Delibera del Direttore Generale n. 495 del 02-09-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 495 del 02-09-2021
Proposta n. 930 del 2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “XXXXX XXXXX” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E CON XXX XXXXXXXX XXXXXXXX INSTITUTE FOR GENE THERAPY PER LA CONDUZIONE DI SPECIFICHE ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA “TERAPIA GENICA IN VIVO AL FEGATO PER MALATTIE METABOLICHE”.
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 495 firmata digitalmente il 02-09-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “XXXXX XXXXX” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E CON SAN XXXXXXXX TELETHON INSTITUTE FOR GENE THERAPY PER LA CONDUZIONE DI SPECIFICHE ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA “TERAPIA GENICA IN VIVO AL FEGATO PER MALATTIE METABOLICHE”. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 10 | Schema di convenzione |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Dato atto altresì che il Direttore Amministrativo è assente e che, in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017, avente ad oggetto "Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa", le funzioni vicarie dello stesso sono svolte dalla Dr.ssa Xxxxx Xxxx, Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che:
- l’A.O.U. Xxxxx è un Ospedale del Servizio Sanitario della Toscana ad alta intensità di cura, svolgendo in modo unitario ed inscindibile funzioni d’assistenza, formazione, didattica e ricerca, persegue lo sviluppo di attività ad alto contenuto di specializzazione in ambito pediatrico;
- l’A.O.U. Xxxxx è Ospedale di riferimento non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale per la Pediatria, con una reputazione di centro d’eccellenza riconosciuto anche all’estero;
- Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nato nel 1990 per sostenere la ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche;
- il San Xxxxxxxx Xxxxxxxx Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) è un Istituto privo di personalità giuridica, condotto congiuntamente da OSR e Fondazione Telethon, con l’obiettivo di rappresentare un centro di eccellenza in tutti gli stadi della ricerca di base e clinica con particolare rilievo per la cura di malattie genetiche;
- il Dipartimento SBSC UniFi è costituito da docenti e ricercatori afferenti a 15 settori scientifico disciplinari di area clinica e preclinica che esercitano attività didattica nell'ambito della Scuola di
Scienze della Salute Umana, della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Psicologia e della Scuola di Agraria;
- fra l’AOU Meyer, il Dipartimento SBSC UniFi ed il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) nel corso degli anni sono state stipulate, e sono tutt’oggi in atto, varie collaborazioni convenzionali;
Preso atto che il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) ha affidato al Dipartimento SBSC UniFi la conduzione di analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche” con Contratto di Servizio stipulato ed efficace dal 31 marzo 2021, il quale prevede l’esecuzione delle analisi presso il Laboratorio Screening Neonatale, Biochimica e Farmacologia dell’AOU Meyer diretto dal Prof. Xxxxxxxxx xx Xxxxx;
Rilevato che il Dipartimento SBSC UniFi ha richiesto all’AOU Meyer di sottoscrivere apposito atto convenzionale al fine di fornire un servizio di supporto all’attività di ricerca clinica di cui sopra, per la conduzione delle analisi presso il Laboratorio Screening Neonatale, Biochimica e Farmacologia dell’AOU Meyer diretto dal Prof. Xxxxxxxxx xx Xxxxx;
Considerato che l’AOU Xxxxx, in accordo con il proprio Responsabile Scientifico Prof. Xxxxxxxxx xx Xxxxx, nel dare riscontro alla suddetta richiesta, ha fornito la propria disponibilità, al fine di condurre efficacemente l’analisi sui campioni coinvolti nella sperimentazione clinica;
Ritenuto già col presente atto di individuare il Referente aziendale della convenzione in oggetto nella persona del Prof. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Responsabile del Laboratorio di screening neonatale, biochimica e farmacologia dell’AOU Meyer;
Considerato che per la suddetta collaborazione non è previsto alcun onere di spesa a carico di quest'Azienda;
Visto lo schema di convenzione allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Considerato altresì che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Dipartimento SBSC e con il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) per lo svolgimento del servizio di supporto all’attività di ricerca clinica finalizzata alla conduzione di specifiche analisi di laboratorio relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche”, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa a carico di quest'Azienda.
3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, L. R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ALLEGATO A
CONTRATTO DI SERVIZIO
tra
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Xxxxx Xxxxx” dell’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze (50134), Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - codice fiscale e partita IVA 01279680480 (di seguito “Dipartimento SBSC UniFi”), rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino
e
Ospedale San Xxxxxxxx s.r.l. (di seguito denominata per brevità “OSR”), C.F. 07636600962, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, nella persona del suo Amministratore Delegato Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx e Fondazione Telethon (di seguito denominata per brevità “Telethon”), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00, C.F. 04879781005 in persona del suo Direttore Generale Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, che congiuntamente conducono l’Istituto di ricerca sulla terapia genica, privo di personalità giuridica, denominato San Xxxxxxxx Xxxxxxxx Institute for Gene Therapy, diretto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, (d’ora innanzi congiuntamente denominati “Committente”)
e
Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx (di seguito denominata “AOU Meyer, con sede legale in Firenze (50139), Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentata dal suo Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
di seguito anche congiuntamente denominate come le “Parti” o singolarmente come la “Parte”.
Premesso che:
- OSR è un IRCCS di diritto privato che persegue, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la promozione della ricerca biomedica e clinico- assistenziale;
- Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nato nel 1990 per sostenere la ricerca scientifica nel campo delle malattie genetiche;
- il San Xxxxxxxx Telethon Institute for Gene Therapy (SR-TIGET) è un Istituto privo di personalità giuridica, diretto dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, condotto congiuntamente da OSR e Fondazione Telethon con l’obiettivo di
rappresentare un centro di eccellenza in tutti gli stadi della ricerca di base e clinica con particolare rilievo per la cura di malattie genetiche;
- il Dipartimento SBSC UniFi è costituito da docenti e ricercatori afferenti a 15 settori scientifico disciplinari di area clinica e preclinica che esercitano attività didattica nell'ambito della Scuola di Scienze della Salute Umana, della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Psicologia e della Scuola di Agraria;
- il Committente ha affidato al Dipartimento SBSC UniFi la conduzione di analisi relative al progetto di ricerca “Terapia genica in vivo al fegato per malattie metaboliche” con Contratto di Servizio stipulato ed efficace dal 31 marzo 2021 (di seguito il “Contratto Originale”);
- la conduzione delle analisi è stata e sarà eseguita presso i laboratori dell’AOU Meyer e, pertanto, il Contratto di Servizio deve essere modificato per recepire ogni conseguente integrazione.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
in considerazione delle premesse e dei patti reciproci qui contenuti e riconosciuti adeguati da tutti i contraenti, le parti concordano:
Articolo 1. Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “Contratto Emendato”).
1.2 Il presente accodo sostituisce integralmente il Contratto Originale1.
Articolo 2. Oggetto del contratto
2.1. Con il presente Contratto le Parti intendono regolamentare le condizioni ed i termini per lo svolgimento delle attività dettagliate nell’Allegato A al presente contratto (di seguito “Attività”), specificando i reciproci diritti ed obblighi.
Articolo 3. Responsabili scientifici
3.1 Le Parti nominano rispettivamente, quali responsabili scientifici per l’esecuzione delle Attività e per la gestione del Contratto, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx per il Committente (di seguito il “Responsabile Scientifico TIGET”), il Prof. Xxxxxxxxx Xx Marca per il Dipartimento SBSC UniFi di seguito il “Responsabile Scientifico UniFi”).
3.2 La sostituzione del Responsabile Scientifico UniFi non previamente autorizzata per iscritto dal Committente, costituirà causa di risoluzione espressa, ex art. 1456 c.c.
3.3 La sostituzione del Responsabile Scientifico TIGET sarà comunicata al Dipartimento SBSC UniFi per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, senza ulteriori formalità.
Articolo 4. Corrispettivo e Modalità di pagamento
4.1 Il Committente, tramite OSR, si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC UniFi per l’esecuzione delle Attività la somma complessiva di 45,00 (quarantacinque/00) euro oltre IVA a campione per l’analisi di tutti i campioni del progetto di ricerca sopra menzionato (di seguito il “Corrispettivo”) e alla AOU Meyer la somma complessiva di 5,00 (cinque/00) euro oltre IVA a campione per l’utilizzo dei suoi laboratori ai fini della predetta analisi.
4.2 Il Corrispettivo per le analisi svolte sarà versato da OSR a cadenza semestrale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione del Contratto ed entro 60 giorni dalle fatture emesse dai rispettivi Enti accompagnate dal report cumulativo delle analisi effettuate, redatto a cura del Responsabile Scientifico UniFi e previamente approvato da parte del Responsabile Scientifico TIGET.
4.3 Ai fini del pagamento le fatture dovranno: (i) indicare il riferimento al Contratto e al progetto di ricerca, (ii) essere intestate a Ospedale San Xxxxxxxx S.r.l, xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, C.F. e P.IVA n. 07636600962 ed (iii) essere inviate all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
4.4 I pagamenti da parte di OSR avverranno mediante la Piattaforma PagoPA a favore dell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Xxxxx Xxxxx (Cod. U.A. DIP 058515) e mediante bonifico bancario sul conto BANKITALIA IBAN: IT45DO100003245311300306164 a favore della Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx.
4.5 Resta inteso che il Corrispettivo di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti in qualunque forma sostenuti dal Dipartimento SBSC UniFi e dalla AOU Xxxxx per l’esecuzione del Contratto.
4.6 Per quanto riguarda l’attività svolta dal Dipartimento SBSC UniFi prima della sottoscrizione del presente Contratto Emendato in attuazione del Contratto Originale, (i) il Dipartimento SBSC UniFi si impegna a fornire al Committente li report cumulativo delle suddette analisi redatto a cura del Responsabile Scientifico UniFi e previamente approvato da parte del Responsabile Scientifico TIGET e (ii) il Committente si impegna a corrispondere al Dipartimento SBSC UniFi la somma di 45,00 + IVA ed a AOU Meyer la somma di 5,00 + IVA a campione secondo le modalità descritte ai precedente Articoli 4.2, 4.3 e 4.4.
Articolo 5. Durata ed efficacia del contratto
5.1 Le Parti convengono che il Contratto decorrerà dalla data di ultima sottoscrizione e, salvo il caso di risoluzione anticipata, rimarrà efficace per 2 anni.
5.2 Resta inteso che l’efficacia del Contratto è subordinata al previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere le Attività.
5.3 L’eventuale proroga del Contratto dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.
Articolo 6. Svolgimento delle Attività
6.1 Il Dipartimento SBSC UniFi e il Responsabile Scientifico UniFi, per quanto di sua competenza, in relazione all’esecuzione delle Attività, si impegnano:
a) a non iniziare le Attività fino a che le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, ai sensi delle normative applicabili, non siano state ottenute sia presso il Dipartimento SBSC UniFi, che presso AOU Meyer;
b) a utilizzare e trattare i campioni biologici forniti (di seguito i “Campioni”) con prudenza e dovuta cautela, in modo sicuro e in conformità alle relative leggi e regolamenti in vigore;
c) a utilizzare i Campioni esclusivamente per le Attività, non a scopo commerciale o per altri scopi e a non trasferirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente;
d) a comunicare al Committente l’esistenza di eventuali eccedenze dei Campioni al termine delle Attività. Verrà concordato con il Committente se procedere alla distruzione immediata delle eccedenze o all’invio dei Campioni eccedenti al Committente, il tutto a spese del Committente.
e) a svolgere le Attività secondo le modalità meglio descritte nell’Allegato A, con la diligenza professionale richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle normative applicabili, seguendo le istruzioni e le direttive eventualmente impartite dal Responsabile Scientifico TIGET; resta inteso che il Dipartimento SBSC UniFi non potrà sub-contrattare a terzi lo svolgimento delle Attività senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente;
f) a trasmettere i risultati delle Attività in forma di report (di seguito “Report”) al Responsabile Scientifico del Committente secondo le modalità e le tempistiche dettagliate nell’Allegato A.
6.2 AOU Xxxxx si impegna a mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento delle Attività e ad ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, ai sensi delle normative applicabili.
6.3 Il Committente si impegna, a proprie spese, a organizzare la raccolta e la consegna dei Campioni, nel rispetto delle normative applicabili, all’indirizzo prontamente comunicato dal Responsabile Scientifico UniFi.
Articolo 7. Riservatezza
7.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori ex articolo 1381 cod. civ., anche di società collegate, ex art. 2359 c.c., a non usare per fini diversi da quelli di cui al presente Contratto, e a mantenere strettamente confidenziali non divulgando e/o rivelando in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i dati, e i risultati (proteggibili o meno come diritti di
proprietà industriale e intellettuale, incluso il know-how) dell’altra Parte e i documenti che le incorporano, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate (di seguito definite, complessivamente, le “Informazioni Confidenziali”).
7.2 Tale obbligo di confidenzialità non si applica alle Informazioni Confidenziali:
a) che fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in conseguenza di una violazione del Contratto; o
b) che fossero conosciute da ciascuna Parte al momento della loro divulgazione, e la conoscenza risulti da prova documentale;
c) che siano state rivelate a terzi con l'approvazione scritta della Parte che ne è titolare;
d) la cui comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da norme di legge, da regolamenti o da provvedimenti delle Autorità competenti e solo ai fini dell’ottemperanza a tali norme di legge, regolamenti e provvedimenti. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta di comunicazione e/o divulgazione.
7.3 Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci anche successivamente alla cessazione (a qualsiasi titolo) del presente Contratto. Resta inteso che il Dipartimento SBSC UniFi e la AOU Xxxxx non potranno in alcun modo utilizzare le Informazioni Confidenziali del Committente senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Articolo 8. Risultati
8.1 Le Parti convengono che tutti i risultati (a titolo esemplificativo, dati, Report, immagini) e correlati eventuali diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dall’esecuzione delle Attività (i “Risultati”) saranno di titolarità esclusiva del Committente.
8.2 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso delle Attività verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (di seguito il “Background”) in titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo.
Resta inteso che i) modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del Background del Committente saranno di proprietà esclusiva del Committente; ii) modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del Background del Dipartimento SBSC UniFi saranno di proprietà esclusiva del Dipartimento SBSC UniFi iii) modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del Background dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Xxxxx saranno di proprietà esclusiva della stessa Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx.
Articolo 9. Recesso
9.1 Il Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione.
Articolo 10. Risoluzione
10.1 Le Parti convengono che ove il progetto di ricerca venisse concluso anticipatamente per qualsiasi motivo, il Contratto dovrà intendersi concluso alla data comunicata dal Committente alle altre Parti. In tal caso, OSR provvederà a corrispondere alle altre Parti solo i costi sostenuti sino a tale data, documentati per iscritto.
Articolo 11. Trattamento dei dati personali
11.1 In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuale, cartacea e/o informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.
Articolo 12. Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione
12.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.
12.2 Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che (i) OSR e Telethon hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai
principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo") ed un Codice Etico ("Codice Etico"), liberamente consultabili rispettivamente sul sito internet di OSR al link xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx e sul sito di Telethon al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx- etico, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni; (ii) UNIFI nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx-00000-xxxxx- triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct.html, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi; (iii) l’AOU Meyer, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx–xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx– generali/220–atti–generali, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.
12.3 Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell’ esecuzione del Contratto.
La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.
12.4 Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal Contratto, qualora l’altra Parte non ottemperando a quanto previsto all’articolo “Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione”, non fornisca la documentazione richiesta o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui l’altra Parte richiede l’esecuzione.
Articolo 13. Foro
13.1 Per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto (a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, e/o esecuzione e/o validità e/o efficacia) e quale che sia la responsabilità fatta valere (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) sarà competente in via esclusiva il foro della parte convenuta in giudizio.
Articolo 14. Modificazioni
14.1 Ogni modificazione del presente Contratto ed ai suoi allegati dovrà essere
effettuata esclusivamente per iscritto tra le Parti. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Xxxxxxxxx non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
Articolo 15. Comunicazioni
15.1. Per il Committente:
- Ospedale San Xxxxxxxx, Ufficio di Trasferimento Biotecnologico, xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxx, 20132 o all’indirizzo mail xxx@xxx.xx;
- Fondazione Telethon, Business Development Office, Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxx, 00000 o all’indirizzo mail xxx@xxxxxxxx.xx.
14.2 Per il Dipartimento SBSC UniFi:
- indirizzi e-mail xxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx e xxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
14.3 Per la AOU Xxxxx
- Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, SOC Affari Generali e Sviluppo, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx 00000 o ai seguenti indirizzi e-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx e xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Articolo 16. Negoziazione
16.1 Le Parti dichiarano che il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato e che quindi non necessita di approvazione specifica ex 1341 cc.
16.2 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto. Pertanto, tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto si intende superata.
16.3 Il Contratto sarà registrato solo in caso d’uso e tutte le spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del Committente.
Elenco allegati: Allegato A - Descrizione Attività Letto, approvato e sottoscritto.
Ospedale San Xxxxxxxx Dipartimento SBSC UniFi
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Amministratore Delegato Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali
Data: e Cliniche “Xxxxx Xxxxx”
Data:
Azienda Ospedaliera Fondazione Telethon Universitaria Meyer
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Direttore Generale Direttore Generale
Data: Data:
Per accettazione
Responsabile Scientifico TIGET Responsabile Scientifico UniFi
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Prof. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
Data: Data:
Allegato A
Attività: Misurazione di metaboliti (acido metilmalonico, acido metilcitrico, acil- carinitina (C3), valine, leucine, isoleucine, alloisoleucine) in campioni di sangue (“dried blood spots”) o emoderivati (siero) di topi trattati con terapia genica e di controllo non trattati.
Tempistiche: Ricezione dei risultati delle analisi entro 1 mese dalla consegna dei campioni.