MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA
MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina; Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano;
Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse a…….;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri ;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Contenimento prezzi gasolio e benzina
ART. 1
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione)
IN RIFORMULAZIONE
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: XXX euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante per autotrazione: XXX euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede …
4. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 1, comma 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
ART. 2
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l’anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in XXX milioni di euro per l'anno 2022 si provvede …………
TITOLO II
Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas
ART. 3
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al XXX per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in
XXX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede …
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 4
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale)
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto- legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al XXX per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in
XXX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede …
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 5
(Bonus sociale elettricità e gas)
ART. 6
(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All’Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di X unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in incremento delle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica da inquadrarsi nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero ad acquisire il predetto personale in posizione mediante comando, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, da altre pubbliche amministrazioni, società e organismi in house, con rimborso dei relativi oneri. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro XXX annui a decorrere dall'anno 2022
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di 15 giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
6. La pianta organica del ruolo dell’ARERA, determinata in base all’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di XXX unità al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Tale aumento di pianta organica è realizzato nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Stato.
7. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro XXX annui a decorrere dall'anno 2022.
TITOLO III
Sostegno alle imprese
CAPO I
Misure per la liquidità delle imprese
ART. 7
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a
9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di XXX milioni di euro, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all’articolo 35 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE a condizione che il costo dell’operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, [con una dotazione iniziale pari a rispettivamente di [XXX milioni di euro e XXX milioni di euro] alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante…..
ART. 8
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, riconosciuto in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, è cedibile dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
ART. 9
(Imprese energivore di interesse strategico)
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A., nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dall’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dello sviluppo economico, la garanzia copre il 90% dell'importo del finanziamento concesso ovvero la diversa percentuale consentita dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.
VERIFICA MEF
2. ……
CAPO II
Misure per il lavoro ART. 10
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
1. All’articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente: «11-quinques. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di XXXXX settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per l’anno 2022 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 11
(Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)
VERIFICA MEF
1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti ", lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.";
b) dopo le parole "di cui al primo periodo del presente comma." è aggiunto il seguente periodo: "In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante….
CAPO III
Misure a sostegno di autrasporto, agricoltura, pesca, turismo
ART. 12
(Ferrobonus e marebonus)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede .
ART. 13
(Clausola di adeguamento corrispettivo)
1. All’articolo 6, del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole “modalità di pagamento”, è aggiunto il periodo seguente: “, nonché una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l’adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato.”.
b) è aggiunto, infine, il seguente comma: “7. Al fine per mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, per la determinazione del corrispettivo in caso di contratti di trasporto di merci su strada in forma orale, si adottano i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art. 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet.”
ART. 14
(Riduzione pedaggi)
1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari, per l’anno 2022, a 20 milioni di euro si provvede….
ART. 15
(Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti,)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), xxxxxx, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati, per l’anno 2022, in euro 1,4 milioni si provvede ai sensi .
ART. 16
(Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si provvede…
ART. 17
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede …
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
ART. 18
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e
destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal Regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e della pesca, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma precedente possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 19
(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l’anno 2022 la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole “del Regolamento (UE)” sono aggiunte le seguenti: “n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”
2) le parole “in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo” sono sostituite dalle seguenti: “La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l’implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517; a tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all’Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza”.
b) il comma 517 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma
515. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli Agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi
dal Soggetto Gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.”.
c) il comma 518 è sostituito dal seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.”.
ART. 20
(Disposizioni agricole in materia di economia circolare)
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma 2.
2. All’articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo del comma 2-bis è sostituito dal seguente: “Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro di cui all’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, n. 5046, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, in ingresso di impianti di produzioni biogas prodotti da impianti aziendali e interaziendali, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.”
3.L’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato. Conseguentemente, sono abrogati anche l’articolo 3, comma 1, la lettera o-bis) ed il Capo IV-bis del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, n. 5046 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016
ART. 21
(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
CAPO IV
Contratti pubblici
ART. 22
(Revisione prezzi)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto in favore delle stazioni appaltanti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1- septies e all’articolo 25, comma 8 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione di cui al medesimo comma 8.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, come rilevate dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsti dall’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, dall’articolo 29, comma 2, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall’articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in misura non inferiore a…rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa
non imputabile all'esecutore ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Nei casi di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016.
TITOLO IV
Rafforzamento dei presidi per le imprese nazionali CAPO I
Golden power
ART. 23
(Golden power)
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole “un'impresa di cui alla lettera a),” sono inserite le seguenti; “che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli” e dopo le parole: “relative a beni materiali o immateriali” sono inserite le seguenti: “, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia”;
2) al comma 4, dopo le parole: “Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),” sono inserite le seguenti: “salvo che l’operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,”;
3) al comma 5:
1) al primo periodo le parole “notifica l’acquisizione” sono sostituite dalle seguenti: “, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, notifica la stessa acquisizione”;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.”;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”;
4) al quinto periodo le parole “all’acquirente” sono sostituite dalle seguenti: “alle parti del procedimento”;
5) al dodicesimo periodo le parole “L’acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto” sono sostituite dalle seguenti: “La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette”;
ART. 24
(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “a titolo di garanzia, è notificato, “sono inserite le seguenti: “salvo che l’operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,”;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: “soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,” sono inserite le seguenti: “ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,” e dopo le parole: “il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,” sono inserite le seguenti: “ salvo che l’operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,”;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole “è notificato” sono inserite le seguenti: “ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto”;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell’operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.”;
d) al comma 6, le parole: “l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.” sono sostituite dalle seguenti: “l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”, dopo le parole: “ Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente” sono inserite le seguenti: “e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto”, dopo le parole: “Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni” sono soppresse le parole: “all’acquirente”, le parole: “di quest’ultimo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’acquirente” e le parole: “L’acquirente che non
adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,” sono sostituite dalle seguenti: “La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,”;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2, sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Sono abrogate le seguenti parole dell’articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: “nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.”.
ART. 24
(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
1. Dopo l’articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:
“Art. 2-quater
(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all’unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l’esame della notifica al Consiglio dei Ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l’esame da parte del Gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell’operazione.
ART. 26
(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
1. Al fine di potenziare l’attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l’individuazione e la nomina dei componenti del Nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti e le ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’organismo.
2. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo le partole: “articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014” sono inserite le seguenti: “ e di cui all’articolo 1-bis,”
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente. “2-bis. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d’intesa, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell’espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”
3) al comma 3 dopo le parole “enti di ricerca” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché con altre amministrazioni”;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure di potenziamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, finalizzate all’esercizio delle competenze relative all’applicazione dei poteri speciali, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito della Presidenza del Consiglio.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 570.000 euro per il 2022 e in euro 760.000 a decorrere dal 2023, si provvede […] [COPERTURA MEF].
ART. 27
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
1. L’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:
“Art. 1-bis
Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ove nominato, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
2. Xxxxx gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un’informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, ovvero con diverso decreto adottato con il medesimo procedimento, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall’obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell’operazione.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all’attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornarlo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l’approvazione con l’esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell’istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell’obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell’esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all’entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l’approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all’esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell’adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell’adempimento dell’ingiunzione di cui al primo periodo del presente comma. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d’ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l’esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma
1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell’adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all’articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L’inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell’esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
8.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6 del presente articolo, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.”.
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell’articolo 1-bis, del citato decreto- legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, include altresì l’informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’art. 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo è abrogato l’articolo 16, comma 10, del decreto- legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109.
CAPO II
Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e degli approvvigionamenti
ART. 28
(Rafforzamento della disciplina cyber)
1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.
2. Le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all’acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell’ambito di tali strumenti, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo, terzo e quarto periodo del medesimo articolo 63.
3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed “endpoint detection and response” (EDR);
b) “web application firewall” (WAF);
4. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro , si provvede mediante corrispondente riduzione …….
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole “fattore di rischio o alla sua mitigazione,” sono inserite le seguenti: “in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e” e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Laddove nei provvedimenti di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all’interruzione, gli stessi provvedimenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. I provvedimenti di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”.
8. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all’Agenzia stessa, possono prevedere una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell’ambito della relazione di cui all’articolo 14, comma 2.”.
TITOLO V
Accoglienza e potenziamento capacità amministrativa
ART. 29
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato:
a) a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, fino al 31 ottobre 2022, per un massimo di 15.000 unità;
b) a definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità;
c) a riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all’accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell’eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di cui al comma 1 quantificati in complessivi XXX milioni di euro si provvede, per l’anno 2022, a valere su . Le risorse di cui al presente comma sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per
essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l’anno 2022. Xxxx oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere…………………………………………
5. ………..
ART. 30
(Misure urgenti per implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 289.101, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente.
ART. 31
(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 in relazione alla crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina ed attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell’ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all’Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con la Misura EmAs.Comm - Empowerment Asylum Commission, Sub action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con
le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 24.729.092 per l’anno 2022, si provvede ….....
ART. 32
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e sino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente comma.
ART. 33
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l’Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2022.”;
b) all’articolo 8, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: “7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell’operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.”;
c) all’articolo 17, il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. L’Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti,
nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.”.
TITOLO VI
ART. 34
(Coperture finanziarie)
ART. 35
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.