CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
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CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Prot. v. segnatura
Premessa
L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".
Il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 relativo al Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, all’ art.45, c.2 b) sancisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative a:
“contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi della infanzia e dell’adolescenza. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”
Il Consiglio d’Istituto
Vista la L. n. 449/1997 art. 43
Visto il Decreto n. 129/2018 art. 45
formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n° 9 del 09/12/2019 del Consiglio di Istituto.
Art. 1 – Definizione
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all’ istituto beni o servizi in cambio di pubblicità.
L’Istituto Comprensivo “Ungaretti” di Costabissara intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo.
Art. 2 Soggetti Sponsor
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
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⋅ le associazioni senza fine di lucro.
Art. 3 Oggetto
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
⋅ attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
⋅ interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
⋅ interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
⋅ iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
⋅ iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc);
⋅ ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
Art.4 Modalità di Sponsorizzazione
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
⋅ contributi economici da versare direttamente all’Istituto, che può essere richiesto ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo,
sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva;
⋅ cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità
che vengono richieste in contropartita. L’ Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
⋅ compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dallo Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta
fra quelle definite.
Art. 5 Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica
L’Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
⋅ riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
⋅ pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
⋅ posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
⋅ distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, etc.
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di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso
Art.6 Finalità e Individuazione Sponsor
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell’Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.
Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
1. Beni voluttuari in genere.
2. Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
3. Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
4. L’Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
• ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata;
• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
• la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
5. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
• materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
• in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici
• oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto.
Art.7 Vincoli di Sponsorizzazione
Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l’Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
IVn IpICar8t1ic6o0la0rLe, -nRonEGprIoScTeRdeOràPaRllaOsTtOipCulOa LdLeOl co- n0t0ra0t8to24d2i s-p2o0n/s1o2ri/z2z0a1z9io-nAe 3q2uaRnEdoGrOicLoArrMa ,uInNoDd.eNiAseZg.u-eUnti casi:
• possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
• messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
• pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, etc;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
• qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art. 8 Scelta dello Sponsor
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
• recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
• pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e d accettazione delle proposte di maggiore interesse;
• gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti
Art. 9 Stipula e Risoluzione del contratto.
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
• il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
• le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
• la durata del contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo per la sponsorizzazione;
• le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze
L’Istituto si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione.
È prevista la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.
È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione della prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa. Il
mVaIInCca8t1o6o00pLar-zRiaEleGpISagTaRmOenPtoROdeTlOcCorOriLspLeOtti-v0o0s0a8rà24c2au-s2a0d/1i 2d/e2c0a1d9en-zAa,32ipRsoEiGurOeL, AdeMll,’aINffiDd.aNmAeZn.to-. ULo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Art. 10 Monitoraggio
Il DSGA e il DS acquisiranno le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 11 Gestione Operativa
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’Istituto.
Art. 12 Responsabilità
Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l’Istituto Comprensivo “Ungaretti” di Costabissara, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
Art. 13 Sponsorizzazione e Privacy
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti” di Costabissara non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento, né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali, ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo 1 di Vicenza di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
Art. 14 Trattamento dei Dati Personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.
Art. 15 – Norme di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.
Art. 16 - Entrata in Vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante l’affissione all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale
AVlIleICga8t1o6: M00oLde- lRloEcGonIStrTatRtoOdPi SRpOonTsOorCizOzaLzLiOon-e 0008242 - 20/12/2019 - A32 REGOLAM, IND.NAZ. - U
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
, con sede in , in persona del legale rappresentante, cod. fisc. _ , di seguito denominata “Sponsor”;
e
l'Istituzione Scolastica I. C. ”Ungaretti” di Costabissara, con sede in xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 in persona del legale rappresentante pro-tempore di seguito denominata sponseè;
premesso
• che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del P.T.O.F., un progetto per
[indicare tipo di attività] ;
• che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.
• che all’Istituto sono note le finalità dell’attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall’Istituto stesso
• che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del …. i criteri per procedere ad accordi di sponsorizzazione a mente di quanto disposto dall’art. 45 c. 2 b) del Decreto 129/2018
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Obblighi dell’Istituzione Scolastica
L'Istituzione scolastica si obbliga:
⋅ a realizzare nel periodo la
seguente iniziativa/attività come previsto nel P.T.O.F. e nel programma annuale;
⋅ ad inserire sulle brochure di pubblicizzazione del progetto, sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, il nome dello sponsor e le seguenti diciture secondo modi e
misure di cui all'allegata specifica tecnica:
Art.2 Obblighi dello sponsor.
Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Ente un corrispettivo/finanziamento globale di
€. oppure la donazione / cessione gratuita di beni e/o servizi
nel modo seguente: .
VIIC81600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008242 - 20/12/2019 - A32 REGOLAM, IND.NAZ. - U
Art.3 Facoltà di recesso
A norma dell’art. 1373 cod.civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Art. 4 Risoluzione del contratto
La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all’art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor. In
caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all’Amministrazione Scolastica.
Art.5 Opzione per il rinnovo.
E’ facoltà della Scuola valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine.
Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.
Art.7 Pubblicità.
Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione.
Art.8 Limiti di responsabilità.
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Art.9 Esclusiva.
Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento/attività e la Scuola non potrà né direttamente né indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto. (Oppure: co-Sponsor. La Scuola potrà scegliere altri co-Sponsor purché essi non siano dello stesso settore in cui opera lo Sponsor e purché l'associazione fra i vari co-Sponsor non possa nuocere agli interessi e all'immagine dello Sponsor.
Art. 10 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Vicenza.
Art.11 Spese ed oneri fiscali
Sono a carico dello sponsor tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.
Luogo e data
Firme