COMUNE DI SIROLO
COMUNE DI SIROLO
X.xxx G. da Sirolo n. 1 – 60020 SIROLO tel. 000.0000000 - fax 000.0000000
P.IVA 00349870428
Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (RCT) Prestatori di Lavoro (RCO)
BROKER: TECHNOrisk s.r.l.
00000 Xxxxxx – Xxx Xx Xxxxxxx, 00
Tel 000 0000000 - Fax 000 0000000
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso a seguito di sinistro
Art.7 Modifiche dell’assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro e procedura gestione sinistri RCT Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art.14 Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Validità Territoriale
Art.17 Clausola Broker
Art.18 Tracciabilità dei flussi
Art.19 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Rinuncia alla rivalsa
Art.6 Esclusioni
Art.7 Rischi compresi
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis Art.10 Lavoratori dlgs 276/2003 legge 30/2003
Art.11 Responsabilità personale dipendenti
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Franchigia Frontale
Art.3 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.4 Calcolo del premio
Art.5 Riparto di coassicurazione
Art.6 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | la societa’ quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : | Si intende: - Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; - Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: • Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; • Ai lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale. • Ai lavoratori parasubordinati di cui al dlgs 38/2000, al lordo delle ritenute previdenziali - Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e |
del DPCM 09.10.98 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. |
Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all’ente una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonchè per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.
La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
Qualora l’Assicurato lo richieda, la Società si impegna a concedere la proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l’organizzazione di nuova gara.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
La società accorda al contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna.
La facilitazione accordata non libera il Contraente dall’obbligo di corrispondere l’intera annualità di premio.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un
inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato
Art.5 – Regolazione del premio
Non applicabile a questo contratto
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di rcesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri indicando:
• i sinistri riservati e/o liquidati riportando il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia nonchè gli importi pagati e/o riservati e lo stato per ciascun sinistro.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.14 – Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni eccedenti la franchigia frontale di € 2.000,00 di cui all’Art. 2 della sezione 4 di polizza.
Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse
mediante emissione di un apposito documento riportante:
- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare
Per detti sinistri, sin d’ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal
fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somma da quest’ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.
Art.15 - Coassicurazione e delega
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla .... e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla ........ la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.
Art. 16 – Validità territoriale
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali Paesi.L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art.17 - Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato X.Xxx. 209/2005 relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, xxxxxxx, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla Compagnia;
b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori e riconoscono che tale
pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
L’opera del broker sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verrà stipulato, modificato e/o prorogato il contratto nella percentuale del tredici per cento. Non potrà, quindi, in ogni caso rappresentare costo aggiuntivo per il cliente-assicurato e verrà percepita dal broker sotto forma di ritenuta, nella percentuale su indicata, sul premio imponibile di assicurazione ed all’atto del pagamento del medesimo
Art.18 – Tracciabilità dei flussi
L’assicuratore … assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo.
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art.2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione,studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orarrio
Art.3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante ila validità della polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art.4 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali
Art.5 Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge
Art.6 – Esclusioni
A. L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni
a) Da furto
b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all’art. 7 punto 20);
d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 7 punto 42);
e) Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all’art. 7 punto 15;
f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all’Art. 7 comma 7 e 20 che seguono.
B. L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:
g) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d’artificio ad
eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali
h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..
i) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto.
j) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici
k) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
l) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte..
m) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM)
n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose
o) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale
p) derivanti dalla malapratica medica
q) derivanti da abusi e molestie sessuali
Art.7 – Rischi compresi
La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1. ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevise, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture
b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico
Tutti i suddetti enti possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. compreso l’esercizio dell’attività svolta negli stessi dall’Ente Contraente ed escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente
d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul terriotorio di competenza dell’Assicurato.
3. proprietà ed esercizio di acquedotti per l’erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l’esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi
4. per l’esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici,
corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi semprechè in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi
5. da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
6. per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato.
7. per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto.
8. per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
9. dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
10. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa,politica, religiosa, assistenziale in genere,
scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, corsi carnevaleschi, attività dopolavoristiche compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio- formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all’aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni.
11. per danni:
• subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
• causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
12. per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
13. per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
00.xx relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi
conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
15.da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa e d accidentale di impianti, serbatoi e condutture
dell'Assicurato.
16.per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività
17.per danni da cedimento o franamento del terreno, purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti
18.per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
19.dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti
20. per danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
21. Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
22. per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell’Assicurato, componenti la “commissione comunale per la vigilanza sui locali in cui si svolgono pubblici spettacoli”, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità inerente l’attività professionale;
23. per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l’uso di armi e cani compreso l rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
24. dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L’Assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l’assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compesi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori
25. dall’esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l’utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli;
26. per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
27. per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché
macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
28. Premesso che:
il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione.
29. per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio.
30. da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune
nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell’ambito dell’attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all’ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall’assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l’assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell’Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall’articolo 583 C.P. . Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l’assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
31. in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi
32. in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico.
33. a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6 Esclusioni lettera g) l’Assicurazione comprende i danni derivanti dall’organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l’esclusione dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
34. in relazione all’impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell’assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali
35. da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo.
36. dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale
37. danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 6 lettera a) che precede
38. dall’esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc.) compreso il rischio della committenza
39. da uso e conduzione di ogni bene mobile , impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell’ Ente Assicurato
40. dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate
41. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
42. per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l’acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate
durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;
43. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato
44. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell’Ente
45. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni
Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato , designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per desistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art.9 - Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis
Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis” la garanzia comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
Art.10 - Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003
L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Art.11 - Responsabilità personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modificazioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 2.500.000,00= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00= per ogni persona lesa e | |
€ 2.500.000,00= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 2.500.000,00= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 1.500.000,00= per persona lesa. |
Art.2 – Franchigia
GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ SENZA LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sotto della franchigia di polizza, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed inoltrerà ogni tre mesi alla Contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l’attività negoziale intrapresa, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti con indicazione dei seguenti dati:
• numero del sinistro
• data di denuncia del sinistro
• proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato
Ricevuto il suddetto rendiconto, la Contraente provvederà al pagamento diretto al terzo danneggiato dell’importo complessivamente definito inerente le franchigie.
In accordo con la Contraente, la Società deciderà per quali sinistri provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico della Contraente stesso.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della franchigia di polizza, la Società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con la Contraente.
La Società è tenuta ad operare nell’interesse della Contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun trimestre/quadrimestre/semestre, la Società provvederà nei confronti della Contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:
• Data del sinistro
• Nominativo della Controparte
• Importo liquidato
• Data del pagamento
• Importo da recuperare
A ricevimento della sopra citata documentazione, la Contraente si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest’ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento riepilogativo di cui sopra.
Art.3 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | ||||
Danno punto 3) | biologico | (Sez.3 | Art.2 | nessuna | ||
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.7 punto 6) | I massimali di polizza | Vedi franchigia frontale | ||||
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.7 punto 7) e Art. 9 | €.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Vedi franchigia frontale | ||||
Danni da incendio (Sez.3 Art.7 punto 13) | €.500.000,00.= per sinistro | Vedi franchigia frontale | ||||
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.7 punto 15) | €.500.000,00.= per sinistro con il massimo per anno di €. 1.000.000,00 | Scoperto 10% €.2.500,00.= per sinistro | minimo | |||
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.7 punto 16) | €.500.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% €.1.000,00.= per sinistro | minimo | |||
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.7 punto 17) | €.500.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% €.1.000,00.= per sinistro | minimo | |||
Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Sez. 3 Art. 7 punto 20) | € 500.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% per sinistro |
Danni da spargimento di acqua (Sez. 3 Art. 7 punto 21) | € 500.000,00= per sinistro anno | e | per | Scoperto 10% minimo €.1.500,00.= per sinistro |
Interruzioni e sospensioni attività (Sez.3 Art.7 punto 26) | di | €.500.000,00.= per sinistro e per anno | Scoperto 10% minimo €.1.500,00.= per sinistro | |
Danni ai veicoli (Sez. 3 Art. 7 punto 19) | € 500.000,00= per sinistro anno | e | per | Vedi franchigia frontale |
Danni da furto (Sez. 3 Art. 7 punto 37) | € 250.000,00= per sinistro anno | e | per | Scoperto 10% minimo € 1.000,00 |
Art.4 – Pagamento del Premio
La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio. Il pagamento del premio e’ previsto in un unica soluzione
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1) Contraente: Comune di Sirolo
2) Durata contrattuale: Anni tre
3) Decorrenza: 31/12/2016
4) Scadenza: 31/12/2019
5) Prima rata sino al: 31/12/2017
6) Sezione assicurata n. 1: Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Massimali Assicurati:
Euro 2.500.000,00 per sinistro Euro 2.500.000,00 per persona
Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) Massimali Assicurati:
Euro 2.500.000,00 per sinistro Euro 1.500.000,00 per persona
Premio imponibile di polizza:
PREMIO ALLA FIRMA
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
€ | € | € | € |
PREMIO ANNUO
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
€ | € | € | € |
Consenso al trattamento dei dati personali:
Le parti, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
ACCETTAZIONE: La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
con provvedimento ISVAP n°. ................. del ......................... pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° ........... del , dichiara di aver esaminato in ogni sua
parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
La Società Il Contraente
Allegato UNO Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx:
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
Ø Art. 1 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Ø Art. 2 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
ØArt. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, Recesso per sinistro ØArt. 16 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, Validità territoriale
L’ASSICURATO/CONTRAENTE