Contratto di assicurazione abitazione Spazio casa furto e protezione legale n. 01247130
Contratto di assicurazione abitazione Spazio casa furto e protezione legale n. 01247130
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 03/2012 Copertina
NOTA INFORMATIVA
POLIZZA CONVENZIONE SPAZIO CASA FURTO E PROTEZIONE LEGALE n. 01247130
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il presente contratto è in coassicurazione tra le Imprese Genertel S.p.A. e Global Assistance S.p.A.
1. Informazioni generali
Genertel S.p.A.
• Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Assicurazioni Generali S.p.A.
• Assicurazioni Generali S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Generali
• sede legale: Trieste (Italia) – Xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxx
• sede secondaria: Direzione per l’Italia, Mogliano Veneto (TV) – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – Xxxxxx
• recapito telefonico: x00 000 0000 000
• sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx
• Assicurazioni Generali S.p.A. è iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Si rinvia al sito internet delle Imprese per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Genertel S.p.A.
L’Ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 99.817.368, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 47.040.100.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Assicurazioni Generali S.p.A.
Il patrimonio netto ammonta a 13.258,384 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale ammonta a 1.556,873 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 11.701,511 milioni di euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 886,6% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet delle Imprese per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’art. 2 “Proroga del contratto e periodo di assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi “Furto e rischi complementari” e “Protezione legale”.
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti agli Effetti Domestici posti nell’abitazione principale causati dagli eventi di cui all’art. 8 “Rischio assicurato” e all’art.23 “Spese legali e peritali relative alla vita privata”.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate agli artt. 12 “Esclusioni” e all’art. 25 “Esclusioni”.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie (vd. art. 24 – “Controversie assicurate” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio), scoperti (vd. art. 8 “Rischio assicurato”, art. 9 “Condizioni aggiuntive sempre operanti” e art. 11 “Condizioni di assicurabilità” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio) e massimali (art. 22 “Limite massimo di indennizzo”).
ESEMPIO DI SCOPERTO:
Massimale assicurato € 15.000 Ammontare del danno stimato: € 10.000 Scoperto 30%: € 3.000
Danno indennizzabile: € 7.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA:
Es.1) Massimale assicurato € 5.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 1.000
Danno indennizzabile: € 850 (dedotta la franchigia) Es.2) Massimale assicurato € 5.000
Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 100 Danno indennizzabile: € 0
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato per il Fabbricato € 15.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno € 20.000
Danno indennizzabile nei limiti del massimale per il Fabbricato € 14.850 (dedotta la franchigia) Parte di danno a carico dell’Assicurato € 5.000
Franchigia a carico dell’Assicurato € 150
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso (ad es. da Abitazione civile ad esercizio commerciale)..
6. Premi
La periodicità di pagamento dei premi è annuale.
I premi devono essere pagati all’Impresa per il tramite della Banca, mediante addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall’Assicurato presso la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
Si rinvia all’art. 1 “Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: l’Impresa può applicare sconti di Premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Rivalse
Il contratto in oggetto non prevede specifiche clausole di rivalsa.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: è prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro. Si rinvia all’art. 5 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del Codice Civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
La struttura liquidativa per la gestione dei sinistri è GBS – Generali Business Solutions S.p.A. raggiungibile via fax al nr.000.00.00.00 o via telefono al nr. 000.00.00.00.
Si rinvia a:
Art. 13 “Obblighi in caso di sinistro”
Art. 14 “Esagerazione dolosa del danno”
Art. 15 “Procedura per la valutazione del danno” Art. 16 “Mandato dei periti”
Art. 18 “Determinazione dell’ammontare del danno” Art. 21 “Pagamento dell’indennizzo”
Art. 22 “Limite massimo di indennizzo”
Art. 23 “Spese legali e peritali relative alla vita privata” Art. 29 “Obblighi in caso di sinistro”
Art. 30 “Gestione della vertenza di danno - Libera scelta del legale o del perito” Art. 31 “Erogazione delle prestazioni”
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx,
00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Arbitrato
E’ previsto l’arbitrato. Si rinvia agli artt. 15 e 30 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Abitazione: i locali, situati nell’ubicazione dichiarata in polizza, adibiti a dimora dell’Assicurato e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.
Abitazione principale: L’abitazione anagrafica in cui dimora l’Assicurato per la maggior parte dell’anno.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Contraente: Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. Effetti domestici Il contenuto dell’abitazione costituito da:
- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d’oro e di platino, pietre preziose, coralli, perle naturali, ecc);
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- attrezzatura, arredamento, e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l’abitazione;
- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
nonchè se i locali sono in affitto:
- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento; quando questi sono aggiunti dall’Assicurato.
Sono compresi i Documenti e i Valori, ma esclusi i veicoli soggetti a immatricolazione, l’eventuale attrezzatura oggetto di “contratto di leasing”.
Fabbricato: l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) sita nell’ubicazione indicata in polizza, compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonchè le sue pertinenze (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private). Nel caso di singoli appartamenti sono comprese anche le relative quote di proprietà comune. E’ escluso quanto indicato alla voce “Effetti domestici”.
Franchigia: Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo spettante, tale importo va in deduzione dell’ammontare dell’indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto: Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
Impresa: “Genertel S.p.A.” (Gruppo Generali).
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro: è quel fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale.
* * *
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Condizioni Generali di Assicurazione
POLIZZA CONVENZIONE
SPAZIO CASA FURTO E PROTEZIONE LEGALE n. 01247130
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Definizioni
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Contraente: Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.;
Fabbricato:L’intera costruzione edile (escluso il valore
dell’area) sita nell’ubicazione indicata in polizza, compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonchè le sue pertinenze (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private). Nel caso di singoli appartamenti sono comprese anche le relative quote di proprietà comune. E’ escluso quanto indicato alla voce “Effetti domestici”.
Franchigia: Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione dell’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/risarcimento:La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Premio:La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scheda di adesione:Il documento che prova l’assicurazione nei confronti dell’Assicurato.
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Societa’: Genertel S.p.A.
Art. 1 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società, per il tramite della Banca, mediante addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall’Assicurato presso la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ora 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C.
Art. 2 – Proroga del contratto e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima
della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 4 – Comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata alla Società alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultata da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha effetto dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 6 – Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 7 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI
Definizioni specifiche
Abitazione I locali, situati nell’ubicazione dichiarata in polizza, adibiti a dimora dell’Assicurato e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.
Abitazione principale L’abitazione anagrafica in cui dimora
l’Assicurato per la maggior parte dell’anno.
Abitazione secondaria La dimora saltuaria dell’Assicurato
Armadi forti Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o
due battenti, avente le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche per un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg.
Cassaforti Mobili avente le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche per un solo lato per le casseforti murate;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Disabitazione Assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Documenti Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
Effetti domestici Il contenuto dell’abitazione costituito da:
- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d’oro e di platino, pietre preziose, coralli, perle naturali, ecc);
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- attrezzatura, arredamento, e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l’abitazione;
- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
nonchè se i locali sono in affitto:
- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento quando questi sono aggiunti dall’Assicurato.
Sono compresi i Documenti e i Valori, ma esclusi i veicoli soggetti a immatricolazione, l’eventuale attrezzatura oggetto di “contratto di leasing”.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità.
Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Fissi ed infissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
Rapina Sottrazione di cosa mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxx Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per
eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Xxxxxx Xxxxxx, carte valori e titoli di credito in genere. Vetri o cristalli antisfondamento Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Art. 8 – Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti agli Effetti Domestici posti nell’abitazione principale causati dagli eventi che seguono:
Furto commesso con introduzione nei locali contenenti gli Effetti Domestici assicurati:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- con uso fraudolento di chiavi;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Rapina nell’abitazione assicurata anche se iniziata dall’esterno.
Collaboratori familiari. Sono indennizzabili i danni da furto commessi dai collaboratori familiari anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione assicurata, in servizio anche non continuativo. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per gli effetti domestici e con il limite di € 500 per Valori, Gioielli e Preziosi.
L’assicurazione si estende ai danni materiali e diretti causati agli effetti domestici assicurati anche dagli eventi che seguono:
Fuori dall’abitazione
Rapina e scippo fuori dall’abitazione, avvenuti entro i confini dell’Unione Europea, commessi sull’Assicurato e/o sui componenti il suo nucleo familiare, con l’esclusione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni. Sono comunque esclusi i danni alle cose assicurate portate con sè che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o altrui. Per questa garanzia la Società indennizzerà, per annualità assicurativa e complessivamente per l’assicurato e il suo nucleo familiare, sino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata senza tener conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma con un
massimo di € 1.000,00 per denaro e con l’applicazione dello scoperto del 10%.
Maggiori spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
In caso di sinistro indennizzabile in base alla polizza, la Società rimborsa, nei limiti della somma assicurata per gli effetti domestici, anche i seguenti danni:
Perdite subite da uso fraudolento di carte di credito che siano state sottratte al titolare assicurato od ai componenti il suo nucleo familiare. E’ escluso dalla garanzia il prelievo automatico e funzioni POS. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di € 500,00.
Danneggiamenti ed atti di vandalismo subiti dagli effetti domestici assicurati, anche nel solo tentativo di provocare gli eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
Spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature dell’abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare.
Per l’operatività di tale garanzia è necessario presentare denuncia di sottrazione all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di
€ 250,00.
Art. 9 – Condizioni aggiuntive sempre operanti
Assenza diurna
A parziale deroga di quanto risulta al successivo Art. 12 g), limitatamente al periodo compreso tra le 8 e le 20, la garanzia è operante anche quando, per temporanee assenze, le finestre e le porte-finestre rimangono protette da infissi in vetro, purchè non apribili dall’esterno senza rottura del vetro o dell’infisso o senza manomissione del congegno di bloccaggio. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato al netto di uno scoperto del 15%.
Beni difesi da mezzi di custodia
Le percentuali di indennizzo ed i relativi limiti massimi di risarcimento previsti al successivo Art. 16, si intendono raddoppiati
se gli effetti domestici assicurati sono custoditi in cassaforte o armadio forte, purchè tali mezzi di custodia vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili.
Fissi ed infissi
Sono compresi i danni a fissi ed infissi in conseguenza di furto dei medesimi e rottura, scasso, sfondamento avvenuti in occasione di furto o rapina od anche nel tentativo di commetterli. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato al netto di uno scoperto del 15%.
Art. 10 - Limiti di indennizzo
Xxxxx restando gli eventuali limiti di indennizzo inferiori o superiori previsti dalle norme concernenti la presente Sezione, relativamente agli effetti domestici vengono stabiliti i seguenti limiti di indennizzo:
- 40% della somma assicurata per Documenti, Gioielli e Preziosi, nonché raccolte e collezioni;
- 50% della somma assicurata per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- 10% della somma assicurata per singolo oggetto relativamente ad effetti domestici contenuti nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l’abitazione. La garanzia nelle suddette dipendenze è limitata a
mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche per il giardinaggio, cicli e ciclomotori.
Art. 11 – Condizioni di assicurabilità
I mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell’abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.
Nel caso le aperture dell’abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l’abitazione medesima rimanga incustodita, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo cristallo o vetro non antisfondamento è risarcibile al netto di uno scoperto del 25%.
Gli effetti domestici assicurati posti nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti all’abitazione sono risarcibili se le dipendenze stesse sono costruite interamente in muratura e/o legno e/o metallo e ci siano evidenti segni di rottura, scasso o sfondamento.
Art. 12 – Esclusioni
Ferme le esclusioni specifiche di cui agli articoli precedenti, sono inoltre esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, uragani, trombe d’aria frane od altri sconvolgimenti della natura;
c) verificatisi in occasione di confische e requisizioni; d) verificatisi in conseguenza di esplosione o
emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, esplosione o scoppio;
f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
g) da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali disabitati :
- dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a preziosi e valori, denaro, raccolte e collezioni;
- dalle ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate.
h) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- dall’Assicurato:
- dalle persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti gli effetti domestici assicurati o locali con questi comunicanti;
- dagli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
CONDIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
b) per i danni di cui alla sezione Furto e rischi complementari, deve farne denuncia alla Società o alla Filiale a cui è appoggiata la polizza e all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il
fatto e indicando l’importo approssimativo del danno;
c) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo la rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato deve altresì:d) conservare le tracce ed i residui del sinistro senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati o sottratti, con l’indicazione del loro valore;
e) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
La struttura liquidativa per la gestione dei sinistri è GBS
– Generali Business Solutions SpA, raggiungibile via fax al nr.000.00.00.00 o via telefono al nr. 000.00.00.00. Art. 14 – Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 15 – Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 16 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) reperire informazioni su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose
medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’Art. 18;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 17 – Forma dell’assicurazione. Deroga alla regola proporzionale
L’assicurazione è prestata nella forma “Primo rischio assoluto”. Pertanto, in caso di sinistro, l’assicurazione prevede l’integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è quindi applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
Art. 18 – Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che relativamente a:
1) raccolte e collezioni, la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
2) documenti, la Società risarcirà solo le spese di rifacimento;
3) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
per la determinazione dell’ammontare del danno si procede nella maniera seguente:
il danno è dato dal costo di rimpiazzo che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro al netto di:
- un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, allo stato di conservazione ed alla obsolescenza;
- quanto eventualmente ricavabile dai residui.
Nel caso in cui invece, il costo per la riparazione delle cose danneggiate risulti minore rispetto al costo di rimpiazzo, esso è dato dalle spese necessarie per la riparazione stessa al netto di:
- aumenti di valore conseguenti alla sostituzione, resasi eventualmente necessaria, di parti vecchie con parti nuove.
- quanto eventualmente ricavabile dai residui.
Art. 19– Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo corrisposto a titolo
di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo in base alla polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate, che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 20 – Riduzione delle somme assicurate. Reintegro automatico
In caso di sinistro, la somma assicurata nonchè i relativi
in corso, di un importo uguale a quello del danno
immediato e fino al termine del periodo di assicurazione
limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Si conviene, comunque che, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, sia la somma assicurata sia i limiti di indennizzo sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell’evento. In caso di ulteriori sinistri, la Società si impegna a reintegrare la somma assicurata e i limiti di indennizzo verso pagamento da parte dell’Assicurato di un corrispondente premio determinato in funzione dell’entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione.
Art. 21 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che si trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti all’Art. 12 h).
Art. 22 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo i casi previsti all’Art. 9 e all’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PROTEZIONE LEGALE
Definizioni specifiche
Assicurato: l’Aderente/Assicurato e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia compresi i familiari conviventi (in seguito denominati Assicurati), nonché i suoi collaboratori domestici con riferimento esclusivo all’attività da essi svolta per conto dell’Aderente/Assicurato.
Colposo (o contro l’intenzione): il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso;
l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Contravvenzione: la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con l’arresto e/o l’ammenda.
Delitto: la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con la reclusione e/o la multa.
Derubricazione del reato: si ha nei casi in cui l’imputazione iniziale viene, nel corso del procedimento penale, riformulata in relazione ai nuovi elementi emersi.
Diritto amministrativo: è l’insieme delle norme che regolano l’attività dello Stato e degli altri organi pubblici per il conseguimento dei loro scopi istituzionali.
Xxxxxx (o secondo l’intenzione): il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Estinzione del reato: cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte del reo antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione, sospensione condizionale della pena).
Fatto illecito: l’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico.
Illecito extracontrattuale: si ha quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale: il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Preterintenzionale (o oltre l’intenzione): il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello voluto da chi lo ha commesso.
Procedimento penale: è il complesso delle attività svolte dagli organi statali di giustizia (quali ad esempio il Pubblico Ministero e il Giudice) al fine di accertare gli estremi di un reato, la responsabilità del relativo autore nonché per pronunziare eventuale sentenza di condanna.
Sentenza passata in giudicato: provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Sinistro: è quel fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale.
Transazione: l’accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Art. 23 - Spese legali e peritali relative alla vita privata
La Società assume a proprio carico, fino a concorrenza della somma indicata in nella Scheda di Adesione, per ogni sinistro, in luogo dell’Assicurato e alle condizioni della presente Sezione, l’onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata extraprofessionale, che abbia dato luogo alle controversie di cui all’Art. 25.
Tali spese sono:
- le spese per l’intervento di un legale;
- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese relative al procedimento penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato (spese di giustizia);
- le spese investigative svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).
Art. 24 - Controversie assicurate
La garanzia è operante per:
a) controversie relative a danni che l’Assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti;
b) controversie per danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c) controversie e procedimenti che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di bicicletta;
d) controversie relative alla proprietà o locazione dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato;
e) controversie relative a pretese che l’Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell’abitazione principale e di quelle secondarie dell’Assicurato;
f) controversie relative a inadempimenti contrattuali della controparte in relazione all’acquisto dell’abitazione per il nucleo familiare, all’acquisto di effetti domestici e tutto quanto serve per uso di casa e personale, per il quale il valore in lite sia superiore a euro 500,00; per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00.
g) controversie di lavoro con i collaboratori domestici, nel qual caso la copertura assicurativa opera esclusivamente nei confronti dell’Aderente/Assicurato;
h) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell’Assicurato;
i) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
j) procedimenti civili o penali nel corso dei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito.
Art. 25 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto:
a) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall’Art.
24), nonché recupero di crediti;
c) fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di
imbarcazioni (salvo quanto previsto all’Art. 24
lettera c);
d) violazioni di norme di diritto tributario e fiscale;
e) violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza;
f) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’Assicurato (salvo quanto previsto all’ Art. 24 lettera i);
g) violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;
h) violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture.
Art. 26 - Operatività della garanzia
L’Assicurazione opera per le controversie determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Ai fini di quanto sopra stabilito, i fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia.
In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente Scheda di Adesione ne sostituisca un’altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la Scheda di Adesione sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest’ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.
In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà comunque prestata solo a favore dell’Aderente/Assicurato.
Art . 27 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dell’Unione Europea, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 28 - Coesistenza con l’assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora gli Assicurati dispongano di assicurazioni della Responsabilità Civile che, a titolo di rimborso delle spese di resistenza all’azione dei terzi danneggiati (ex art. 1917 C.C.), li tengano indenni, in tutto o in parte, da oneri il cui rimborso è oggetto del presente contratto, le garanzie previste all’Art. 23 opereranno solo ad avvenuta liquidazione del sinistro di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dal relativo Assicuratore.
CONDIZIONI OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata per iscritto alla Società, o alla Filiale a cui è appoggiata la polizza, entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto
- entro 6 giorni se avvenuto all’estero - o dal giorno in cui l’Assicurato ne viene a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del numero di polizza, l’esposizione precisa e veritiera del fatto, la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle
conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
In ogni caso l’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire alla Società o alla Società di liquidazione notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla data della notifica.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Società o alla Società di liquidazione tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
La struttura liquidativa per la gestione dei sinistri è GBS
– Generali Business Solutions SpA, raggiungibile via fax al nr.000.00.00.00 o via telefono al nr. 000.00.00.00. Art. 30 - Gestione della vertenza di danno – Libera scelta del legale o del perito
In seguito alla denuncia di sinistro, qualora l’Assicurato sia imputato in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d’interessi tra Società ed Assicurato, quest’ultimo provvederà ad indicare il nominativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dalla Società o dalla Società di liquidazione e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.
Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, la Società di liquidazione svolgerà una attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza; qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Società di liquidazione ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di quest’ultimo comporti il ricorso al procedimento giudiziario, l’Assicurato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia con la modalità indicate al primo comma.
Le stesse disposizioni si applicano all’eventuale scelta di un consulente tecnico e di un investigatore privato.
Nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l’Assicurato, nei termini suindicati e nei limiti previsti dall’Art. 23, potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente.
Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi citati al primo comma del presente articolo, l’Assicurato, una volta presentata alla Società o alla Società di liquidazione la denuncia di sinistro, non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addivenire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare della Società o della Società di liquidazione, pena il rimborso alla stessa di tutte le spese eventualmente sostenute e la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società di liquidazione relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
Art. 31 - Erogazione delle prestazioni
La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.
In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell’altra Parte, saranno ad esclusivo carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicurato.
POLIZZA CONVENZIONE FURTO E PROTEZIONE LEGALE n°01247130 DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Il/La sottoscritto _ _ _ _
Nato/i a il Cod.Fisc
Indirizzo _ _ _ _
titolare di conto corrente presso la Filiale cod. della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
prende atto che la Contraente Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
ha stipulato con Genertel S.p.A. la polizza : SPAZIO CASA FURTO E PROTEZIONE LEGALE N. 01247130 Premesso che detta Polizza garantisce :
- l’indennizzo dei danni materiali e diretti agli Effetti Domestici posti nell’abitazione principale causati da furto e rapina
- l’indennizzo dei danni materiali commessi sull’Assicurato e/o sui componenti il suo nucleo familiare causati da rapina e scippo fuori dall’abitazione
nonché :
- le spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata extraprofessionale
che l’immobile garantito è il seguente:
Tipologia
Appartamento e/o casa a schiera
Casa monofamiliare
Ubicazione
e che per ciascun pacchetto il premio è comprensivo della garanzia Protezione Legale con i seguenti massimali:
per pacchetti “Basic”: massimale € 10.000,00 per pacchetti “Medium”: massimale € 15.000,00 per pacchetti “Large”: massimale € 20.000,00
ACCONSENTE DI ADERIRE a detta polizza a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di adesione con il seguente pacchetto (barrare l’opzione scelta):
Appartamento e/o casa a schiera
BASIC Territorio | Massimali furto | Premio annuo (comprensivo delle imposte in vigore) |
RA/BO/FE/MO/PR/RE/FC/LU/FI/PO/PU | € 5.000,00 | € 150,00 |
RN/MI/RM | € 5.000,00 | € 180,00 |
MEDIUM Territorio | Massimali furto | Premio annuo (comprensivo delle imposte in vigore) |
RA/BO/FE/MO/PR/RE/FC/LU/FI/PO/PU | € 10.000,00 | € 255,00 |
RN/MI/RM | € 10.000,00 | € 315,00 |
LARGE Territorio | Massimali furto | Premio annuo (comprensivo delle imposte in vigore) |
RA/BO/FE/MO/PR/RE/FC/LU/FI/PO/PU | € 12.500,00 | € 313,00 |
RN/MI/RM | €12.500,00 | € 388,00 |
Casa monofamiliare
BASIC Territorio | Massimali furto | Premio annuo (comprensivo delle imposte in vigore) |
RA/BO/FE/MO/PR/RE/FC/LU/FI/PO/PU | € 5.000,00 | € 205,00 |
RN/MI/RM | € 5.000,00 | € 275,00 |
MEDIUM Territorio | Massimali furto | Premio annuo (comprensivo delle imposte in vigore) |
RA/BO/FE/MO/PR/RE/FC/LU/FI/PO/PU | € 10.000,00 | € 365,00 |
RN/MI/RM | € 10.000,00 | € 505,00 |
LARGE Territorio | Massimali furto | Premio annuo (comprensivo delle imposte in vigore) |
RA/BO/FE/MO/PR/RE/FC/LU/FI/PO/PU | € 12.500,00 | € 450,00 |
RN/MI/RM | €12.500,00 | € 625,00 |
ed autorizza ad addebitare il relativo premio annuo ad ogni scadenza annuale sul conto corrente cod.IBAN _
ATTENZIONE: il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate che l’Assicurato/Aderente ha fornito all’Impresa; la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all’Impresa di ridurre le prestazioni come disciplinato dalla legge. La variazione di tali informazioni deve essere comunicata all’impresa.
Dichiara di ricevere, unitamente alla presente “Dichiarazione di adesione”, i seguenti documenti:
- l’Informativa Privacy ai sensi dell’Art.13 del D.lgs 196/2003;
- il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa e glossario, delle Condizioni di Assicurazione e della Dichiarazione di adesione.
Data e luogo _ _
Genertel S.p.A. L’Assicurato Aderente
PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Genertel tratterà i Suoi dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse.
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