ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE (NON DIRIGENTE) DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
Comune di Bentivoglio
Provincia di Bologna
ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE (NON DIRIGENTE) DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
In esecuzione alla delibera di Giunta comunale n. 63 del 16/05/2013, immediatamente esecutiva;
n data 22/05/2013, presso la sede dell’Amministrazione comunale ha avuto luogo l’incontro tra:
Presidente Delegazione di parte pubblica:
Xxxx. Xxxxx Xxxxx – Segretario generale
R.S.U. nelle persone di:
Xxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Xxxxxx Xxxxx - FP CGIL
Le parti come sopra costituite sottoscrivono l’accordo decentrato per la distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2012:
Viene confermata la regolamentazione generale del Contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 30/11/2005 e successive modifiche e/o integrazioni; in specifico nell'anno 2012 il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell’art.
31 del CCNL del 22/01/2004, è stato costituito nell’importo totale di € 112.984,47 di cui € 77.661,52 risorse stabili, € 20.412,00 di risorse variabili oltre a € 110,95 di risorse residue anno precedente.
Sono inoltre quantificate in via presuntiva in euro 10.000,00 risorse a destinazione vincolata ai sensi della Legge 109/94 Merloni ed euro 4.800,00 per compensi Istat, escluse dal tetto e dal taglio delle risorse previsto dall’art. 9 c. 2bis della Legge 122/2010 ai sensi di quanto disposto dalla Corte dei Conti sez. riunite con deliberazione n. 51 del 04/10/2011.
Le risorse variabili sono comprensive delle integrazioni di cui all’art. 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 nello stesso importo dell'anno precedente e di integrazioni ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL 1/4/99 pari a euro 4.000,00 che finanziano uno specifico progetto allegato alla deliberazione giunta comunale 136/2012.
CRITERI DI DISTRIBUZIONE
Le risorse stabili finanziano le progressioni orizzontali consolidate, l’indennità di comparto e le indennità educatrici/insegnanti nonché le maggiorazioni orarie relative a lavori notturni e/o festivi, previsti dai vigenti CCNL.
Residuano risorse che finanziano gli altri istituti di seguito descritti e già contenuti nel CCDI del
2005 e ss. modifiche ed integrazioni:
CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA’ CONTRATTUALI
1. Il Responsabile del Settore o di Servizio approva, per ciascun dipendente interessato, l’attribuzione delle indennità economiche accessorie corrispondenti all’attività espletata in correlazione alle fattispecie previste dai successivi artt. 6, 7 e 8, sulla base di apposito prospetto predisposto dall’Ufficio Personale.
2. La misura delle indennità avrà connotazione temporale limitata all’effettivo espletamento degli incarichi e dunque potrà essere soggetta a variazioni, in aumento e in diminuzione, anche nel corso dello stesso anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Responsabile del Settore o di Servizio approva, per ciascun dipendente interessato, l’attribuzione delle indennità economiche accessorie corrispondenti all’attività espletata in correlazione alle fattispecie previste dai successivi artt. 6, 7 e 8, sulla base di apposito prospetto predisposto dall’Ufficio Personale.
4. La misura delle indennità avrà connotazione temporale limitata all’effettivo espletamento degli incarichi e dunque potrà essere soggetta a variazioni, in aumento e in diminuzione, anche nel corso dello stesso anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA' (art. 34 lett. g) DPR 268/87 e art. 49, co. 1 del DPR 333/90, art. 23 CCNL del 14/9/2000 e art. 11 CCNL del 5.10.2001).
Il servizio di reperibilità è effettuato limitatamente all’ipotesi di sciopero, sulla base del contingente previsto ai sensi del vigente accordo sui servizi minimi essenziali.
La reperibilità è remunerata con una indennità pari a € 10,33 per 12 ore al giorno.
INDENNITA’ DI RISCHIO (art. 34, lett. f) DPR 268/87 e All. B) DPR 347/83 e art. 37 CCNL del 14/9/2000)
Sono remunerate le attività che comportano sottoposizione a rischio nelle misure e con le modalità previste dall'art. 34 del D.P.R. 268/87 e dall’art. 37 del CCNL del 14/9/2000.
La misura della indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è determinata in € 30,00 mensili lorde e sarà erogata nel rispetto dei seguenti criteri:
Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, gassosi, etc….
Esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie anche non permanenti, etc.
Esposizione a rischi di inalazione di polveri, gas, particelle, combinati, composti nocivi alla salute.
Esposizione a rischi connessi a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio. Esposizione a rischi di contrazione di malattie infettive
Sulla base dei suddetti criteri, i titolari della suddetta indennità vengono individuati, ferma restando l’applicazione della procedura di cui al precedente art. 5, nelle seguenti figure:
Assistente Sociale Messo Notificatore;
Collaboratore Scolastico (Cuoca)
Esecutore Scolastico (Aiuto Cuoca)
L’indennità di rischio viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza in servizio e non viene pertanto riconosciuta nelle giornate di assenza dal servizio a titolo di ferie, malattia, recupero, permessi vari, fatta salva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 CCNL 6/7/1995, l’ipotesi di assenza per infortunio sul lavoro e per malattia per causa di servizio.
Le parti danno reciprocamente atto che, qualora intervengano in sede contrattuale eventuali modifiche dell’istituto, si procederà alla revisione delle modalità applicative del medesimo.
INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’
(Art. 17, comma 2, lett. f), i), CCNL 01/04/1999, modificato dall’art. 36 CCNL 22/01/2004)
INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) :
L’attribuzione di indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 come modificato dall’art.36 del CCNL del
22.01.04 è determinata, con decorrenza 01/01/2005, in applicazione delle procedure di cui all’art. 5, prima parte, del presente CCDI e dei sotto specificati criteri.
Il responsabile del settore e/o del servizio competente avrà cura di determinare, per ciascun dipendente, la rispondenza dell’attività espletata in correlazione alle sottospecificate fattispecie. Verrà così determinata la misura dell’indennità stessa che, dunque, avrà connotazione temporale limitata all’effettivo espletamento degli incarichi connessi a particolari responsabilità e potrà dunque essere soggetta a variazioni, in aumento e in diminuzione, anche nel corso dello stesso anno.
FATTISPECIE:
E’ riconosciuta un’indennità per particolare responsabilità per Cat. D, C e B3, da corrispondere in una unica soluzione, secondo i seguenti criteri
- Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro o di coordinamento di personale
- Responsabilità di conseguimento di obiettivi e risultati specifici
- Responsabilità di realizzazione di programmi e piani di attività
- Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse
- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni) La misura dell’indennità viene così determinata:
Presenza contestuale di 5 fattispecie = importo € 1.500,00 Presenza contestuale di almeno 3 fattispecie = importo € 700,00 Presenza contestuale di almeno 2 fattispecie = importo € 500,00
INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. I) :
L’indennità viene corrisposta, con decorrenza 01/01/2005, per l’esercizio di specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale, derivanti dalle qualifiche di:
Ufficiale di stato civile; Ufficiale di anagrafe Ufficiale Elettorale
l’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi da corrispondere in una unica soluzione; la misura dell’indennità è come di seguito determinata:
titolarità di tre deleghe: € 300,00
titolarità di due deleghe in forma piena: € 250,00 titolarità di due deleghe in forma parziale: € 200,00
L’indennità è frazionabile per mese nel caso di variazione dell’incarico in corso d’anno. Tale incarico dovrà risultare da apposito atto del competente Organo del Comune, ovvero da altro atto organizzativo del Comune, ovvero da atto formale dell’autorità esterna preposta.
Le indennità di cui alle lett. f) e i) dell’art. 17, comma 2, CCNL 01/04/1999 non possono essere cumulate.
ATTIVITA’ DISAGIATE (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999)
1. Per situazioni di lavoro comportanti disagio e svolte da personale della categorie A, B e C, si intendono quelle situazioni che possono comportare, per la loro particolare natura o forma organizzativa, problemi per la salute o per il normale svolgimento di relazioni sociali. Sono da intendersi come attività disagiate anche quelle comportanti particolari forme orarie che comunque garantiscono all’utenza la fruizione dei servizi anche in orari non usuali.
Vengono individuate le seguenti tipologie di disagio:
1. disagio connesso alla particolare distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata: si individua a tal fine, ferma restando l’applicazione della procedura di cui al precedente art. 5, la seguente professionalità: Animatore Culturale;
2. disagio connesso ad attività rese in condizioni climatiche avverse, a modalità di esecuzione della prestazione particolarmente gravose (all’aperto, in luoghi esposti a situazioni climatiche sfavorevoli, ecc.), all’utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature disagevoli, a prestazioni usuranti dal punto di vista fisico e/o psichico; si individuano a tal fine, ferma restando l’applicazione della procedura di cui al precedente art. 5, le seguenti professionalità: Operatore Tecnico, Esecutore Tecnico, Collaboratore Tecnico;
3. disagio connesso a situazioni che richiedono disponibilità a svolgere attività di lavoro in orario straordinario mediante il richiamo in servizio del lavoratore. In proposito vengono individuate le seguenti ipotesi: 1) prestazione di servizio in giornate feriali, a fronte di eventi straordinari, al di fuori dell’orario normale di lavoro e non attinenti, in via continuativa, a compiti di istituto, qualora non sia possibile fare fronte all’esigenza di servizio mediante modifica dell’orario di lavoro o mediante lo strumento del lavoro straordinario, previa valutazione del Responsabile del Servizio, qualora vi sia un intervallo di 30 mn. fra la fine dell’orario di lavoro e il richiamo in servizio; 2) prestazione di servizio in giornate festive e prefestive per iniziative programmate;
3) prestazione di servizio in occasione di situazioni non programmate, limitatamente alle attività di protezione civile e disposizione dell’autorità giudiziaria, richieste oltre 30 minuti dal termine del servizio e fino alle ore 22.00; 4) prestazione di servizio dalle ore 22.00 e le 6.00, oppure per le richieste che ricadono in giornate festive, nelle stesse ipotesi di cui alla lettera c). Si individuano a tal fine, ferma restando l’applicazione della procedura di cui al precedente art. 5, le seguenti professionalità: Operatore Tecnico, Esecutore Tecnico, Collaboratore Tecnico, Istruttore Tecnico, Istruttori Amministrativi (limitatamente alle figure professionali facenti parte dei Servizi Demografici e Stato Civile), Animatore Culturale.
La misura dell’indennità viene determinata nelle seguenti misure:
Disagio di cui alla lett. a): € 28,00 mensili Disagio di cui alla lett. b): € 58,00 mensili
Disagio di cui alla lett. c):
per l’ipotesi n. 1: € 36 (per ciascuna entrata in servizio) per l’ipotesi n. 2: € 47 (idem)
per l’ipotesi n. 3: € 59 (idem)
per l’ipotesi n. 4: € 71 (idem)
L’indennità decorre dal momento dell’entrata in servizio, fermo restando il riconoscimento del lavoro straordinario effettuato per la parte eccedente le prime due ore.
Per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) l’indennità viene corrisposta per 11 mesi e per le giornate di effettiva presenza in servizio, nel rispetto della procedura di cui al precedente art. 5.
Per l’ipotesi di cui alla lett. c) l’erogazione dell’indennità, nella misura sopra riportata, è subordinata all'effettiva esposizione a disagio e viene erogata sulla base della certificazione resa dal Responsabile del Servizio.
Risorse art. 15 comma 5
Le risorse di cui all’art. 15 comma 5 finanziano il progetto intersettoriale ad oggetto “Sostituzione con omogenizzazione tra i Comuni aderenti all’Unione Reno Galliera degli applicativi gestionali per la gestione del protocollo, delibere e determinazioni dirigenziali, e relativa attivazione”. Lo stesso è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta n. 136/2012. La liquidazione avverrà previa dichiarazione dei responsabili di settore circa il raggiungimento del progetto e indicazione delle quote di apporto individuale.
Risorse a destinazione vincolata
Per quanto concerne le somme a destinazione vincolata la distribuzione è disciplinata da apposito regolamento e l' importo da liquidare sarà determinato dai rispettivi Responsabili di settore.
Risorse residue
Residuano risorse per un importo presunto di euro 1.655,15 per le quali, stante l’esiguità dell’importo, si concorda di demandare al fondo dell’anno 2013.
Allegato: fondo e destinazione risorse anno 2012