Periodico plurisettimanale Area: TAX & LAW
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2 agosto 2005
TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Sulla base di quanto previsto dagli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile con il contratto di associazione in partecipazione: “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.
La partecipazione dell'associato agli utili è elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione e la sua mancata previsione rende nullo il contratto per assenza di uno dei requisiti essenziali. Non altrettanto può affermarsi per la partecipazione dell'associato alle perdite: le parti, infatti, possono prevedere l'esonero di detta partecipazione e comunque l’associato ne risponde esclusivamente nel limite dell’apporto eseguito.
Civilisticamente non sono previste particolari formalità per la redazione del contratto salvo i requisiti indicati dall’Amministrazione finanziaria come ineliminabili:
redazione del contratto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
appostazione nel contratto dell’esatta specificazione dell’apporto oltre alla previsione di elementi certi e precisi che ne comprovino l’effettuazione.
La gestione dell’attività resta, almeno di regola, in capo all’associante mentre viene riservato all’associato il potere di controllo sull’operato dell’associante. L’associato ha altresì diritto al rendiconto annuale della gestione, dal quale poter verificare il risultato sul quale verrà poi determinata la sua remunerazione.
Tale contratto può assumere diverse configurazioni ovvero:
apporto di solo lavoro (manuale o intellettuale) o servizi;
apporto di solo capitale (beni o denaro);
apporto misto, sia di lavoro che di capitale.
Le tre configurazioni del contratto subiscono un trattamento fiscale completamente diverso, sia in capo all’associato che all’associante.
APPORTO DI SOLO LAVORO O SERVIZI
Quando l’apporto è costituito dal solo lavoro o servizio prestato dall’associato:
ASSOCIANTE | ASSOCIATO | |
ESERCENTE ATTIVITÀ D’IMPRESA | NON ESERCENTE ATTIVITÀ D’IMPRESA | |
il compenso è | ||
la remunerazione erogata è deducibile dal redito d’impresa sulla base del criterio di competenza | il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è interamente tassato per competenza | qualificabile quale reddito di lavoro autonomo ed è tassato nell’esercizio di |
percezione (per cassa) |
Con decorrenza 1° gennaio 2004 è stato disposto l’obbligo di iscrizione previdenziale alla Gestione separata INPS prevista per i xx.xx.xx/xxxxxxxxxx a progetto per l’associato che apporti esclusivamente lavoro (salvo se iscritto ad albi professionali o già imprenditore) in misura pari al contributo commercianti:
17,30% (più 0,50% per maternità, malattia, ecc.) per la quota di reddito fino ad euro 37.883;
18,30% (più 0,50% per maternità, malattia, ecc.) per la quota di reddito eccedente euro 37.883 e fino ad euro 82.401.
Tale onere contributivo viene ripartito:
per il 45% a carico dell’associato;
per il 55% a carico dell’associante.
Per maggiori delucidazioni rimandiamo alla circolare: “050715 CL Contributi INPS 2004 associati in partecipazione: modalità e termini di versamento”.
Si ricorda infine che la base imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% è costituita dal compenso al lordo del contributo previdenziale.
APPORTO DI SOLO CAPITALE E MISTO
La Riforma fiscale ha profondamente modificato la regolamentazione dell’apporto di solo capitale, e conseguentemente l’apporto misto, equiparandolo sostanzialmente ad un rapporto di partecipazione societaria. La partecipazione agli utili viene pertanto assimilata ad un dividendo.
ASSOCIANTE | ASSOCIATO | |
ESERCENTE ATTIVITÀ D’IMPRESA | NON ESERCENTE ATTIVITÀ D’IMPRESA | |
la remunerazione erogata è indeducibile dal redito d’impresa, art. 109, comma 9, TUIR essendo considerata alla stregua di un dividendo | l’utile spettante concorre alla formazione del reddito d’impresa e viene tassato per competenza nel limite: - del 5% se trattasi di soggetto IRES (società di capitali, enti commerciali); - del 40% se trattasi di impresa individuale e società di persone | matura un reddito di capitale tassato nell’esercizio di percezione: - interamente, con ritenuta d’imposta al 12,5%, se l’apporto è pari o inferiore al 25% (5% per quotate) del patrimonio netto contabile dell’associante - limitatamente al 40% se l’apporto è superiore al 25% (5% per quotate) del patrimonio netto contabile dell’associante N.B. norme particolari sono dettate per la determinazione del patrimonio relativamente ad associanti in contabilità semplificata |
Nel caso in cui il rendiconto consista in una perdita, la relativa quota imputabile all’associato costruisce per l’associante un componente positivo di reddito che andrà a ridurre la perdita di esercizio senza peraltro valenza fiscale (art. 88, comma 4, TUIR).
CONCLUSIONI
Per quanto riguarda i contratti con apporto di opera o di servizi la nuova normativa fiscale non sembra avere modificato radicalmente la situazione precedentemente in essere, rilevando a questo proposito, piuttosto che gli aspetti fiscali, soprattutto le novità previdenziali ed in particolare il regime di assicurazione obbligatoria. Non a caso si segnala un‘azione di controllo decisamente accresciuta da parte degli enti previdenziali e di tutela del lavoro.
Per quanto riguarda l’apporto di capitale (o misto) ci si trova di fronte, invece, ad una situazione profondamente modificata che rende assai complesso l’utilizzo di questo contratto. Occorre infatti valutare l’influenza della mancata deduzione per l’associante a fronte di un regime sicuramente più conveniente per l’associato, specie se esercente attività di impresa. Ciò sembrerebbe richiedere a monte un accordo contrattuale tra le parti sulla ripartizione degli utili che consideri anche le diverse “convenienze fiscali” dei vari soggetti. Tuttavia, stante l’aleatorietà del rischio di impresa (cioè della presenza ed entità dell’utile/perdita) che complica la valutazione economica, è facile prevedere che l’utilizzabilità del contratto ne uscirà ridimensionata.
È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che stabilisce la consueta “proroga di Ferragosto” in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti tra il 2 e il 22 agosto, possono essere adempiuti entro lunedì 22 agosto, senza alcuna maggiorazione.
Quest’anno la proroga è stata disposta anche con riferimento agli “adempimenti fiscali” in scadenza nel medesimo periodo, tra i quali rientra l’invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di luglio 2005.
INFORMATIVA FLASH
PUBBLICATA IN GAZZETTA LA “PROROGA DI FERRAGOSTO”
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22 luglio 2005 | I costi dei mezzi di trasporto: gli autoveicoli a deducibilità totale |
19 luglio 2005 | Alcuni brevi cenni sulla conversione in legge del Decreto sulla competitività |
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