Allegato “A” alla deliberazione n. 17 del 17 Febbraio 2009 REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI, MATERIALI ED IMMATERIALI
A.S.P. CITTA’ DI SIENA
Allegato “A” alla deliberazione n. 17 del 17 Febbraio 2009
REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI, MATERIALI ED IMMATERIALI
Capo I – Disposizioni generali Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell’inventario dei beni immobili, mobili e diritti, materiali ed immateriali.
2. La disciplina recata dal presente regolamento è stabilita ai sensi della Legge Regione Toscana 24 Febbraio 2005 n. 40, Capo II, art. 120 e seguenti per quanto eventualmente compatibile ed applicabile, risulta uniformata alle previsioni dell’art. 5 dello statuto e deriva dalle previsioni dell’art. 10 del regolamento di contabilità dell’Azienda.
Art. 2 – Normativa applicabile
1. La tenuta dell’inventario dei beni immobili e mobili dell’Azienda è inoltre disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle norme del Codice Civile e di altre leggi speciali, dalla normativa regionale, dal regolamento di contabilità e dal presente Regolamento.
Art. 3 – Nozioni Generali
1. L'operazione d’inventario dei beni consente la ricerca, la classificazione, la descrizione e la valutazione dei singoli elementi patrimoniali. Quindi l’inventario è lo strumento rappresentativo, nella forma di documento contabile, in cui tali elementi sono esposti in modo da costituire l’evidenza patrimoniale immobilizzata complessiva coerente con le risultanze del bilancio.
Le operazioni di inventario consistono in una verifica degli elementi attivi e passivi attuabili mediante:
- una verifica quantitativa (svolta con conta fisica per riscontro di quanto inserito contabilmente);
- una valorizzazione degli elementi attivi e passivi riscontrati in coerenza ed accordo con
quanto risultante ai fini del bilancio di esercizio.
La redazione dell’inventario, anche a norma dell’art. 2217 C.C. deve avvenire all’inizio dell’attività e successivamente ogni anno con modalità e termini in seguito precisati dal presente regolamento.
2. L’intera disciplina e gestione dell’inventario, nonché i relativi libri e documenti, si adegua progressivamente alla informatizzazione dei documenti e dei processi, nonché alla gestione integrata sulla base dei principi di conservazione sostitutiva documentale.
Art. 4 – Composizione patrimonio inventariabile
1. I beni di proprietà dell’Azienda si distinguono in:
• Beni Demaniali: vi appartengono i beni di interesse storico, artistico, culturale ecc. e tutti i beni assoggettati, dalle leggi statali o provinciali, al regime demaniale;
• Beni del Patrimonio Indisponibile: vi appartengono tutti i beni destinati agli uffici, settori e servizi, strumentali all’attività dell’Azienda (arredi, utensili, ecc.);
• Beni del Patrimonio Disponibile: vi appartengono a livello residuale, i beni destinati alla vendita o i beni ubicati in immobili in concessione o locazione a terzi.
2. Del patrimonio inventariabile fanno parte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, queste ultime costituite da partecipazioni in enti terzi destinate a perdurare in quanto utili sotto il profilo strategico.
3. Le immobilizzazioni materiali e immateriali si suddividono in immobilizzazioni strumentali e immobilizzazioni patrimoniali.
4. Le immobilizzazioni patrimoniali sono rappresentate dalle immobilizzazioni dell’Azienda che ne costituiscono il patrimonio durevole.
5. Le immobilizzazioni strumentali dell’Azienda sono quelle che risultano accessorie e funzionali al perseguimento diretto o indiretto del fine istituzionale e si dividono in immobilizzazioni a perdere o a perdurare.
6. Le immobilizzazioni a perdurare sono destinate a svolgere la loro funzione, accessoria o funzionale tramite un utilizzo diretto delle stesse da parte dell’Azienda ed il relativo impiego e uso è deciso direttamente dall’Azienda medesima.
7. Le immobilizzazioni a perdere sono quelle date in uso, a vario titolo, o usufrutto a terzi a tempo indeterminato con la finalità di essere utilizzate da tali soggetti.
Art. 5 – Registri inventariali
1. Sono istituiti, anche su supporto informatico, i registri inventariali nei quali sono descritti separatamente tutti i beni immobili e mobili, i diritti, che costituiscono immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, suscettibili di autonoma utilizzazione.
2. L’iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Azienda da quelli in altro modo utilizzati, tenuto conto di quanto previsto nel precedente art. 4.
3. La tenuta dell'inventario tramite supporti informatici dovrà consentire l’elaborazione di situazioni analitiche e sintetiche, a seconda delle finalità e dovranno evidenziare, sulla base della richiesta, alcune o tutte le informazioni che seguono:
- la categoria;
- la classe;
- la descrizione del bene e/o diritto;
- il titolo di possesso;
- i dati identificativi dell’ordine;
- i dati identificativi del documento di consegna;
- i dati identificati del titolo di acquisto o possesso (fattura, contratto, ecc.);
- il conto di riferimento in contabilità generale ed analitica;
- il/i centro/i di responsabilità e costo di afferenza;
- dati identificativi del fornitrice / cedente;
- la data di carico nella gestione inventariale;
- la data di collaudo (per i beni soggetti alla procedura);
- la data di inizio periodo di ammortamento con indicazione della causale quando la data di inizio periodo di ammortamento differisce da data di carico o di collaudo;
- il coefficiente di ammortamento;
- il valore iniziale, ammortizzato e residuo;
- l’ubicazione;
- lo status del bene (ad esempio esistente e funzionante, dimesso, ceduto, dimesso, ecc.);
- i dati del consegnatario / utilizzatore;
- altre informazioni tecnico – logistiche inerenti lo svolgimento di attività di conservazione,
gestione, manutenzione, assicurazione, ecc. estranee alla gestione contabile.
4. L’elaborazione di situazioni sintetiche ed analitiche dovrà comunque contenere, sulla base delle richieste, tutte le informazioni previste dalla scheda tecnica di rilevazione di cui al seguente art. 11.
5. Periodicamente dovranno essere effettuate verifiche relative alla consistenza dei beni mobili, materiali ed immateriali, confrontando i dati risultanti dall'inventario contabile con i beni realmente esistenti presso i singoli Settori e Servizi.
6. I beni oggetto d’iscrizione nel registro inventariale vengono amministrati anche attraverso un sistema organico di scritture detto “registro dei beni ammortizzabili”. Il registro dei beni ammortizzabili può essere distinto ovvero integrato nei registri inventariali di cui ai commi precedenti.
Capo II – Inventario dei beni immobili Art. 6 – Beni immobili oggetto del regolamento
1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni immobili:
a. fabbricati;
b. terreni.
2. Sono assimilati ai beni immobili gli impianti e relativi componenti e le opere d’arte facenti parte integrante ed inscindibile degli stessi.
Art. 7 – Beni immobili oggetto di inventariazione
1. Sono oggetto di inventariazione tutti i fabbricati ed i terreni sui quali l’Azienda vanta un diritto reale di godimento (quali ad esempio proprietà, uso, usufrutto, ecc.).
2. L’inventariazione dei beni immobili viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• rilevazione e registrazione dei dati catastali delle singole unità immobiliari (fabbricati e terreni, porzioni o insiemi di fabbricati e terreni, iscritti in catasto con autonoma rendita); per i terreni il riferimento alla rendita catastale deve essere inteso con riferimento la reddito dominicale;
• identificazione, codifica e descrizione dei fabbricati e dei terreni con indicazione del titolo di provenienza, dello stato di conservazione e della destinazione d’uso;
• servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è eventualmente gravato;
• valore determinato in base al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori in adesione all’art. 2426, primo comma, numero 1, C.C.;
• con riferimento ai fabbricati il valore dovrà essere indicato in modo distinto rispetto al valore dell’area ove lo stesso si colloca; ove il valore dell’area non risulti distintamente individuabile in base al titolo di acquisto si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 7, del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 ed ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 18 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 come risultante dalla Legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, nonché disposizioni di recepimento nei principi contabili e nelle eventuali norme speciali regionali e relativi principi contabili;
• l’iscrizione dei fabbricati, per i quali sia impossibile risalire al costo di acquisto avverrà sulla base del valore catastale rivalutato (al c.d. “valore ICI”); tale criterio di allocazione, costituendo una deroga convenzionale al criterio del costo storico persegue unicamente obiettivi di semplificazione non essendo immediatamente rappresentativo del valore di mercato dei detti beni;
• il costo degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ecc. effettuati sui beni che determinino un incremento dei medesimi o della loro vita utile, è considerato e rilevato come incremento del costo di acquisto; agli effetti dell’applicabilità della disposizione in argomento dovrà farsi riferimento al programma degli investimenti annuale ed alle ulteriori direttive impartite dal Direttore , sentito il parere del tecnico competente;
• 3. Ai sensi dell’art. 5 dovrà essere predisposto apposito registro inventariale separato per i beni immobili nella disponibilità dell’Azienda a titolo diverso da quello reale di godimento di cui al primo comma, con le stesse informazioni.
4. Gli impianti fissi ed i relativi componenti che afferiscono a ciascun immobile soggetto a inventariazione sono oggetto esclusivamente di catalogazione a fini tecnico - manutentivi.
5. Per i beni immobili concessi all’Azienda in locazione o comodato vale quanto sopra detto ad esclusione della determinazione ed attribuzione del valore patrimoniale.
6. Ai beni immobili, ai fini delle operazioni di gestione dell’inventario, si applicano ove compatibili anche le previsioni contenute nei successivi artt.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, anche se ivi non espressamente richiamati.
Capo III – Inventario dei beni mobili Art. 8 – Beni mobili oggetto del regolamento
1. Sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento le seguenti tipologie di beni mobili, materiali ed immateriali:
a. impianti;
b. macchinari;
c. attrezzature;
d. mobili e arredi;
e. mobili e macchine ordinarie ufficio;
f. computers e macchine elettroniche;
g. automezzi e macchine operatrici;
h. concessioni e licenze d’uso su software ed altri beni;
i. diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno;
j. altre immobilizzazioni immateriali;
k. libri, riviste e pubblicazioni in dotazione stabile a biblioteche dell’Azienda;
l. opere d’arte non facenti parte integrante di immobili;
m. beni che rivestono interesse storico, culturale e scientifico;
n. partecipazioni durevoli in società ed enti.
2. Agli effetti dell’inventariazione, sono assimilati ai beni mobili eventuali apparecchiature tecniche ancorché connesse in modo stabile ai beni immobili.
3. A seconda delle loro caratteristiche tutti i beni mobili vengono distinti in:
• Inventariabili se di uso durevole e di un certo valore con concorrenza al processo produttivo per più di un esercizio;
• Non Inventariabili se di fragile consistenza ovvero destinati al consumo rapido o comunque entro un esercizio (beni di consumo).
4. L’inventariazione dei beni mobili viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• valore determinato in base al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori in adesione all’art. 2426, primo comma, numero 1, C.C.;
• il costo degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ecc. effettuati sui beni che determinino un incremento dei medesimi o della loro vita utile, è considerato e rilevato come incremento del costo di acquisto; agli effetti dell’applicabilità della disposizione in argomento dovrà farsi riferimento al programma degli investimenti
annuale ed alle ulteriori direttive impartite dal Direttore .
5. Ai beni mobili, ai fini delle operazioni di gestione dell’inventario, si applicano ove compatibili anche le previsioni contenute nei successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, anche se ivi non espressamente richiamati.
Art. 9 – Beni di consumo e contabilità di magazzino
1. Sono considerati beni di consumo e come tali non sono oggetto di inventariazione tutti i beni mobili aventi durata presunta uguale o inferiore a 12 mesi (come riassunto nella Tabella 1).
2. Tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi (data consegna, descrizione, quantità) mediante un apposito registro a carico e scarico gestito direttamente dal consegnatario dei beni. La contabilità di magazzino risulta da apposito giornale ed è tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative e produttive.
3. Il carico risulterà dovuto alla consegna all’Azienda conseguente all’acquisto e risultante dallo specifico documento di trasporto o dovuto alla restituzione dopo il prelievo; lo scarico risulterà dovuto dai prelievi da parte delle singole strutture produttive od utilizzatrici.
4. A titolo esemplificativo, indipendentemente dal valore di cui al comma 1, non devono essere inclusi nell’inventario in quanto convenzionalmente da considerare beni non durevoli:
a. i libri e le pubblicazioni acquistate per essere distribuite al personale dipendente quali strumenti di lavoro;
b. il mouse che è considerato accessorio del personal computer;
c. gli impianti elettrici quando fanno parte dell’edificio di cui costituiscono accessorio;
x. xxxxxxx e xxxxxxx per rifiuti, cariche di scorta per estintori;
e. oggetti di cancelleria od ornamentali da tavolo quali ad esempio forbici, levapunti, cucitrice, perforatrice, oggetti vetro terracotta, porcellana, ecc.;
f. tendine per piccole finestre.
Art. 10 – Beni mobili oggetto di inventariazione
1. Sono oggetto di inventariazione (come riassunto nella Tabella 1):
• i beni aventi costo di acquisto o di produzione con valore non inferiore ad Euro 30,00 e durata presunta superiore a 12 mesi (un esercizio), ed un coefficiente di ammortamento non superiore al 15%;
• i beni aventi costo di acquisto o di produzione con valore non inferiore ad Euro 40,00 e durata presunta
superiore a 12 mesi (un esercizio), ed un coefficiente di ammortamento non inferiore al 15%;
• i beni aventi valore di stima, in assenza di costo di acquisto, non inferiore ad Euro 100,00= e durata presunta superiore a 12 mesi (un esercizio);
• i beni aventi valore simbolico, in assenza di costo di acquisto o di stima, non inferiore ad euro 100,00= e durata presunta superiore a 12 mesi (un esercizio).
2. Tutti i restanti beni sono considerati e gestiti come beni di consumo secondo quanto indicato all’art. 9.
Art. 11 – Scheda tecnica di rilevazione
1. La prima operazione per la realizzazione dell’inventario è la ricognizione con la quale si accerta, attraverso l’indagine materiale, l’esame di scritture e documenti contabili e non, l’esistenza dei vari elementi di patrimonio.
2. In fase di ricognizione a ciascun bene viene attribuito ed applicato, in modo permanente, un numero di classificazione/ordine progressivo e con lo stesso numero il bene sarà inserito in inventario.
3. Il numero apposto sul bene per l’identificazione seguirà lo stesso in ogni eventuale spostamento di dislocazione e non potrà essere modificato e/o sostituito.
4. I beni mobili oggetto di inventariazione sono rilevati e descritti attraverso una scheda tecnica, anche informatizzata, nella quale si registrano necessariamente i seguenti dati:
Dati identificativi
• numero di inventario e data di carico;
• classificazione e codifica;
• descrizione (sedia, armadio, scrivania, ecc.) ed elementi costitutivi (piani, ante, cassetti, materiale, ecc.).
Titolo dell’inventariazione
• causale di acquisizione (acquisto a titolo oneroso o gratuito, altro);
• fornitore;
• xxxxxxx xxxxxxxx / atto / provvedimento di acquisizione;
• numero e data ordine;
• numero e data documento di consegna;
• numero e data fattura.
Scadenza titolo di possesso
• causale di eliminazione.
Valorizzazione e relazioni con il processo produttivo.
• attribuzione produttiva ed ubicazione del bene (Edificio, Stanza, Unità Funzionale, Settore, Servizio);
• costo (valore di acquisto, di produzione o valore attribuito);
• stato di conservazione e/o data di fuori uso;
• periodo di ammortamento;
• valore residuo.
Relazioni con la struttura organizzativa
• data di collaudo;
• data di scadenza della garanzia.
Ed eventualmente:
Caratteristiche tecniche
• produttore del bene;
• modello del bene;
• numero di serie, matricola o telaio;
• eventuali accessori;
marchio di qualità e/o marcatura CE
Art. 12 – Classificazione e identificazione dei beni
1. I beni mobili che costituiscono il patrimonio dell’Azienda vengono classificati allo scopo di agevolarne la gestione in un sistema organizzativo che prevede l’attribuzione di competenze funzionali e professionali a strutture diverse.
2. La classificazione dei beni si articola in tre livelli:
a. gruppo;
b. categoria;
c. classe.
3. In particolare i beni vengono suddivisi in gruppi secondo un criterio di omogeneità legato alla tipologia di bene, con particolare riferimento alle competenze professionali necessarie per la gestione e la manutenzione dello stesso e, di conseguenza, legato all’univocità dell’individuazione della struttura organizzativa professionale competente per la gestione tecnica del bene (ad esempio apparecchiature informatiche, impianti tecnologici, ecc.).
4. I beni vengono suddivisi in classi secondo un criterio di omogeneità di funzione svolta .
5. La suddivisione dei beni appartenenti ad un gruppo in categorie costituite da beni appartenenti a diverse classi, avviene sulla base di criteri di omogeneità funzionali alla gestione del gruppo di beni interessato,.
6. I gruppi, le categorie e le classi sono individuate nella Tabella 2.
9. Il numero di inventario che identifica ciascun bene viene riportato sullo stesso tramite applicazione di un’apposita etichetta stampata in maniera indelebile, relativamente ai beni immobili (disponibili o indisponibili) ed ai beni immateriali vale il codice ID attribuito direttamente dalla procedura informatica.
Art. 13 – Accessori
1. Sono da considerare “accessori” quei componenti non dotati di vita autonoma e/o di autonomo sfruttamento produttivo, inteso come utilizzazione indipendente rispetto ad altri beni. Essi vengono rilevati insieme al bene principale ed identificati, in maniera univoca, con riferimento al numero di inventario di
quest’ultimo. Qualora un accessorio venga utilizzato per più beni, deve essere associato al bene principale acquisito per primo e comunque ad un unico bene.
2. La rilevazione deve essere in ogni caso eseguita per singolo bene, senza artificiose suddivisioni.
Art. 14 – Chiusura dei registri inventariali e rilevazione valore dei beni patrimoniali
1. L’inventario dei beni di cui ai precedenti articoli, redatto anche per Settore o Servizio, espone il valore dei medesimi al 31 dicembre di ogni anno ed è attestato dal Responsabile dell’Ufficio competente per Settore.
2. La responsabilità dell’inventario e della sua conservazione è di competenza dell’Ufficio Economato dell’Azienda, salvo gli obblighi di conservazione fisica dei beni e gli altri obblighi che fanno capo alle strutture ed ai consegnatari.
3. Ai fini della contabilità del patrimonio dei beni immobili e mobili il valore residuo del bene alla data di redazione dell'inventario è determinato sulla base del costo di acquisto o di stima al netto delle quote di ammortamento imputate negli esercizi precedenti.
4. Dopo la fine di ciascun esercizio, terminate le registrazioni di movimenti in entrata e in uscita dei cespiti relative all'anno concluso e le operazioni propedeutiche alla stesura del bilancio di esercizio, l’Ufficio Economato dovrà procedere alla determinazione della situazione inventariale finale ed alla stampa e/o produzione elettronica del tabulato riepilogativo (Registro dei beni ammortizzabili).
5. Il Registro dei beni ammortizzabili previsto all’art. 5 del presente regolamento deve contenere il prospetto sintetico dei beni suddivisi per categoria e classe e per ciascuna categoria e classe:
- il costo/valore storico complessivo;
- il valore complessivo della movimentazione in entrata ed in uscita dell’anno in corso;
- il valore complessivo delle cessioni;
- il valore complessivo del fondo di ammortamento;
- il valore complessivo del residuo da ammortizzare.
Capo IV – Consegnatari
Art. 15 – Consegnatario responsabile
1. I beni oggetto di inventariazione ed i beni comunque utilizzati dall’Azienda nei casi previsti ai seguenti artt. 27 e 28 che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di proprietà dell’Azienda stessa, sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposita sottoscrizione della scheda di rilevazione del bene, che assume valore di buono di consegna.
2. I consegnatari, divengono a tutti gli effetti titolari della funzione e responsabili dei beni per un periodo di cinque anni, rinnovabile, salvo la cessazione anticipata per revoca o altre cause.
3. L’incarico è conferito al personale dipendente di ruolo, anche in posizione di comando e/o distacco e/o assegnazione funzionale.
4. Il consegnatario che, per trasferimento, per collocamento a riposo o per qualsiasi altro motivo, cessi dalle sue funzioni, deve dare consegna al suo successore di tutti i beni mobili in carico al Settore. Tale consegna deve essere effettuata sulla base dell'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi.
5. Le operazioni relative al passaggio di consegna dovranno risultare da apposito verbale nel quale dovrà essere dato atto, da parte dei consegnatari interessati, anche dell'avvenuta ricognizione dei beni. Il verbale, è conservato presso l’ Ufficio Economato. Le operazioni di cui sopra dovranno avvenire con la massima sollecitudine e concludersi entro sessanta giorni dalla data di riferimento.
6La responsabilità del consegnatario uscente cessa solo con la consegna dei beni.
Art. 16 – Compiti del consegnatario
1. È compito del consegnatario, dei beni immobili:
• segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni;
• informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni.
2. È compito del consegnatario, dei beni mobili:
• prendere in carico i beni che gli vengono assegnati, sia quelli di prima dotazione, sia quelli consegnati in tempi successivi, tramite apposito verbale di presa in carico;
• provvedere all’apposizione materiale a mezzo etichette del numero d’inventario sui nuovi beni acquisiti dall’Azienda e destinati al Settore e/o Servizio dopo che sono state espletate, a cura della struttura organizzativa preposta, tutte le operazioni di carico inventariale;
• provvedere alla verifica dello stato di consegna dei beni di nuova acquisizione;
• provvedere con diligenza alla detenzione, custodia, conservazione e distribuzione dei beni inventariati;
• trasmettere alle strutture competenti tutte le richieste inerenti beni mobili, attrezzature, apparecchiature;
• effettuare ricognizioni sullo stato d'uso dei beni assegnati, con periodicità almeno annuale;
• proporre ed adottare ogni provvedimento necessario alla buona conservazione ed al migliore uso dei beni ricevuti in consegna;
• segnalare immediatamente ogni necessità di manutenzione, interventi tecnici, restauri e simili alle strutture organizzative deputate alle gestione e manutenzione dei diversi beni;
• segnalare immediatamente alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario la
perdita, il furto o comunque la sparizione dei beni mobili assegnati e la loro accidentale rottura o distruzione;
• proporre l'eventuale "fuori uso" e conseguente "scarico" inventariale dei beni ricevuti in consegna allorquando i beni siano divenuti inutili o inservibili oppure abbiano perduto la loro efficienza funzionale ed il ripristino o la reversibilità non siano più possibili o convenienti;
• procedere, ove opportuno, al trasferimento di beni inventariati all'interno della propria Unità Funzionale, Settore o Servizio dando doverosa comunicazione alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario, per quanto di competenza di quest'ultima;
• comunicare alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario i trasferimenti definitivi di beni tra uffici di uno stesso servizio, ma assegnati a centri di costo diversi;
La struttura organizzativa, richiamata in particolare nel Capo IV e più in generale nel presente regolamento, ove non diversamente stabilito viene intesa essere l’Ufficio Economato.
Art. 17 – Responsabilità del consegnatario
1. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbia ottenuto formale atto di scarico dalla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario.
2. Il consegnatario non è direttamente e personalmente responsabile in caso di uso non appropriato e/o di colpevole deterioramento dei beni dati in uso ad altri singoli dipendenti, per ragioni di servizio, salvo nei casi di omissione di vigilanza o di esercizio del proprio ufficio.
3. E’ preposto a vigilare sia in merito alla buona conservazione dei beni assegnati, sia sul regolare uso degli stessi, rispondendo per omessa vigilanza,
4. E’ soggetto alla vigilanza, verifiche ed accertamenti da parte della struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario.
5. Al consegnatario, infine, farà carico ogni e qualsiasi tipo di responsabilità (disciplinare, patrimoniale ed anche penale, a seconda della gravità del caso), per comportamenti difformi dalle disposizioni dettate con il presente regolamento e di quelle successive che verranno impartite dagli organi competenti.
Art. 18 – Comunicazioni per trasferimento
1. Il cambiamento di assegnazione di un bene mobile già inventariato, che comporti una variazione di uno dei seguenti parametri:
• ubicazione del bene;
• centro di costo;
• consegnatario;
dovrà essere comunicato, anche attraverso procedure elettroniche, alla struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario, da parte del consegnatario.
2. Il trasferimento si configura quando avvengano variazioni definitive di almeno uno dei parametri indicati al precedente comma.
3. Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per spostamenti o deperimenti devono risultare dalle suddette schede, così come le indicazioni delle date delle verifiche e degli accertamenti eventualmente svolti.
Art. 19 – Controlli sulla gestione dei consegnatari,
1. Sulle gestioni affidate ai consegnatari debbono effettuarsi controlli e verifiche da parte dell’Ufficio Economato nei seguenti casi:
- in caso di cambiamento del consegnatario;
- in qualunque momento si ritenga necessario.
2. Alle verifiche ed ai controlli debbono sempre assistere i consegnatari.
3. I verbali che si redigono a conclusione delle verifiche e dei controlli debbono porre in evidenza, ove del caso, indicazioni o proposte per possibili miglioramenti dell'andamento delle gestioni verificate e controllate.
Capo V – Valutazione, ammortamenti, cancellazione dei beni
Art. 20 – Valutazione dei beni
1. I beni vengono rilevati al valore iniziale, costituito dal prezzo di acquisto comprensivo di IVA per i beni relativi alla sfera istituzionale dell’attività ed al netto dell’IVA per i beni relativi alla sfera non istituzionale, nonché delle eventuali spese di imballo, trasporto e installazione.
2. Per i beni di utilità promiscua, cioè relativi indistintamente sia alla sfera istituzionale, sia alla sfera commerciale dell’attività, il valore di carico è costituito dal prezzo di acquisto comprensivo di IVA per la parte afferente la sfera istituzionale ed al netto dell’IVA per la parte afferente la sfera non istituzionale, sulla base della determinazione fatta dall’Azienda in considerazione delle modalità di riparto previste dall’applicazione delle norme fiscali in materia. Costituisce incremento del valore di acquisto e quindi di carico anche l’eventuale IVA indetraibile pagata per l’acquisto in ragione dei limiti imposti dalla norme fiscali tempo per tempo vigenti.
3. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su beni di terzi o il costo di acquisto degli accessori acquisiti ad integrazione degli stessi, che determinino una utilità pluriennale, sono considerati e rilevati come autonomi beni immateriali da sottoporre a procedura di ammortamento.
4. Ai beni acquisiti per fine locazione è attribuito il corrispondente valore residuo determinato in funzione
del costo di acquisto, al netto di eventuali oneri finanziari.
5. Ai beni acquisiti per fine contratto di leasing, coerentemente al metodo patrimoniale di rilevazione contabile individuato dai principi contabili del CNDCeR è attribuito il corrispondente valore residuo determinato in funzione del costo di acquisto, al netto di eventuali oneri finanziari.
6. Ai beni acquisiti a titolo gratuito è attribuito il valore oggettivo presunto di mercato del bene al momento dell'acquisizione.
7L’incremento di valore dei beni rispetto al costo di acquisto in riferimento a rivalutazioni potrà avvenire solo in presenza di leggi speciali.
Art. 21 – Ammortamenti
1. Ai fini della contabilità economica il calcolo degli ammortamenti è effettuato in quote annue costanti secondo i coefficienti di ammortamento percentuale indicati in Tabella 3 per le diverse categorie omogenee di beni.
2. I beni acquisiti a titolo gratuito sono soggetti alle procedure di ammortamento sulla base dei principi contabili del CNDCeR.
3. Per i beni acquisiti con contributi in conto capitale e/o conto impianti e/o assegnati a titolo definitivo e/o in uso perpetuo, dovrà essere effettuato l’abbinamento dei contributi ricevuti con i beni stessi, al fine di procedere alla sterilizzazione economica degli ammortamenti coerentemente al valore del contributo, in considerazione della loro ricaduta nella determinazione del risultato di esercizio.
3. I beni valutati a stima sono iscritti in inventario alla data della stima e saranno ammortizzati in quote annue costanti a partire da tale data.
4. Per la determinazione del costo di esercizio, le quote annue di ammortamento sono calcolate sulla base del costo di acquisto, della stima o di altro criterio previsto nel presente regolamento, ed attribuite al corrispondente conto di contabilità generale, nonché al centro di costo consegnatario e/o di riferimento, a partire dall'anno di consegna del bene.
5. L’applicazione di coefficienti di ammortamento diversi da quelli indicati al precedente comma 1, anche contemporaneamente, dovuta all’esigenza di determinare valori agli effetti della contabilità analitica e/o più in generale agli effetti del controllo della gestione o ad altre esigenze speciali di rendicontazione non incide nelle risultanze inventariali costituendo informazione accessoria presente negli archivi, ma non incidente nella determinazione della durata della vita utile del bene sotto il profilo economico.
6. La procedura di ammortamento decorre dalla data di entrata in funzione del bene che risulta dalla scheda inventariale di ciascun bene; in conseguenza l’ammortamento coincide con la data di carico, ovvero,
dalla data di esito positivo del collaudo per i beni soggetti alla procedura.
Art. 22 – Cancellazione
1. La cancellazione dall’inventario dei beni avviene a seguito di determina proposta dal Responsabile del servizio di riferimento di concerto con l’Ufficio Economato.
2. La cancellazione è disposta a seguito di dismissione dei beni dovuta a:
A. alienazione mediante il ricorso a :
a. vendita;
b. donazione;
c. permuta;
B. rottamazione.
3. La cancellazione viene altresì disposta qualora l’Azienda perda definitivamente il possesso del bene a seguito di furto o di smarrimento dello stesso.
4. L'eventuale valore residuo del bene di cui è disposta la cancellazione è imputato al centro di costo consegnatario salvo che si tratti di bene immobile.
Art. 23 – Carico e scarico beni
1. Qualsiasi variazione in aumento o diminuzione dei beni deve essere accompagnata dall’emissione, anche in formato elettronico, di un buono di carico/scarico, conservato presso l’Ufficio Economato;
2. In caso di operazione di scarico, occorre una determinazione proposta dal Responsabile del servizio interessato relativamente a:
- dichiarazione di fuori uso per i beni mobili;
- cessione gratuita dei beni fuori uso;
- discarico per i beni ceduti ad altre amministrazioni;
- discarico nei casi di accertamento di insussistenza (furto, smarrimento, ecc.).
3Nei buoni di carico e scarico gli oggetti devono essere elencati in modo dettagliato ed il valore da riportare sarà quello attribuito originariamente in sede di assunzione di carico o scarico.
Art. 24 - Sopravvenienze di beni e insussistenze per smarrimenti e furti
1. Qualora, in fase di ricognizione di beni o in qualsiasi altro momento, emergessero discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, oltre a produrre adeguati elementi giustificativi, il consegnatario dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
a) ove si tratti di beni non registrati in inventario, dovrà darne comunicazione all’Ufficio Economato dell’Azienda che procederà prontamente alla loro assunzione in carico, annotando ogni utile notizia. Se non si è in possesso dei relativi documenti necessari per l'indicazione delle caratteristiche, queste ultime si potranno desumere da beni simili già inventariati.
b) ove si tratti di mancanza di beni, occorrerà procedere come qui di seguito esposto:
- disporre personali ricerche per rintracciare il bene;
presentare formale denuncia alle autorità di pubblica sicurezza;
- copia della denuncia dovrà essere consegnata al Ufficio Economato;
- inviare l’elenco dei beni smarriti unitamente alle relative denuncie all’Ufficio Economato per l’attivazione dei provvedimenti di autorizzazione al discarico dei beni risultati mancanti e la restituzione al Servizio o Settore di copia della scheda aggiornata.
Art. 25 – Beni fuori uso
1. Possono essere alienati unicamente i beni mobili dichiarati fuori uso o comunque non più conformi al loro efficace impiego, nel libero possesso dell’Azienda.
2. Il fuori uso dei beni mobili divenuti inutili e inservibili è di norma dichiarato quando la loro efficienza funzionale ed il ripristino o la reversibilità non sia possibile o conveniente.
3. Casi in cui il bene può perdere di efficienza funzionale possono essere a titolo esemplificativo:
- beni rotti e non convenientemente riparabili;
- beni che per le dimensioni o la struttura, funzioni, componenti, materiali costruttivi, non trovano collocazione nell’ambito del fabbisogno attuale dell’Azienda;
- beni non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- beni tecnologicamente obsoleti;
- beni idonei ad usi strumentali non più rientranti nelle funzioni svolte dall’Azienda.
4. La procedura del fuori uso prevede una prima fase di proposta che il Consegnatario fa pervenire all’Ufficio Economato
5. La Direzione adotta apposita determinazione con cui si dichiara il fuori uso dei beni e si autorizza l'eventuale cessione gratuita ad Organizzazioni Assistenziali o ad Istituzioni pubbliche. E' parimenti competenza dell’Ufficio di direzione dell’Azienda, l'alienazione dei beni da effettuarsi secondo la normativa vigente.
6. La consegna dei beni all'Ente destinatario viene effettuata solo dopo aver adottato la Determinazione che autorizza l'assegnazione.
7. Detta consegna deve risultare da apposito verbale (sullo schema allegato “A”), da redigersi in tre copie, una delle quali sarà inviata al consegnatario, una all'Ente destinatario e una dovrà essere conservata dall’Ufficio Economato .
8. Nell’ipotesi che l’Ente assegnatario non provveda al ritiro dei mobili e materiali ceduti entro il termine pattuito con l’Azienda, i beni possono essere alienati a terzi.
9. Solo a seguito dell’avvenuta consegna del materiale, l’Ufficio Economato dell’Azienda può effettuare il relativo discarico dall’inventario con l’emissione del relativo buono di scarico.
10. Ove non si verifichi alcuna possibilità di assegnazione, né è possibile procedere all'alienazione, il Settore verrà autorizzato ad avviare il materiale alla pubblica discarica.
11. Il fuori uso per i beni nella disponibilità dell’Azienda a titolo diverso dalla proprietà o dall’uso derivante da altro diritto reale di godimento potrà essere dichiarato in conformità alle regole in precedenza illustrate tenuto conto delle prescrizioni scaturenti dagli atti che stabiliscono il godimento in capo all’Azienda ed in conformità con quanto previsto nel successivo art. 28.
Art. 26 - Permuta
1. Oltre alla vendita e alla cessione ad Organizzazioni Assistenziali ed Istituti Pubblici, è ammessa anche una terza destinazione quale la cessione di beni ai fornitori in conto prezzo di altro bene mobile o immobile che si vuole acquisire.
2. Concordato il valore di stima del bene oggetto di permuta con l'impresa fornitrice e valutata dalla Direzione la convenienza rispetto ad altre soluzioni, viene autorizzata la cessione.
3. Occorre precisare che, in ossequio al principio d’integrità e trasparenza del Bilancio, l'impegno e contabilizzazione del costo per l'acquisto del nuovo oggetto deve avvenire per l'intero, così come l'accertamento dell'entrata e la contabilizzazione della cessione per il valore del bene ceduto, senza alcuna compensazione all’origine.
4. La compensazione avverrà soltanto nel momento di materiale erogazione delle somme ad estinzione delle reciproche obbligazioni.
Capo VI – Disposizioni finali
Art. 27 – Beni in leasing, locazione e comodato
1. Tutti i beni utilizzati dall’Azienda a titolo di leasing finanziario e operativo, locazione e comodato sono inventariati analogamente a quanto previsto per i beni di proprietà dell’Azienda ad eccezione dell’attribuzione del valore e del relativo ammortamento.
2. In caso di acquisizione del bene al termine del periodo di leasing la struttura organizzativa preposta alla tenuta dell’inventario provvede all'annotazione dell’avvenuta acquisizione in proprietà del bene medesimo, osservando per la valorizzazione le prescrizioni del presente regolamento.
3. Nel caso in cui venga disposto il ritiro del bene per termine del contratto o per inidoneità all’utilizzo, ne viene disposta la cancellazione dall’inventario.
Art. 28 – Beni in visione, prova e comodato.
1. Tutti i beni in utilizzo a titolo di visione, prova, comodato e leasing, sono rilevati e annotati in specifici registri di carico e scarico.
2. Per tali beni e per quelli di cui all’articolo precedente non è possibile procedere all’alienazione od alla
dichiarazione di fuori uso senza il consenso del comodante / concedente titolare del diritto di proprietà sul bene.
Art. 29 – Opere d’arte, beni di interesse storico, culturale e scientifico
1. Le opere d'arte, i beni di interesse storico, culturale, artistico e scientifico e loro annessioni e pertinenze, esclusi quelli facenti parte integrante dei beni immobili o essi stessi beni immobili, sono annotati in due appositi registri a carico e scarico separati, nelle due seguenti categorie:
• opere d’arte non facenti parte integrante di immobili;
• beni che rivestono interesse storico, culturale, artistico e scientifico.
2. Detti registri dovranno riportare almeno i seguenti dati:
a. codice
b. categoria
c. classificazione
d. descrizione del bene;
e. consegnatario, sub - consegnatario ;
f. stato di conservazione;
g. verbale di consegna.
Art. 30 – Xxxxx di rinvio
1. Le attività, le competenze e la modulistica connesse con l’applicazione del presente regolamento sono disciplinate da apposita procedura rivolta alle strutture interessate in eventuale aggiunta a quanto già previsto.
TABELLA 1
BENI DI CONSUMO E BENI INVENTARIABILI
Valore del bene | ||||
Uguale o inferiore ad Euro 30,00 /40,00 | Superiore ad Euro 100,00 | Beni Valore Stimato Euro 100,00 | ||
Durata presunta del bene | Uguale o inferiore a 12 mesi (esercizio) | Bene di consumo | Bene di consumo | Bene di consumo |
Superiore a 12 mesi (esercizio) | Bene di consumo | Bene inventariabile | Bene inventariabile | |
Nota:
la presente classificazione ed i limiti in essa previsti non operano con riferimento ai diritti relativi scaturenti dalle partecipazioni possedute in società ed enti terzi.
La presente classificazione deve essere correlata, sulla base di quanto previsto dall’art. 10, ai coefficienti di ammortamento di cui alla successiva tabella 3.
TABELLA 2
CLASSIFICAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI BENI E DIRITTI
Gruppo | Categoria |
Apparecchiature informatiche | Hardware rsa Hardware farmacie Hardware cucina centralizzata |
Procedure informatiche | Software di gestione amministrativa rsa Software di gestione amministrativa farmacie Software di gestione amministrativa cucina centralizzata |
Arredi | Arredi ad uso non sanitario rsa Arredi ad uso non sanitario farmacie |
Automezzi | Automezzi rsa Automezzi cucina centralizzata |
Impianti e macchinari | Impianti e macchinari tecnici rsa Impianti e macchinari tecnici farmacie Impianti e macchinari tecnici cucina centralizzata |
Attrezzature sanitarie e scientifiche | Attrezzature sanitarie e scientifiche rsa Attrezzature sanitarie e scientifiche farmacie |
Immobili | Fabbricati |
Terreni |
TABELLA 3 COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO
Categoria | Anni | Percentuale annua |
Fabbricati Disponibili | 10 | 10% |
Fabbricati Indisponibili | 33 | 3% |
Terreni agricoli | == | == |
Terreni non agricoli | == | == |
Aree di riferimento dei fabbricati o edificabili | == | == |
Macchinari, Attrezzature e Impianti | 8 | 12% |
Impianti e attrezzature sanitarie | 5 | 20% |
Attrezzature e sistemi informatici | 4 | 2% |
Automezzi e motomezzi | 4 | 25% |
Mobili ed arredi | 10 | 10% |
Altri beni | 5 | 20% |
Costi Impianto ed Ampliamento | 5 | 20% |
Costi Ricerca Sviluppo e Pubblicità | 5 | 20% |
Xxxxxxxx e Diritti Utilizzazione Opere dell’Ingegno | 3 | 33% |
Software | 3 | 33% |
Costi Manutenzioni Pluriennali su beni di terzi | 10 | 10% |
Altre Immobilizzazioni Immateriali | 10 | 10% |
Libri, pubblicazioni ed opere editoriali durevolmente destinate alle biblioteche | 1 | 100% |
Opere d’arte e beni d’interesse storico ed artistico distinti dagli immobili | == | == |
Allegato A
VERBALE DI CONSEGNA DI BENI FUORI USO
L’anno ………………………………, il giorno …………………… del mese ……………………………...
negli uffici di ………………..……… il sottoscritto…………………. in qualità di consegnatario dei beni mobili del Settore …………..…………………. ed in esecuzione della Determinazione n. del
…………… procede alla consegna dei beni dichiarati fuori uso di cui all’elenco allegato alla
……………………………… (Istituzione, Associazione, Ente) che per il ritiro ha espressamente delegato il Sig. ……………………
Il presente verbale è redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti.
Il Consegnatario del L’ente destinatario (o suo delegato)
…………………………………….. ……………………………………..