ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
AGENZIA DEL DEMANIO E
POLITECNICO DI MILANO
ex art. 15 L. n. 241/1990 per una collaborazione istituzionale
finalizzata alla tutela, conservazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico
l’Agenzia del Demanio (C.F. n. 06340981007), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata del Direttore pro-tempore, dott.ssa Xxxxxxxxxx dal Verme, di seguito “Agenzia”;
e
il Politecnico di Milano (C.F. 80057930150 e P.IVA 04376620151), con sede legale in Milano, Piazza Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 32, rappresentato dal Rettore pro-tempore, Prof. Xxxxxxxxx Xxxxx, di seguito “Politecnico”;
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
• il patrimonio immobiliare del settore pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese con il quale, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione, dismissione e migliore gestione patrimoniale si può realizzare un fattore di crescita per l’economia, con particolare riguardo alla congiuntura critica attuale;
• l’Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge, provvedendo a tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione, nonché ad assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche e a definirne la loro valorizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Locali e con tutti i soggetti terzi interessati sia pubblici sia privati, coordinando la programmazione degli interventi edilizi e l’utilizzo degli edifici in linea con le finalità istituzionali;
• nell’attuale fase di congiuntura economica, si rende necessario dare nuovo impulso agli investimenti nel settore immobiliare e alla crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di operazioni di grande portata sul patrimonio immobiliare pubblico, in linea con le strategie europee per la transizione verde e digitale e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in una logica, necessariamente innovativa, di creazione di valore e realizzazione di un impatto positivo sull’economia, attraverso azioni di rigenerazione urbana e ambientale, sicurezza degli edifici, prevenzione del rischio sismico, efficientamento energetico, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione dei consumi del suolo;
• nell’ambito della missione istituzionale, in linea con gli atti di indirizzo del Ministro per l’Economia e le Finanze e con le norme di legge che hanno riguardato l’attività dell’Agenzia, quest’ultima intende contribuire nell’attuazione delle strategie di sostenibilità, innovazione, transizione digitale, adattamento ai cambiamenti climatici e rigenerazione urbana attraverso il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Green New Deal europeo;
• dal 2022 dovrà essere pienamente operativa la Struttura per la Progettazione, quale Struttura centrale dell’Agenzia, istituita dall’art. 1, co. 162 L. n. 145/2018, finalizzata alla promozione e attuazione degli investimenti pubblici connessi ad opere di particolare rilevanza e funzionale alla creazione di un polo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e territoriali, che
fornisca strumenti e modalità atte a massimizzare la qualità progettuale, a individuare percorsi procedurali preferenziali per la diffusione delle best practices in relazione alle peculiarità degli interventi oggetto di progettazione;
• il Politecnico favorisce lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione del know how scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
• Il Politecnico è attivo su questioni rilevanti per la riqualificazione del patrimonio pubblico svolgendo studi con modalità scientifiche in grado di supportare e perseguire:
- promuovere, sviluppare, perfezionare e diffondere, in un’ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa particolarmente finalizzati alla progettazione, alla riqualificazione ed al recupero dell’ambiente naturale e dello spazio architettonico e urbano, nonché alle problematiche storiche attinenti;
- favorire, promuovere e realizzare attività di studio e ricerca interdisciplinari nel campo della gestione del processo di realizzazione degli interventi nello spazio urbano ed extraurbano;
- diffondere studi, ricerche e metodologie volti a favorire lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e digitale nell’ambito dell’ambiente costruito;
- collaborare con le altre strutture universitarie e di ricerca scientifica e con gli organi istituzionali, nazionali ed esteri, centrali e locali, per lo sviluppo di iniziative di ricerca teorica e applicata e di pianificazione e di progettazione di elevato contenuto scientifico;
- offrire, in Italia e all’estero, assistenza scientifica a corsi di specializzazione, di alta qualificazione e di aggiornamento, di elevato valore scientifico, in tutti i campi sopra menzionati;
- fornire supporto alla predisposizione di concept e documenti di indirizzo per lo sviluppo di metaprogettazioni e progettazioni altamente innovative con forte integrazione con l’attività di ricerca;
• Il Politecnico in particolare, è interessato ad avviare una collaborazione finalizzata all’avvio, sul patrimonio immobiliare pubblico, di attività di studio e ricerca scientifica e applicata di alto livello, nel campo della progettazione dello spazio architettonico e urbano, dell'organizzazione del territorio e del paesaggio, della conservazione delle testimonianze storiche monumentali e della valorizzazione della loro qualità, della sostenibilità energetica in una visione unitaria e integrata, ivi inclusi gli aspetti strutturali e anti-sismici.
CONSIDERATO CHE
• il supporto dell’attività scientifica e di ricerca nella gestione del patrimonio di proprietà dello Stato, in una logica di partenariato pubblico, rappresenta una significativa leva di sviluppo e un’importante opportunità per il rilancio degli investimenti pubblici in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Green New Deal europeo;
• l’Agenzia per la piena operatività della Struttura per la Progettazione ha previsto la sua articolazione territoriale in tre unità con funzioni operative, denominate Poli Operativi Territoriali, con sede in Milano, Roma e Napoli;
• l’Agenzia, anche con riferimento alle sedi territoriali della Struttura, riconosce l’esistenza presso il Politecnico di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
• è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale che favoriscano l’individuazione delle opportune, necessarie e urgenti azioni finalizzate alla tutela e alla conservazione e rigenerazione del patrimonio pubblico immobiliare, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l’elaborazione di modelli tecnici e scientifici innovativi e sperimentali per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi sugli immobili pubblici, utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati quali la modellazione digitale per l’edilizia e orientati all’ottimizzazione dei processi di gestione delle informazioni degli edifici durante l’intero ciclo di vita;
VISTI
• il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, artt. 27, 66 e 92, il Politecnico intende favorire, tra l’altro, le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico;
• l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
• l’art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3;
• la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
• l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
• l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente dPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 4, che “la Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività”;
• lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
• il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
• lo Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 623/AG del 23 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 2 marzo 2012), pubblicato sul proprio sito internet all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/00 6_Statuto_del_Politecnico_di_Milano.pdf
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO
Art. 1 Premesse
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
Nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, del Green Deal europeo e del PNRR, con il presente Accordo le Parti, ciascuna per quanto di competenza, intendono avviare un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche a fini divulgativi e formativi, nell’ambito delle seguenti aree di interesse comune: architettura/paesaggistica; urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione del rischio sismico.
In particolare, l’Accordo ha ad oggetto le attività di raccolta, analisi e studio dei dati relativi alla gestione del patrimonio di proprietà dello Stato, dei livelli di qualità progettuale dei relativi interventi e delle criticità riscontrate nell’ambito dei servizi di progettazione affidati e monitorati o sviluppati dalle Strutture dell’Agenzia anche al fine di:
A) consentire all’Agenzia di:
- individuare soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità architettonica e all'inserimento nel contesto paesaggistico e urbanistico dell’opera e/o dell’intervento da realizzare ed elaborare criteri e linee guida per la qualità strutturale, sismica, energetica, urbanistico- ambientale e paesaggistica della progettazione;
- disporre analisi per orientare la scelta delle impostazioni qualitative delle progettazioni, con particolare riferimento ai concept progettuali, ai documenti di indirizzo alla progettazione, agli studi di fattibilità tecnico-economica/progetto di fattibilità tecnico economica e alle azioni di project monitoring;
- accelerare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare statale gestito dall’Agenzia, anche secondo metodi e strumenti orientati al BIM e attraverso metodologie innovative per studi, diagnosi e valutazioni specialistiche (valutazioni urbanistiche, efficientamento energetico, comportamento strutturale);
− porre in essere attività a carattere formativo sui temi specialistici e di ricerca oggetto del presente Accordo a favore del personale per la diffusione delle soluzioni innovative individuate e delle best practice sulla qualità della progettazione;
B) permettere al Politecnico di:
- disporre di un patrimonio informativo e conoscitivo in grado di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico in relazione ai corsi e alle materie di studio connesse all’attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione degli studenti argomenti e ambiti di ricerca per la redazione congiunta di tesi di laurea, di dottorato etc.;
- elaborare, congiuntamente con l’Agenzia, documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica etc.;
- svolgere, d’intesa con l’Agenzia, conferenze illustrative sul materiale trattato e diffondere le risultanze, se nella piena e libera disponibilità, delle attività realizzate su piattaforme informatiche, networks e stampa;
- svolgere ogni altra attività congiunta, concordemente definita, di rilievo scientifico e formativo.
Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell’ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.
Art. 3
Durata, modifica e recesso
Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
Tre mesi prima della scadenza naturale dell’Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell’Accordo.
Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) gg da comunicare per iscritto all’altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito delle convenzioni attuative di cui al successivo art. 6 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 4
Attività e ruoli delle Parti
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto dell’Accordo.
In particolare, l’Agenzia, attraverso le sue Direzioni, si rende disponibile, con modalità da concordarsi, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.
Il Politecnico, attraverso i Dipartimenti e/o altre Strutture dedicate, si rende disponibile a porre in essere l’attività didattica e scientifica e condividere, se nella piena e libera disponibilità, le risultanze della ricerca scientifica utili agli scopi del presente Accordo.
Le Parti per l’attuazione del presente Accordo e nell’intento di realizzare una rete scientifica che costituisca laboratorio di ricerca, concordano, con specifici atti, le modalità di attivazione e messa in rete di ulteriori Università del territorio, specializzate e interessate alle specifiche attività di cui al presente Accordo e alle singole progettazioni oggetto di studio e analisi, anche per i profili di conoscenza del contesto urbanistico e paesaggistico di volta in volta interessato.
Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente atto possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
Art. 5
Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati
È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant’altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo, e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell’altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.
Art. 6
Convenzioni attuative di cooperazione tecnico-scientifica
Per la gestione operativa del presente Accordo possono essere stipulate apposite convenzioni attuative di cooperazione tecnico-scientifica tra i Dipartimenti o altra Struttura dedicata del Politecnico e l’Agenzia con le sue articolazioni, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del dPCM 29 luglio 2021.
In coerenza con il quadro normativo di riferimento in materia di cooperazione tra Enti pubblici, tali convenzioni saranno redatte secondo il modello tipo allegato al presente Accordo e potranno prevedere il rimborso dei costi e delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti approvano il modello tipo di convenzione attuativa allegata.
Art. 7 Oneri finanziari
Dall’Accordo non deriva direttamente il riconoscimento di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.
Art. 8 Referenti
Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti individuano, nell’ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all’esecuzione delle attività:
• per il Politecnico: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx);
• per l’Agenzia: Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx (e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx).
I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
Art. 9
Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente Convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.
Art. 10 Incompatibilità
Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto delle Convenzioni attuative previste dal precedente art. 6, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 11 Sicurezza e ambiente
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 Decreto legislativo n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono
attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Art. 12 Controversie
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Xxxxxx, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
Il Titolare del trattamento dei dati dell’Agenzia è contattabile all’indirizzo email xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: xxxxxxx@xxxxxx.xx e i Responsabili
Gestionali di Dipartimento e di Polo sono, ai fini amministrativi del presente accordo, qualificati come i responsabili interni (Designati).
Art. 14
Attività di comunicazione
Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
Le Parti si danno, altresì, atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare, i loghi del Politecnico e dell’Agenzia potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell’ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo; mentre, l’utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 15 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell’Accordo medesimo.
Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata.
Art. 16
Bollo e Registrazione
Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell’aut. Min. nr. 392144/92 del 20 aprile 1993, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Art. 17 Efficacia e firma
Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dalla data della firma l’Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Allegato:
• Modello tipo convenzione attuativa di cooperazione tecnico-scientifica.
Per il Politecnico di Milano Per l’Agenzia del Demanio Il Rettore Il Direttore
Prof. Xxxxxxxxx Xxxxx Dott.ssa Xxxxxxxxxx dal Verme
CONVENZIONE ATTUATIVA
DI COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
TRA
AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione …… E
POLITECNICO DI MILANO – Dipartimento ……
L’Agenzia del Demanio – Direzione (C.F. 06340981007), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata da , in qualità di , di seguito “Direzione”;
e
Il Politecnico di Milano – Dipartimento (C.F. 80057930150 e P.IVA 04376620151), con sede legale in Milano, Piazza Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 32, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di .................. Prof , di seguito anche “Dipartimento”;
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
• l’Agenzia del Demanio e il Politecnico di Milano perseguono obiettivi comuni di interesse pubblico, ciascuna nell’ambito della propria missione istituzionale;
• in data il Politecnico di Milano e l’Agenzia del Demanio hanno stipulato un Accordo quadro di collaborazione per l’avvio di un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, nell’ambito delle seguenti aree di interesse comune: architettura/paesaggistica; urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione del rischio sismico (di seguito sinteticamente denominato “Accordo”);
• l’articolo 2 dell’Accordo prevede che esso abbia ad oggetto: “un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche ai fini divulgativi e formativi, nell’ambito delle seguenti aree di interesse comune: architettura/paesaggistica; urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione del rischio sismico”;
• l’articolo 6 dell’Accordo prevede che possano essere stipulate apposite convenzioni attuative di cooperazione tecnico-scientifica tra i Dipartimenti o altra Struttura dedicata del Politecnico e l’Agenzia del Demanio, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del dPCM 29 luglio 2021;
• per la condivisione degli obiettivi di comune interesse istituzionale, nonché per la gestione operativa delle relative attività, le Parti intendono avviare un’attività di cooperazione tecnico- scientifica descritta nell’art. 2 della presente Convenzione e meglio dettagliata nell’Allegato A alla presente, in coerenza con l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
• il Politecnico di Milano - Dipartimento , nel triennio precedente, ha svolto sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione della presente Convenzione.
Tanto premesso
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, ivi compreso l’Accordo quadro di collaborazione sottoscritto tra il Politecnico di Milano e l’Agenzia del Demanio in data , costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto
La presente Convenzione ha ad oggetto l’attività indicare nel dettaglio una o più delle aree di attività dell’Accordo definita secondo i termini indicati nell’Allegato A, che definisce altresì il cronoprogramma delle attività oggetto di cooperazione.
Art. 3 Modalità di attuazione
Le Parti si impegnano a:
• sviluppare le attività congiunte previste nel progetto di cui all’Allegato A, nel principio del mutuo beneficio, anche eventualmente in collaborazione, con modalità da concordarsi, con altri soggetti istituzionali;
• svolgere reciproche attività, mettendo a disposizione rispettive competenze, professionalità e risorse meglio definiti nel predetto Allegato.
Art. 4 Referenti
I referenti per l’attuazione della presente Convenzione sono:
• per il Dipartimento: (nominativo, mail e altri riferimenti)
• per la Direzione: (nominativo, mail e altri riferimenti)
Art. 5 Durata
La validità della presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, è efficace sino al e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti. Eventuali proroghe potranno essere concesse prima della naturale scadenza dell’incarico, se motivate e richieste per iscritto almeno prima della scadenza stessa.
Art. 6 Oneri finanziari
L’onere finanziario complessivo, quantificabile a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, così come specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in € ( /00 euro). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato.
Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte.
Il Dipartimento si impegna: i) a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; ii) al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per trasferte, materiali, attrezzature impiegate.
La Direzione si impegna ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei costi e delle spese sostenute dal Politecnico con ratei corrispondenti agli stati di avanzamento lavori previsti nell’Allegato A e al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato.
Ogni stato di avanzamento lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione:
a) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972 o fattura (alla luce degli impatti fiscali della presente Convenzione);
b) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte;
c) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet;
d) una dettagliata rendicontazione analitica attestante le altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento;
e) una certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante la regolarità contributiva del soggetto.
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Direzione e sarà oggetto di verifica, valutazione e approvazione da parte della stessa che ne attesterà la regolarità e rilascerà specifica attestazione di conformità.
L’erogazione avverrà entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione.
Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti.
Al fine di accelerare le procedure di liquidazione della spesa, la documentazione sopra richiamata dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: .
Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: .
Art. 7 Recesso
In presenza di una giusta causa, per tale intendendosi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria della Convenzione, ciascuna Parte potrà recedere dalla stessa, sempre per iscritto, senza riconoscere alcun preavviso.
Art. 8
Bollo e registrazione
La presente Convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Dipartimento, titolare dell’aut. Min. nr. 392144/92 del 20 aprile 1993, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Art. 9 Incompatibilità
Le Parti dichiarano che i referenti di cui al precedente Art.3 e il personale impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione non si trovano, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 10 Riservatezza
Nell’ambito della presente Convenzione, le Parti si scambieranno informazioni riservate e confidenziali come definite all’art. 5 dell’Accordo che, ad eccezione di quanto ivi espressamente disciplinato, si intende integralmente richiamato, valido ed efficace.
Il Prof. che assume, per conto del Politecnico, il ruolo di gestore delle
informazioni riservate e confidenziali (di seguito, “Gestore delle Informazioni Confidenziali”), sottoscrive la presente Convenzione per presa in carico degli obblighi di confidenzialità e delle responsabilità conseguenti dal presente articolo.
Il Politecnico non può escludere che vi siano al suo interno ricercatori che, autonomamente e senza aver accesso alle informazioni riservate e confidenziali dell’altra Parte, stiano effettuando ricerche nello stesso campo di attività oggetto della presente Convenzione. Pertanto, la Direzione riconosce che la presente Convenzione è limitata, per quanto riguarda il Politecnico, al gruppo di ricerca composto da .
Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, patrimoniali (nella duplice accezione di danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, subiti dalle Parti nonché da loro terzi e derivanti da qualunque titolo, per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al presente articolo non potranno in nessun caso
eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, l’importo di € (Euro virgola ).
Art. 11 Disposizioni finali
Si applicano alla presente Convenzione le disposizioni inerenti agli impegni già assunti dal Politecnico di Milano e dall’Agenzia del Demanio con la sottoscrizione dell’Accordo quadro di collaborazione del e in particolare quelle previste dagli artt. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
[Da inserire eventuali clausole di sicurezza specifiche (es. nel caso di D.U.V.R.I)]
[Il Responsabile Gestionale e il Referente del Politecnico sono invitati a valutare e predisporre l’inserimento di una clausola aggiuntiva per il trattamento dei dati personali, laddove l’oggetto della ricerca preveda uno scambio massivo di dati ovvero il trattamento di dati personali di cui all’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)].
Allegati:
• Allegato A: Specifica tecnica;
• Allegato B: Costi del personale del Politecnico di Milano.
Per la Direzione | Per il Dipartimento |
Il Direttore del Dipartimento Prof. Il Referente e Gestore delle Informazioni Confidenziali del Dipartimento Prof. Il Responsabile Gestionale Dott. |
ALLEGATO A
Titolo:
Descrizione (contenuti/WP/attività):
Gantt Deliverables (con durata attività):
T0 | T0+1 | T0+2 | T0+3 | T0+4 | T0+5 | ….. | ….. | …… | |
WP1 | |||||||||
WP2 | |||||||||
WP3 | |||||||||
…… |
WP1: …………….
WP2: …………….
WP3: …………….
ALLEGATO B
COSTI DEL PERSONALE DEL POLITECNICO DI MILANO
I costi delle attività previste nella Convenzione sono rimborsati secondo i seguenti parametri giornalieri:
Rimborso giornaliero (€/giorno) | ||
RS | R | T |
850 | 430 | 270 |
Legenda:
“RS” = Ricercatore senior
“R” = Ricercatore e Dottorando “T” = Tecnico
Gli eventuali costi di trasferta sono rimborsati a piè di lista sulla base della documentazione prodotta.