a comunicarlo alla compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa all’Assicurato il Premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. |
La Compagnia, tramite la Contraente, restituisce all’Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
In caso di vendita a distanza, l’Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dalle coperture assicurative entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della copertura indicata sul certificato di assicurazione, qualora non sia stato denunciato alcun sinistro. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto ed inviato a:
Bamado Italia Srl – Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 – Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx)
Fax: 02 / 00 00 00 000
o direttamente alla Compagnia.
Successivamente, nel corso della durata del contratto, non è previsto il diritto di recesso annuale per l’Aderente/Assicurato, in quanto l’ammontare del Premio per l’intera durata poliennale del contratto, in riferimento alle garanzie di ramo danni, è stato individuato dalla Compagnia applicando una riduzione di Premio rispetto alla corrispondente tariffa annuale (art. 1899 c.c.)
6 – BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato stesso.
Nel caso di polizza associata al contratto di leasing, beneficiario delle prestazioni assicurative sarà il proprietario del veicolo ovvero la Società di Leasing.
7 – PREMIO
7.1 Adesione presso i dealer auto convenzionati con la contraente
L’assicurazione è prestata dietro pagamento alla Compagnia da parte della Contraente per conto dell’Aderente di un Premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione. Gli oneri economici connessi al servizio assicurativo sono ad esclusivo carico dell’Aderente, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l’importo del Premio corrisposto alla Compagnia, con le stesse modalità previste per la restituzione del finanziamento/leasing.
L’ammontare del Premio unico anticipato è indicato nel Modulo di Adesione.
7.1 Adesione telefonica a distanza
In caso di offerta telefonica a distanza, l’Aderente può scegliere di corrisponde il premio:
• mediante bonifico bancario (premio unico anticipato per l’intera durata del contratto)
• mediante addebito diretto mensile in conto corrente (SEPA) (premio mensile ricorrente)
In caso di mancato pagamento dei Premi mensili alle scadenze dovute, le coperture assicurative restano comunque attive per tutto il mese successivo. Alla seconda scadenza mensile successiva, saranno addebitati due Premi mensili e, in caso di mancato pagamento a tale scadenza, il contratto si intenderà risolto e le coperture cesseranno definitivamente.
8 – DENUNCIA DEI SINISTRI
Per ottenere la liquidazione della prestazione conseguente al sinistro, devono essere consegnati alla Compagnia, tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: DEKRA ITALIA S.R.L. – S.U. CLAIMS SERVICES – XXX XXXXXXXX XXXXXXX 00 – 20092 – CINISELLO BALSAMO (MI), i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento.
Art. 8.1 Furto
La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente:
- copia di denuncia di Xxxxx dell’Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato;
- quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo;
- documento comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato;
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato;
- in caso di ritrovamento con conseguente danno totale, dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- serie di chiavi originali in dotazione dell’Autoveicolo, se non consegnate in precedenza ad altra compagnia di assicurazione, in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo sinistro o se smarrite denuncia di smarrimento delle stesse.
Art. 8.2 Incendio e Distruzione per Danno Totale dell’Assicurato
La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente:
- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia del certificato di proprietà;
- copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
- quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione ovvero documentazione attestante il pagamento della liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice della Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell’Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto dell’Autoveicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato l’Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modificazioni/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dalla Compagnia, salvo non ci sia l’esito della perizia di un’altra compagnia assicurativa);
- copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- documento comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato;
- riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato.
In ogni caso la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
9 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro.
L’accredito all’Assicurato/Beneficiario da parte della Compagnia dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione.
In caso di Sinistro per Furto e ritrovamento dell’Autoveicolo o di parti di esso, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia.
A titolo puramente dimostrativo si riporta un esempio relativo al computo dell’indennizzo in caso di sinistro: Veicolo: Mercedes Classe B
Valore d’Acquisto come riportato in fattura: €30.000
Polizza Corpi e Veicoli Terrestri: non presente
Valore commerciale al momento del sinistro (Quattroruote): € 25.000
Indennizzo feel New: € 5.000
10 – LIMITI TERRITORIALI
La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l’Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato nel punto “m” dell’Art. 2 “Delimitazioni ed Esclusioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione, nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.
11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.
L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di eventuale aggravamento e diminuzione del rischio, quali a titolo meramente esemplificativo la variazione di residenza. Specificamente, gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1897, 1898, del Codice Civile.
12 – ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 C. C., l’Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se fa soggetto diverso dall’Assicurato.
13 – XXXXXXXX XXXXXXXX
In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
14 – COMUNICAZIONI
Salvo quanto previsto nell’art. 5 – Recesso – delle Condizioni di Assicurazione, tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate alla residenza/domicilio indicato dall’Assicurato sul Modulo di adesione.
15 – IMPOSTE E ALTRI ONERI FISCALI
Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi sono a carico dell’Assicurato.
16 – LEGGE APPLICABILE
La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.
17 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato, o quello da lui preferito.
18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Condizioni di Assicurazione - Pagina 11 di 11
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato
/ beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLA COMPAGNIA TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE IARD, impresa assicurativa del GRUPPO AXA con sede legale in 313 Terrasses de l'arche, 92727 NANTERRE CEDEX, Iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al nr. 722057460.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti:
• per posta: - all’attenzione del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia
- UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
I dati personali dell’Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il consenso del cliente qualora necessario ai sensi di legge.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione.